Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00508/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01287/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC avvocatolorenzolentini@pec.it ;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria “ SA IO di IO e GG D’AG ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Adele Apicella, con domicilio digitale avvadeleapicella@pec.ordineforense.salerno.it, e dall’avvocato Annarita Colantuono, con domicilio digitale annarita.colantuono@pec.sangiovannieruggi.it;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell'efficacia:
- della delibera n. -OMISSIS-con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria di ER “ SA IO di IO e GG D’AG ” ha disposto l’annullamento in autotutela della prova pratica del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. -OMISSIS- di assistente amministrativo a tempo indeterminato;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane recante per relationem il diniego di archiviazione del procedimento di annullamento della prova pratica in oggetto;
- della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il Presidente della Commissione di concorso ha riscontrato negativamente le controdeduzioni della ricorrente in ordine alla predetta richiesta di archiviazione;
- della comunicazione di avvio del procedimento d’annullamento d’ufficio della prova pratica;
- del verbale della Commissione di Concorso n. -OMISSIS-;
- della nota prot. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “ SA IO di IO e GG D’AG ”;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi per le parti i difensori presenti nella camera di consiglio del -OMISSIS-, come da verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- seguente, l’instante ha esposto di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di ER “ SA IO di IO e GG D’AG ” (d’ora in poi anche A.O.U.) con la delibera n. 254 del 12 dicembre 2019, per la copertura a tempo indeterminato di n. -OMISSIS- di assistente amministrativo - categoria C. L’interessata ha esposto di aver superato la prima prova, consistente nella somministrazione di quiz a risposta multipla, tenutasi presso il Teatro Palapartenope di Napoli nei giorni 7 ed 8 febbraio 2022, e di essere stata pertanto ammessa alla prova pratica, sostenuta il 28 giugno 2022.
La deducente ha soggiunto che l’A.O.U. di ER, in data 23 aprile 2024, ha comunicato l’avvio del procedimento d’annullamento in autotutela dell’anzidetta prova pratica a causa di un “ vizio procedurale, dovuto alla mancata osservanza dell’art. 8 del DPR n. 220/2001 ”, rilevato dalla Commissione di concorso (originariamente nominata con delibera n. 76 del 2 febbraio 2022) nella sua nuova composizione (disposta con delibera aziendale n. 193 del 29 febbraio 2024). Nello specifico, la Commissione, nel corso della seduta del 27 marzo 2024, ha accertato l’omessa valutazione dei titoli dei candidati precedentemente alla correzione della prima prova (svolta, come si è anticipato, a febbraio 2022), adempimento reputato necessario ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, secondo cui: “ nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli, deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale ”.
Ciò posto, con delibera aziendale n. 559 dell’8 luglio 2024, l’A.O.U. ha disposto l’annullamento della prova pratica, prima ancora della sua correzione, respingendo altresì la richiesta della deducente datata 6 maggio 2024, volta ad ottenere l’archiviazione del procedimento di autotutela.
2. Tale determinazione amministrativa è stata censurata con tre motivi di ricorso qui di seguito indicati.
2.1. In primo luogo, sussisterebbe “VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 NONIES L. 241/90 E ART. 1 E S.S. LEGGE 241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO)”, atteso che l’annullamento della prova pratica sarebbe stato esercitato in violazione del termine di cui all’art. 21 nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241, ossia oltre i dodici mesi ivi previsti.
2.2. Ancora, è stato rilevato il vizio di “VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 NONIES L. 241/90 E ART. 1 E S.S. LEGGE 241/90 – ART. 8 D.P.R. 220/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO)”, poiché non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 8 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, in ragione del fatto che la Commissione avrebbe potuto certamente procedere alla valutazione dei titoli prima della correzione della prova sostenuta il 28 giugno 2022, qualificando la prova del 7-8 febbraio 2022 come sostanzialmente preselettiva, considerato peraltro che la correzione automatizzata dei questionari somministrati non implicava giudizi espressione di discrezionalità tecnica.
2.3. Infine, la deducente ha formulato la censura di “VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 NONIES L. 241/90 E ART. 1 E S.S. LEGGE 241/90 – ART. 8 D.P.R. 220/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO)”, lamentando che la Commissione non avrebbe comunque esplicitato l’interesse pubblico alla rimozione della prova pratica già espletata, presupposto reputato indefettibile per l’esercizio del potere di autotutela.
3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria SA IO di IO e GG d’AG , con memoria del -OMISSIS-, eccependo innanzitutto in rito l’inammissibilità del ricorso.
3.1. In particolare, l’A.O.U. ha preliminarmente evidenziato la carenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, rilavando come non si discorra dell’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale ma soltanto della sopravvenuta necessità di svolgere nuovamente la prova pratica in ragione dei vizi procedurali riscontrati dalla Commissione di concorso.
3.2. L’Amministrazione ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati e per la mancata impugnazione del bando di concorso.
3.3. Nel merito l’Amministrazione resistente ha difeso la legittimità del provvedimento di autotutela concludendo per il rigetto delle infondate doglianze attoree.
4. In esito alla camera di consiglio del -OMISSIS-, sentite le parti, come da verbale, è stata accolta la domanda cautelare.
