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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti. Antonio Roberti e Domenico Rizzotti, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Saitta, per procura in P.IVA_1 atti
- CONVENUTO -
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dalle avv.te Maria Carmela La Torre e Milena Sindoni, per procura in atti pagina 1 di 14 - INTERVENUTO -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, la e chiedendone la Controparte_1 Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 11/04/2013 alle ore 6:45 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del motociclo Honda Dominator, tg
ME89914, percorreva la S.S. 114, in direzione sud-nord e, giunto all'altezza del km 15,300, in corrispondenza del bivio per Giampilieri, veniva investito da una Mercedes A140, targata
BJ624YS, condotta da che, precedendolo nello stesso senso di marcia, nel Controparte_2 tentativo di immettersi nel bivio di Giampilieri, effettuava una improvvisa svolta a sinistra, senza alcuna previa segnalazione, tagliandogli la strada.
Allegava che, in conseguenza del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stato portato presso il Policlinico Universitario di Messina, dove era stato ricoverato con diagnosi di “politrauma con frattura pluriframmentaria esposta 3° distale omero sinistro, frattura IV e malleolo peroneale caviglia destra con lussazione dell'articolazione tibio tarsica”, con postumi di invalidità permanente che incidevano sulla capacità lavorativa specifica. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 25.000,00, comprensivi di danno non patrimoniale, spese mediche e danni al veicolo, o la diversa somma accertata in corso di causa.
Con comparsa del 23/02/2017, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità delle domande svolte da parte attrice per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 6 DPR n. 254/2006, che impongono al danneggiato di effettuare una denuncia circostanziata del sinistro.
Nel merito, contestava l'an debeatur, deducendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di che, procedendo a velocità elevata, aveva tentato di superare il veicolo Pt_1 che lo precedeva, ancorché quest'ultimo stesse effettuando una manovra di svolta a sinistra e superava la linea di mezzeria, tanto che veniva sanzionato per la violazione dell'art. 40, comma pagina 2 di 14 8, C.d.S.. Contestava, altresì, il quantum debeatur e rilevava che, trattandosi di infortunio in itinere, il danneggiato aveva già percepito l'indennizzo da parte dell' , da scomputare ai fini del CP_3 risarcimento dell'eventuale danno differenziale.
All'udienza di prima comparizione del 16/03/2017 la causa veniva rinviata per consentire la rinnovazione della notifica nei confronti di . Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 26/10/2017 la causa veniva rinviata per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Con comparsa del 31/01/2020 interveniva in giudizio l' , deducendo che in CP_3 conseguenza del sinistro l' aveva riconosciuto a un periodo di inabilità CP_3 Pt_1 temporanea assoluta e un danno biologico nella misura del 22%, per cicatrice e limitazioni funzionali caviglia dx per esiti frattura bimalleolare, cicatrice gomito dx esito di intervento chirurgico osteosintesi frattura omero e ulna, infiltrato fibroso e limitazioni funzionali gomito sx;
sofferenza nervo radiale
e mediano gomito sx;
lievi limitazioni funzionali mano dx per esiti fratture metacarpali ed aveva erogato indennità per complessivi €.150.355,26, di cui € 11.717,53 per inabilità temporanea assoluta, acconti e ratei al 24/01/2020 di € 28.264,50, inclusi gli interessi, una rendita al 24/01/2020 di
€ 109.885,32 (di cui € 47.452,12 per valore capitale danno biologico ed € 62.433,20 per valore capitale danno patrimoniale); € 236,18 per certificazioni mediche e visite di accertamento postumi ed € 251,73 per rimborso spese farmaceutiche.
Allegava che il sinistro era da ricondurre a fatto e colpa di e chiedeva la Controparte_2 condanna di e della al rimborso di € 150.355,26, oltre CP_2 Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa subiva alcuni rinvii per la sostituzione del giudice delegato all'assunzione della prova orale. All'udienza dell'8/02/2022, esaurita l'attività istruttoria demandata, la causa veniva rinviata innanzi alla giudice titolare, all'udienza del 26/01/2023.
Veniva, dunque, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 21/03/2024, stante l'assenza del magistrato titolare, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 9/01/2025.
pagina 3 di 14 Con provvedimento della scrivente del 16/09/2024 – alla quale veniva assegnato in pari data il presente fascicolo – l'udienza veniva anticipata al 2/10/2024 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6/02/2025.
All'udienza a trattazione scritta del 6.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benché ritualmente Controparte_2 citato in giudizio, non si è costituito.
L'eccezione di improponibilità dell'azione formulata dalla è Controparte_1 destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la compagnia assicurativa ha rigettato la richiesta risarcitoria dell'attore, ritenendo insussistente la responsabilità di , senza richiedere alcun supplemento documentale, CP_2 sicché alcun vizio procedurale può essere imputato al Pt_1
Va, pertanto, esaminata nel merito la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della e di . Controparte_1 Controparte_2
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
ha dichiarato: “io mi trovavo con la mia auto dietro il motociclo che percorrevo la Testimone_1 strada statale con direzione di marcia uguale, cioè Catania-Messina”. “Ho visto la dinamica del sinistro e precisamente la Mercedes usciva dal rifornimento che si trovava sulla destra della direzione di marcia Catania-
Messina e si immetteva sulla stradale innanzi alla moto, poi giunto al bivio per Giampilieri ha svoltato a sinistra senza segnalare la manovra e impattava con il motociclo, che ricordo di colore scuro, che lo seguiva da tergo”. Ha confermato che la Mercedes – che “era di colore scuro e vi era solo il conducente” – precedeva il motociclo, precisando che “la Mercedes si trovava più al centro della corsia”, che “la moto si è spostata frenando cercando di evitare l'impatto”, “a causa dell'urto la moto e il conducente venivano scaraventati nella carreggiata opposta” (“dopo l'urto il mezzo è finito al centro della carreggiata opposta e precisamente quella con direzione di marcia Messina-Catania, quasi di fronte al bivio per Giampilieri
Superiore”) e di avere “visto l'attore per terra e il conduttore della Mercedes scendere prestando soccorso al
pagina 4 di 14 motociclista”. Ha aggiunto: “io andavo secondo il mio contachilometri a circa 45 km/h e la moto mi precedeva di circa 4 metri”; “il motociclista indossava il casco”.
La teste moglie di al momento del sinistro, che si Testimone_2 CP_2 trovava all'interno dell'autovettura dell'ex coniuge come trasportata, ha confermato che CP_2 ha svoltato a sinistra dopo avere segnalato la manovra e che la moto percorreva la medesima strada ad alta velocità. La teste, in particolare, ha dichiarato: “la moto è spuntata dal nulla e per questo ho desunto che andasse ad elevata velocità” “il conducente del motociclo ci è piombato addosso e l'ho visto
“volare” e poi finire per terra su un'aiuola distante un paio di metri”. Non ha ricordato se l'attore indossasse il casco e se avesse superato la linea di mezzeria, ma ha precisato che in quel tratto la stessa è continua.
Ha aggiunto: “non sono in grado di riferire tra quali parti dell'auto e della moto si è concretizzato l'urto; ho solo sentito un leggero urto e l'ho visto “volare””. “in ordine alla dinamica dell'incidente posso dire che il conducente del motociclo è passato dove non poteva passare, alla sinistra. Non sono in grado di riferire esattamente dove si è concretizzato l'urto”. Dopo che il giudice istruttore ha realizzato lo schizzo del sinistro per comprendere la posizione della vettura e della moto, la testimone ha precisato che
“l'urto si è concretizzato nella fiancata anteriore sinistra dell'autovettura, all'altezza dello specchietto, mentre
l'auto stava svoltando a sinistra per immettersi nel sottopasso e… il motociclista è volato per andare a finire nell'aiuola che si trova davanti all'autovettura”. Ha ricordato che nell'immediatezza del sinistro non vi erano altri testimoni e che il tabacchino era chiuso ed ha aperto poco dopo.
Con riferimento alla teste , va rigettata l'eccezione di incompatibilità ai sensi Tes_2 dell'art. 246 c.p.c., in quanto è noto che “nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro” (Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 19121/2019).
Nella specie non è emerso che la abbia riportato danni;
anzi, nel rapporto Tes_2 sull'incidente stradale della Polizia Municipale di Messina, prodotto dalla
[...]
nella sezione “Elenco generalità delle persone infortunate” è indicato solo il Controparte_1
“conducente del veicolo A” “sig. . Parte_1
pagina 5 di 14 Per altro verso, non rileva che al tempo dei fatti fosse sposata con , in Tes_2 CP_2 quanto il rapporto di coniugio non rende inutilizzabili le dichiarazioni rese, la cui attendibilità deve essere valutata dal giudice. Nella specie, le dichiarazioni della teste appaiono credibili e non sussiste motivo di dubitare della loro verosimiglianza.
Il teste , perito della - compagnia assicuratrice Tes_3 Controparte_1 di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro - ha potuto riferire unicamente sul verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale, il che risulta inconferente ai fini del decidere.
Le dichiarazioni dei testimoni – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di ritenere provato il sinistro, secondo la dinamica descritta dall'attore.
Occorre precisare che le dichiarazioni rese dai testimoni e non appaiono Tes_1 Tes_2 in contrasto tra loro quanto alla dinamica del sinistro, dal momento che dalle affermazioni di si evince che la stessa non ha visto il motociclo dell'attore prima dello scontro. La Tes_2 stessa ha, invero, dichiarato che “ho solo sentito un leggero urto e l'ho visto “volare””. Ne consegue che, prima dell'urto, la teste non avesse alcuna contezza della presenza del motociclo e che solo il rumore dello scontro le abbia permesso di appurare la collocazione del motociclo stesso.
