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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 1718/2023
Il Tribunale di Vicenza, in persona del G.O.P., dott.ssa Tatiana Babolin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1718/2023
promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
Daniela Ajese elettivamente domiciliati presso il difensore
- attori opponenti - contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'avv. Faggin Franco elettivamente domiciliata presso il difensore
- convenuta opposta –
e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
ti Roberto Calabresi e Elisa Gaboardi elettivamente domiciliata presso i difensori e con l'intervento ex art. 105 c.p.c. di
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Daniela Ajese elettivamente domiciliata presso il difensore
- intervenuti -
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per gli attori opponenti e : “Piaccia Parte_1 Parte_2
all'Ill.mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione:
• Nel Merito e In Via Principale:
-accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa sulla concorrenza, delle clausole relative alla garanzia fideiussoria rilasciata dai Sig.ri e , nelle loro rispettive qualità Parte_1 Parte_2
ivi indicate, per tutti i motivi esposti in atti;
-accertare e dichiarare la decadenza dal termine previsto dall'art. 1957 del c.c., con conseguente improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti dei fideiussori e, per l'effetto, l'estinzione delle garanzie fideiussorie da questi prestate, per tutti i motivi dedotti;
-accertare e dichiarare l'omissione, da parte della Banca opposta della pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta e, conseguentemente, rideterminare il relativo piano di ammortamento imputando per ogni singola rata in scadenza la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB e, per l'effetto, condannare la convenuta opposta, in persona del pag. 2/19 rappresentate legale pro tempore, alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti, per tutti i motivi esposti;
- in ogni caso, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
l'inesistenza del diritto da parte della parte opposta e/o dell'intervenuta cessionaria a procedere a esecuzione forzata con conseguente dichiarazione di estinzione della esecuzione mobiliare n. 1749/2022 pendente avanti il su intestato Tribunale, per tutti i motivi dedotti.
-Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
In Via Istruttoria:
sia disposta CTU tecnico-contabile volta a verificare la regolarità delle pattuizioni contrattuali per il mutuo fondiario oggetto della presente controversia e per le successive pattuizioni, volta a:
1. determinare, per il contratto analizzato e le sue successive variazioni e modificazioni, se
l'applicazione dell'interesse composto da parte dell'istituto di credito risulti pattuita specificamente e per iscritto all'interno del contratto stesso;
2. rideterminare, anche sulla scorta delle somme già pagate dagli odierni opponenti, l'importo del debito residuo dovuto dalla Sig.ra Parte_3
all'istituto di credito opposto, opportunamente rideterminato sulla base dei criteri di cui all'art. 117, c. 7 TUB”.
Per c.c.: “Ogni diversa o contraria domanda, Controparte_1
eccezione e deduzione respinta o
disattesa:
pag. 3/19 In via preliminare
Revocarsi l'ordinanza collegiale di sospensione dell'esecuzione mobiliare
n. 1749/2022 R.G.E. Tribunale di Vicenza, pronunciata in data 28/03/2023 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. n. 347/2023 R.G. Tribunale di Vicenza, autorizzandosi in tal modo
l'immediata ripresa dell'esecuzione stessa.
In via principale
Rigettarsi, per le ragioni esposte nel presente atto, l'opposizione all'esecuzione mobiliare n. 1749/2022 R.G.E. Tribunale di Vicenza proposta dagli attori e , perché Parte_2 Parte_1
inammissibile, improponibile e comunque infondata.
In ogni caso:
Con rifusione delle spese del giudizio, comprese quelle relative alla fase sommaria dell'opposizione e al procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. n. 347/2023 RG Tribunale di Vicenza”.
Per l'intervenuta “si riporta al contenuto della Controparte_2
memoria di costituzione depositata in atti dalla cedente
[...]
nonché alle memorie ex art. 183 Controparte_4
cpc n. 1 e 3, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”.
Per l'intervenuta “Voglia il Tribunale adito, Controparte_3
dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
pag. 4/19 • in via principale, con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 669 sexies, secondo comma cpc, ordinare l'immediata cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese operata sulle quote sociali della Co società “ da parte della CP_3 Controparte_4
ovvero il suo occultamento sino alla definizione
[...]
del presente procedimento di opposizione, con ogni più opportuno provvedimento e consequenziale pronuncia;
• in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per
l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedendo e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;
• nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa sulla concorrenza, delle clausole relative alla garanzia fideiussoria rilasciata dai Sig.ri e , nelle loro rispettive qualità Parte_1 Parte_2
ivi indicate, per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare la decadenza dal termine previsto dall'art. 1957 del cc, con
conseguente improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti dei fideiussori e, per
pag. 5/19 l'effetto, l'estinzione delle garanzie fideiussorie da questi prestate, per tutti
i motivi dedotti;
- accertare e dichiarare l'omissione, da parte della opposta della CP_4
pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta e, conseguentemente, rideterminare il relativo piano di ammortamento imputando per ogni singola rata in scadenza la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB e, per l'effetto, condannare la convenuta opposta, in persona del rappresentate legale pro tempore, alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti, per tutti i motivi dedotti;
- in ogni caso, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
l'inesistenza del diritto da parte della parte opposta e/o dell'intervenuta cessionaria a procedere a esecuzione forzata con conseguente dichiarazione di estinzione della esecuzione mobiliare n. 1749/2022 pendente avanti il su intestato Tribunale, per tutti i motivi dedotti.
-Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
In Via Istruttoria:
sia disposta CTU tecnico-contabile volta a verificare la regolarità delle pattuizioni contrattuali per il mutuo fondiario oggetto della presente controversia e per le successive pattuizioni, volta a:
1. determinare, per il contratto analizzato e le sue successive variazioni e modificazioni, se
l'applicazione dell'interesse composto da parte dell'istituto di credito risulti
pag. 6/19 pattuita specificamente e per iscritto all'interno del contratto stesso;
2. rideterminare, anche sulla scorta delle somme già pagate dagli odierni opponenti, l'importo del debito residuo dovuto dalla Sig.ra Parte_3
all'istituto di credito opposto, opportunamente rideterminato sulla base dei criteri di cui all'art. 117, c. 7 TUB”.
FATTO E PROCESSO
In data 28 novembre 2013 la signora contraeva un mutuo Parte_3
fondiario di € 550.000,00 con l'allora Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola Credito Cooperativo soc. coop. della durata di 10 anni. Detto contratto veniva garantito con fideiussione specifica dei signori Parte_4
e fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
[...] Parte_1
550.000,00 ciascuno. La parte mutuataria si rendeva inadempiente al pagamento delle rate del mutuo scadute a decorrere dal 28 settembre 2021
e quindi la comunicava ai coobbligati, con lettera raccomandata a.r. CP_4
del 1 dicembre 2021, ricevuta dai destinatari in data 13-16 dicembre 2021, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, con intimazione al pagamento del saldo residuo, oltre a spese e interessi maturati e maturandi. Successivamente in data 11-19 aprile 2022 la notificava ai garanti atto di precetto per il complessivo importo di CP_4
€ 237.182,37. In data 15 luglio 2022 seguiva la notifica agli odierni opponenti dell'atto di pignoramento delle quote sociali della società
[...]
di cui gli opponenti sono titolari. CP_3
In data 15 novembre 2022 gli odierni opponenti depositavano ricorso ex art. 615, comma secondo, c.p.c. di opposizione all'esecuzione, con istanza di sospensione, riferendo dell'esistenza di un provvedimento di pag. 7/19 sospensione ex art. 20 L. 44/99 del PM di Vicenza del 24.11.2021, lamentando la nullità della fideiussione per contrasto all'art. 2 L. n.
287/1990, con conseguente decadenza della Banca ex art. 1957 c.c. per non aver agito nel termine di sei mesi nei confronti dei fideiussori e la mancata determinazione dell'obbligazione accessoria degli interessi corrispettivi in regime di capitalizzazione composta.
Il GE rigettava l'istanza di sospensione, assegnando i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli odierni opponenti proponevano reclamo avverso detta ordinanza, lamentando che il provvedimento impugnato era illegittimo in quanto il GE non aveva preso posizione sul provvedimento di sospensione dei termini emesso dalla Procura di Vicenza nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto fatti di usura ai danni di . Parte_3
Il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza del 28 marzo 2023, in accoglimento del reclamo, disponeva la sospensione dell'esecuzione, rilevando che “nel caso di specie, il provvedimento del PM prevede la sospensione del pagamento dei ratei di mutuo per il periodo di 3 anni, decorrenti dal 30.09.2019 e, pertanto, fino al 30.06.2022. La ha CP_4
revocato gli affidamenti con raccomandata del dicembre 2021 e, quindi, prima del termine della moratoria. D'altra parte, la sospensione in questione si applica necessariamente all'istituto di credito reclamato, tenuto conto che il provvedimento parla di “ratei dei mutui bancari e ipotecari”. Né si può giungere a diverso opinamento, in base alla tesi di parte reclamata, per cui il provvedimento di sospensione ex art. 20 Legge
n. 44/1999 riguarderebbe esclusivamente e non Parte_3 Pt_1
pag. 8/19 e . Ed, infatti, il provvedimento di sospensione Pt_1 Persona_1
riguarda effettivamente la signora e, tuttavia, ciò che viene Parte_3
qui censurata è la decadenza dal beneficio di inventario, comunicata dalla
Banca alla debitrice in pendenza della moratoria e, pertanto, se viene meno il presupposto dell'azione esecutiva nei confronti della debitrice principale (posto che in pendenza della sospensione non sarebbe stato possibile per l'istituto di credito reclamare il pagamento dei ratei di mutuo) viene meno anche quello nei confronti dei fideiussori”.
Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2023 i signori e Pt_3
hanno introdotto il presente giudizio di merito, eccependo la nullità Pt_1
totale della fideiussione specifica da essi rilasciata in quanto riproduttiva di clausole predisposte dallo schema ABI riconosciute in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), L. 287/1990 dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, assumendo l'estendibilità del relativo provvedimento in materia di fideiussioni omnibus anche alle corrispondenti garanzie specifiche. Gli stessi hanno altresì eccepito la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1957 c.c. in quanto la Banca opposta avrebbe dovuto compiere le proprie istanze “giudiziali” nei confronti della debitrice Pt_3
entro il 18 maggio 2022, dato che la risoluzione del beneficio del
[...]
termine di pagamento era stata esercitata nei confronti del debitore principale e dei suoi aventi causa in data 18 dicembre 2021, il che non avrebbe fatto, con la conseguente decadenza di ogni pretesa nei confronti degli odierni opponenti.
