Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 2807
CASS
Sentenza 2 febbraio 2017

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In tema di condominio, qualora l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione è riferibile al condominio ove l'amministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall'urgenza, mentre, in mancanza di quest'ultimo requisito, non è configurabile alcun diritto di rivalsa o regresso del condominio medesimo, atteso che il relativo rapporto obbligatorio non gli è riferibile, trattandosi di atto posto in essere dell'amministratore al di fuori delle sue attribuzioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 2807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2807
Data del deposito : 2 febbraio 2017

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