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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 828/2023 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Antonio Saladino Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 12.03.2025.
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che il proprio genitore sig. era deceduto in data 31.08.2021, esponeva di Persona_1 aver presentato domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione di reversibilità in quanto totalmente inabile al lavoro ed a carico del predetto genitore. Lamentava quindi che l' aveva rigettato la richiesta, non ritenendola totalmente inabile al lavoro al momento CP_1 del decesso.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda CP_1 chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 22 della legge n.903/65, la pensione ai superstiti può essere concessa, tra l'altro, a condizione che il richiedente fosse inabile al lavoro al momento del decesso dell'assicurato o del pensionato, cioè che versasse nella assoluta e permanente impossibilità
1 di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale (cfr. art.8 della legge n.222/84).
Orbene, espletata consulenza tecnica d'ufficio, il CTU dott.ssa – nella Persona_2 relazione tecnica da intendersi qui integralmente riportata e trascritta – ha accertato che la parte ricorrente, al momento del decesso del genitore, era totalmente inabile al lavoro in quanto affetta dalle seguenti patologie: “..Sindrome di Turner con bicuspide aortica, insufficienza valvolare aortica severa ed aneurisma della radice aortica e dell'aorta ascendente con diametro passato da 44 mm nel 2016 a 55 mm nel 2021 a 60 mm nel dicembre 2021.AngioTc con coronarie indenni”, come certificato dal S.Anna Hospital di Catanzaro, che sollecitava peraltro un intervento chirurgico urgente “a sostituzione della radice aortica”.
La consulente d'ufficio, in particolare, ha rilevato: “appare, incontrovertibile che le condizioni cliniche di pertinenza cardiochirugica fossero gravi già in epoca antecedente al decesso del padre, tanto da richiederne l'assoluta astensione da attività fisiche di qualsivoglia natura ed entità.
Tanto era necessario, per evitare che ogni sforzo potesse interferire aggravando la patologia in atto, fino al punto di invalidare quello che poteva essere il buon esito dell'intervento a condizione che lo stadio di malattia, ancora reversibile all'epoca, potesse essere mantenuto con il riposo, quindi anche le eventuali capacità lavorative residue, eventualmente presenti, non potevano essere utilizzate, specificando che “La severa steno- insufficienza valvolare aortica e la dilatazione aneurismatica (60mm) con rischio di rottura, in soggetto peraltro con cardiopatia ipertensiva e dispnea per sforzi moderati, rendevano le condizioni emodinamiche labili quoad vitam e quoad valetudinem, venendo ad essere soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge 222/84 art.8”.
Il CTU, inoltre, ha chiarito che le condizioni per accedere al beneficio richiesto sono perdurate fino al mese di novembre 2022, coincidente con le dimissioni della ricorrente dalla riabilitazione cardiologica post-intervento.
Con note di trattazione scritta depositate il 10.03.2025, l ha contestato le risultanze CP_1 dell'elaborato peritale.
Sostiene il resistente, in primo luogo, che le conclusioni del CTU sarebbero contraddittorie nella misura in cui, da un lato, riconoscono alla ricorrente il beneficio richiesto, che presuppone una condizione di inabilità assoluta e permanente, dall'altro, accertano la sussistenza della predetta condizione invalidante solo limitatamente al periodo compreso tra il 31/08/2021 (data del decesso del genitore) e il novembre 2022, di fatto riconoscendo l'esistenza, nel predetto periodo, di una condizione di mera invalidità temporanea.
Orbene, ritiene il giudicante non condivisibile la prospettazione dell non potendosi CP_1 escludere che una condizione di inabilità assoluta e permanente sia passibile di miglioramento tale da far venire meno, con decorrenza da una certa data, i presupposti per accedere al beneficio in oggetto, specie laddove il predetto miglioramento coincida - come avvenuto nel
2 caso di specie - con il buon esisto della riabilitazione a seguito di intervento chirurgico, in assenza del quale, come accertato dal CTU, alcun riscontro positivo alla condizione clinica della ricorrente sarebbe mai intervenuto (cfr. pag. 3 “Riscontro osservazioni del CP_2
12.03.2025-Causa 828/2023”, depositate dal CTU il 10.03.2025). Pt_1 CP_3
L' sostiene, inoltre, che la condizione clinica della ricorrente non era ostativa all'attività CP_1 di lavoro in occupazioni prive di fonte di rischio per l'accertata dilatazione aneurismatica dell'aorta, quali quelli non comportanti particolare attività fisica di tipo muscolare (ad es. sforzi fisici, movimentazione pesi).
