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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°2409/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n°3747/2021 del 20 aprile 2021
t r a il (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona DEamministratore in carica, avvocato CP_1
1 ( ), con studio in Viale II Malatesta n. 9, e C.F._1 Pt_1
domicilio digitale costituito Email_1
personalmente ai sensi DEarticolo 86 c.p.c., e rappresentato e difeso anche dall'avvocato Ciro Savignano ( ), con studio in C.F._2 Pt_1
Piazza Garibaldi, n. 26, e domicilio digitale Email_2
e
( , nato a [...] [...], Controparte_2 C.F._3 Pt_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Montecuollo
( ), con studio in Cellole, Via Bari, n. 2, e domicilio C.F._4
digitale Email_3
e l'avvocato UC IN ( ), nato a [...] 9 C.F._5 Pt_1
novembre 1987, difensore di se stesso, con studio in Sessa Aurunca, località Baia
Domizia, Via degli Oleandri, SNC, e domicilio Controparte_3
digitale Email_4 Conclusioni
Per il gli avvocati Parte_1 CP_1
e Ciro Savignano concludevano come segue:
1- Riformare integralmente la sentenza n.3747/2021 emessa nel giudizio portante il
n.37288/2016 di R.G., dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione civile, in composizione
monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, in data 05.04.2021,
depositata il 20.04.2021 e, conseguentemente, accertare e dichiarare estinto per
intervenuta prescrizione il “presunto” credito richiesto dal sig. nei confronti CP_2
del alla Via Marc'Antonio n.23, in persona DEamministratore Controparte_4
pro tempore, per tutti i motivi indicati nell'atto di appello;
2- In via subordinata, salvo ricorso per cassazione, in riforma della sentenza
n.3747/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, rigettare la domanda proposta dal sig.
essendo inammissibile, improponibile, destituita di ogni Controparte_2
fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provata sia nell'an che nel quantum
debeatur; 2
3- Salvo ricorso per cassazione, nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccepita
prescrizione, accertato che il saldo contabile nelle gestioni 01.01.1996-10.02.2001 era di
€ 6.390,52, come deliberato dall'Assemblea condominiale in data 17.01.2006, in riforma
DEimpugnata sentenza, rigettare, comunque, la domanda attorea relativamente alle
anticipazioni richieste per le predette gestioni, perché già riconosciute con sentenza del
G.d.P. di Napoli n.12327/2015 ed accettate dal sig. Controparte_2
4- Condannare gli appellati nelle indicate qualità, al pagamento in favore del comparente
condominio delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con
attribuzione in favore dei sottoscritti difensori.
5- In via istruttoria, si chiede che l'adita Corte di Appello di Napoli, Voglia ordinare
all'appellato quanto già richiesto in primo grado ossia di esibire e Controparte_2
depositare:
a) l'originale della “fattura n.1 del 8/1/01 DI Di EN IO”;
b) gli originali delle cc.dd. “ricevute di versamento degli assegni per un importo di lire 10.800.000” depositate solo nel presente giudizio in fotocopia a distanza di ben 15 anni
dalla sua revoca;
c) la certificazione di avvenuta negoziazione degli assegni di cui sopra a firma CP_2
tratti presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di Piazza San
[...] Pt_1
Vitale n.3.
Per : rigetto DEappello in quanto inammissibile, improcedibile Controparte_2
ed infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria piena di spese, competenze
ed onorari oltre accessori di Legge per il presente grado di giudizio, oltre alla condanna
di parte appellante al risarcimento del danno, in via equitativa ai sensi DEex art. 96
c.p.c., per la palese infondatezza del gravame.
Per UC IN: rigetto DEappello in quanto inammissibile, improcedibile ed
infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria piena di spese, competenze ed
onorari oltre accessori di Legge per il presente grado di giudizio, oltre alla condanna di
parte appellante al risarcimento del danno, in via equitativa ai sensi DEex art. 96 c.p.c.,
per la palese infondatezza del gravame. 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2016 , Controparte_2
premesso di essere stato amministratore del Parte_1
dal 3 ottobre 1994 al 10 febbraio 2001, esponeva:
[...]
- di avere redatto il rendiconto del periodo 3 ottobre 1994 – 31 dicembre 1995, approvato dall'assemblea il 26 aprile 1996, da cui risultava creditore della somma di € 1.939,66 (lire 3.775.714), nonché i rendiconti delle gestioni 1996,
1997 e 1998, dai quali risultava creditore di € 5.752,07 (lire 11.137.568), il rendiconto della gestione 1999, da cui risultava creditore di € 2.753,25 (lire
5.331.040) e, infine, il rendiconto della gestione dal 1° gennaio 2000 al 10
febbraio 2001, dal quale risultava creditore di € 9.004,53 (lire 17.435.200);
- che i crediti anzidetti erano scaturiti da ordinanze sindacali del Parte_2
che lo avevano costretto a ottemperare con lavori straordinari al fine
[...]
di salvaguardare anche l'integrità e la conservazione DEedificio condominiale;
- che nel corso del suo mandato egli aveva anticipato, per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie meglio indicate nei rendiconti, la somma complessiva di € 19.449,51 (Lire 37.659.502);
- che l'assemblea condominiale del 17 gennaio 2006 aveva deliberato di versargli € 4.993,50 quale parte del suo credito, dopo di che gli erano stati pagati solo € 569,00, per cui, a fronte DEanzidetta deliberazione, con sentenza del giudice di pace di Napoli n. 12327/2015 il era stato Parte_1
condannato a pagargli € 4.424,50.
Ciò premesso, conveniva il Controparte_2 [...]
in persona DEamministratore in carica, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, perché fosse condannato a pagargli € 14.456,01 (quale differenza tra il suo credito iniziale di € 19.449,51 e quello per il quale già
disponeva di titolo esecutivo), oltre agli interessi dalla maturazione del credito al saldo. 4
§ II. Il in persona Parte_1
DEamministratore in carica, nel costituirsi in giudizio, il 20 marzo 2017,
contestava le affermazioni DEattore e disconosceva ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti dall'attore; eccepiva l'estinzione per prescrizione DEeventuale credito e, in subordine, dei relativi interessi (per il decorso del termine di cinque anni ex art. 2948 c.c.).
In particolare, sul merito della pretesa DEattore il convenuto Parte_1
obiettava che l'assemblea, nella seduta del 26 aprile 1996, aveva solo approvato il consuntivo 1994/1995, senza alcun riferimento all'importo delle poste attive e passive e a un eventuale disavanzo di cassa, e, soprattutto, non aveva affatto riconosciuto che la differenza fosse stata anticipata dall'amministratore con danaro proprio, tanto che l'attore, nelle sue (disconosciute e contestate) missive non aveva mai fatto alcun riferimento al periodo suddetto. Quanto all'ulteriore pretesa di € 17.509,85, relativa alle gestioni dal 1996 al 2001, sosteneva che l'assemblea, nella seduta del 10 febbraio 2001, non aveva approvato i rendiconti presentati (per gli anni dal 1996 al 1999) e, nel revocare il mandato al CP_2
(nominando in sua sostituzione il dott. , lo aveva invitato a Persona_1
consegnare al nuovo amministratore tutta la documentazione contabile fino al
10 febbraio 2001, riservandosi di approvare i bilanci dal 1996 a febbraio del 2001
dopo la verifica della documentazione richiesta;
che alla successiva assemblea del 17 gennaio 2006 i rendiconti in questione non erano stati approvati,
decidendosi di attribuire al la somma complessiva di € 4.993,50 a titolo CP_2
di anticipazioni rispetto al saldo contabile delle gestioni 01.01.1996 – 10.02.2001
accertato in € 6.390,52 (lire 12.738.772) e non in € 17.509,85 come richiesto oggi dal
escludendosi, in particolare, la somma di € 1.585,52 (lire 3.070.000) CP_2
per “Tinteggiatura casa Ummarino”, spesa mai approvata dall'assemblea e,
comunque, ingiustificata, così come ogni altra pretesa relativa a spese non dimostrate;
che, peraltro, lo stesso si era affermato creditore di soli € Pt_3
4.993,50 allorché aveva agito innanzi al giudice di pace di Napoli per il
5 pagamento a saldo di € 4.424,50 (al netto DEacconto di € 569,00 già percepito).
§ III. Svoltasi con esito negativo la procedura di mediazione, il giudice istruttore ordinava al convenuto di esibire i giustificativi di spesa consegnati al condominio con
i verbali di consegna del 30/3/2001, 28/11/2001, 5/12/2001, entro il termine del 17 aprile
2018, e disponeva una C.T.U. contabile, al fine di verificare, sulla base dei
giustificativi di spese e i verbali assembleari il credito eventualmente vantato dall'attore.
Richiamato il C.T.U. per rendere chiarimenti sulle osservazioni della parte convenuta, all'esito DEistruttoria assumeva la causa in decisione, in funzione di giudice unico, e, con sentenza del 20 aprile 2021, così provvedeva: «- Accoglie
la domanda proposta dall'attore e condanna il convenuto al pagamento, in Parte_1
favore di della somma di euro 10.064,50 oltre interessi legali dalla Controparte_2
domanda al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore
DEattore, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi
oltre rimborso spese generali 15% I.V.A., C.P.A. come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 18/09/2018, a carico della parte
convenuta».
Decisione assunta sulla scorta delle seguenti ragioni:
1) il disconoscimento da parte del convenuto dei documenti Parte_1
prodotti dall'attore con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (“4 fotocopie delle
c.d. ricevute e degli “assegni intestati a Di EN IO;
la conformità delle
fotocopie dei c.d. giustificativi di spesa di cui al punto 36 della lista documenti di
controparte; fattura n.4/1999 DI ND Di ND per lire 3.072.500 per lavori
eseguiti nella proprietà ; n.7 raccomandate interruttive) sarebbe Parte_4
inefficace perché espresso genericamente e con mere clausole di stile, in contrasto col principio secondo cui la contestazione della conformità delle copie all'originale deve essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una
dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende
contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non
essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni; 6
2) il credito vantato dall'attore sarebbe soggetto al termine di prescrizione ordinario, di dieci anni (difettando il requisito della periodicità
DEobbligazione, per la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948,
n. 4, c.c.), validamente interrotto dall'attore con le richieste di pagamento inviate mediante raccomandate;
3) il credito DEattore sarebbe stato provato, per l'importo di € 10.064,50
verificato dal C.T.U., dalla documentazione acquisita mediante l'ordine di esibizione rivolto ex art. 210 c.p.c. al convenuto. Parte_1
§ IV. Con citazione notificata il 24 maggio 2021 il Parte_5
, in persona DEamministratore pro tempore, proponeva
[...]
appello, così motivando le proprie censure alla sentenza del tribunale:
1) la propria eccezione di disconoscimento ex art. 2719 c.c., relativa a tutti i
documenti ad uno ad uno prodotti da controparte (e, in particolare, alle quattro fotocopie delle ricevute e agli assegni intestati a IO Di EN, alle fotocopie dei c.d. giustificativi di spesa di cui al punto 36 della
lista documenti di controparte, alla fattura n. 4/1999 della DI ND Di
ND per lire 3.072.500 per lavori eseguiti nella proprietà Parte_4
, e alle sette raccomandate interruttive), sarebbe efficace e
[...]
pienamente legittima, perché riferita non alla “difformità” tra fotocopia e l'originale, bensì al documento in quanto tale. La documentazione prodotta dall'attore in fotocopia sarebbe non altro che la documentazione
che, in originale, l'attore avrebbe dovuto consegnare al convenuto Parte_1
e, invece, né mai consegnata all'amministratore subentrante né prodotta in giudizio o esibita al C.T.U., rendendo impossibile ogni valutazione sulla regolarità della sua gestione. E, infatti, , tenuto Controparte_2
a restituire i documenti della gestione in originale, si sarebbe ben guardato
dal consegnare l'originale della “fattura n.1 del 8/1/01 DI Di EN IO”,
così come si sarebbe ben guardato dal comunicare al Condominio d'aver
versato alla DI Di EN la somma ragguardevole di lire 10.800.000 e di 7 consegnare al gli originali delle c.d. “ricevute di versamento degli Parte_1
assegni per un importo di lire 10.800.000” depositate solo nel presente giudizio
in fotocopia a distanza di ben 15 anni dalla sua revoca. Da ciò la legittimità ed efficacia del disconoscimento, così come DEistanza ex art. 210 c.p.c.
(contenuta nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. e reiterata nell'atto di appello) perché fosse ordinata all'attore l'esibizione in originale della fattura n. 1 DE8 gennaio 2001 della DI Di EN IO (mai consegnata all'amministratore subentrato), della lettera d'incarico all'Ing. del 18 settembre 2000 (consegnata solo in Persona_2
fotocopia all'amministratore subentrato) e della certificazione di avvenuta negoziazione degli assegni di cui sopra a sua firma tratti presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di Piazza San Vitale n.3; Pt_1
2) il rigetto DEeccezione di prescrizione sarebbe errato, poiché il primo giudice non avrebbe analizzato il contenuto delle raccomandate, alcune delle quali prive dei requisiti perché potessero avere efficacia interruttiva, in quanto in esse non si farebbe mai riferimento all'importo di € 1.939,66 (lire 3.755.714) relativo alla gestione 1994/1995, richiamandosi solo gli anni di gestione dal 1996 al 1991.
Ad escludere ogni richiesta relativa all'anno 1995 sarebbe stato, poi, lo stesso
, che nelle successive missive DE11 gennaio 2016, del 25 febbraio CP_2
2016 e del 23 marzo 2016 avrebbe fatto espresso riferimento al credito per la gestione dal 1° gennaio 1996 al 10 febbraio 2001. Pertanto, pur eventualmente ritenute le predette missive idonee all'interruzione della prescrizione, esse non comprenderebbero il preteso credito di € 1.939,66. Quanto alle gestioni successive, le missive datate 21 giugno 2005, 24 giugno 2005, 20 luglio 2005, 12
dicembre 2005 e 4 dicembre 2008 sarebbero prive dei requisiti minimi per interrompere la prescrizione, facendosi riferimento alla somma pretesa solo in quelle datate 29 aprile 2002, 11 gennaio 2016, 25 febbraio 2016 e 23 marzo 2016,
per cui, dal primo atto di “costituzione in mora” del del 29 aprile Parte_1
2002 a quello DE11 gennaio 2016 il “presunto” credito si sarebbe ampiamente 8 prescritto (ancorché si voglia considerare applicabile nel caso di specie la prescrizione decennale);
3) il tribunale non avrebbe esaminato le puntuali contestazioni rivolte alla relazione del consulente d'ufficio, limitandosi ad affermazioni di generica condivisione dei risultati di essa. Sennonché, la mera consegna dei documenti giustificativi dall'amministratore revocato a quello nominato in sua sostituzione non varrebbe a provare il credito del primo, e, inoltre, nei verbale di consegna sarebbe stato espressamente contestato al di avere rimesso mere CP_2
fotocopie di alcuni documenti e non gli originali, tra cui la più volte evocata
«fattura 04/1999 DI ND Di ND» per lire 3.072.500 e la «fattura n.1 del
08.01.2001 della DI Di EN IO». Per di più, tra i documenti consegnati non vi sarebbero «le fotocopie delle ricevute dei famosi n.4 assegni», portate a conoscenza del solamente all'atto della loro produzione in giudizio, Parte_1
entro il secondo termine ex art. 183 c.p.c. e rispetto alle quali si era chiesto più volte, vanamente, che il Giudice ordinasse al la certificazione di avvenuta CP_2
negoziazione degli assegni (richiesta reiterata nell'atto di appello). Ebbene, nella contestazione alla C.T.U. sarebbe stata evidenziata la mancata o errata valutazione della documentazione effettivamente prodotta da controparte e,
soprattutto, la non rispondenza della C.T.U. al quesito conferitogli dal tribunale,
che imponeva di attenersi ai giustificativi di spesa limitatamente a quelli prodotti in
originale depositati dal convenuto in adempimento all'ordinanza del Parte_1
Giudice adito e non tener conto di fotocopie già ampiamente contestate e disconosciute
dall'assemblea condominiale, sia al momento della consegna dei c.d. giustificativi sia
in sede assembleare dove i bilanci del non venivano approvati. Soprattutto, CP_2
poi, il C.T.U. avrebbe dovuto comparare la documentazione con le deliberazioni
adottate in merito dall'assemblea condominiale e formulare le sue considerazioni tecnico
giuridiche nel pieno rispetto delle decisioni assembleari. Sennonché, ad onta di quanto genericamente affermato dal primo giudice (secondo cui «Il CTU, dunque, sulla
base di logiche ed esaustive argomentazioni, che si condividono, conclude precisando che 9 il credito riconosciuto all'attore, risulta essere pari a: euro 10.064,50»), il C.T.U. non avrebbe tenuto conto del deliberato assembleare ovvero ne avrebbe dato un'interpretazione del tutto errata. In particolare, per la gestione degli anni
1994/1995, sostituendosi alla volontà DEassemblea condominiale, avrebbe ritenuto le morosità dei condomini equivalenti ad anticipazioni
DEamministratore, sebbene non vi fosse alcuna prova in tal senso, anche perché, come affermato dallo stesso C.T.U., l'esercizio 1994/1995 si era chiuso con un disavanzo riportato nei prospetti 1996/1998, il che significava soltanto che alla fine di tale gestione il condominio presentava un passivo di lire
3.775.714 per morosità, ma non che tutte le spese condominiali fossero state coperte da anticipazioni DEamministratore, né vi sarebbe alcun riconoscimento in tal senso per l'approvazione all'unanimità del consuntivo.