Per altro verso, neanche la circostanza che abbia dichiarato di non avere visto Tes_2 altre persone contrasta con la testimonianza di , che ha dichiarato di non essersi Tes_1 soffermato dopo l'urto, vedendo sopraggiungere soggetti terzi.
In ogni caso, è emerso che lo scontro tra i veicoli si è verificato all'incrocio tra la SS114 e il bivio verso Giampilieri Superiore, nella corsia di marcia con direzione Catania-Messina, allorquando la Mercedes ha iniziato la manovra di svolta a sinistra.
Quanto all'azionamento dell'indicatore di direzione da parte del conducente della
Mercedes le testimonianze sono contrastanti e l'attore non ha dimostrato di avere tenuto una condotta di guida diligente. Anzi, la circostanza che si trovasse al centro della CP_2 carreggiata mentre stava svoltando a sinistra e non sia riuscito ad arrestare Pt_1
pagina 6 di 14 tempestivamente il proprio mezzo, ovvero, quanto meno, a rallentare e spostarsi per evitare l'impatto, denotano la chiara violazione dell'art. 141 C.d.S..
Infatti, ha dichiarato di seguire la moto di a circa 4 metri di distanza, alla Tes_1 Pt_1 velocità di circa 45 km/h, e di avere visto la manovra di svolta a sinistra attuata da : CP_2 cionondimeno, egli è riuscito a fermarsi, senza impattare contro la Mercedes, né contro lo stesso Pt_1
Ciò denota che anche l'attore, se avesse tenuto una condotta di guida diligente avrebbe potuto evitare il sinistro;
per converso, egli non ha mantenuto, rispetto al veicolo che lo precedeva, una distanza di sicurezza adeguata allo stato dei luoghi.
Alla luce di ciò, non può dirsi superata la presunzione di concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro ex art. 2054 c.c., pertanto, e vanno Controparte_2 Parte_1 ritenuti responsabili del sinistro, ciascuno per il 50%.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, la CTU nominata, dott.ssa Persona_1 ha constatato che in conseguenza del sinistro ha riportato: “politrauma con Parte_1 frattura scomposta pluriframmentaria del terzo distale dell'omero sinistro, frattura diafisaria del IV e V metacarpo a destra, frattura bimalleolare destra”.
Da tali lesioni sono residuati “limitazione articolare della prono-supinazione (45%-50%) e della flesso-estensione per blocco articolare;
cicatrice cutanea lineare normotrofica, lievemente ipocromica;
sofferenza del
n. radiale omolaterale di grado elevato e di grado medio del n. mediano” del gomito sinistro;
“Esiti di pregresso intervento chirurgico di osteosintesi, con filo di K, della frattura del IV e V metacarpo” alla mano destra;
“esiti di frattura bimalleolare trattata con doccia gessata ed in atto con segni di ossificazione nella norma. Residua modesta riduzione del trofismo osseo a carico del malleolo peroneale” alla caviglia destra,
“cicatrice cutanea normotrofica, lievemente ipocromica, che si estende per circa 3x2cm correlata al sinistro in oggetto” alla caviglia sinistra, ritenuti dalla CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica nella misura del 20%.
La Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 40 giorni, nonché 150 giorni di inabilità temporanea, di cui giorni 90 al 75% e giorni 60 al 50%.
pagina 7 di 14 Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione Parte_1 della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (i.e. danno dinamico-relazionale) (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le Tabelle del
Tribunale di Milano 2024 (dal momento che la Tabella Unica Nazione, allegata al DPR n. 12
pagina 8 di 14 del 13/01/2025, sebbene entrata in vigore il 5 marzo 2025, è applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data, art. 5 DPR cit.).
Conseguentemente, il danno non patrimoniale può essere complessivamente determinato in € 75.625,50, all'attualità, di cui € 59.813,00 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 20% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 44 al momento del sinistro) e € 15.812,50 per inabilità temporanea (di cui € 4.600,00 per inabilità assoluta, €
7.762,50 per 90 giorni al 75%; € 3.450,00 per 60 giorni al 50%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto già inclusa nella valutazione della CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto e attesa la riconducibilità della perdita della capacità lavorativa generica al danno biologico (Cass. civ., sent. n. 28988/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. n.
1816 del 25 agosto 2016, secondo cui “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica”) e la mancata prova della perdita della capacità lavorativa specifica e della cenestesi lavorativa.
Tale importo va ridotto della metà per l'apporto della condotta attorea nella causazione del sinistro, per complessivi € 37.625,50, di cui € 29.906,50 per danno biologico ed € 7.906,25 per inabilità temporanea.
A questo punto, va rilevato che, come emerge dalla documentazione in atti (ritenendo inammissibile la documentazione tardivamente depositata dall' all'atto della sua CP_3 costituzione), che l'attore abbia già ricevuto dall' somme per complessivi € 153.071,25, CP_3 di cui € 11.717,53 per indennità temporanea ed € 49.686,59 per danno biologico (per come riconosciuto anche dall'attore nella comparsa conclusionale dell'8/04/2025 e variato a seguito di adeguamento in complessivi € 170.087,10 di cui € 10.286,96 a titolo di i.t.a, € CP_3
59.813,00 a titolo di danno biologico permanente ed € 99.987,14 a titolo di danno patrimoniale (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9005 del 21/03/2022)), sicché il danno spettante all'attore risulta essere stato completamente ristorato in suo favore dall' . CP_3
L'attore non ha, peraltro, documentato spese mediche, né ha dato prova di danni al mezzo.
Conseguentemente, la domanda dell'attore va rigettata.
pagina 9 di 14 In relazione alla domanda dell' nei confronti della e CP_3 Controparte_1 di , volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate in favore di Controparte_2 [...]
occorre premettere che “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la Parte_1 preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20882 del
22/08/2018; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14398 del 24/05/2023), sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente.
Alla luce del principio richiamato, l'intervento volontario dell' è ammissibile, a CP_3 differenza della documentazione depositata all'atto della costituzione, quando erano ormai scaduti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La domanda dell' può essere qualificata ai sensi dell'art. 1916 c.c., come azione di CP_3 surrogazione dell'assicuratore e va accolta.
È noto, infatti, “Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l' agisce contro i terzi responsabili, CP_3 estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt.
10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre
l'inquadramento della stessa entro l'azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro” (Cass. civ.,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019 (Rv. 655759 - 01)); “La surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno
pagina 10 di 14 patrimoniale, incontra il duplice limite dell'ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell'importo dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra” (Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019 (Rv. 655423 - 01)).
In ordine all'importo da rimborsare all' , secondo costante giurisprudenza, “L'importo CP_3 della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al CP_3 lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile
l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (Cass. civ., Sez. U., Sentenza n. 12566 del
22/05/2018; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014 (Rv.
633738 – 01): “Le somme liquidate dall' in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di CP_3 rendita capitalizzata ex art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell' ed esercitato CP_3 dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi”).
Nel caso di specie, l' ha indennizzato il danneggiato di complessivi € 170.087,10 di CP_3 cui € 10.286,96 a titolo di i.t.a, € 59.813,00 a titolo di danno biologico permanente ed €
99.987,14 a titolo di danno patrimoniale. Cionondimeno, nel corso del giudizio, la responsabilità di per il sinistro ì è stata limitata al 50%, in concorso con lo Controparte_2 stesso danneggiato;
ne consegue, che la e , in Controparte_1 Controparte_2 solido, vanno condannati al pagamento, in favore dell' , del complessivo importo di € CP_3
37.625,50 all'attualità (già dimidiato), di cui € 29.906,50 per danno biologico ed € 7.906,25 per inabilità temporanea.
pagina 11 di 14 Deve essere riconosciuto all' anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del CP_3 danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi CP_3 delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (11/04/2013), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell' ammonta ad € CP_3
42.599,50, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 30.967,49), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 6.658,01) e degli interessi legali (€ 4.974,00).
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza, saranno dovuti solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra l'attore e la Controparte_1
Nulla sulle spese nei confronti di , che non si è costituito. Controparte_2
Le spese di lite tra la e da una parte e l' Controparte_1 Controparte_2 CP_3 dall'altra seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido e in favore dell' . CP_3
Le spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2016, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a €
pagina 12 di 14 52.000,00, valori medi per la fase studio, introduttiva e trattazione e valori minimi per la fase decisionale), in euro 6.903,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo determinato nel seguente modo: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, € 739,00 per contributo unificato.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per metà a carico di e, Parte_1 per l'altra metà, in solido, a carico della e di . Controparte_1 Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6780/2016 r.g., vertente tra
(attore), la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, (convenuto), (convenuto contumace) e l' Controparte_2 CP_3
(intervenuto) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. dichiara responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 50%; Controparte_2
3. rigetta le domande dell'attore;
4. accoglie la domanda dell' e, per l'effetto, condanna in solido la CP_3 [...]
e al pagamento, in favore dell' , della somma Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di € 42.599,50, aggiornata all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
5. compensa le spese processuali tra e la Parte_1 Controparte_1
[...]
