Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 903/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/05/2024 da:
1) - nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. LUCCHETTA
STEFANIA presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) - nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...], con l'Avv. C.F._2
ARDIZZONI ANDREA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 16/07/2016 con rito concordatario, trascritto al n. 4, Parte II,
Serie A, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN PIETRO AL
NATISONE
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data 12.7.2022 e provvedimento del pubblico ministero del 18.7.2022
con i seguenti figli:
- n. il 7.3.2011 Parte_3
- n. il 28.3.2013 Parte_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO
, con ricorso depositato in data 14/05/2024, ha chiesto la pronuncia di divorzio, Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/7/2024, si è costituita in giudizio la convenuta , contestando la ricostruzione avversaria e chiedendo la pronuncia della Parte_2 sentenza di divorzio alle medesime condizioni stabilite nell'accordo di separazione.
Le parti sono state sentite nell'udienza di prima comparizione del giorno 24/9/2024. Essendo emersa un'ipotesi di accordo nel corso del tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto concordemente un breve differimento, per valutarne la fattibilità. È stato conseguentemente disposto un rinvio ad altra udienza, sostituita con il deposito di note scritte.
Con note scritte depositate in data 13/1/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e il 16.07.2016 a San Pietro al Natisone (UD), regolarmente trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2016, n. 4, parte II s. A, ordinando le conseguenti trascrizioni all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Pietro al Natisone (UD).
2) Affidarsi, in via condivisa ai genitori, i figli minori e , con collocazione paritaria Pt_3 Pt_4 degli stessi presso entrambi i genitori.
3) I figli minori e continueranno ad avere la residenza con la IG Pt_3 Pt_4 Pt_2
nell'immobile adibito a casa familiare sito in Fossalta di Portogruaro (VE), via G. Matteotti n.
[...]
65, di proprietà esclusiva del signor . Parte_1
Laddove la IG dovesse intraprendere una convivenza stabile con un'altra persona nella Pt_2 casa familiare di proprietà del signor , la stessa riconoscerà al predetto la somma mensile di Pt_1 euro 600,00 a titolo di canone di locazione.
4) Il programma di frequentazione tra i genitori e i figli minori sarà così organizzato:
- settimana A - il padre avrà con sé i figli nelle giornate del mercoledì, del giovedì e del sabato, compreso il pernottamento;
- settimana B - il padre avrà con sé i figli nelle giornate del mercoledì, del giovedì, del sabato e della domenica, compreso il pernottamento;
- durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il primo aprile di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà una settimana consecutiva con i figli (ad anni alterni e trascorreranno con i genitori la settimana dal 23 al 30 dicembre Pt_3 Pt_4
o la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- durante le vacanze pasquali ciascun genitore trascorrerà tre giorni consecutivi con i figli comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì DEGE (il giorno di Pasqua sarà di spettanza del genitore che non ha trascorso il giorno di Natale con i figli);
- festività infrasettimanali: 25 aprile, I° maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre, possibilmente in alternanza accorpate ai fine settimana di pertinenza, o ai giorni con l'uno e l'altro genitore, altrimenti mantenendo le suddivisioni indicate;
- ciascun genitore avrà con sé i figli nel giorno del suo compleanno (intendendosi quello del genitore) e i genitori avranno con sé i figli in modo alternato nel giorno del compleanno di questi ultimi (giornata intera compreso pernottamento).
5) il signor si impegna a versare a titolo di mantenimento dei figli minori Parte_1 Pt_3 e la somma mensile di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di Pt_4 ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, individuate sulla scorta dei criteri indicati nel vigente protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone adottato dal Tribunale di Pordenone di concerto con il Consiglio DEOrdine degli avvocati di Pordenone, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) L'assegno unico per i figli - o misure equiparate – verrà percepito dal signor e Parte_1 dalla IG nella misura del 50% ciascuno e, analogamente, nella percentuale del Parte_2
50% verranno imputate le detrazioni fiscali. A tal fine la IG , sul cui conto corrente Parte_2 viene accreditato dall'Ente l'intero importo DEassegno unico, si impegna a bonificare mensilmente entro il 28 di ogni mese, il 50% del predetto assegno sul conto corrente del signor Pt_1 trasmettendo anche per le vie brevi copia della distinta e/o altra documentazione attestante data e importo DEassegno ricevuto.
Tutte le altre agevolazioni e/o aiuti sociali derivanti da I.s.e.e. verranno percepiti dalla IG Pt_2 fatta eccezione per quelle a cui ha contributo anche il padre alla relativa spesa e che verranno suddivise fra i due genitori proporzionalmente alla spesa sostenuta (es. acquisto libri).
8) Nulla in punto assegno divorzile dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
9) I coniugi si danno il reciproco assenso e/o si impegnano a rilasciare il consenso per il rilascio del passaporto e/o ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
10) Disporre ogni consequenziale provvedimento di legge.
11) Spese di lite compensate, con rinuncia dei procuratori al vincolo della solidarietà.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti DEaccordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/07/2016 presso il comune di SAN PIETRO AL NATISONE tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PIETRO AL NATISONE (anno
2016, parte 2, serie A, n. 4) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge. Così deciso in Pordenone, il 28/1/2025
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dott.ssa Maria Paola Costa