Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 aprile 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 aprile 2003 |
Commentari • 9
- 1. Cassazione civile n. 13241/2011https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Nel procedimento in tema di sottrazione internazionale del minore, previsto dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di esecuzione e di autorizzazione alla ratifica della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980), il tribunale per i minorenni può provvedere all'audizione del minore - purché capace di discernimento, in relazione alla sua età ed al grado di maturità - e trarre dal relativo ascolto elementi ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (secondo quanto prevede l'art. 13, primo comma, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 341
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2026, n. 24044Provvedimento: Numero registro generale 4783/2024 Oscuramento disposto Numero sezionale 91/2026 Numero di raccolta generale 24044/2026 Data pubblicazione 26/07/2026 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANGELINA MARIA PERRINO Presidente di Sezione FRANCO DE STEFANO Presidente di Sezione PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente Tutela Curatore speciale minori Protezione internazionale ROSSANA MANCINO Rel. Consigliere ENZO VINCENTI Presidente di Sezione Ud. 24/03/2026 P.U. Cron. R.G. n. 4783/2024 PE SS Consigliere CATERINA MAROTTA …Leggi di più...
- Convenzione dell'Aja del 1996·
- rimpatrio minori·
- curatore speciale·
- ricorso straordinario per cassazione·
- status di rifugiato·
- giudice tutelare·
- conflitto di interessi·
- art. 38 disp. att. c.c.·
- art. 111 Cost.·
- Convenzione consolare Italia-Ucraina·
- competenza giurisdizionale·
- Tribunale per i Minorenni·
- art. 78 c.p.c.·
- protezione internazionale
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
- Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.