Gli opponenti hanno poi eccepito che il provvedimento di sospensione disposto dalla Procura di Vicenza il 24 novembre 2021 debba operare in pag. 9/19 toto sul procedimento esecutivo oggetto di causa. Infine, hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo, per non aver quest'ultimo determinato gli interessi composti.
c.c. si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, la revoca dell'ordinanza collegiale di sospensione dell'esecuzione, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata.
La ha eccepito: 1) che il motivo di opposizione fondato sul CP_4
provvedimento di sospensione non era proponibile né in fase di reclamo né in fase d merito, in quanto fatto non dedotto e/o allegato con il ricorso in opposizione, 2) la mancata conoscenza del provvedimento del PM, 3)
l'inapplicabilità della sospensione ad altre posizioni creditorie rispetto ai crediti correlati al reato denunciato, 4) l'inapplicabilità del provvedimento ai ratei di mutuo della posto che il provvedimento determinava la CP_4
sospensione per tre anni del “pagamento dei ratei dei mutui bancari che sono scaduti e che scadono entro un anno dalla data del 30.09.2019” e quindi i ratei scaduti sino al 30.09.2020, mentre la signora si era Pt_3
resa inadempiente a partire dal 28 agosto 2021, 5) la mancata comunicazione del provvedimento di sospensione al GE nei modi previsti dall'art. 20, commi 7 e 7bis della L. n. 44/1999; 6) l'applicabilità della sospensione solamente nei confronti della debitrice . Pt_3
La Banca ha contestato poi l'applicazione della normativa antitrust alle fideiussioni specifiche e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c. posto che è sufficiente che il creditore agisca nei confronti di uno dei coobbligati solidali. Infine la pag. 10/19 Banca ha eccepito che il contratto di mutuo e la successiva proroga contengono una più che sufficiente determinazione degli interessi corrispettivi, compresa l'indicazione del TAEG, che i documenti di sintesi allegati riportano tutte le condizioni economiche applicabili e dai piani di ammortamento risulta la composizione di tutte le rate, per capitale ed interessi, non rimesse alla discrezionalità della Banca.
In data 17 novembre 2023 è intervenuta in giudizio Controparte_2
[...
cessionaria del credito di la quale si Controparte_5
è riportata agli atti depositati dalla cedente, ai documenti prodotti in giudizio e alle conclusioni rassegnate.
La società è intervenuta in giudizio ex art. 105 c.p.c. in data 20 CP_3
febbraio 2024 chiedendo l'emissione di un provvedimento d'urgenza cautelare per ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuato presso il Registro delle Imprese, vista l'illegittimità dell'esecuzione promossa dalla Banca nonostante l'esistenza del provvedimento di sospensione del PM del 24.11.2021; provvedimento di cui la era stata resa edotta sin da dicembre 2021, creando, con CP_4
l'iscrizione dell'atto esecutivo, un grave pregiudizio alla società intervenuta.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulla base della documentazione in atti.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto si va ad esporre.
Sul provvedimento di sospensione ex art. 20 L. 44/1999.
pag. 11/19 L'art. 20, comma 1, L. 44/1999 sancisce “a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione…”. Come sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità (anche se in tema di adempimenti fiscali: cfr. Cass. civ., n. 24309/2024) “come può agevolmente desumersi dallo stesso tenore letterale della norma, detta proroga per gli adempimenti fiscali ha, pertanto, esclusivamente ad oggetto i termini che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo”. Nel caso di specie, il PM di Vicenza, nel provvedimento del 24 novembre 2021, ha disposto “la sospensione per la durata di 3 anni degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei di mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data del
30.09.2019”.
Le rate del mutuo sono state corrisposte dalla signora sino al Parte_3
28 agosto 2021, data in cui ha iniziato a non effettuare i versamenti.
Dunque - come correttamente eccepito dalla - la sospensione CP_4
disposta dal PM non riguardava i pagamenti delle rate del mutuo di cui si discute che avevano scadenza ben successiva al 30.09.2020 (un anno dal
30.09.20219). Ne consegue che legittimamente la nel novembre CP_4
2021, ha reclamato il pagamento dei ratei di mutuo scadenti da agosto 2021 in poi e legittimamente ha revocato gli affidamenti nel dicembre 2021. Per pag. 12/19 quanto concerne la procedura esecutiva iniziata dalla nel 2022, la CP_4
stessa è stata sospesa ed è tuttora sospesa, anche se, ad oggi, è ampiamente decorso il termine di due anni previsto nel provvedimento del PM.
Si rileva altresì che a fronte delle eccezioni svolte dalla sul punto, di CP_4
cui sopra si è detto, gli opponenti hanno formulato delle contestazioni del tutto generiche, limitandosi in buona sostanza ad assumere che la sospensione è applicabile anche alla procedura esecutiva di cui si discute.
Il motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato.
*
Sull'eccezione di nullità della fideiussione specifica in ragione della riproduzione delle clausole schema ABI.
