Articolo 13 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 giugno 2013
Art. 13. 1. L' articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».
2. All' articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato».
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
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