Sul punto occorre preliminarmente osservare che secondo un consolidato orientamento della
Suprema Corte, cui questo giudice intende conformarsi, il concetto di inabilità lavorativa non viene a coincidere con quello di inidoneità a svolgere qualunque tipo di lavoro, ma va inteso come incapacità per l'individuo di dedicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto che risulti adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita (Cass. Civ, sez. lav., 13 aprile 1981, n. 2204).
Pertanto, anche in assenza di invalidità riconosciuta nella misura del 100%, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità, dovendo l'accertamento del requisito dell'inabilità essere operato in concreto e cioè “avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo d'infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del
100% dell' astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass. Civ., sez. lav., 9 luglio 2004, n. 12765).
Le energie lavorative residue, dunque, dovrebbero avere un possibile e concreto impiego, nel senso che la definizione in astratto delle residue capacità lavorative dovrebbe trovare riscontro nella realtà e nella possibilità per il soggetto di applicarsi in un'attività lavorativa idonea a consentire il suo sostentamento.
Orbene, il CTU ha significativamente osservato che “Come riportato in cartella, la ricorrente aveva fattori di rischio in quanto affetta da ipertensione arteriosa e presentava familiarita' per eventi cardiovascolari.
Tanto e' sufficiente per ritenere che rialzi pressori costanti, favoriti da fattori lavorativi stressanti di qualsivoglia natura ne potevano mutare la prognosi non in senso ipotetico ma reale quoad vitam e quoad valetudinem.
Dal registro operatorio si evince quanto fosse compromessa la condizione anatomica ( sicuramente piu' precisa perche' de visu, rispetto agli esami strumentali!), tanto da evidenziare pareti sottili e fragili dell'aorta che appariva severamnente dilatata, mancata captazione delle cuspidi anch'esse sottili, asimmetriche , dismorfiche
e secondarie a dilatazione anulo-aortica.Pertanto si procedeva a sostituizione della radice aortica secondo
3 BE De NO modificata e ad impianto di tubo valvolato biologico con prosieguo delle cure in riabilitazione cardiologica.
E' evidente che per quanto descritto dal cardiochirurgo la probabilita' di rottura era molto reale, anziche' ipotetica, tanto da rappresentare un serio pericolo di vita conseguente alla dissecazione con rottura, emorragia interna e schok cardiogeno;
una serie di eventi che rappresentano un'emergenza letale prima che il soggetto possa raggiungere l'ospedale piu' vicino dotato di Unita' Cardiochirurgica.
Tanto appare utile per affermare che il riposo assoluto da ogni attivita' lavorativa fosse necessario per la presenza di infermita' irreversibile, non propensa al miglioramento se non con intervento chirurgico..
L'esistenza di patologie negativamente incidenti sulla capacita' di lavoro della ricorrente consentono di ritenere sussistente il presupposto per il riconoscimento della pensione di reversibilita' perche' preesistenti al decesso del congiunto.
Il successivo intervento, dai cardiochirughi ritenuto necessario come temporalmente documentato e la successiva riabilitazione cardiologica, hanno permesso di pervenire ad un ottimo risultato facendo cessare il diritto alla prestazione previdenziale”.
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Non appare assumano decisivo rilievo i giudizi instaurati dalla ricorrente per il riconoscimento dell'invalidità civile, vertenti sull'accertamento della diminuzione permanente della capacità di lavoro generica, laddove, invece, ai fini della reversibilità,
l'inabilità deve essere accertata avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali capacità lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, onde verificare la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività tali da procurare una fonte di guadagno non meramente simbolica.
Lo stato di famiglia prodotto nel corso del giudizio, valutato unitamente alla certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate (cfr. all.ti 23 e 24 del ricorso) consentono di ritenere presuntivamente provato, in capo alla parte ricorrente, il requisito della vivenza a carico del genitore.
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di reversibilità a decorrere dal giorno successivo alla data del decesso del genitore
(avvenuta il 31.08.2021), ossia dall'01.09.2021, fino al mese di novembre 2022, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali dal 121° CP_1 giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo.
4 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola CP_1 della soccombenza, con distrazione, e si compensano nella misura di un terzo considerato che le prestazioni richieste sono da riconoscersi solo per il periodo sopra accertato.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno parimenti poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente i ratei pensionistici maturati a decorrere dall'01.09.2021 fino al 30.11.2022, aumentati degli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi in favore della ricorrente, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Catanzaro, 13.03.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 828/2023 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Antonio Saladino Parte_1
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 12.03.2025.
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che il proprio genitore sig. era deceduto in data 31.08.2021, esponeva di Persona_1 aver presentato domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione di reversibilità in quanto totalmente inabile al lavoro ed a carico del predetto genitore. Lamentava quindi che l' aveva rigettato la richiesta, non ritenendola totalmente inabile al lavoro al momento CP_1 del decesso.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda CP_1 chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
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Ai sensi dell'art. 22 della legge n.903/65, la pensione ai superstiti può essere concessa, tra l'altro, a condizione che il richiedente fosse inabile al lavoro al momento del decesso dell'assicurato o del pensionato, cioè che versasse nella assoluta e permanente impossibilità
1 di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale (cfr. art.8 della legge n.222/84).
Orbene, espletata consulenza tecnica d'ufficio, il CTU dott.ssa – nella Persona_2 relazione tecnica da intendersi qui integralmente riportata e trascritta – ha accertato che la parte ricorrente, al momento del decesso del genitore, era totalmente inabile al lavoro in quanto affetta dalle seguenti patologie: “..Sindrome di Turner con bicuspide aortica, insufficienza valvolare aortica severa ed aneurisma della radice aortica e dell'aorta ascendente con diametro passato da 44 mm nel 2016 a 55 mm nel 2021 a 60 mm nel dicembre 2021.AngioTc con coronarie indenni”, come certificato dal S.Anna Hospital di Catanzaro, che sollecitava peraltro un intervento chirurgico urgente “a sostituzione della radice aortica”.
La consulente d'ufficio, in particolare, ha rilevato: “appare, incontrovertibile che le condizioni cliniche di pertinenza cardiochirugica fossero gravi già in epoca antecedente al decesso del padre, tanto da richiederne l'assoluta astensione da attività fisiche di qualsivoglia natura ed entità.
Tanto era necessario, per evitare che ogni sforzo potesse interferire aggravando la patologia in atto, fino al punto di invalidare quello che poteva essere il buon esito dell'intervento a condizione che lo stadio di malattia, ancora reversibile all'epoca, potesse essere mantenuto con il riposo, quindi anche le eventuali capacità lavorative residue, eventualmente presenti, non potevano essere utilizzate, specificando che “La severa steno- insufficienza valvolare aortica e la dilatazione aneurismatica (60mm) con rischio di rottura, in soggetto peraltro con cardiopatia ipertensiva e dispnea per sforzi moderati, rendevano le condizioni emodinamiche labili quoad vitam e quoad valetudinem, venendo ad essere soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge 222/84 art.8”.
Il CTU, inoltre, ha chiarito che le condizioni per accedere al beneficio richiesto sono perdurate fino al mese di novembre 2022, coincidente con le dimissioni della ricorrente dalla riabilitazione cardiologica post-intervento.
Con note di trattazione scritta depositate il 10.03.2025, l ha contestato le risultanze CP_1 dell'elaborato peritale.
Sostiene il resistente, in primo luogo, che le conclusioni del CTU sarebbero contraddittorie nella misura in cui, da un lato, riconoscono alla ricorrente il beneficio richiesto, che presuppone una condizione di inabilità assoluta e permanente, dall'altro, accertano la sussistenza della predetta condizione invalidante solo limitatamente al periodo compreso tra il 31/08/2021 (data del decesso del genitore) e il novembre 2022, di fatto riconoscendo l'esistenza, nel predetto periodo, di una condizione di mera invalidità temporanea.
Orbene, ritiene il giudicante non condivisibile la prospettazione dell non potendosi CP_1 escludere che una condizione di inabilità assoluta e permanente sia passibile di miglioramento tale da far venire meno, con decorrenza da una certa data, i presupposti per accedere al beneficio in oggetto, specie laddove il predetto miglioramento coincida - come avvenuto nel
2 caso di specie - con il buon esisto della riabilitazione a seguito di intervento chirurgico, in assenza del quale, come accertato dal CTU, alcun riscontro positivo alla condizione clinica della ricorrente sarebbe mai intervenuto (cfr. pag. 3 “Riscontro osservazioni del CP_2
12.03.2025-Causa 828/2023”, depositate dal CTU il 10.03.2025). Pt_1 CP_3
L' sostiene, inoltre, che la condizione clinica della ricorrente non era ostativa all'attività CP_1 di lavoro in occupazioni prive di fonte di rischio per l'accertata dilatazione aneurismatica dell'aorta, quali quelli non comportanti particolare attività fisica di tipo muscolare (ad es. sforzi fisici, movimentazione pesi).
Sul punto occorre preliminarmente osservare che secondo un consolidato orientamento della
Suprema Corte, cui questo giudice intende conformarsi, il concetto di inabilità lavorativa non viene a coincidere con quello di inidoneità a svolgere qualunque tipo di lavoro, ma va inteso come incapacità per l'individuo di dedicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto che risulti adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita (Cass. Civ, sez. lav., 13 aprile 1981, n. 2204).
Pertanto, anche in assenza di invalidità riconosciuta nella misura del 100%, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità, dovendo l'accertamento del requisito dell'inabilità essere operato in concreto e cioè “avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo d'infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del
100% dell' astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass. Civ., sez. lav., 9 luglio 2004, n. 12765).
Le energie lavorative residue, dunque, dovrebbero avere un possibile e concreto impiego, nel senso che la definizione in astratto delle residue capacità lavorative dovrebbe trovare riscontro nella realtà e nella possibilità per il soggetto di applicarsi in un'attività lavorativa idonea a consentire il suo sostentamento.
Orbene, il CTU ha significativamente osservato che “Come riportato in cartella, la ricorrente aveva fattori di rischio in quanto affetta da ipertensione arteriosa e presentava familiarita' per eventi cardiovascolari.
Tanto e' sufficiente per ritenere che rialzi pressori costanti, favoriti da fattori lavorativi stressanti di qualsivoglia natura ne potevano mutare la prognosi non in senso ipotetico ma reale quoad vitam e quoad valetudinem.
Dal registro operatorio si evince quanto fosse compromessa la condizione anatomica ( sicuramente piu' precisa perche' de visu, rispetto agli esami strumentali!), tanto da evidenziare pareti sottili e fragili dell'aorta che appariva severamnente dilatata, mancata captazione delle cuspidi anch'esse sottili, asimmetriche , dismorfiche
e secondarie a dilatazione anulo-aortica.Pertanto si procedeva a sostituizione della radice aortica secondo
3 BE De NO modificata e ad impianto di tubo valvolato biologico con prosieguo delle cure in riabilitazione cardiologica.
E' evidente che per quanto descritto dal cardiochirurgo la probabilita' di rottura era molto reale, anziche' ipotetica, tanto da rappresentare un serio pericolo di vita conseguente alla dissecazione con rottura, emorragia interna e schok cardiogeno;
una serie di eventi che rappresentano un'emergenza letale prima che il soggetto possa raggiungere l'ospedale piu' vicino dotato di Unita' Cardiochirurgica.
Tanto appare utile per affermare che il riposo assoluto da ogni attivita' lavorativa fosse necessario per la presenza di infermita' irreversibile, non propensa al miglioramento se non con intervento chirurgico..
L'esistenza di patologie negativamente incidenti sulla capacita' di lavoro della ricorrente consentono di ritenere sussistente il presupposto per il riconoscimento della pensione di reversibilita' perche' preesistenti al decesso del congiunto.
Il successivo intervento, dai cardiochirughi ritenuto necessario come temporalmente documentato e la successiva riabilitazione cardiologica, hanno permesso di pervenire ad un ottimo risultato facendo cessare il diritto alla prestazione previdenziale”.
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Non appare assumano decisivo rilievo i giudizi instaurati dalla ricorrente per il riconoscimento dell'invalidità civile, vertenti sull'accertamento della diminuzione permanente della capacità di lavoro generica, laddove, invece, ai fini della reversibilità,
l'inabilità deve essere accertata avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali capacità lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, onde verificare la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività tali da procurare una fonte di guadagno non meramente simbolica.
Lo stato di famiglia prodotto nel corso del giudizio, valutato unitamente alla certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate (cfr. all.ti 23 e 24 del ricorso) consentono di ritenere presuntivamente provato, in capo alla parte ricorrente, il requisito della vivenza a carico del genitore.
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di reversibilità a decorrere dal giorno successivo alla data del decesso del genitore
(avvenuta il 31.08.2021), ossia dall'01.09.2021, fino al mese di novembre 2022, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali dal 121° CP_1 giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al soddisfo.
4 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola CP_1 della soccombenza, con distrazione, e si compensano nella misura di un terzo considerato che le prestazioni richieste sono da riconoscersi solo per il periodo sopra accertato.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno parimenti poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente i ratei pensionistici maturati a decorrere dall'01.09.2021 fino al 30.11.2022, aumentati degli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi in favore della ricorrente, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Catanzaro, 13.03.2025
Il giudice del lavoro
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