Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1434/2024 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Fussone
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Daniela Salamone
CONVENUTA
All'udienza del 13 maggio 2025, con modalità di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come appresso.
La difesa del ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
• Pronunciare, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in San Cataldo (CL), il 12.08.2006, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio Comune di San Cataldo al n. 48, parte 2, serie A, u.
1, nell'anno 2006.
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(…) • Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza privilegiata presso il padre;
la madre potrà vedere il figlio minore ogniqualvolta vorrà, compatibilmente con gli impegni del figlio e con i propri turni di lavoro;
in caso di disaccordo fra i genitori, disporre che la sig.ra potrà vedere il figlio previa calendarizzazione. CP_1
• Disporre a carico della sig.ra l'onere del pagamento di euro 350,00 mensili CP_1
a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre alla divisione del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate.
• Disporre che l'assegno unico, misura prevista dallo Stato nell'interesse del figlio, sia ripartito al 50% per entrambi i genitori.
• Disporre a carico della sig.ra l'onere del pagamento di euro 150,00 mensili CP_1
a titolo di mantenimento per l'altro coniuge.
• Con Vittoria di spese legali e onorari del presente procedimento.
La difesa della convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
- pronunciare, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in San Cataldo, il 12/08/2006; Parte_1 Controparte_1
CP_
- procedere preliminarmente all'ascolto di , ai sensi dell'art. 473-bis. c.p.c., previo incarico a un consulente tecnico d'ufficio, stante le diverse problematiche di salute del minore.
In particolare, il CTU: 1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa: - alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; - il profilo di personalità delle parti;
- la capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio minore;
- la capacità di preservare
l'immagine del genitore agli occhi del figlio. 2) Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione del figlio minore con le figure genitoriali;
3) Valuti lo stato di benessere psicologico del figlio minore e se ed in quale misura la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati condizioni negativamente il suo sviluppo psicologico.
- All'esito di tale valutazione, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza privilegiata presso la madre”;
- regolare il diritto di visita del padre consentendo la visita dello stesso per un pomeriggio
a settimana dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21:00, riaccompagnandolo dopo cena presso il domicilio della madre;
per un week and alternato dal pomeriggio del venerdì alle ore 19:00 sino alle 19:00 della domenica;
per quattro giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali che comprendano alternativamente il giorno della vigilia di Natale o di Natale,
l'ultimo o il primo dell'anno, Pasqua o lunedì dell'Angelo. Quanto alle vacanze estive Aldo
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trascorrerà con il padre due settimane non consecutive, da concordare preventivamente con la madre;
- disporre a carico del sig. l'onere del pagamento di € 350,00 mensili a titolo di Pt_1
mantenimento del figlio minore, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla divisione del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
- rigettare la domanda del ricorrente di disporre a carico della sig.ra l'onere CP_1 del pagamento di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento per l'altro coniuge, confermando la statuizione contenuta all'interno del ricorso per separazione consensuale omologata dal Tribunale di Caltanissetta con la quale il Sig. si obbligava a corrispondere l'importo di euro 150,00 Pt_1
per il mantenimento della ex moglie;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 30 luglio 2024, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario con a San Cataldo, il Controparte_1
12/08/2006, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2006, parte II, serie A, n. 48;
- che dal matrimonio era nato un figlio, , il 22/1/2009; CP_2
- che, essendo venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale per cause ascrivibili alla moglie, i coniugi avevano deciso di separarsi e con decreto di omologa del 16/3/2010, il
Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso;
-che il figlio si era trasferito a vivere con il padre, che aveva, comunque, continuato a versare alla moglie l'assegno di mantenimento previsto con l'accordo di separazione in favore del predetto;
-che la condizione reddituale della convenuta era migliorata rispetto all'epoca della separazione, mentre la propria era rimasta immutata.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, diverse da quelle di separazione, essendo richiesto che, mantenuto l'affidamento condiviso del minore, lo stesso fosse collocato in via prevalente presso il padre, che la madre versasse un
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assegno per il suo mantenimento, nonché un assegno divorzile in favore del ricorrente, e che l'AUU per il figlio fosse ripartito tra i genitori in parti uguali.
Costituitasi, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio, ma contestava fermamente la ricostruzione dei fatti operata da controparte, così come l'asserita volontà del figlio di vivere con il padre, riferendo delle gravi difficoltà fisiche e cognitive manifestate dal figlio sin dalla più tenera età, che avrebbero reso necessario un percorso diagnostico e terapeutico.
Conclusivamente, la convenuta chiedeva la pronuncia, con sentenza non definitiva, della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, previa audizione del figlio minore, il suo affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e con obbligo a carico del padre di corrispondere mensilmente euro 350,00 per il mantenimento del predetto, oltre alla conferma dell'assegno in favore della moglie, nella misura disposta in sede di separazione.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il presidente, con ordinanza del 24 dicembre 2024, confermava le determinazioni di cui all'accordo di separazione consensuale omologato e provvedeva sulle richieste istruttorie delle parti, disponendo c.t.u. al fine di sentire il figlio e compiere le altre indagini ivi indicate, rinviando, in accoglimento della richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione sulla domanda relativa allo stato.
La suddetta ordinanza, avverso la quale parte ricorrente proponeva reclamo, era parzialmente riformata dalla Corte di Appello con ordinanza in data 31/3/2025, in punto di determinazione dell'ammontare dell'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie, ridotto da euro 150,00 ad euro 100,00.
Alla successiva udienza del 13 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, il presidente poneva la causa in decisione sullo stato, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio.
Il P.M. nulla osservava.
Ritiene il collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia meritevole di accoglimento, essendo decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale ed essendo evidente, alla stregua delle rispettive allegazioni e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, che non è possibile ricostituire tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898
e succ. mod, perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
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trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Cataldo dell'anno 2006, parte II, serie A,
n. 48.
Nessuna incidenza sulla presente pronuncia può avere la sentenza di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale ecclesiastico siculo in data 30/11/2018 (prodotta dal ricorrente), a definizione del giudizio promosso dall non risultando che sia stata delibata e trattandosi di giudizi Pt_1
autonomi.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, in ordine alle quali si provvederà all'esito del giudizio, per la cui prosecuzione si provvede con separata ordinanza in pari data.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a San Parte_1 Controparte_1
Cataldo il 12 agosto 2006, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno
2006, parte II, serie A, n. 48.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Cataldo di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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