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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1666/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3775/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064601755000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente espone che a mezzo notifica postale in data 31.01.2024, gli veniva notificata cartella di pagamento emessa da Agenzia Entrate – Riscossione Spa, portante il n. 293 2021 00646017 55 000, relativa al mancato pagamento della TARES, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per anno 2013, Comune di Scordia, di importo pari ad € 707,31, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Eccepisce : decadenza e prescrizione;
assenza di contraddittorio;
carenza della motivazione;
mancata sottoscrizione della cartella;
relata di notifica della intimazione di pagamento di pagamento illeggibile.
Il Comune di Scordia, costituitosi, rileva che l' avviso di accertamento n. 839 del 02.10.2018 TARES anno
2013 -atto prodromico alla cartella impugnata - è stato notificato al contribuente in data 28.03.2019 e non
è stato mai impugnato dal medesimo nei termini di legge, per cui la pretesa tributaria è divenuta definitiva e cristallizzata.
Inoltre, che nel caso di tributi locali, considerati come tributi non armonizzati (quindi non sottoposti alla competenza comunitaria), non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Ente accertatore
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la regolarità del proprio operato non essendo neanche prevista normativamente la sottoscrizione della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che la dedotta illeggibilità della relata di notifica della intimazione non ha certo impedito il raggiungimento dello scopo, emerge documentalmente che l' avviso di accertamento n. 839 del 02.10.2018
TARES anno 2013 - atto presupposto alla cartella impugnata - è stato notificato in data 28.03.2019 (vedi allegato 1) e non è stato mai impugnato.
Ne discende che la pretesa tributaria è divenuta definitiva e cristallizzatae possono solo farsi valere vizi propri dell'atto oggi impugnato o la prescrizione intermedia.
Dalla data di notifica dell'atto presupposto a quella della cartella oggi impugnata non è maturato il termine quinquennale di prescrizione, che andava a scadere 28.3.2024 mentre la notifica risale al 31.1.2024 Inoltre, nel caso di tributi locali, considerati come tributi non armonizzati (quindi non sottoposti alla competenza comunitaria), non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Ente accertatore.
Infine, nessuna norma prescrive la sottoscrizione della cartella, o degli atti della riscossione diversi da questa,
a pena di invalidità, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto, che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.
Stante la evidente pretestuosità e mala fede delle eccezioni sollevate col presente ricorso, smentite tutte documentalmente, va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento ex art.96 comma 3 di un ulteriore somma a titolo risarcitorio pari all'ammontare dei compensi oltre al versamento ex lege alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 500,00.
Condanna altresì il ricorrente, ex art.96 comma 3 c.p.c. al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di ciascuna controparte, dell'ulteriore somma di € 500,00
Condanna altresì' la ricorrente, ai sensi della norma citata, al pagamento di € 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore dott. Francesco Distefano
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3775/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Via Trabia 15 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064601755000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente espone che a mezzo notifica postale in data 31.01.2024, gli veniva notificata cartella di pagamento emessa da Agenzia Entrate – Riscossione Spa, portante il n. 293 2021 00646017 55 000, relativa al mancato pagamento della TARES, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per anno 2013, Comune di Scordia, di importo pari ad € 707,31, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Eccepisce : decadenza e prescrizione;
assenza di contraddittorio;
carenza della motivazione;
mancata sottoscrizione della cartella;
relata di notifica della intimazione di pagamento di pagamento illeggibile.
Il Comune di Scordia, costituitosi, rileva che l' avviso di accertamento n. 839 del 02.10.2018 TARES anno
2013 -atto prodromico alla cartella impugnata - è stato notificato al contribuente in data 28.03.2019 e non
è stato mai impugnato dal medesimo nei termini di legge, per cui la pretesa tributaria è divenuta definitiva e cristallizzata.
Inoltre, che nel caso di tributi locali, considerati come tributi non armonizzati (quindi non sottoposti alla competenza comunitaria), non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Ente accertatore
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la regolarità del proprio operato non essendo neanche prevista normativamente la sottoscrizione della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che la dedotta illeggibilità della relata di notifica della intimazione non ha certo impedito il raggiungimento dello scopo, emerge documentalmente che l' avviso di accertamento n. 839 del 02.10.2018
TARES anno 2013 - atto presupposto alla cartella impugnata - è stato notificato in data 28.03.2019 (vedi allegato 1) e non è stato mai impugnato.
Ne discende che la pretesa tributaria è divenuta definitiva e cristallizzatae possono solo farsi valere vizi propri dell'atto oggi impugnato o la prescrizione intermedia.
Dalla data di notifica dell'atto presupposto a quella della cartella oggi impugnata non è maturato il termine quinquennale di prescrizione, che andava a scadere 28.3.2024 mentre la notifica risale al 31.1.2024 Inoltre, nel caso di tributi locali, considerati come tributi non armonizzati (quindi non sottoposti alla competenza comunitaria), non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Ente accertatore.
Infine, nessuna norma prescrive la sottoscrizione della cartella, o degli atti della riscossione diversi da questa,
a pena di invalidità, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto, che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.
Stante la evidente pretestuosità e mala fede delle eccezioni sollevate col presente ricorso, smentite tutte documentalmente, va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento ex art.96 comma 3 di un ulteriore somma a titolo risarcitorio pari all'ammontare dei compensi oltre al versamento ex lege alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 500,00.
Condanna altresì il ricorrente, ex art.96 comma 3 c.p.c. al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di ciascuna controparte, dell'ulteriore somma di € 500,00
Condanna altresì' la ricorrente, ai sensi della norma citata, al pagamento di € 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore dott. Francesco Distefano