Gli opponenti eccepiscono che nella fideiussione in oggetto sono presenti tutte le clausole dichiarate nulle in quanto predisposte in conformità allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento del 02.05.2005. In particolare, la clausola sub art. 17, lettera f), nella parte in cui deroga alla disciplina normativa di cui all'art. 1957 c.c. coincidente con l'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI (c.d. clausola di rinuncia ai termini). Gli attori assumono che i principi sanciti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021 valgono anche in ipotesi di fideiussioni specifiche e quindi le stesse devono essere comprese nel raggio di azione del provvedimento antitrust di Banca
d'Italia n. 55/05.
Invero, pur dovendosi dare atto di un orientamento di legittimità che ritiene applicabili anche alle fideiussioni specifiche i principi enunciati dalla pag. 13/19 pronuncia della Sezioni Unite n. 41994/2021 (cfr. Cass. civ., 21.10.2024 n.
27243), tuttavia l'orientamento maggioritario è nel senso di ritenere che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si applica esclusivamente alla fideiussione omnibus conforme al modello ABI e non alla fideiussione specifica e che, pertanto, l'accertamento della nullità per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 non riguarda fideiussioni specifiche stipulate attraverso negoziazioni personalizzate e non secondo il modello
ABI ritenuto anticoncorrenziale (cfr. Cass. civ., 17.01.2025 n. 1170; Cass. civ., 10689/2024; Cass. civ., 18079/2024; Cass. civ. 21841/2024).
Questo giudicante intende aderire all'orientamento prevalente, secondo cui il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'ABI, quale strumento di tutela macro prudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce.
Anche tale motivo di doglianza degli opponenti è dunque privo di pregio.
*
Sull'eccezione di decadenza del termine ex art. 1957 c.c.
Si ritiene ad ogni modo che anche l'eccezione degli opponenti di decadenza dal termine ex art. 1957 c.c., in quanto la Banca non ha proposto azione pag. 14/19 giudiziale nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale, sia infondata.
Si osserva che ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta scritta” l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. civ., n. 11321/2025; App. Venezia, 03.06.2025 n.
2010).
Nel caso di specie, per il tramite della clausola n. 17, lett. g) della garanzia fideiussoria (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Cassa,
a semplice richiesta scritta…”), le parti hanno voluto attribuire efficacia alla richiesta stragiudiziale.
E' pacifico ed incontestato che la Banca, con lettera raccomandata del
16.11.2021, intimò alla debitrice e ai garanti la regolarizzazione del rapporto di mutuo alla luce del mancato pagamento delle rate a far data dal
28.09.2021 e che con successiva lettera raccomandata a.r., ricevuta dal debitore in data 16.12.2021 e dai fideiussori in data 13-16.12.2021, intimò
l'immediata revoca dell'affidamento.
pag. 15/19 Atteso dunque che per l'operatività della clausola “a prima richiesta scritta” deve ritenersi la sufficienza di un'intimazione stragiudiziale da parte del creditore al debitore e ai garanti ad assolvere l'onere impostigli dall'art. 1957 c.c. per evitare di incorrere nell'estinzione della garanzia, l'eccezione di decadenza sollevata dai fideiussori è infondata.
*
Sull'eccezione di mancata determinazione dell'obbligazione accessoria degli interessi corrispettivi in regime di capitalizzazione composta e
l'indeterminatezza contrattuale del piano di ammortamento.
Gli opponenti si dolgono del fatto che il contenuto del contratto di mutuo e dell'atto di proroga non consenta di ricostruire quale sia la somma complessiva da restituire alla mutuante ed in particolare quale sia l'ammontare degli interessi debitori, sul presupposto che l'ammontare degli oneri dovuti muta a seconda che, fermo l'ammortamento alla francese, la capitalizzazione applicata sia semplice o composta.
Per affrontare la questione, preme la disamina della recente sentenza Cass.
SSUU n. 15130/2024 che ha preso in esame il seguente quesito: “se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. “alla francese” il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitale crescenti e di quote di interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento”; in particolare il regime finanziario utilizzato era quello c.d. composto, ove “il debito da interessi diventa esigibile prima che pag. 16/19 diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile”. La Cassazione ha escluso ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprio del tipo legale (art. 1813 c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, delle periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Ritiene il Giudicante che, anche se la recente sentenza Cass. SSUU n.
15130/2024 in materia, abbia precisato di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, in quanto, fintantoché il piano di rimborso riporta “la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre a quella comparazione tra le possibili offerte pag. 17/19 sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.
Nel caso che ci occupa, il contratto di mutuo, l'atto di proroga, i documenti di sintesi ed i piani di ammortamento allegati contengono il corredo informativo che consentiva al mutuatario di ricostruire esattamente le modalità di addebito degli interessi, l'ammontare delle rate, distinto tra capitale ed interessi, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG) delle periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che il mutuatario avrebbe dovuto versare per il rimborso dei finanziamenti.
Anche detto motivo di doglianza è dunque infondato.
*
Quanto alle spese di lite, attesa la particolare natura dell'oggetto del decidere e gli oscillanti orientamenti giurisprudenziali in materia, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda, eccezione, disattese:
1. rigetta l'opposizione;
2. spese compensate.
Così deciso in Vicenza, 30 settembre 2025
pag. 18/19 Il Giudice
Tatiana Babolin
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 1718/2023
Il Tribunale di Vicenza, in persona del G.O.P., dott.ssa Tatiana Babolin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1718/2023
promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
Daniela Ajese elettivamente domiciliati presso il difensore
- attori opponenti - contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'avv. Faggin Franco elettivamente domiciliata presso il difensore
- convenuta opposta –
e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
ti Roberto Calabresi e Elisa Gaboardi elettivamente domiciliata presso i difensori e con l'intervento ex art. 105 c.p.c. di
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Daniela Ajese elettivamente domiciliata presso il difensore
- intervenuti -
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per gli attori opponenti e : “Piaccia Parte_1 Parte_2
all'Ill.mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione:
• Nel Merito e In Via Principale:
-accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa sulla concorrenza, delle clausole relative alla garanzia fideiussoria rilasciata dai Sig.ri e , nelle loro rispettive qualità Parte_1 Parte_2
ivi indicate, per tutti i motivi esposti in atti;
-accertare e dichiarare la decadenza dal termine previsto dall'art. 1957 del c.c., con conseguente improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti dei fideiussori e, per l'effetto, l'estinzione delle garanzie fideiussorie da questi prestate, per tutti i motivi dedotti;
-accertare e dichiarare l'omissione, da parte della Banca opposta della pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta e, conseguentemente, rideterminare il relativo piano di ammortamento imputando per ogni singola rata in scadenza la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB e, per l'effetto, condannare la convenuta opposta, in persona del pag. 2/19 rappresentate legale pro tempore, alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti, per tutti i motivi esposti;
- in ogni caso, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
l'inesistenza del diritto da parte della parte opposta e/o dell'intervenuta cessionaria a procedere a esecuzione forzata con conseguente dichiarazione di estinzione della esecuzione mobiliare n. 1749/2022 pendente avanti il su intestato Tribunale, per tutti i motivi dedotti.
-Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
In Via Istruttoria:
sia disposta CTU tecnico-contabile volta a verificare la regolarità delle pattuizioni contrattuali per il mutuo fondiario oggetto della presente controversia e per le successive pattuizioni, volta a:
1. determinare, per il contratto analizzato e le sue successive variazioni e modificazioni, se
l'applicazione dell'interesse composto da parte dell'istituto di credito risulti pattuita specificamente e per iscritto all'interno del contratto stesso;
2. rideterminare, anche sulla scorta delle somme già pagate dagli odierni opponenti, l'importo del debito residuo dovuto dalla Sig.ra Parte_3
all'istituto di credito opposto, opportunamente rideterminato sulla base dei criteri di cui all'art. 117, c. 7 TUB”.
Per c.c.: “Ogni diversa o contraria domanda, Controparte_1
eccezione e deduzione respinta o
disattesa:
pag. 3/19 In via preliminare
Revocarsi l'ordinanza collegiale di sospensione dell'esecuzione mobiliare
n. 1749/2022 R.G.E. Tribunale di Vicenza, pronunciata in data 28/03/2023 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. n. 347/2023 R.G. Tribunale di Vicenza, autorizzandosi in tal modo
l'immediata ripresa dell'esecuzione stessa.
In via principale
Rigettarsi, per le ragioni esposte nel presente atto, l'opposizione all'esecuzione mobiliare n. 1749/2022 R.G.E. Tribunale di Vicenza proposta dagli attori e , perché Parte_2 Parte_1
inammissibile, improponibile e comunque infondata.
In ogni caso:
Con rifusione delle spese del giudizio, comprese quelle relative alla fase sommaria dell'opposizione e al procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. n. 347/2023 RG Tribunale di Vicenza”.
Per l'intervenuta “si riporta al contenuto della Controparte_2
memoria di costituzione depositata in atti dalla cedente
[...]
nonché alle memorie ex art. 183 Controparte_4
cpc n. 1 e 3, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”.
Per l'intervenuta “Voglia il Tribunale adito, Controparte_3
dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
pag. 4/19 • in via principale, con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 669 sexies, secondo comma cpc, ordinare l'immediata cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese operata sulle quote sociali della Co società “ da parte della CP_3 Controparte_4
ovvero il suo occultamento sino alla definizione
[...]
del presente procedimento di opposizione, con ogni più opportuno provvedimento e consequenziale pronuncia;
• in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per
l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedendo e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;
• nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa sulla concorrenza, delle clausole relative alla garanzia fideiussoria rilasciata dai Sig.ri e , nelle loro rispettive qualità Parte_1 Parte_2
ivi indicate, per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare la decadenza dal termine previsto dall'art. 1957 del cc, con
conseguente improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti dei fideiussori e, per
pag. 5/19 l'effetto, l'estinzione delle garanzie fideiussorie da questi prestate, per tutti
i motivi dedotti;
- accertare e dichiarare l'omissione, da parte della opposta della CP_4
pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta e, conseguentemente, rideterminare il relativo piano di ammortamento imputando per ogni singola rata in scadenza la quota capitale e gli interessi sostitutivi secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 7, TUB e, per l'effetto, condannare la convenuta opposta, in persona del rappresentate legale pro tempore, alla restituzione dell'importo a titolo di interessi già corrisposti e non dovuti, per tutti i motivi dedotti;
- in ogni caso, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
l'inesistenza del diritto da parte della parte opposta e/o dell'intervenuta cessionaria a procedere a esecuzione forzata con conseguente dichiarazione di estinzione della esecuzione mobiliare n. 1749/2022 pendente avanti il su intestato Tribunale, per tutti i motivi dedotti.
-Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
In Via Istruttoria:
sia disposta CTU tecnico-contabile volta a verificare la regolarità delle pattuizioni contrattuali per il mutuo fondiario oggetto della presente controversia e per le successive pattuizioni, volta a:
1. determinare, per il contratto analizzato e le sue successive variazioni e modificazioni, se
l'applicazione dell'interesse composto da parte dell'istituto di credito risulti
pag. 6/19 pattuita specificamente e per iscritto all'interno del contratto stesso;
2. rideterminare, anche sulla scorta delle somme già pagate dagli odierni opponenti, l'importo del debito residuo dovuto dalla Sig.ra Parte_3
all'istituto di credito opposto, opportunamente rideterminato sulla base dei criteri di cui all'art. 117, c. 7 TUB”.
FATTO E PROCESSO
In data 28 novembre 2013 la signora contraeva un mutuo Parte_3
fondiario di € 550.000,00 con l'allora Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola Credito Cooperativo soc. coop. della durata di 10 anni. Detto contratto veniva garantito con fideiussione specifica dei signori Parte_4
e fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
[...] Parte_1
550.000,00 ciascuno. La parte mutuataria si rendeva inadempiente al pagamento delle rate del mutuo scadute a decorrere dal 28 settembre 2021
e quindi la comunicava ai coobbligati, con lettera raccomandata a.r. CP_4
del 1 dicembre 2021, ricevuta dai destinatari in data 13-16 dicembre 2021, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, con intimazione al pagamento del saldo residuo, oltre a spese e interessi maturati e maturandi. Successivamente in data 11-19 aprile 2022 la notificava ai garanti atto di precetto per il complessivo importo di CP_4
€ 237.182,37. In data 15 luglio 2022 seguiva la notifica agli odierni opponenti dell'atto di pignoramento delle quote sociali della società
[...]
di cui gli opponenti sono titolari. CP_3
In data 15 novembre 2022 gli odierni opponenti depositavano ricorso ex art. 615, comma secondo, c.p.c. di opposizione all'esecuzione, con istanza di sospensione, riferendo dell'esistenza di un provvedimento di pag. 7/19 sospensione ex art. 20 L. 44/99 del PM di Vicenza del 24.11.2021, lamentando la nullità della fideiussione per contrasto all'art. 2 L. n.
287/1990, con conseguente decadenza della Banca ex art. 1957 c.c. per non aver agito nel termine di sei mesi nei confronti dei fideiussori e la mancata determinazione dell'obbligazione accessoria degli interessi corrispettivi in regime di capitalizzazione composta.
Il GE rigettava l'istanza di sospensione, assegnando i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli odierni opponenti proponevano reclamo avverso detta ordinanza, lamentando che il provvedimento impugnato era illegittimo in quanto il GE non aveva preso posizione sul provvedimento di sospensione dei termini emesso dalla Procura di Vicenza nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto fatti di usura ai danni di . Parte_3
Il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza del 28 marzo 2023, in accoglimento del reclamo, disponeva la sospensione dell'esecuzione, rilevando che “nel caso di specie, il provvedimento del PM prevede la sospensione del pagamento dei ratei di mutuo per il periodo di 3 anni, decorrenti dal 30.09.2019 e, pertanto, fino al 30.06.2022. La ha CP_4
revocato gli affidamenti con raccomandata del dicembre 2021 e, quindi, prima del termine della moratoria. D'altra parte, la sospensione in questione si applica necessariamente all'istituto di credito reclamato, tenuto conto che il provvedimento parla di “ratei dei mutui bancari e ipotecari”. Né si può giungere a diverso opinamento, in base alla tesi di parte reclamata, per cui il provvedimento di sospensione ex art. 20 Legge
n. 44/1999 riguarderebbe esclusivamente e non Parte_3 Pt_1
pag. 8/19 e . Ed, infatti, il provvedimento di sospensione Pt_1 Persona_1
riguarda effettivamente la signora e, tuttavia, ciò che viene Parte_3
qui censurata è la decadenza dal beneficio di inventario, comunicata dalla
Banca alla debitrice in pendenza della moratoria e, pertanto, se viene meno il presupposto dell'azione esecutiva nei confronti della debitrice principale (posto che in pendenza della sospensione non sarebbe stato possibile per l'istituto di credito reclamare il pagamento dei ratei di mutuo) viene meno anche quello nei confronti dei fideiussori”.
Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2023 i signori e Pt_3
hanno introdotto il presente giudizio di merito, eccependo la nullità Pt_1
totale della fideiussione specifica da essi rilasciata in quanto riproduttiva di clausole predisposte dallo schema ABI riconosciute in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), L. 287/1990 dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, assumendo l'estendibilità del relativo provvedimento in materia di fideiussioni omnibus anche alle corrispondenti garanzie specifiche. Gli stessi hanno altresì eccepito la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1957 c.c. in quanto la Banca opposta avrebbe dovuto compiere le proprie istanze “giudiziali” nei confronti della debitrice Pt_3
entro il 18 maggio 2022, dato che la risoluzione del beneficio del
[...]
termine di pagamento era stata esercitata nei confronti del debitore principale e dei suoi aventi causa in data 18 dicembre 2021, il che non avrebbe fatto, con la conseguente decadenza di ogni pretesa nei confronti degli odierni opponenti.
