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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 517/2021 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZACCARIA NICOLINO, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEFFO Controparte_1 C.F._1
AGOSTINO, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 19.2.2020, ha instaurato, innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Vasto, il procedimento civile n. RG. 175/2020, convenendo in giudizio il Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dal sinistro occorsole
[...] in data 9.5.2021 quando, alle ore 10.00 circa, cadeva a terra a causa di una buca sul manto stradale, riportando lesioni personali.
Dopo la dichiarazione di contumacia dell'Ente e lo svolgimento della fase istruttoria, il processo di I grado si è concluso con sentenza n. 224/2020, depositata il 30.11.2020, con la quale il Giudice Pag. 1 a 7 di Pace ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità del per la produzione del Parte_1 sinistro e l'ha, quindi, condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati in complessivi € 2.500,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, e al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione in appello notificato il 28.5.2021 e depositato in pari data, il Parte_1
ha proposto appello avverso la menzionata sentenza di primo grado, deducendone la
[...] nullità per:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della l. 53/94 e dell'art.16, comma 12, del d.l.
179/2012, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 171, comma 3, 291 e 183, comma 1,
c.p.c., per avere controparte notificato l'atto introduttivo a indirizzo pec diverso rispetto a quello risultante dai pubblici registri validi ai fini della notificazione degli atti giudiziari;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, comma 5, 6 e 9, commi 1 bis e ter, della l.
53/1994, dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005, degli artt. 171, comma 3, e 291 c.p.c. nonché dell'art. 183, comma 1. c.p.c., per la mancata produzione in giudizio della relata di notifica.
Ha, poi, dedotto in ogni caso l'infondatezza della domanda avversaria, essendo il sinistro imputabile alla sola disattenzione dell'attrice, e rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'On.le Tribunale di Vasto, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello:
a. ritenere e dichiarare la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado introdotto innanzi al Giudice di Pace di avente R.G. 175/2020, e per l'effetto annullare Pt_1 la sentenza del Giudice di Pace di n. 224/2020, pubblicata il 30.11.2020; b. condannare Pt_1
l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.”.
Si è costituita in giudizio deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 325 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso avendo il giudice di prime cure correttamente riconosciuto l'esclusiva responsabilità del per il sinistro occorsole. In subordine, in caso di Pt_1 accoglimento dell'appello, ha insistito per la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sulla scorta delle richiamate considerazioni ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Vasto, In principale: A) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per le motivazioni sopra esposte, in quanto la sentenza nr. 224/2020 resa dal Giudice di pace di e Pt_1 pubblicata il 30.11.2020 è passata in giudicato ex art. 325 c.p.c.; In subordine, B) Compensare
Pag. 2 a 7 interamente le spese di lite.”.
La causa, non necessitando di attività istruttoria, all'udienza del 21.11.2024 è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
****
Così riassunti i fatti, è d'uopo, innanzitutto, procedere all'analisi dell'eccezione avanzata dall'appellata e relativa all'inammissibilità dell'appello per tardività.
Secondo la tesi dell'eccipiente, la sentenza di primo grado, pubblicata il 30.11.2020, sarebbe stata notificata via pec alla controparte il 6.12.2020, per cui l'atto di appello, notificato il 28.5.2021, sarebbe irrimediabilmente tardivo, essendo ampiamente decorso il termine breve per impugnare.
In particolare, ha sostenuto l'appellata, che la notifica telematica, pur essendo stata effettuata a indirizzo differente rispetto a quello risultante dal pubblico registro PP.AA., sarebbe, comunque, valida ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione per raggiungimento dello scopo, atteso il riscontro del alla pec contenente la notifica della sentenza e attestante “la Pt_1 mail/PEC ricevuta è stata protocollata con numero 68956 in data 7.12.2020” e “è stato inviato ai seguenti DESTINATARI: – ” Controparte_2 Controparte_3
(doc. e – comparsa di costituzione in appello).
In punto di diritto, si rileva che l'art. 3 bis, comma 1, della L. n. 53/1994, prevede: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”.
I pubblici elenchi validi ai fini della notifica giudiziaria, poi, sono quelli elencati all'art. 16 ter del
D.L. 179/2012.
Dall'analisi degli atti di causa, si evince che l'indirizzo pec utilizzato per la notifica della sentenza di primo grado dall'odierna appellata, “ (cfr. doc. c) e e) comparsa di Email_1 costituzione in appello), non è incluso nei pubblici registri previsti dalla richiamata disposizione, essendo l'indirizzo pec estratto dal Registro PP.AA., incluso tra i pubblici elenchi validi ai fini della notifica telematica, il differente indirizzo (cfr. doc. 3 Email_2
Pag. 3 a 7 – atto di citazione in appello).
La circostanza, allegata e documentata dall'Ente, non è mai stata espressamente contraddetta dalla controparte, che ha anzi ammesso di averlo reperito dal sito istituzionale del e di Pt_1 averlo erroneamente ritenuto presente anche sul Registro PP.AA..
Né vale a ritenere valida la notifica la circostanza che il detto indirizzo sia stato estratto dal cd. indice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), atteso che a mente dell'art.16 ter comma 1 ter DECRETO-LEGGE 18 ottobre2012, n. 179 solo "… in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82…". Nella specie, invece, non solo l'Ente risultava dotato di indirizzo telematico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, cit. ma neppure la diversa circostanza risulta in alcun modo attestata nella relata di notifica.
Appurata, dunque, la difformità della notifica effettuata dalla società opposta rispetto al modello legale, si osserva che l'art. 11 della legge n. 53/1994 sanziona il mancato rispetto dei requisiti previsti, con la nullità della notifica stessa, rilevabile anche d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., la nullità della notifica è sanabile per raggiungimento dello scopo quando si dimostri che il destinatario, nonostante la presenza di vizi, sia entrato tempestivamente a conoscenza dell'atto notificato.
Per quanto, tuttavia, attiene alla sanatoria della notifica nulla ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità ha raccomandato la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dell'impugnazione, per cui deve essere esclusa la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (cfr. Cass. sez. lav. 14195/2021, Cass. sez. lav.
24817/2024).
In particolare, osserva il giudicante, che nella fattispecie della notificazione a mezzo pec, ai fini della decorrenza del termine breve, la finalità è duplice: per il notificante, ridurre il termine per la proposizione dell'impugnazione, per il notificato, allertarlo della decorrenza del termine breve.
Pertanto, anche nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio del contraddittorio, il principio del raggiungimento dello scopo, dev'essere identificato
Pag. 4 a 7 come l'atto successivo della serie di cui l'atto viziato costituisce il presupposto ed il cui avverarsi
è diretto a provocare.
Come osservato dalla giurisprudenza: “il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare “ex se” detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale” (Cass. civ. 12949/2014).
In forza dei richiamati principi, dunque, la sanatoria della notifica nulla, nel caso di specie, si sarebbe potuta realizzare solo con la proposizione dell'appello nel termine breve previsto dalla normativa, che invece non vi è stata.
Neppure, poi, può dirsi che il Comune, con il seguente riscontro alla pec di inoltro della sentenza di primo grado: “la mail/PEC ricevuta è stata protocollata con numero 68956 in data 7.12.2020” e
“è stato inviato ai seguenti DESTINATARI: Controparte_4
abbia inteso prestare acquiescenza a tale forma di notifica, avendo il
[...]
Comune allegato, senza che alcuna deduzione di senso contrario sia pervenuta, che trattasi di messaggio generato automaticamente generato dal sistema. In ogni caso, alcuna prova sussiste che effettivamente detta notifica sia stata trasmessa dall' ai destinatari ivi Controparte_5 indicati.
Né la nullità può considerarsi sanata per essere stato l'atto comunque consegnato ad un indirizzo pec riferibile al . Ed infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e Parte_1 come previsto dall'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta ad indirizzo pec riferibile all'amministrazione destinataria, ma diverso da quello indicato nei pubblici elenchi a tali fini unicamente rilevanti, è sanabile “esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione”, solo in tal caso potendo ritenersi che l'atto abbia raggiunto il proprio scopo (cfr. Cass. 23445/2021).
Conseguentemente, dovendo considerarsi nulla la notifica della sentenza di I grado ex art.326
c.p.c., l'appello deve ritenersi tempestivo, in quanto proposto nel rispetto del termine previsto dall'art.327 c.p.c., e l'eccezione di tardività dell'appellata infondata.
Appurato tale aspetto, in ordine al motivo principale di appello, relativo alla nullità della sentenza di I grado per mancata integrazione del contraddittorio a seguito di notifica nulla dell'atto di
Pag. 5 a 7 citazione, si osserva che esso è fondato e assorbe tutti gli altri motivi di impugnazione.
È, infatti, pacifico e documentato che l'odierna appellata abbia notificato, oltre che la sentenza di I grado, anche l'atto introduttivo del relativo giudizio presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello inserito nel registro PP.AA. e non estratto da elenco valido ai fini del perfezionamento della notifica (cfr. doc. 2 atto di citazione in appello).
Ferma restando l'applicazione delle compiute considerazioni di fatto e diritto anche all'ipotesi di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, deve, dunque, ritenersi nulla la notifica effettuata, senza che alcuna sanatoria possa ritenersi realizzata per raggiungimento dello scopo, non essendosi l'odierno appellante costituito nel giudizio di primo grado.
Si precisa, che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo è un vizio che inficia le basi del giudizio di primo grado cosicché il Giudice di secondo grado non può pronunciarsi nel merito, in quanto ciò priverebbe le parti di un grado di giurisdizione essendo tenuto, pertanto, alla rimessione della causa al primo Giudice.
Da ciò consegue, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la nullità della gravata sentenza e la rimessione degli atti al primo giudice.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri minimi, vista la semplicità delle questioni di diritto trattate e l'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, di fatto non svolta.
In merito alle spese di lite del primo grado del giudizio si rileva, che l'odierno giudicante, pur non ignorando il seguente principio “[…] in caso di annullamento della sentenza di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado deve, di regola, liquidare le spese del doppio grado del giudizio, ponendole a carico della parte cui è imputabile l'irregolarità che ha causato la rilevata nullità (cfr., in proposito, in generale, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16765 del
16/07/2010)" (v. Cass. ord. n. 36076/2022), queste non possano essere poste a carico della parte responsabile della mancata integrità del contraddittorio, non essendosi la convenuta costituita in tale grado e non avendo, quindi, svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
Pag. 6 a 7 assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti dell'odierno appellante e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di n.224/20 e dispone la rimessione degli atti al giudice di primo grado ex Pt_1 art. 354 c.p.c.;
- condanna l'appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per spese documentate ed € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovute come per legge.
Si comunichi.
Vasto, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 517/2021 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZACCARIA NICOLINO, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEFFO Controparte_1 C.F._1
AGOSTINO, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 19.2.2020, ha instaurato, innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Vasto, il procedimento civile n. RG. 175/2020, convenendo in giudizio il Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dal sinistro occorsole
[...] in data 9.5.2021 quando, alle ore 10.00 circa, cadeva a terra a causa di una buca sul manto stradale, riportando lesioni personali.
Dopo la dichiarazione di contumacia dell'Ente e lo svolgimento della fase istruttoria, il processo di I grado si è concluso con sentenza n. 224/2020, depositata il 30.11.2020, con la quale il Giudice Pag. 1 a 7 di Pace ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità del per la produzione del Parte_1 sinistro e l'ha, quindi, condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati in complessivi € 2.500,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, e al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione in appello notificato il 28.5.2021 e depositato in pari data, il Parte_1
ha proposto appello avverso la menzionata sentenza di primo grado, deducendone la
[...] nullità per:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della l. 53/94 e dell'art.16, comma 12, del d.l.
179/2012, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 171, comma 3, 291 e 183, comma 1,
c.p.c., per avere controparte notificato l'atto introduttivo a indirizzo pec diverso rispetto a quello risultante dai pubblici registri validi ai fini della notificazione degli atti giudiziari;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, comma 5, 6 e 9, commi 1 bis e ter, della l.
53/1994, dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005, degli artt. 171, comma 3, e 291 c.p.c. nonché dell'art. 183, comma 1. c.p.c., per la mancata produzione in giudizio della relata di notifica.
Ha, poi, dedotto in ogni caso l'infondatezza della domanda avversaria, essendo il sinistro imputabile alla sola disattenzione dell'attrice, e rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'On.le Tribunale di Vasto, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello:
a. ritenere e dichiarare la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado introdotto innanzi al Giudice di Pace di avente R.G. 175/2020, e per l'effetto annullare Pt_1 la sentenza del Giudice di Pace di n. 224/2020, pubblicata il 30.11.2020; b. condannare Pt_1
l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.”.
Si è costituita in giudizio deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 325 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso avendo il giudice di prime cure correttamente riconosciuto l'esclusiva responsabilità del per il sinistro occorsole. In subordine, in caso di Pt_1 accoglimento dell'appello, ha insistito per la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sulla scorta delle richiamate considerazioni ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Vasto, In principale: A) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per le motivazioni sopra esposte, in quanto la sentenza nr. 224/2020 resa dal Giudice di pace di e Pt_1 pubblicata il 30.11.2020 è passata in giudicato ex art. 325 c.p.c.; In subordine, B) Compensare
Pag. 2 a 7 interamente le spese di lite.”.
La causa, non necessitando di attività istruttoria, all'udienza del 21.11.2024 è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
****
Così riassunti i fatti, è d'uopo, innanzitutto, procedere all'analisi dell'eccezione avanzata dall'appellata e relativa all'inammissibilità dell'appello per tardività.
Secondo la tesi dell'eccipiente, la sentenza di primo grado, pubblicata il 30.11.2020, sarebbe stata notificata via pec alla controparte il 6.12.2020, per cui l'atto di appello, notificato il 28.5.2021, sarebbe irrimediabilmente tardivo, essendo ampiamente decorso il termine breve per impugnare.
In particolare, ha sostenuto l'appellata, che la notifica telematica, pur essendo stata effettuata a indirizzo differente rispetto a quello risultante dal pubblico registro PP.AA., sarebbe, comunque, valida ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione per raggiungimento dello scopo, atteso il riscontro del alla pec contenente la notifica della sentenza e attestante “la Pt_1 mail/PEC ricevuta è stata protocollata con numero 68956 in data 7.12.2020” e “è stato inviato ai seguenti DESTINATARI: – ” Controparte_2 Controparte_3
(doc. e – comparsa di costituzione in appello).
In punto di diritto, si rileva che l'art. 3 bis, comma 1, della L. n. 53/1994, prevede: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”.
I pubblici elenchi validi ai fini della notifica giudiziaria, poi, sono quelli elencati all'art. 16 ter del
D.L. 179/2012.
Dall'analisi degli atti di causa, si evince che l'indirizzo pec utilizzato per la notifica della sentenza di primo grado dall'odierna appellata, “ (cfr. doc. c) e e) comparsa di Email_1 costituzione in appello), non è incluso nei pubblici registri previsti dalla richiamata disposizione, essendo l'indirizzo pec estratto dal Registro PP.AA., incluso tra i pubblici elenchi validi ai fini della notifica telematica, il differente indirizzo (cfr. doc. 3 Email_2
Pag. 3 a 7 – atto di citazione in appello).
La circostanza, allegata e documentata dall'Ente, non è mai stata espressamente contraddetta dalla controparte, che ha anzi ammesso di averlo reperito dal sito istituzionale del e di Pt_1 averlo erroneamente ritenuto presente anche sul Registro PP.AA..
Né vale a ritenere valida la notifica la circostanza che il detto indirizzo sia stato estratto dal cd. indice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), atteso che a mente dell'art.16 ter comma 1 ter DECRETO-LEGGE 18 ottobre2012, n. 179 solo "… in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82…". Nella specie, invece, non solo l'Ente risultava dotato di indirizzo telematico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, cit. ma neppure la diversa circostanza risulta in alcun modo attestata nella relata di notifica.
Appurata, dunque, la difformità della notifica effettuata dalla società opposta rispetto al modello legale, si osserva che l'art. 11 della legge n. 53/1994 sanziona il mancato rispetto dei requisiti previsti, con la nullità della notifica stessa, rilevabile anche d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., la nullità della notifica è sanabile per raggiungimento dello scopo quando si dimostri che il destinatario, nonostante la presenza di vizi, sia entrato tempestivamente a conoscenza dell'atto notificato.
Per quanto, tuttavia, attiene alla sanatoria della notifica nulla ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità ha raccomandato la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dell'impugnazione, per cui deve essere esclusa la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (cfr. Cass. sez. lav. 14195/2021, Cass. sez. lav.
24817/2024).
In particolare, osserva il giudicante, che nella fattispecie della notificazione a mezzo pec, ai fini della decorrenza del termine breve, la finalità è duplice: per il notificante, ridurre il termine per la proposizione dell'impugnazione, per il notificato, allertarlo della decorrenza del termine breve.
Pertanto, anche nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio del contraddittorio, il principio del raggiungimento dello scopo, dev'essere identificato
Pag. 4 a 7 come l'atto successivo della serie di cui l'atto viziato costituisce il presupposto ed il cui avverarsi
è diretto a provocare.
Come osservato dalla giurisprudenza: “il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare “ex se” detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale” (Cass. civ. 12949/2014).
In forza dei richiamati principi, dunque, la sanatoria della notifica nulla, nel caso di specie, si sarebbe potuta realizzare solo con la proposizione dell'appello nel termine breve previsto dalla normativa, che invece non vi è stata.
Neppure, poi, può dirsi che il Comune, con il seguente riscontro alla pec di inoltro della sentenza di primo grado: “la mail/PEC ricevuta è stata protocollata con numero 68956 in data 7.12.2020” e
“è stato inviato ai seguenti DESTINATARI: Controparte_4
abbia inteso prestare acquiescenza a tale forma di notifica, avendo il
[...]
Comune allegato, senza che alcuna deduzione di senso contrario sia pervenuta, che trattasi di messaggio generato automaticamente generato dal sistema. In ogni caso, alcuna prova sussiste che effettivamente detta notifica sia stata trasmessa dall' ai destinatari ivi Controparte_5 indicati.
Né la nullità può considerarsi sanata per essere stato l'atto comunque consegnato ad un indirizzo pec riferibile al . Ed infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e Parte_1 come previsto dall'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta ad indirizzo pec riferibile all'amministrazione destinataria, ma diverso da quello indicato nei pubblici elenchi a tali fini unicamente rilevanti, è sanabile “esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione”, solo in tal caso potendo ritenersi che l'atto abbia raggiunto il proprio scopo (cfr. Cass. 23445/2021).
Conseguentemente, dovendo considerarsi nulla la notifica della sentenza di I grado ex art.326
c.p.c., l'appello deve ritenersi tempestivo, in quanto proposto nel rispetto del termine previsto dall'art.327 c.p.c., e l'eccezione di tardività dell'appellata infondata.
Appurato tale aspetto, in ordine al motivo principale di appello, relativo alla nullità della sentenza di I grado per mancata integrazione del contraddittorio a seguito di notifica nulla dell'atto di
Pag. 5 a 7 citazione, si osserva che esso è fondato e assorbe tutti gli altri motivi di impugnazione.
È, infatti, pacifico e documentato che l'odierna appellata abbia notificato, oltre che la sentenza di I grado, anche l'atto introduttivo del relativo giudizio presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello inserito nel registro PP.AA. e non estratto da elenco valido ai fini del perfezionamento della notifica (cfr. doc. 2 atto di citazione in appello).
Ferma restando l'applicazione delle compiute considerazioni di fatto e diritto anche all'ipotesi di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, deve, dunque, ritenersi nulla la notifica effettuata, senza che alcuna sanatoria possa ritenersi realizzata per raggiungimento dello scopo, non essendosi l'odierno appellante costituito nel giudizio di primo grado.
Si precisa, che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo è un vizio che inficia le basi del giudizio di primo grado cosicché il Giudice di secondo grado non può pronunciarsi nel merito, in quanto ciò priverebbe le parti di un grado di giurisdizione essendo tenuto, pertanto, alla rimessione della causa al primo Giudice.
Da ciò consegue, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la nullità della gravata sentenza e la rimessione degli atti al primo giudice.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri minimi, vista la semplicità delle questioni di diritto trattate e l'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, di fatto non svolta.
In merito alle spese di lite del primo grado del giudizio si rileva, che l'odierno giudicante, pur non ignorando il seguente principio “[…] in caso di annullamento della sentenza di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado deve, di regola, liquidare le spese del doppio grado del giudizio, ponendole a carico della parte cui è imputabile l'irregolarità che ha causato la rilevata nullità (cfr., in proposito, in generale, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16765 del
16/07/2010)" (v. Cass. ord. n. 36076/2022), queste non possano essere poste a carico della parte responsabile della mancata integrità del contraddittorio, non essendosi la convenuta costituita in tale grado e non avendo, quindi, svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
Pag. 6 a 7 assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti dell'odierno appellante e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di n.224/20 e dispone la rimessione degli atti al giudice di primo grado ex Pt_1 art. 354 c.p.c.;
- condanna l'appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per spese documentate ed € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovute come per legge.
Si comunichi.
Vasto, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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