Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 aprile 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 aprile 2003 |
Commentari • 8
- 1. Cassazione civile n. 13241/2011https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Nel procedimento in tema di sottrazione internazionale del minore, previsto dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di esecuzione e di autorizzazione alla ratifica della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980), il tribunale per i minorenni può provvedere all'audizione del minore - purché capace di discernimento, in relazione alla sua età ed al grado di maturità - e trarre dal relativo ascolto elementi ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (secondo quanto prevede l'art. 13, primo comma, …
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Giurisprudenza • 335
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 307Provvedimento: Pubblicato il 19/11/2025 N. 00307/2025 REG.PROV.COLL. N. 00125/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 125 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Natalina Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli, n. 75; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di …Leggi di più...
- principio di motivazione adeguata·
- carenza di interesse·
- principio di proporzionalità·
- art. 42-bis d.lgs. 151/2001·
- Direttiva DIPE P-001·
- discrezionalità amministrativa·
- improcedibilità ricorso·
- eccesso di potere·
- falsa rappresentazione presupposti·
- reimpiego personale militare·
- tutela diritti minori
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
- Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.