Gli opponenti hanno poi eccepito che il provvedimento di sospensione disposto dalla Procura di Vicenza il 24 novembre 2021 debba operare in pag. 9/19 toto sul procedimento esecutivo oggetto di causa. Infine, hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo, per non aver quest'ultimo determinato gli interessi composti.
c.c. si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, la revoca dell'ordinanza collegiale di sospensione dell'esecuzione, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e/o infondata.
La ha eccepito: 1) che il motivo di opposizione fondato sul CP_4
provvedimento di sospensione non era proponibile né in fase di reclamo né in fase d merito, in quanto fatto non dedotto e/o allegato con il ricorso in opposizione, 2) la mancata conoscenza del provvedimento del PM, 3)
l'inapplicabilità della sospensione ad altre posizioni creditorie rispetto ai crediti correlati al reato denunciato, 4) l'inapplicabilità del provvedimento ai ratei di mutuo della posto che il provvedimento determinava la CP_4
sospensione per tre anni del “pagamento dei ratei dei mutui bancari che sono scaduti e che scadono entro un anno dalla data del 30.09.2019” e quindi i ratei scaduti sino al 30.09.2020, mentre la signora si era Pt_3
resa inadempiente a partire dal 28 agosto 2021, 5) la mancata comunicazione del provvedimento di sospensione al GE nei modi previsti dall'art. 20, commi 7 e 7bis della L. n. 44/1999; 6) l'applicabilità della sospensione solamente nei confronti della debitrice . Pt_3
La Banca ha contestato poi l'applicazione della normativa antitrust alle fideiussioni specifiche e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c. posto che è sufficiente che il creditore agisca nei confronti di uno dei coobbligati solidali. Infine la pag. 10/19 Banca ha eccepito che il contratto di mutuo e la successiva proroga contengono una più che sufficiente determinazione degli interessi corrispettivi, compresa l'indicazione del TAEG, che i documenti di sintesi allegati riportano tutte le condizioni economiche applicabili e dai piani di ammortamento risulta la composizione di tutte le rate, per capitale ed interessi, non rimesse alla discrezionalità della Banca.
In data 17 novembre 2023 è intervenuta in giudizio Controparte_2
[...
cessionaria del credito di la quale si Controparte_5
è riportata agli atti depositati dalla cedente, ai documenti prodotti in giudizio e alle conclusioni rassegnate.
La società è intervenuta in giudizio ex art. 105 c.p.c. in data 20 CP_3
febbraio 2024 chiedendo l'emissione di un provvedimento d'urgenza cautelare per ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuato presso il Registro delle Imprese, vista l'illegittimità dell'esecuzione promossa dalla Banca nonostante l'esistenza del provvedimento di sospensione del PM del 24.11.2021; provvedimento di cui la era stata resa edotta sin da dicembre 2021, creando, con CP_4
l'iscrizione dell'atto esecutivo, un grave pregiudizio alla società intervenuta.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulla base della documentazione in atti.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto si va ad esporre.
Sul provvedimento di sospensione ex art. 20 L. 44/1999.
pag. 11/19 L'art. 20, comma 1, L. 44/1999 sancisce “a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione…”. Come sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità (anche se in tema di adempimenti fiscali: cfr. Cass. civ., n. 24309/2024) “come può agevolmente desumersi dallo stesso tenore letterale della norma, detta proroga per gli adempimenti fiscali ha, pertanto, esclusivamente ad oggetto i termini che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo”. Nel caso di specie, il PM di Vicenza, nel provvedimento del 24 novembre 2021, ha disposto “la sospensione per la durata di 3 anni degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei di mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data del
30.09.2019”.
Le rate del mutuo sono state corrisposte dalla signora sino al Parte_3
28 agosto 2021, data in cui ha iniziato a non effettuare i versamenti.
Dunque - come correttamente eccepito dalla - la sospensione CP_4
disposta dal PM non riguardava i pagamenti delle rate del mutuo di cui si discute che avevano scadenza ben successiva al 30.09.2020 (un anno dal
30.09.20219). Ne consegue che legittimamente la nel novembre CP_4
2021, ha reclamato il pagamento dei ratei di mutuo scadenti da agosto 2021 in poi e legittimamente ha revocato gli affidamenti nel dicembre 2021. Per pag. 12/19 quanto concerne la procedura esecutiva iniziata dalla nel 2022, la CP_4
stessa è stata sospesa ed è tuttora sospesa, anche se, ad oggi, è ampiamente decorso il termine di due anni previsto nel provvedimento del PM.
Si rileva altresì che a fronte delle eccezioni svolte dalla sul punto, di CP_4
cui sopra si è detto, gli opponenti hanno formulato delle contestazioni del tutto generiche, limitandosi in buona sostanza ad assumere che la sospensione è applicabile anche alla procedura esecutiva di cui si discute.
Il motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato.
*
Sull'eccezione di nullità della fideiussione specifica in ragione della riproduzione delle clausole schema ABI.
Gli opponenti eccepiscono che nella fideiussione in oggetto sono presenti tutte le clausole dichiarate nulle in quanto predisposte in conformità allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento del 02.05.2005. In particolare, la clausola sub art. 17, lettera f), nella parte in cui deroga alla disciplina normativa di cui all'art. 1957 c.c. coincidente con l'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI (c.d. clausola di rinuncia ai termini). Gli attori assumono che i principi sanciti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021 valgono anche in ipotesi di fideiussioni specifiche e quindi le stesse devono essere comprese nel raggio di azione del provvedimento antitrust di Banca
d'Italia n. 55/05.
Invero, pur dovendosi dare atto di un orientamento di legittimità che ritiene applicabili anche alle fideiussioni specifiche i principi enunciati dalla pag. 13/19 pronuncia della Sezioni Unite n. 41994/2021 (cfr. Cass. civ., 21.10.2024 n.
27243), tuttavia l'orientamento maggioritario è nel senso di ritenere che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si applica esclusivamente alla fideiussione omnibus conforme al modello ABI e non alla fideiussione specifica e che, pertanto, l'accertamento della nullità per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 non riguarda fideiussioni specifiche stipulate attraverso negoziazioni personalizzate e non secondo il modello
ABI ritenuto anticoncorrenziale (cfr. Cass. civ., 17.01.2025 n. 1170; Cass. civ., 10689/2024; Cass. civ., 18079/2024; Cass. civ. 21841/2024).
Questo giudicante intende aderire all'orientamento prevalente, secondo cui il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'ABI, quale strumento di tutela macro prudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce.
Anche tale motivo di doglianza degli opponenti è dunque privo di pregio.
*
Sull'eccezione di decadenza del termine ex art. 1957 c.c.
Si ritiene ad ogni modo che anche l'eccezione degli opponenti di decadenza dal termine ex art. 1957 c.c., in quanto la Banca non ha proposto azione pag. 14/19 giudiziale nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale, sia infondata.
Si osserva che ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a “semplice richiesta scritta” l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. civ., n. 11321/2025; App. Venezia, 03.06.2025 n.
2010).
Nel caso di specie, per il tramite della clausola n. 17, lett. g) della garanzia fideiussoria (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Cassa,
a semplice richiesta scritta…”), le parti hanno voluto attribuire efficacia alla richiesta stragiudiziale.
E' pacifico ed incontestato che la Banca, con lettera raccomandata del
16.11.2021, intimò alla debitrice e ai garanti la regolarizzazione del rapporto di mutuo alla luce del mancato pagamento delle rate a far data dal
28.09.2021 e che con successiva lettera raccomandata a.r., ricevuta dal debitore in data 16.12.2021 e dai fideiussori in data 13-16.12.2021, intimò
l'immediata revoca dell'affidamento.
pag. 15/19 Atteso dunque che per l'operatività della clausola “a prima richiesta scritta” deve ritenersi la sufficienza di un'intimazione stragiudiziale da parte del creditore al debitore e ai garanti ad assolvere l'onere impostigli dall'art. 1957 c.c. per evitare di incorrere nell'estinzione della garanzia, l'eccezione di decadenza sollevata dai fideiussori è infondata.
*
Sull'eccezione di mancata determinazione dell'obbligazione accessoria degli interessi corrispettivi in regime di capitalizzazione composta e
l'indeterminatezza contrattuale del piano di ammortamento.
Gli opponenti si dolgono del fatto che il contenuto del contratto di mutuo e dell'atto di proroga non consenta di ricostruire quale sia la somma complessiva da restituire alla mutuante ed in particolare quale sia l'ammontare degli interessi debitori, sul presupposto che l'ammontare degli oneri dovuti muta a seconda che, fermo l'ammortamento alla francese, la capitalizzazione applicata sia semplice o composta.
Per affrontare la questione, preme la disamina della recente sentenza Cass.
SSUU n. 15130/2024 che ha preso in esame il seguente quesito: “se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. “alla francese” il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitale crescenti e di quote di interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento”; in particolare il regime finanziario utilizzato era quello c.d. composto, ove “il debito da interessi diventa esigibile prima che pag. 16/19 diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile”. La Cassazione ha escluso ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprio del tipo legale (art. 1813 c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, delle periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Ritiene il Giudicante che, anche se la recente sentenza Cass. SSUU n.
15130/2024 in materia, abbia precisato di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, in quanto, fintantoché il piano di rimborso riporta “la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre a quella comparazione tra le possibili offerte pag. 17/19 sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.
Nel caso che ci occupa, il contratto di mutuo, l'atto di proroga, i documenti di sintesi ed i piani di ammortamento allegati contengono il corredo informativo che consentiva al mutuatario di ricostruire esattamente le modalità di addebito degli interessi, l'ammontare delle rate, distinto tra capitale ed interessi, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG) delle periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che il mutuatario avrebbe dovuto versare per il rimborso dei finanziamenti.
Anche detto motivo di doglianza è dunque infondato.
*
Quanto alle spese di lite, attesa la particolare natura dell'oggetto del decidere e gli oscillanti orientamenti giurisprudenziali in materia, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda, eccezione, disattese:
1. rigetta l'opposizione;
2. spese compensate.
Così deciso in Vicenza, 30 settembre 2025
pag. 18/19 Il Giudice
Tatiana Babolin
pag. 19/19