Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 525 /2022 promossa da:
), (c.f. , in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1 C.F._2
e quale erede di (deceduto in Città di Castello il 23.07.2015) ed deceduta Persona_1 Persona_2
in Città di Castello l'1.9.2017); (c.f. ), in proprio e quale erede Parte_2 CodiceFiscale_3
di (deceduto in Città di Castello il 23.07.2015) e di (deceduta in Città di Persona_1 Persona_2
Castello l'1.9.2017) con il patrocinio dell'avv. POGGIONI ALDO e dell'avv. POGGIONI GIOVANNI
( ; elettivamente domiciliato in Via Marconi 6 presso lo studio avv. Aldo C.F._4
Poggioni
ATTORI contro
( , con il patrocinio del Prof. Avv. TERRANOVA Controparte_2 CodiceFiscale_5
CARLO GIUSEPPE e dell'avv. STENTELLA ALESSANDRO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Prof. Carlo G. Terranova, in Perugia, Piazza Danti n. 11, e presso l'indirizzo di posta elettronica:
Email_1
CONVENUTO pagina 1 di 48
(c.f. ), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Perugia, via degli Offici n. 14;
CONVENUTO
avente ad
OGGETTO
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. – Rinvio ex art. 622 c.p.c., 392 c.p.c. a seguito di Cass.
Pen. Sez. IV ud. 10.2.2022 ric. CP_2
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La genesi del presente giudizio-.
Il presente procedimento trae origine dal processo penale a seguito dell'evento omicidiario occorso in Perugia, presso gli Uffici della Regione Umbria, il 6.3.2013, allorché attingeva CP_4
con colpi d'arma da fuoco le impiegate regionali e , uccidendole, Controparte_5 Controparte_6
per poi suicidarsi immediatamente dopo.
Il gesto, per quanto emerso del memoriale che aveva portato con sé negli CP_4
uffici della e da sommarie informazioni testimoniali, era motivato dal rancore che Pt_3 CP_4
provava nei confronti di dipendenti della a causa della revoca di un finanziamento che gli era Pt_3
stato concesso per la gestione di corsi di formazione nel campo della moda (sovvenzionati dalla
Regione Umbria e dalla Provincia di Perugia), revoca che aveva causato un grave stato depressivo oltre ad aggravarne i problemi psichici.
Il processo penale vedeva originariamente imputati ex artt. 41 e 589 c.p. le persone che avevano con distinte condotte, ruoli ed in diverse fasi del procedimento, concorso al rilascio del porto d'armi allo In particolare, l'incolpazione riguardava il dott. quale medico che CP_4 Persona_3
aveva rilasciato certificato anamnestico negativo senza annotare la presenza in capo a i turbe CP_4
psichiche, nonché i funzionari della divisione P.A.S.I. della Questura di Perugia, , Controparte_7
pagina 2 di 48 e che avevano istruito la pratica e firmato il rilascio del Controparte_8 Controparte_2
porto d'armi.
Risulta dagli atti del procedimento penale originariamente a carico di e CP_8 CP_2
che lo veva acquistato l'arma da fuoco (marca STOEGER, modello COUGAR 8000L, calibro 9 x CP_4
21) il giorno prima del tragico evento, avvalendosi del porto d'armi per uso sportivo n. 917267 che era stato rilasciato dalla Questura di Perugia il 29.09.2012 nonostante fosse gravato da (divieto di Pt_4
detenzione di armi e materie esplodenti) emesso dal Prefetto di Perugia il 2.12.2009 (a seguito di segnalazione dei medici del Centro Salute Mentale alla Questura in ordine ai trattamenti sanitari obbligatori cui l'istante era stato sottoposto), come risultante dal fascicolo riguardante la pratica di rilascio di porto d'armi (“6/F”) e da quella relativa alla detenzione di armi (“6/D”).
Quanto alle condotte ascritte agli imputati, il dott. in particolare, era il Controparte_9
medico di fiducia dello he ad agosto del 2012 gli aveva rilasciato certificato anamnestico senza CP_4
annotare l'esistenza (presente o pregressa) della patologia psichiatrica da cui era affetto2; lo CP_4
i era recato poi dal medico militare Dott. , che all'esito della visita di CP_4 Persona_4
controllo delle capacità sensoriali e di maneggio dell'arma, recependo il contenuto della certificazione anamnestica rilasciata dal dott. aveva rilasciato il certificato di idoneità al rinnovo della licenza Per_3
di porto di fucile per uso tiro a volo. In forza di tale documento il giorno 6.09.2012 aveva CP_4
presentato presso la Questura di Perugia istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, con allegata documentazione sanitaria e denuncia di smarrimento della precedente licenza3, ottenendo, in data 29.09.2012, la licenza per porto d'armi n. , per “uso caccia”4, con Numer_1
notifica di prescrizioni attinenti alle modalità di custodia dell'arma.
e erano i funzionari della Divisione PASI -quest'ultimo Controparte_7 Controparte_8
coordinatore del II° settore della divisione- che avevano coordinato l'istruttoria e Controparte_2 il Dirigente della Polizia di Stato preposto al rilascio dell'autorizzazione per il rinnovo della CP_2
licenza di porto d'armi che aveva rilasciato formalmente il porto d'armi e che aveva la responsabilità del procedimento.
Nel procedimento penale si costituivano parti civili i prossimi congiunti della vittima
[...]
(specificamente il coniuge Prof. il figlio Dott. , i genitori CP_5 Parte_1 Controparte_1
ed e la sorella oltre altri) e della vittima Persona_1 Persona_2 Parte_2 [...]
oltre agli eredi i quali, prospettando la responsabilità civile (ex art. 2049 c.c.) del CP_6 CP_4
per i fatti commessi dai propri dipendenti in ragione del rapporto di occasionalità Controparte_3
necessaria tra la violazione dei doveri da parte funzionari e gli eventi dannosi, chiedevano la citazione del responsabile civile , disposta con decreto del G.U.P. 21.01.2015. Controparte_3
Il GUP emetteva sentenza di non luogo a procedere5, ma la sentenza veniva annullata dalla quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione6, con rimessione del procedimento dinanzi ad altro G.U.P. dello stesso Tribunale.
Nella nuova fase di udienza preliminare e , già costituiti in Controparte_1 Parte_2
proprio, presentavano atto di intervento quali eredi della parte civile costituita nelle more Persona_1
deceduta
Veniva quindi disposto il rinvio a giudizio degli imputati e per il delitto CP_8 CP_2
previsto e punito dagli artt. 41 e 589, I° e 3° comma, c. p. per concorso, con apporto causale indipendente, nelall'omicidio doloso di e (decreto di rinvio a Controparte_5 Controparte_6
giudizio del 6.12.2016), mentre e optavano per il giudizio abbreviato7 . Controparte_7 Persona_3
Il Tribunale di Perugia con sentenza 10 gennaio 2018 assolveva e Controparte_2
dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, ritenendo Controparte_8
l'inesigibilità di un comportamento alternativo.
La pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Perugia veniva impugnata dinanzi alla
Corte di Appello di Perugia ex art. 576 c.p.c. ai soli fini civili dalle parti civili + 1 e + 4 CP_1 Per_1 nonché dagli eredi (questi ultimi nei soli confronti dell'imputato ) e dagli eredi Controparte_6 CP_8
CP_10
L'Ufficio non proponeva impugnazione. Parte_5
Nelle more del giudizio di appello decedeva. Controparte_8
Con sentenza n. 1/2020 dell'8.01.2020 (depositata il 27.02.2020) la Corte di Appello di Perugia
Sezione Penale dichiarava inammissibili gli appelli proposti nei confronti dell'imputato CP_8
per morte dell'imputato; rigettava l'appello proposto dagli eredi nei confronti di
[...] CP_4
; condannava ai soli effetti civili ed il responsabile civile Controparte_2 Controparte_2
in solido al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio con esclusivo Controparte_3
riferimento all'omicidio di in favore delle parti civili Eredi di , Eredi di Controparte_5 Persona_1
, , , , e Persona_2 Parte_2 Controparte_11 Controparte_12 Parte_1
; condannava ed il responsabile civile al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento in solido in favore di e di una provvisionale di euro Parte_1 Controparte_1
30.000,00 per ciascuna delle suddette parti oltre al pagamento delle spese di lite in favore delle medesime parti civili.
La sentenza della Corte di Appello di Perugia veniva impugnata dalla Dott.ssa CP_2
e dall'Avvocatura Generale dello Stato per il responsabile civile dinanzi
[...] Controparte_13
alla Suprema Corte di Cassazione, in particolare lamentandosi con il primo motivo la violazione dell'art. 6 CEDU per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello con nuovo esame dei testi decisivi.
Con sentenza del 10.02.2022, n. 17888, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, ritenuta la decisività dei testi e nella valutazione svolta dalla Corte di Appello, rilevata Tes_1 Tes_2
la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con nuovo esame dei predetti testi, accoglieva il primo motivo di ricorso dell'imputata (dichiarando assorbiti gli altri), annullava la sentenza CP_2
impugnata e rinviava per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demandava anche la regolamentazione tra le parti delle spese per il grado di legittimità.
Gli atti introduttivi del presente giudizio e lo volgimento del processo-.
Con atto di citazione notificato il 30.08.2022 e Parte_1 Controparte_1 [...]
, gli ultimi due anche nella qualità di eredi di (deceduto in Città di Castello il Parte_6 Persona_1
pagina 5 di 48 23.07.2015), e di (deceduta in Città di Castello l''1.09.2017) riassumono il giudizio Persona_2
dinanzi a questa Corte di Appello.
Gli appellanti, richiamate le motivazioni della sentenza penale di primo grado e soprattutto della Corte di Cassazione n. 32567/16 (che aveva annullato la sentenza di non luogo a procedere) in merito alla ritenuta sussistenza sia del nesso di causalità che della c.d. causalità interna alla colpa, richiamati i motivi di censura alla sentenza penale di primo grado assolutoria,
1) deducono :
i. che il problema della gradazione della colpa era irrilevante, e che la colpa non poteva essere esclusa, come deduceva la difesa della in base: CP_2
- all'esistenza di un falso certificato anamnestico in merito ai requisiti psico fisici dello CP_4
(posto che questo è solo uno degli elementi che vengono valutati per il rilascio del porto d'armi, dovendo la Questura valutare ex art. 10,11, 39 e 43 TULPS la garanzia di non pericolosità e non abuso delle armi che nel caso di specie era esclusa dalla presenza di DIAME);
- alla capacità ingannatoria dello he aveva presentato falsa denuncia di smarrimento di CP_4
porto d'armi, (in quanto la licenza era già da tempo scaduta);
- all'omesso aggiornamento del fascicolo 6/D relativo ai precedenti rilasci e ritiri delle armi
(perché era emerso nel processo che era prassi dell'ufficio non acquisirlo);
- alla pressione sull'Ufficio derivante dal c.d. trimestre critico a causa della ricezione della metà delle pratiche annuali con riduzione del personale per ferie (giustificazione non idonea a scusare la gestione disattenta di pratiche delicate come quelle del rilascio di porto d'armi e irrilevante in quanto il rilascio del porto d'armi allo ra avvenuta a settembre, una volta concluso il periodo critico e CP_4
allorché le licenze caccia sono ormai quasi del tutto evase stante l'apertura della caccia in tale mese);
- alla solo recente estensione dello DI ai familiari conviventi (irrilevante, perché quand'anche correttamente valutata avrebbe comportato non già il rigetto della domanda, ma il rilascio con prescrizioni).
ii. che le prassi nella fase di precedentazione in ordine alle annotazioni DI, quali :
-l'annotazione del positivo/negativo DI dell'istante unicamente sulla richiesta di porto d'armi,
e non sulle pagine seguenti
- l'utilizzo del timbro IV DI solo in relazione alla persona del richiedente
-il posizionamento sulla seconda di copertina del fascicolo, spillata in alto, della stampata DI relativa al richiedente pagina 6 di 48 si erano dimostrate non univocamente seguite dal personale e comunque, trattandosi di prassi, non potevano obliterare le previsioni della L. 241/90 in merito ai controlli e alla responsabilità del dirigente responsabile del procedimento e firmatario del provvedimento, in particolare esonerandolo da ogni forma di supervisione e controllo sulla scorta di un principio di affidamento, non invocabile dal titolare della posizione di garanzia.
iii. che gli errori compiuti:
-non essersi avveduti dell'esistenza di un divieto prefettizio di detenzione armi in capo allo iportato in ben tre pagine di un fascicolo composto di sole 20 pagine CP_4
-non essersi avveduti che la stampata DI spillata sul retro della prima pagina in alto recava un nome diverso dall'istante, sebbene trattandosi di familiari il cognome fosse il medesimo (risultava CP_1 spillato di , e non di CP_17 CP_4
- aver dato per scontato che l'apposizione del timbro riguardasse l'istante, CP_20
quando tale utilizzo non costituiva prassi dell'Ufficio perché non condiviso da tutti gli operatori ed utilizzato a volte in modo difforme dal medesimo operatore della precedentazione
-non essersi avveduti che il timbro recava l'apposizione della dicitura a penna CP_20
“X2”
-non aver valutato “campanelli di allarme” quali la presentazione di istanza di “rinnovo” aziché di rilascio di porto d'armi, per essere la precedente già scaduta da sei anni;
la presenza di denuncia di smarrimento successiva alla scadenza del titolo;
la presenza di annotazioni “IV DI X2” e
“positivo DI X3” che avrebbero dovuto indurre a verificare a chi fossero riferite le annotazioni, pulrime;
la trattazione della pratica da parte di notoriamente poco preparata [sic]; la nota CC di CP_7
Castel del Piano 26.9.2012 che correggeva richiesta istruttoria del al formulata CP_21
erano in realtà errori inescusabili perché la dott.ssa non si era avveduta che la prima CP_2
stampata DI non era di , bensì di , che nel fascicolo tre pagine su 20 CP_4 CP_17
contenevano la stampa DI di con indicazione di esistenza di DIAME a suo carico, che il CP_4
funzionario aveva chiesto ampliamento istruttorio errato ai Carabinieri di Castel del Piano sulla CP_8
persona di , che era necessario un approfondimento sulla attribuzione delle positività CP_18
DI. iv. che la prassi di firmare provvedimenti senza controllare gli atti, e di far arrivare sul tavolo del dirigente i fascicoli con le licenze già stampigliate non poteva esonerare da responsabilità chi apponeva la firma per il rilascio, peraltro l'esonero del dirigente dalla verifica era stata smentita dal pagina 7 di 48 teste , il quale affermava che aveva quasi l'obbligo di firmare a meno che non ci fosse stato Tes_1
qualcosa che, o gli veniva detto o che lui notava ed allor poteva chiedere a chi aveva istruito le varie fasi che cosa era successo.
v. che la responsabilità era attribuibile alla sia quale responsabile del procedimento CP_2
firmatario del provvedimento, si quale primo dirigente della Divisione PASI della Questura, avente potere di direzione coordinamento e controllo dell'attività degli uffici, e dunque responsabile dei relativi malfunzionamenti (quali la mancata acquisizione del fascicolo 6/D relativo alle precedenti pratiche di armi del medesimo soggetto, l'assenza di una univoca prassi di precedentazione, la prassi di far giungere al dirigente il fascicolo con il provvedimento di autorizzazione già predisposto e stampato e solo da firmare.
