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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 26774/2023 introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. pervenuta all'udienza del 6 febbraio 2025 per la decisione , vertente tra:
nata a [...] l'[...] , difesa giusta delega in atti dagli Avv. ti Parte_1
Francesco Russo e Simone Tonelli
RICORRENTE
E
, difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Maria Cristina Tandoi e CP_1 P.IVA_1
Gabriella Mazzoli
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità medica – danno differenziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 6 febbraio 2025 con udienza alla presenza dei procuratori delle parti
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : nel maggio 2007 e successivamente nel 2012 veniva sottoposta a due Parte_1
interventi chirurgici al seno per carcinoma duttale infiltrante, con totale assenza di complicazioni postoperatorie;
nel corso di un successivo follow-up effettuato nel maggio del 2019 veniva riscontrato ad essa ricorrente un nuovo carcinoma duttale invasivo;
veniva pertanto programmato un intervento presso l'Ospedale Sandro Pertini di Roma, ove si decideva di effettuare un trattamento chirurgico demolitivo-ricostruttivo con posizionamento di protesi mammaria, intervento effettivamente svolto in data 2 luglio 2019 (vedi cartella clinica in atti); il decorso post operatorio si caratterizzava con le dimissioni con drenaggio in sede e la necessità di alcuni controlli ambulatoriali, regolarmente svolti da essa attrice;
successivamente all'intervento iniziava a presentarsi una criticità nella zona cutanea fino al determinarsi di una vasta area di necrosi con esposizione a vista della mesh e della protesi;
si rendeva pertanto necessario un secondo ricovero presso l'Ospedale Sandro Pertini in data 2 settembre 2019, quando essa esponente veniva sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico in cui i medici effettuavano "asportazione di vasta area necrotica" e "rimozione della protesi mammaria"; all'esito la paziente veniva regolarmente dimessa, malgrado riferisse costante sintomatologia dolorosa a carico dell'emitorace sinistro con costante iperemia cutanea e secrezione di siero;
in data 17 dicembre 2019 essa ricorrente era costretta a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico Casilino di Roma per fuoriuscita abbondante di pus e liquido ematico e soprattutto con l' individuazione di un corpo estraneo, ossia la mesh;
in tale sede si sottoponeva a medicazioni chirurgiche ambulatoriali consistenti in pulitura della ferita, con rimozione del corpo estraneo fino alla risoluzione del quadro infettivo;
allo stato attuale essa attrice non aveva potuto effettuare un nuovo intervento ricostruttivo del seno in quanto la cicatrice chirurgica risultava totalmente retraente e deturpante con ridotte possibilità di ripristino (vedi documentazione fotografica in atti); che, in diritto, erano riscontrabili diverse criticità nell'operato del personale sanitario che aveva avuto in cura la paziente, come poteva evincersi dalla consulenza di parte a firma del dottor consulenza che era stata posta a fondamento del Persona_1
procedimento ex articolo 696 bis c.p.c. esperito da essa ricorrente nei confronti della CP_1
che, in particolare, il collegio peritale nominato in sede di AT aveva ravvisato elementi di censura nell'operato del personale sanitario, come meglio si dirà infra;
che era interesse di essa ricorrente conseguire il ristoro del danno non patrimoniale derivante dalla responsabilità sanitaria, previa rinnovazione dell'indagine peritale;
tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. al fine di conseguire la condanna della al ristoro del danno CP_1 non patrimoniale , previo accertamento della responsabilità del personale sanitario che aveva avuto in cura la ricorrente.
Si è costituita in giudizio la , la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità CP_1
del ricorso ex articolo 281 decies c.p.c., in considerazione del fatto che la parte ricorrente aveva chiesto la rinnovazione dell'indagine peritale;
nel merito, dopo aver ripercorso la storia anamnestica della ricorrente, ha contestato la domanda risarcitoria avversaria sia nell'an che nel quantum, concludendo per il rigetto della medesima.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda, avuto riguardo al procedimento di istruzione preventiva tempestivamente esperito, rileva in via preliminare il Tribunale che non si è proceduto alla conversione del rito e all'accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'indagine peritale formulata da parte ricorrente, tenuto conto sia della esaustività dell'accertamento peritale, come si dirà infra, sia della natura documentale della causa, che ha precluso la possibilità di compiere ulteriori approfondimenti istruttori, atteso che l'unica attività istruttoria espletata è stata l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva.
