Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/1985, n. 2064
CASS
Sentenza 21 marzo 1985

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In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e con riguardo all'ipotesi in cui il risarcimento a favore del danneggiato faccia carico al fondo di garanzia per le vittime della strada, il testo originario del terzo comma dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, circa la limitazione del risarcimento in relazione al reddito fiscale del danneggiato medesimo, è stato abrogato e sostituito dall'art. 1 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, con effetto non retroattivo. Ne consegue che il suddetto testo originario resta applicabile per i sinistri verificatisi prima di detta abrogazione. ( Conf 1539/82, mass n 419358).*

In tema di risarcimento del danno a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada, qualora occorra prendere a base il reddito del danneggiato - che, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, non può essere determinato in misura superiore al minimo imponibile, stabilito ai sensi dell'art. 130 del T.U. Approvato con d.P.R. n. 645 del 1958 - la somma stabilita dall'art. 138 del richiamato decreto (pari a lire 960.000 annue) va considerata, stante il dato testuale, al lordo della quota fissa di lire 240.000 nonché di quelle per le persone a carico, con la conseguente impossibilità di considerare tali voci in aggiunta alla suddetta somma di lire 960.000 ai fini della Determinazione del reddito da porre a base del risarcimento.*

Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'assicuratore e l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo di garanzia a norma degli artt. 19 e segg. della legge n. 990 del 1969 (nei cui confronti anche opera lo spatium deliberandi fissato dal successivo art. 22), a fronte della richiesta del danneggiato ex art. 18 della legge citata, sono direttamente obbligati ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore (come quello dell'assicurato verso il danneggiato) per il solo effetto di un'iniziativa di detto terzo che incide nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione. Dalla natura pecuniaria di tale debito dello assicuratore (o dell'impresa designata) verso il terzo danneggiato consegue che la richiesta di quest'ultimo, ove contenga tutti gli elementi necessari a che l'assicuratore (o l'impresa designata), mediante impiego della dovuta diligenza, sia in grado di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni accordatagli dalla legge, configura, alla scadenza di detto termine, un atto di Costituzione in mora, produttivo degli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ., e comporta, a carico dell'assicuratore (o dell'impresa designata), che abbia ritardato la prestazione dovuta senza valida giustificazione, l'Obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno a norma del secondo comma di detto art. 1224. Ne consegue, altresì, che tali ultime obbligazioni, in quanto accessorie rispetto a quelle per cui è data Azione diretta al danneggiato, e riconducibili ad un'autonoma causa di debito nel rapporto tra assicuratore (o impresa designata) e danneggiato, restano svincolate dalla limitazione costituita dal massimale di polizza, afferente esclusivamente all'obbligazione principale oggetto di quell'Azione diretta. ( Conf 2163/84, mass n 434208; ( Conf 5218/83, mass n 430091).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/1985, n. 2064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2064
    Data del deposito : 21 marzo 1985

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