2) Invocano il vincolo di solidarietà in capo al ex art. 28 Cost. ed ex art. 2049 c.c. per CP_3
il rapporto di occasionalità necessaria tra la violazione dei doveri della Dirigente e i successivi eventi dannosi -acquisto della pistola e utilizzo letale contro Controparte_5
3) richiamano ai fini del riconoscimento di responsabilità anche l'esito della vicenda giudiziaria di che, prosciolto per prescrizione in sede di legittimità nel giudizio di rinvio disposto Persona_3
ex art. 622 c.p.p. definiva transattivamente il giudizio con le parti civili con pagamento a saldo e stralcio da parte della compagnia assicuratrice danni a lui imputabili pro quota Controparte_22
(atto di transazione e quietanza in data 31.5.2022).
4) Ritengono dunque sussistere gravi condotte di negligenza connotate da colpa, e ritenuto sussistere il nesso di causalità già accertato in via definitiva dal giudice penale, applicando in materia le regole civilistiche di accertamento della responsabilità, chiedono liquidazione del danno patrimoniale per i familiari conviventi, deducendo le buone condizioni reddituali mediante allegazione delle buste paga della e quanto al danno non patrimoniale invocando 'applicazione delle tabelle Per_1 Pt_7
2022 invocando, a sostegno della applicazione dei valori più elevati di liquidazione, l'evitabilità dell'evento, la derivazione del danno da illecito penale, la morte violenta ed improvvisa, l'intensità della relazione intercorsa fra la vittima ed i familiari aventi diritto9
5) tenuto conto del valore per punto pari ad € 3.365,00, dell'età della vittima, dell'età degli aventi diritto, dell'esistenza di altri superstiti e dell'intensità delle relazioni quantificano il danno parentale in € 316.310,00 per il coniuge Prof. in € 336.500,00 per il figlio dott. Parte_1
in € 84.749,60 per la sorella ed € 201.900 ciascuno per i genitori Controparte_1 Parte_2 9 Richiamando all. 27, trascrizioni udienza 11.10.2017. pagina 8 di 48 ed , somme dalla quali vanno detratte quelle già corrisposte pro quota Persona_1 Persona_2
dall per conto di (all.ti 37-38, pari ad 50.000 ciascuno per e CP_23 Persona_3 Pt_1 [...]
€ 30.000 ciascuno per gli eredi ed , € 25.000 per CP_1 Persona_1 Persona_2 Parte_2
[...]
6) Concludono con la richiesta di condanna della e del in solido al CP_2 CP_3
pagamento della somma non inferiore ad € 266.310,00 per il coniuge Prof. € Parte_1
286.500,00 per il figlio dott. 59.749,60 per la sorella ed € 171.900 Controparte_1 Parte_2
ciascuno per gli eredi di ed (dott. e , Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Parte_2
con vittoria delle spese di lite anche del giudizio penale di legittimità e di merito.
si è costituita deducendo ed eccependo: Controparte_2
1)che con il rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina la translatio iudicii dinanzi al giudice civile che riqualifica la res in iudicium deducta, costituita da una situazione soggettiva e oggettiva (fatto illecito) del tutto diversa ed autonoma rispetto a quella a fondamento dell'azione penale, con la quale condivide esclusivamente “il fatto storico” (non già la sua qualificazione giuridica) quale presupposto per il diritto al risarcimento, che va però autonomamente accertato e valutato applicando - come statuito dall'art. 394 c.p.c. - le regole processuali e probatorie previste per il procedimento civile in grado di appello, e quindi anche quella sulle preclusioni (art. 345 c.p.c.) .
2) l'insussistenza del nesso causale, interrotto sia dal fatto che l'arma è stata utilizzata al di fuori del poligono (ossia il luogo ove il porto di fucile per il tiro a volo ne autorizza l'uso), sia dal rilevante lasso temporale (ben sei mesi) sussistente tra il rilascio della licenza e l'evento omicida/suicida, sia, infine, dalle azioni altamente ingannatorie preordinate dallo quindi dalle CP_4
caratteristiche di abnormità ed eccezionalità della sua condotta.
3) l'assenza di colpevolezza (in senso soggettivo) sotto il profilo della evitabilità dell'evento dannoso mediante la configurabilità e praticabilità di un comportamento alternativo diligente, ossia della concreta possibilità dell'agente di osservare la regola cautelare;
la convenuta ritiene l'inesigibilità di una condotta alternativa, in quanto la causa dell'errata emissione del porto d'armi va ricollegata al mancato aggiornamento del fascicolo 6D da parte del personale di archivio nel 2009, anno in cui venne adottato il provvedimento inibitorio nei confronti dello alla condotta dell'assistente che CP_4 Pt_8
aveva violato la prassi in uso all'ufficio. In particolare la non aveva segnalato la positività del Pt_8
richiedente e utilizzato in modo improprio il timbro “Negativo DI” e aveva errato l'ordine di spillatura pagina 9 di 48 dei fogli della c.d. “strisciata DI”, giacché quella del richiedente non era stata posta in prima evidenza sul retro della prima pagina di copertina del fascicolo;
ciò aveva indotto (istruttore della CP_8
pratica) e (Dirigente della Polizia di Stato preposta al rilascio dell'autorizzazione per il rinnovo CP_2
della licenza di porto d'armi) a non effettuare ulteriori verifiche sulla composizione del fascicolo, dal cui esame sarebbe emersa l'esistenza di un divieto prefettizio di detenzione di armi munizioni ed esplosivi.
Chiede pertanto il rigetto della domanda attorea.
Il si è costituito rilevando Controparte_3
a) in fatto che:
i. la condizione ostativa al rilascio del porto d'armi non era il divieto di detenzione armi in sé, ma lo stato di salute mentale dello CP_4
ii. che allo era inibita ab origine la CP_4
presentazione stessa dell'istanza di rilascio della licenza stante la carenza dei requisiti psico-fisici, al contrario falsamente attestati dal medico di base, Dr. Per_3
iii. che non era dimostrato, anche in considerazione della particolare capacità ingannatoria di cui aveva dato prova lo che se anche CP_4
l'esistenza del DIAME fosse stato segnalato dal Funzionario Istruttore alla Dott.ssa da ciò CP_2
sarebbe conseguito il diniego del porto d'armi; iv. che, anzi, il rilascio di un nuovo certificato medico superava i presupposti del DIAME e ostava al diniego del rilascio del nuovo porto d'armi, al più si sarebbe dovuto richiedere allo i attivarsi per la revoca del DIAME, ed eventuali accertamenti CP_4
ulteriori disposti dalla Questura non avrebbero portato a diversa valutazione, sia perché il Collegio Part medico costituito presso l in casi analoghi aveva declinato la propria competenza prendendo atto di nuovo certificato sanitario negativo, sia perché all'epoca lo appariva lucido e compensato. CP_4
Pertanto al più si sarebbe verificato solo un allungamento dei tempi per il rilascio del titolo, irrilevante nella dinamica degli eventi perché il fatto delittuoso era stato commesso sei mesi dopo il rilascio del rinnovo della licenza b) In diritto che i. La sussistenza del reato era esclusa dal giudicato penale sceso sulla vicenda;
tuttavia la prospettazione attorea della verifica dell'an della responsabilità secondo criteri civilistici era errata ed in contrasto con gli artt. 24 Cost. e 6 par. 2 CEDU,
pagina 10 di 48 che la Cassazione10 ritiene salvaguardati solo se venga rispettato “l'obbligo del giudice del rinvio di valutare il merito della controversia civile per come è stata posta al suo incipit, nel giusto contraddittorio delle parti e nel rispetto dei diritti di azione e di difesa”, con conseguente immodificabilità dei fatti posti a fondamento della pretesa, e necessità di accertamento della responsabilità alla luce dei criteri valutativi e probatori penalistici ii. se si dovessero applicare regole di giudizio esclusivamente civilistiche la domanda risarcitoria sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione ed intervenuta decadenza, posto a che a fondamento dell'azione si trova un provvedimento amministrativo discrezionale che si ritiene illegittimo iii. In ogni caso, anche qualificando il presente giudizio quale autonoma fase civile del procedimento, non sarebbero ammissibili nuove allegazioni di fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli già posti alla base dell'imputazione da cui ha preso le mosse il processo penale (Cass. civ. n.25917/2019). iv. Doveva escludersi il nesso causale tra la condotta di rilascio del porto d'armi e l'azione omicidiaria, in quanto la discrezionalità amministrativa era stata correttamente esercitata: il non precludeva il rilascio, non era provvedimento ad Pt_4
efficacia temporale sine die, era superato dal rilascio del certificato da parte del dott. che Per_3
escludeva la sussistenza di gravi patologie psichiche (documento rispetto al quale la non CP_2
aveva alcuna discrezionalità valutativa), né lo era attinto da precedenti di polizia o CP_4
penali ostativi v. Il nesso causale era comunque interrotto dalla mancata predisposizione da parte della Regione Umbria di sistemi atti ad impedire l'ingresso di visitatori armati e dalla condotta esorbitante e imprevedibile del terzo, eccentrica ed atipica rispetto al rischio che la ra chiamata a governare, idonea ex se ad escludere il nesso causale CP_2
vi. La condotta sotto il profilo soggettivo della colpa mancava di qualsiasi profilo di imprudenza, negligenza o imperizia, per inesigibilità di condotta alternativa, in quanto la non doveva né poteva procedere al rinnovo integrale CP_2
dell'istruttoria svolta dal suo ufficio, e perché le anomalie della istruttoria non erano governabili né riconoscibili dalla (presentazione di un certificato anamnestico falso, allegazione, quale CP_2
primo foglio, di uno DI riferito ad un soggetto diverso dall'istante ed utilizzo del timbro IV, 10 Viene citata Cass. civ. 25917/2019. pagina 11 di 48 mancata allegazione al nuovo fascicolo 6F del vecchio fascicolo 6D, presentazione dell'istanza nel periodo dell'anno di massima criticità quanto al carico di lavoro); mancava altresì la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso sia ai sensi dell'art. 43 c.p., sia applicando alla necessaria prevedibilità dell'evento il criterio probabilistico della regolarità causale proprio della responsabilità ex art. 2043
c.c. perché risultava agli atti certificazione medica di idoneità, erano assenti procedimenti penali e segnalazioni di polizia, mancava evidenza di qualsivoglia pregresso comportamento violento anche in occasione della sottoposizione a pregressi TSO, la certificazione sulla base della quale risultava disposto il TSO, contenuta nel fascicolo 6D, sebbene non portato in visione alla riportava la CP_2
segnalazione di una “compromissione di un adeguato esame della realtà” da supporre temporaneo, stante il mancato riferimento al permanente grave stato psicotico dello emerso solo all'esito CP_4
del dibattimento e riferito dai familiari e dal Dr. ; infine gli accertamenti svolti per errore sul CP_24
fratello , avevano confermato l'assenza di qualsiasi precedente penale in capo allo CP_18
sicché, anche nell'ipotesi in cui il fascicolo 6D e 6F fossero stati completamente visionati, mai CP_4
l'evento occorso avrebbe potuto considerarsi evento prevedibile. vii. L'efficacia ingannatoria della condotta di sulla condotta della costituiva quell'errore sul fatto che costituisce reato CP_4 CP_2
determinato dall'altrui inganno, che ex art. 47 e 48 c.p. escludeva la responsabilità in capo alla
CP_2
Tali considerazioni portano, ad avviso del Ministero responsabile civile,. ad escludere la responsabilità da fatto illecito della , quindi, la propria responsabilità ex art. 2049 c.c. CP_2
c) In merito alla liquidazione del danno il eccepisce CP_3
i. l'inammissibilità della domanda di condanna in forma specifica, perché nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, nè il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica ii. In ordine al quantum, l'eccessività della pretesa in difetto di dimostrazione di tutti i presupposti che orientano la liquidazione, enunciati e non provati.
pagina 12 di 48 iii. Contesta la richiesta degli attori di dedurre dal danno richiesto unicamente quanto effettivamente liquidato dalla compagnia di assicurazioni del dott. (corrispondente alla misura del 16,2% del danno richiesto), senza che sia stato Per_3
prodotto l'atto transattivo, ed eccepisce l'estinzione del credito risarcitorio in quanto la transazione non contiene salvezza della pretesa risarcitoria nei confronti dei convenuti;
chiede in subordine la detrazione non di quanto effettivamente pagato, ma della quota ideale di responsabilità gravante sul debitore transigente, preponderante e che nella liquidazione si tenga conto delle concorrenti condotte di cui alla concatenazione causale che ha prodotto l'evento
(condotte dei medici - non solo del dei familiari dell'autore del gesto omicida, della Per_3
Regione Umbria, datore di lavoro della vittima, che ha consentito l'accesso al luogo di lavoro di un soggetto armato) che avrebbero evitato il verificarsi del fatto omicidiario iv. chiede che venga scomputato dall'eventuale importo risarcitorio quanto dovesse risultare liquidato o, previa capitalizzazione, in corso di liquidazione da soggetti terzi, da enti previdenziali e/o assistenziali e/o assicurativi in conseguenza dei fatti per cui è causa, in favore di parte riassumente.
La Corte ha ammesso la prova testimoniale con i soli testi , , Testimone_3 Testimone_4
, disposto la produzione in giudizio a cura dell'appellante della dichiarazione della Testimone_5
Unipol Sai in merito alla esistenza/inesistenza di atto transattivo , ha ordinato alla Regione Umbria,
INPS e INAIL di trasmettere informative circa eventuali provvidenze erogate in favore degli eredi di
, con il relativo ammontare Controparte_5
Ricostruzione del fatto-.
In punto di fatto, a seguito dell'istruttoria penale acquisita in atti, è pacifico che in data 6 settembre 2012 presentò presso la Questura di Perugia la domanda di “rinnovo” di CP_4
porto di armi “per uso tiro a volo” corredata da istanza sottoscritta dal richiedente con autocertificazione in ordine alla sussistenza di familiari conviventi;
documentazione medico-sanitaria attestante l'idoneità psico-fisica al porto d'armi (consistente nel certificato del medico di base
24.08.2012 e nel certificato di idoneità al rinnovo della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport di tiro a volo, redatto da un Dirigente medico della Polizia di Stato il 24.08.2012, asseverante l'assenza di patologie ostative al rilascio del porto d'armi); denuncia di smarrimento presentata da in data 23.08.2012 presso l'Ufficio denunce della Questura di Perugia del libretto di CP_4
pagina 13 di 48 porto di armi per uso tiro a volo rilasciato dalla stessa Questura nel 1998 e scaduto nel 2004, dichiarato smarrito in data e luogo sconosciuto.
La domanda acquisita veniva consegnata all'archivio11 per la formazione di un nuovo fascicolo
6/F, posto che quello precedente del 1998, come da disposizioni ministeriali di archivio, era stato mandato al macero poiché la licenza non era stata rinnovata alla scadenza e il fascicolo non era stato
“movimentato” (cioè preso per la trattazione) nei cinque anni successivi alla scadenza del titolo di archivio;
su di essa l'archivista annotava a penna i precedenti di archivio rilevati nel cartellino di schedario, nella specie: il fascicolo 6 F-1998 di porto di armi già inviato al macero, un fascicolo di detenzione armi categoria 6D-1999 fascicolo riguardante la detenzione di armi e un fascicolo di informazioni generiche Q2/2-200012, anch'esso già inviato al macero. L'archivista provvedeva poi ad aggiornare il cartellino dello schedario riportando l'aggiornamento del fascicolo di porto di armi, mediante scritta 6F2012.
In data 10 settembre 2012 l'Ass. interrogava in Banca Dati i nominativi di Persona_5
e dei conviventi13 e all'esito la apponeva sull'istanza il timbro “Negativo DI” con CP_4 Pt_8
la dicitura scritta a penna “x 2”, annotando altresì a penna la dicitura “positivo DI x 3”.
Nella pagina riportante l'autocertificazione dello stato di famiglia l annotava a penna Pt_10
il “pos.“sui nominativi di e e “neg.” per CP_4 CP_18 CP_17 CP_14
Nulla veniva segnalato per .
[...] Controparte_25
Le stampate DI (che venivano effettuate esclusivamente se lo DI risultava positivo) venivano spillate dalla sul retro della copertina del fascicolo. Dall'istruttoria penale non è emerso con Pt_8
assoluta certezza l'ordine di spillatura, in quanto la ha testimoniato di avere messo per prima, in Pt_8
evidenza, lo mentre la è sicura che l'ordine di spillatura fosse lo stesso Controparte_26 CP_2
che risulta dalla fotocopiatura del fascicolo, recante in evidenza lo , poi lo Controparte_27 [...]
, solo in ultimo lo (nella parte motiva si illustrerà meglio la CP_28 Controparte_26
questione).
Per 11 In particolare la pratica è stata trattata dall'archivista Operatore dell'Amministrazione Civile dell'Interno Pedetti . 12 Fascicolo riguardante notizie svariate, quali, ad es., contravvenzioni al codice della strada con ritiro della patente, uso di sostanze alcoliche alla guida di veicolo, etc. 13 In attuazione del D.lgs. 26.10.2010, n. 2014, e di conseguenti impulsi ministeriali, finalizzati ad evitare possibili abusi da parte di terzi non idonei al maneggio delle armi, ovvero gravati da precedenti di natura penale, procedendo se del caso ad impartire prescrizioni al detentore delle armi, nel giugno del 2012 la Dirigente della Divisione PASI della Questura di Perugia aveva esteso le verifiche DI ai familiari e alle persone comunque conviventi con l'istante pagina 14 di 48 La pratica veniva trasferita dal Funzionario al Funzionario in quanto a suo dire CP_7 CP_8
(vds. esame dibattimentale del 11.10.2017), risultavano segnalazioni DI a carico di familiari CP_8
dello in ogni caso la pratica veniva effettivamente trattata dal , come testimonia la CP_4 CP_8
richiesta di informazioni alla Stazione Carabinieri di Castel del Piano, in merito al reato di lesioni, che però riferisce erroneamente ad (e i Carabinieri risponderanno che nulla risulta CP_8 CP_4
su ma che il fatto è riferibile a . CP_4 CP_18
Il proponeva il rinnovo della Licenza con prescrizioni (provvedimento che veniva CP_8
adottato in presenza di determinati precedenti o situazioni a carico di un familiare del richiedente), senza ritenere necessario esaminare il fascicolo con il Dirigente (non si rinvengono, infatti, sull'istanza le annotazioni che emergono in altri fascicoli e di cui ha riferito il ). CP_8
Il fascicolo veniva quindi trasferito dal Funzionario all'Ufficio deputato alla stampa CP_8
dei libretti,e il libretto stampato unitamente alle prescrizioni e portato alla firma del Dirigente unitamente ad altre pratiche poste all'interno di un carrello lasciato nell'Ufficio del Dirigente Dott.ssa
CP_2
La dott.ssa rovvedeva a firmare il rinnovo con prescrizioni. CP_2
I successivi fatti sono quelli descritti in epigrafe e nel capo di imputazione.
GIUDIZIO DI RINVIO -LE REGOLE DA APPLICARE
Occorre in via preliminare evidenziare, tenuto conto delle opposte ragioni delle parti che richiamano, rispettivamente, gli argomenti a sostegno dell'assoluzione o della condanna degli imputati in sede penale, quali sono le “coordinate giuridiche di sistema” entro cui si svolge il presente giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. dinanzi al giudice civile di appello, a seguito di cassazione penale circoscritta alle statuizioni civili dopo sentenza di assoluzione resa dal giudice penale.
Il principio di fondo che guida lo scrutinio è che il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. è solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale e si configura, invece, come sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile.
La Corte di appello civile, competente per valore, alla quale è stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta a seguire le regole, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile, vertendo il giudizio di rinvio su azione civile che si svolge in autonomia rispetto alla fase penale che, rimasta ormai priva di qualsivoglia interesse, si è definitivamente esaurita a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023; Sez.
3 - Sentenza n. 22515 del 10/09/2019)
pagina 15 di 48 Anche le Sezioni Unite penali (Cass. Pen. Sez. un., sent. 28 gennaio 2021 - hanno Per_7
chiarito che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. da considerarsi come un giudizio civile di «rinvio», disciplinato dagli art. 392 ss. c.p.c. sia in senso strutturale, sia in senso funzionale, ed in tal senso depongono la rubrica e il testo del citato art. 622 che utilizzano il verbo «rinvia» con riferimento all'effetto della statuizione penale, così evocando l'istituto del «rinvio» in sede civile quale disciplinato dagli art. 392 ss. c.p.c. La conferma della autonomia del giudizio civile si rinviene nella terminologia adottata in alcune decisioni della Cassazione, ove si parla di translatio (oltre quelle sopracitate, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 12/06/2019; Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 15182 del 20/06/2017), ovvero di «separazione del rapporto penale da quello civile»
(Cass. n. 11936 del 22 maggio 2006).
Secondo le SSUU cit., “la definitività e l'intangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, determinate dalla pronuncia con cui la Corte di cassazione annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l'azione civile (promossa in seno al processo penale), ovvero accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, provoca il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell'azione civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento. Con l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l'assetto normativo interdisciplinare sopra descritto che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima. “; tanto che, conclude la Corte, “l'annullamento e il conseguente rinvio al giudice civile competente comporta, in caso di riassunzione, l'assunzione della veste di attore-danneggiato della parte civile e di convenuto-danneggiante da parte di colui che nel processo penale rivestiva il ruolo di imputato.” (così la citata Cass. Pen. Sez. Un. 28.1.2021 -Cremonini cit., in motivazione;
cfr. pure Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 2024).
Ne consegue come corollario che la Corte di cassazione penale non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi e che, verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole pagina 16 di 48 sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale.
Il giudice d'appello civile competente per valore, dunque, non resta vincolato alle statuizioni del giudice di legittimità in sede penale, dovendo procedere ex novo mediante applicazione delle regole, processuali e sostanziali, che governano il giudizio civile (Cass. n. 22516/2019), proprio perché non è configurabile alcun vincolo diretto e specifico derivante dalla sentenza di annullamento in sede penale.
Ciò consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 c.p.c., nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno divers i da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale, di formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, di procedere ad una emendatio (ma non anche mutatio ) della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione (Cass., 1 aprile 2021, n. 9129; Cass.,
15 gennaio 2020, n. 517), di «espandere» la domanda risarcitoria allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e ciò in ragione del «maggior raggio di azione» dell'illecito ex art. 2043 c.c. e della sua «struttura atipica» (v. Cass. n. 16916 del
25 giugno 2019, cit.).
Ulteriore corollario della natura autonoma del giudizio civile è l'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale, di elemento soggettivo e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Infatti, il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette.
Sempre la Suprema Corte, con la sentenza a SSUU dell'11 gennaio 2008 n. 576 ha affermato che il nesso di causa nella responsabilità civile trae origine dallo stesso fondamento normativo dettato dagli art. 40 e 41 c.p. per la responsabilità penale, secondo il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, attenuato dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante,
pagina 17 di 48 del tutto inverosimili;
tuttavia, il nesso causale si differenzia quanto al regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, vigendo, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, la regola della preponderanza dell'evidenza «del più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio».
L'istruzione probatoria deve poi adeguarsi al principio di disponibilità delle prove (art. 115
c.p.c.) e del libero convincimento (art. 116 c.p.c.) che giustificano il potere del giudice civile di apprezzare le prove, anche c.d. atipiche, ovvero tutti quegli strumenti probatori che, seppure non tipizzati nell'elencazione codicistica, siano astrattamente idonei a concorrere all'accert amento dei fatti di causa.
Da ciò consegue:
- la libera valutazione delle prove acquisite nella fase penale, quand'anche foriera di una divergente ricostruzione del fatto rilevante
(cfr. Cass, 3 sez. nella sentenza 12 giugno 2019, n. 15859 ) perché «il diritto della parte civile già costituita nel processo penale che si conclude con l'annullamento dei capi della sentenza concernenti i suoi interessi non rimane… menomato al punto da dovere espletare il proprio onere probatorio come se l'istruttoria già comp iuta in sede penale fosse rimasta totalmente azzerata, perché la giurisprudenza civile di legittimità riconosce al giudice civile, adìto per il risarcimento del danno, l'onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pure conclusosi con sentenza assolutoria (Cass. Pen. Sezioni Unite sent. 29 settembre 2016, ric. Schirru);
- la valorizzazione di risultati probatori dotati di un meno pronunciato grado di certezza in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito, come è per la correlazione causale (come visto, da scrutinarsi secondo il criterio probatorio civilistico del “più probabile che non”);
- l'impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto dannoso sulla testimonianza della parte civile, preclusa in ambito civilistico dall'art. 246 c.p.c.;
- l'impraticabilità in sede di rinvio della rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., connessa alla regola di giudizio – prerogativa qualificante del processo penale – della prova pagina 18 di 48 necessariamente certa, dimostrativa “al di là di ogni ragionevole dubbio” della colpevolezza dell'imputato14;
- la necessità di verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 3368 del 03/02/2023).
Tutti tali argomento portano senz'altro al rigetto della tesi del costituito, della CP_3
necessità di applicare i criteri di valutazione e probatori penalistici.
In definitiva, indipendentemente ed in aggiunta all'escussione dei testi ammessi in questa fase, debbono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese dai testi in corso di dibattimento di primo grado, le dichiarazioni rese dagli imputati esaminati che non sono parti dell'odierno giudizio, quelle rese dagli imputati che sono parte del presente giudizio se aventi natura ammissiva o confessoria, non quali prove piene, ma quali elementi di prova utili al fine del decidere, non essendo al giudice civile precluso di autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (giurisprudenza costante della Suprema Corte;
cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024; Cass.
Sez. 3 – Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30496 del 18/10/2022;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022) nel rispetto delle regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, con riguardo sia ai mezzi di prova in senso stretto, sia alla valutazione delle risultanze probatorie (da ultimo, cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 15290 del 31/05/2024).
La procedura di rilascio del porto d'armi-.
Tanto premesso, e passando al merito del giudizio, deve illustrarsi preventivamente la modalità “ordinaria” di istruzione della istanza di rilascio di porto d'armi, come vigente all'epoca dei fatti. 14 Nel presente giudizio si è comunque ritenuto di consentire il pieno contraddittorio tra le parti su prove ritenute decisive, in ragione del diverso ambito di giudizio e dei diversi canoni ermeneutici della prova. pagina 19 di 48 A seguito del deposito della domanda, veniva formato un fascicolo (6F) trattato in archivio, per essere sottoposte alla “precedentazione” che consisteva nel consultare (o formare ex novo, là dove il cittadino non avesse segnalazioni o istanze già presentate) il cartellino cartaceo dello schedario di archivio nel quale sono annotati tutti i fascicoli presenti in Questura a nome del soggetto
Venivano quindi annoti sull' istanza i fascicoli eventualmente presenti in archivio (es. fascicolo
6D relativo alla denuncia di detenzione armi) con aggiornamento del cartellino dando atto della nuova domanda presentata o del nuovo fatto intervenuto;
se il cittadino era stato oggetto di un provvedimento prefettizio di divieto detenzione armi, che veniva inserito nel fascicolo 6D, l'archivista provvedeva ad annotare sul cartellino l'avvenuto inserimento del provvedimento inibitorio citando l'anno di adozione del provveidmento. Quindi, se l'archivista accertava sul cartellino la presenza in atti di un 6D con tale dicitura (es. 6D 2009-DIAME) provvedeva a reperire il fascicolo 6D e lo consegnava al responsabile dell'Ufficio Porto di armi unitamente al fascicolo 6F.