Venendo ora al merito della domanda risarcitoria azionata , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale per fatti antecedenti alla entrata in vigore della
Legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma dei dottori , Persona_2
medico legale , e , specialista , redatta con professionalità , con risposte logiche Persona_3
e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti , oltre che nel rispetto del principio del contraddittorio avendo il collegio peritale esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte , nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha compiuto in via preliminare accurato exucursus sulla storia clinica e anamnestica della paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti .
In particolare, la paziente -sottoposta nel maggio 2007 ad un intervento chirurgico di quadrantectomia sinistra per carcinoma duttale infiltrante seguito da radioterapia adiuvante ed ormonoterapia, nonché ad ulteriore intervento di mastopessi destra e rimodellamento sinistro -nel mese di maggio 2019 viene sottoposta ad esame ecografico mammario che mostra una lesione distorsiva a carico del quadrante infero-centrale sinistro di grandezza pari a circa 6 mm. Viene pertanto effettuata una biopsia la cui refertazione istologica dava atto di un carcinoma duttale infiltrante. L'iter diagnostico viene completato attraverso l'effettuazione di un esame di risonanza magnetica mammaria bilaterale che conferma a sinistra, e precisamente in sede mediana equatoriale, un'area di alterata densità di circa 9 mm con potenziamento, dopo mezzo di contrasto, e margini irregolari.
Alla luce di dette risultanze, in data 2 luglio 2019 la ricorrente si ricovera presso l'Ospedale Sandro
Pertini di Roma ove viene sottoposta ad intervento chirurgico così descritto: "incisione radiale sul quadrante esterno della mammella sinistra, fino ad arrivare alla precedente cicatrice del linfonodo sentinella. Mastectomia nipple sparing sinistra con EIE dei dotti retroareolari che risultano esenti da neoplasia… Si lascia il campo operatorio ai chirurghi plastici per la ricostruzione. Su mastectomia si allestisce la tasca sotto il muscolo pettorale, si disinseriscono le fibre a livello della costa. Accurata emostasi. Ricostruzione del solco mammario mediante mesh semi sintetico a lungo riassorbimento tipo TGR Matrix. Inserimento di protesi di 55S cc anatomica a media proiezione…".
Dall'esame istologico sul pezzo prelevato risultava: "carcinoma duttale infiltrante con istotipo micropapillare, linfonodo sentinella e quattro linfonodi esaminati esenti da metastasi, moderatamente differenziato…".
Il decorso post operatorio appare regolare con drenaggio in prima giornata di circa 400 cc di liquido ematico e dimissione in terza giornata postoperatoria. Seguivano controlli oncologici e chirurgici, drenaggio in sede fino alla riduzione del liquido sieroematico.
In data 2 settembre 2019 la ricorrente accede al Pronto Soccorso della medesima struttura sanitaria per "riferito processo infettivo della protesi". Al Triage viene descritta cute iperemica, presenza di lesione ulcerata della mammella sinistra con area cutanea necrotica e secrezione. Viene quindi ricoverata presso il Reparto di Chirurgia Generale con diagnosi di "necrosi cutanea mammella sinistra". All'esame obiettivo veniva rilevata la presenza di area di vasta necrosi (di circa 7 × 10 cm) al livello dei quadranti inferiori centrali e laterali con esposizione dell'impianto protesico a livello infero-esterno, dove era visibile anche la rete Matrix sottostante;
presenza di secrezione sierosa dai margini della necrosi nonché cute circostante fortemente infiammata e dolorante. Nella stessa giornata viene sottoposta ad intervento chirurgico così descritto in cartella clinica: "mammella sinistra: asportazione di vasta area necrotica a livello dei quadranti infero-centrali, esito di pregressa radioterapia;
si rimuove la protesi mammaria che appare integra e normo posizionata.
Assenza di raccolte e assenza di segni di infezione. Lavaggio della tasca con soluzione di Betadine
e soluzione fisiologica. Capsulotomia del quadrante inferiore a chiusura della perdita di sostanza…".
