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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1142/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Sorrentino;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 39720220000001356000; con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.4.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso d'addebito n. 39720220000001356000, formato dall' in data CP_1
24.1.2022 e notificato in data 25.2.2022, per l'importo complessivo di € 8.793,53, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, in ordine al periodo dal 9/2017 al 5/2018.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo, basato sul provvedimento di diffida n. 0800.20/07/2021.0273123 (inadempienza 3047), CP_1 relativo al mancato versamento del contributo a carico del datore di lavoro dovuto per il licenziamento dei lavoratori impiegati nel settore edile.
Preliminarmente, eccepiva, ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. a) D. Lgs. 46/1999, la decadenza dell'Ente dall'azione di riscossione mediante ruolo, poiché la pretesa
1 creditoria era relativa alle annualità 2017 e 2018.
Nel merito, deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva azionata dall'Istituto previdenziale in ragione dell'assenza dei presupposti per il versamento del ticket licenziamento, vertendosi in ipotesi riconducibile all'interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura cantiere. Precisava che, ex L. 92/2012, in presenza delle suddette condizioni, il datore di lavoro era esonerato dal pagamento contributivo.
Riferiva di aver cessato l'attività di edificazione e di aver, pertanto, avviato una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo concordata con le rappresentanze sindacali.
Depositava il verbale di ultimazione dei lavori, gli accordi sindacali e le comunicazioni comprovanti le interruzioni dei rapporti di lavoro. Eccepiva, altresì, l'infondatezza della pretesa dell'Ente previdenziale, oltre che per carenza nei presupposti di forma e contenuto, anche per assenza del benché minimo supporto probatorio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva CP_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. Preliminarmente, eccepiva la decadenza dall'azione, ex artt. 617 e 618 bis c.p.c., in ordine ai vizi formali e al vizio di decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, dedotti oltre il termine perentorio di 20 giorni.
Rappresentava che la disciplina dell'esonero del ticket licenziamento nel settore edilizia era relativa ai casi di fine attività, completamento lavori e chiusura cantieri, relativamente al personale che è destinato a soddisfare le specifiche esigenze di un cantiere e che, terminati i lavori, non trova collocazione su altri cantieri.
Affermava che tale disposizione non era applicabile a chi svolge mansioni di contabilità, amministrative o di segreteria e non è direttamente coinvolto nell'attività di cantiere, in quanto non rientranti nelle ipotesi di esonero, contemplate dai co 33 e
34 dell'art. 33 L. 92/2012, aventi già carattere derogatorio rispetto alla regola generale.
Concludeva ut supra. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai fini della corretta qualificazione dell'azione proposta, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al
2 merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.) e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo. Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, l'azione esperita dalla ricorrente società va qualificata in termini di opposizione al ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, di cui si rileva la tempestività, poiché proposta entro il termine perentorio di 40 giorni successivi alla notifica dell'avviso d'addebito (25.2.2022), ed alla data di deposito del ricorso (6.4.2022).
Tuttavia, l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza dalla facoltà di far valere i vizi di forma e di motivazione sollevati in ricorso, che, pertanto, non possono essere esaminati, in uno all'eccezione di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi del succitato art. 25. Costituisce ius receptum che il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo. Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità e di merito in tal senso (Cassazione civile, sez. lav.,
05/05/2022, n. 14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Tribunale di Milano, CP_ sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile
d'ufficio”; Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso CP_ avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali
3 ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi,
a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
2. Precluso l'esame dei vizi di forma, i motivi di impugnazione si focalizzano sull'insussistenza dell'obbligo datoriale di versamento del ticket licenziamento, vertendosi in ipotesi di impresa impegnata nel settore dell'edilizia, la quale è esonerata dal suddetto obbligo contributivo in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura cantiere. Sul punto, vale segnalare che l'art. 2 co. 31 L. 92/2012 e ss.mm.ii. (“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità
o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”), è norma interpretata dall' CP_1 con la circolare n. 44 del 22.3.2013, in cui si legge quanto segue: “La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo. La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto;
conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Restano, quindi, escluse dall'obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con
i mezzi pubblici;
decesso del lavoratore”.
L'art. 2 L. 92/2012 e ss.mm.ii, al successivo co. 34, dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. …”. L' , con successiva circolare n. 40 del 19.3.2020, ha poi analiticamente CP_2 individuato i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i quali è dovuto il contributo (“
2. Tipologie di cessazione per le quali il contributo è dovuto Il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge
n. 92/2012). Tanto considerato, la contribuzione è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento: per giustificato motivo oggettivo;
tale tipologia di licenziamento deve essere valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”; per giusta causa;
a seguito di licenziamento disciplinare;
per giustificato motivo soggettivo;
tali licenziamenti andranno valorizzati all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”; per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23. Il contributo è altresì dovuto in caso di dimissioni per giusta causa o di dimissioni
4 intervenute durante il periodo tutelato di maternità; tali tipologie devono essere valorizzate all'interno del flusso
Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”. Tra le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che soggiacciono all'obbligo contributivo in argomento devono essere ricomprese anche le dimissioni rassegnate dal lavoratore ai sensi dell'articolo 2112, quarto comma, c.c. Il legislatore ha infatti previsto quale giusta causa di dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda la sostanziale modifica delle condizioni di lavoro. Il datore di lavoro è parimenti soggetto al contributo in questione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre
50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Sussiste altresì l'obbligo contributivo in oggetto qualora l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga
a seguito di recesso del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c. (codice cessazione di nuova istituzione “1T”), compresi i casi di recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell'apprendista di cui all'articolo 42, comma 4, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81,
(la cessazione del rapporto di lavoro in applicazione di questa fattispecie dovrà essere esposta nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “1V”), fatto salvo quanto ulteriormente precisato al successivo paragrafo 4. Tenuto conto che l'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come novellato dall'articolo
1, comma 40, della legge n. 92/2012, dispone che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale ai sensi del medesimo articolo 7 della legge n. 604/1966 “si applicano le disposizione in materia di
ASpI” (oggi NASpI), anche per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento. Le risoluzioni consensuali intervenute con tale procedura dovranno essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1H”. Il contributo in argomento è altresì dovuto nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 6 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 13 del
2015, ha infatti chiarito che non è ostativo al riconoscimento dell'indennità NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui al citato articolo 6 del D.lgs n. 23/2015. Con il medesimo interpello
è stato precisato che la risoluzione consensuale in questione non muta il titolo della cessazione del rapporto di lavoro, che resta il licenziamento, e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro… 4.2 Interruzione di rapporto di lavoro nel settore delle costruzioni edili - L'articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012 dispone che il contributo in esame non è dovuto nel caso di “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”. Tale fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1N”. Al riguardo si precisa quanto segue. Il licenziamento del lavoratore che segue alla chiusura del cantiere per conclusione dei lavori è riconducibile alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Anche in quest'ambito, però, la giurisprudenza ritiene che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sussista solo allorquando il lavoratore non possa essere utilizzato su posizioni di lavoro alternative, in questo caso presso altri cantieri nei quali è dislocata l'attività d'impresa (c.d. obbligo di repechage). Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012, non trova applicazione qualora il licenziamento, pur intimato per fine cantiere, non sia ritenuto legittimo in quanto il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell'ambito dell'organizzazione aziendale. … il contestuale licenziamento di più (ma non di tutti
i) lavoratori adibiti ad un determinato cantiere “integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 3”. Al licenziamento plurimo, ossia non conseguente al “completamento delle attività e alla chiusura del cantiere”, non si applica l'esonero di cui all'articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012”).
3. Così ricostruito il quadro normativo, va rilevata la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente.
In fatto, la società consortile Caposele veniva costituita con atto del 7.5.2012, per TA (rep. N. 6190, Rog. N. 5073), tra le società e Persona_1 Controparte_3 CP_4
“al fine di realizzare il completamento, la revisione della progettazione e
[...]
l'esecuzione dei lavori di completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele- Calore detta nei Comuni di e Parte_2 Pt_1
5 ”. Controparte_5
I suddetti lavori, consegnati in data 5.11.2012, venivano ultimati, come da verbali di ultimazione dei lavori in atti, in data 3.12.2018 e 1.2.2019.
Nel corso dell'attività di realizzazione della galleria Pavoncelli bis, la società aveva siglato, con le rappresentanze sindacali, tre verbali di accordo, rispettivamente addì
13.10.2015, 21.7.2016 e 12.10.2017. Nell'ultimo verbale si legge:
I dipendenti, di cui trattasi, venivano dunque licenziati per giustificato motivo oggettivo, consistente nella totale e definitiva chiusura dell'unico cantiere della società datrice, che, come detto, è consorzio di scopo ex artt. 2602 e ss. c.c. o, al più, con CP_6 un unico oggetto sociale, cioè il compimento della prefata opera pubblica.
Dunque, l'inquadramento fattuale e giuridico operato dalla società ricorrente impone di ritenere infondata la pretesa contributiva avanzata dall' originata CP_1 dall'interruzione dei rapporti lavorativi nei periodi in contestazione.
La società difatti, ha dato prova di aver comunicato, a decorrere da settembre Pt_1
2017, che avrebbe proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ossia per fine della fase lavorativa) dei seguenti lavoratori assunti a tempo indeterminato:
, , , Persona_2 Parte_3 Persona_3 Parte_4
, , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
. Persona_8
Le interruzioni dei rapporti di lavoro risultano poi formalizzate con successive comunicazioni, sino alla data di maggio 2018.
4. Alla luce di quanto provato da parte ricorrente, il giudicante rileva che l'obbligo di versamento del ticket licenziamento non ricorra nella presente fattispecie, vertendosi in ipotesi di esclusione espressamente contemplata, quale cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per giustificato motivo oggettivo, ed in specie per completamento delle attività e della
6 chiusura del cantiere, a nulla rilevando le singole mansioni ricoperte, atteso che la ricorrente ha provato che tutti i lavoratori licenziati venivano impiegati nella costruzione della galleria (Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2024, n. Parte_2
22905: “È imposto un dovere contributivo sul datore di lavoro in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che potrebbero generare il diritto teorico all'indennità, indipendentemente dall'effettiva erogazione di quest'ultima (art. 2, comma 31, l. n. 92 del 2012). Si tratta del cosiddetto "ticket di licenziamento", il cui pagamento è escluso solamente se si verificano dimissioni (non dovute a giusta causa) o la risoluzione consensuale del rapporto;
in quest'ultimo caso, a meno che la risoluzione non derivi dal tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva previsto dalla procedura di cui all'art. 7, comma 7, l.n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, l.n. 92 del 2012. Tuttavia, alcune situazioni specifiche indicate nel comma 34 dello stesso art. 2 costituiscono un'eccezione a questa regola. Tra queste eccezioni, rientra la cessazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, a seguito del completamento delle attività e della chiusura del cantiere”).
Come opinato nella suindicata circolare n. 40/2020, i licenziamenti possono sussumersi nella fattispecie astratta dell'esenzione dal contributo per il licenziamento solo se collettivi e non plurimi, cioè solo se riguardino tutti gli operai impiegati nel cantiere e non solo alcuni di essi (in quanto il beneficio postula per l'appunto la conclusione dei lavori nel cantiere), nonché solo se legittimi, ossia se sorretti dall'impossibilità di collocazione alternativa dei lavoratori licenziati, ad esempio presso altri cantieri edili della stessa impresa.
Di norma, nei giudizi di impugnazione del licenziamento per g.m.o. è il datore di lavoro ad essere onerato della prova dell'impossibilità del reimpiego del lavoratore licenziato, e ciò in quanto l'obbligo di repêchage è elemento costitutivo del legittimo recesso.
Tuttavia, nel presente giudizio (che non ha ad oggetto una impugnativa di recesso per g.m.o.), la violazione del repêchage assume, da un lato, natura di fattore impeditivo del diritto all'esenzione dal contributo ex art. 2 co. 31 L. 92/2012, da sollevare in via d'eccezione, e, dall'altro lato, di elemento costitutivo del diritto di percepire il contributo di licenziamento rivendicato dall' , resistente processuale ma attore CP_2 sostanziale (secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che ispira il giudizio introdotto ex art. 24 D. Lgs. 46/1999). Sotto entrambi i profili, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sarebbe stato quindi onere dell' allegare e provare l'esistenza di altri cantieri in corso d'opera, condotti CP_1 dalla società ricorrente e presso i quali uno o più tra i suddetti lavoratori avrebbero potuto essere impiegati e, così, non licenziati. A ciò si aggiunga che il contenuto dell'accordo sindacale sopra riportato sia idoneo a dimostrare non solo la definitiva cessazione dell'attività di lavoro per fine cantiere, ma altresì l'impossibilità di una ricollocazione alternativa dei lavoratori addetti al cantiere stesso, di cui, nell'accordo in questione, viene programmato il licenziamento senza esclusioni numeriche.
Difatti, l'accordo detto così chiosa:
7 In sintesi, a fronte delle sollecitazioni dei rappresentanti sindacali dirette ad invitare il datore alla ricerca di impieghi alternativi, la società dava atto di aver già provveduto ad
“interessare altre e diverse realtà produttive”, con ciò significando che essa non aveva a disposizione cantieri in cui reimpiegare i propri lavoratori, a tal uopo dovendo rivolgersi ad altre imprese per una eventuale ricollocazione.
E non può essere altrimenti, nel senso che la società ricorrente, trattandosi di consorzio di scopo, non poteva condurre altri cantieri se non quello indicato nell'atto costitutivo e definitivamente cessato, con conseguente licenziamento di tutti i lavoratori ivi impiegati, vieppiù in assenza di prova dell'esistenza di altri cantieri, di fatto in conduzione.
Tirando le somme, risulta provata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto all'esenzione contributiva ex art. 2 co. 34 lett. b) L. 92/2012, inclusa la chiusura del cantiere, la natura collettiva dei recessi, tale da interessare tutti i dipendenti addetti al cantiere, nonché l'impossibilità di repêchage.
Infondata la pretesa azionata dall'Istituto previdenziale nell'avviso di addebito opposto, questo va annullato. Assorbito ogni altro profilo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso d'addebito n. 39720220000001356000 e dichiara insussistente il credito contributivo in esso indicato;
2) condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 43,00. Così deciso in Avellino, 12.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1142/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Sorrentino;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 39720220000001356000; con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.4.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso d'addebito n. 39720220000001356000, formato dall' in data CP_1
24.1.2022 e notificato in data 25.2.2022, per l'importo complessivo di € 8.793,53, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, in ordine al periodo dal 9/2017 al 5/2018.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo, basato sul provvedimento di diffida n. 0800.20/07/2021.0273123 (inadempienza 3047), CP_1 relativo al mancato versamento del contributo a carico del datore di lavoro dovuto per il licenziamento dei lavoratori impiegati nel settore edile.
Preliminarmente, eccepiva, ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. a) D. Lgs. 46/1999, la decadenza dell'Ente dall'azione di riscossione mediante ruolo, poiché la pretesa
1 creditoria era relativa alle annualità 2017 e 2018.
Nel merito, deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva azionata dall'Istituto previdenziale in ragione dell'assenza dei presupposti per il versamento del ticket licenziamento, vertendosi in ipotesi riconducibile all'interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura cantiere. Precisava che, ex L. 92/2012, in presenza delle suddette condizioni, il datore di lavoro era esonerato dal pagamento contributivo.
Riferiva di aver cessato l'attività di edificazione e di aver, pertanto, avviato una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo concordata con le rappresentanze sindacali.
Depositava il verbale di ultimazione dei lavori, gli accordi sindacali e le comunicazioni comprovanti le interruzioni dei rapporti di lavoro. Eccepiva, altresì, l'infondatezza della pretesa dell'Ente previdenziale, oltre che per carenza nei presupposti di forma e contenuto, anche per assenza del benché minimo supporto probatorio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva CP_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. Preliminarmente, eccepiva la decadenza dall'azione, ex artt. 617 e 618 bis c.p.c., in ordine ai vizi formali e al vizio di decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, dedotti oltre il termine perentorio di 20 giorni.
Rappresentava che la disciplina dell'esonero del ticket licenziamento nel settore edilizia era relativa ai casi di fine attività, completamento lavori e chiusura cantieri, relativamente al personale che è destinato a soddisfare le specifiche esigenze di un cantiere e che, terminati i lavori, non trova collocazione su altri cantieri.
Affermava che tale disposizione non era applicabile a chi svolge mansioni di contabilità, amministrative o di segreteria e non è direttamente coinvolto nell'attività di cantiere, in quanto non rientranti nelle ipotesi di esonero, contemplate dai co 33 e
34 dell'art. 33 L. 92/2012, aventi già carattere derogatorio rispetto alla regola generale.
Concludeva ut supra. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai fini della corretta qualificazione dell'azione proposta, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al
2 merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (art. 617 co. 2 c.p.c.) e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, che costituisce titolo esecutivo. Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, l'azione esperita dalla ricorrente società va qualificata in termini di opposizione al ruolo ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, di cui si rileva la tempestività, poiché proposta entro il termine perentorio di 40 giorni successivi alla notifica dell'avviso d'addebito (25.2.2022), ed alla data di deposito del ricorso (6.4.2022).
Tuttavia, l'atto introduttivo è intervenuto oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con decadenza dalla facoltà di far valere i vizi di forma e di motivazione sollevati in ricorso, che, pertanto, non possono essere esaminati, in uno all'eccezione di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi del succitato art. 25. Costituisce ius receptum che il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. trovi applicazione all'opposizione ad avviso d'addebito in ordine ai vizi formali e procedurali che il contribuente intenda opporre, e ciò in ragione della natura dell'atto in questione, quale titolo esecutivo. Difatti, sul punto, va riscontrato un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità e di merito in tal senso (Cassazione civile, sez. lav.,
05/05/2022, n. 14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Tribunale di Milano, CP_ sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile
d'ufficio”; Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso CP_ avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali
3 ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi,
a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
2. Precluso l'esame dei vizi di forma, i motivi di impugnazione si focalizzano sull'insussistenza dell'obbligo datoriale di versamento del ticket licenziamento, vertendosi in ipotesi di impresa impegnata nel settore dell'edilizia, la quale è esonerata dal suddetto obbligo contributivo in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura cantiere. Sul punto, vale segnalare che l'art. 2 co. 31 L. 92/2012 e ss.mm.ii. (“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità
o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”), è norma interpretata dall' CP_1 con la circolare n. 44 del 22.3.2013, in cui si legge quanto segue: “La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo. La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto;
conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Restano, quindi, escluse dall'obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con
i mezzi pubblici;
decesso del lavoratore”.
L'art. 2 L. 92/2012 e ss.mm.ii, al successivo co. 34, dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. …”. L' , con successiva circolare n. 40 del 19.3.2020, ha poi analiticamente CP_2 individuato i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i quali è dovuto il contributo (“
2. Tipologie di cessazione per le quali il contributo è dovuto Il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge
n. 92/2012). Tanto considerato, la contribuzione è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento: per giustificato motivo oggettivo;
tale tipologia di licenziamento deve essere valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”; per giusta causa;
a seguito di licenziamento disciplinare;
per giustificato motivo soggettivo;
tali licenziamenti andranno valorizzati all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”; per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23. Il contributo è altresì dovuto in caso di dimissioni per giusta causa o di dimissioni
4 intervenute durante il periodo tutelato di maternità; tali tipologie devono essere valorizzate all'interno del flusso
Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”. Tra le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che soggiacciono all'obbligo contributivo in argomento devono essere ricomprese anche le dimissioni rassegnate dal lavoratore ai sensi dell'articolo 2112, quarto comma, c.c. Il legislatore ha infatti previsto quale giusta causa di dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda la sostanziale modifica delle condizioni di lavoro. Il datore di lavoro è parimenti soggetto al contributo in questione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre
50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Sussiste altresì l'obbligo contributivo in oggetto qualora l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga
a seguito di recesso del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c. (codice cessazione di nuova istituzione “1T”), compresi i casi di recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell'apprendista di cui all'articolo 42, comma 4, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81,
(la cessazione del rapporto di lavoro in applicazione di questa fattispecie dovrà essere esposta nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “1V”), fatto salvo quanto ulteriormente precisato al successivo paragrafo 4. Tenuto conto che l'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come novellato dall'articolo
1, comma 40, della legge n. 92/2012, dispone che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale ai sensi del medesimo articolo 7 della legge n. 604/1966 “si applicano le disposizione in materia di
ASpI” (oggi NASpI), anche per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento. Le risoluzioni consensuali intervenute con tale procedura dovranno essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1H”. Il contributo in argomento è altresì dovuto nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 6 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 13 del
2015, ha infatti chiarito che non è ostativo al riconoscimento dell'indennità NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui al citato articolo 6 del D.lgs n. 23/2015. Con il medesimo interpello
è stato precisato che la risoluzione consensuale in questione non muta il titolo della cessazione del rapporto di lavoro, che resta il licenziamento, e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro… 4.2 Interruzione di rapporto di lavoro nel settore delle costruzioni edili - L'articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012 dispone che il contributo in esame non è dovuto nel caso di “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”. Tale fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1N”. Al riguardo si precisa quanto segue. Il licenziamento del lavoratore che segue alla chiusura del cantiere per conclusione dei lavori è riconducibile alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Anche in quest'ambito, però, la giurisprudenza ritiene che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sussista solo allorquando il lavoratore non possa essere utilizzato su posizioni di lavoro alternative, in questo caso presso altri cantieri nei quali è dislocata l'attività d'impresa (c.d. obbligo di repechage). Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012, non trova applicazione qualora il licenziamento, pur intimato per fine cantiere, non sia ritenuto legittimo in quanto il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell'ambito dell'organizzazione aziendale. … il contestuale licenziamento di più (ma non di tutti
i) lavoratori adibiti ad un determinato cantiere “integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 3”. Al licenziamento plurimo, ossia non conseguente al “completamento delle attività e alla chiusura del cantiere”, non si applica l'esonero di cui all'articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012”).
3. Così ricostruito il quadro normativo, va rilevata la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente.
In fatto, la società consortile Caposele veniva costituita con atto del 7.5.2012, per TA (rep. N. 6190, Rog. N. 5073), tra le società e Persona_1 Controparte_3 CP_4
“al fine di realizzare il completamento, la revisione della progettazione e
[...]
l'esecuzione dei lavori di completamento della galleria alternativa alla galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele- Calore detta nei Comuni di e Parte_2 Pt_1
5 ”. Controparte_5
I suddetti lavori, consegnati in data 5.11.2012, venivano ultimati, come da verbali di ultimazione dei lavori in atti, in data 3.12.2018 e 1.2.2019.
Nel corso dell'attività di realizzazione della galleria Pavoncelli bis, la società aveva siglato, con le rappresentanze sindacali, tre verbali di accordo, rispettivamente addì
13.10.2015, 21.7.2016 e 12.10.2017. Nell'ultimo verbale si legge:
I dipendenti, di cui trattasi, venivano dunque licenziati per giustificato motivo oggettivo, consistente nella totale e definitiva chiusura dell'unico cantiere della società datrice, che, come detto, è consorzio di scopo ex artt. 2602 e ss. c.c. o, al più, con CP_6 un unico oggetto sociale, cioè il compimento della prefata opera pubblica.
Dunque, l'inquadramento fattuale e giuridico operato dalla società ricorrente impone di ritenere infondata la pretesa contributiva avanzata dall' originata CP_1 dall'interruzione dei rapporti lavorativi nei periodi in contestazione.
La società difatti, ha dato prova di aver comunicato, a decorrere da settembre Pt_1
2017, che avrebbe proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ossia per fine della fase lavorativa) dei seguenti lavoratori assunti a tempo indeterminato:
, , , Persona_2 Parte_3 Persona_3 Parte_4
, , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
. Persona_8
Le interruzioni dei rapporti di lavoro risultano poi formalizzate con successive comunicazioni, sino alla data di maggio 2018.
4. Alla luce di quanto provato da parte ricorrente, il giudicante rileva che l'obbligo di versamento del ticket licenziamento non ricorra nella presente fattispecie, vertendosi in ipotesi di esclusione espressamente contemplata, quale cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per giustificato motivo oggettivo, ed in specie per completamento delle attività e della
6 chiusura del cantiere, a nulla rilevando le singole mansioni ricoperte, atteso che la ricorrente ha provato che tutti i lavoratori licenziati venivano impiegati nella costruzione della galleria (Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2024, n. Parte_2
22905: “È imposto un dovere contributivo sul datore di lavoro in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che potrebbero generare il diritto teorico all'indennità, indipendentemente dall'effettiva erogazione di quest'ultima (art. 2, comma 31, l. n. 92 del 2012). Si tratta del cosiddetto "ticket di licenziamento", il cui pagamento è escluso solamente se si verificano dimissioni (non dovute a giusta causa) o la risoluzione consensuale del rapporto;
in quest'ultimo caso, a meno che la risoluzione non derivi dal tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva previsto dalla procedura di cui all'art. 7, comma 7, l.n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, l.n. 92 del 2012. Tuttavia, alcune situazioni specifiche indicate nel comma 34 dello stesso art. 2 costituiscono un'eccezione a questa regola. Tra queste eccezioni, rientra la cessazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, a seguito del completamento delle attività e della chiusura del cantiere”).
Come opinato nella suindicata circolare n. 40/2020, i licenziamenti possono sussumersi nella fattispecie astratta dell'esenzione dal contributo per il licenziamento solo se collettivi e non plurimi, cioè solo se riguardino tutti gli operai impiegati nel cantiere e non solo alcuni di essi (in quanto il beneficio postula per l'appunto la conclusione dei lavori nel cantiere), nonché solo se legittimi, ossia se sorretti dall'impossibilità di collocazione alternativa dei lavoratori licenziati, ad esempio presso altri cantieri edili della stessa impresa.
Di norma, nei giudizi di impugnazione del licenziamento per g.m.o. è il datore di lavoro ad essere onerato della prova dell'impossibilità del reimpiego del lavoratore licenziato, e ciò in quanto l'obbligo di repêchage è elemento costitutivo del legittimo recesso.
Tuttavia, nel presente giudizio (che non ha ad oggetto una impugnativa di recesso per g.m.o.), la violazione del repêchage assume, da un lato, natura di fattore impeditivo del diritto all'esenzione dal contributo ex art. 2 co. 31 L. 92/2012, da sollevare in via d'eccezione, e, dall'altro lato, di elemento costitutivo del diritto di percepire il contributo di licenziamento rivendicato dall' , resistente processuale ma attore CP_2 sostanziale (secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che ispira il giudizio introdotto ex art. 24 D. Lgs. 46/1999). Sotto entrambi i profili, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sarebbe stato quindi onere dell' allegare e provare l'esistenza di altri cantieri in corso d'opera, condotti CP_1 dalla società ricorrente e presso i quali uno o più tra i suddetti lavoratori avrebbero potuto essere impiegati e, così, non licenziati. A ciò si aggiunga che il contenuto dell'accordo sindacale sopra riportato sia idoneo a dimostrare non solo la definitiva cessazione dell'attività di lavoro per fine cantiere, ma altresì l'impossibilità di una ricollocazione alternativa dei lavoratori addetti al cantiere stesso, di cui, nell'accordo in questione, viene programmato il licenziamento senza esclusioni numeriche.
Difatti, l'accordo detto così chiosa:
7 In sintesi, a fronte delle sollecitazioni dei rappresentanti sindacali dirette ad invitare il datore alla ricerca di impieghi alternativi, la società dava atto di aver già provveduto ad
“interessare altre e diverse realtà produttive”, con ciò significando che essa non aveva a disposizione cantieri in cui reimpiegare i propri lavoratori, a tal uopo dovendo rivolgersi ad altre imprese per una eventuale ricollocazione.
E non può essere altrimenti, nel senso che la società ricorrente, trattandosi di consorzio di scopo, non poteva condurre altri cantieri se non quello indicato nell'atto costitutivo e definitivamente cessato, con conseguente licenziamento di tutti i lavoratori ivi impiegati, vieppiù in assenza di prova dell'esistenza di altri cantieri, di fatto in conduzione.
Tirando le somme, risulta provata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto all'esenzione contributiva ex art. 2 co. 34 lett. b) L. 92/2012, inclusa la chiusura del cantiere, la natura collettiva dei recessi, tale da interessare tutti i dipendenti addetti al cantiere, nonché l'impossibilità di repêchage.
Infondata la pretesa azionata dall'Istituto previdenziale nell'avviso di addebito opposto, questo va annullato. Assorbito ogni altro profilo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso d'addebito n. 39720220000001356000 e dichiara insussistente il credito contributivo in esso indicato;
2) condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 43,00. Così deciso in Avellino, 12.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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