La conferma che la somma di € 1.939,66 per la gestione 03/10/1994-31/12/1995
non sarebbe stata, in realtà, mai anticipata dal sarebbe fornita dallo CP_2 stesso attore che in tutte le sue (disconosciute e contestate) missive non vi avrebbe fatto alcun riferimento. Da ciò la richiesta di disattendere le conclusioni del C.T.U. e di dichiarare non dovuto l'importo di € 1.939,66;
4) quanto alla gestione degli anni 1996/1998, i rendiconti portati da CP_2
all'attenzione DEassemblea solo nella seduta del 10 febbraio 2001
[...]
non sarebbero stati mai approvati, neppure all'esito della verifica della documentazione contabile consegnata dal al nuovo amministratore, CP_2
sottoposta al vaglio DEassemblea nella seduta del 17 gennaio 2006 (allorché,
negata l'approvazione anche DEulteriore consuntivo fino al 10 febbraio 2001,
si era riconosciuta al , per la gestione dal 1° gennaio 1996 al 10 febbraio CP_2
2001, la somma complessiva di € 4.993,50 a titolo di anticipazioni, di gran lunga inferiore a quella richiesta dall'attore, di € 17.509,85, senza che, peraltro, vi fosse alcuna prova che le spese fossero state sostenute con danaro proprio del richiedente). Nonostante tale mancata approvazione il C.T.U. e il giudice di primo grado avrebbero conteggiato a credito DEattore la fattura di lire 10
5.967.850 DEDI GA di , prodotta solo in fotocopia, quale Controparte_5
«risultanza dei lavori alla pluviale deliberati dall'assemblea del . Del resto, Parte_1
sarebbe stato lo stesso a riconoscersi creditore di soli € 4.993,50 (già CP_2
percepiti), nel giudizio promosso innanzi al giudice di pace di per il Pt_1
pagamento a saldo di € 4.424,50 (al netto DEacconto di € 569,00
precedentemente già incassato), sì da ottenere l'accoglimento della domanda,
con sentenza n.12327/2015;
5) con riguardo alla gestione del 1999, il C.T.U. avrebbe riferito il credito di lire
3.072.500 (per il pagamento della fattura n. 4/1999 della DI ND Di ND:
«Lavori eseguiti nella proprietà ; Spicconatura, rifacimento intonaco e Parte_4
tinteggiatura di numero due ambienti del detto appartamento») alla deliberazione assembleare del 9 marzo 1998, con la quale (sul capo 2 all'ordine del giorno) era stata accettata la transazione della causa per l'importo Controparte_6
di lire 1.800.000, e alla deliberazione del 18 dicembre 1998, con cui l'assemblea aveva deciso di «dare mandato all'amministratore di riparare la pluviale e istruire la
pratica con l'assicurazione del fabbricato per il rimborso dei danni alla proprietà
condotta dall'ing. . Sennonché, l'opinione del C.T.U., Pt_3 Persona_3
fatta propria dal giudice di primo grado, si fonderebbe sull'errata interpretazione delle deliberazioni assembleari, posto che della somma oggetto della transazione (lire 1.800.000) il condominio sarebbe creditore e non debitore,
sulla base della sentenza n. 7792/1997 (e, peraltro, il non ne avrebbe CP_2
neppure curato l'incasso), e che il 18 dicembre 1998, sul capo 2 all'ordine del giorno («infiltrazioni d'acqua appartamento condotto dall'ing. ), Per_3
l'amministratore era stato autorizzato a «riparare la pluviale e istruire CP_2
la pratica con l'assicurazione per il rimborso dei danni alla proprietà... , Pt_3
condotta dal sig. , ma non anche a provvedere all'esecuzione dei Per_3
lavori nell'appartamento DE per poi addebitare al condominio la Pt_3
spesa di lire 3.070.000, tanto più che, come risulta dalla lettera del 3 dicembre
1998 DEing. (prodotta dallo stesso e della quale il C.T.U. Per_3 CP_2 11 non aveva tenuto conto), la richiesta di risarcimento dei danni era rivolta al proprietario del piano sovrastante (gli eredi ) e non certo al Per_4
condominio. In ogni caso, poi, i lavori di spicconatura, rifacimento intonaco e
tinteggiatura di numero due ambienti eseguiti nella proprietà non erano Pt_3
urgenti e indifferibili, talché, ove il avesse ritenuto, nella qualità di CP_2
amministratore, che essi dovessero essere a carico del , avrebbe Parte_1
dovuto convocare un'assemblea straordinaria e porre l'argomento all'ordine del giorno, affinché l'assemblea deliberasse sulla loro entità, sui costi, le modalità e i tempi di esecuzione e, soprattutto, sulla scelta della DI cui affidarli. Il primo giudice avrebbe errato, quindi, nel non tenere conto della decisione assembleare
(in data 17 gennaio 2006) di non riconoscere al il rimborso della spesa CP_2
anzidetta, pari a € 1.585,52, perché non autorizzata e, in ogni modo, non giustificata poiché la sentenza n. 7792/97 aveva rigettato la domanda del nei confronti del condominio per le infiltrazioni lamentate e aveva Per_3 condannato il predetto attore anche al pagamento delle spese;
6) per il periodo di gestione dal 1° gennaio 2000 al 10 febbraio 2001, la sentenza appellata sarebbe errata nel riconoscere al l'importo di lire 10.800.000 CP_2
(€ 5.577,73) accogliendo pedissequamente le considerazioni (personalissime) del
C.T.U., senza alcun criterio giuridico e in evidente contrasto con le deliberazioni
DEassemblea. In sede di passaggio di consegne il avrebbe rimesso CP_2
al nuovo amministratore solo una fotocopia della «fattura n.1 del 08.01.2001 della
DI Di EN IO», omettendo di comunicare (neppure nel corso
DEassemblea del 10 febbraio 2001) di avere “corrisposto” alla DI la stratosferica somma di lire 10.800.000, per poi ricordarsene solo con il deposito delle memorie ex art.183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e con il deposito delle fotocopie di assegni per il predetto importo (tra l'altro, uno degli assegni, quello portante il n.1485 735628-00 della Banca Commerciale Italiana, non riporterebbe la data di emissione). Tale documentazione, prodotta solo in fotocopia, sarebbe stata legittimamente disconosciuta e sarebbe priva di qualsiasi valore 12 probatorio, non avendo, tra l'altro, il provato che quegli assegni CP_2
furono effettivamente negoziati. Da ciò la necessità che la Corte ordinasse al
l'esibizione della certificazione di avvenuta negoziazione degli assegni di cui CP_2
sopra a sua firma tratti presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di Piazza Pt_1
San Vitale n.3.
Inoltre, il primo giudice, nel seguire l'illogico ragionamento del C.T.U., non avrebbe tenuto conto che l'assemblea (nella seduta del 10 febbraio 2001) non aveva approvato la decisione DEamministratore di appaltare i CP_2
lavori di sua iniziativa alla DI Di EN IO, senza alcuna preventiva approvazione, e che il , nella stessa riunione assembleare, aveva CP_2
dichiarato che i lavori non erano stati mai eseguiti (infatti, egli avrebbe dichiarato di avere affidato «l'esecuzione dei lavori...in appalto alla DI Di EN IO...con
contratto d'appalto stipulato in data inizio dicembre 2000», di non ricordare l'importo complessivo né essere in grado al momento di esibire i contratti, aggiungendo che i lavori avrebbero dovuto avere inizio agli inizi di gennaio 2001).
Ebbene, il contratto di appalto non sarebbe stato mai consegnato all'amministratore subentrante né prodotto in giudizio. Quanto alle diffide comunali, per rispettare le quali il sostiene di avere pagato la somma CP_2
di lire 10.800.000 per i lavori affidati alla DI Di EN IO, le stesse risalirebbero, per affermazione dello stesso , la prima al 1996, la CP_2
seconda al 1999, la terza al 10 febbraio 001 (ossia allo stesso giorno
DEassemblea che gli aveva revocato l'incarico) e la quarta addirittura al 13
luglio 2001, quando egli non era più amministratore del condominio. Il C.T.U.
non avrebbe tenuto conto che nell'ultima ordinanza, in atti, il Parte_2
aveva diffidato il «ad eliminare il pericolo derivante dai dissesti rilevati Parte_1
intonaco pericolante da cornicione e frontalini facciata fabbricato», a riprova che i lavori in questione non erano stati eseguiti.
Correttamente, quindi, l'assemblea non avrebbe approvato l'operato del e, del resto, sarebbe inverosimile che un amministratore, sapendo di essere CP_2 13 revocato dal suo incarico, avendo già (a suo dire) maturato diversi crediti con il
convenuto, il giorno 10.02.2001 a poche ore dall'assemblea che lo avrebbe Parte_1
revocato, versi di tasca propria la somma di lire 10.800.000 per la esecuzione di lavori
non ancora iniziati per poi in assemblea dichiarare di non ricordarsi l'importo dei lavori
e non comunicare all'assemblea d'aver sborsato l'indicata somma di lire 10.800.000.
Sarebbe, altresì, improbabile ed assurdo che il subito dopo la revoca non si CP_2
sia affrettato a “bloccare” il pagamento di lavori mai iniziati e che secondo la decisione
DEAssemblea, non sarebbero stati affidati alla DI Di EN. Ancora più
irresponsabile sarebbe, poi, il suo comportamento allorché, in sede di passaggio di
consegna si limitava a depositare una fotocopia della fattura alla DI Di EN IO
del 08/01/2001 senza alcuna dichiarazione in ordine all'esborso di tasca propria della
indicata cifra, esponendo se stesso ed il Condominio ad un gravissimo danno;
7) il giudice di primo grado, nell'affidarsi alle conclusioni del C.T.U., avrebbe trascurato il principio per il quale le spese condominiali devono tutte passare al vaglio DEassemblea per quanto riguarda la loro previsione o ratifica, mentre l'amministratore, mero organo esecutivo della volontà DEassemblea, non avrebbe il potere di decidere se e in che misura il debba sostenere Parte_1
spese e, quindi, non avrebbe il diritto a essere rimborsato delle spese effettuate di propria iniziativa. Nella specie, i rendiconti a partire dal 1996 non sarebbero stati mai approvati, salvo a riconoscere a il rimborso di € Controparte_2
4.993,50.
Ciò premesso e preso atto della comunicazione via PEC inviata dall'attore il 3
maggio 2001 (DEavvenuta cessione del credito a UC IN, con atto per notar del 3 maggio 2021), il Per_5 Parte_5
, in persona DEamministratore in carica, conveniva in grado
[...]
di appello l'attore e UC IN, quale cessionario Controparte_2
del credito vantato dal primo, perché fossero accolte le seguenti conclusioni:
1- In via pregiudiziale e cautelare disporre per motivi tutti meglio dedotti nel presente
atto di appello l'immediata sospensione DEefficacia esecutiva e/o DEintrapresa 14 esecuzione della sentenza impugnata;
2- Riformare integralmente la sentenza n.3747/2021 emessa nel giudizio portante il
n.37288/2016 di R.G., dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione civile, in composizione
monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, in data 05.04.2021,
depositata il 20.04.2021 e, conseguentemente, accertare e dichiarare estinto per
intervenuta prescrizione il “presunto” credito richiesto dal sig. nei confronti CP_2
del alla Via Marc'Antonio n.23, in persona DEamministratore Controparte_4
pro tempore, per tutti i motivi sopra indicati;
3- In via subordinata, salvo ricorso per cassazione, in riforma della sentenza
n.3747/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, rigettare la domanda proposta dal sig.
essendo inammissibile, improponibile, destituita di ogni Controparte_2
fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provata sia nell'an che nel quantum debeatur;
4- Salvo ricorso per cassazione, nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccepita prescrizione, accertato che il saldo contabile nelle gestioni 01.01.1996-10.02.2001 era di
€ 6.390,52, come deliberato dall'Assemblea condominiale in data 17.01.2006, in riforma
DEimpugnata sentenza, rigettare, comunque, la domanda attorea relativamente alle
anticipazioni richieste per le predette gestioni, perché già riconosciute con sentenza del
G.d.P. di Napoli n.12327/2015 ed accettate dal sig. Controparte_2
5- Condannare gli appellati nelle indicate qualità, al pagamento in favore del comparente
condominio delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con
attribuzione in favore dei sottoscritti difensori.
6- In via istruttoria, si chiede che l'adita Corte di Appello di Napoli, Voglia ordinare
all'appellato quanto già richiesto in primo grado ossia di esibire e Controparte_2
depositare: a) l'originale della “fattura n.1 del 8/1/01 DI Di EN IO”; b) gli
originali delle c.d. “ricevute di versamento degli assegni per un importo di lire
10.800.000” depositate solo nel presente giudizio in fotocopia a distanza di ben 15 anni
dalla sua revoca;
c) la certificazione di avvenuta negoziazione degli assegni di cui sopra
a firma tratti presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di Controparte_2 15
Piazza San Vitale n.3. Pt_1
§ V. , nel costituirsi in giudizio, in data 4 novembre 2021, Controparte_2
rispondeva sostenendo che:
- la documentazione disconosciuta dall'appellante ex art. 2719 c.c. era stata in parte depositata in via telematica (con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.),
essendo perciò impossibile il deposito degli originali, comunque sempre resi disponibili sia alla controparte (alla prima udienza utile) sia al giudice di primo grado, come da propri scritti difensivi;
- tutti gli atti condominiali in originale erano stati consegnati al nuovo amministratore, dott. e alla commissione dei condomini Persona_1
nominata ad acta, con relativa sottoscrizione dei verbali del passaggio di consegne, senza che il nuovo amministratore sollevasse alcuna obiezione.
Nei verbali di consegna del 30 marzo 2001, del 28 novembre 2001 e del 5
dicembre 2001, di complessive 15 pagine, erano stati riportati analiticamente – uno ad uno – gli atti consegnati al successivo amministratore e negli anni successivi il non aveva mai reclamato la consegna di atti Parte_1
diversi, né mai coltivato alcuna iniziativa legale per il recupero di eventuali atti mancanti (come avvenuto, invece, nei confronti del successivo amministratore, dott. come riferito dalla stessa controparte), ciò Per_1
a dimostrazione DEavvenuta consegna e conoscenza degli atti condominiali originali e del totale disinteresse al rimborso delle spese da lui anticipate;
- il condominio, pur cosciente degli anticipi da lui operati, non aveva alcun interesse ad approvare i consuntivi presentati per gli anni dal 1996 al 2001;
- riguardo alle lettere di costituzione in mora, disconosciute genericamente e con mere clausole di stile, come correttamente rilevato dal primo giudice, il non aveva indicato alcun valido motivo di disconoscimento, Parte_1
quale ad esempio l'eventuale mancata ricezione degli atti, l'eventuale falsità del
documento, l'eventuale disconoscimento delle sottoscrizioni ecc., e senza 16 contestare gli aspetti differenziali delle copie prodotte rispetto agli originali.
Le sette lettere raccomandate in atti, invece, proverebbero l'interruzione della prescrizione, poiché contenenti la richiesta di restituzione degli importi dovuti per compensi e rimborso di anticipazioni di cassa, con la specifica indicazione dei relativi rendiconti, per l'intero importo (€
19.450,00) dovuto per gli anni in questione, scaturente dall'incrocio e dalla somma delle contabilità dei singoli esercizi, e con espresso rinvio alla
“pregressa corrispondenza”;
- le eccezioni relative agli assegni bancari (tratti sul suo conto corrente personale, presso la Banca Commerciale Italiana, non avendo il condominio alcun conto, all'epoca non obbligatorio) erano tardive e, perciò,
inammissibili. I titoli erano stati tutti negoziati e pagati a fronte della fattura di lire 10.800.000 della DI Di EN IO, come dimostrato anche dalla dichiarazione di avvenuta quietanza rilasciata da quest'ultima, documentazione consegnata sia all'amministratore subentrante sia al C.T.U.
e da quest'ultimo ritenuta idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento della fattura e, quindi, la sua personale anticipazione di cassa condominiale, al pari degli altri pagamenti non oggetto di specifica contestazione;
- in merito alle copie degli assegni, sottoscritti per ricevuta dai fornitori che avevano a loro volta quietanzato i documenti contabili al momento del ritiro dei titoli, se necessario si rendeva disponibile a depositare gli originali dei documenti già depositati in copia (già firmati dal suo difensore in uno al
deposito delle memorie 183 2° termine), con fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti solo per tale incombente;
- il aveva contraddittoriamente negato che i lavori della DI Di Parte_1
EN fossero stati eseguiti, quasi non fossero necessari nonostante le ordinanze sindacali in atti, e nulla osservato su quanto riportato nei verbali assembleari circa la criticità delle facciate condominiali con distacco di intonaco e pericoli per la pubblica e privata incolumità. Sul punto, era stata 17 anche prodotta apposita relazione tecnica asseverata, a firma DEIng.
(in possesso anche del Condominio), nella quale era stato Persona_2
espressamente previsto il necessario e improcrastinabile intervento eseguito per l'eliminazione dei pericoli richiamati dalle ordinanze sindacali. In più,
lo stato di pericolo del fabbricato emergeva anche dai verbali assembleari prodotti e, in particolare, da quello del 18 dicembre 1998, allorché
l'assemblea era stata chiamata a trattare proprio la ratifica di alcuni precedenti lavori di manutenzione straordinaria eseguiti al fabbricato, ciò a dimostrazione DEassoluto pericolo che esponeva l'amministratore a responsabilità sia civile sia penale;
- in pendenza delle ordinanze sindacali e in seguito alla caduta di calcinacci dalle facciate condominiali, egli aveva dovuto necessariamente commissionare i già menzionati lavori, affidandoli alla DI Di EN,
come riconosciuto dal C.T.U. che ne aveva tenuto conto quale esborso eseguito nell'interesse del Condominio;
- l'articolo 1130 c.c., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che l'amministratore dovesse, tra l'altro, erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni DEedificio e compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, mentre l'articolo 1135 c.c.
vietava all'amministratore di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestissero carattere urgente, dovendo in tal caso riferirne nella prima assemblea. Secondo consolidata giurisprudenza, per le spese erogate dall'amministratore nell'esercizio dei suoi poteri / doveri, così
come risultanti dalle citate norme e, dunque, per le c.d. spese “ordinarie”
e/o “necessarie ed urgenti” non varrebbe il principio della necessaria
(postuma) approvazione assembleare perché, se così fosse, l'amministratore finirebbe per essere vincolato ai desiderata DEassemblea, la cui valida costituzione rappresenta sempre più una rara eccezione, anche ad esempio per il pagamento della fornitura idrica ovvero elettrica. Sul punto, il 18 condominio non aveva nulla prodotto o provato in contrasto con i lavori realmente eseguiti dalla , essendo state, al contrario, ben Controparte_7
evidenti le opere realizzate dalla medesima DI;
- negli atti del giudizio promosso innanzi al giudice di pace di Napoli, conclusosi con sentenza n. 12327/15, di condanna del al Parte_1
pagamento di € 4.424.50 (quale residuo DEimporto approvato dall'assemblea del 17 gennaio 2006), egli si era espressamente riservato di agire per il residuo;
- riguardo al credito di € 1.939,66, derivante dal periodo di gestione
1994/1995, approvato dall'assemblea del 26 aprile 1996, il non Parte_1
aveva in alcun modo dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne
l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita, risultando saldi consuntivi non riscossi della gestione (1994/1995) approvata dall'assemblea del 26/04/1996, riportati nella colonna “Conguagli precedente gestione” nel nuovo prospetto del rendiconto immediatamente successivo
(1996/1998) come segue: Sigg. di Lire 535.660 (oggi euro Controparte_8
276,65); di Lire 852.190 (oggi euro 440,12); di CP_9 CP_10
Lire 373.040 (oggi euro 192,66); di Lire 1.994.824 (oggi euro Controparte_11
1.030,24). Il totale dei suddetti conguagli, oggetto della domanda di rimborso, sarebbe appunto di lire 3.755.114 (€ 1.939,35);
- nella seduta assembleare del 26 aprile 1996, presenti 11 condòmini per 363 millesimi, era stata deliberata (all'unanimità) l'approvazione del consuntivo
'94/'95 e, quindi, anche degli schemi di bilancio da lui predisposti,
comprensivi dello stato patrimoniale e del piano di riparto e dai quali emergeva il suo credito di lire 3.755.714, oggi € 1.939,66, che, non saldato dai condomini morosi, era necessariamente confluito nella successiva gestione di cui al rendiconto 1996/1998, quale travaso di gestione nell'apposita colonna
riportante i saldi negativi da incassare per ripianare l'anticipo di cassa da lui eseguito per conto del e, quindi, adempiere l'obbligazione Parte_1 19 restitutoria che nasce in capo ai singoli condomini nel momento stesso in cui avviene l'esborso e per diretto effetto di esso, senza che a ciò sia
(addirittura) di ostacolo l'utilizzazione di un conto corrente non specifico che, a tutto concedere, potrebbe comportare solo una difficoltà nella ricostruzione delle movimentazioni avvenute;
- l'importo di € 1.939,66 era compreso nel totale delle anticipazioni di cui egli aveva chiesto la restituzione con le raccomandate in atti, dovute all'assenza
di un fondo cassa condominiale, di giacenze e di rendite che avessero potuto anche
in parte coprire le poste di bilancio, non essendo stata fornita alcuna prova documentale in tal senso, da parte del , anche perché egli non Parte_1
aveva ricevuto dal suo predecessore alcuna giacenza di cassa da poter impiegare come “avanzo di cassa ad inizio gestione”;
- il C.T.U., sulla scorta della documentazione versata in atti (bilanci consuntivi-rendiconti, giustificativi e verbali assembleari), aveva correttamente ricostruito la contabilità condominiale nella sua interezza,
verificando, punto per punto, le singole poste di bilancio e confrontandole con i giustificativi di spesa esibiti ex art. 210 c.p.c. proprio dal Condominio;
- a riprova dei pagamenti eseguiti in favore dei fornitori, a fronte del rilascio delle fatture e delle quietanze in atti, era la circostanza che in tutti gli anni successivi nessuno di tali fornitori aveva mai reclamato il pagamento delle proprie competenze, non risultando che il condominio avesse dimostrato il contrario;
- l'onere della prova era stato da lui assolto con la produzione non solo delle fatture, ma anche di copia degli assegni emessi dal suo conto corrente bancario personale, allora intrattenuto presso la Banca Commerciale
Italiana, filiale di iazza San Vitale n. 13, non avendo il condominio, Pt_1
all'epoca dei fatti, aperto alcun conto corrente proprio né bancario né
postale. Parte dei pagamenti, inoltre, erano stati da lui eseguiti anche in contanti;
20
- i lavori di cui alla fattura della DI GA di (di lire Controparte_5
5.967.850), del 22 giugno 1996, erano stati espressamente approvati sia dalla commissione dei condòmini (come da verbale del 3 giugno 1996: doc. 23 del fascicolo di parte), sia dall'assemblea del 24 gennaio 1997, anche per le integrazioni delle spese, onde l'esborso era stato eseguito su autorizzazione
DEassemblea. Peraltro, il condominio non avrebbe dimostrato nel corso del giudizio che le opere della DI non Controparte_12
fossero state eseguite (e proprio su tale circostanza si era chiesto – nella memoria istruttoria – l'escussione del titolare della DI per la conferma
DEavvenuto pagamento);
- la spesa per “Pitturazione abitazione ” di lire 3.072.500 (€ Per_3
1.585,52), strumentalmente sottratta dal Condominio, era stata espressamente avvalorata dalla delibera assembleare del 18 dicembre 1998,
assunta alla presenza di cinque condomini per 636 millesimi, relativa al capo 2 DEordine del giorno («infiltrazioni acqua nell'appartamento condotto
dall'Ing. ), del seguente tenore: «sul secondo punto all'o.d.g. Persona_3
l'assemblea dà mandato all'amministratore di riparare la pluviale e istruire la
pratica con l'assicurazione per il rimborso dei danni subiti nella proprietà
condotto dall'Ing. ; Pt_3 Persona_3
- con delibera del 9 marzo 1998, sul capo 2 all'ordine del giorno («Transazione causa ) l'assemblea alla presenza di otto condomini Parte_6
per 775 millesimi, aveva deciso di accettare la transazione della causa
e di ripartire la cifra di Lire 1.800.000; Controparte_6
- con delibera assembleare del 15 maggio 1998 l'assemblea aveva approvato i lavori DEedificio, appaltandoli alla DI , che non furono Parte_7
poi eseguiti né pagati, per cui, stante il pericolo in atto, si era resa poi necessaria la messa in sicurezza eseguita dalla DI Di EN IO,
come da fattura rilasciata e regolarmente pagata;
- il giudice di primo grado non aveva mai limitato la comparazione dei dati 21 contabili con i giustificativi di spesa con distinzione tra fotocopia e/o originale come infondatamente sostenuto dall'appellante . Del Parte_1
resto, la contestazione di controparte risulterebbe palesemente smentita dalle quietanze prodotte in calce ai giustificativi che ne dimostravano l'avvenuto pagamento. L'eccezione del , sollevata solo in grado Parte_1
di appello, avrebbe introdotto in giudizio un nuovo thema decidendum, non essendo stata giammai contestata in primo grado la valenza della documentazione prodotta;
- riguardo alla transazione tra il e l'Ing. , la sentenza Parte_1 Per_3
n. 7792/97 era stata prodotta solo in appello. In ogni caso, se realmente l'importo di lire 1.800.000 fosse a credito del , non si Parte_1
comprenderebbe il riferimento alla ripartizione contenuto nella delibera,
dove si legge: Sul secondo punto all'o.d.g. l'assemblea alla unanimità dei presenti
delibera di accettare la transazione della causa e di Controparte_6 ripartire la cifra di lire 1.800.000. In realtà, l'assemblea del 18 dicembre 1998
lo aveva autorizzato ad istruire la pratica alla compagnia assicurativa, ed a
riparare sia la pluviale nell'appartamento condotto dall'Ing. che Persona_3
nei viali di proprietà della Banca Commerciale Italiana per i continui allagamenti,
che avevano cagionato i danni, sia a ripristinare i danni cagionati dalla tubazione
condominiale, con la conseguenza che la fattura di Lire 3.072.500 è stata
correttamente contabilizzata dal CTU e riportata nel totale delle anticipazioni. Le
avverse deduzioni e i richiami agli artt. 1130 e 1135 c.c. sarebbero inconferenti, avendo l'assemblea condominiale espressamente demandato
l'Amministratore alle dovute riparazioni, con il conseguente ripristino dello stato
dei luoghi (tinteggiatura) e proprio sulla scorta di tale ripristino si addivenne alla
transazione del giudizio;
- di fronte alle diffide e ordinanze sindacali notificategli dal Parte_2
in data 10 settembre 1996, 24 febbraio 1999, 10 febbraio 2001 e 13
[...]
luglio 2001, egli aveva dovuto commissionare le opere alla DI CP_13
[...]
con l'ausilio del tecnico Ing. per procedere alle
[...] Persona_2
opere di messa in sicurezza dello stabile, così come più volte richiesto dagli stessi condòmini e dal sindaco del inserendo la relativa Parte_2
spesa (da lui anticipata) nel consuntivo 1/1/2000 – 10/2/2001;
- la mancata approvazione dei rendiconti non poteva ledere il suo diritto al rimborso delle anticipazioni di cassa eseguite nell'interesse DEente di gestione;
- nel secondo termine ex art. 183 c.p.c. egli aveva depositato tutti i giustificativi di spesa comprovanti quanto sostenuto e aveva anche chiesto e ottenuto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte del degli Parte_1
originali già consegnati al dott. poi depositati in sede di primo Per_1
accesso del C.T.U. e sulla scorta dei quali era stata redatta la relazione peritale, mediante il confronto tra i giustificativi di spesa da lui prodotti (ex
art. 2697 c.c.) e quelli esibiti anche in originale dal convenuto Parte_1 (ex art. 210 c.p.c.) e riportandosi alle varie delibere assembleari;
- il credito accertato dal tribunale era stato da lui ceduto (ex art. 1198 c.c.) a
UC IN, citato in appello dal , benché totalmente Parte_1
estraneo ai fatti di causa e, comunque, non parte processuale nel precedente grado.
In conclusione, l'appellato chiedeva il rigetto DEappello Controparte_2
e il rimborso delle spese processuali.
§ VI. UC IN eccepiva l'inammissibilità DEappello (art. 342 c.p.c.)
e l'erroneità della propria citazione in appello da parte DEappellante, non essendo stato egli parte del giudizio di primo grado e non discutendosi del contratto di cessione del credito da lui stipulato con . Controparte_2
Chiedeva, quindi, la propria estromissione dal processo e la condanna del condominio in suo favore ai sensi degli articoli 91 e 96 del codice di rito.
§ VII. L'appello, tempestivamente proposto, risponde ai requisiti di cui all'articolo 342 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile. Infatti, contiene una 23 chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, idonee a confutare le ragioni della decisione appellata, sulla prova delle anticipazioni che la parte attrice assume di avere eseguito per conto del e sui presupposti in fatto e Parte_1
in diritto del diritto al rimborso. Sul punto, può farsi rinvio all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U.
27199/2017, Cass. S.U. 36481/2022), alla luce del quale occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura
proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di
particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Inoltre, deve reputarsi ammissibile la citazione in appello di UC IN,
che chiede, invece, di essere estromesso, col favore delle spese. La sua incontestata qualità di cessionario del credito vantato dall'attore lo identifica come successore a titolo particolare nel diritto Controparte_2
controverso, il quale può intervenire o essere chiamato nel processo, a norma
DEarticolo 111 c.p.c., disposizione applicabile in ogni grado o fase del giudizio
(cfr. Cass. S.U. 21690/2019), dato che il successore assume la stessa posizione del suo dante causa e, pertanto, non è terzo rispetto alle altre parti (in termini, Cass.
17486/2020, per l'ammissibilità della chiamata in causa effettuata per la prima volta in grado di appello del soggetto succeduto nel diritto controverso in pendenza del giudizio di primo grado).
§ VIII. Nel merito, ha rilievo preliminare il motivo di appello che investe il rigetto DEeccezione di prescrizione.
L'attore ha prodotto in giudizio numerose missive indirizzate all'amministratore in carica del condominio, in alcune delle quali è in maniera univoca richiesto il rimborso delle somme che egli assume di avere anticipato nell'interesse del condominio. 24
Riguardo a tali comunicazioni scritte, il disconoscimento da parte del convenuto deve effettivamente ritenersi generico e inidoneo a Parte_1
privare le copie prodotte della loro attitudine a dimostrare l'interruzione della prescrizione.
Si tratta, infatti, di atti spediti all'indirizzo DEamministratore del , Parte_1
che, nelle copie prodotte, risulta aver firmato gli avvisi di ricevimento, e che,
pertanto, sarebbe stato in grado di precisare quale fosse il diverso contenuto delle missive ricevute, ovvero di negare in maniera chiara e univoca di avere mai ricevuto tali comunicazioni.
Inoltre, l'affermazione (peraltro, condivisibile) del primo giudice, secondo cui il credito in questione è soggetto al termine ordinario di prescrizione (dieci anni),
non ha formato oggetto d'impugnazione.
Ebbene, il termine è stato efficacemente interrotto la prima volta con la lettera raccomandata ricevuta dall'amministratore pro tempore il 2 maggio Per_1 2002, con la quale il ha chiesto espressamente il pagamento di € CP_2
19.450,00 per il rimborso di quanto anticipato nell'amministrazione del condominio dal 1996 al 2001. La cifra richiesta comprende anche la parte relativa al rendiconto degli anni 1994 e 1995, onde è da ritenere che l'indicazione del
1996 (quale primo anno di gestione) sia dovuto a un mero errore materiale,
riferibile al professionista incaricato dal della tutela delle proprie CP_2
pretese.
Pur esclusa (per gli altri obbligati) l'efficacia della lettera indirizzata al condomino (per il carattere parziario e non solidale delle obbligazioni Parte_8
dei condomini), il termine di prescrizione è stato nondimeno interrotto con la missiva ricevuta dall'amministratore il 20 dicembre 2008, contenente Per_1
un'espressa richiesta di pagamento, con espressa funzione di costituzione in mora, mediante rinvio al contenuto delle precedenti raccomandate, rinvio che rende evidente, per relationem, la somma pretesa.
L'atto di citazione, nel 2016, è stato notificato entro il successivo termine di dieci 25 anni.
§ IX. Sull'eccezione di disconoscimento dei documenti prodotti in copia dall'attore, la precisazione DEappellante, di avere disconosciuto non la
“difformità” tra fotocopia e originale, bensì i documenti in quanto tali, impone di tener conto della distinzione, chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, tra il disconoscimento della conformità della copia all'originale e il cosiddetto diniego di originale, ove si neghi del tutto che il documento originale esista.
Si afferma, infatti (cfr. Cass. 24029/2024, Cass. 134/2025), che il disconoscimento della conformità della copia all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non come mere clausole di stile, presuppone l'esistenza di un documento originale e, attenendo al contenuto di quello prodotto in copia,
consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni, mentre il diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza DEoriginale
del documento, richiede la querela di falso, proponibile anche contro la copia prodotta in giudizio, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola della sua efficacia probatoria di scrittura privata.
Nel caso di specie, la precisazione DEappellante, sopra riportata, impone di ritenere che sia stata messa in dubbio l'esistenza stessa degli originali, riguardo alle fotocopie delle quietanze e degli assegni intestati a IO Di EN, ai giustificativi di spesa di cui al punto 36 della lista di documenti DEattore e alla fattura n. 4/1999 della DI ND Di ND.
Nei termini anzidetti, la mera contestazione da parte del deve Parte_1
reputarsi insufficiente a privare le copie di efficacia probatoria, fermo restando che, trattandosi di documenti inerenti a rapporti tra il e i terzi coi CP_2
quali ha contrattato, la loro efficacia probatoria è liberamente valutabile.
Pur inquadrata la questione nell'alveo DEarticolo 2719 c.c., va poi aggiunto che, riferendosi le fatture e le quietanze a rapporti nei quali ha CP_2
dichiarato di agire non in proprio, bensì in rappresentanza del condominio (al 26 quale, infatti, i documenti contabili emessi dai terzi sono intestati), la parte appellante avrebbe avuto tempo e modo per acquisire informazioni dagli imprenditori che hanno contrattato con il suo amministratore, sì da poter poi dare concretezza alla contestazione di conformità delle copie agli originali.
Con specifico riferimento, poi, alla fattura della , Controparte_14
di lire 5.967.850, la sua allegazione al verbale assembleare del 13 novembre 1996
fa presumere che il fosse pienamente in grado di verificare Parte_1
l'eventuale non conformità della copia all'originale, sul presupposto che, in difetto di allegazione contraria, deve reputarsi che di volta in volta i verbali delle riunioni condominiali (e i relativi allegati) siano stati rimessi in copia ai singoli condomini e che, pertanto, il ne abbia conservato traccia pur a Parte_1
prescindere dalla consegna dei documenti alla cessazione DEincarico.
La produzione solo in copia della documentazione relativa alla gestione del non appare, quindi, un argomento sufficiente per escludere il Parte_1 diritto del al rimborso. CP_2
§ X. L'articolo 1135 c.c., anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 220 del 2012 e dal D.L. n. 145 del 2013
(come convertito in legge), prevede che l'amministratore non possa ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L'amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa, poiché
spetta all'assemblea condominiale non solo di approvare il conto consuntivo,
ma anche di valutare l'opportunità delle spese da lui sostenute. Ne consegue che, in assenza di una deliberazione DEassemblea (che può intervenire anche successivamente, in via di ratifica delle spese effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, pur se prive dei connotati di indifferibilità e urgenza, purché non voluttuarie o gravose: Cass. 18192/2009), l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore e i condomini inquadrabile nella figura 27 del mandato, il principio DEart. 1720 c.c. (secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario) deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito DEamministratore non può
considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte
DEassemblea (Cass. 14197/2011, Cass. 18084/2014; v. anche Cass. 15041/2013,
secondo cui spetta all'assemblea condominiale stabilire, preventivamente o successivamente, se una spesa debba essere affrontata, mentre l'amministratore,
organo esecutivo del condominio, non può decidere se e in che misura il condominio debba sostenere spese, così come non esiste alcun credito
DEamministratore che abbia effettuato spese di tasca propria).
L'iniziativa contrattuale DEamministratore, nel disporre l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria DEedificio senza previa CP_15
approvazione o successiva ratifica DEassemblea, non determina, quindi, alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo, potendo solo l'eventuale carattere urgente della prestazione fondare il diritto DEamministratore al rimborso delle spese (v. anche, sul punto, Cass. 20136/2017 e Cass. 2807/2017).
Tali principi devono, quindi, ispirare la verifica dei documenti posti dal a sostegno della propria pretesa. CP_2
§ XI. Riguardo alla gestione degli anni dal 1996 al 1998, la mancata approvazione dei consuntivi da parte DEassemblea non osta a che, verificate le risultanze contabili, possa eventualmente riconoscersi il diritto
DEamministratore al rimborso di anticipazioni legittimamente eseguite.
Il motivo di appello (riportato al § IV, sub 4) rimprovera al primo giudice di avere conteggiato a credito DEattore la voce di spesa di lire 5.967.850, a saldo della fattura emessa dalla DI DI GA di in data 22 giugno Controparte_5
1996, per «lavori urgenti eseguiti presso lo stabile».
La spesa e anche la fattura emessa dalla DI anzidetta trovano riscontro nella deliberazione assembleare del 13 novembre 1996, preceduta dal parere espresso dalla commissione ristretta di condomini il 3 giugno 1996. 28
Nella riunione della commissione in data 3 giugno 1996 (presenti i condomini
, , , e Controparte_16 Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
), per i lavori relativi alla “caditoia pluviale”, si approvò il preventivo Per_3
presentato dalla DI DI , dando mandato Controparte_12
all'amministratore di contattare il titolare della DI per espletare i CP_2
lavori indicati nel preventivo e ottemperare all'ordinanza sindacale che aveva imposto l'intervento indicato.
L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare.
Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega (Cass. 14300/2020).
Sta di fatto che nella riunione del 13 novembre 1996 (presenti undici condomini su diciassette, per 358 millesimi), sul terzo capo all'ordine del giorno («Relazione
lavori colonna pluviale ord. sindacale 7/96»), l'assemblea, preso atto della lievitazione dei costi da lire 2.400.000 a lire 5.967.850 come da fattura datata 22
giugno 1996 della DI GA, che fu allegata al verbale (cifra che, secondo CP_7
l'amministratore , avrebbe garantito al condominio la totalità dei CP_2
lavori alla pluviale, compreso l'innesto del fognolo), approvò l'operato
DEamministrazione e la ripartizione della spesa.
La spesa in questione deve, pertanto, conteggiarsi a credito della parte attrice.
Non è vero, inoltre, che il si sia riconosciuto creditore di soli € CP_2
4.993,50, nell'agire in giudizio contro il condominio innanzi al giudice di pace di poiché, come si evince dai relativi atti processuali di parte, la Pt_1
domanda fu proposta con l'espressa riserva di agire in altra sede per il residuo,
senza che, peraltro, il frazionamento della domanda possa ritenersi ingiustificato (con le conseguenze di cui agli articoli 88 e 92, primo comma,
c.p.c.: Cass. S.U. 7299/2025), stante l'immediata disponibilità, in favore 29 DEattore, di un documento idoneo ex art. 1988 c.c. a dispensarlo dall'onere della prova per la minor somma richiesta, ossia il verbale della riunione del 17
gennaio 2006, nella quale l'assemblea riconobbe espressamente il debito di €
4.993,50 e autorizzò l'emissione di bollette per la riscossione della somma nei confronti dei singoli condomini.
§ XII. Rispetto alla gestione del 1999, di cui al n. 5) del § IV, il condominio appellante nega di dovere rispondere della fattura n. 4/1999 emessa dalla DI
ND Di ND, conteggiata dal C.T.U. (e, quindi, dal primo giudice) a credito DEattore, giacché relativa a una spesa che sarebbe stata approvata dalle assemblee del 9 marzo 1998 e del 18 dicembre 1998.
Nel verbale del 9 marzo 1998, sul capo 2 all'ordine del giorno (Transazione causa
l'assemblea all'unanimità deliberò di accettare la Parte_6
transazione nella causa e di ripartire la cifra di lire Controparte_6
1.800.000. Pur ritenendosi, in contrasto con l'affermazione della parte appellante, che la somma anzidetta fosse a debito e non a credito del condominio
(prevedendosene in delibera la ripartizione), l'approvazione DEassemblea
riguarda un pagamento in danaro e, quindi, non giustifica la maggiore spesa di cui alla fattura, la quale presuppone in favore dello stesso una Per_3
prestazione di fare. Né, in mancanza di copia della transazione, potrebbe eventualmente presumersi che la somma in questione riguardasse l'esecuzione di lavori all'interno DEappartamento del , sì da riconoscersi al Per_3
il diritto al rimborso almeno nei limiti di lire 1.800.000. CP_2
Quanto al verbale del 18 dicembre 1998 e al capo 2 all'ordine del giorno
(«Infiltrazioni acqua nell'appartamento condotto dall'Ing. ), la Persona_3
deliberazione autorizzativa ebbe per oggetto la riparazione del pluviale e l'istruzione della pratica con l'assicurazione del fabbricato per il rimborso dei danni subiti nella proprietà condotto dall'Ing. . Pt_3 Per_3
Non risulta che il abbia dato esecuzione alla decisione assembleare, CP_2 30 attivando la pratica per l'intervento DEassicurazione. Certo è che non vi è
alcuna deliberazione che l'autorizzasse a provvedere direttamente ai lavori nell'abitazione del , decidendo autonomamente il tipo e l'entità Per_3
DEintervento, la spesa e l'impresa che dovesse provvedervi, scelte esulanti dai poteri DEamministratore. Né rileva l'argomento contrario addotto dal
, sulla regolarità della spesa per avere il condominio approvato la CP_2
riparazione della causa DEinfiltrazione, sì da doversi eseguire anche il ripristino DEunità immobiliare danneggiata: l'eventuale esito sfavorevole della pratica assicurativa, per la mancata copertura del danno nella polizza in corso, avrebbe dovuto indurre l'amministratore a porre all'ordine del giorno, in una successiva assemblea, la necessità della riparazione all'interno
DEappartamento danneggiato, affinché i condomini deliberassero, ove lo ritenessero, la relativa spesa.
Di conseguenza, il rimborso di lire 3.070.000, pari a € 1.585,52 (importo così riportato nel rendiconto e nella rielaborazione del C.T.U., sebbene la fattura quietanzata indichi il totale di lire 3.072.500), non è dovuto.
§ XIII. Per la gestione dal 1° gennaio 2000 al 10 febbraio 2001, riguardo alla quale l'appellante nega il diritto del di conteggiare a proprio credito CP_2
l'importo di € 5.577,73 (lire 10.800.000), va rilevato, in primo luogo, che la fattura n. 1 DE8 gennaio 2001, cui avrebbe fatto seguito il pagamento di lire 10.800.000
(mediante quattro assegni bancari di lire 2.500.000 l'uno e lire 800.000 in contanti), quietanzato in parte il 29 gennaio 2001 (per lire 5.000.000) e in parte il
10 febbraio 2001 (per lire 5.800.000), fa riferimento al contratto di appalto che sarebbe stato stipulato «in base alla ordinanza sindacale n°228/96 del 06/09/96», e riguarda l'acconto del 30%. Se ne deve desumere che il abbia assunto CP_2
l'impegno con la DI in questione per lavori di manutenzione straordinaria per l'importo di lire 36.000.000 (€ 18.592,45), di cui la fattura rappresenta il 30%.
Del contratto di appalto non v'è traccia in atti, né se ne fa menzione nell'elenco dei documenti consegnati dal all'amministratore subentrante. CP_2 31
A prescindere dalla circostanza che la somma di lire 10.800.000 sia stata effettivamente pagata, non risulta che la spesa sia stata approvata dall'assemblea, né il diritto al rimborso può fondarsi sull'asserita urgenza
DEintervento edilizio (che, peraltro, deve presumersi neppure effettuato, se,
come risulta dalla nota prot. 0642/00 del 6 febbraio 2001, a firma dei tecnici comunali, notificata il 10 febbraio 2001 a il 10 febbraio 2001, Controparte_2
cui ha fatto seguito l'ordinanza sindacale del 21 giugno 2001, di data successiva alla cessazione del dalla carica, fu ordinata l'esecuzione ad horas delle CP_2
opere necessarie a scongiurare lo stato di pericolo derivante dall'intonaco
pericolante del cornicione e dei frontalini della facciata).
Escluso che l'intervento commissionato alla DI Di EN abbia inteso dare risposta a tale successiva diffida comunale, poiché esso trova titolo in un contratto di appalto che il assume di avere stipulato a dicembre del CP_2
2000, il riferimento in fattura a un'ordinanza sindacale risalente a oltre quattro anni prima esclude in radice che l'affidamento dei lavori alla DI Di EN
potesse reputarsi urgente, sì da legittimare l'amministratore ad assumere tale iniziativa senza porre preventivamente l'argomento all'ordine del giorno e attendere l'approvazione DEassemblea. Né può darsi rilievo in senso contrario alla decisione assunta dall'assemblea il 13 novembre 1996, allorché, presosi atto
DEordinanza sindacale n. 228/96, risalente a circa due mesi prima, si dispose che, data l'urgenza, l'amministratore provvedesse immediatamente
all'eliminazione della situazione di pericolo attenendosi scrupolosamente alla
diffida in oggetto, salvo poi precisare, su proposta del condomino
[...]
che si nominasse un tecnico per verificare l'effettivo stato di Parte_9
pericolo dei frontalini dei balconi e, in caso di risposta affermativa, si provvedesse alla semplice imbragatura delle parti pericolanti nelle more di un successivo intervento riparatorio. Ancor meno può ravvisarsi l'autorizzazione della spesa nel verbale di assemblea del 18 dicembre 1998, con la quale, per i lavori di ristrutturazione DEintero fabbricato (per il corrispettivo di lire 32
170.921.544 più IVA: v. verbale del 15 maggio 1998), già affidati alla DI
[...]
, fu respinta la richiesta di quest'ultima di variazione delle modalità di Pt_7
pagamento e, in caso di persistente rifiuto di quest'ultima di rispettare le condizioni già concordate, fu dato mandato all'amministratore di interpellare la
successiva DI elencata nella delibera assembleare precedente (che, per quanto si legge nel verbale di tale precedente assemblea, del 15 maggio 1998, non è quella cui il avrebbe pagato nel 2001 l'importo di lire 10.800.000). CP_2
Esclusa, dunque, l'urgenza dei lavori affidati dall'amministratore CP_2
alla DI Di EN a dicembre del 2000, mediante contratto di appalto da presumersi stipulato verbalmente, la decisione dello stesso di versare CP_2
all'appaltatore l'acconto di lire 10.800.000 resta a suo carico, senza che, di conseguenza, risulti necessario accertare, come richiesto dall'appellante,
l'effettiva negoziazione degli assegni.
§ XIV. Si esamina, infine, la pretesa creditoria relativa al consuntivo dal 3 ottobre 1994 al 31 dicembre 1995, riguardo alla quale il C.T.U. ha ritenuto sic et simpliciter
che, per le morosità di alcuni condomini (Comit Service, eredi ed CP_9 CP_10
eredi ) il disavanzo risultante dal consuntivo approvato il 26 aprile Per_4
1996, di lire 3.755.714 (€ 1.939,66), debba reputarsi coperto da anticipazione
DEamministratore.
Va osservato che la deliberazione DEassemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte DEassemblea, su un oggetto specifico posto all'esame DEorgano collegiale (Cass. 10153/2011).
Non basta, pertanto, che l'assemblea abbia approvato il consuntivo presentato 33 dal , nella riunione del 26 aprile 1996, per ritenere che il predetto sia CP_2
creditore del disavanzo di lire 3.755.714 (€ 1.939,66) provocato dalla morosità di alcuni condomini, a fronte DEipotesi che l'amministratore disponesse di entrate provenienti da precedenti gestioni.
Ebbene, tale ipotesi trova conferma nel verbale DEassemblea del 3 ottobre
1994, allorché a , nominato come nuovo amministratore del Controparte_2
condominio, fu posto a disposizione l'attivo di cassa di lire 1.902.807 (pari a €
982,72), che, privo di altra destinazione, deve reputarsi utilizzato per coprire parte del passivo maturato nella gestione successiva.
Di conseguenza, per la voce in esame il credito di (ceduto Controparte_2
a UC IN) va quantificato in € 956,94 (pari alla differenza tra €
1.939,66 ed € 982,72).
§ XV. In conclusione, nel tirare le fila di tutto quanto fin qui osservato, va rilevato che delle ragioni prospettate dal a fondamento del proprio Parte_1 appello, sopra riportate al § IV, debbano disattendersi quelle riassunte sub 1), 2)
e 4) (sul disconoscimento dei documenti, sulla prescrizione e sul diritto
DEattore al rimborso del pagamento alla DI , Controparte_12
di cui alla fattura di lire 5.967.850); debbano, invece, in tutto o in parte accogliersi le altre, sì da escludere il diritto al rimborso per il pagamento della «fattura
04/1999 DI ND Di ND» e della «fattura n.1 del 08.01.2001 della DI Di
EN IO» (senza che neppure occorra accertare se tali pagamenti il li abbia effettivamente eseguiti) e ridurre l'importo del credito di cui CP_2
al consuntivo approvato.
Pertanto, dal saldo di € 10.064,50 che il giudice di primo grado ha riconosciuto a credito di , si detraggono € 5.577,73 (lire 10.800.000), € Controparte_2
1.585,52 (lire 3.070.000) ed € 982,72, onde resta dovuto il minor importo di €
1.918,53.
Alla somma dovuta vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda, così come stabilito dal giudice di primo grado (senza che sulla questione sia stato sollevato 34 alcun motivo di doglianza, in via principale o incidentale, riguardo alla data di decorrenza e al tasso applicabile), con l'ulteriore precisazione che, ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c. (cfr. Cass. S.U. 12449/2024).
Per effetto della cessione del credito, da a UC Controparte_2
IN, con atto per notaio del 3 maggio 2021, la condanna Persona_9
va pronunciata in favore del secondo, dovendosi ravvisare nella sua richiesta di rigetto DEappello un'implicita istanza di condanna del in proprio Parte_1
favore.
§ XVI. Il parziale accoglimento DEappello impone di provvedere ex novo sulle spese di lite anche per il giudizio di primo grado, secondo l'esito finale della lite,
che vede accolta la domanda di (salvi gli effetti della Controparte_2 cessione del credito) per un importo (€ 1.918,53) nettamente inferiore a quello inizialmente domandato (€ 14.456,01 … fatta salva ogni determinazione equitativa
che l'ecc.ma adita giustizia riterrà, all'esito della espletanda istruttoria).
L'esito anzidetto non esclude la soccombenza del convenuto (cfr. Parte_1
Cass. S.U. 32061/2022; v. anche Cass. 13212/2023). Tuttavia, in considerazione non soltanto della netta divergenza tra la somma domandata e quella attribuita alla parte vincitrice, ma anche delle rilevate irregolarità nella gestione del da parte DEattore (per le iniziative assunte oltre i limiti dei suoi Parte_1
poteri e la confusione ingenerata tra il patrimonio del e quello suo Parte_1
personale, sì da determinare una situazione di opacità), la resistenza in giudizio da parte del è apparsa giustificata, per l'obiettiva incertezza in Parte_1
ordine al diritto controverso. Sussistono, pertanto, le condizioni per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, nei rapporti tra l'attore CP_2
e il convenuto, con la condanna di quest'ultimo solo per
[...] Parte_1
la residua metà. 35
In tale regolamentazione rientrano anche le spese occorse per la C.T.U.,
adempimento istruttorio resosi necessario per la complessa ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti (ancorché non si siano condivise le conclusioni del consulente). Si dispone, pertanto, che tali spese restino per metà a carico
DEattore e per l'altra metà a carico del convenuto.
Il condominio risponde per intero delle spese di lite sostenuta dal successore nel rapporto controverso, per l'iniziativa assunta nel chiamarlo in causa e per l'estraneità alla posizione di questo dei rilievi espressi per compensare in parte le spese nei riguardi DEattore.
A norma DEarticolo 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, il valore della causa è determinato dalla somma attribuita alla parte vittoriosa, sì da doversi applicare lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 delle tabelle 2 e 12 allegate al
D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Per la liquidazione dei compensi in favore di UC IN si tiene conto (a norma DEarticolo 4, comma 1, del D.M. n. 55 citato) della sua posizione marginale nel dibattito processuale e, quindi, della modesta complessità delle questioni affrontate dal suo difensore.
La richiesta ex art. 93 c.p.c. del difensore di , contenuta nella Controparte_2
comparsa conclusionale e nella memoria di replica del giudizio di appello,
riferita alle spese e alle competenze del doppio grado di giudizio, vale solo per le competenze relative al presente grado (cfr. Cass. 16244/2019, secondo cui la
distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado,
dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata
per la prima volta in un grado successivo).
È superfluo aggiungere, infine, che il parziale accoglimento DEappello priva dei suoi presupposti la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e dal suo avente causa UC IN Controparte_2
nei confronti del appellante. Parte_1
P. Q. M.
36
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) in parziale accoglimento DEappello proposto dal Parte_1
, in persona DEamministratore in carica, e per effetto
[...]
della successione a titolo particolare nel rapporto controverso di UC
IN a , condanna il al pagamento, Controparte_2 Parte_1
in favore di UC IN, di € 1.918,53 (anziché di € 10.064,50 in favore di ), con gli interessi legali (art. 1284, primo Controparte_2
comma, c.c.) dalla domanda (20 dicembre 2016) al saldo;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta sia da sia Controparte_2
da UC IN;
c) condanna il in persona Parte_1
DEamministratore in carica, al pagamento, in favore di CP_2
(con distrazione per le sole spese di appello in favore
[...]
DEavvocato Giacomo Montecuollo) della metà delle spese processuali, liquidate, per tale frazione (e con compensazione della restante metà), in €
1.569,50 per il primo grado (di cui € 132,00 per spese, € 1.250,00 per compensi ed € 187,50 per spese forfettarie) e in € 1.495,00 per l'appello (di cui € 1.300,00 per compensi ed € 195,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
d) condanna il in persona Parte_1
DEamministratore in carica, al pagamento, in favore DEavvocato
UC IN (difensore di se stesso), delle spese di appello, liquidate in € 1.782,50 (di cui € 1.550,00 per compensi ed € 232,50 per spese forfettarie),
oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
e) pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado per metà a carico di e per metà a carico del convenuto. Controparte_2 Parte_1
Così deciso il 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale 37
La presidente
Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°2409/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n°3747/2021 del 20 aprile 2021
t r a il (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona DEamministratore in carica, avvocato CP_1
1 ( ), con studio in Viale II Malatesta n. 9, e C.F._1 Pt_1
domicilio digitale costituito Email_1
personalmente ai sensi DEarticolo 86 c.p.c., e rappresentato e difeso anche dall'avvocato Ciro Savignano ( ), con studio in C.F._2 Pt_1
Piazza Garibaldi, n. 26, e domicilio digitale Email_2
e
( , nato a [...] [...], Controparte_2 C.F._3 Pt_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Montecuollo
( ), con studio in Cellole, Via Bari, n. 2, e domicilio C.F._4
digitale Email_3
e l'avvocato UC IN ( ), nato a [...] 9 C.F._5 Pt_1
novembre 1987, difensore di se stesso, con studio in Sessa Aurunca, località Baia
Domizia, Via degli Oleandri, SNC, e domicilio Controparte_3
digitale Email_4 Conclusioni
Per il gli avvocati Parte_1 CP_1
e Ciro Savignano concludevano come segue:
1- Riformare integralmente la sentenza n.3747/2021 emessa nel giudizio portante il
n.37288/2016 di R.G., dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione civile, in composizione
monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, in data 05.04.2021,
depositata il 20.04.2021 e, conseguentemente, accertare e dichiarare estinto per
intervenuta prescrizione il “presunto” credito richiesto dal sig. nei confronti CP_2
del alla Via Marc'Antonio n.23, in persona DEamministratore Controparte_4
pro tempore, per tutti i motivi indicati nell'atto di appello;
2- In via subordinata, salvo ricorso per cassazione, in riforma della sentenza
n.3747/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, rigettare la domanda proposta dal sig.
essendo inammissibile, improponibile, destituita di ogni Controparte_2
fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provata sia nell'an che nel quantum
debeatur; 2
3- Salvo ricorso per cassazione, nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccepita
prescrizione, accertato che il saldo contabile nelle gestioni 01.01.1996-10.02.2001 era di
€ 6.390,52, come deliberato dall'Assemblea condominiale in data 17.01.2006, in riforma
DEimpugnata sentenza, rigettare, comunque, la domanda attorea relativamente alle
anticipazioni richieste per le predette gestioni, perché già riconosciute con sentenza del
G.d.P. di Napoli n.12327/2015 ed accettate dal sig. Controparte_2
4- Condannare gli appellati nelle indicate qualità, al pagamento in favore del comparente
condominio delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con
attribuzione in favore dei sottoscritti difensori.
5- In via istruttoria, si chiede che l'adita Corte di Appello di Napoli, Voglia ordinare
all'appellato quanto già richiesto in primo grado ossia di esibire e Controparte_2
depositare:
a) l'originale della “fattura n.1 del 8/1/01 DI Di EN IO”;
b) gli originali delle cc.dd. “ricevute di versamento degli assegni per un importo di lire 10.800.000” depositate solo nel presente giudizio in fotocopia a distanza di ben 15 anni
dalla sua revoca;
c) la certificazione di avvenuta negoziazione degli assegni di cui sopra a firma CP_2
tratti presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di Piazza San
[...] Pt_1
Vitale n.3.
Per : rigetto DEappello in quanto inammissibile, improcedibile Controparte_2
ed infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria piena di spese, competenze
ed onorari oltre accessori di Legge per il presente grado di giudizio, oltre alla condanna
di parte appellante al risarcimento del danno, in via equitativa ai sensi DEex art. 96
c.p.c., per la palese infondatezza del gravame.
Per UC IN: rigetto DEappello in quanto inammissibile, improcedibile ed
infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria piena di spese, competenze ed
onorari oltre accessori di Legge per il presente grado di giudizio, oltre alla condanna di
parte appellante al risarcimento del danno, in via equitativa ai sensi DEex art. 96 c.p.c.,
per la palese infondatezza del gravame. 3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2016 , Controparte_2
premesso di essere stato amministratore del Parte_1
dal 3 ottobre 1994 al 10 febbraio 2001, esponeva:
[...]
- di avere redatto il rendiconto del periodo 3 ottobre 1994 – 31 dicembre 1995, approvato dall'assemblea il 26 aprile 1996, da cui risultava creditore della somma di € 1.939,66 (lire 3.775.714), nonché i rendiconti delle gestioni 1996,
1997 e 1998, dai quali risultava creditore di € 5.752,07 (lire 11.137.568), il rendiconto della gestione 1999, da cui risultava creditore di € 2.753,25 (lire
5.331.040) e, infine, il rendiconto della gestione dal 1° gennaio 2000 al 10
febbraio 2001, dal quale risultava creditore di € 9.004,53 (lire 17.435.200);
- che i crediti anzidetti erano scaturiti da ordinanze sindacali del Parte_2
che lo avevano costretto a ottemperare con lavori straordinari al fine
[...]
di salvaguardare anche l'integrità e la conservazione DEedificio condominiale;
- che nel corso del suo mandato egli aveva anticipato, per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie meglio indicate nei rendiconti, la somma complessiva di € 19.449,51 (Lire 37.659.502);
- che l'assemblea condominiale del 17 gennaio 2006 aveva deliberato di versargli € 4.993,50 quale parte del suo credito, dopo di che gli erano stati pagati solo € 569,00, per cui, a fronte DEanzidetta deliberazione, con sentenza del giudice di pace di Napoli n. 12327/2015 il era stato Parte_1
condannato a pagargli € 4.424,50.
Ciò premesso, conveniva il Controparte_2 [...]
in persona DEamministratore in carica, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, perché fosse condannato a pagargli € 14.456,01 (quale differenza tra il suo credito iniziale di € 19.449,51 e quello per il quale già
disponeva di titolo esecutivo), oltre agli interessi dalla maturazione del credito al saldo. 4
§ II. Il in persona Parte_1
DEamministratore in carica, nel costituirsi in giudizio, il 20 marzo 2017,
contestava le affermazioni DEattore e disconosceva ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti dall'attore; eccepiva l'estinzione per prescrizione DEeventuale credito e, in subordine, dei relativi interessi (per il decorso del termine di cinque anni ex art. 2948 c.c.).
In particolare, sul merito della pretesa DEattore il convenuto Parte_1
obiettava che l'assemblea, nella seduta del 26 aprile 1996, aveva solo approvato il consuntivo 1994/1995, senza alcun riferimento all'importo delle poste attive e passive e a un eventuale disavanzo di cassa, e, soprattutto, non aveva affatto riconosciuto che la differenza fosse stata anticipata dall'amministratore con danaro proprio, tanto che l'attore, nelle sue (disconosciute e contestate) missive non aveva mai fatto alcun riferimento al periodo suddetto. Quanto all'ulteriore pretesa di € 17.509,85, relativa alle gestioni dal 1996 al 2001, sosteneva che l'assemblea, nella seduta del 10 febbraio 2001, non aveva approvato i rendiconti presentati (per gli anni dal 1996 al 1999) e, nel revocare il mandato al CP_2
(nominando in sua sostituzione il dott. , lo aveva invitato a Persona_1
consegnare al nuovo amministratore tutta la documentazione contabile fino al
10 febbraio 2001, riservandosi di approvare i bilanci dal 1996 a febbraio del 2001
dopo la verifica della documentazione richiesta;
che alla successiva assemblea del 17 gennaio 2006 i rendiconti in questione non erano stati approvati,
decidendosi di attribuire al la somma complessiva di € 4.993,50 a titolo CP_2
di anticipazioni rispetto al saldo contabile delle gestioni 01.01.1996 – 10.02.2001
accertato in € 6.390,52 (lire 12.738.772) e non in € 17.509,85 come richiesto oggi dal
escludendosi, in particolare, la somma di € 1.585,52 (lire 3.070.000) CP_2
per “Tinteggiatura casa Ummarino”, spesa mai approvata dall'assemblea e,
comunque, ingiustificata, così come ogni altra pretesa relativa a spese non dimostrate;
che, peraltro, lo stesso si era affermato creditore di soli € Pt_3
4.993,50 allorché aveva agito innanzi al giudice di pace di Napoli per il
5 pagamento a saldo di € 4.424,50 (al netto DEacconto di € 569,00 già percepito).
§ III. Svoltasi con esito negativo la procedura di mediazione, il giudice istruttore ordinava al convenuto di esibire i giustificativi di spesa consegnati al condominio con
i verbali di consegna del 30/3/2001, 28/11/2001, 5/12/2001, entro il termine del 17 aprile
2018, e disponeva una C.T.U. contabile, al fine di verificare, sulla base dei
giustificativi di spese e i verbali assembleari il credito eventualmente vantato dall'attore.
Richiamato il C.T.U. per rendere chiarimenti sulle osservazioni della parte convenuta, all'esito DEistruttoria assumeva la causa in decisione, in funzione di giudice unico, e, con sentenza del 20 aprile 2021, così provvedeva: «- Accoglie
la domanda proposta dall'attore e condanna il convenuto al pagamento, in Parte_1
favore di della somma di euro 10.064,50 oltre interessi legali dalla Controparte_2
domanda al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore
DEattore, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi
oltre rimborso spese generali 15% I.V.A., C.P.A. come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 18/09/2018, a carico della parte
convenuta».
Decisione assunta sulla scorta delle seguenti ragioni:
1) il disconoscimento da parte del convenuto dei documenti Parte_1
prodotti dall'attore con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (“4 fotocopie delle
c.d. ricevute e degli “assegni intestati a Di EN IO;
la conformità delle
fotocopie dei c.d. giustificativi di spesa di cui al punto 36 della lista documenti di
controparte; fattura n.4/1999 DI ND Di ND per lire 3.072.500 per lavori
eseguiti nella proprietà ; n.7 raccomandate interruttive) sarebbe Parte_4
inefficace perché espresso genericamente e con mere clausole di stile, in contrasto col principio secondo cui la contestazione della conformità delle copie all'originale deve essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una
dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende
contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non
essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni; 6
2) il credito vantato dall'attore sarebbe soggetto al termine di prescrizione ordinario, di dieci anni (difettando il requisito della periodicità
DEobbligazione, per la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948,
n. 4, c.c.), validamente interrotto dall'attore con le richieste di pagamento inviate mediante raccomandate;
3) il credito DEattore sarebbe stato provato, per l'importo di € 10.064,50
verificato dal C.T.U., dalla documentazione acquisita mediante l'ordine di esibizione rivolto ex art. 210 c.p.c. al convenuto. Parte_1
§ IV. Con citazione notificata il 24 maggio 2021 il Parte_5
, in persona DEamministratore pro tempore, proponeva
[...]
appello, così motivando le proprie censure alla sentenza del tribunale:
1) la propria eccezione di disconoscimento ex art. 2719 c.c., relativa a tutti i
documenti ad uno ad uno prodotti da controparte (e, in particolare, alle quattro fotocopie delle ricevute e agli assegni intestati a IO Di EN, alle fotocopie dei c.d. giustificativi di spesa di cui al punto 36 della
lista documenti di controparte, alla fattura n. 4/1999 della DI ND Di
ND per lire 3.072.500 per lavori eseguiti nella proprietà Parte_4
, e alle sette raccomandate interruttive), sarebbe efficace e
[...]
pienamente legittima, perché riferita non alla “difformità” tra fotocopia e l'originale, bensì al documento in quanto tale. La documentazione prodotta dall'attore in fotocopia sarebbe non altro che la documentazione
che, in originale, l'attore avrebbe dovuto consegnare al convenuto Parte_1
e, invece, né mai consegnata all'amministratore subentrante né prodotta in giudizio o esibita al C.T.U., rendendo impossibile ogni valutazione sulla regolarità della sua gestione. E, infatti, , tenuto Controparte_2
a restituire i documenti della gestione in originale, si sarebbe ben guardato
dal consegnare l'originale della “fattura n.1 del 8/1/01 DI Di EN IO”,
così come si sarebbe ben guardato dal comunicare al Condominio d'aver
versato alla DI Di EN la somma ragguardevole di lire 10.800.000 e di 7 consegnare al gli originali delle c.d. “ricevute di versamento degli Parte_1
assegni per un importo di lire 10.800.000” depositate solo nel presente giudizio
in fotocopia a distanza di ben 15 anni dalla sua revoca. Da ciò la legittimità ed efficacia del disconoscimento, così come DEistanza ex art. 210 c.p.c.
(contenuta nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. e reiterata nell'atto di appello) perché fosse ordinata all'attore l'esibizione in originale della fattura n. 1 DE8 gennaio 2001 della DI Di EN IO (mai consegnata all'amministratore subentrato), della lettera d'incarico all'Ing. del 18 settembre 2000 (consegnata solo in Persona_2
fotocopia all'amministratore subentrato) e della certificazione di avvenuta negoziazione degli assegni di cui sopra a sua firma tratti presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di Piazza San Vitale n.3; Pt_1
2) il rigetto DEeccezione di prescrizione sarebbe errato, poiché il primo giudice non avrebbe analizzato il contenuto delle raccomandate, alcune delle quali prive dei requisiti perché potessero avere efficacia interruttiva, in quanto in esse non si farebbe mai riferimento all'importo di € 1.939,66 (lire 3.755.714) relativo alla gestione 1994/1995, richiamandosi solo gli anni di gestione dal 1996 al 1991.
Ad escludere ogni richiesta relativa all'anno 1995 sarebbe stato, poi, lo stesso
, che nelle successive missive DE11 gennaio 2016, del 25 febbraio CP_2
2016 e del 23 marzo 2016 avrebbe fatto espresso riferimento al credito per la gestione dal 1° gennaio 1996 al 10 febbraio 2001. Pertanto, pur eventualmente ritenute le predette missive idonee all'interruzione della prescrizione, esse non comprenderebbero il preteso credito di € 1.939,66. Quanto alle gestioni successive, le missive datate 21 giugno 2005, 24 giugno 2005, 20 luglio 2005, 12
dicembre 2005 e 4 dicembre 2008 sarebbero prive dei requisiti minimi per interrompere la prescrizione, facendosi riferimento alla somma pretesa solo in quelle datate 29 aprile 2002, 11 gennaio 2016, 25 febbraio 2016 e 23 marzo 2016,
per cui, dal primo atto di “costituzione in mora” del del 29 aprile Parte_1
2002 a quello DE11 gennaio 2016 il “presunto” credito si sarebbe ampiamente 8 prescritto (ancorché si voglia considerare applicabile nel caso di specie la prescrizione decennale);
3) il tribunale non avrebbe esaminato le puntuali contestazioni rivolte alla relazione del consulente d'ufficio, limitandosi ad affermazioni di generica condivisione dei risultati di essa. Sennonché, la mera consegna dei documenti giustificativi dall'amministratore revocato a quello nominato in sua sostituzione non varrebbe a provare il credito del primo, e, inoltre, nei verbale di consegna sarebbe stato espressamente contestato al di avere rimesso mere CP_2
fotocopie di alcuni documenti e non gli originali, tra cui la più volte evocata
«fattura 04/1999 DI ND Di ND» per lire 3.072.500 e la «fattura n.1 del
08.01.2001 della DI Di EN IO». Per di più, tra i documenti consegnati non vi sarebbero «le fotocopie delle ricevute dei famosi n.4 assegni», portate a conoscenza del solamente all'atto della loro produzione in giudizio, Parte_1
entro il secondo termine ex art. 183 c.p.c. e rispetto alle quali si era chiesto più volte, vanamente, che il Giudice ordinasse al la certificazione di avvenuta CP_2
negoziazione degli assegni (richiesta reiterata nell'atto di appello). Ebbene, nella contestazione alla C.T.U. sarebbe stata evidenziata la mancata o errata valutazione della documentazione effettivamente prodotta da controparte e,
soprattutto, la non rispondenza della C.T.U. al quesito conferitogli dal tribunale,
che imponeva di attenersi ai giustificativi di spesa limitatamente a quelli prodotti in
originale depositati dal convenuto in adempimento all'ordinanza del Parte_1
Giudice adito e non tener conto di fotocopie già ampiamente contestate e disconosciute
dall'assemblea condominiale, sia al momento della consegna dei c.d. giustificativi sia
in sede assembleare dove i bilanci del non venivano approvati. Soprattutto, CP_2
poi, il C.T.U. avrebbe dovuto comparare la documentazione con le deliberazioni
adottate in merito dall'assemblea condominiale e formulare le sue considerazioni tecnico
giuridiche nel pieno rispetto delle decisioni assembleari. Sennonché, ad onta di quanto genericamente affermato dal primo giudice (secondo cui «Il CTU, dunque, sulla
base di logiche ed esaustive argomentazioni, che si condividono, conclude precisando che 9 il credito riconosciuto all'attore, risulta essere pari a: euro 10.064,50»), il C.T.U. non avrebbe tenuto conto del deliberato assembleare ovvero ne avrebbe dato un'interpretazione del tutto errata. In particolare, per la gestione degli anni
1994/1995, sostituendosi alla volontà DEassemblea condominiale, avrebbe ritenuto le morosità dei condomini equivalenti ad anticipazioni
DEamministratore, sebbene non vi fosse alcuna prova in tal senso, anche perché, come affermato dallo stesso C.T.U., l'esercizio 1994/1995 si era chiuso con un disavanzo riportato nei prospetti 1996/1998, il che significava soltanto che alla fine di tale gestione il condominio presentava un passivo di lire
3.775.714 per morosità, ma non che tutte le spese condominiali fossero state coperte da anticipazioni DEamministratore, né vi sarebbe alcun riconoscimento in tal senso per l'approvazione all'unanimità del consuntivo.
La conferma che la somma di € 1.939,66 per la gestione 03/10/1994-31/12/1995
non sarebbe stata, in realtà, mai anticipata dal sarebbe fornita dallo CP_2 stesso attore che in tutte le sue (disconosciute e contestate) missive non vi avrebbe fatto alcun riferimento. Da ciò la richiesta di disattendere le conclusioni del C.T.U. e di dichiarare non dovuto l'importo di € 1.939,66;
4) quanto alla gestione degli anni 1996/1998, i rendiconti portati da CP_2
all'attenzione DEassemblea solo nella seduta del 10 febbraio 2001
[...]
non sarebbero stati mai approvati, neppure all'esito della verifica della documentazione contabile consegnata dal al nuovo amministratore, CP_2
sottoposta al vaglio DEassemblea nella seduta del 17 gennaio 2006 (allorché,
negata l'approvazione anche DEulteriore consuntivo fino al 10 febbraio 2001,
si era riconosciuta al , per la gestione dal 1° gennaio 1996 al 10 febbraio CP_2
2001, la somma complessiva di € 4.993,50 a titolo di anticipazioni, di gran lunga inferiore a quella richiesta dall'attore, di € 17.509,85, senza che, peraltro, vi fosse alcuna prova che le spese fossero state sostenute con danaro proprio del richiedente). Nonostante tale mancata approvazione il C.T.U. e il giudice di primo grado avrebbero conteggiato a credito DEattore la fattura di lire 10
5.967.850 DEDI GA di , prodotta solo in fotocopia, quale Controparte_5
«risultanza dei lavori alla pluviale deliberati dall'assemblea del . Del resto, Parte_1
sarebbe stato lo stesso a riconoscersi creditore di soli € 4.993,50 (già CP_2
percepiti), nel giudizio promosso innanzi al giudice di pace di per il Pt_1
pagamento a saldo di € 4.424,50 (al netto DEacconto di € 569,00
precedentemente già incassato), sì da ottenere l'accoglimento della domanda,
con sentenza n.12327/2015;
5) con riguardo alla gestione del 1999, il C.T.U. avrebbe riferito il credito di lire
3.072.500 (per il pagamento della fattura n. 4/1999 della DI ND Di ND:
«Lavori eseguiti nella proprietà ; Spicconatura, rifacimento intonaco e Parte_4
tinteggiatura di numero due ambienti del detto appartamento») alla deliberazione assembleare del 9 marzo 1998, con la quale (sul capo 2 all'ordine del giorno) era stata accettata la transazione della causa per l'importo Controparte_6
di lire 1.800.000, e alla deliberazione del 18 dicembre 1998, con cui l'assemblea aveva deciso di «dare mandato all'amministratore di riparare la pluviale e istruire la
pratica con l'assicurazione del fabbricato per il rimborso dei danni alla proprietà
condotta dall'ing. . Sennonché, l'opinione del C.T.U., Pt_3 Persona_3
fatta propria dal giudice di primo grado, si fonderebbe sull'errata interpretazione delle deliberazioni assembleari, posto che della somma oggetto della transazione (lire 1.800.000) il condominio sarebbe creditore e non debitore,
sulla base della sentenza n. 7792/1997 (e, peraltro, il non ne avrebbe CP_2
neppure curato l'incasso), e che il 18 dicembre 1998, sul capo 2 all'ordine del giorno («infiltrazioni d'acqua appartamento condotto dall'ing. ), Per_3
l'amministratore era stato autorizzato a «riparare la pluviale e istruire CP_2
la pratica con l'assicurazione per il rimborso dei danni alla proprietà... , Pt_3
condotta dal sig. , ma non anche a provvedere all'esecuzione dei Per_3
lavori nell'appartamento DE per poi addebitare al condominio la Pt_3
spesa di lire 3.070.000, tanto più che, come risulta dalla lettera del 3 dicembre
1998 DEing. (prodotta dallo stesso e della quale il C.T.U. Per_3 CP_2 11 non aveva tenuto conto), la richiesta di risarcimento dei danni era rivolta al proprietario del piano sovrastante (gli eredi ) e non certo al Per_4
condominio. In ogni caso, poi, i lavori di spicconatura, rifacimento intonaco e
tinteggiatura di numero due ambienti eseguiti nella proprietà non erano Pt_3
urgenti e indifferibili, talché, ove il avesse ritenuto, nella qualità di CP_2
amministratore, che essi dovessero essere a carico del , avrebbe Parte_1
dovuto convocare un'assemblea straordinaria e porre l'argomento all'ordine del giorno, affinché l'assemblea deliberasse sulla loro entità, sui costi, le modalità e i tempi di esecuzione e, soprattutto, sulla scelta della DI cui affidarli. Il primo giudice avrebbe errato, quindi, nel non tenere conto della decisione assembleare
(in data 17 gennaio 2006) di non riconoscere al il rimborso della spesa CP_2
anzidetta, pari a € 1.585,52, perché non autorizzata e, in ogni modo, non giustificata poiché la sentenza n. 7792/97 aveva rigettato la domanda del nei confronti del condominio per le infiltrazioni lamentate e aveva Per_3 condannato il predetto attore anche al pagamento delle spese;
6) per il periodo di gestione dal 1° gennaio 2000 al 10 febbraio 2001, la sentenza appellata sarebbe errata nel riconoscere al l'importo di lire 10.800.000 CP_2
(€ 5.577,73) accogliendo pedissequamente le considerazioni (personalissime) del
C.T.U., senza alcun criterio giuridico e in evidente contrasto con le deliberazioni
DEassemblea. In sede di passaggio di consegne il avrebbe rimesso CP_2
al nuovo amministratore solo una fotocopia della «fattura n.1 del 08.01.2001 della
DI Di EN IO», omettendo di comunicare (neppure nel corso
DEassemblea del 10 febbraio 2001) di avere “corrisposto” alla DI la stratosferica somma di lire 10.800.000, per poi ricordarsene solo con il deposito delle memorie ex art.183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e con il deposito delle fotocopie di assegni per il predetto importo (tra l'altro, uno degli assegni, quello portante il n.1485 735628-00 della Banca Commerciale Italiana, non riporterebbe la data di emissione). Tale documentazione, prodotta solo in fotocopia, sarebbe stata legittimamente disconosciuta e sarebbe priva di qualsiasi valore 12 probatorio, non avendo, tra l'altro, il provato che quegli assegni CP_2
furono effettivamente negoziati. Da ciò la necessità che la Corte ordinasse al
l'esibizione della certificazione di avvenuta negoziazione degli assegni di cui CP_2
sopra a sua firma tratti presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di Piazza Pt_1
San Vitale n.3.
Inoltre, il primo giudice, nel seguire l'illogico ragionamento del C.T.U., non avrebbe tenuto conto che l'assemblea (nella seduta del 10 febbraio 2001) non aveva approvato la decisione DEamministratore di appaltare i CP_2
lavori di sua iniziativa alla DI Di EN IO, senza alcuna preventiva approvazione, e che il , nella stessa riunione assembleare, aveva CP_2
dichiarato che i lavori non erano stati mai eseguiti (infatti, egli avrebbe dichiarato di avere affidato «l'esecuzione dei lavori...in appalto alla DI Di EN IO...con
contratto d'appalto stipulato in data inizio dicembre 2000», di non ricordare l'importo complessivo né essere in grado al momento di esibire i contratti, aggiungendo che i lavori avrebbero dovuto avere inizio agli inizi di gennaio 2001).
Ebbene, il contratto di appalto non sarebbe stato mai consegnato all'amministratore subentrante né prodotto in giudizio. Quanto alle diffide comunali, per rispettare le quali il sostiene di avere pagato la somma CP_2
di lire 10.800.000 per i lavori affidati alla DI Di EN IO, le stesse risalirebbero, per affermazione dello stesso , la prima al 1996, la CP_2
seconda al 1999, la terza al 10 febbraio 001 (ossia allo stesso giorno
DEassemblea che gli aveva revocato l'incarico) e la quarta addirittura al 13
luglio 2001, quando egli non era più amministratore del condominio. Il C.T.U.
non avrebbe tenuto conto che nell'ultima ordinanza, in atti, il Parte_2
aveva diffidato il «ad eliminare il pericolo derivante dai dissesti rilevati Parte_1
intonaco pericolante da cornicione e frontalini facciata fabbricato», a riprova che i lavori in questione non erano stati eseguiti.
Correttamente, quindi, l'assemblea non avrebbe approvato l'operato del e, del resto, sarebbe inverosimile che un amministratore, sapendo di essere CP_2 13 revocato dal suo incarico, avendo già (a suo dire) maturato diversi crediti con il
convenuto, il giorno 10.02.2001 a poche ore dall'assemblea che lo avrebbe Parte_1
revocato, versi di tasca propria la somma di lire 10.800.000 per la esecuzione di lavori
non ancora iniziati per poi in assemblea dichiarare di non ricordarsi l'importo dei lavori
e non comunicare all'assemblea d'aver sborsato l'indicata somma di lire 10.800.000.
Sarebbe, altresì, improbabile ed assurdo che il subito dopo la revoca non si CP_2
sia affrettato a “bloccare” il pagamento di lavori mai iniziati e che secondo la decisione
DEAssemblea, non sarebbero stati affidati alla DI Di EN. Ancora più
irresponsabile sarebbe, poi, il suo comportamento allorché, in sede di passaggio di
consegna si limitava a depositare una fotocopia della fattura alla DI Di EN IO
del 08/01/2001 senza alcuna dichiarazione in ordine all'esborso di tasca propria della
indicata cifra, esponendo se stesso ed il Condominio ad un gravissimo danno;
7) il giudice di primo grado, nell'affidarsi alle conclusioni del C.T.U., avrebbe trascurato il principio per il quale le spese condominiali devono tutte passare al vaglio DEassemblea per quanto riguarda la loro previsione o ratifica, mentre l'amministratore, mero organo esecutivo della volontà DEassemblea, non avrebbe il potere di decidere se e in che misura il debba sostenere Parte_1
spese e, quindi, non avrebbe il diritto a essere rimborsato delle spese effettuate di propria iniziativa. Nella specie, i rendiconti a partire dal 1996 non sarebbero stati mai approvati, salvo a riconoscere a il rimborso di € Controparte_2
4.993,50.
Ciò premesso e preso atto della comunicazione via PEC inviata dall'attore il 3
maggio 2001 (DEavvenuta cessione del credito a UC IN, con atto per notar del 3 maggio 2021), il Per_5 Parte_5
, in persona DEamministratore in carica, conveniva in grado
[...]
di appello l'attore e UC IN, quale cessionario Controparte_2
del credito vantato dal primo, perché fossero accolte le seguenti conclusioni:
1- In via pregiudiziale e cautelare disporre per motivi tutti meglio dedotti nel presente
atto di appello l'immediata sospensione DEefficacia esecutiva e/o DEintrapresa 14 esecuzione della sentenza impugnata;
2- Riformare integralmente la sentenza n.3747/2021 emessa nel giudizio portante il
n.37288/2016 di R.G., dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione civile, in composizione
monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, in data 05.04.2021,
depositata il 20.04.2021 e, conseguentemente, accertare e dichiarare estinto per
intervenuta prescrizione il “presunto” credito richiesto dal sig. nei confronti CP_2
del alla Via Marc'Antonio n.23, in persona DEamministratore Controparte_4
pro tempore, per tutti i motivi sopra indicati;
3- In via subordinata, salvo ricorso per cassazione, in riforma della sentenza
n.3747/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, rigettare la domanda proposta dal sig.
essendo inammissibile, improponibile, destituita di ogni Controparte_2
fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provata sia nell'an che nel quantum debeatur;
4- Salvo ricorso per cassazione, nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccepita prescrizione, accertato che il saldo contabile nelle gestioni 01.01.1996-10.02.2001 era di
€ 6.390,52, come deliberato dall'Assemblea condominiale in data 17.01.2006, in riforma
DEimpugnata sentenza, rigettare, comunque, la domanda attorea relativamente alle
anticipazioni richieste per le predette gestioni, perché già riconosciute con sentenza del
G.d.P. di Napoli n.12327/2015 ed accettate dal sig. Controparte_2
5- Condannare gli appellati nelle indicate qualità, al pagamento in favore del comparente
condominio delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con
attribuzione in favore dei sottoscritti difensori.
6- In via istruttoria, si chiede che l'adita Corte di Appello di Napoli, Voglia ordinare
all'appellato quanto già richiesto in primo grado ossia di esibire e Controparte_2
depositare: a) l'originale della “fattura n.1 del 8/1/01 DI Di EN IO”; b) gli
originali delle c.d. “ricevute di versamento degli assegni per un importo di lire
10.800.000” depositate solo nel presente giudizio in fotocopia a distanza di ben 15 anni
dalla sua revoca;
c) la certificazione di avvenuta negoziazione degli assegni di cui sopra
a firma tratti presso la Banca Commerciale Italiana, Filiale di Controparte_2 15
Piazza San Vitale n.3. Pt_1
§ V. , nel costituirsi in giudizio, in data 4 novembre 2021, Controparte_2
rispondeva sostenendo che:
- la documentazione disconosciuta dall'appellante ex art. 2719 c.c. era stata in parte depositata in via telematica (con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.),
essendo perciò impossibile il deposito degli originali, comunque sempre resi disponibili sia alla controparte (alla prima udienza utile) sia al giudice di primo grado, come da propri scritti difensivi;
- tutti gli atti condominiali in originale erano stati consegnati al nuovo amministratore, dott. e alla commissione dei condomini Persona_1
nominata ad acta, con relativa sottoscrizione dei verbali del passaggio di consegne, senza che il nuovo amministratore sollevasse alcuna obiezione.
Nei verbali di consegna del 30 marzo 2001, del 28 novembre 2001 e del 5
dicembre 2001, di complessive 15 pagine, erano stati riportati analiticamente – uno ad uno – gli atti consegnati al successivo amministratore e negli anni successivi il non aveva mai reclamato la consegna di atti Parte_1
diversi, né mai coltivato alcuna iniziativa legale per il recupero di eventuali atti mancanti (come avvenuto, invece, nei confronti del successivo amministratore, dott. come riferito dalla stessa controparte), ciò Per_1
a dimostrazione DEavvenuta consegna e conoscenza degli atti condominiali originali e del totale disinteresse al rimborso delle spese da lui anticipate;
- il condominio, pur cosciente degli anticipi da lui operati, non aveva alcun interesse ad approvare i consuntivi presentati per gli anni dal 1996 al 2001;
- riguardo alle lettere di costituzione in mora, disconosciute genericamente e con mere clausole di stile, come correttamente rilevato dal primo giudice, il non aveva indicato alcun valido motivo di disconoscimento, Parte_1
quale ad esempio l'eventuale mancata ricezione degli atti, l'eventuale falsità del
documento, l'eventuale disconoscimento delle sottoscrizioni ecc., e senza 16 contestare gli aspetti differenziali delle copie prodotte rispetto agli originali.
Le sette lettere raccomandate in atti, invece, proverebbero l'interruzione della prescrizione, poiché contenenti la richiesta di restituzione degli importi dovuti per compensi e rimborso di anticipazioni di cassa, con la specifica indicazione dei relativi rendiconti, per l'intero importo (€
19.450,00) dovuto per gli anni in questione, scaturente dall'incrocio e dalla somma delle contabilità dei singoli esercizi, e con espresso rinvio alla
“pregressa corrispondenza”;
- le eccezioni relative agli assegni bancari (tratti sul suo conto corrente personale, presso la Banca Commerciale Italiana, non avendo il condominio alcun conto, all'epoca non obbligatorio) erano tardive e, perciò,
inammissibili. I titoli erano stati tutti negoziati e pagati a fronte della fattura di lire 10.800.000 della DI Di EN IO, come dimostrato anche dalla dichiarazione di avvenuta quietanza rilasciata da quest'ultima, documentazione consegnata sia all'amministratore subentrante sia al C.T.U.
e da quest'ultimo ritenuta idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento della fattura e, quindi, la sua personale anticipazione di cassa condominiale, al pari degli altri pagamenti non oggetto di specifica contestazione;
- in merito alle copie degli assegni, sottoscritti per ricevuta dai fornitori che avevano a loro volta quietanzato i documenti contabili al momento del ritiro dei titoli, se necessario si rendeva disponibile a depositare gli originali dei documenti già depositati in copia (già firmati dal suo difensore in uno al
deposito delle memorie 183 2° termine), con fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti solo per tale incombente;
- il aveva contraddittoriamente negato che i lavori della DI Di Parte_1
EN fossero stati eseguiti, quasi non fossero necessari nonostante le ordinanze sindacali in atti, e nulla osservato su quanto riportato nei verbali assembleari circa la criticità delle facciate condominiali con distacco di intonaco e pericoli per la pubblica e privata incolumità. Sul punto, era stata 17 anche prodotta apposita relazione tecnica asseverata, a firma DEIng.
(in possesso anche del Condominio), nella quale era stato Persona_2
espressamente previsto il necessario e improcrastinabile intervento eseguito per l'eliminazione dei pericoli richiamati dalle ordinanze sindacali. In più,
lo stato di pericolo del fabbricato emergeva anche dai verbali assembleari prodotti e, in particolare, da quello del 18 dicembre 1998, allorché
l'assemblea era stata chiamata a trattare proprio la ratifica di alcuni precedenti lavori di manutenzione straordinaria eseguiti al fabbricato, ciò a dimostrazione DEassoluto pericolo che esponeva l'amministratore a responsabilità sia civile sia penale;
- in pendenza delle ordinanze sindacali e in seguito alla caduta di calcinacci dalle facciate condominiali, egli aveva dovuto necessariamente commissionare i già menzionati lavori, affidandoli alla DI Di EN,
come riconosciuto dal C.T.U. che ne aveva tenuto conto quale esborso eseguito nell'interesse del Condominio;
- l'articolo 1130 c.c., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che l'amministratore dovesse, tra l'altro, erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni DEedificio e compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, mentre l'articolo 1135 c.c.
vietava all'amministratore di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestissero carattere urgente, dovendo in tal caso riferirne nella prima assemblea. Secondo consolidata giurisprudenza, per le spese erogate dall'amministratore nell'esercizio dei suoi poteri / doveri, così
come risultanti dalle citate norme e, dunque, per le c.d. spese “ordinarie”
e/o “necessarie ed urgenti” non varrebbe il principio della necessaria
(postuma) approvazione assembleare perché, se così fosse, l'amministratore finirebbe per essere vincolato ai desiderata DEassemblea, la cui valida costituzione rappresenta sempre più una rara eccezione, anche ad esempio per il pagamento della fornitura idrica ovvero elettrica. Sul punto, il 18 condominio non aveva nulla prodotto o provato in contrasto con i lavori realmente eseguiti dalla , essendo state, al contrario, ben Controparte_7
evidenti le opere realizzate dalla medesima DI;
- negli atti del giudizio promosso innanzi al giudice di pace di Napoli, conclusosi con sentenza n. 12327/15, di condanna del al Parte_1
pagamento di € 4.424.50 (quale residuo DEimporto approvato dall'assemblea del 17 gennaio 2006), egli si era espressamente riservato di agire per il residuo;
- riguardo al credito di € 1.939,66, derivante dal periodo di gestione
1994/1995, approvato dall'assemblea del 26 aprile 1996, il non Parte_1
aveva in alcun modo dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne
l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita, risultando saldi consuntivi non riscossi della gestione (1994/1995) approvata dall'assemblea del 26/04/1996, riportati nella colonna “Conguagli precedente gestione” nel nuovo prospetto del rendiconto immediatamente successivo
(1996/1998) come segue: Sigg. di Lire 535.660 (oggi euro Controparte_8
276,65); di Lire 852.190 (oggi euro 440,12); di CP_9 CP_10
Lire 373.040 (oggi euro 192,66); di Lire 1.994.824 (oggi euro Controparte_11
1.030,24). Il totale dei suddetti conguagli, oggetto della domanda di rimborso, sarebbe appunto di lire 3.755.114 (€ 1.939,35);
- nella seduta assembleare del 26 aprile 1996, presenti 11 condòmini per 363 millesimi, era stata deliberata (all'unanimità) l'approvazione del consuntivo
'94/'95 e, quindi, anche degli schemi di bilancio da lui predisposti,
comprensivi dello stato patrimoniale e del piano di riparto e dai quali emergeva il suo credito di lire 3.755.714, oggi € 1.939,66, che, non saldato dai condomini morosi, era necessariamente confluito nella successiva gestione di cui al rendiconto 1996/1998, quale travaso di gestione nell'apposita colonna
riportante i saldi negativi da incassare per ripianare l'anticipo di cassa da lui eseguito per conto del e, quindi, adempiere l'obbligazione Parte_1 19 restitutoria che nasce in capo ai singoli condomini nel momento stesso in cui avviene l'esborso e per diretto effetto di esso, senza che a ciò sia
(addirittura) di ostacolo l'utilizzazione di un conto corrente non specifico che, a tutto concedere, potrebbe comportare solo una difficoltà nella ricostruzione delle movimentazioni avvenute;
- l'importo di € 1.939,66 era compreso nel totale delle anticipazioni di cui egli aveva chiesto la restituzione con le raccomandate in atti, dovute all'assenza
di un fondo cassa condominiale, di giacenze e di rendite che avessero potuto anche
in parte coprire le poste di bilancio, non essendo stata fornita alcuna prova documentale in tal senso, da parte del , anche perché egli non Parte_1
aveva ricevuto dal suo predecessore alcuna giacenza di cassa da poter impiegare come “avanzo di cassa ad inizio gestione”;
- il C.T.U., sulla scorta della documentazione versata in atti (bilanci consuntivi-rendiconti, giustificativi e verbali assembleari), aveva correttamente ricostruito la contabilità condominiale nella sua interezza,
verificando, punto per punto, le singole poste di bilancio e confrontandole con i giustificativi di spesa esibiti ex art. 210 c.p.c. proprio dal Condominio;
- a riprova dei pagamenti eseguiti in favore dei fornitori, a fronte del rilascio delle fatture e delle quietanze in atti, era la circostanza che in tutti gli anni successivi nessuno di tali fornitori aveva mai reclamato il pagamento delle proprie competenze, non risultando che il condominio avesse dimostrato il contrario;
- l'onere della prova era stato da lui assolto con la produzione non solo delle fatture, ma anche di copia degli assegni emessi dal suo conto corrente bancario personale, allora intrattenuto presso la Banca Commerciale
Italiana, filiale di iazza San Vitale n. 13, non avendo il condominio, Pt_1
all'epoca dei fatti, aperto alcun conto corrente proprio né bancario né
postale. Parte dei pagamenti, inoltre, erano stati da lui eseguiti anche in contanti;
20
- i lavori di cui alla fattura della DI GA di (di lire Controparte_5
5.967.850), del 22 giugno 1996, erano stati espressamente approvati sia dalla commissione dei condòmini (come da verbale del 3 giugno 1996: doc. 23 del fascicolo di parte), sia dall'assemblea del 24 gennaio 1997, anche per le integrazioni delle spese, onde l'esborso era stato eseguito su autorizzazione
DEassemblea. Peraltro, il condominio non avrebbe dimostrato nel corso del giudizio che le opere della DI non Controparte_12
fossero state eseguite (e proprio su tale circostanza si era chiesto – nella memoria istruttoria – l'escussione del titolare della DI per la conferma
DEavvenuto pagamento);
- la spesa per “Pitturazione abitazione ” di lire 3.072.500 (€ Per_3
1.585,52), strumentalmente sottratta dal Condominio, era stata espressamente avvalorata dalla delibera assembleare del 18 dicembre 1998,
assunta alla presenza di cinque condomini per 636 millesimi, relativa al capo 2 DEordine del giorno («infiltrazioni acqua nell'appartamento condotto
dall'Ing. ), del seguente tenore: «sul secondo punto all'o.d.g. Persona_3
l'assemblea dà mandato all'amministratore di riparare la pluviale e istruire la
pratica con l'assicurazione per il rimborso dei danni subiti nella proprietà
condotto dall'Ing. ; Pt_3 Persona_3
- con delibera del 9 marzo 1998, sul capo 2 all'ordine del giorno («Transazione causa ) l'assemblea alla presenza di otto condomini Parte_6
per 775 millesimi, aveva deciso di accettare la transazione della causa
e di ripartire la cifra di Lire 1.800.000; Controparte_6
- con delibera assembleare del 15 maggio 1998 l'assemblea aveva approvato i lavori DEedificio, appaltandoli alla DI , che non furono Parte_7
poi eseguiti né pagati, per cui, stante il pericolo in atto, si era resa poi necessaria la messa in sicurezza eseguita dalla DI Di EN IO,
come da fattura rilasciata e regolarmente pagata;
- il giudice di primo grado non aveva mai limitato la comparazione dei dati 21 contabili con i giustificativi di spesa con distinzione tra fotocopia e/o originale come infondatamente sostenuto dall'appellante . Del Parte_1
resto, la contestazione di controparte risulterebbe palesemente smentita dalle quietanze prodotte in calce ai giustificativi che ne dimostravano l'avvenuto pagamento. L'eccezione del , sollevata solo in grado Parte_1
di appello, avrebbe introdotto in giudizio un nuovo thema decidendum, non essendo stata giammai contestata in primo grado la valenza della documentazione prodotta;
- riguardo alla transazione tra il e l'Ing. , la sentenza Parte_1 Per_3
n. 7792/97 era stata prodotta solo in appello. In ogni caso, se realmente l'importo di lire 1.800.000 fosse a credito del , non si Parte_1
comprenderebbe il riferimento alla ripartizione contenuto nella delibera,
dove si legge: Sul secondo punto all'o.d.g. l'assemblea alla unanimità dei presenti
delibera di accettare la transazione della causa e di Controparte_6 ripartire la cifra di lire 1.800.000. In realtà, l'assemblea del 18 dicembre 1998
lo aveva autorizzato ad istruire la pratica alla compagnia assicurativa, ed a
riparare sia la pluviale nell'appartamento condotto dall'Ing. che Persona_3
nei viali di proprietà della Banca Commerciale Italiana per i continui allagamenti,
che avevano cagionato i danni, sia a ripristinare i danni cagionati dalla tubazione
condominiale, con la conseguenza che la fattura di Lire 3.072.500 è stata
correttamente contabilizzata dal CTU e riportata nel totale delle anticipazioni. Le
avverse deduzioni e i richiami agli artt. 1130 e 1135 c.c. sarebbero inconferenti, avendo l'assemblea condominiale espressamente demandato
l'Amministratore alle dovute riparazioni, con il conseguente ripristino dello stato
dei luoghi (tinteggiatura) e proprio sulla scorta di tale ripristino si addivenne alla
transazione del giudizio;
- di fronte alle diffide e ordinanze sindacali notificategli dal Parte_2
in data 10 settembre 1996, 24 febbraio 1999, 10 febbraio 2001 e 13
[...]
luglio 2001, egli aveva dovuto commissionare le opere alla DI CP_13
[...]
con l'ausilio del tecnico Ing. per procedere alle
[...] Persona_2
opere di messa in sicurezza dello stabile, così come più volte richiesto dagli stessi condòmini e dal sindaco del inserendo la relativa Parte_2
spesa (da lui anticipata) nel consuntivo 1/1/2000 – 10/2/2001;
- la mancata approvazione dei rendiconti non poteva ledere il suo diritto al rimborso delle anticipazioni di cassa eseguite nell'interesse DEente di gestione;
- nel secondo termine ex art. 183 c.p.c. egli aveva depositato tutti i giustificativi di spesa comprovanti quanto sostenuto e aveva anche chiesto e ottenuto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte del degli Parte_1
originali già consegnati al dott. poi depositati in sede di primo Per_1
accesso del C.T.U. e sulla scorta dei quali era stata redatta la relazione peritale, mediante il confronto tra i giustificativi di spesa da lui prodotti (ex
art. 2697 c.c.) e quelli esibiti anche in originale dal convenuto Parte_1 (ex art. 210 c.p.c.) e riportandosi alle varie delibere assembleari;
- il credito accertato dal tribunale era stato da lui ceduto (ex art. 1198 c.c.) a
UC IN, citato in appello dal , benché totalmente Parte_1
estraneo ai fatti di causa e, comunque, non parte processuale nel precedente grado.
In conclusione, l'appellato chiedeva il rigetto DEappello Controparte_2
e il rimborso delle spese processuali.
§ VI. UC IN eccepiva l'inammissibilità DEappello (art. 342 c.p.c.)
e l'erroneità della propria citazione in appello da parte DEappellante, non essendo stato egli parte del giudizio di primo grado e non discutendosi del contratto di cessione del credito da lui stipulato con . Controparte_2
Chiedeva, quindi, la propria estromissione dal processo e la condanna del condominio in suo favore ai sensi degli articoli 91 e 96 del codice di rito.
§ VII. L'appello, tempestivamente proposto, risponde ai requisiti di cui all'articolo 342 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile. Infatti, contiene una 23 chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, idonee a confutare le ragioni della decisione appellata, sulla prova delle anticipazioni che la parte attrice assume di avere eseguito per conto del e sui presupposti in fatto e Parte_1
in diritto del diritto al rimborso. Sul punto, può farsi rinvio all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U.
27199/2017, Cass. S.U. 36481/2022), alla luce del quale occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura
proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di
particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Inoltre, deve reputarsi ammissibile la citazione in appello di UC IN,
che chiede, invece, di essere estromesso, col favore delle spese. La sua incontestata qualità di cessionario del credito vantato dall'attore lo identifica come successore a titolo particolare nel diritto Controparte_2
controverso, il quale può intervenire o essere chiamato nel processo, a norma
DEarticolo 111 c.p.c., disposizione applicabile in ogni grado o fase del giudizio
(cfr. Cass. S.U. 21690/2019), dato che il successore assume la stessa posizione del suo dante causa e, pertanto, non è terzo rispetto alle altre parti (in termini, Cass.
17486/2020, per l'ammissibilità della chiamata in causa effettuata per la prima volta in grado di appello del soggetto succeduto nel diritto controverso in pendenza del giudizio di primo grado).
§ VIII. Nel merito, ha rilievo preliminare il motivo di appello che investe il rigetto DEeccezione di prescrizione.
L'attore ha prodotto in giudizio numerose missive indirizzate all'amministratore in carica del condominio, in alcune delle quali è in maniera univoca richiesto il rimborso delle somme che egli assume di avere anticipato nell'interesse del condominio. 24
Riguardo a tali comunicazioni scritte, il disconoscimento da parte del convenuto deve effettivamente ritenersi generico e inidoneo a Parte_1
privare le copie prodotte della loro attitudine a dimostrare l'interruzione della prescrizione.
Si tratta, infatti, di atti spediti all'indirizzo DEamministratore del , Parte_1
che, nelle copie prodotte, risulta aver firmato gli avvisi di ricevimento, e che,
pertanto, sarebbe stato in grado di precisare quale fosse il diverso contenuto delle missive ricevute, ovvero di negare in maniera chiara e univoca di avere mai ricevuto tali comunicazioni.
Inoltre, l'affermazione (peraltro, condivisibile) del primo giudice, secondo cui il credito in questione è soggetto al termine ordinario di prescrizione (dieci anni),
non ha formato oggetto d'impugnazione.
Ebbene, il termine è stato efficacemente interrotto la prima volta con la lettera raccomandata ricevuta dall'amministratore pro tempore il 2 maggio Per_1 2002, con la quale il ha chiesto espressamente il pagamento di € CP_2
19.450,00 per il rimborso di quanto anticipato nell'amministrazione del condominio dal 1996 al 2001. La cifra richiesta comprende anche la parte relativa al rendiconto degli anni 1994 e 1995, onde è da ritenere che l'indicazione del
1996 (quale primo anno di gestione) sia dovuto a un mero errore materiale,
riferibile al professionista incaricato dal della tutela delle proprie CP_2
pretese.
Pur esclusa (per gli altri obbligati) l'efficacia della lettera indirizzata al condomino (per il carattere parziario e non solidale delle obbligazioni Parte_8
dei condomini), il termine di prescrizione è stato nondimeno interrotto con la missiva ricevuta dall'amministratore il 20 dicembre 2008, contenente Per_1
un'espressa richiesta di pagamento, con espressa funzione di costituzione in mora, mediante rinvio al contenuto delle precedenti raccomandate, rinvio che rende evidente, per relationem, la somma pretesa.
L'atto di citazione, nel 2016, è stato notificato entro il successivo termine di dieci 25 anni.
§ IX. Sull'eccezione di disconoscimento dei documenti prodotti in copia dall'attore, la precisazione DEappellante, di avere disconosciuto non la
“difformità” tra fotocopia e originale, bensì i documenti in quanto tali, impone di tener conto della distinzione, chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, tra il disconoscimento della conformità della copia all'originale e il cosiddetto diniego di originale, ove si neghi del tutto che il documento originale esista.
Si afferma, infatti (cfr. Cass. 24029/2024, Cass. 134/2025), che il disconoscimento della conformità della copia all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non come mere clausole di stile, presuppone l'esistenza di un documento originale e, attenendo al contenuto di quello prodotto in copia,
consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni, mentre il diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza DEoriginale
del documento, richiede la querela di falso, proponibile anche contro la copia prodotta in giudizio, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola della sua efficacia probatoria di scrittura privata.
Nel caso di specie, la precisazione DEappellante, sopra riportata, impone di ritenere che sia stata messa in dubbio l'esistenza stessa degli originali, riguardo alle fotocopie delle quietanze e degli assegni intestati a IO Di EN, ai giustificativi di spesa di cui al punto 36 della lista di documenti DEattore e alla fattura n. 4/1999 della DI ND Di ND.
Nei termini anzidetti, la mera contestazione da parte del deve Parte_1
reputarsi insufficiente a privare le copie di efficacia probatoria, fermo restando che, trattandosi di documenti inerenti a rapporti tra il e i terzi coi CP_2
quali ha contrattato, la loro efficacia probatoria è liberamente valutabile.
Pur inquadrata la questione nell'alveo DEarticolo 2719 c.c., va poi aggiunto che, riferendosi le fatture e le quietanze a rapporti nei quali ha CP_2
dichiarato di agire non in proprio, bensì in rappresentanza del condominio (al 26 quale, infatti, i documenti contabili emessi dai terzi sono intestati), la parte appellante avrebbe avuto tempo e modo per acquisire informazioni dagli imprenditori che hanno contrattato con il suo amministratore, sì da poter poi dare concretezza alla contestazione di conformità delle copie agli originali.
Con specifico riferimento, poi, alla fattura della , Controparte_14
di lire 5.967.850, la sua allegazione al verbale assembleare del 13 novembre 1996
fa presumere che il fosse pienamente in grado di verificare Parte_1
l'eventuale non conformità della copia all'originale, sul presupposto che, in difetto di allegazione contraria, deve reputarsi che di volta in volta i verbali delle riunioni condominiali (e i relativi allegati) siano stati rimessi in copia ai singoli condomini e che, pertanto, il ne abbia conservato traccia pur a Parte_1
prescindere dalla consegna dei documenti alla cessazione DEincarico.
La produzione solo in copia della documentazione relativa alla gestione del non appare, quindi, un argomento sufficiente per escludere il Parte_1 diritto del al rimborso. CP_2
§ X. L'articolo 1135 c.c., anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 220 del 2012 e dal D.L. n. 145 del 2013
(come convertito in legge), prevede che l'amministratore non possa ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L'amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa, poiché
spetta all'assemblea condominiale non solo di approvare il conto consuntivo,
ma anche di valutare l'opportunità delle spese da lui sostenute. Ne consegue che, in assenza di una deliberazione DEassemblea (che può intervenire anche successivamente, in via di ratifica delle spese effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, pur se prive dei connotati di indifferibilità e urgenza, purché non voluttuarie o gravose: Cass. 18192/2009), l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore e i condomini inquadrabile nella figura 27 del mandato, il principio DEart. 1720 c.c. (secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario) deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito DEamministratore non può
considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte
DEassemblea (Cass. 14197/2011, Cass. 18084/2014; v. anche Cass. 15041/2013,
secondo cui spetta all'assemblea condominiale stabilire, preventivamente o successivamente, se una spesa debba essere affrontata, mentre l'amministratore,
organo esecutivo del condominio, non può decidere se e in che misura il condominio debba sostenere spese, così come non esiste alcun credito
DEamministratore che abbia effettuato spese di tasca propria).
L'iniziativa contrattuale DEamministratore, nel disporre l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria DEedificio senza previa CP_15
approvazione o successiva ratifica DEassemblea, non determina, quindi, alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo, potendo solo l'eventuale carattere urgente della prestazione fondare il diritto DEamministratore al rimborso delle spese (v. anche, sul punto, Cass. 20136/2017 e Cass. 2807/2017).
Tali principi devono, quindi, ispirare la verifica dei documenti posti dal a sostegno della propria pretesa. CP_2
§ XI. Riguardo alla gestione degli anni dal 1996 al 1998, la mancata approvazione dei consuntivi da parte DEassemblea non osta a che, verificate le risultanze contabili, possa eventualmente riconoscersi il diritto
DEamministratore al rimborso di anticipazioni legittimamente eseguite.
Il motivo di appello (riportato al § IV, sub 4) rimprovera al primo giudice di avere conteggiato a credito DEattore la voce di spesa di lire 5.967.850, a saldo della fattura emessa dalla DI DI GA di in data 22 giugno Controparte_5
1996, per «lavori urgenti eseguiti presso lo stabile».
La spesa e anche la fattura emessa dalla DI anzidetta trovano riscontro nella deliberazione assembleare del 13 novembre 1996, preceduta dal parere espresso dalla commissione ristretta di condomini il 3 giugno 1996. 28
Nella riunione della commissione in data 3 giugno 1996 (presenti i condomini
, , , e Controparte_16 Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
), per i lavori relativi alla “caditoia pluviale”, si approvò il preventivo Per_3
presentato dalla DI DI , dando mandato Controparte_12
all'amministratore di contattare il titolare della DI per espletare i CP_2
lavori indicati nel preventivo e ottemperare all'ordinanza sindacale che aveva imposto l'intervento indicato.
L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare.
Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega (Cass. 14300/2020).
Sta di fatto che nella riunione del 13 novembre 1996 (presenti undici condomini su diciassette, per 358 millesimi), sul terzo capo all'ordine del giorno («Relazione
lavori colonna pluviale ord. sindacale 7/96»), l'assemblea, preso atto della lievitazione dei costi da lire 2.400.000 a lire 5.967.850 come da fattura datata 22
giugno 1996 della DI GA, che fu allegata al verbale (cifra che, secondo CP_7
l'amministratore , avrebbe garantito al condominio la totalità dei CP_2
lavori alla pluviale, compreso l'innesto del fognolo), approvò l'operato
DEamministrazione e la ripartizione della spesa.
La spesa in questione deve, pertanto, conteggiarsi a credito della parte attrice.
Non è vero, inoltre, che il si sia riconosciuto creditore di soli € CP_2
4.993,50, nell'agire in giudizio contro il condominio innanzi al giudice di pace di poiché, come si evince dai relativi atti processuali di parte, la Pt_1
domanda fu proposta con l'espressa riserva di agire in altra sede per il residuo,
senza che, peraltro, il frazionamento della domanda possa ritenersi ingiustificato (con le conseguenze di cui agli articoli 88 e 92, primo comma,
c.p.c.: Cass. S.U. 7299/2025), stante l'immediata disponibilità, in favore 29 DEattore, di un documento idoneo ex art. 1988 c.c. a dispensarlo dall'onere della prova per la minor somma richiesta, ossia il verbale della riunione del 17
gennaio 2006, nella quale l'assemblea riconobbe espressamente il debito di €
4.993,50 e autorizzò l'emissione di bollette per la riscossione della somma nei confronti dei singoli condomini.
§ XII. Rispetto alla gestione del 1999, di cui al n. 5) del § IV, il condominio appellante nega di dovere rispondere della fattura n. 4/1999 emessa dalla DI
ND Di ND, conteggiata dal C.T.U. (e, quindi, dal primo giudice) a credito DEattore, giacché relativa a una spesa che sarebbe stata approvata dalle assemblee del 9 marzo 1998 e del 18 dicembre 1998.
Nel verbale del 9 marzo 1998, sul capo 2 all'ordine del giorno (Transazione causa
l'assemblea all'unanimità deliberò di accettare la Parte_6
transazione nella causa e di ripartire la cifra di lire Controparte_6
1.800.000. Pur ritenendosi, in contrasto con l'affermazione della parte appellante, che la somma anzidetta fosse a debito e non a credito del condominio
(prevedendosene in delibera la ripartizione), l'approvazione DEassemblea
riguarda un pagamento in danaro e, quindi, non giustifica la maggiore spesa di cui alla fattura, la quale presuppone in favore dello stesso una Per_3
prestazione di fare. Né, in mancanza di copia della transazione, potrebbe eventualmente presumersi che la somma in questione riguardasse l'esecuzione di lavori all'interno DEappartamento del , sì da riconoscersi al Per_3
il diritto al rimborso almeno nei limiti di lire 1.800.000. CP_2
Quanto al verbale del 18 dicembre 1998 e al capo 2 all'ordine del giorno
(«Infiltrazioni acqua nell'appartamento condotto dall'Ing. ), la Persona_3
deliberazione autorizzativa ebbe per oggetto la riparazione del pluviale e l'istruzione della pratica con l'assicurazione del fabbricato per il rimborso dei danni subiti nella proprietà condotto dall'Ing. . Pt_3 Per_3
Non risulta che il abbia dato esecuzione alla decisione assembleare, CP_2 30 attivando la pratica per l'intervento DEassicurazione. Certo è che non vi è
alcuna deliberazione che l'autorizzasse a provvedere direttamente ai lavori nell'abitazione del , decidendo autonomamente il tipo e l'entità Per_3
DEintervento, la spesa e l'impresa che dovesse provvedervi, scelte esulanti dai poteri DEamministratore. Né rileva l'argomento contrario addotto dal
, sulla regolarità della spesa per avere il condominio approvato la CP_2
riparazione della causa DEinfiltrazione, sì da doversi eseguire anche il ripristino DEunità immobiliare danneggiata: l'eventuale esito sfavorevole della pratica assicurativa, per la mancata copertura del danno nella polizza in corso, avrebbe dovuto indurre l'amministratore a porre all'ordine del giorno, in una successiva assemblea, la necessità della riparazione all'interno
DEappartamento danneggiato, affinché i condomini deliberassero, ove lo ritenessero, la relativa spesa.
Di conseguenza, il rimborso di lire 3.070.000, pari a € 1.585,52 (importo così riportato nel rendiconto e nella rielaborazione del C.T.U., sebbene la fattura quietanzata indichi il totale di lire 3.072.500), non è dovuto.
§ XIII. Per la gestione dal 1° gennaio 2000 al 10 febbraio 2001, riguardo alla quale l'appellante nega il diritto del di conteggiare a proprio credito CP_2
l'importo di € 5.577,73 (lire 10.800.000), va rilevato, in primo luogo, che la fattura n. 1 DE8 gennaio 2001, cui avrebbe fatto seguito il pagamento di lire 10.800.000
(mediante quattro assegni bancari di lire 2.500.000 l'uno e lire 800.000 in contanti), quietanzato in parte il 29 gennaio 2001 (per lire 5.000.000) e in parte il
10 febbraio 2001 (per lire 5.800.000), fa riferimento al contratto di appalto che sarebbe stato stipulato «in base alla ordinanza sindacale n°228/96 del 06/09/96», e riguarda l'acconto del 30%. Se ne deve desumere che il abbia assunto CP_2
l'impegno con la DI in questione per lavori di manutenzione straordinaria per l'importo di lire 36.000.000 (€ 18.592,45), di cui la fattura rappresenta il 30%.
Del contratto di appalto non v'è traccia in atti, né se ne fa menzione nell'elenco dei documenti consegnati dal all'amministratore subentrante. CP_2 31
A prescindere dalla circostanza che la somma di lire 10.800.000 sia stata effettivamente pagata, non risulta che la spesa sia stata approvata dall'assemblea, né il diritto al rimborso può fondarsi sull'asserita urgenza
DEintervento edilizio (che, peraltro, deve presumersi neppure effettuato, se,
come risulta dalla nota prot. 0642/00 del 6 febbraio 2001, a firma dei tecnici comunali, notificata il 10 febbraio 2001 a il 10 febbraio 2001, Controparte_2
cui ha fatto seguito l'ordinanza sindacale del 21 giugno 2001, di data successiva alla cessazione del dalla carica, fu ordinata l'esecuzione ad horas delle CP_2
opere necessarie a scongiurare lo stato di pericolo derivante dall'intonaco
pericolante del cornicione e dei frontalini della facciata).
Escluso che l'intervento commissionato alla DI Di EN abbia inteso dare risposta a tale successiva diffida comunale, poiché esso trova titolo in un contratto di appalto che il assume di avere stipulato a dicembre del CP_2
2000, il riferimento in fattura a un'ordinanza sindacale risalente a oltre quattro anni prima esclude in radice che l'affidamento dei lavori alla DI Di EN
potesse reputarsi urgente, sì da legittimare l'amministratore ad assumere tale iniziativa senza porre preventivamente l'argomento all'ordine del giorno e attendere l'approvazione DEassemblea. Né può darsi rilievo in senso contrario alla decisione assunta dall'assemblea il 13 novembre 1996, allorché, presosi atto
DEordinanza sindacale n. 228/96, risalente a circa due mesi prima, si dispose che, data l'urgenza, l'amministratore provvedesse immediatamente
all'eliminazione della situazione di pericolo attenendosi scrupolosamente alla
diffida in oggetto, salvo poi precisare, su proposta del condomino
[...]
che si nominasse un tecnico per verificare l'effettivo stato di Parte_9
pericolo dei frontalini dei balconi e, in caso di risposta affermativa, si provvedesse alla semplice imbragatura delle parti pericolanti nelle more di un successivo intervento riparatorio. Ancor meno può ravvisarsi l'autorizzazione della spesa nel verbale di assemblea del 18 dicembre 1998, con la quale, per i lavori di ristrutturazione DEintero fabbricato (per il corrispettivo di lire 32
170.921.544 più IVA: v. verbale del 15 maggio 1998), già affidati alla DI
[...]
, fu respinta la richiesta di quest'ultima di variazione delle modalità di Pt_7
pagamento e, in caso di persistente rifiuto di quest'ultima di rispettare le condizioni già concordate, fu dato mandato all'amministratore di interpellare la
successiva DI elencata nella delibera assembleare precedente (che, per quanto si legge nel verbale di tale precedente assemblea, del 15 maggio 1998, non è quella cui il avrebbe pagato nel 2001 l'importo di lire 10.800.000). CP_2
Esclusa, dunque, l'urgenza dei lavori affidati dall'amministratore CP_2
alla DI Di EN a dicembre del 2000, mediante contratto di appalto da presumersi stipulato verbalmente, la decisione dello stesso di versare CP_2
all'appaltatore l'acconto di lire 10.800.000 resta a suo carico, senza che, di conseguenza, risulti necessario accertare, come richiesto dall'appellante,
l'effettiva negoziazione degli assegni.
§ XIV. Si esamina, infine, la pretesa creditoria relativa al consuntivo dal 3 ottobre 1994 al 31 dicembre 1995, riguardo alla quale il C.T.U. ha ritenuto sic et simpliciter
che, per le morosità di alcuni condomini (Comit Service, eredi ed CP_9 CP_10
eredi ) il disavanzo risultante dal consuntivo approvato il 26 aprile Per_4
1996, di lire 3.755.714 (€ 1.939,66), debba reputarsi coperto da anticipazione
DEamministratore.
Va osservato che la deliberazione DEassemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte DEassemblea, su un oggetto specifico posto all'esame DEorgano collegiale (Cass. 10153/2011).
Non basta, pertanto, che l'assemblea abbia approvato il consuntivo presentato 33 dal , nella riunione del 26 aprile 1996, per ritenere che il predetto sia CP_2
creditore del disavanzo di lire 3.755.714 (€ 1.939,66) provocato dalla morosità di alcuni condomini, a fronte DEipotesi che l'amministratore disponesse di entrate provenienti da precedenti gestioni.
Ebbene, tale ipotesi trova conferma nel verbale DEassemblea del 3 ottobre
1994, allorché a , nominato come nuovo amministratore del Controparte_2
condominio, fu posto a disposizione l'attivo di cassa di lire 1.902.807 (pari a €
982,72), che, privo di altra destinazione, deve reputarsi utilizzato per coprire parte del passivo maturato nella gestione successiva.
Di conseguenza, per la voce in esame il credito di (ceduto Controparte_2
a UC IN) va quantificato in € 956,94 (pari alla differenza tra €
1.939,66 ed € 982,72).
§ XV. In conclusione, nel tirare le fila di tutto quanto fin qui osservato, va rilevato che delle ragioni prospettate dal a fondamento del proprio Parte_1 appello, sopra riportate al § IV, debbano disattendersi quelle riassunte sub 1), 2)
e 4) (sul disconoscimento dei documenti, sulla prescrizione e sul diritto
DEattore al rimborso del pagamento alla DI , Controparte_12
di cui alla fattura di lire 5.967.850); debbano, invece, in tutto o in parte accogliersi le altre, sì da escludere il diritto al rimborso per il pagamento della «fattura
04/1999 DI ND Di ND» e della «fattura n.1 del 08.01.2001 della DI Di
EN IO» (senza che neppure occorra accertare se tali pagamenti il li abbia effettivamente eseguiti) e ridurre l'importo del credito di cui CP_2
al consuntivo approvato.
Pertanto, dal saldo di € 10.064,50 che il giudice di primo grado ha riconosciuto a credito di , si detraggono € 5.577,73 (lire 10.800.000), € Controparte_2
1.585,52 (lire 3.070.000) ed € 982,72, onde resta dovuto il minor importo di €
1.918,53.
Alla somma dovuta vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda, così come stabilito dal giudice di primo grado (senza che sulla questione sia stato sollevato 34 alcun motivo di doglianza, in via principale o incidentale, riguardo alla data di decorrenza e al tasso applicabile), con l'ulteriore precisazione che, ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c. (cfr. Cass. S.U. 12449/2024).
Per effetto della cessione del credito, da a UC Controparte_2
IN, con atto per notaio del 3 maggio 2021, la condanna Persona_9
va pronunciata in favore del secondo, dovendosi ravvisare nella sua richiesta di rigetto DEappello un'implicita istanza di condanna del in proprio Parte_1
favore.
§ XVI. Il parziale accoglimento DEappello impone di provvedere ex novo sulle spese di lite anche per il giudizio di primo grado, secondo l'esito finale della lite,
che vede accolta la domanda di (salvi gli effetti della Controparte_2 cessione del credito) per un importo (€ 1.918,53) nettamente inferiore a quello inizialmente domandato (€ 14.456,01 … fatta salva ogni determinazione equitativa
che l'ecc.ma adita giustizia riterrà, all'esito della espletanda istruttoria).
L'esito anzidetto non esclude la soccombenza del convenuto (cfr. Parte_1
Cass. S.U. 32061/2022; v. anche Cass. 13212/2023). Tuttavia, in considerazione non soltanto della netta divergenza tra la somma domandata e quella attribuita alla parte vincitrice, ma anche delle rilevate irregolarità nella gestione del da parte DEattore (per le iniziative assunte oltre i limiti dei suoi Parte_1
poteri e la confusione ingenerata tra il patrimonio del e quello suo Parte_1
personale, sì da determinare una situazione di opacità), la resistenza in giudizio da parte del è apparsa giustificata, per l'obiettiva incertezza in Parte_1
ordine al diritto controverso. Sussistono, pertanto, le condizioni per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, nei rapporti tra l'attore CP_2
e il convenuto, con la condanna di quest'ultimo solo per
[...] Parte_1
la residua metà. 35
In tale regolamentazione rientrano anche le spese occorse per la C.T.U.,
adempimento istruttorio resosi necessario per la complessa ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti (ancorché non si siano condivise le conclusioni del consulente). Si dispone, pertanto, che tali spese restino per metà a carico
DEattore e per l'altra metà a carico del convenuto.
Il condominio risponde per intero delle spese di lite sostenuta dal successore nel rapporto controverso, per l'iniziativa assunta nel chiamarlo in causa e per l'estraneità alla posizione di questo dei rilievi espressi per compensare in parte le spese nei riguardi DEattore.
A norma DEarticolo 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, il valore della causa è determinato dalla somma attribuita alla parte vittoriosa, sì da doversi applicare lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 delle tabelle 2 e 12 allegate al
D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Per la liquidazione dei compensi in favore di UC IN si tiene conto (a norma DEarticolo 4, comma 1, del D.M. n. 55 citato) della sua posizione marginale nel dibattito processuale e, quindi, della modesta complessità delle questioni affrontate dal suo difensore.
La richiesta ex art. 93 c.p.c. del difensore di , contenuta nella Controparte_2
comparsa conclusionale e nella memoria di replica del giudizio di appello,
riferita alle spese e alle competenze del doppio grado di giudizio, vale solo per le competenze relative al presente grado (cfr. Cass. 16244/2019, secondo cui la
distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado,
dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata
per la prima volta in un grado successivo).
È superfluo aggiungere, infine, che il parziale accoglimento DEappello priva dei suoi presupposti la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e dal suo avente causa UC IN Controparte_2
nei confronti del appellante. Parte_1
P. Q. M.
36
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) in parziale accoglimento DEappello proposto dal Parte_1
, in persona DEamministratore in carica, e per effetto
[...]
della successione a titolo particolare nel rapporto controverso di UC
IN a , condanna il al pagamento, Controparte_2 Parte_1
in favore di UC IN, di € 1.918,53 (anziché di € 10.064,50 in favore di ), con gli interessi legali (art. 1284, primo Controparte_2
comma, c.c.) dalla domanda (20 dicembre 2016) al saldo;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta sia da sia Controparte_2
da UC IN;
c) condanna il in persona Parte_1
DEamministratore in carica, al pagamento, in favore di CP_2
(con distrazione per le sole spese di appello in favore
[...]
DEavvocato Giacomo Montecuollo) della metà delle spese processuali, liquidate, per tale frazione (e con compensazione della restante metà), in €
1.569,50 per il primo grado (di cui € 132,00 per spese, € 1.250,00 per compensi ed € 187,50 per spese forfettarie) e in € 1.495,00 per l'appello (di cui € 1.300,00 per compensi ed € 195,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
d) condanna il in persona Parte_1
DEamministratore in carica, al pagamento, in favore DEavvocato
UC IN (difensore di se stesso), delle spese di appello, liquidate in € 1.782,50 (di cui € 1.550,00 per compensi ed € 232,50 per spese forfettarie),
oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
e) pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado per metà a carico di e per metà a carico del convenuto. Controparte_2 Parte_1
Così deciso il 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale 37
La presidente
Assunta d'Amore