In data 17 dicembre 2019 a causa della fuoriuscita di pus dal sito operatorio la ricorrente si reca presso il Pronto Soccorso del Policlinico Casilino. All'anamnesi veniva riferito sanguinamento con sospetto corpo estraneo al livello della cicatrice della mammella sinistra mentre all'esame obiettivo venivano rilevati esiti cicatriziali retraenti come da pregressa mastectomia, una severa alterazione del profilo mammario nonché la deiscenza della ferita chirurgica al livello del solco sotto mammario in presenza di materiale filamentoso. Veniva richiesto un videat specialistico di chirurgia plastica da cui si evince: "paziente valutata per corpo estraneo sospetto ritenuto in mammella sinistra, con esito di mastectomia radicale. Esame obiettivo locale: esiti cicatriziali retraenti, come da pregressa mastectomia, severa alterazione del profilo mammario, deiscenza della ferita chirurgica in sede di solco sotto mammario, cui si apprezza materiale filamentoso attribuibile verosimilmente a corpo estraneo, che appare incarcerato alle strutture profonde, che in minima parte si riesce a rimuovere, non segni di flogosi, non secrezioni spontanee e alla spremitura seriata". Per tali motivi la ricorrente veniva sottoposta ad un esame TAC del torace da cui risultava "esiti di mastectomia sinistra con soluzione di continuità del piano cutaneo a tale livello ed evidenza nel contesto di materiale continuamente iperdenso da riferire in prima ipotesi al corpo estraneo noto in anamnesi, che si approfonda rispetto al piano cutaneo di circa 18 mm e presenta un diametro assiale massimo di 25 mm ed un diametro longitudinale di circa 35 mm.
Concomitano ispessimento dei tessuti molli pericicatriziali con associati alcuni nuclei aeree a piccola falda fluida;
tali reperti necessitano di correlazione con il dato clinico laboratorio cistico nel sospetto di processo flogistico. Esiti di linfoadenectomia sinistra…". In occasione di un videat venivano prescritti controlli ambulatoriali ed eventuale esecuzione di tampone colturale. In data 27 aprile 2022 la paziente si sottoponeva a videat dermatologico che evidenziava, nell'area toracica anteriore sinistra, una evidente retrazione tissutale con ancoraggio sui piani profondi e scarsa mobilità elastica. Due giorni dopo la si recava a visita neurologica da cui risultava la Pt_1
presenza di un disturbo depressivo reattivo con sentimenti di irrequietezza, vissuti di abbandono, pianto, insonnia e inappetenza (pagg. 13-15 della CTU) .
Una volta ripercorsa la storia clinica della ricorrente, il collegio peritale ha focalizzato la propria attenzione sull' intervento chirurgico del 2 luglio 2019: detto intervento è consistito in una mastectomia Nipple Skin e Sparing con posizionamento di protesi mammaria e biopsia del linfonodo sentinella.
Tale procedura ha previsto un primo tempo demolitivo (mastectomia NSS con EIE dei dotti retroareolari e BLS) ed un secondo tempo ricostruttivo con confezionamento di una tasca muscolare sotto-pettorale e ricostruzione del solco mammario con mesh semi sintetica Matrix e protesi 555 cc anatomica a media proiezione.
L'intervento di mastectomia con ricostruzione immediata rappresenta la tecnica in grado di costituire il miglior risultato estetico, a parere dei periti d'ufficio, tanto che viene proposta anche a scopo profilattico alle portatrici di mutazione del gene BRCA12.
A tale ultimo proposito il collegio peritale ha evidenziato che le pazienti candidate a questo tipo di metodica chirurgica devono presentare le seguenti condizioni cliniche: neoplasia infiltrante o in situ che in base a indagini cliniche radiologiche non coinvolga il NAC;
mammelle di dimensioni medio- piccole. Le controindicazioni assolute sono invece rappresentate da: evidenza clinica di coinvolgimento del NAC;
morbo di Paget o secrezioni del capezzolo;
carcinomi infiammatori.
Le controindicazioni relative da valutare caso per caso sono: pregressa radioterapia;
pregressa chirurgia peri –areolare (pag. 16 CTU) . Tanto premesso, tornando al caso che ci occupa, il collegio peritale ha evidenziato che “ la procedura chirurgica è stata eseguita su un soggetto già sottoposto ad un intervento chirurgico al livello del quadrante supero-interno della mammella sinistra seguito da trattamento radioterapico nonché da un ulteriore intervento di rimodellamento effettuato presso il Campus Biomedico in associazione ad una mastopessi della mammella controlaterale. L'indicazione di tale intervento, pertanto, è da ritenersi imprudente, considerato che veniva effettuato su una mammella con importanti esiti cicatriziali determinati da una pregressa quadrantectomia, dalla radioterapia e da un ulteriore intervento di rimodellamento ed altresì dall'azione compressiva delle protesi, condizioni queste ultime che dovevano rappresentare una controindicazione a causa della critica vascolarizzazione del campo operatorio di partenza, potenzialmente aggravabile dalla metodica in parola. Nel caso in esame, un atteggiamento prudente e conscio di tutte le criticità sopra riportate, avrebbe dovuto indurre i sanitari alla scelta di un intervento diverso, ovvero di una mastectomia con apposizione di espansore, certamente adeguato ed indicato nel caso in esame, seguito da una strategia conservativa ed attendistica. Inoltre bisogna rilevare il posizionamento di una mesh per il polo inferiore utilizzata da appoggio per il solco mammario, un ulteriore corpo estraneo in una regione con vascolarizzazione precaria. Dall'imprudente iter terapeutico intrapreso ne è derivata
l'evoluzione necrotica della cute mammaria che ha costretto i sanitari a praticare delle ampie necrosectomie , l'asportazione della protesi, l'esposizione della mesh (peraltro non del tutto completamente) con un risultato estetico assolutamente retraente e deturpante, e con la necessità di un lungo percorso di medicazioni ambulatoriali per il trattamento dell'ampia deiscenza dei tessuti mammari. In conclusione risulta censurabile la condotta dei sanitari che ebbero in cura la ricorrente estrinsecatasi in una non corretta indicazione chirurgica, formulata tralasciando fattori (pregresso intervento di quadrantectomia, la radioterapia e l'intervento di rimodellamento) determinanti una precaria vascolarizzazione che hanno favorito l'insorgenza di un processo necrotico a carico della mammella operata, altrimenti non attesi (grassetto del redattore) . I postumi attualmente riscontrabili, pur considerando le difficoltà del caso, potrebbero essere emendati da complesse tecniche ricostruttive utilizzanti i muscoli della parete addominale o del dorso ovvero attraverso lunghe complesse procedure di introduzione di adipociti nella regione mammaria sinistra” (pag. 17 CTU) .
Alla luce delle risultanze della CTU che il Tribunale ritiene di far proprie per i motivi già esposti , si ritiene sussistente la responsabilità del personale sanitario dell'Ospedale Sandro Pertini e , quindi, della per aver negligentemente adottato una tecnica ed una metodica chirurgica che CP_1
non ha tenuto in considerazione le condizioni pregresse della paziente - già sottoposta a quadrantectomia alla mammella sx , a successivo trattamento radioterapico e ad intervento di rimodellamento- , con risultati disastrosi e deturpanti sul piano estetico (vedi fotografie allegate alla CTU) e funzionale .
La deve quindi risarcire il danno alla ricorrente nei termini di cui si dirà infra. CP_1
Venendo ora alla quantificazione del danno non patrimoniale , il collegio peritale ha ravvisato una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 15 e una inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 45 .
Quanto ai postumi permanenti ,determinati da esisti cicatriziali deturpanti , i periti d'ufficio hanno rilevato un maggior danno pari all'8%, da collocarsi nel range di invalidità tra il 13% e il 20% compresi.
Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico, inteso come lesione psico-fisica dell'organismo umano, di natura areddituale , di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno
2023 all'attrice (50 aa al momento dell' intervento chirurgico del 2 luglio 2019 ) va anzitutto riconosciuto il danno iatrogeno .
Il danno iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico o della Struttura di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III 27.9.2021 n. 26117), va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore (A) ; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (B); detraendo il secondo importo dal primo.
Applicando i principi di cui sopra il caso di specie il valore di A, tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dei fatti (50 anni), e applicate le tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno biologico per l'anno 2023 (20%) è pari ad € 56.534,10 ; il valore di B
(13%) è pari ad € 28.666,96; sottraendo il valore di B dal valore di A si perviene all'importo di €
27.867,14, che costituisce quantificazione del maggior danno da invalidità permanente .
Va poi liquidata la inabilità temporanea adottando i criteri di liquidazione del Tribunale di Roma per l'anno 2023 (€ 128,07 per ciascun giorno di ITA ) .
Si perviene ai seguenti importi :
€ 1921,05 per ITA;
€ 2881,35 per ITP al 50% .
Si perviene al complessivo importo di € 32.669,54 attuali.
Per le argomentazioni che precedono si impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 32.669,54 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 2.7.2019 (data di esecuzione dell'intervento di mastectomia) , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo,
a titolo di risarcimento del danno (SSUU 1712/1995).
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU svolta in sede di AT , seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014,
(scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento) .