Le istanze fascicolate e “precedentate” in Archivio venivano riportate all'Ufficio Porto di Armi che provvedeva a consegnarle all'Ufficio Informatico per le verifiche DI.
Il personale tecnico della Polizia di Stato provvedeva ad effettuare la c.d. “precedentazione
DI”, consistente nell'interrogare alla Banca Dati delle Forze di Polizia i nominativi del richiedente e dei conviventi .
Le eventuali risultanze positive emergenti dallo DI andavano evidenziate sulla istanza, nonché stampate e spillate sul retro del frontespizio di copertina del fascicolo, ponendo in prima evidenza quella relativa al richiedente. In caso di negatività DI a nome del soggetto non veniva stampato alcunché e la negatività veniva attestata sull'istanza.
I fascicoli trattati venivano quindi trasferiti dall'agente che aveva proceduto all'interrogazione
DI all'Ufficio Porto di armi per la successiva istruttoria.
La pratica veniva presa in consegna dall' istruttore il quale verificava tutta la documentazione e le risultanze DI e di archivio;
qualora si fosse reso necessario assumere informazioni o documenti da altri Uffici, il funzionario istruttore procedeva a effettuare le relative richieste di informazioni.
All'esito degli accertamenti, qualora fossero state risolte le situazioni di criticità, ovvero esaminate le condizioni per imporre eventuali prescrizioni in ordine alla detenzione delle armi, il
Funzionario istruttore annotava sull'istanza le verifiche effettuate o il contenuto delle notizie di reato risultanti dai fascicoli di Cat II^ (si tratta dei fascicoli contenenti segnalazioni per notizie di reato provenienti dalla Divisione Anticrimine) allegati al fascicolo 6F dall' archivio, redigeva a penna la pagina 20 di 48 proposta di rilascio o rinnovo del titolo e trasmetteva il fascicolo all'Ufficio che si occupava della stampa del libretto della Licenza di porto di armi.
Solo in casi particolarmente complessi o da sottoporre a valutazione, per il carattere di discrezionalità insito nelle autorizzazioni da rilasciare, il fascicolo veniva portato nell'Ufficio del
Dirigente, lasciato su apposita scaffalatura e successivamente esaminato dal Funzionario istruttore unitamente al Dirigente dell'Ufficio, per la valutazione in ordine al rilascio, ovvero all'avvio di procedimento volto al rifiuto del titolo di polizia o alla necessità di esperire ulteriori accertamenti, annotando le determinazioni assunte a margine dell'istanza.
Nel primo caso, invece, il Dirigente visionava il fascicolo di porto di armi, effettuando una verifica in ordine alla presenza e coerenza di tutti i passaggi procedimentali e se non emergano motivi per dubitare della correttezza delle indicazioni fornite dal Funzionario istruttore, firmava la Licenza. Se invece la pratica difettava di uno dei predetti passaggi, ovvero se il Dirigente non ravvisava coerenza tra le risultanze, egli provvedeva ad effettuare approfondimenti.
Tanto premesso, dall'esame dei testi e soprattutto (udienza penale primo Tes_6 Tes_2
grado udienza 13.9.2017) e (udienza dinanzi a questa Corte d'Appello del 22.11.23)15 emerge ed Tes_1
è dato pacifico che all'epoca dei fatti non vi fossero istruzioni scritte o circolari che uniformassero le modalità di trattazione della pratica16, e che vi erano solo indicazioni date a voce, anche mediante riunione di coordinamento, dalla dott.ssa (di cui riferisce in modo dettagliato il nel CP_2 CP_8
corso del suo esame dibattimentale – ud. 11.10.2017).
A fronte di ciò, rispetto ai passaggi di trattazione sopra descritti, non vi era una prassi univoca di segnalazione dei precedenti, né in merito all'utilizzo del timbro “ 17 (che CP_20 CP_8
riferisce come attribuito esclusivamente al richiedente, esplicitamente anche ai conviventi, Pt_8
implicitamente anche ai conviventi allorché, a domanda del PM se si potesse presumere che Tes_2
il negativo riguardasse perché stampigliato con il timbro, risponde “no” -vds. verbale CP_4
escussione testimoniale in sede penale ud. 13.9.2017 pag. 77), né in merito al luogo di apposizione della segnalazione, che e indicano come apposta sulla istanza solo con CP_2 CP_8 Tes_2 15 La circostanza peraltro è stata confermata anche dalla (udienza penale primo grado udienza 13.9.2017). CP_2 16 Solo in data 19 settembre 2013, circa 6 mesi dopo i fatti , viene emanata una circolare a firma del Questore recante “Protocolli operativi per il rilascio di autorizzazioni in materia di passaporti, armi, gas tossici, esplosivi e volo da diporto”.
pagina 21 di 48 riferimento al richiedente, mentre le segnalazioni dei familiari avrebbero dovuto essere indicate sul foglio della autocertificazione anagrafica , mentre la indica come apposte tutte, anche quelle Pt_8
relative ai familiari, sulla istanza.
Dall'esame delle pratiche estratte e prodotte sia dal P.M. che dalle varie parti del giudizio penale risulta a volte apposta sull'istanza solo per il richiedente, a volte apposta sull'istanza per tutti i componenti il nucleo familiare, a volte apposta sullo stato di famiglia per tutti.
In particolare, mediante le allegazioni sub doc. 22 (aff. 1549-1562 prodotte da difesa eredi
+ 4 all'udienza penale del 11.10.2017) relative a pratiche coeve a quella di si Persona_1 CP_4
riscontra come il timbro “ con apposizione a penna “X2” viene utilizzato non in CP_20
relazione all'istante, bensì ai conviventi, con apposizione di positività e negatività sulla stessa pagina;
il timbro “IV DI” con apposizione a penna “X4” viene utilizzata in un altro caso in relazione solo ai conviventi, sempre con apposizione delle positività nello stesso foglio delle negatività, e sempre con apposizione sull'istanza per tutti. utilizzava generalmente il metodo di evidenziare l'esito DI del solo richiedente sulla Tes_2
istanza, usando il timbro IV solo per tale indicazione, e di indicare le risultanze DI dei conviventi nel foglio separato della autocertificazione anagrafica. Dichiara infatti nella deposizione testimoniale di primo grado (vds. trascrizione verbale udienza del 13.9.2017 pag. 77): “io difficilmente mettevo tutti i dati lì sul foglio del richiedente, non lo riconosco come modo abituale di interrogare.. fatto sta che è un dato non esaustivo. Nel senso che non indica a questo punto chi è positivo e chi è negativo”..il nostro compito era ed è quello di segnalare in modo chiaro a chi doveva istruire la pratica, le risultanze dell'interrogazione” “io ritengo che il richiedente sia la persona più importante, quella alla quale viene rilasciato il porto d'armi. Quindi ritengo che sia opportuno e maggiormente in questo caso visto anche il precedente che c'era, segnalarlo in maniera chiara”. La usava un altro metodo, in Pt_8
particolare nel corso della testimonianza nel procedimento penale di primo grado18 la chiarisce Pt_8
che l'annotazione della positività DI a margine di ogni nome riportato nello stato di famiglia era una sua prassi operativa come pro memoria per ricordarsi di avere effettuato i controlli DI via via su ciascun membro della famiglia, ma che la segnalazione che lei forniva all'istruttore per l'ulteriore corso della pratica era quella generale apposta sulla istanza, dove evidenziava il risultato dei positivi e dei negativi, perché l'istruttore avesse ben chiaro quello che era il risultato: “la persona che prendeva il fascicolo vedeva che c'erano due negativi e tre positivi e poi avrebbe dovuto, diciamo, supervisionare 18 Verbale del 13.9.2017 -all.27 a fascicolo attore in riassunzione. pagina 22 di 48 dalle risultanze , dallo stato di famiglia un po' meno perché era una sorta di pro memoria, ma dalle risultanze DI senza dubbio” (pag. 134 trascrizione); e ancora “la persona che apriva capiva chiaramente che c'erano dei positivi e qui in questo caso di tre positivi e quindi avrebbe dovuto verificare le strisciate
(pag. 134), in altri termini, dice, la segnalazione apposta sulla istanza non identificava né distingueva tra istante e familiari, ma costituiva una sorta di alert in base al quale si sarebbe dovuto verificare la situazione in sede istruttoria”.
Nei fascicoli prodotti sia dal PM sia dalle difese, relativi ad altre pratiche di rilascio porto d'armi coeve, risulta poi non solo che i due non usassero lo stesso sistema, ma anche che lo stesso operatore a volte variasse modalità di annotazione della precedentazione DI.
Sicché è evidente che né l'istruttore della pratica, né il Dirigente potevano né dovevano fare esclusivo affidamento su elementi formali quali l'utilizzo del timbro ovvero l'indicazione della positività
o negatività sulla istanza.
Peraltro, nel fascicolo in questione proprio l'indicazione sull'istanza del risultato di 5 verifiche
DI senza attribuzione nominativa della positività imponeva di sfogliare il fascicolo e verificare l'attribuzione sullo stato di famiglia, nel quale peraltro a fianco del nominativo della madre dello CP_4
nulla veniva riportato (altra anomalia, giustificata a modo suo dalla in sede dibattimentale). Pt_8
Quindi, è vero che l'Assistente non evidenziava il provvedimento di divieto detenzione Pt_8
armi a carico dello , ma è pur vero che la semplice visione del fascicolo denotava, ictu CP_4
oculi, la necessità di approfondire e verificare a chi fossero attribuiti gli DI positivi.
Unico dato che sembra essere univoco era quello relativo all'ordine di spillatura delle strisciate
DI sul retro di copertina, che la stessa indica come costante, e che consisteva nell'apporre in Pt_8
alto e per primo il documento inerente l'istante (peraltro con una precisa modalità che consisteva nella spillatura in alto e non sul lato del foglio, e nel taglio della metà del foglio stampato non riportante le informazioni, cosicché era data visibilità ai fogli dei conviventi, spillati sotto e di fianco).
La in dibattimento si dice convinta di avere utilizzato quella medesima modalità Pt_8
operativa anche per la pratica di sebbene il fascicolo D acquisito in originale riporti spillato in CP_4
prima battuta la strisciata DI relativa a , e sebbene appaia inverosimile che possa CP_17
esservi un ricordo così netto con riferimento ad una singola pratica a distanza di tempo;
il PM per vero in udienza aveva precisato che l'imputazione per la era sorta solo successivamente alla Pt_8
fotocopiatura del fascicolo D dello e poiché la fotocopiatura richiedeva l'asportazione delle CP_4
pagina 23 di 48 spillature e la successiva riapposizione, poteva essere intervenuta, involontariamente, una inversione dell'ordine delle strisciate.
Tuttavia, il Tribunale penale aveva già evidenziato una serie di dati oggettivi dai quali poter ragionevolmente desumere che effettivamente la prima strisciata spillata in alto fosse quella relativa a e non quella relativa a ampi quali: il taglio del foglio relativo a , mentre CP_17 CP_4 CP_17
il foglio relativo ad risultava integrale;
l'evidenza dei segni della precedente spillatura che, CP_4
quanto alla strisciata di erano in alto, quanto alla strisciata di erano sul lato. Sicché, CP_17 CP_4
proprio seguendo le modalità operative indicate dalla , doveva concludersi che, effettivamente, la Pt_8
prima strisciata apposta in alto era quella relativa a mentre la strisciata relativa ad CP_17
che riportava il era stata collocata sotto. CP_4 Pt_4
Questo dato, insieme alla circostanza dell'utilizzo del timbro “ e CP_20
all'apposizione di esso sulla istanza, ad avviso della difesa della convenuta -fatta propria dal Tribunale penale in primo grado - davano evidenza di una situazione tranquillizzante, in quanto all'esame obiettivo della pratica risultava:
-che essendo apposto il timbro “negativo sdi” sulla istanza, il richiedente fosse negativo;
-che tale dato era confermato dalla circostanza che nella seconda di copertina la prima strisciata evidenziata mostrava un positivo DI relativo ad un parente ( ), dunque l'istante non CP_17
poteva che essere negativo perché altrimenti la prima strisciata sarebbe stata riferita a lui;
- che la decretazione prevedeva il rilascio con prescrizioni, a conferma dell'esistenza di precedenti segnalati con la spillatura dello DI per i (soli) familiari.
Tali circostanze, unitamente al periodo di istruzione della pratica, particolarmente gravato dal numero delle istanze e dall'assenza di personale per le ferie (periodo estivo prima dell'apertura della stagione di caccia), nonché l'impegno della Dirigente in altri delicati settori rendeva, ad avviso della difesa delle parti convenute, non esigibile un controllo più approfondito e diverso in capo alla Dirigente al momento della firma della pratica, peraltro inserita nel cumulo dei fascicoli “non problematici” che non richiedevano ulteriori approfondimenti. Sicché, ad avviso della difesa, non potendosi pretendere che il Dirigente effettuasse nuovamente e per ogni singola pratica un esame approfondito pur a fronte di elementi convergenti indicanti l'effettivo e completo espletamento di tutte le fasi prescritte per l'istruttoria, non poteva ritenersi la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo alla
CP_2
pagina 24 di 48 Tale ricostruzione, riportata in questa sede di verifica che attiene esclusivamente alla responsabilità civile, non convince, per una serie di motivi.
Vi è subito da osservare che l'assenza di precise indicazioni scritte contenute in circolari o in ordini di servizio in merito alle modalità operative di istruzione della pratica, unitamente alla verifica obiettiva dell'esistenza di diverse modalità operative, non consentivano di fare certo e sicuro affidamento su un unico sistema di istruttoria.
Intanto, non risponde a quanto verificato nei molteplici fascicoli coevi prodotti dalle parti, e a quanto riferito dai testi che curavano la fase della precedentazione e dell'istruttoria ( , Pt_8 Tes_2
) che il timbro “negativo DI x 2” attestasse necessariamente la negatività di;
né CP_8 CP_4
che questa potesse desumersi dalla mancanza di una segnalazione esplicita di positività dello stesso, posto che l'uso del timbro non aveva un significato univoco e non tutti gli operatori segnalavano in evidenza sulla istanza la positività dell'istante.
E' molto indicativa la dichiarazione del in udienza dibattimentale (vds. trascr. Udienza CP_8
11.10.2017 pag. 54), allorché lo stesso evidenziava che la procedura di usare il timbro Negativo DI solo per il richiedente -mentre le annotazioni sui conviventi dovevano essere riportate solo sulla autocertificazione dello stato di famiglia, accanto a ciascun nome- proprio perché di recente introduzione, non era seguita scrupolosamente da tutti i dipendenti dell'ufficio informatico.
Ma che la prassi non fosse univoca e sempre seguita emerge proprio dalla circostanza che, nonostante fosse stato utilizzato il timbro negativo, il ritiene di istruire la pratica chiedendo CP_8
informazioni proprio su e però rivolgendosi alla Stazione CC di Castel del Piano, ove CP_4
risultava invece segnalato il fratello , dunque attribuendo la strisciata DI di ad CP_18 CP_18
peraltro lo DI di non era neanche quello spillato in alto a prima vista perché lì era CP_4 CP_18
invece collocata la stampata relativa a . Questo a testimoniare che le indicazioni CP_17
positivo/negativo apposte sulla istanza erano affatto insufficienti alla comprensione della situazione del richiedente e si prestavano ad equivoci ed incertezze.
Ancora, dall'esame del fascicolo “D” intestato a contrariamente a quelle che erano le CP_4
istruzioni asseritamente impartite dal Dirigente, emerge un dato contraddittorio rilevabile ictu oculi e che doveva allertare immediatamente l'occhio del responsabile: l'annotazione sulla istanza di
“IV DI” x2 e “positivo DI” x3, dove però non era assolutamente intellegibile il riferimento soggettivo dell'annotazione. Non era evidenziato a chi si riferissero i POSITIVI: non c'erano frecce, non pagina 25 di 48 vi era alcun elemento dal quale poter desumere facilmente, e con certezza, che le positività non fossero riferite all'istante.
La stessa dott.ssa nel corso dell'esame dibattimentale reso nel giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale di Perugia (trascrizione udienza 11.10.2017 pagg. 88-89) afferma: “quando io ho aperto il fascicolo quando si sono svolti i tragici eventi…la prima cosa che ho fatto l'ho aperto, ho aperto il 6F e la prima cosa che ho detto, dico “no, no, è negativo” e ho detto a …”rifammi subito lo DI Tes_2
perché non è lui, ho pensato lì per lì che si trattasse di una omonimia [sic]…poi mentre lui faceva lo DI io mi sono messa a riguardare il fascicolo soprattutto mi sono messa a riguardare le stampate e ho trovato la stampata in fondo. Io francamente quando ho firmato il fascicolo credo di aver verificato come facevo per tutti la coerenza appunto della precedentazione di archivio con le risultanze DI e la presenza dello DI dei familiari con le prescrizioni imposte, cioè per me il fascicolo era coerente e non ho ravveduto nessun tipo di dubbio..” “..nel firmare quella pratica …guardavo le risultanze, se le risultanze erano coerenti”. E poi, riferendo in merito all'ordine di apposizione delle stampate DI, la dott.ssa afferma: “questa è una cosa che diciamo mi ha assolutamente fatto, non arrabbiare, di più CP_2
perché tutti sapevano che doveva essere messo in prima evidenza il richiedente...perché era la persona più importante.. tant'è che se non c'era il nome del richiedente in prima evidenza ma c'era quello del familiare voleva dire che il richiedente era negativo per forza di cose …peraltro anche la timbratura DI
..il negativo DI in quel caso non era accompagnato da una segnalazione di positività per il richiedente come la faceva sempre”. Pt_8
Tuttavia, come gi si è evidenziato, l'esame delle pratiche prodotte in atti dimostra che la
, sulla istanza, a differenza del non era usa dare evidenziazione alla posizione Pt_8 Tes_2
dell'istante, riservandosi di evidenziare le singole risultanze sul foglio dell'autocertificazione anagrafica.
Altro elemento anomalo è costituito dalla presenza di prescrizioni, sebbene il primo DI apposto in alto riguardasse che in realtà non aveva precedenti di rilievo (risultava CP_17
segnalato dalla Polizia Municipale, e il spiega invece che le prescrizioni venivano imposte solo i CP_8
presenza di una certa tipologia di segnalazioni, per determinati tipi di reato più gravi); infatti, in realtà le prescrizioni erano imposte dalla segnalazione di (denunciato per lesioni, come CP_18
risultante dall'approfondimento istruttorio effettuato dal ), non di . Ed allora, anche CP_8 CP_17
qui, la rapida visione del fascicolo doveva destare l'attenzione del Dirigente, perché poteva apparire ultronea l'imposizione di prescrizioni;
ovvero, occorreva controllare meglio quale DI rendesse opportuna la prescrizione, e questo significava che il Dirigente avrebbe dovuto scorrere le stampate pagina 26 di 48 DI, senza limitarsi a controllare la prima, che era incongruente rispetto al provvedimento di rilascio con prescrizioni.
In ogni caso, la modalità di trattazione della pratica da parte della esclude a priori che Pt_8
siano state osservate due tipi di istruzione:
1- L'utilizzo del timbro “negativo DI solo ed esclusivamente per il richiedente, perché l'apposizione a penna della indicazione “x2” indicava necessariamente l'utilizzo del timbro in modo improprio;
2- L'indicazione sulla istanza della sola verifica
DI relativa al richiedente al fine di evidenziare immediatamente la sua posizione, perché sulla istanza erano state riportate, invece, le risultanze di tutti i componenti del nucleo familiare.
Vi è poi da osservare che non vi è dubbio che un esame appropriato del fascicolo avrebbe consentito di verificare il provvedimento a carico del richiedente, considerato che segnalazioni in ordine alla sua positività erano contenute sia all'interno del fascicolo stesso, nello stato di famiglia, ove la aveva annotato la dicitura “pos” accanto al nome, sia nella stampata DI spillata sul retro di Pt_8
copertina.
Sostiene la difesa e la circostanza in effetti è riportata anche dal teste , che il CP_2 Tes_1
Dirigente non poteva materialmente visionare integralmente tutti i fascicoli di porto di armi, ma effettuava una verifica in ordine alla presenza e coerenza di tutti i passaggi procedimentali;
qualora dalla verifica non fossero emersi motivi per dubitare della correttezza delle indicazioni fornite dal
Funzionario istruttore, il Dirigente firmava la Licenza, se invece difettano alcuni dei necessari passaggi, ovvero se il Dirigente non ravvisava coerenza tra le risultanze, allora provvedeva ad effettuare approfondimenti.
In particolare, sentito dal Consigliere Istruttore di questa Corte all'udienza del 22.11.23 il teste
( già Dirigente della divisione P.A.S.I. della Questura di Perugia tra gennaio e settembre Testimone_3
2012) dopo aver riferito della struttura organizzativa dell'ufficio e dei compiti assegnati a ciascuna figura dello staff che operava, nonché in merito alle modalità di trattazione delle pratiche, confermava che “Il Dirigente valutava ed approfondiva solo le pratiche problematiche, nelle altre ipotesi se la pratica arrivava con il visto dell'Istruttore; qui il Dirigente verificava se le verifiche fossero state effettuate e che ci fosse il visto si rilasci. Il Dirigente trovava un carrello di pratiche che l'istruttore aveva trovato tecnicamente “pulite”. Sulla scrivania c'erano solo le pratiche dove il “si rilasci” non c'era.
pagina 27 di 48 ADR Non avevo in alcun modo la possibilità di fare tutto il processo, perché c'era il Capo sezione che con il suo staff aveva effettuato tutti i controlli. La mia attenzione era rivolta al fatto che fossero stati espletati gli accertamenti necessari, che ci fossero stati gli accessi nell'archivio. Non c'era possibilità di verificare i passaggi prodromici. Non c'era modo di ripercorrere l'interno di ogni singolo passaggio. Ciò perché c'era uno staff che curava la pratica, c'era una filiera di più soggetti che si occupavano ciascuno dei singoli passaggi. Non avevo la possibilità e il tempo di verificare il merito dei singoli fascicoli, che non fossero le pratiche problematiche dove invece dovevo confrontarmi con la casistica e la giurisprudenza.” …” ADR Verificavo per esempio se c'erano gli DI, ma non il contenuto, era chiedere troppo rispetto a tutto il lavoro dell'Ufficio P.A.S.I. di mia competenza. Il controllo veniva fatto su tutti i passaggi, sul percorso amministrativo… “. In particolare, alla domanda ““Vero che, effettuato il controllo di presenza e coerenza di tutti i passaggi procedimentali, Lei procedeva senz'altro ad apporre la firma sul libretto di porto d'armi?” il teste ha risposto: “Se fosse emerso che un Tes_1
elemento non era soddisfacente e c'era un “si rilasci”, la mia attenzione veniva attirata”.
Ora, va escluso che il Dirigente potesse omettere qualsiasi forma di verifica sui fascicoli collocati in blocco su un certo tavolo o carrello perché non presentanti problematiche, e difatti neanche la difesa giunge a svolgere questo argomento, che in ogni caso sarebbe fallace, CP_2
perché il ruolo, la responsabilità ad esso connessa, il potere di firma e la delicatezza della funzione svolta renderebbero di per sé negligente una tale condotta. Occorre allora valutare quali potessero essere dei margini ragionevoli di intervento del Dirigente a fronte di un fascicolo apparentemente
“pulito”.
Emergono dalle testimonianze sopra riferite tre fatti precisi:
-il Dirigente non era in grado di ripercorrere l'istruttoria compiuta dall'ufficio al quale era preposto, ma si affidava al lavoro svolto in considerazione dell'esistenza di prassi operative condivise ancorché non formalizzate in un protocollo, e alla preparazione ed esperienza della filiera composta da personale civile, poliziotti alcuni dei quali tecnici, e soprattutto di quella di preposto e Controparte_8
responsabile dell'istruttoria;
-le pratiche c.d. “pulite”, senza problematiche particolari, non venivano poste all'attenzione del Dirigente, ma collocate tutte insieme su un tavolo con all'interno già predisposta la licenza solo da firmare;
per queste veniva solo verificato che tutti i passaggi amministrativi e istruttori risultassero formalmente effettuati, e solo in difetto (ad esempio non c'era traccia dei precedenti di archivio;
non pagina 28 di 48 erano stati fatti gli accertamenti DI;
non c'era il “si rilasci” già stampigliato), mancando un elemento di tracciabilità essenziale, il provvedimento non veniva firmato;
-il Dirigente trattava approfonditamente e nel merito solo le pratiche per le quali vi erano problematiche, dove c'era da svolgere approfondimento istruttorio o dove si sarebbe dovuto avviare un contenzioso, quindi si deve intendere per la presenza di questioni di tipo giuridico o di interpretazione delle norme o di ulteriori approfondimenti da disporre o di discrezionalità da esercitare, sul presupposto che l'Istruttore responsabile (che era sempre , sia quando Dirigente CP_8
era , sia quando Dirigente era la sapeva che qualsiasi questione da risolvere doveva Tes_1 CP_2
essere sottoposta al Dirigente (cfr. testimonianza all'udienza 22.11.23 odierno procedimento). Tes_1
Tali criteri, che apparentemente possono valere a perimetrare i limiti di esigibilità di una condotta diligente, appaiono tuttavia inadeguati, per una serie di problematiche che nell' istruttoria espletata in sede penale sono via via diventate più evidenti.
In primo luogo, non vi erano direttive precise ed univoche, rispettate da tutti gli addetti alle fasi di istruttoria.
Di questo si è già detto sopra.
E la mancanza di univocità del significato dell'uso del timbro IV (per solo con CP_8
riferimento all'istante; per anche con riferimento ai familiari;
per pare evincersi, anche Pt_8 Tes_2
con riferimento ai familiari) e della collocazione dell'esito del controllo DI (sulla istanza o sulla certificazione dello stato di famiglia;
in evidenza in prima pagina solo per l'istante, oppure anche per i conviventi, oppure per tutti sulla anagrafica) rende già di per sé difficile verificare, non tanto che una qualsiasi attività di precedentazione sia stata effettuata (in altri termini: che siano stati verificati, attribuiti ed allegati degli DI), quanto che le risultanze di essa siano chiaramente intellegibili al fine di valutare la coerenza e la correttezza dell'istruttoria svolta. Perché, altrimenti, la (pur minima o ridotta) attività di controllo che si impone al responsabile del procedimento e titolare delegato del potere di firma si svuoterebbe del tutto.
Allora, escluso che sia giustificabile un errore di valutazione derivante dalla omonimia
(trattandosi di familiari conviventi, la omonimia almeno per la gran parte dei soggetti è scontata), delle due l'una: o la negatività emergeva ictu oculi, oppure, in presenza sulla istanza di indicazioni generiche ed in presenza di ben tre positività, l'unico controllo che si imponeva, per verificare la corretta attività istruttoria, era cercare all'interno del fascicolo la specifica dell'attività di pagina 29 di 48 precedentazione con attribuzione nominativa degli esiti oppure -a fronte di ben tre stampate positive che non riguardassero l'istante. CP_30
Sostiene la difesa della convenuta che il timbro TI DI X2 attestava la negatività dell'istante perché non vi era segnalazione esplicita della positività dello stesso. Ma la CP_4
ha dichiarato (e provato, producendo varie pratiche di licenza coeve-vds. all. 22 fascicolo attori, Pt_8
composta da una serie di istanza coeve a quella dello sottoposte in visione dalla difesa di parte CP_4
civile nel corso dell'esame del in primo grado udienza 11.10.2017) che lei apponeva comunque CP_8
i rilievi DI, sia positivi che negativi, genericamente sulla istanza, per fare avere all'istruttore un quadro complessivo della situazione, e invece sullo stato di famiglia annotava le singole posizioni;
ha inoltre affermato, e anche di questo vi è prova documentale, che il timbro IV non sempre veniva utilizzato con riferimento all'istante, e che lei -a differenza di – in genere non usava Tes_2
evidenziare sulla istanza proprio e solo la positività DI dell'istante.
Effettivamente scorrendo la produzione documentale di cui all'all. 22 emerge che in alcune istanze (aff. 1549 -istanza del 1.8.2012; aff. 1551 -istanza del 3.9.2012¸aff. 1553 – istanza del
13.5.2012; aff. 1554 – istanza del 30.10.2012) il timbro IV DI veniva utilizzato (anche) per i conviventi, e non per l'istante, e direttamente sulla istanza, e non sulla certificazione dell'anagrafico, esattamente come avvenuto per il fascicolo diversamente dalla prassi operativa che il CP_4 Tes_2
ha dichiarato di seguire abitualmente. Dunque, non vi era uniformità di evidenziazione dell'attività di precedentazione.
Il fatto che vi fossero diversi modus procedendi senza pedissequo rispetto delle indicazioni fornite dalla Dirigente non poteva non essere noto alla Dirigente, in quanto tutte le pratiche passavano alla sua firma -la ha ammesso in corso di esame dibattimentale (ud. 11.10.2017 pag. 106) CP_2
che lei, ovviamente, firmando tutto, sapeva bene chi usava la penna, chi usava il timbro, le modalità con cui venivano apposti), quindi inevitabilmente ella doveva rendersi conto della diversa metodologia.
Peraltro sempre nel corso di quell'esame la dichiara: “la richiamava sempre la CP_2 Pt_8
positività del richiedente, sempre, era molto precisa in questo”, circostanza questa, come visto, non rispondente al vero.
Ciò rende colpevole l'affidamento riposto su certezze non rispondenti alla modalità operativa di almeno un operatore, neanche emendata – quanto a chiarezza ed intellegibilità – dal Funzionario istruttore . CP_8
pagina 30 di 48 Vi è poi da dire, che nonostante la riferita, indiscussa stima riposta dal Dirigente nelle Tes_1
persone dei suoi collaboratori, sulla pratica in questione risultano cumulate una serie di imprecisioni ciascuna delle quali avrebbe meritato attenzione: dalla impossibilità, tramite l'istanza, di attribuire le positività e negatività DI, alla difficoltà di rintracciare subito la stampata DI dell'istante, alla erronea istruttoria avviata a nome di all'adozione di provvedimento di “rilascio”, quando CP_31
invece era stato richiesto un rinnovo -basato su licenza ormai scaduta da tempo -, alla menzione dell'uso caccia, anziché uso sportivo come chiesto, alla omessa evidenziazione della presenza del
DIAME.
Questi rilievi potrebbero a prima vista indurre ad accedere alla tesi difensiva della CP_2
secondo cui la stessa fu tratta incolpevolmente in inganno da errori -e attività dolosamente ingannatorie poste in essere dallo che la indussero ragionevolmente a confidare nell'assenza di CP_4
problematicità della pratica, e quindi a firmare la licenza senza ulteriori controlli.
Tuttavia, tale opzione interpretativa è smentita in modo palese da una circostanza ben precisa, che il teste ha riferito in dibattimento, e ripetuto dinanzi al Giudice Istruttore in Tes_2
questo giudizio.
Tale circostanza è la riprova più immediata e diretta di tali anomalie e dell'”allarme” che esse dovevano suscitare ed è costituita dal fatto che, subito dopo la notizia del terribile evento la Dirigente, ripresa in mano la pratica, richiedeva al di effettuare lo DI di perché dalla Tes_2 CP_4
pratica non emergeva con chiarezza quale fosse la sua situazione;
e che lo stesso data una Tes_2
fugace occhiata alla pratica, rilevava che non si capiva a chi fossero riferiti i positivo DI: dunque, ad una semplice occhiata anche non approfondita la pratica denotava un problema.
Dichiara al riguardo il teste nella sua deposizione testimoniale di primo grado (vds. Tes_2
trascrizione verbale udienza del 13.9.2017 pag. 77): “ Io quando ho preso il fascicolo che la Dottoressa mi chiamò lì per lì non capivo chi era positivo e chi e era negativo perché questo positivo per tre poteva essere … ] ma potrebbe anche non essere …” “quando fui chiamato in ufficio [dopo il fatto CP_4 CP_4
n.d.r.] per per adare ad interrogare vidi un attimo il fascicolo .. e lì per lì non capii chi era positivo e chi era negativo” “se era per uno, per due, per tre comunque non si poteva sapere chi era, se CP_4
osse un negativo o un positivo, perché è evidente questo”.
[...] 19 Il invia una richiesta di informazioni riferita in Oggetto e nel corpo della richiesta ad quando invece lo DI in CP_8 CP_4 relazione al quale il chiarimento era richiesto era quello relativo a , ed è quello in ragione del quale il porto d'armi verrà CP_18 rilasciato, anziché semplice, con l'apposizione di prescrizioni. pagina 31 di 48 E nell'istruttoria svolta nel presente giudizio -escussione del 22.11.23- conferma Tes_2
quanto già dichiarato, allorché alla domanda “ Dica il teste se allorché convocato dalla dirigente della divisione P.A.S.I. della Questura di Perugia dottoressa immediatamente dopo i fatti omicidiari CP_2
occorsi il 6/3/2013 presso il palazzo della Regione Umbria di Perugia, ricorda di aver riscontrato difficoltà nell'individuare a chi si riferissero le positività e le negatività S.D.I. annotate dalla collega sulla pratica di rilascio di riporto d'armi a ” , così risponde: Pt_8 CP_4
“Ricordo che la dott.ssa mi convocò. Ad un controllo veloce ricordo di avere visto i fogli, c'era scritto positivo per tre negativo per due, non ricordo a chi si riferiva cosa;
non capivo chi era il titolare della pratica, quali precedenti avesse uno e quali l'altro. Poi la dottoressa mi mandò ad effettuare una interrogazione DI per la persona, che risultò positiva. Lo DI era contenuto all'interno del fascicolo, mi fu richiesto per effettuare un controllo.”
Dunque, la pratica si presentava problematica anche ad un “controllo veloce”.
Non si capiva a chi fossero riferiti gli DI.
Non si capiva a chi fossero riferiti i precedenti.
La pratica non rispondeva ai criteri di chiarezza di trattazione che il dichiarava di Tes_2
seguire (e che anche riferisce essere la modalità operativa standard). CP_8
Tali deviazioni dal supposto modello operativo non potevano essere colmate solo tramite verifica, sul retro della copertina, della prima strisciata DI.
Si trattava, infatti, di pratica in cui le positività DI erano ben tre, in cui non era dato comprendere, senza aprire il fascicolo, a chi fossero riferiti i positivi e i negativi, ed in cui, secondo quanto riferito dalla stessa in merito ai passaggi da seguire per la corretta trattazione della CP_2
pratica, vi erano due macroscopici elementi indicativi della deviazione dalla ordinaria processazione della pratica.
Già solo questo dato doveva indurre, non già a ricontrollare l'intero fascicolo, ma semplicemente a verificare se l'istruttore avesse segnalato la negatività/positività mediante: verifica, nella successiva pagina dello stato di famiglia, delle attribuzione DI verifica di effettiva estrazione di tutti gli DI come attribuiti, quindi anche dello . CP_4
Deve quindi escludersi che nella pratica , dal punto di vista procedurale, fossero CP_4
presenti ed evidenziati coerentemente tutti i passaggi riferiti alle varie fasi del procedimento, come ritiene la difesa dalla convenuta.
pagina 32 di 48 Né la presenza della formula del “rilascio con prescrizioni”20 poteva indurre il Dirigente a ritenere corretti i passaggi dell'istruttoria svolta. La difesa sostiene che tale indicazione corrispondeva esattamente all'evidenziazione sul retro di copertina del fascicolo, in prima battuta, di uno DI a carico di un convivente (anziché dell'istante). Ma i positivi erano ben tre (ipotesi che, peraltro dall'esame dei vari fascicoli prodotti dalle parti, non era poi così frequente) e l'incertezza sull'attribuzione delle positività non poteva essere superata solo in forza dell'apposizione di prescrizioni, che per di più non potevano essere fondate, come già detto, sullo DI appuntato a vista sulla parte superiore del fascicolo
( ). CP_17
Mentre CHI fossero i positivi risultava chiaramente annotato sull'autocertificazione dello stato di famiglia.
La normale diligenza, e soprattutto la diligenza richiesta al responsabile del procedimento e responsabile di firma, richiedevano, invece, due semplici operazioni, anche alternative per sciogliere il palese dubbio sulla positività DI:
1- lettura della seconda pagina del fascicolo, relativa allo stato di famiglia, anche per verificare che effettivamente fossero stati esaminati tutti i componenti del nucleo familiare, per chiarire CHI fosse positivo e chi fosse negativo al controllo DI
2- lettura specifica delle strisciate DI per verificare chi fosse positivo.
Sono i medesimi controlli effettuati dalla nell'immediatezza dei fatti, quando per CP_2
rendersi conto della situazione venne ripreso il fascicolo in mano: perché, ad un primo esame, non si capiva nulla.
Sia l'uno che l'altro controllo avrebbero immediatamente fatto emergere: che CP_4
era Positivo DI;
che dallo , necessariamente da verificare, emergeva il DIAME. Controparte_26
E' emerso altresì, dalla testimonianza della teste Vice Questore Aggiunto addetto Tes_5
all'Ufficio immigrazione, che a partire dal 2014 (dopo i fatti per cui è causa) nei periodi di congedo sostituiva la dott.ssa (udienza 8.11.2017, pag 47) che i fascicoli sui quali erano riportate le CP_2
prescrizioni ovvero quelli negativi venivano posti su una ètagére nell'ufficio del Dirigente, e lei li guardava uno a uno e li firmava;
in particolare ha affermato che la prima cosa che si guardava, a primo 20 La prescrizione, riguardante le modalità di custodia dell'arma, era imposta allorché vi fossero segnalazioni rilevanti a carico di un familiare convivente di reati c.d. “ostativi”, inerente l'uso di armi, la violenza, minaccia o comunque delitti contro la persona, come spiega il nel corso dell'esame del 11.10.2017, pag. 27. CP_8 pagina 33 di 48 impatto, era sul primo foglio dove c'era l'istanza, se lo DI era negativo o meno;
questo accadeva per le pratiche c.d. “lisce” “che non avevano nessun problema”.
A conferma dell'essenzialità, anche per le pratiche c.d. “lisce”, di avere esatta contezza circa lo
DI dell'istante.
Il nesso causale-.
Sotto il profilo del nesso causale, si è già detto che nel processo riassunto nella sede civile, il giudice civile non è vincolato nella ricostruzione del fatto a quanto accertato dal giudice penale, non essendo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c., ma è libero di ricostruire i fatti e nel valutarli.
Il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è sì regolato dal principio esp resso negli articoli 40 e 41 del codice penale, per cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che l'evento di danno non appaia del tutto imprevedibile ed inverosimile alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento, ma nella fattispecie della responsabilità civile muta la regola probatoria, che non è più quella propria del processo penale dell'alta probabilità logica (prova oltre il ragionevole dubbio), bensì quella della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non.
Nella specie, il danno è stato prodotto da una condotta di reato dolosa, ma non vi è dubbio che le condotte omissive in sede di rilascio di porto d'armi si pone come concausa in quanto ha concorso alla sua produzione creando un rischio specifico, proprio quello che le norme di settore sono volte a prevenire.
Sono infatti state violate le regole cautelari di cui all'art. 43 co. 2 TULPS (come risultante dopo l'intervento di Corte Costituzionale, sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440) che ad integrazione di quanto stabilisce in generale l'art. 11 TULPS, prevede che la licenza di porto d'armi possa essere ricusata alle persone a carico delle quali siano stati acquisiti elementi indicativi della insussistenza della buona condotta e alle persone che non diano affidamento di saper evitare l'abuso delle armi21. Il divieto 21 Le regole che disciplinano il rilascio del porto d'armi sono state ritenute applicabili alla licenza di porto di fucile per il tiro a volo, sulla base di una adeguata lettura del combinato dell'articolo unico della legge 18/6/1969 n. 323, istitutiva della licenza di porto d'armi per il tiro a volo, e degli artt. 35 co. 2" e 4" e 55 co. 4" e 5" del TUPS, lettura dalla quale scaturisce il conferimento al licenziatario di porto d'armi per il tiro a volo della facoltà di legittimo acquisto ( salvo l'obbligo di denunzia di cui all'art. 38 TUPS) di qualsiasi arma comune da fuoco e delle relative munizioni. pagina 34 di 48 di cui all'art. 39 TULPS non ha una finalità sanzionatoria e di repressione dei reati, ma una finalità di prevenzione, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.
In particolare, il divieto mira a prevenire il rischio di abusi e il mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 8368 del 6 dicembre 2019) e non vi è dubbio che la procedura prevista per il rilascio del porto d'armi, applicabile anche alla licenza di porto di fucile per il tiro a volo, è preordinata proprio ad evitare che la licenza venga ottenuta da persone affette da disturbi mentali, di personalità o comportamentali (come indicano gli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 28.04.1998), o che non abbiano precedenti di buona condotta e non diano affidamento sull'uso delle armi (v. art. 11 e 43, comma 2,
T.U.P.S.), in considerazione della pericolosità che la disponibilità di armi può comportare.
Inoltre, il giudizio prognostico posto a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 65 del 7 gennaio 2020).
Pertanto, il rilascio del porto d'armi (grazie al quale a potuto acquistare la pistola poi CP_4
utilizzata nei tragici eventi del 6.03.2013), in presenza di un divieto prefettizio di detenere armi
(efficace e non revocato) , ha assunto rilevanza causale nella concretizzazione del rischio che la norma vuole prevenire: evitare che persone con turbe psichiche possano disporre di armi, mettendo a rischio concreto la pubblica incolumità.
E' vero che il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. non può avere una efficacia sine die, “non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità sociale” (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, sentenza n. 11 del 22.05.2023) e che in capo al destinatario sussiste un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio” (T.A.R. Trento, sentenza n. 148 del 24 settembre 2021; , Sez. II, sentenza n. Parte_11
1273 del 07 novembre 2022 e n. 1143 del 10 ottobre 2022; T.A.R. , Catanzaro, Sez. I, sentenza Pt_12
n. 84 del 25 gennaio 2022; , Napoli, Sez. V, sentenza n. 3394 del 18 maggio 2022; CP_32
Sicilia, Palermo, Sez. III, sentenza n. 293 del 4 febbraio 2020). Pt_11
pagina 35 di 48 Tuttavia in presenza di un DIAME la facoltà di negare o di concedere una licenza in materia di armi, si trasforma in una necessità di esercizio in senso sfavorevole al richiedente, salvo sopravvenienze
(richiesta di revoca del DIAME, anche d'ufficio) il cui esito non era affatto scontato, richiedendo comunque ulteriori passaggi di indagine e accertamento primo tra tutti l'acquisizione del provvedimento prefettizio che ne indicava le ragioni. La comparazione tra il provvedimento inibitorio ed il nuovo certificato anamnestico avrebbe fatto emergere la falsità palese di quest'ultimo, con Part evidenti conseguenze negative sull'istruttoria (anche perché la segnalazione dell'1.12.2009 contenuta nel fascicolo 6D intestato allo faceva rilevare oltre alla necessità di due TSO CP_4
consecutivi per mancata compliance, anche la valutazione di compromissione di un adeguato esame di realtà, dunque elementi gravi e seri, risalenti nel tempo, ma sicuramente necessitanti approfondimenti sanitari).
In ogni caso non è idoneo ad escludere il nesso causale la prospettazione di quello che avrebbe potuto essere l'iter della richiesta di rilascio di autorizzazione all'esito della corretta evidenziazione del DIAME, poiché l'iter si presta a numerose variabili, mentre l'art. 41 co 2 c.p. richiede, al fine della soluzione di continuità tra più concause, che quella sopravvenuta (in ipotesi, il superamento dell'impedimento al rilascio costituito dal DIAME) sia concreta, reale, effettiva, verificata e non frutto di mera ipotesi.
In quest'ottica le argomentazioni del che puntano sulla esclusione del nesso causale CP_3
in ragione della produzione di certificato anamnestico negativo non colgono nel segno posto che il fatto illecito è stato imputato alla presupponendo non la colpa di avere rilasciato la licenza CP_2
ad un soggetto affetto da gravi disturbi psichici quanto di aver rilasciato la licenza ad un soggetto destinatario di al di là della dimensione psichiatrica del problema. Pt_4
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, poi, va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve infatti escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite pagina 36 di 48 esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, Sez. 3, Sentenza n. 18899 del 24/09/2015;
Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014; Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010).
Né appaiono fondate le argomentazioni delle parti appellate in merito all'esclusione del nesso causale tra la condotta colposa ascritta alla per interruzione in ipotesi di fattori sopravvenuti CP_2
da soli sufficienti a determinare l'evento, quali fattori atipici, abnormi e imprevedibili, come nel caso dell'azione criminosa posta in essere dallo perché la valutazione dell'esistenza di circostanze CP_4
impeditive per pericolosità del soggetto richiedente la licenza era imposta proprio al fine di escludere dal possesso di armi da sparo soggetti che non davano sicuro affidamento circa la gestione e l'utilizzo dell'arma.
L'eventuale corresponsabilità della per non aver predisposto sistemi di controllo atti Pt_3
a prevenire l'ingresso di visitatori armati non esclude né diminuisce, nei confronti del danneggiato, la responsabilità accertata in capo alla trattandosi di eventuale corresponsabilità solidale e non CP_2
rientrando tra quelle cause sopravvenute che, sole, avrebbero potuto determinare (impedire)
l'evento, anche tenuto conto della propensione ingannatoria dello e della impossibilità di CP_4
escludere che adeguati controlli avrebbero impedito comunque allo i realizzare i suoi propositi CP_4
proprio mediante l'utilizzo dell'arma.
Non può neanche escludersi l'ammissibilità della domanda risarcitoria dinanzi al G.O. in conseguenza di atto amministrativo illegittimo emesso nell'esercizio di potere autoritativo, in quanto la
Suprema Corte ha censurato la sentenza della Corte d'Appello penale esclusivamente sotto il profilo dell'omesso esame dei testi, così implicitamente superando la questione pregiudiziale dell'ammissibilità della domanda risarcitoria civile, comunque svolta all'interno del processo penale .
Indipendentemente da ciò, l'esercizio della discrezionalità tra le regole cautelari che regolano la materia ( art. 11, 14, e e 43 TULPS) è riconoscibile entro il limite dell'esercizio prudente, diligente e ragionevole dei compiti del funzionario, perché diversamente ritenendo la discrezionalità si trasforma in arbitrio che oblitera le norme generali a presidio della responsabilità penale per i delitti colposi commissivi mediante omissione: come osservato in Cass. Pen. Sez. 4, 4 maggio 2010- Vollono e altro
“Un provvedimento geneticamente fondato su imprudenza, negligenza e caduta di professionalità non può trovare una esimente affidata ad un concetto di discrezionalità che collima con la trascuratezza nella ricognizione dei presupposti da porre a base del provvedimento, nella superficialità della pagina 37 di 48 valutazione che finisce col cancellare qualsiasi addebitabilità di colpa altrimenti addebitabile, nella imprudenza che porta a trascurare gli elementi di giudizio rilevanti per trattare la questione di una autorizzazione al porto d'armi, come una insignificante questione di carte da evadere”.
Il profilo della colpa-.
La condotta di reato ascritta alla è stata esclusa per inesigibilità della condotta CP_2
alternativa dalla sentenza resa dal Tribunale penale di Perugia 10.1.2018, non impugnata dalla pubblica accusa e passata in giudicato per i profili di responsabilità penale;
in questa sede la valutazione, come già evidenziato, deve essere fatta sulla base non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta (coerente con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.), bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello "standard" di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. parametrato sul cd. agente modello (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023; Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 22515 del 10/09/2019).
La dott.ssa all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di Primo Dirigente preposto alla CP_2
Divisione PASI (Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione), con delega decisionale e di firma dal Questore per le licenze di porto d'armi per uso personale , per uso caccia e per uso sportivo, pertanto nella procedura volta al rinnovo o rilascio del porto d'armi si occupava della fase deliberativa procedendo all'adozione del provvedimento finale previa verifica che le fasi precedenti, dalla precedentazione di archivio sino alla decretazione finale, fossero state integralmente rispettate. In tale veste ella era anche responsabile del procedimento.
La sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 27 luglio 2016, che cassava la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, 15 aprile 2015 dichiarativa del non luogo a procedere nei confronti (anche) della rilevava che il controllo amministrativo cui CP_2
la era preposta, nel procedimento teso all'emissione di un provvedimento ampliativo, era CP_2
nella specie volto a verificare se vi fossero ostacoli al rilascio del rinnovo del porto d'armi: ostacoli che erano in realtà presenti, in quanto nel 2009 era stato disposto il divieto, a carico dello di CP_4
detenere armi o munizioni in relazione al suo stato di salute mentale;
e tale evenienza era non solo conoscibile, ma aveva anzi formato oggetto di specifico accertamento durante la fase istruttoria.
Riteneva quindi la ravvisabilità, nella condotta degli imputati, di profili di colpa, nonché la ravvisabilità della violazione di regole cautelari insite nell'istruttoria loro affidata, volte a evitare che, attraverso il provvedimento finale, il destinatario potesse procurarsi delle armi che gli consentissero di cagionare pagina 38 di 48 eventi dannosi a terzi, ritenendo concorrere motivi per ritenere che tali regole fossero state disattese dalla CP_2
Tali argomenti, validi in astratto per la integrazione della colpa penale (poi esclusa dal giudice del rinvio sotto altro profilo), sicuramente integrano tutti gli elementi della colpa civilistica.
La posizione di garanzia in capo al Dirigente della imponeva dal punto di vista Pt_13
soggettivo un dovere di vigilanza e controllo che escludeva la possibilità di fare esclusivamente affidamento sull'altrui diligenza.
Il canone di diligenza riferibile al ruolo apicale della Dirigente era quello segnalato dal teste
, confermato dalla e ammesso dalla stessa di una verifica di corretto Tes_1 Tes_5 CP_2
svolgimento delle attività procedimentali prodromiche al rilascio della licenza, ed a tal fine è evidente che i passaggi dovevano risultare in modo esplicito e chiaro, non essendo sufficiente verificare in modo automatico ed acritico che determinate attività fossero state compiute.
A tal fine, non rileva la circostanza che non fosse mai stato gravato da CP_4
segnalazioni di Polizia né avesse in passato mai tenuto comportamenti aggressivi, nemmeno in occasione del disposto TSO, perché ciò che in realtà viene imputato alla quale responsabile CP_2
della Divisione PASI, e firmataria della licenza, è l'omesso rilievo dell'esistenza del DIAME che in prima battuta costituiva elemento ostativo alla progressione della pratica verso il rilascio della licenza, imponendo adeguati approfondimenti istruttori, dai quali non poteva non emergere la inattendibilità del certificato anamnestico (dove andavano riportate non solo le malattie del sistema nervoso o turbe psichiche in corso, ma anche a quelle pregresse), ciò che rende irrilevante la documentazione prodotta dalla difesa del (docc. B1, B2, B4) volta a dimostrare che il nuovo certificato anamnestico CP_3
(avente fede privilegiata circa il possesso dei requisiti sanitari) non consentiva al Collegio Medico legale Part dell di svolgere ulteriori accertamenti sulle condizioni psichiche dell'istante, salvo diverse indicazioni da parte della Questura.
La circostanza che l'addebito di responsabilità avvenga per un titolo soggettivo diverso rispetto al dolo omicidiario non esclude la configurabilità del concorso.
Deve infatti considerarsi che (Cass. n. 24405 del 09/09/2021) quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (art. 2055 c.c.), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano pagina 39 di 48 i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma dev'essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come - ovvero si astrae dalla
- identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass., 1701/2019, n. 1070, Cass., 16/12/2005, n.
27713).
Non vi è dubbio, poi, che non può costituire scriminante dell'elemento soggettivo né la quantità dei fascicoli sottoposti alla firma del Dirigente, in quanto se ciò poteva costituire giustificazione del ritardo nell'emissione delle licenze, giammai un aggravio temporaneo di lavoro poteva consentire di non valutare diligentemente il contenuto del fascicolo, né la prassi di firmare i documenti per i quali non venissero segnalate anomalie da parte dell'istruttore ( ), in quanto CP_8
l'onere minimo di diligenza richiedeva -come testimoniato dal teste – di verificare che il fascicolo Tes_1
non presentasse anomalie o deviazioni dal procedimento prescritto di verifica e acquisizione della documentazione attestante impedimenti al rilascio, quali, primo tra tutti, l'assenza a carico del soggetto istante di elementi richiedenti ulteriori approfondimenti o addirittura determinanti il diniego di rilascio.
Tale doverosa verifica, imprescindibile e comportante una diretta e piena responsabilità del
Dirigente, anche ove demandata all'istruttore, nel caso di specie non venne eseguita, perché la semplice lettura dello DI allegato sul retro di copertina a nome dell'istante, evidenziava l'immediato ostacolo costituito da ancora in atto, e il dubbio non poteva non sorgere perché l'apposizione Pt_4
del timbro IV X2 sulla istanza non dava alcuna certezza circa la posizione dell'istante.
L'onere di controllo, pur attenuato, incombente sul Dirigente imponeva la semplice visione dello stato di famiglia ove le attribuzioni degli DI erano nominative;
a quel punto, emergeva chiaramente anche l'erronea spillatura degli DI sul retro di copertina. Dunque, non si richiedeva la nuova lettura del fascicolo né l'espletamento ex novo dell'istruttoria, ma un mero adempimento meccanico di effettivo collegamento degli DI positivi segnalati alle persone interessate.
Deve quindi riconoscersi la responsabilità della convenuta per il fatto illecito addebitatole.
Il danno-.
In punto di danno, in tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull'onere di allegazione e prova spettante alla parte civile.
pagina 40 di 48 Sotto questo aspetto, l'incondizionata possibilità per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evidenza i suoi effetti sull'onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, che può scegliere, senza incorrere in alcuna nullità, a differenza di quanto avviene nel processo civile (Cass. civ., sez. III, 13/05/2011, n.
10527, Rv. 618210), di allegare genericamente di aver subito un danno (Cass. pen., sez. VI, 15/04/2009,
p.c. in procedimento Morrone e altri;
Cass. pen., sez. IV, 30/11/2004, Dorgnak e altri).
A seguito della "translatio iudicii" determinatasi in conseguenza del rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, la parte civile potrebbe in astratto modificare la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile ed indicare i conseguenti mezzi di prova e le produzioni documentali nella citazione in riassunzione (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023) .
Tuttavia, con specifico riferimento al danno patrimoniale che concerne le perdite delle utilità economiche elargite dal defunto al prossimo congiunto e delle quali beneficiava e avrebbe presumibilmente continuato a beneficiare in futuro, gli attori non hanno fornito adeguate allegazioni e prove dell'esistenza e ai fini della liquidazione.
In particolar modo per il danno che si è già prodotto (sino ad ora), non risultano forniti in atti documenti e dati per ricostruire il reddito della vittima al momento della morte (se non una busta paga del 2007) , non vengono fornite indicazioni in merito alla quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio né per calcolare quale parte di tale reddito potesse costituire il c.d. reddito utile, a tal fine sottraendo la quota che il defunto avrebbe riservato a sé e per i propri bisogni, quota peraltro che varia in relazione alle variabili caratteristiche del nucleo familiare, considerando tra il numero dei suoi componenti il numero dei percettori di reddito, la consistenza del singolo e dei plurimi redditi, il tenore di vita.
Tutte tali informazioni appaiono necessarie perché il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno e nient'altro che il danno (ex art. 1223 c.c.), pertanto risulta essenziale (e sul punto l'onere probatorio deve essere assolto in modo puntuale e rigoroso) determinare l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte per evitare sovra o sottostime, individuare l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale che sono da detrarre, verificare gli altri elementi reddituali del nucleo familiare.
Nulla di tutto ciò emerge in atti.
pagina 41 di 48 Quanto al danno futuro, l'attore ha l'onere di provare (anche per presunzioni ex art. 2727 c.c.) una stabile contribuzione del defunto in proprio favore, che presuppone pur sempre una verifica dei rispettivi patrimoni.
Si osserva ancora che il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato (Cass. .Sez. 3 - , Ordinanza n. 12497 del 08/05/2024); tuttavia, è necessario allegare l'esistenza e l'entità del contributo, descrivendo almeno le dinamiche familiari, i ruoli e le posizioni reciproche di ciascun membro della famiglia.
Infine non è allegato né di mostrata l'esistenza di un danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello coperto con la rendita Inail ai superstiti (almeno il coniuge) che risulta liquidato in atti e, in assenza di diverse specificazioni, deve intendersi liquidato a titolo di ristoro del pregiudizio esclusivamente patrimoniale (che è la funzione tipica della prestazione economica che la Legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato) ed a cui si è aggiunta, anche a favore del figlio, una liquidazione una tantum da parte della . Pt_3
Quanto al danno parentale, invece, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024; Sez. 3 -
, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022). Peraltro, Cass. 5769/2024 cit. afferma che la presunzione iuris tantum di esistenza del danno da perdita del rapporto parentale - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, ribadendo che tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare pagina 42 di 48 che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita.
Quanto, invece, all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).
La Suprema Corte ha stabilito che al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 (oggi aggiornate al 2024) costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Pertanto, la liquidazione del danno viene effettuata mediante le Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale del Tribunale di
Milano– Edizione 2024.
Secondo quanto spiegato all'interno delle medesime Tabelle, le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici (nel presente caso faranno fede le date indicate negli atti processuali); la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Quindi partendo da “valore punto” della tabella integrata a punti 2024 di € 3.911,00 per il coniuge e figlio e : Parte_1 Controparte_1
-Età vittima primaria (60): 18 punti pagina 43 di 48 -Età vittima secondaria (61): 16 punti Parte_1
-Età vittima secondaria (33): 22 punti Controparte_1
-Convivenza : 16 punti Parte_1
-Convivenza : 16 punti (desunta dalle indicazioni di residenza fornite all'atto Controparte_1
della costituzione in giudizio)
-Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
(1) : 14 punti Controparte_1
(1) 14 punti Parte_1
-qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto:
30 punti Parte_1
: 30 punti Controparte_1
tenuto conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (in via presuntiva tenuto conto della incontestata descrizione del carattere e delle doti del nucleo familiare, anche se inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali delle persone offese in dibattimento, quali parti nel presente giudizio di rinvio) sia in termini di stravolgimento della vita tenuto conto della tragicità e imponderabilità della perdita (dimensione dinamico relazionale)-
E così per (18+22+16+14+30)* 3.911,00= 100*3.911,00= € 391.100,00 Controparte_1
Per (18+16+16+14+30)* 3.911,00= 94*3.911,00= € 367.634 Parte_1
Quanto ai genitori ed : Persona_1 Persona_2
“valore punto” della tabella integrata a punti 2024 di € 3.911,00
Età vittima primaria (60): 18 punti
Età vittima secondaria (86): 8 punti Persona_1
Età vittima secondaria (84): 8 punti Persona_2
Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
CC IR (2): 12 punti
(2): 12 punti Persona_2
Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto:
CC IR (2): 20 punti pagina 44 di 48 (2): 20 punti Persona_2
in quanto rileva quanto sopra detto in merito alla presunzione del danno morale, in difetto di prova contraria del responsabile, tenuto conto dello stravolgimento della vita tenuto conto della tragicità e imponderabilità della perdita ma con mancanza di elementi specifici per valutare più compiutamente l'aspetto del danno dinamico-relazionale, non essendovi allegazione né prova, da parte dei danneggiati, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva.
La liquidazione del danno, nella misura che segue, viene fatta a favore degli eredi (
[...]
e ) che si sono costituiti in corso di giudizio a seguito del decesso di entrambi Parte_2 Controparte_1
Per eredi : (18+8+12+20)* 3.911,00= 58*3.911,00= € 226.838 Persona_1
Per eredi : (18+8+12+20)* 3.911,00= 58*3.911,00= € 226.838 Persona_2
Preme osservare, con riferimento ai genitori della deceduti in corso di causa, che nel Per_1
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale l'incidenza incrementale delle conseguenze pregiudizievoli rispetto alla residua durata della sopravvivenza della vittima è meno accentuata rispetto al pregiudizio dinamico-relazionale da lesione del diritto alla salute, in ragione del ruolo preponderante assunto dalla componente di lutto e dolore interiore, la quale raggiunge la massima intensità nel periodo immediatamente successivo all'evento, per poi stabilizzarsi nell'arco temporale successivo
Sez. 3 - , Ordinanza n. 26185 del 07/10/2024 . Inoltre deve ritenersi che il valore punto attribuito per età della vittima secondaria tiene proprio conto della minor durata di vita della vittima secondaria più anziana.
Quanto a (sorella) il “valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € Parte_2
1.698,00 (sorella).
Età vittima primaria (60): 12 punti
Età vittima secondaria (56): 12 punti
Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (2): 12 punti qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto:
20 punti tenuto conto dello stravolgimento della vita -indimostrata però assidua e continuata convivenza rispetto al nucleo familiare primario- e tenuto conto della tragicità e imponderabilità della perdita (dimensione dinamico relazionale) ma con mancanza di elementi specifici per valutare più compiutamente qualità ed intensità della relazione affettiva
E così per (12+12+12+20)* € 1.698,00=56*1.698,00= € 95.088 Parte_2
pagina 45 di 48 Le somme sono così liquidate all'attualità.
Non spettano interessi compensativi, non richiesti (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024)
L'intervenuta transazione con il corresponsabile in solido-.
Gli attori hanno dedotto di avere transatto il giudizio con il dott. e nella Per_3
quantificazione del danno hanno chiesto tenersi conto degli importi che hanno ricevuto dalla sua
Assicurazione -documentati in atti.
Il ha chiesto, invece, che venga accertata la quota di responsabilità gravante su CP_3
detraendo dall'importo liquidato a favore degli attori non già quanto effettivamente Per_3
corrisposto dall'Assicurazione per conto del ma l'intera quota di responsabilità imputabile al Per_3
medesimo.
Deve tenersi conto dei principi enunciati da Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 25980 del 24/09/2021 secondo cui in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.
Tenuto conto delle rispettive condotte (senza ovviamente che rilevi il proscioglimento in sede penale del in quanto anche la è stata assolta, per di più nel merito, in sede penale, Per_3 CP_2
mentre in questa sede vengono in esame le condotte denunciate sotto il profilo della colpa civilistica) e da un lato del fatto che la consapevolezza del fine in vista del quale era chiesto ed emesso il certificato anamnestico avrebbe richiesto una ben maggiore attenzione a non trascurare elementi rilevantissimi ai fini delle successive determinazioni, che lo era affetto da gravi problemi di ordine psichico, che CP_4
sussiste un nesso causale tra la violazione della regola cautelare imposta al medico nell'assolvimento delle sue funzioni nell'iter amministrativo del rilascio del porto d'armi e il successivo evento, che infatti il certificato medico falso ha consentito l'avvio della procedura e reso ricevibile la pratica, e che una semplice verifica delle condizioni fisiche dello avrebbe evidenziato l'insussistenza dei CP_4
presupposti per il rilascio del certificato;
dall'altro che il Dirigente Ufficio PASI era responsabile della verifica di correttezza dell'istruttoria, aveva poteri di controllo e di approfondimento istruttorio e sulla pagina 46 di 48 base di questi avrebbe dovuto esercitare il potere finale di rilascio o diniego della licenza, deve concludersi che la presenza del certificato anamnestico confluito nel certificato a firma del Dott. Per_4
ha consentito la recezione e la protocollazione della istanza;
ma in ogni caso UN CONTROLLO
ACCURATO DELLA PRATICA AVREBBE INIBITO IL RILASCIO DEL PORTO D'ARMI (l'esito del rigetto appare scontato sol considerando che la rilevazione del DIAME con menzione dei pregressi TSO avrebbe imposto ulteriori attività di accertamento sanitario che avrebbero senza dubbio fatto emergere le condotte ingannatorie dello le sue reali condizioni psichiche). CP_4
Si ritiene che la quota interna ai soli fini di stabilire la quota ideale transatta sia pari al 60% in capo alla al 40% in capo al CP_2 Per_3
Non può, invece, tenersi conto di responsabilità di altri soggetti non evocati in giudizio, con riferimento a condotte colpose non adeguatamente descritte né comprovate e che non hanno -a differenza del - preventivamente transatto. Per_3
Sicché la ovrà rispondere esclusivamente del 60% dei danni liquidati. CP_2
La responsabilità del , non essendo contestati i presupposti della responsabilità ex CP_3
art. 2049 c.c., consegue alla condanna della responsabile dell'illecito in virtù del principio di immedesimazione organica, per cui la pubblica amministrazione è civilmente responsabile in via diretta della condotta posta in essere dai propri dipendenti o funzionari nell'esercizio delle potestà istituzionali dell'ente.
Pertanto i due convenuti devono essere condannati in solido al pagamento delle seguenti somme:
€ 391.100,00 *60%= € 234.660 Controparte_1
€ 367.634*60%=€ 220.580,40 Parte_1
Eredi : € 226.838*60%= €136.102,80 Persona_1
Eredi : € 226.838*60%= € 136.102,80 Persona_2
€ 95.088*60%= € 57.052,80 Parte_2
Le spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente giudizio (tabelle 2022, scaglione
520.000-1.000.000) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, così come vengono liquidate le spese dei precedenti gradi di giudizio penale (in base alle tariffe penali vigenti pro tempore), come richiesto dagli attori.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 47 di 48 in accoglimento della domanda attorea condanna in solido con il al risarcimento del danno in Controparte_2 Controparte_33
favore di , (questi due ultimi anche quali eredi di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e ) così liquidato: Persona_2 Persona_1
a favore di € 234.660 Controparte_1
a favore di € 220.580,40 Parte_1
a favore di : € 136.102,80 Parte_14
a favore di : € 136.102,80 Controparte_34
a favore di € 57.052,80 Parte_2
oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
- condanna ed il convenuto in solido al rimborso in favore degli attori Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio di Cassazione in € 3.919,50 per compenso al difensore già aumentato ai sensi dell'art. 4 co 2 DM 55/14, per il presente grado in euro 32.000,00 per compenso al difensore, già aumentato ai sensi dell'art. 4 co 2 DM 55/14, per il giudizio penale di primo grado in € 6.250 ed in € 6.000 rispettivamente per le parti civili difese dall'Avv. Poggioni Giovanni e
Poggioni Aldo (di cui solo una ha riassunto il presente giudizio), per il giudizio penale di secondo grado in € 2.500 ed in € 2.025 rispettivamente per le parti civili difese dall'Avv. Poggioni Giovanni e Poggioni
Aldo (di cui solo una ha riassunto il presente giudizio) oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Perugia, 14/2/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. ssa Claudia Matteini
pagina 48 di 48 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il procedimento penale a carico del dott. si svolgeva separatamente con il rito abbreviato e si concludeva con assoluzione Per_3 dinanzi al GUP;
seguiva condanna in appello- sent. 31.10.2016 Corte di Appello Perugia-, condanna nuovamente dal giudice del rinvio (Corte di Appello Firenze 19.6.2020) a seguito di cassazione della sentenza di appello perugina(Cass. 19.7.2018) ed infine proscioglimento per prescrizione in sede di legittimità (Cass. 12.11.2021, prodotta in atti). 2 Risulta dagli atti del dibattimento penale -sentenza Tribunale di Perugia 10.1.2018 – che lo ra affetto da grave patologia psichica: CP_4 il 12.10.2009 era stato sottoposto ad un primo ricovero per TSO presso l'Ospedale di Perugia, ove gli era stato diagnosticato un disturbo bipolare;
a seguito di un secondo TSO era stato preso i cura presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cra della USL 2 di Perugia con sottoposizione a varie terapie farmacologiche di vario tipo senza effetti positivi, quindi i familiari si erano rivolti all'U.O. Psichiatria 1 – Azienda Ospedaliero – Universitaria di Pisa ove era stato ricoverato il 29.11.2011 e sottoposto a varie sedute di TEC (elettroshock) con dimissioni il 23.1.2012; dall'agosto 2012 aveva nuovamente manifestato deflessione del tono dell'umore trattata con la sola terapia farmacologica, non seguita con costanza. 3 Il 23.08.2012 aveva presentato presso la questura di Perugia denuncia di smarrimento della licenza di porto di fucile per CP_4 uso tiro a volo (licenza già scaduta nel 2004). 4 In realtà l'istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile indicava “per uso tiro a volo” pagina 3 di 48 5 Escludendo il c.d. “concorso colposo nel delitto doloso”: sentenza 15.4.2015 GUP Tribunale Perugia. 6 Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 32567/16, emessa il 6.07.2016, depositata il 27.07.2016. CP_ 7 Il funzionario amministrativo veniva assolto perché “il fatto non sussiste”, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Perugia n. 1299/2016, mentre il medico veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituitesi in giudizio. Il giudizio nei confronti del dott. , come detto, si è concluso con la sentenza della Corte di Per_3 Cassazione 7032/2019 di proscioglimento per intervenuta prescrizione, con rinvio del giudizio per le sole statuizioni civili-giudizio civile conclusosi transattivamente tra le parti. pagina 4 di 48 8 , , , e CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18 17 Per l'annotazione del IV esisteva apposito timbro in dotazione dei soli e il POSITIVO veniva invece sempre Pt_8 Tes_2 annotato a penna. Nel 2012 la precedentazione DI è svolta quasi esclusivamente dagli addetti dell'Ufficio informatico, Ass. Tes_4
e , che tra l'altro sono gli unici ad avere a disposizione il timbro , come
[...] Controparte_29 CP_20 risulta pacificamente dalle allegazioni delle parti e dalle escussioni testimoniali.