5. Alla successiva camera di consiglio del -OMISSIS-, destinata all’esame dell’istanza di esecuzione di misure cautelari depositata dalla ricorrente il 14 novembre 2024, ex art. 59 c.p.a., il Collegio, preso atto dell’attività svolta nelle more dall’Amministrazione (valutazione dei titoli) e della rinuncia alla domanda di esecuzione nonché della concorde richiesta di anticipazione dell’udienza pubblica già calendarizzata, ha fissato l’udienza di discussione del merito al -OMISSIS-.
In quest’ultima data, sentite le parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Preliminarmente, vanno disattese tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso.
6.1. Il Collegio reputa innanzitutto sussistente in capo all’instante un interesse concreto ed attuale al celere e corretto svolgimento della procedura concorsuale nonché alla conservazione degli atti riferiti alle prove di concorso già svolte, al fine di evitarne una inutile, gravosa ripetizione.
6.2. Destituita di fondamento è, inoltre, l’eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, in quanto – posto che la ricorrente ha intimato anche un altro candidato (-OMISSIS-) – per giurisprudenza pacifica, in materia di concorsi pubblici, la figura del controinteressato in senso stresso può configurarsi solo all’esito dell’approvazione della graduatoria finale della procedura con la nomina dei vincitori, nel caso di specie non intervenuta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 giugno 2024, n. 11477; Consiglio di Stato sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578).
6.3. Si palesa infondata anche l’ulteriore profilo di inammissibilità del gravame per omessa impugnazione del bando di concorso, rilevato che tale provvedimento non contiene alcuna previsione di portata escludente per la deducente, di talché quest’ultima non aveva alcun onere di immediata impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 27 gennaio 2025, n. 591), né il bando stabiliva che la valutazione dei titoli dovesse essere effettuata prima dello svolgimento della prova scritta (e non anche della sola correzione), in deroga alla regola generale di cui all’art. 8 del già citato d.p.r. 220/2001, sopra riportato per esteso.
7. Orbene, venendo al merito, il Collegio intende confermare quanto già sostenuto, in sede di sommaria delibazione, con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.
7.1. Al riguardo, occorre procedere dall’assunto posto a fondamento della delibera aziendale gravata, ove l’Amministrazione ha premesso che nella procedura de qua sono state espletate due prove “scritte”, la prima del 7-8 febbraio 2022 e la seconda del 28 giugno 2022, osservando che, al momento della correzione della prima prova, non erano stati valutati i titoli dei candidati, in presunta violazione del ripetuto art. 8 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.
7.2. L’assunto è errato.
Difatti, la prova del febbraio 2022 è stata svolta con l’ausilio di una ditta esterna specializzata attraverso la somministrazione di quesiti che sono stati corretti contestualmente alla fine di ogni sessione, in maniera automatizzata (tramite associazioni di codici a barra) e, pertanto, il disposto del menzionato art. 8 può trovare ragionevole e coerente applicazione soltanto se messo in relazione alla successiva prova pratica del 28 giugno 2022, cui sono stati ammessi 97 candidati sui 244 partecipanti.
Con riferimento a quest’ultima emergono, infatti, i primi giudizi di discrezionalità tecnica dell’Organo esaminatore, poiché tale prova, consistita nella redazione in forma scritta di “ un atto connesso al profilo professionale ”, ai sensi dell’art 6 del bando di concorso.
Ciò considerato, appare chiaro che al momento dell’adozione del provvedimento impugnato sarebbe stato ancora possibile procedere alla valutazione dei titoli, stante l’avvenuta fissazione a monte dei criteri di correzione e l’integrità dei plichi contenenti gli elaborati della prova pratica (cfr. verbale n. 1/2024), da correggere successivamente, risultando quindi pienamente garantite le esigenze di trasparenza, imparzialità e par condicio tra i candidati, conformemente alla ratio soggiacente alle suindicate regole concorsuali.
Parimenti non si concretizza nella fattispecie in esame alcuna violazione del principio dell’anonimato, che “ nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2023, n. 2742).
Va soggiunto, inoltre, il richiamo al fondamentale principio di conservazione ed economia dei valori giuridici, con precipuo riferimento alla materia concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8/4/2020, n. 2325), secondo cui l’efficacia degli atti compiuti deve essere salvaguardata tutte le volte in cui non vengano lesi i superiori principi già sopra evocati (cfr., tra le molteplici applicazioni in altre materie, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII , 28/8/2018, n. 5278; Consiglio di Stato, sez. IV, 14/10/2011, n. 5538).
7.3. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si palesa la fondatezza della censura sviluppata nel secondo motivo di ricorso, difettando nell’esercizio dell’autotutela amministrativa (art. 21 nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni) il presupposto fondamentale consistente nell’illegittimità dell’atto di primo grado oggetto di rimozione.
7.4. Restano assorbite le ulteriori censure attoree non scrutinate.
8. Alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
Al fine di orientare la successiva attività, l’Amministrazione dovrà procedere, dopo la valutazione dei titoli (operazione già effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n.-OMISSIS-), alla correzione degli elaborati riferiti alla prova pratica e, infine, all’espletamento della prova orale.
9. Quanto alle spese del giudizio, le stesse possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
10. Ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede staccata di ER - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente.
Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri candidati menzionati nel presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.