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € CP_1
32.669,54 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 2.7.2019, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo , a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico della parte convenuta le spese della CTU svolta in sede di
AT ;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore della ricorrente , che si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 7616,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e
CPA come per legge;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 26774/2023 introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. pervenuta all'udienza del 6 febbraio 2025 per la decisione , vertente tra:
nata a [...] l'[...] , difesa giusta delega in atti dagli Avv. ti Parte_1
Francesco Russo e Simone Tonelli
RICORRENTE
E
, difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Maria Cristina Tandoi e CP_1 P.IVA_1
Gabriella Mazzoli
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità medica – danno differenziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 6 febbraio 2025 con udienza alla presenza dei procuratori delle parti
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : nel maggio 2007 e successivamente nel 2012 veniva sottoposta a due Parte_1
interventi chirurgici al seno per carcinoma duttale infiltrante, con totale assenza di complicazioni postoperatorie;
nel corso di un successivo follow-up effettuato nel maggio del 2019 veniva riscontrato ad essa ricorrente un nuovo carcinoma duttale invasivo;
veniva pertanto programmato un intervento presso l'Ospedale Sandro Pertini di Roma, ove si decideva di effettuare un trattamento chirurgico demolitivo-ricostruttivo con posizionamento di protesi mammaria, intervento effettivamente svolto in data 2 luglio 2019 (vedi cartella clinica in atti); il decorso post operatorio si caratterizzava con le dimissioni con drenaggio in sede e la necessità di alcuni controlli ambulatoriali, regolarmente svolti da essa attrice;
successivamente all'intervento iniziava a presentarsi una criticità nella zona cutanea fino al determinarsi di una vasta area di necrosi con esposizione a vista della mesh e della protesi;
si rendeva pertanto necessario un secondo ricovero presso l'Ospedale Sandro Pertini in data 2 settembre 2019, quando essa esponente veniva sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico in cui i medici effettuavano "asportazione di vasta area necrotica" e "rimozione della protesi mammaria"; all'esito la paziente veniva regolarmente dimessa, malgrado riferisse costante sintomatologia dolorosa a carico dell'emitorace sinistro con costante iperemia cutanea e secrezione di siero;
in data 17 dicembre 2019 essa ricorrente era costretta a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico Casilino di Roma per fuoriuscita abbondante di pus e liquido ematico e soprattutto con l' individuazione di un corpo estraneo, ossia la mesh;
in tale sede si sottoponeva a medicazioni chirurgiche ambulatoriali consistenti in pulitura della ferita, con rimozione del corpo estraneo fino alla risoluzione del quadro infettivo;
allo stato attuale essa attrice non aveva potuto effettuare un nuovo intervento ricostruttivo del seno in quanto la cicatrice chirurgica risultava totalmente retraente e deturpante con ridotte possibilità di ripristino (vedi documentazione fotografica in atti); che, in diritto, erano riscontrabili diverse criticità nell'operato del personale sanitario che aveva avuto in cura la paziente, come poteva evincersi dalla consulenza di parte a firma del dottor consulenza che era stata posta a fondamento del Persona_1
procedimento ex articolo 696 bis c.p.c. esperito da essa ricorrente nei confronti della CP_1
che, in particolare, il collegio peritale nominato in sede di AT aveva ravvisato elementi di censura nell'operato del personale sanitario, come meglio si dirà infra;
che era interesse di essa ricorrente conseguire il ristoro del danno non patrimoniale derivante dalla responsabilità sanitaria, previa rinnovazione dell'indagine peritale;
tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. al fine di conseguire la condanna della al ristoro del danno CP_1 non patrimoniale , previo accertamento della responsabilità del personale sanitario che aveva avuto in cura la ricorrente.
Si è costituita in giudizio la , la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità CP_1
del ricorso ex articolo 281 decies c.p.c., in considerazione del fatto che la parte ricorrente aveva chiesto la rinnovazione dell'indagine peritale;
nel merito, dopo aver ripercorso la storia anamnestica della ricorrente, ha contestato la domanda risarcitoria avversaria sia nell'an che nel quantum, concludendo per il rigetto della medesima.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda, avuto riguardo al procedimento di istruzione preventiva tempestivamente esperito, rileva in via preliminare il Tribunale che non si è proceduto alla conversione del rito e all'accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'indagine peritale formulata da parte ricorrente, tenuto conto sia della esaustività dell'accertamento peritale, come si dirà infra, sia della natura documentale della causa, che ha precluso la possibilità di compiere ulteriori approfondimenti istruttori, atteso che l'unica attività istruttoria espletata è stata l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva.
Venendo ora al merito della domanda risarcitoria azionata , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale per fatti antecedenti alla entrata in vigore della
Legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma dei dottori , Persona_2
medico legale , e , specialista , redatta con professionalità , con risposte logiche Persona_3
e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti , oltre che nel rispetto del principio del contraddittorio avendo il collegio peritale esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte , nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha compiuto in via preliminare accurato exucursus sulla storia clinica e anamnestica della paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti .
In particolare, la paziente -sottoposta nel maggio 2007 ad un intervento chirurgico di quadrantectomia sinistra per carcinoma duttale infiltrante seguito da radioterapia adiuvante ed ormonoterapia, nonché ad ulteriore intervento di mastopessi destra e rimodellamento sinistro -nel mese di maggio 2019 viene sottoposta ad esame ecografico mammario che mostra una lesione distorsiva a carico del quadrante infero-centrale sinistro di grandezza pari a circa 6 mm. Viene pertanto effettuata una biopsia la cui refertazione istologica dava atto di un carcinoma duttale infiltrante. L'iter diagnostico viene completato attraverso l'effettuazione di un esame di risonanza magnetica mammaria bilaterale che conferma a sinistra, e precisamente in sede mediana equatoriale, un'area di alterata densità di circa 9 mm con potenziamento, dopo mezzo di contrasto, e margini irregolari.
Alla luce di dette risultanze, in data 2 luglio 2019 la ricorrente si ricovera presso l'Ospedale Sandro
Pertini di Roma ove viene sottoposta ad intervento chirurgico così descritto: "incisione radiale sul quadrante esterno della mammella sinistra, fino ad arrivare alla precedente cicatrice del linfonodo sentinella. Mastectomia nipple sparing sinistra con EIE dei dotti retroareolari che risultano esenti da neoplasia… Si lascia il campo operatorio ai chirurghi plastici per la ricostruzione. Su mastectomia si allestisce la tasca sotto il muscolo pettorale, si disinseriscono le fibre a livello della costa. Accurata emostasi. Ricostruzione del solco mammario mediante mesh semi sintetico a lungo riassorbimento tipo TGR Matrix. Inserimento di protesi di 55S cc anatomica a media proiezione…".
Dall'esame istologico sul pezzo prelevato risultava: "carcinoma duttale infiltrante con istotipo micropapillare, linfonodo sentinella e quattro linfonodi esaminati esenti da metastasi, moderatamente differenziato…".
Il decorso post operatorio appare regolare con drenaggio in prima giornata di circa 400 cc di liquido ematico e dimissione in terza giornata postoperatoria. Seguivano controlli oncologici e chirurgici, drenaggio in sede fino alla riduzione del liquido sieroematico.
In data 2 settembre 2019 la ricorrente accede al Pronto Soccorso della medesima struttura sanitaria per "riferito processo infettivo della protesi". Al Triage viene descritta cute iperemica, presenza di lesione ulcerata della mammella sinistra con area cutanea necrotica e secrezione. Viene quindi ricoverata presso il Reparto di Chirurgia Generale con diagnosi di "necrosi cutanea mammella sinistra". All'esame obiettivo veniva rilevata la presenza di area di vasta necrosi (di circa 7 × 10 cm) al livello dei quadranti inferiori centrali e laterali con esposizione dell'impianto protesico a livello infero-esterno, dove era visibile anche la rete Matrix sottostante;
presenza di secrezione sierosa dai margini della necrosi nonché cute circostante fortemente infiammata e dolorante. Nella stessa giornata viene sottoposta ad intervento chirurgico così descritto in cartella clinica: "mammella sinistra: asportazione di vasta area necrotica a livello dei quadranti infero-centrali, esito di pregressa radioterapia;
si rimuove la protesi mammaria che appare integra e normo posizionata.
Assenza di raccolte e assenza di segni di infezione. Lavaggio della tasca con soluzione di Betadine
e soluzione fisiologica. Capsulotomia del quadrante inferiore a chiusura della perdita di sostanza…".