6. nulla sulle spese tra l'attore e;
Controparte_2
7. condanna in solido la e a pagare, in Controparte_1 Controparte_2
favore dell' , le spese di lite, che liquida in € 6.903,00 per spese e onorario, oltre CP_3 spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8. pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico di e per Parte_1
l'altra metà, in solido, a carico della e di . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Messina il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
pagina 13 di 14 Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti. Antonio Roberti e Domenico Rizzotti, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Saitta, per procura in P.IVA_1 atti
- CONVENUTO -
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dalle avv.te Maria Carmela La Torre e Milena Sindoni, per procura in atti pagina 1 di 14 - INTERVENUTO -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, la e chiedendone la Controparte_1 Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 11/04/2013 alle ore 6:45 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del motociclo Honda Dominator, tg
ME89914, percorreva la S.S. 114, in direzione sud-nord e, giunto all'altezza del km 15,300, in corrispondenza del bivio per Giampilieri, veniva investito da una Mercedes A140, targata
BJ624YS, condotta da che, precedendolo nello stesso senso di marcia, nel Controparte_2 tentativo di immettersi nel bivio di Giampilieri, effettuava una improvvisa svolta a sinistra, senza alcuna previa segnalazione, tagliandogli la strada.
Allegava che, in conseguenza del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stato portato presso il Policlinico Universitario di Messina, dove era stato ricoverato con diagnosi di “politrauma con frattura pluriframmentaria esposta 3° distale omero sinistro, frattura IV e malleolo peroneale caviglia destra con lussazione dell'articolazione tibio tarsica”, con postumi di invalidità permanente che incidevano sulla capacità lavorativa specifica. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 25.000,00, comprensivi di danno non patrimoniale, spese mediche e danni al veicolo, o la diversa somma accertata in corso di causa.
Con comparsa del 23/02/2017, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità delle domande svolte da parte attrice per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 6 DPR n. 254/2006, che impongono al danneggiato di effettuare una denuncia circostanziata del sinistro.
Nel merito, contestava l'an debeatur, deducendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di che, procedendo a velocità elevata, aveva tentato di superare il veicolo Pt_1 che lo precedeva, ancorché quest'ultimo stesse effettuando una manovra di svolta a sinistra e superava la linea di mezzeria, tanto che veniva sanzionato per la violazione dell'art. 40, comma pagina 2 di 14 8, C.d.S.. Contestava, altresì, il quantum debeatur e rilevava che, trattandosi di infortunio in itinere, il danneggiato aveva già percepito l'indennizzo da parte dell' , da scomputare ai fini del CP_3 risarcimento dell'eventuale danno differenziale.
All'udienza di prima comparizione del 16/03/2017 la causa veniva rinviata per consentire la rinnovazione della notifica nei confronti di . Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 26/10/2017 la causa veniva rinviata per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Con comparsa del 31/01/2020 interveniva in giudizio l' , deducendo che in CP_3 conseguenza del sinistro l' aveva riconosciuto a un periodo di inabilità CP_3 Pt_1 temporanea assoluta e un danno biologico nella misura del 22%, per cicatrice e limitazioni funzionali caviglia dx per esiti frattura bimalleolare, cicatrice gomito dx esito di intervento chirurgico osteosintesi frattura omero e ulna, infiltrato fibroso e limitazioni funzionali gomito sx;
sofferenza nervo radiale
e mediano gomito sx;
lievi limitazioni funzionali mano dx per esiti fratture metacarpali ed aveva erogato indennità per complessivi €.150.355,26, di cui € 11.717,53 per inabilità temporanea assoluta, acconti e ratei al 24/01/2020 di € 28.264,50, inclusi gli interessi, una rendita al 24/01/2020 di
€ 109.885,32 (di cui € 47.452,12 per valore capitale danno biologico ed € 62.433,20 per valore capitale danno patrimoniale); € 236,18 per certificazioni mediche e visite di accertamento postumi ed € 251,73 per rimborso spese farmaceutiche.
Allegava che il sinistro era da ricondurre a fatto e colpa di e chiedeva la Controparte_2 condanna di e della al rimborso di € 150.355,26, oltre CP_2 Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa subiva alcuni rinvii per la sostituzione del giudice delegato all'assunzione della prova orale. All'udienza dell'8/02/2022, esaurita l'attività istruttoria demandata, la causa veniva rinviata innanzi alla giudice titolare, all'udienza del 26/01/2023.
Veniva, dunque, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 21/03/2024, stante l'assenza del magistrato titolare, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 9/01/2025.
pagina 3 di 14 Con provvedimento della scrivente del 16/09/2024 – alla quale veniva assegnato in pari data il presente fascicolo – l'udienza veniva anticipata al 2/10/2024 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6/02/2025.
All'udienza a trattazione scritta del 6.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benché ritualmente Controparte_2 citato in giudizio, non si è costituito.
L'eccezione di improponibilità dell'azione formulata dalla è Controparte_1 destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la compagnia assicurativa ha rigettato la richiesta risarcitoria dell'attore, ritenendo insussistente la responsabilità di , senza richiedere alcun supplemento documentale, CP_2 sicché alcun vizio procedurale può essere imputato al Pt_1
Va, pertanto, esaminata nel merito la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della e di . Controparte_1 Controparte_2
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
ha dichiarato: “io mi trovavo con la mia auto dietro il motociclo che percorrevo la Testimone_1 strada statale con direzione di marcia uguale, cioè Catania-Messina”. “Ho visto la dinamica del sinistro e precisamente la Mercedes usciva dal rifornimento che si trovava sulla destra della direzione di marcia Catania-
Messina e si immetteva sulla stradale innanzi alla moto, poi giunto al bivio per Giampilieri ha svoltato a sinistra senza segnalare la manovra e impattava con il motociclo, che ricordo di colore scuro, che lo seguiva da tergo”. Ha confermato che la Mercedes – che “era di colore scuro e vi era solo il conducente” – precedeva il motociclo, precisando che “la Mercedes si trovava più al centro della corsia”, che “la moto si è spostata frenando cercando di evitare l'impatto”, “a causa dell'urto la moto e il conducente venivano scaraventati nella carreggiata opposta” (“dopo l'urto il mezzo è finito al centro della carreggiata opposta e precisamente quella con direzione di marcia Messina-Catania, quasi di fronte al bivio per Giampilieri
Superiore”) e di avere “visto l'attore per terra e il conduttore della Mercedes scendere prestando soccorso al
pagina 4 di 14 motociclista”. Ha aggiunto: “io andavo secondo il mio contachilometri a circa 45 km/h e la moto mi precedeva di circa 4 metri”; “il motociclista indossava il casco”.
La teste moglie di al momento del sinistro, che si Testimone_2 CP_2 trovava all'interno dell'autovettura dell'ex coniuge come trasportata, ha confermato che CP_2 ha svoltato a sinistra dopo avere segnalato la manovra e che la moto percorreva la medesima strada ad alta velocità. La teste, in particolare, ha dichiarato: “la moto è spuntata dal nulla e per questo ho desunto che andasse ad elevata velocità” “il conducente del motociclo ci è piombato addosso e l'ho visto
“volare” e poi finire per terra su un'aiuola distante un paio di metri”. Non ha ricordato se l'attore indossasse il casco e se avesse superato la linea di mezzeria, ma ha precisato che in quel tratto la stessa è continua.
Ha aggiunto: “non sono in grado di riferire tra quali parti dell'auto e della moto si è concretizzato l'urto; ho solo sentito un leggero urto e l'ho visto “volare””. “in ordine alla dinamica dell'incidente posso dire che il conducente del motociclo è passato dove non poteva passare, alla sinistra. Non sono in grado di riferire esattamente dove si è concretizzato l'urto”. Dopo che il giudice istruttore ha realizzato lo schizzo del sinistro per comprendere la posizione della vettura e della moto, la testimone ha precisato che
“l'urto si è concretizzato nella fiancata anteriore sinistra dell'autovettura, all'altezza dello specchietto, mentre
l'auto stava svoltando a sinistra per immettersi nel sottopasso e… il motociclista è volato per andare a finire nell'aiuola che si trova davanti all'autovettura”. Ha ricordato che nell'immediatezza del sinistro non vi erano altri testimoni e che il tabacchino era chiuso ed ha aperto poco dopo.
Con riferimento alla teste , va rigettata l'eccezione di incompatibilità ai sensi Tes_2 dell'art. 246 c.p.c., in quanto è noto che “nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro” (Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 19121/2019).
Nella specie non è emerso che la abbia riportato danni;
anzi, nel rapporto Tes_2 sull'incidente stradale della Polizia Municipale di Messina, prodotto dalla
[...]
nella sezione “Elenco generalità delle persone infortunate” è indicato solo il Controparte_1
“conducente del veicolo A” “sig. . Parte_1
pagina 5 di 14 Per altro verso, non rileva che al tempo dei fatti fosse sposata con , in Tes_2 CP_2 quanto il rapporto di coniugio non rende inutilizzabili le dichiarazioni rese, la cui attendibilità deve essere valutata dal giudice. Nella specie, le dichiarazioni della teste appaiono credibili e non sussiste motivo di dubitare della loro verosimiglianza.
Il teste , perito della - compagnia assicuratrice Tes_3 Controparte_1 di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro - ha potuto riferire unicamente sul verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale, il che risulta inconferente ai fini del decidere.
Le dichiarazioni dei testimoni – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di ritenere provato il sinistro, secondo la dinamica descritta dall'attore.
Occorre precisare che le dichiarazioni rese dai testimoni e non appaiono Tes_1 Tes_2 in contrasto tra loro quanto alla dinamica del sinistro, dal momento che dalle affermazioni di si evince che la stessa non ha visto il motociclo dell'attore prima dello scontro. La Tes_2 stessa ha, invero, dichiarato che “ho solo sentito un leggero urto e l'ho visto “volare””. Ne consegue che, prima dell'urto, la teste non avesse alcuna contezza della presenza del motociclo e che solo il rumore dello scontro le abbia permesso di appurare la collocazione del motociclo stesso.
