Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5280/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore nel procedimento R.G. 5280 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARI FEDERICA
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MARI FEDERICA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 20/12/2024, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale è nata la figlia in data 18/12/2019, Persona_1 riconosciuta da entrambi.
pagina 1 di 4
“La figlia minore nata a [...], il [...], sarà Persona_2
affidata in modo congiunto ai sensi di legge ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. La casa famigliare ubicata in Mirandola, via del Mercato n. 21, sarà assegnata alla
IG.ra , affinchè continui ad abitarvi con la figlia minore. Parte_1
3. Il padre potrà vedere la figlia ogniqualvolta vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore e, comunque, almeno due pomeriggi alla settimana, in orari da concordarsi tra le parti, escludendosi per il primo periodo il pernottamento fino a che la minore non si sarà adattata alla mutata situazione famigliare. Il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia a weekend alternati.
Ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni (consecutivi o non) da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
sette giorni(consecutivi o non) durante le vacanze di Natale (comprendendovi, ad anni alterni, il giorno di Natale e l'ultimo giorno dell'anno), tre giorni (consecutivi o non) durante le vacanze pasquali (comprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua).
Le suddette modalità di visita potranno essere modificate previo accordo tra i coniugi,
tenendo conto delle esigenze e dei desideri della minore e, comunque, nel superiore interesse di quest'ultima.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non frequentare altri partner alla presenza della figlia minore fintanto che quest'ultima non si sarà abituata alla nuova pagina 2 di 4 situazione e, comunque, a procedere solo progressivamente all'inserimento di nuovi compagni/e nella vita della figlia, rispettandone i tempi di adattamento e la sensibilità.
Il IG. si impegna a non far frequentare alla figlia minore la propria zia (sorella Pt_2
della madre del IG. in quanto ritenuta dalla IG.ra potenzialmente Pt_2 Pt_1
destabilizzante l'equilibrio psico-fisico della minore stessa, per la conflittualità che da sempre mostra nei confronti della ricorrente medesima.
4. A titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, il IG. verserà Pt_2
alla IG.ra mensilmente, entro e non oltre il giorno 15, la somma soggetta a Pt_1
rivalutazione annuale di € 350,00.
5. Pur non essendo tenuto per legge al mantenimento nei confronti della IG.ra Pt_1
poiché difetta nella specie il vincolo coniugale, il IG. si impegna a versarle altresì, Pt_2
entro la medesima scadenza del giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al pagamento dei canoni locatizi e delle spese condominiali dell'appartamento di via del Mercato n. 41 in Mirandola, in quanto ella è attualmente priva di impiego. Ciò fino a nuovo accordo, in funzione dell'occupazione lavorativa che la IG.ra reperirà. Pt_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ognuno e come da Protocollo del Tribunale di
Modena. Ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento pro quota direttamente o mediante rimborso a chi ne abbia fatto anticipazione, previa semplice esibizione della relativa documentazione giustificativa.
pagina 3 di 4 7. La IG.ra resterà esclusiva beneficiaria dell'assegno unico e si impegna a Pt_1
continuare ad accantonare per la figlia l'importo dell'assegno di accompagnamento che la stessa percepisce per la sua lieve invalidità.
8. Ciascuno dei genitori usufruirà delle detrazioni fiscali per i figli a carico in ragione del
50%.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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