TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.2654 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.06.1969, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Stolfi
e
ST LA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Dal Monico
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni delle parti:
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori Persona_1
(affidamento condiviso), con prevalente convivenza della stessa con la madre
e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando lo desideri, previo
accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia,
un pomeriggio a settimana e un fine settimana a settimane alternate,
dall'uscita da scuola il sabato sino alla domenica sera o al lunedì mattina,
cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendendo un anno il Natale e
l'anno successivo il Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali,
comprendendosi un anno la Pasqua e un anno la Pasquetta, quindici giorni
durante le vacanze estive previo accordo con la madre sul periodo, da definirsi
entro il mese di maggio di ogni anno.
2) disporre che versi mensilmente alla signora LA AS, Parte_1
a mezzo bonifico bancario, la somma di €350,00 a titolo di concorso al
mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni mese, fino al Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
la somma sarà
rivalutata annualmente secondo indici Istat. Tale contributo verrà versato a far
data dal mese di sottoscrizione e deposito del presente ricorso congiunto.
3) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento del 50% delle spese
straordinarie per la cui individuazione e gestione si riportano al protocollo del
2 Tribunale di Vicenza. Le parti comunque concordano che le spese di
spostamento/trasporto di , esclusivamente se effettuate con i mezzi Per_1
pubblici (treno/autobus), siano a carico della madre quando va dal Per_1
padre e a carico del padre quando va dalla madre. Per_1
4) L'assegno unico per la figlia a carico continuerà ad essere percepito dalla
signora AS al 100%, senza necessità di ulteriore consenso del sig. , Pt_1
che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
5) Il sig. verserà alla signora AS, che accetta, la somma di €373,00 Pt_1
entro 5 giorni dal deposito del presente ricorso, a saldo e stralcio di quanto
dovuto a titolo di rimborso delle rate del mutuo di cui nell'Accordo del
3.10.2023, per il quale nulla avranno più a pretendere reciprocamente.
6) Le parti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo di
documenti validi per l'espatrio per sé stessi e anche per la figlia minore.
7) spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento
delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.07.2024 e Parte_1
AS LA hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi
3 per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e anche per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti dei coniugi il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta in forma congiunta.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Per_1
epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 19.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.2654 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.06.1969, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Stolfi
e
ST LA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Dal Monico
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni delle parti:
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori Persona_1
(affidamento condiviso), con prevalente convivenza della stessa con la madre
e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando lo desideri, previo
accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia,
un pomeriggio a settimana e un fine settimana a settimane alternate,
dall'uscita da scuola il sabato sino alla domenica sera o al lunedì mattina,
cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendendo un anno il Natale e
l'anno successivo il Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali,
comprendendosi un anno la Pasqua e un anno la Pasquetta, quindici giorni
durante le vacanze estive previo accordo con la madre sul periodo, da definirsi
entro il mese di maggio di ogni anno.
2) disporre che versi mensilmente alla signora LA AS, Parte_1
a mezzo bonifico bancario, la somma di €350,00 a titolo di concorso al
mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni mese, fino al Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
la somma sarà
rivalutata annualmente secondo indici Istat. Tale contributo verrà versato a far
data dal mese di sottoscrizione e deposito del presente ricorso congiunto.
3) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento del 50% delle spese
straordinarie per la cui individuazione e gestione si riportano al protocollo del
2 Tribunale di Vicenza. Le parti comunque concordano che le spese di
spostamento/trasporto di , esclusivamente se effettuate con i mezzi Per_1
pubblici (treno/autobus), siano a carico della madre quando va dal Per_1
padre e a carico del padre quando va dalla madre. Per_1
4) L'assegno unico per la figlia a carico continuerà ad essere percepito dalla
signora AS al 100%, senza necessità di ulteriore consenso del sig. , Pt_1
che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
5) Il sig. verserà alla signora AS, che accetta, la somma di €373,00 Pt_1
entro 5 giorni dal deposito del presente ricorso, a saldo e stralcio di quanto
dovuto a titolo di rimborso delle rate del mutuo di cui nell'Accordo del
3.10.2023, per il quale nulla avranno più a pretendere reciprocamente.
6) Le parti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo di
documenti validi per l'espatrio per sé stessi e anche per la figlia minore.
7) spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento
delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.07.2024 e Parte_1
AS LA hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi
3 per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e anche per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti dei coniugi il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta in forma congiunta.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Per_1
epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 19.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5