Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 389
CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione dell'intervento come nuova costruzione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la definizione di nuova costruzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. m) del d.m. 2005 non si attagli alla fattispecie, in quanto l'impianto di cogenerazione si aggiunge ad un precedente impianto non cogenerativo e la rete di teleriscaldamento è esistente. Ha inoltre ribadito che la disciplina degli incentivi è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica.

  • Rigettato
    Qualificazione dell'intervento come rifacimento parziale

    Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011, il GSE, una volta accertato il difetto dei requisiti, è tenuto a disporre la decadenza e a recuperare gli incentivi, senza possibilità di riqualificazione dell'intervento. L'atto di recupero è vincolato e non rientra nell'ambito dell'autotutela.

  • Rigettato
    Divieto di cumulo di incentivi

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che il divieto di cumulo opera sull'impianto di cogenerazione nel suo complesso, inclusa la rete di teleriscaldamento, per evitare sovra-incentivazioni. Ha inoltre affermato che il GSE ha agito correttamente nel dichiarare la decadenza e recuperare gli incentivi indebitamente percepiti, dato che i certificati verdi erano stati richiesti successivamente ai certificati bianchi.

  • Rigettato
    Natura del provvedimento di recupero incentivi

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che i provvedimenti di recupero degli incentivi del GSE non sono riconducibili all'autotutela ma costituiscono espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa e vincolata. Ha inoltre precisato che il tempo trascorso dalla concessione del beneficio non rileva, poiché la non veridicità delle dichiarazioni è emersa solo a seguito dell'attività di verifica.

  • Rigettato
    Calcolo del controvalore monetario dei certificati verdi

    Il Consiglio di Stato ha confermato che il controvalore monetario deve essere calcolato mediante un parametro oggettivo e generale (prezzo di riferimento stabilito normativamente) per garantire la parità di trattamento, escludendo rilevanza a vicende privatistiche del singolo produttore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 389
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 389
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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