In data 17 dicembre 2019 a causa della fuoriuscita di pus dal sito operatorio la ricorrente si reca presso il Pronto Soccorso del Policlinico Casilino. All'anamnesi veniva riferito sanguinamento con sospetto corpo estraneo al livello della cicatrice della mammella sinistra mentre all'esame obiettivo venivano rilevati esiti cicatriziali retraenti come da pregressa mastectomia, una severa alterazione del profilo mammario nonché la deiscenza della ferita chirurgica al livello del solco sotto mammario in presenza di materiale filamentoso. Veniva richiesto un videat specialistico di chirurgia plastica da cui si evince: "paziente valutata per corpo estraneo sospetto ritenuto in mammella sinistra, con esito di mastectomia radicale. Esame obiettivo locale: esiti cicatriziali retraenti, come da pregressa mastectomia, severa alterazione del profilo mammario, deiscenza della ferita chirurgica in sede di solco sotto mammario, cui si apprezza materiale filamentoso attribuibile verosimilmente a corpo estraneo, che appare incarcerato alle strutture profonde, che in minima parte si riesce a rimuovere, non segni di flogosi, non secrezioni spontanee e alla spremitura seriata". Per tali motivi la ricorrente veniva sottoposta ad un esame TAC del torace da cui risultava "esiti di mastectomia sinistra con soluzione di continuità del piano cutaneo a tale livello ed evidenza nel contesto di materiale continuamente iperdenso da riferire in prima ipotesi al corpo estraneo noto in anamnesi, che si approfonda rispetto al piano cutaneo di circa 18 mm e presenta un diametro assiale massimo di 25 mm ed un diametro longitudinale di circa 35 mm.
Concomitano ispessimento dei tessuti molli pericicatriziali con associati alcuni nuclei aeree a piccola falda fluida;
tali reperti necessitano di correlazione con il dato clinico laboratorio cistico nel sospetto di processo flogistico. Esiti di linfoadenectomia sinistra…". In occasione di un videat venivano prescritti controlli ambulatoriali ed eventuale esecuzione di tampone colturale. In data 27 aprile 2022 la paziente si sottoponeva a videat dermatologico che evidenziava, nell'area toracica anteriore sinistra, una evidente retrazione tissutale con ancoraggio sui piani profondi e scarsa mobilità elastica. Due giorni dopo la si recava a visita neurologica da cui risultava la Pt_1
presenza di un disturbo depressivo reattivo con sentimenti di irrequietezza, vissuti di abbandono, pianto, insonnia e inappetenza (pagg. 13-15 della CTU) .
Una volta ripercorsa la storia clinica della ricorrente, il collegio peritale ha focalizzato la propria attenzione sull' intervento chirurgico del 2 luglio 2019: detto intervento è consistito in una mastectomia Nipple Skin e Sparing con posizionamento di protesi mammaria e biopsia del linfonodo sentinella.
Tale procedura ha previsto un primo tempo demolitivo (mastectomia NSS con EIE dei dotti retroareolari e BLS) ed un secondo tempo ricostruttivo con confezionamento di una tasca muscolare sotto-pettorale e ricostruzione del solco mammario con mesh semi sintetica Matrix e protesi 555 cc anatomica a media proiezione.
L'intervento di mastectomia con ricostruzione immediata rappresenta la tecnica in grado di costituire il miglior risultato estetico, a parere dei periti d'ufficio, tanto che viene proposta anche a scopo profilattico alle portatrici di mutazione del gene BRCA12.
A tale ultimo proposito il collegio peritale ha evidenziato che le pazienti candidate a questo tipo di metodica chirurgica devono presentare le seguenti condizioni cliniche: neoplasia infiltrante o in situ che in base a indagini cliniche radiologiche non coinvolga il NAC;
mammelle di dimensioni medio- piccole. Le controindicazioni assolute sono invece rappresentate da: evidenza clinica di coinvolgimento del NAC;
morbo di Paget o secrezioni del capezzolo;
carcinomi infiammatori.
Le controindicazioni relative da valutare caso per caso sono: pregressa radioterapia;
pregressa chirurgia peri –areolare (pag. 16 CTU) . Tanto premesso, tornando al caso che ci occupa, il collegio peritale ha evidenziato che “ la procedura chirurgica è stata eseguita su un soggetto già sottoposto ad un intervento chirurgico al livello del quadrante supero-interno della mammella sinistra seguito da trattamento radioterapico nonché da un ulteriore intervento di rimodellamento effettuato presso il Campus Biomedico in associazione ad una mastopessi della mammella controlaterale. L'indicazione di tale intervento, pertanto, è da ritenersi imprudente, considerato che veniva effettuato su una mammella con importanti esiti cicatriziali determinati da una pregressa quadrantectomia, dalla radioterapia e da un ulteriore intervento di rimodellamento ed altresì dall'azione compressiva delle protesi, condizioni queste ultime che dovevano rappresentare una controindicazione a causa della critica vascolarizzazione del campo operatorio di partenza, potenzialmente aggravabile dalla metodica in parola. Nel caso in esame, un atteggiamento prudente e conscio di tutte le criticità sopra riportate, avrebbe dovuto indurre i sanitari alla scelta di un intervento diverso, ovvero di una mastectomia con apposizione di espansore, certamente adeguato ed indicato nel caso in esame, seguito da una strategia conservativa ed attendistica. Inoltre bisogna rilevare il posizionamento di una mesh per il polo inferiore utilizzata da appoggio per il solco mammario, un ulteriore corpo estraneo in una regione con vascolarizzazione precaria. Dall'imprudente iter terapeutico intrapreso ne è derivata
l'evoluzione necrotica della cute mammaria che ha costretto i sanitari a praticare delle ampie necrosectomie , l'asportazione della protesi, l'esposizione della mesh (peraltro non del tutto completamente) con un risultato estetico assolutamente retraente e deturpante, e con la necessità di un lungo percorso di medicazioni ambulatoriali per il trattamento dell'ampia deiscenza dei tessuti mammari. In conclusione risulta censurabile la condotta dei sanitari che ebbero in cura la ricorrente estrinsecatasi in una non corretta indicazione chirurgica, formulata tralasciando fattori (pregresso intervento di quadrantectomia, la radioterapia e l'intervento di rimodellamento) determinanti una precaria vascolarizzazione che hanno favorito l'insorgenza di un processo necrotico a carico della mammella operata, altrimenti non attesi (grassetto del redattore) . I postumi attualmente riscontrabili, pur considerando le difficoltà del caso, potrebbero essere emendati da complesse tecniche ricostruttive utilizzanti i muscoli della parete addominale o del dorso ovvero attraverso lunghe complesse procedure di introduzione di adipociti nella regione mammaria sinistra” (pag. 17 CTU) .
Alla luce delle risultanze della CTU che il Tribunale ritiene di far proprie per i motivi già esposti , si ritiene sussistente la responsabilità del personale sanitario dell'Ospedale Sandro Pertini e , quindi, della per aver negligentemente adottato una tecnica ed una metodica chirurgica che CP_1
non ha tenuto in considerazione le condizioni pregresse della paziente - già sottoposta a quadrantectomia alla mammella sx , a successivo trattamento radioterapico e ad intervento di rimodellamento- , con risultati disastrosi e deturpanti sul piano estetico (vedi fotografie allegate alla CTU) e funzionale .
La deve quindi risarcire il danno alla ricorrente nei termini di cui si dirà infra. CP_1
Venendo ora alla quantificazione del danno non patrimoniale , il collegio peritale ha ravvisato una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 15 e una inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 45 .
Quanto ai postumi permanenti ,determinati da esisti cicatriziali deturpanti , i periti d'ufficio hanno rilevato un maggior danno pari all'8%, da collocarsi nel range di invalidità tra il 13% e il 20% compresi.
Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico, inteso come lesione psico-fisica dell'organismo umano, di natura areddituale , di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno
2023 all'attrice (50 aa al momento dell' intervento chirurgico del 2 luglio 2019 ) va anzitutto riconosciuto il danno iatrogeno .
Il danno iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico o della Struttura di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III 27.9.2021 n. 26117), va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore (A) ; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (B); detraendo il secondo importo dal primo.
Applicando i principi di cui sopra il caso di specie il valore di A, tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dei fatti (50 anni), e applicate le tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno biologico per l'anno 2023 (20%) è pari ad € 56.534,10 ; il valore di B
(13%) è pari ad € 28.666,96; sottraendo il valore di B dal valore di A si perviene all'importo di €
27.867,14, che costituisce quantificazione del maggior danno da invalidità permanente .
Va poi liquidata la inabilità temporanea adottando i criteri di liquidazione del Tribunale di Roma per l'anno 2023 (€ 128,07 per ciascun giorno di ITA ) .
Si perviene ai seguenti importi :
€ 1921,05 per ITA;
€ 2881,35 per ITP al 50% .
Si perviene al complessivo importo di € 32.669,54 attuali.
Per le argomentazioni che precedono si impone la condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 32.669,54 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 2.7.2019 (data di esecuzione dell'intervento di mastectomia) , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo,
a titolo di risarcimento del danno (SSUU 1712/1995).
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU svolta in sede di AT , seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014,
(scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento) .
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € CP_1
32.669,54 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 2.7.2019, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo , a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico della parte convenuta le spese della CTU svolta in sede di
AT ;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore della ricorrente , che si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 7616,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e
CPA come per legge;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri