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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 981 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Cinzia Buraglia
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Elisa D'Esposito
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 5 febbraio 2024, Parte_1
esponeva:
che aveva partecipato alla selezione esterna di 125 operatori ecologici con esperienza da assumere al livello
1° B del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali con contratto a tempo indeterminato full/time per 38 ore settimanali;
che, collocatosi in posizione utile in graduatoria, era stato convocato unitamente ad altri colleghi dall'
[...]
Cont (d'ora in avanti, per la prova di mestiere consistente nella Controparte_1
guida di un furgone con percorso ad ostacoli;
che, superata tale prova, era stato sottoposto a visita preventiva da parte del medico competente SL, il quale ne aveva riconosciuto la idoneità con prescrizione (non sollevare carichi al di sopra della spalla);
Cont che, in virtù di tale prescrizione, l' non lo aveva assunto;
che il giudizio espresso dall'SL era illegittimo, poiché egli non soffriva di alcuna patologia a carico della spalla così come accertato dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera San Camillo;
che, inoltre, le mansioni alle quali avrebbe dovuto essere assegnato riguardavano la raccolta ed il trasporto rifiuti;
che la declaratoria del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia 1° livello professionale prescriveva: “Lavoratori che,
adibiti al servizio di spazzamento, raccolta tutela e decoro del territorio, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello J, eseguono la propria attività anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”;
che l'attività di spazzamento non prevede alcuna elevazione degli arti al di sopra della spalla;
che, pertanto, era idoneo in tutte le mansioni di cui al profilo professionale indicato nell'avviso;
che il provvedimento di mancata assunzione era stato firmato dal dott. all'epoca Direttore Persona_1
del Personale, illegittimamente assegnato a tale carica senza regolare concorso. 2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<< 1) accertare e dichiarare la nullità del provvedimento protocollo nr. 0003938.U del 10/01/2023 a firma del Dott. direttore del personale in quanto invalido perché non aveva il potere di firmare Persona_1
Contr alcun atto all'interno della Società per i motivi sopradetti;
2) accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento di ogni contrario provvedimento in ispecie adottato il diritto del ricorrente ad essere assunto a far data dal mese di agosto
2022 (data del diniego all'assunzione), con contratto a tempo indeterminato full time e con qualifica e mansioni di operatore ecologico qualificato livello 1 B CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, essendo lo stesso
Contr idoneo allo svolgimento delle suddette mansioni alle dipendenze della Società in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Con ogni conseguente statuizione, anche di carattere risarcitorio, ivi compresi il diritto al risarcimento per la mancata percezione dei ratei di stipendio mensili previsti dal CCNL di categoria per la qualifica e profilo livello
1B operatore ecologico qualificato, dal mese di agosto 2022 o anche dalla successiva data che il giudicante vorrà stabilire, fino al dì dell'effettiva assunzione, accertando e dichiarando il relativo inadempimento o comunque la relativa perdita retributiva, fosse anche in misura minore allo stipendio, da liquidarsi in via equitativa, parametrandola comunque a tale misura di riferimento, in relazione alla durata della mancata percezione di detta retribuzione e allo stato di disoccupazione che ne è conseguito, avendo il lavoratore dovuto cessare l'attività precedentemente svolta nelle stesse mansioni per la ditta appaltatrice>>.
Cont 3. Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva:
Cont che in data 3 agosto 2020, l' e le OO.SS. avevano concluso un accordo con il quale l'azienda si era impegnata ad indire una procedura di selezione pubblica per n. 125 operatori ecologici;
che l'accordo prevedeva che l'assunzione dei candidati, collocati in posizione utile all'esito della “prova pratica di mestiere”, avrebbe avuto corso a seguito di accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche, effettuato dal medico competente aziendale in sede di visita medica pre-assuntiva; che, all'esito dell'accertamento effettuato dal medico competente aziendale, dott.ssa , il Persona_2
ricorrente era risultato “idoneo parz. con prescr./limit. temporaneo - obbligo otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80 dBA”, ossia idoneo parziale alla mansione di operatore ecologico con l'obbligo di utilizzare gli otoprotettori ove esposto ad una soglia di rumore superiore a 80 dB(A)”;
che, sulla scorta di del giudizio reso dal medico competente aziendale ed in applicazione di quanto previsto
Cont dalla lex specialis della selezione, con nota prot. 80289/U del 01/08/2022 (all. n. 3), l' aveva comunicato al ricorrente l'esclusione dalla procedura selettiva a causa della mancanza del requisito dell'idoneità alla mansione specifica;
che in data 3 agosto 2022, il veva impugnato, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Pt_1
il detto giudizio medico innanzi al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL Roma
2 che, con nota prot. 196952/2022 del 07/10/2022, pur modificando il giudizio espresso dal medico
Cont competente di aveva confermato la parziale idoneità del ricorrente, con le seguenti limitazioni: “non adibire ad attività che prevedano la movimentazione manuale dei carichi al di sopra del piano della spalla”;
che, a seguito di tale giudizio, con nota prot. 3938/U del 10/01/2023 era stata disposta la definitiva esclusione dalla procedura selettiva a causa della carenza del requisito dell'idoneità alla mansione specifica;
che l'accordo sindacale e l'avviso non avevano inteso assicurare il diritto all'assunzione in sede di selezione anche a chi era idoneo con limitazioni;
che, inoltre, l'operatore ecologico svolge anche il servizio di spazzamento delle strade, di pulizia e diserbo delle aree verdi e di cancellazione delle scritte murarie, che comportano l'impiego di mezzi e strumenti che
Cont superano la soglia di 80 dB(A), sicché in caso di assunzione del ricorrente, l' arebbe stata impossibilitata ad adibirlo sia alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti sia allo svolgimento del servizio di spazzamento, lavaggio e di diserbo delle strade, vista la riscontrata inidoneità alla mansione, dichiarata dal medico aziendale;
che, ancora, l'operatore ecologico di 1° livello svolge attività che sono interdette al ricorrente, ossia la movimentazione di carichi al di sopra della linea della spalla, come, ad esempio, il servizio di raccolta dei rifiuti che richiede la movimentazione manuale dei sacchi della spazzatura dai cestoni collocati su strada o nei condomini, in cui è prevista la raccolta porta a porta, ai mezzi con vasca, adibiti al trasporto dei rifiuti.
Cont L' concludeva, quindi, per il rigetto dl ricorso.
4. Con sentenza n. 3114/2025 del 12 marzo 2025 l'adito Tribunale respingeva la domanda attorea.
Affermava il primo giudice (per quanto ancora qui interessa):
<
qualora le predette visite mediche attestino l'inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni".
L'accordo sindacale del 3.8.2020 a sua volta stabilisce che: "resta inteso che tutte le assunzioni in parola potranno avere corso a seguito di accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche".
Infine, l'Avviso di selezione per operatori ecologici qualificali prevedeva che: "L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali, nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità
alla mansione specifica rnediante visita medica preventiva".
La dizione letterale delle indicate disposizioni fa riferimento quindi genericamente ad "idoneità specifica alle mansioni", dizione che consente, letteralmente, sia l'interpretazione restrittiva dell'indicato requisito offerta dalla convenuta (idoneità piena) sia quella ampia sostenuta dal ricorrente (idoneità in ogni ipotesi in cui non vi sia totale inidoneità).
Se la lettera delle riportate disposizioni non offre soluzione univoca, ritiene l'Ufficio che dirimenti indicazioni possano essere tratte sia utilizzato del criterio di interpretazione sistematico che di quello teleologico…
ove nel CCNL, nell'Accordo Sindacale e nell'Avviso di selezione è scritto "idoneità" non sì può interpretare la dizione utilizzata come "tutto ciò che non è inidoneo" sussistendo un accertamento intermedio (previsto dall'art. 41 d. lgs 81/2008, ndr) consistente nella idoneità con limitazioni che è cosa diversa e distinta dalla semplice "idoneità". Ne consegue che l 'interpretazione offerta dalla società convenuta, all'esito della lettura congiunta delle norme in materia, appare la più corretta perché qualora si fosse inteso assicurare il diritto all'assunzione in sede di selezione anche a chi era idoneo con limitazioni sia l'accordo sindacale che l'indicato avviso avrebbe dovuto prevedere anche tale secondo possibile esito di accertamento…
i doveri di mantenimento in servizio propri del datore di lavoro nel caso di sopravvenuta inidoneità del dipendente non possono estendersi alla fase precontrattuale ove alcun (id est, nessun, n.d.e.) rapporto di lavoro ancora si è instauralo, potendo in tale momento l'imprenditore adeguare le proprie scelte alle migliori scelte di organizzazione imprenditoriale, libertà garantita e tutelata dall'art. 41 Cost.>>.
5. Con ricorso del 19 aprile 2025 il nterponeva appello. Pt_1
Cont L' resisteva.
6. Con un unico motivo, l'appellante, dopo aver richiamato la normativa in tema di disabilità, deduce:
< di immetterlo in servizio in quanto CP_1
- benché l'azienda avesse contezza del suo handicap (e pertanto di una disabilità tale da incidere suo diritto all'accesso nel mondo del lavoro)
- benché l'azienda avesse contezza delle mansioni indicate nel livello offerto dal bando il datore di lavoro aveva, comunque, omesso di fornire la prova liberatoria della natura non discriminatoria
(indiretta) dell'esclusione con parola attraverso la dimostrazione di avere ottemperato alle disposizioni di cu alla richiamata normativa la quale trova applicazione non solo nei rapporti di lavoro in essere ma anche nel caso di immissione in servizio/accesso all'occupazione come nel caso di specie>>;
<
la parità di trattamento rispetto agli handicap, anche quanto all'occupazione (art.1); comprende nella tutela le “condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione...” (art.3, comma 1, lett. a). Pone al comma 3, co.3, una disposizione analoga all'art. 4 della direttiva>>;
<
(indiretto) è ancora più evidente in quanto a) l'accomodamento utile allo scopo (limitazione di uno specifico movimento manuale di carico sopra la spalla), era stato pure indicato dalla come rimedio atto a rendere la risorsa utile allo scopo ed il Pt_2
provvedimento non era stato impugnato, con conseguente giudicato;
b) aveva dimostrato confessoriamente di avere contezza di quali erano le mansioni rientranti nel CP_1
livello offerto dal Bando:
Tuttavia, parte datoriale, aveva perseverato nell'escludere il ricorrente dall'assunzione pure senza mai fornire la prova “liberatoria” della eccepita discriminazione indiretta.
7. L'appello è infondato.
Va premesso che il on ha contestato la ricostruzione normativa e contrattuale operata dal Tribunale Pt_1
e l'interpretazione che è stata fornita delle varie disposizioni che, a giudizio del primo giudice, legittimano il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva a causa della carenza del requisito dell'idoneità alla mansione specifica.
Ha contrapposto, invece, l'appellante la diversa normativa – nazionale e comunitaria - che tutela il lavoratore affetto da handicap e/o disabilità.
Orbene, va, in primo luogo, rilevato che le argomentazioni addotte con l'atto di gravame sono nuove rispetto a quelle contenute nell'originario ricorso e introducono elementi di fatto (handicap e disabilità) che non erano state allegate nel corso del primo grado del giudizio.
Va, invero, ricordato che inidoneità (per giunta parziale) a specifiche mansioni è concetto diverso da handicap e disabilità.
Ai sensi dell'art. 3 l. 104/1992 è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali,
intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. Cass. 29289/2019 rammenta che la nozione di disabilità deve essere ricostruita in conformità al contenuto della direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione,
quindi quale limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che,
in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui il soggetto risulta affetto.
CP_ Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall mediante le unità di valutazione di base (art. 4).
L'art. 1 L. 68/1999 (che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato) si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (1);
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( in base alle CP_3
disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Il comma 4 dell'art. 1 L. cit. precisa: “l'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo,
che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante”.
Le disposizioni sovra nazionali recepite dal nostro ordinamento con il d. lgs. 216/2003 tendono a impedire qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età, della nazionalità o dell'orientamento sessuale (così l'art. 2 definisce la nozione di discriminazione).
L'art. 2 del d. lgs. 62/2024 definisce:
a) «condizione di disabilità» “una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
b) «persona con disabilità “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.
Come detto, l'appellante non ha allegato nel corso del primo grado del giudizio di trovarsi in situazione di handicap e/o disabilità (come descritte dalla normativa sopra menzionata), sicché, sotto tale profilo, l'appello si appalesa inammissibile perché introduce un nuovo tema di indagine, estraneo all'originaria causa petendi.
Solo per completezza di disamina, la Corte rileva che l'appello si appalesa anche infondato, giacché il Pt_1
(confondendo inidoneità alle mansioni, invalidità, handicap e disabilità, quasi fossero termini aventi analogo significato) non ha minimamente provato (né chiesto di provare) di essere handicappato o disabile ai sensi della normativa sopra menzionata né di aver visto accertata la sua supposta disabilità dalla Commissione a ciò deputata, né, tanto meno, di essere iscritto nelle liste speciali del collocamento mirato.
Ne consegue che – rimasta incensurata la statuizione del Tribunale in merito alla dichiarata legittima esclusione del alla selezione, perché “idoneo ma con limitazioni” – il gravame si appalesa del tutto Pt_1
inidoneo a sovvertire l'esito del giudizio.
8. L'appello va, dunque, rigettato.
La presenza di decisioni non sempre univoche emesse dal Tribunale di Roma e da questa Corte nella medesima vicenda e in situazioni simili (ancorché non totalmente sovrapponibili alla fattispecie qui esaminata) costituisce motivo di integrale compensazione delle spese del gravame.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 19 aprile 2025, da nei Parte_1
confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Controparte_1
Roma in data 12 marzo 2025.
Compensa tra le parti le spese del presente grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 981 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Cinzia Buraglia
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Elisa D'Esposito
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 5 febbraio 2024, Parte_1
esponeva:
che aveva partecipato alla selezione esterna di 125 operatori ecologici con esperienza da assumere al livello
1° B del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali con contratto a tempo indeterminato full/time per 38 ore settimanali;
che, collocatosi in posizione utile in graduatoria, era stato convocato unitamente ad altri colleghi dall'
[...]
Cont (d'ora in avanti, per la prova di mestiere consistente nella Controparte_1
guida di un furgone con percorso ad ostacoli;
che, superata tale prova, era stato sottoposto a visita preventiva da parte del medico competente SL, il quale ne aveva riconosciuto la idoneità con prescrizione (non sollevare carichi al di sopra della spalla);
Cont che, in virtù di tale prescrizione, l' non lo aveva assunto;
che il giudizio espresso dall'SL era illegittimo, poiché egli non soffriva di alcuna patologia a carico della spalla così come accertato dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera San Camillo;
che, inoltre, le mansioni alle quali avrebbe dovuto essere assegnato riguardavano la raccolta ed il trasporto rifiuti;
che la declaratoria del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia 1° livello professionale prescriveva: “Lavoratori che,
adibiti al servizio di spazzamento, raccolta tutela e decoro del territorio, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello J, eseguono la propria attività anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”;
che l'attività di spazzamento non prevede alcuna elevazione degli arti al di sopra della spalla;
che, pertanto, era idoneo in tutte le mansioni di cui al profilo professionale indicato nell'avviso;
che il provvedimento di mancata assunzione era stato firmato dal dott. all'epoca Direttore Persona_1
del Personale, illegittimamente assegnato a tale carica senza regolare concorso. 2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<< 1) accertare e dichiarare la nullità del provvedimento protocollo nr. 0003938.U del 10/01/2023 a firma del Dott. direttore del personale in quanto invalido perché non aveva il potere di firmare Persona_1
Contr alcun atto all'interno della Società per i motivi sopradetti;
2) accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento di ogni contrario provvedimento in ispecie adottato il diritto del ricorrente ad essere assunto a far data dal mese di agosto
2022 (data del diniego all'assunzione), con contratto a tempo indeterminato full time e con qualifica e mansioni di operatore ecologico qualificato livello 1 B CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, essendo lo stesso
Contr idoneo allo svolgimento delle suddette mansioni alle dipendenze della Società in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Con ogni conseguente statuizione, anche di carattere risarcitorio, ivi compresi il diritto al risarcimento per la mancata percezione dei ratei di stipendio mensili previsti dal CCNL di categoria per la qualifica e profilo livello
1B operatore ecologico qualificato, dal mese di agosto 2022 o anche dalla successiva data che il giudicante vorrà stabilire, fino al dì dell'effettiva assunzione, accertando e dichiarando il relativo inadempimento o comunque la relativa perdita retributiva, fosse anche in misura minore allo stipendio, da liquidarsi in via equitativa, parametrandola comunque a tale misura di riferimento, in relazione alla durata della mancata percezione di detta retribuzione e allo stato di disoccupazione che ne è conseguito, avendo il lavoratore dovuto cessare l'attività precedentemente svolta nelle stesse mansioni per la ditta appaltatrice>>.
Cont 3. Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva:
Cont che in data 3 agosto 2020, l' e le OO.SS. avevano concluso un accordo con il quale l'azienda si era impegnata ad indire una procedura di selezione pubblica per n. 125 operatori ecologici;
che l'accordo prevedeva che l'assunzione dei candidati, collocati in posizione utile all'esito della “prova pratica di mestiere”, avrebbe avuto corso a seguito di accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche, effettuato dal medico competente aziendale in sede di visita medica pre-assuntiva; che, all'esito dell'accertamento effettuato dal medico competente aziendale, dott.ssa , il Persona_2
ricorrente era risultato “idoneo parz. con prescr./limit. temporaneo - obbligo otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80 dBA”, ossia idoneo parziale alla mansione di operatore ecologico con l'obbligo di utilizzare gli otoprotettori ove esposto ad una soglia di rumore superiore a 80 dB(A)”;
che, sulla scorta di del giudizio reso dal medico competente aziendale ed in applicazione di quanto previsto
Cont dalla lex specialis della selezione, con nota prot. 80289/U del 01/08/2022 (all. n. 3), l' aveva comunicato al ricorrente l'esclusione dalla procedura selettiva a causa della mancanza del requisito dell'idoneità alla mansione specifica;
che in data 3 agosto 2022, il veva impugnato, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Pt_1
il detto giudizio medico innanzi al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL Roma
2 che, con nota prot. 196952/2022 del 07/10/2022, pur modificando il giudizio espresso dal medico
Cont competente di aveva confermato la parziale idoneità del ricorrente, con le seguenti limitazioni: “non adibire ad attività che prevedano la movimentazione manuale dei carichi al di sopra del piano della spalla”;
che, a seguito di tale giudizio, con nota prot. 3938/U del 10/01/2023 era stata disposta la definitiva esclusione dalla procedura selettiva a causa della carenza del requisito dell'idoneità alla mansione specifica;
che l'accordo sindacale e l'avviso non avevano inteso assicurare il diritto all'assunzione in sede di selezione anche a chi era idoneo con limitazioni;
che, inoltre, l'operatore ecologico svolge anche il servizio di spazzamento delle strade, di pulizia e diserbo delle aree verdi e di cancellazione delle scritte murarie, che comportano l'impiego di mezzi e strumenti che
Cont superano la soglia di 80 dB(A), sicché in caso di assunzione del ricorrente, l' arebbe stata impossibilitata ad adibirlo sia alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti sia allo svolgimento del servizio di spazzamento, lavaggio e di diserbo delle strade, vista la riscontrata inidoneità alla mansione, dichiarata dal medico aziendale;
che, ancora, l'operatore ecologico di 1° livello svolge attività che sono interdette al ricorrente, ossia la movimentazione di carichi al di sopra della linea della spalla, come, ad esempio, il servizio di raccolta dei rifiuti che richiede la movimentazione manuale dei sacchi della spazzatura dai cestoni collocati su strada o nei condomini, in cui è prevista la raccolta porta a porta, ai mezzi con vasca, adibiti al trasporto dei rifiuti.
Cont L' concludeva, quindi, per il rigetto dl ricorso.
4. Con sentenza n. 3114/2025 del 12 marzo 2025 l'adito Tribunale respingeva la domanda attorea.
Affermava il primo giudice (per quanto ancora qui interessa):
<
qualora le predette visite mediche attestino l'inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni".
L'accordo sindacale del 3.8.2020 a sua volta stabilisce che: "resta inteso che tutte le assunzioni in parola potranno avere corso a seguito di accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche".
Infine, l'Avviso di selezione per operatori ecologici qualificali prevedeva che: "L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali, nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità
alla mansione specifica rnediante visita medica preventiva".
La dizione letterale delle indicate disposizioni fa riferimento quindi genericamente ad "idoneità specifica alle mansioni", dizione che consente, letteralmente, sia l'interpretazione restrittiva dell'indicato requisito offerta dalla convenuta (idoneità piena) sia quella ampia sostenuta dal ricorrente (idoneità in ogni ipotesi in cui non vi sia totale inidoneità).
Se la lettera delle riportate disposizioni non offre soluzione univoca, ritiene l'Ufficio che dirimenti indicazioni possano essere tratte sia utilizzato del criterio di interpretazione sistematico che di quello teleologico…
ove nel CCNL, nell'Accordo Sindacale e nell'Avviso di selezione è scritto "idoneità" non sì può interpretare la dizione utilizzata come "tutto ciò che non è inidoneo" sussistendo un accertamento intermedio (previsto dall'art. 41 d. lgs 81/2008, ndr) consistente nella idoneità con limitazioni che è cosa diversa e distinta dalla semplice "idoneità". Ne consegue che l 'interpretazione offerta dalla società convenuta, all'esito della lettura congiunta delle norme in materia, appare la più corretta perché qualora si fosse inteso assicurare il diritto all'assunzione in sede di selezione anche a chi era idoneo con limitazioni sia l'accordo sindacale che l'indicato avviso avrebbe dovuto prevedere anche tale secondo possibile esito di accertamento…
i doveri di mantenimento in servizio propri del datore di lavoro nel caso di sopravvenuta inidoneità del dipendente non possono estendersi alla fase precontrattuale ove alcun (id est, nessun, n.d.e.) rapporto di lavoro ancora si è instauralo, potendo in tale momento l'imprenditore adeguare le proprie scelte alle migliori scelte di organizzazione imprenditoriale, libertà garantita e tutelata dall'art. 41 Cost.>>.
5. Con ricorso del 19 aprile 2025 il nterponeva appello. Pt_1
Cont L' resisteva.
6. Con un unico motivo, l'appellante, dopo aver richiamato la normativa in tema di disabilità, deduce:
< di immetterlo in servizio in quanto CP_1
- benché l'azienda avesse contezza del suo handicap (e pertanto di una disabilità tale da incidere suo diritto all'accesso nel mondo del lavoro)
- benché l'azienda avesse contezza delle mansioni indicate nel livello offerto dal bando il datore di lavoro aveva, comunque, omesso di fornire la prova liberatoria della natura non discriminatoria
(indiretta) dell'esclusione con parola attraverso la dimostrazione di avere ottemperato alle disposizioni di cu alla richiamata normativa la quale trova applicazione non solo nei rapporti di lavoro in essere ma anche nel caso di immissione in servizio/accesso all'occupazione come nel caso di specie>>;
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la parità di trattamento rispetto agli handicap, anche quanto all'occupazione (art.1); comprende nella tutela le “condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione...” (art.3, comma 1, lett. a). Pone al comma 3, co.3, una disposizione analoga all'art. 4 della direttiva>>;
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(indiretto) è ancora più evidente in quanto a) l'accomodamento utile allo scopo (limitazione di uno specifico movimento manuale di carico sopra la spalla), era stato pure indicato dalla come rimedio atto a rendere la risorsa utile allo scopo ed il Pt_2
provvedimento non era stato impugnato, con conseguente giudicato;
b) aveva dimostrato confessoriamente di avere contezza di quali erano le mansioni rientranti nel CP_1
livello offerto dal Bando:
Tuttavia, parte datoriale, aveva perseverato nell'escludere il ricorrente dall'assunzione pure senza mai fornire la prova “liberatoria” della eccepita discriminazione indiretta.
7. L'appello è infondato.
Va premesso che il on ha contestato la ricostruzione normativa e contrattuale operata dal Tribunale Pt_1
e l'interpretazione che è stata fornita delle varie disposizioni che, a giudizio del primo giudice, legittimano il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva a causa della carenza del requisito dell'idoneità alla mansione specifica.
Ha contrapposto, invece, l'appellante la diversa normativa – nazionale e comunitaria - che tutela il lavoratore affetto da handicap e/o disabilità.
Orbene, va, in primo luogo, rilevato che le argomentazioni addotte con l'atto di gravame sono nuove rispetto a quelle contenute nell'originario ricorso e introducono elementi di fatto (handicap e disabilità) che non erano state allegate nel corso del primo grado del giudizio.
Va, invero, ricordato che inidoneità (per giunta parziale) a specifiche mansioni è concetto diverso da handicap e disabilità.
Ai sensi dell'art. 3 l. 104/1992 è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali,
intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. Cass. 29289/2019 rammenta che la nozione di disabilità deve essere ricostruita in conformità al contenuto della direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione,
quindi quale limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che,
in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui il soggetto risulta affetto.
CP_ Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall mediante le unità di valutazione di base (art. 4).
L'art. 1 L. 68/1999 (che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato) si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (1);
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( in base alle CP_3
disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Il comma 4 dell'art. 1 L. cit. precisa: “l'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo,
che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante”.
Le disposizioni sovra nazionali recepite dal nostro ordinamento con il d. lgs. 216/2003 tendono a impedire qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età, della nazionalità o dell'orientamento sessuale (così l'art. 2 definisce la nozione di discriminazione).
L'art. 2 del d. lgs. 62/2024 definisce:
a) «condizione di disabilità» “una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
b) «persona con disabilità “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.
Come detto, l'appellante non ha allegato nel corso del primo grado del giudizio di trovarsi in situazione di handicap e/o disabilità (come descritte dalla normativa sopra menzionata), sicché, sotto tale profilo, l'appello si appalesa inammissibile perché introduce un nuovo tema di indagine, estraneo all'originaria causa petendi.
Solo per completezza di disamina, la Corte rileva che l'appello si appalesa anche infondato, giacché il Pt_1
(confondendo inidoneità alle mansioni, invalidità, handicap e disabilità, quasi fossero termini aventi analogo significato) non ha minimamente provato (né chiesto di provare) di essere handicappato o disabile ai sensi della normativa sopra menzionata né di aver visto accertata la sua supposta disabilità dalla Commissione a ciò deputata, né, tanto meno, di essere iscritto nelle liste speciali del collocamento mirato.
Ne consegue che – rimasta incensurata la statuizione del Tribunale in merito alla dichiarata legittima esclusione del alla selezione, perché “idoneo ma con limitazioni” – il gravame si appalesa del tutto Pt_1
inidoneo a sovvertire l'esito del giudizio.
8. L'appello va, dunque, rigettato.
La presenza di decisioni non sempre univoche emesse dal Tribunale di Roma e da questa Corte nella medesima vicenda e in situazioni simili (ancorché non totalmente sovrapponibili alla fattispecie qui esaminata) costituisce motivo di integrale compensazione delle spese del gravame.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 19 aprile 2025, da nei Parte_1
confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Controparte_1
Roma in data 12 marzo 2025.
Compensa tra le parti le spese del presente grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis