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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11120/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 7.5.2025
TRA
), rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa da Avv. LOSPINOSO MASSIMO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Controparte_1
Bari in data 24/06/2019, unione dalla quale sono nati due figli, at- tualmente minori e che, con sentenza n. 175/2024, passata in cosa giudicata, il Tribunale di Bari ha dichiarato la separazione dei co- niugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che dopo la separazione suo marito si è disinteres- sato totalmente dei suoi figli, mentre lei vive unitamente ad essi presso l'abitazione del suo nuovo compagno e percepisce il reddito di cittadinanza.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole, come meglio specificato in ricorso.
PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed
è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e la causa, non necessitando di attività istruttoria, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla
2 trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricor- rente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e
3 successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente, la quale ha allegato il totale disinteresse morale e materiale dal ricorrente nei confronti degli stessi. Il resi- stente, dal canto suo, non costituendosi in giudizio non ha conte- stato la prospettazione della ricorrente e, fatto ancora più rilevante,
è detenuto presso la casa circondariale di Bari. La sostanziale ac- quiescenza del resistente alla richiesta avanzata da sua moglie in- duce a ritenere provata la sussistenza dei presupposti per far luogo alla pronuncia invocata, essendo evidente che nel caso di specie l'affidamento condiviso sarebbe non solo controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico dei minori, ma anche impraticabile in concreto dato lo stato di detenzione del resistente stesso. I minori, pertanto, resteranno affidati alla madre in via esclusiva e continue- ranno ad essere collocati presso la stessa.
Quanto al diritto di visita, una volta terminato lo stato di deten- zione del padre, gli incontri con i suoi figli dovranno essere regolati secondo un calendario che verrà stabilito dai Servizi Sociali territo- rialmente competenti, ai quali il resistente dovrà rivolgersi laddove
4 intenda esercitare il proprio ruolo genitoriale.
Quanto ai provvedimenti economici concernenti la prole, dev'es- sere confermato il contributo paterno al loro mantenimento stabilito con la sentenza di separazione e il diritto della ricorrente di perce- pire per intero l'AU.U., come attribuitole con provvedimento del
7.5.2025.
Infine, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata, in totale assenza dei presupposti per il riconoscimento del relativo di- ritto.
Invero, la ricorrente ha omesso di depositare la sua documenta- zione reddituale, limitandosi ad allegare di percepire il reddito di cittadinanza e di aver svolto solo lavori saltuari in passato, preclu- dendo al Collegio la valutazione delle sue concrete condizioni red- dituali in rapporto a quelle del coniuge.
Peraltro, la ricorrente ha ammesso di convivere con un altro uomo sicché anche sotto tale ulteriore profilo, non sussiste la componente assistenziale del relativo diritto mentre quella perequativo-compen- sativa non è stata neppure allegata.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza, e vanno poste, pertanto, per 2/3 a carico del resistente e compensate per il residuo terzo, essendo risultata la ricorrente soccombente sulla domanda di assegno di divorzio;
spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle
5 questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 25/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 24/06/2019 tra Parte_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nato in [...] in data [...], trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 167, parte II, serie A, anno 2019;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con
6 collocamento presso la stessa;
5. DISPONE che le visite padre-figli avvengano come meglio in- dicato in parte motiva;
6. CONFERMA i provvedimenti di carattere economico concer- nenti la prole adottati con la sentenza di separazione;
7. CONFERMA l'integrale attribuzione dell'A.U.U. alla resistente come da provvedimento del 7.5.2025;
8. RIGETTA la domanda di assegno di divorzio formulata dalla ricorrente;
9. CONDANNA il resistente contumace al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi 1.839,83, oltre
Cna, Iva ed accessori come per legge da versare in favore dell'Erario;
10. COMPENSA tra le parti il residuo terzo di esse;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11120/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 7.5.2025
TRA
), rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa da Avv. LOSPINOSO MASSIMO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Controparte_1
Bari in data 24/06/2019, unione dalla quale sono nati due figli, at- tualmente minori e che, con sentenza n. 175/2024, passata in cosa giudicata, il Tribunale di Bari ha dichiarato la separazione dei co- niugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che dopo la separazione suo marito si è disinteres- sato totalmente dei suoi figli, mentre lei vive unitamente ad essi presso l'abitazione del suo nuovo compagno e percepisce il reddito di cittadinanza.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole, come meglio specificato in ricorso.
PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed
è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e la causa, non necessitando di attività istruttoria, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla
2 trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricor- rente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e
3 successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente, la quale ha allegato il totale disinteresse morale e materiale dal ricorrente nei confronti degli stessi. Il resi- stente, dal canto suo, non costituendosi in giudizio non ha conte- stato la prospettazione della ricorrente e, fatto ancora più rilevante,
è detenuto presso la casa circondariale di Bari. La sostanziale ac- quiescenza del resistente alla richiesta avanzata da sua moglie in- duce a ritenere provata la sussistenza dei presupposti per far luogo alla pronuncia invocata, essendo evidente che nel caso di specie l'affidamento condiviso sarebbe non solo controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico dei minori, ma anche impraticabile in concreto dato lo stato di detenzione del resistente stesso. I minori, pertanto, resteranno affidati alla madre in via esclusiva e continue- ranno ad essere collocati presso la stessa.
Quanto al diritto di visita, una volta terminato lo stato di deten- zione del padre, gli incontri con i suoi figli dovranno essere regolati secondo un calendario che verrà stabilito dai Servizi Sociali territo- rialmente competenti, ai quali il resistente dovrà rivolgersi laddove
4 intenda esercitare il proprio ruolo genitoriale.
Quanto ai provvedimenti economici concernenti la prole, dev'es- sere confermato il contributo paterno al loro mantenimento stabilito con la sentenza di separazione e il diritto della ricorrente di perce- pire per intero l'AU.U., come attribuitole con provvedimento del
7.5.2025.
Infine, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata, in totale assenza dei presupposti per il riconoscimento del relativo di- ritto.
Invero, la ricorrente ha omesso di depositare la sua documenta- zione reddituale, limitandosi ad allegare di percepire il reddito di cittadinanza e di aver svolto solo lavori saltuari in passato, preclu- dendo al Collegio la valutazione delle sue concrete condizioni red- dituali in rapporto a quelle del coniuge.
Peraltro, la ricorrente ha ammesso di convivere con un altro uomo sicché anche sotto tale ulteriore profilo, non sussiste la componente assistenziale del relativo diritto mentre quella perequativo-compen- sativa non è stata neppure allegata.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza, e vanno poste, pertanto, per 2/3 a carico del resistente e compensate per il residuo terzo, essendo risultata la ricorrente soccombente sulla domanda di assegno di divorzio;
spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle
5 questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 25/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 24/06/2019 tra Parte_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] [...]
, nato in [...] in data [...], trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 167, parte II, serie A, anno 2019;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con
6 collocamento presso la stessa;
5. DISPONE che le visite padre-figli avvengano come meglio in- dicato in parte motiva;
6. CONFERMA i provvedimenti di carattere economico concer- nenti la prole adottati con la sentenza di separazione;
7. CONFERMA l'integrale attribuzione dell'A.U.U. alla resistente come da provvedimento del 7.5.2025;
8. RIGETTA la domanda di assegno di divorzio formulata dalla ricorrente;
9. CONDANNA il resistente contumace al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi 1.839,83, oltre
Cna, Iva ed accessori come per legge da versare in favore dell'Erario;
10. COMPENSA tra le parti il residuo terzo di esse;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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