Per altro verso, neanche la circostanza che abbia dichiarato di non avere visto Tes_2 altre persone contrasta con la testimonianza di , che ha dichiarato di non essersi Tes_1 soffermato dopo l'urto, vedendo sopraggiungere soggetti terzi.
In ogni caso, è emerso che lo scontro tra i veicoli si è verificato all'incrocio tra la SS114 e il bivio verso Giampilieri Superiore, nella corsia di marcia con direzione Catania-Messina, allorquando la Mercedes ha iniziato la manovra di svolta a sinistra.
Quanto all'azionamento dell'indicatore di direzione da parte del conducente della
Mercedes le testimonianze sono contrastanti e l'attore non ha dimostrato di avere tenuto una condotta di guida diligente. Anzi, la circostanza che si trovasse al centro della CP_2 carreggiata mentre stava svoltando a sinistra e non sia riuscito ad arrestare Pt_1
pagina 6 di 14 tempestivamente il proprio mezzo, ovvero, quanto meno, a rallentare e spostarsi per evitare l'impatto, denotano la chiara violazione dell'art. 141 C.d.S..
Infatti, ha dichiarato di seguire la moto di a circa 4 metri di distanza, alla Tes_1 Pt_1 velocità di circa 45 km/h, e di avere visto la manovra di svolta a sinistra attuata da : CP_2 cionondimeno, egli è riuscito a fermarsi, senza impattare contro la Mercedes, né contro lo stesso Pt_1
Ciò denota che anche l'attore, se avesse tenuto una condotta di guida diligente avrebbe potuto evitare il sinistro;
per converso, egli non ha mantenuto, rispetto al veicolo che lo precedeva, una distanza di sicurezza adeguata allo stato dei luoghi.
Alla luce di ciò, non può dirsi superata la presunzione di concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro ex art. 2054 c.c., pertanto, e vanno Controparte_2 Parte_1 ritenuti responsabili del sinistro, ciascuno per il 50%.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, la CTU nominata, dott.ssa Persona_1 ha constatato che in conseguenza del sinistro ha riportato: “politrauma con Parte_1 frattura scomposta pluriframmentaria del terzo distale dell'omero sinistro, frattura diafisaria del IV e V metacarpo a destra, frattura bimalleolare destra”.
Da tali lesioni sono residuati “limitazione articolare della prono-supinazione (45%-50%) e della flesso-estensione per blocco articolare;
cicatrice cutanea lineare normotrofica, lievemente ipocromica;
sofferenza del
n. radiale omolaterale di grado elevato e di grado medio del n. mediano” del gomito sinistro;
“Esiti di pregresso intervento chirurgico di osteosintesi, con filo di K, della frattura del IV e V metacarpo” alla mano destra;
“esiti di frattura bimalleolare trattata con doccia gessata ed in atto con segni di ossificazione nella norma. Residua modesta riduzione del trofismo osseo a carico del malleolo peroneale” alla caviglia destra,
“cicatrice cutanea normotrofica, lievemente ipocromica, che si estende per circa 3x2cm correlata al sinistro in oggetto” alla caviglia sinistra, ritenuti dalla CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica nella misura del 20%.
La Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 40 giorni, nonché 150 giorni di inabilità temporanea, di cui giorni 90 al 75% e giorni 60 al 50%.
pagina 7 di 14 Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione Parte_1 della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (i.e. danno dinamico-relazionale) (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le Tabelle del
Tribunale di Milano 2024 (dal momento che la Tabella Unica Nazione, allegata al DPR n. 12
pagina 8 di 14 del 13/01/2025, sebbene entrata in vigore il 5 marzo 2025, è applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data, art. 5 DPR cit.).
Conseguentemente, il danno non patrimoniale può essere complessivamente determinato in € 75.625,50, all'attualità, di cui € 59.813,00 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 20% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 44 al momento del sinistro) e € 15.812,50 per inabilità temporanea (di cui € 4.600,00 per inabilità assoluta, €
7.762,50 per 90 giorni al 75%; € 3.450,00 per 60 giorni al 50%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione, in quanto già inclusa nella valutazione della CTU, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto e attesa la riconducibilità della perdita della capacità lavorativa generica al danno biologico (Cass. civ., sent. n. 28988/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. n.
1816 del 25 agosto 2016, secondo cui “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica”) e la mancata prova della perdita della capacità lavorativa specifica e della cenestesi lavorativa.
Tale importo va ridotto della metà per l'apporto della condotta attorea nella causazione del sinistro, per complessivi € 37.625,50, di cui € 29.906,50 per danno biologico ed € 7.906,25 per inabilità temporanea.
A questo punto, va rilevato che, come emerge dalla documentazione in atti (ritenendo inammissibile la documentazione tardivamente depositata dall' all'atto della sua CP_3 costituzione), che l'attore abbia già ricevuto dall' somme per complessivi € 153.071,25, CP_3 di cui € 11.717,53 per indennità temporanea ed € 49.686,59 per danno biologico (per come riconosciuto anche dall'attore nella comparsa conclusionale dell'8/04/2025 e variato a seguito di adeguamento in complessivi € 170.087,10 di cui € 10.286,96 a titolo di i.t.a, € CP_3
59.813,00 a titolo di danno biologico permanente ed € 99.987,14 a titolo di danno patrimoniale (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9005 del 21/03/2022)), sicché il danno spettante all'attore risulta essere stato completamente ristorato in suo favore dall' . CP_3
L'attore non ha, peraltro, documentato spese mediche, né ha dato prova di danni al mezzo.
Conseguentemente, la domanda dell'attore va rigettata.
pagina 9 di 14 In relazione alla domanda dell' nei confronti della e CP_3 Controparte_1 di , volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate in favore di Controparte_2 [...]
occorre premettere che “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la Parte_1 preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20882 del
22/08/2018; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14398 del 24/05/2023), sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente.
Alla luce del principio richiamato, l'intervento volontario dell' è ammissibile, a CP_3 differenza della documentazione depositata all'atto della costituzione, quando erano ormai scaduti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La domanda dell' può essere qualificata ai sensi dell'art. 1916 c.c., come azione di CP_3 surrogazione dell'assicuratore e va accolta.
È noto, infatti, “Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l' agisce contro i terzi responsabili, CP_3 estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt.
10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre
l'inquadramento della stessa entro l'azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro” (Cass. civ.,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019 (Rv. 655759 - 01)); “La surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno
pagina 10 di 14 patrimoniale, incontra il duplice limite dell'ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell'importo dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra” (Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019 (Rv. 655423 - 01)).
In ordine all'importo da rimborsare all' , secondo costante giurisprudenza, “L'importo CP_3 della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al CP_3 lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile
l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (Cass. civ., Sez. U., Sentenza n. 12566 del
22/05/2018; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014 (Rv.
633738 – 01): “Le somme liquidate dall' in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di CP_3 rendita capitalizzata ex art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell' ed esercitato CP_3 dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi”).
Nel caso di specie, l' ha indennizzato il danneggiato di complessivi € 170.087,10 di CP_3 cui € 10.286,96 a titolo di i.t.a, € 59.813,00 a titolo di danno biologico permanente ed €
99.987,14 a titolo di danno patrimoniale. Cionondimeno, nel corso del giudizio, la responsabilità di per il sinistro ì è stata limitata al 50%, in concorso con lo Controparte_2 stesso danneggiato;
ne consegue, che la e , in Controparte_1 Controparte_2 solido, vanno condannati al pagamento, in favore dell' , del complessivo importo di € CP_3
37.625,50 all'attualità (già dimidiato), di cui € 29.906,50 per danno biologico ed € 7.906,25 per inabilità temporanea.
pagina 11 di 14 Deve essere riconosciuto all' anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del CP_3 danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi CP_3 delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (11/04/2013), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell' ammonta ad € CP_3
42.599,50, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 30.967,49), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 6.658,01) e degli interessi legali (€ 4.974,00).
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza, saranno dovuti solo gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra l'attore e la Controparte_1
Nulla sulle spese nei confronti di , che non si è costituito. Controparte_2
Le spese di lite tra la e da una parte e l' Controparte_1 Controparte_2 CP_3 dall'altra seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido e in favore dell' . CP_3
Le spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2016, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a €
pagina 12 di 14 52.000,00, valori medi per la fase studio, introduttiva e trattazione e valori minimi per la fase decisionale), in euro 6.903,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo determinato nel seguente modo: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, € 739,00 per contributo unificato.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per metà a carico di e, Parte_1 per l'altra metà, in solido, a carico della e di . Controparte_1 Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6780/2016 r.g., vertente tra
(attore), la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, (convenuto), (convenuto contumace) e l' Controparte_2 CP_3
(intervenuto) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. dichiara responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 50%; Controparte_2
3. rigetta le domande dell'attore;
4. accoglie la domanda dell' e, per l'effetto, condanna in solido la CP_3 [...]
e al pagamento, in favore dell' , della somma Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di € 42.599,50, aggiornata all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
5. compensa le spese processuali tra e la Parte_1 Controparte_1
[...]
6. nulla sulle spese tra l'attore e;
Controparte_2
7. condanna in solido la e a pagare, in Controparte_1 Controparte_2
favore dell' , le spese di lite, che liquida in € 6.903,00 per spese e onorario, oltre CP_3 spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8. pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico di e per Parte_1
l'altra metà, in solido, a carico della e di . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Messina il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
pagina 13 di 14 Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
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