Accoglimento
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/07/2025, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05687/2025REG.PROV.COLL.
N. 02134/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2025, proposto da
MA PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabino Carpagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 187/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante agiva nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito per l’ottemperanza del giudicato civile, di cui alla sentenza n.860 del 5 maggio 2023 del Tribunale di Trani - sezione lavoro.
Il Giudice del lavoro rifacendosi a quanto affermato, in materia di ricostruzione della carriera pre-ruolo dei docenti, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.31149 del 28 novembre 2019 ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per un verso, “…. al riconoscimento della progressione di carriera così come ricostruita in parte motiva con maturazione della fascia stipendiale 9-14 dal 01.04.2014 e della fascia stipendiale 15-20 dal 01.04.2020 ” e, per altro verso, “ al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 4.270,32 a titolo di differenze retributive conseguenti alla suddetta progressione, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo ” (doc. n.1 del fascicolo di primo grado, doc. “B”).
2. Poiché il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha adempiuto all’ordine del Tribunale di Trani, contenuto nella sentenza n.860/2023, l’appellante si è rivolta al TAR Puglia, sede di Bari, per ottenerne l’ottemperanza.
3.Con sentenza n.187 del 10 febbraio 2025, il TAR Puglia: a) ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza “ in riferimento alle statuizioni relative al riconoscimento della progressione di carriera, di cui alla succitata sentenza n.860/2023 ”; b) ha ritenuto fondato e, quindi, ha accolto il ricorso in ottemperanza “ con riferimento alla disposta condanna al pagamento della somma di € 4.270,32 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo, di cui alla succitata sentenza n.860/2023 del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro ” .
La dichiarazione di inammissibilità è stata fondata sulla natura generica della condanna civile. Su questo presupposto, la pronuncia di primo grado ha escluso che la condanna azionata fosse eseguibile dal giudice amministrativo in funzione di giudice dell’ottemperanza, per via dell’impossibilità di quantificare le somme dovute con una mera operazione matematica e per la conseguente necessità di svolgere un accertamento nel merito del rapporto sottostante, precluso nella sede giurisdizionale adita.
Resiste il Ministero dell’Istruzione e del merito.
All’udienza del 27 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
4.L’appellante deduce l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza in riferimento alle statuizioni relative al riconoscimento della progressione di carriera.
L’appello è fondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la condanna di cui è chiesta l’ottemperanza non richiede alcun accertamento afferente al rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, ulteriore a quello già svolto nel giudizio civile tra le parti. Inoltre, lungi dall’essere riconducibile allo schema ex art. 278 cod. proc. civ. della condanna generica - che postula sia tuttora «controversa la quantità della prestazione dovuta» - nel caso di specie la condanna ha enunciato il criterio in base al quale quantificare gli emolumenti dovuti al ricorrente.
La sentenza n.860/2023 del Tribunale di Trani è, infatti, specifica ed autosufficiente e contiene, nel dispositivo e nella motivazione, tutte le informazioni necessarie per consentire al Ministero appellato di effettuare la ricostruzione di carriera dell’appellante, non essendo, al contrario, necessario alcun accertamento nel merito del rapporto sottostante e/o, comunque, completamento/integrazione dello stesso, essendo stato già effettuato dal Giudice civile.
Infatti, il Tribunale di Trani, per un verso, ha specificato l’anzianità pre-ruolo che il Ministero deve riconoscere all’appellante come utile, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della sua immissione in ruolo (3295 giorni di effettivo servizio alla data dell’1 settembre 2012) e, per altro verso, ha individuato anche la fasce stipendiali nelle quali l’appellante deve essere inserita in considerazione della predetta anzianità e di quella maturata in ruolo (“….maturazione della fascia stipendiale 9-14 dal 1 aprile 2014 e della fascia stipendiale 15-20 dal 1 aprile 2020”): ha, inoltre, quantificato in € 4.270,32 le differenze retributive spettanti all’appellante, specificando che le stesse sono una diretta conseguenza della nuova progressione stipendiale.
Non è necessario alcun altro accertamento nel merito del rapporto e/o completamento/integrazione dello stesso, considerato che, per procedere alla ricostruzione di carriera, è sufficiente conoscere l’anzianità pre-ruolo utile ai fini giuridici ed economici (3295 giorni di effettivo servizio), la data di immissione in ruolo (1 settembre 2012) e le fasce stipendiali nelle quali il dipendente deve essere inserito (9-14 anni dall’1 aprile 2014 al 31 marzo 2020 e 15-20 anni dall’1 aprile 2020 in poi): tutti elementi contenuti nella suddetta sentenza.
5.Di conseguenza è fondato anche il secondo motivo di appello riferito alla compensazione delle spese che invece seguono il principio della soccombenza e il diritto al rimborso del contributo unificato.
6. Per l’effetto, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado il ricorso in ottemperanza deve essere accolto.
Conseguentemente deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la condanna civile pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani, n.860 del 5 maggio 2023 anche in riferimento alle statuizioni relative al riconoscimento della progressione di carriera.
7.Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo devono essere distratte in favore dell’avv. Sabino Carpagnano che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza appellata ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la condanna civile pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani, n.860 del 5 maggio 2023.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidandole in €1200,00 per il primo grado e in €1300,00 per il grado di appello, da distrarsi in favore dell’avv. Sabino Carpagnano che si è dichiarato antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO