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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 8179/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
25 settembre 2018, iscritta a R.G.N. 1470/2019/CC;
TRA
(C.F.: ), nata a San Giorgio a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 13.02.1984 e (C.F.: , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
26.08.2002, entrambi residenti a [...]al Vico Case Maglione n. 51, in proprio e nella loro qualità di eredi di [nato a [...] il [...], deceduto a Napoli il 03.04.2005], per Persona_1
esserne stati rispettivamente la moglie ed il figlio, rappresentati e difesi dall'avv. Paola De Falco
(C.F.: ; PEC: , del foro di Napoli, CodiceFiscale_3 Email_1
come da rispettive procure speciali ad litem apposte su documenti informatici separati, congiunti ad altri documenti informatici contenenti l'atto di citazione d'appello e la comparsa di costituzione;
APPELLANTI
E quale impresa già designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F.: e P.I.: ), con sede a Mogliano Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Carlizzi (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Napoli, giusta procura generale ad lites, di cui al Email_2
1 repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367 del 18 dicembre 2014, redatta dal dr. Persona_2
notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso;
[...]
INTERVENUTA
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede al CP_3 CodiceFiscale_5
Vico Case Maglione n. 51, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Aprea (C.F.: C.F._6
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura speciale
[...] Email_3
ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede al CP_4 CodiceFiscale_7
Viale Margherita n. 68; (C.F.: ), nato a [...] il CP_5 CodiceFiscale_8
13.12.1962; (C.F.: ), nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_9
03.05.1959; (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_4 CodiceFiscale_10
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_5 CodiceFiscale_11
23.12.1997; (C.F.: ), nato a [...] il giorno 11.08.1987; Parte_6 CodiceFiscale_12
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_7 CodiceFiscale_13
30.12.1989 e C.F.: ), nato a [...] il Parte_8 CodiceFiscale_14
22.01.1993.
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Il procedimento civile iscritto a R.G.N. 8681/2012/CC del Tribunale di Napoli veniva definito mediante la sentenza n. 8179/2018, pubblicata il 25 settembre 2018, il cui dispositivo è del seguente tenore letterale: “a) dichiara che il sinistro avvenuto in Napoli, via Ponticelli, il 3 aprile
2005, fu cagionato dalla paritaria responsabilità di e;
b) accoglie, CP_4 Persona_1
per quanto di ragione, la domanda proposta da in proprio e nella qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , , in proprio e Parte_2 Parte_4
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Parte_5 Parte_8
e , e per l'effetto, condanna quale Parte_7 Parte_6 CP_1 Parte_9
mandataria della nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per Controparte_1
la liquidazione dei sinistri di sua competenza, al pagamento delle seguenti somme: - in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge, la Parte_1
2 somma di € 145.000,00, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione;
- in favore di quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del padre la somma di €
[...]
120.000,00, attuali oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione;
- in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del figlio Parte_4 la somma di € 75.000,00 attuali, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione;
- in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la CP_5 morte del figlio la somma di € 90.000,00, attuali, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione - in favore di , e Parte_5 Parte_8 Parte_7 Pt_6
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del fratello unilaterale, la
[...]
somma di euro 40.000,00 ciascuno, attuali, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione;
c) rigetta la domanda proposta da e da;
d) CP_3 Parte_3
condanna quale mandataria della Controparte_6 Controparte_1
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri di sua competenza al pagamento, in favore di in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul minore , , in proprio e in qualità di esercente la Parte_2 Parte_4
responsabilità genitoriale sul minore , e Parte_5 Parte_8 Parte_7 Pt_6
, del 50% delle spese processuali che liquida, al netto della menzionata decurtazione, in euro
[...]
400,00 per spese ed euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Elia Martino, disponendo la compensazione della residua metà; e) condanna quale mandatario della Controparte_6 [...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri di sua Controparte_1
competenza al pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in euro 50,00 CP_5
per spese ed euro 9.000,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Paolo Zuccolalà, procuratore antistatario;
f) condanna a rimborsare nella qualità indicata in CP_4 Controparte_1
epigrafe di quanto sarà costretta a versare in esecuzione dei capi che precedono;
g) condiziona
l'esecutività del capo che precede all'effettivo adempimento da parte delle Controparte_1
nella qualità indicata in epigrafe, alle obbligazioni di pagamento di cui ai capi che precedono;
[...]
h) condanna e , in solido, al rimborso in favore di CP_3 Parte_3 [...]
quale mandatario della nella qualità di Controparte_6 Controparte_1
impresa designata dal F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri di sua competenza delle spese processuali che liquida in euro 50,00 per spese ed euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
3 In particolare, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti superstiti di , rimasto vittima del sinistro stradale verificatosi il 3 aprile 2005 in Napoli, in Via Persona_1
Ponticelli, domanda azionata contro conducente l'autovettura non assicurata, e la CP_4
società quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., il primo giudice decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto:
a) la paritaria e concorrente responsabilità dei due conducenti coinvolti nell'incidente stradale de quo, in ragione della percentuale del 50% per ognuno, nella determinazione causale del medesimo, in conseguenza del quale era deceduto il motociclista;
Persona_1
b) non legittimati attivamente, rispetto alla loro pretesa risarcitoria, suocera CP_3
del defunto, oltre che , secondo marito di , madre del de cuius, atteso Parte_3 Parte_4
il rilevato difetto del requisito del legame di parentela per entrambi, oltre che quello della convivenza al momento dell'allegato fatto illecito per il secondo;
c) parzialmente fondate le pretese risarcitorie iure proprio dei genitori, della moglie, del figlio e dei fratelli unilaterali del de cuius, il cui importo veniva liquidato in forza dei criteri adottati dal
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
d) infondata la pretesa risarcitoria del danno patrimoniale da lucro cessante avanzata dalla moglie del de cuius, formulata in proprio e quale esercente la potestà sul figlio Parte_1
minorenne per essere venuto meno il contributo patrimoniale derivante Parte_2 dall'attività di spedizioniere del primo, con retribuzione mensile netta di € 1.200,00, che gli avrebbe consentito, se fosse rimasto in vita, il mantenimento della propria famiglia, atteso il rilevato “difetto di specifico sostegno probatorio, non essendo stata acquisita alcuna prova dello svolgimento della detta attività da parte del ; Per_1
e) escluso il preteso danno biologico e morale, che sarebbe stato patito da in Persona_1
conseguenza del sinistro de quo, che si sarebbe trasferito iure hereditatis in favore della moglie del de cuius, e del figlio minorenne poiché l'evento lesivo si Parte_1 Parte_2
era verificato alle ore 14:30 ed il decesso alle ore 16:30 del medesimo giorno;
f) fondata la domanda di regresso proposta dalla società nei Controparte_1
confronti di proprietario del veicolo non assicurato;
CP_4
g) compensabili le spese di lite, in ragione dell'esatta metà, nei rapporti tra gli attori parzialmente vittoriosi e la società nella sua qualità di Controparte_6
mandataria della società quale impresa già designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., ponendole a carico della prima;
4 h) meritevoli di solidale condanna al pagamento per intero delle spese e CP_3
, in solido, in favore della società nella sua Parte_3 Controparte_6
qualità di mandataria della società quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione, notificato il 18 marzo 2019 a CP_5
, , , , , CP_3 Parte_10 Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6
, società nella sua qualità di mandataria della Parte_7 Controparte_6
società quale impresa già designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., società quale attuale impresa Controparte_2
designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., e notificato in rinnovazione il 19 ottobre 2019 a l'impugnante in proprio e CP_4 Parte_1
quale esercente la potestà sul figlio minorenne proponeva appello innanzi a Parte_2
questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di un unico, articolato motivo di gravame, concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- condannare la convenuta
in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Controparte_7
Impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, delle seguenti somme: - € 141.308,856 (già decurtata la somma pari al
50% relativa all'accertato concorso di colpa) ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore della sig.ra oltre interessi e rivalutazione dal dì Parte_1 del fatto all'effettivo soddisfo;
- € 66.843,972 (già decurtata la somma pari al 50% relativa all'accertato concorso di colpa) ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore della sig.ra quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore , oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
- con Parte_2
vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi non ammessi dal Giudice di prime cure, ed, in particolare, ai capi bb), cc) e dd) delle memorie II termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., di parte attrice/odierna appellante con i testimoni indicati nel detto atto.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 14 giugno 2019, si costituiva in giudizio la società quale attuale impresa designata per la Regione Campania Controparte_2
alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., nonché, nel merito, l'infondatezza dei due motivi di
5 censura, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 19 giugno 2019, notificata alle parti contumaci il 10 ottobre 2019 ed il 21 novembre 2019, si costituiva in giudizio CP_3 formulando l'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sulla base di due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1. - sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, viste le condizioni economiche in cui versa la sig.ra CP_3
(condizione di indigenza), nonché per l'infondatezza della stessa sia in fatto sia in diritto per
[...]
le motivazioni tutte sopra esposte;
2. - accogliere l'appello incidentale, per le motivazioni su elencate che qui si intendono per ripetute e trascritte con vittoria di spese, diritti e onorari processuali;
3. - rigettare la richiesta di diniego del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale non riconosciuto dal Giudice di primo grado, in osservanza della normativa vigente applicabile alla fattispecie in esame, sussistendone tutti i presupposti di legge;
4. - accogliere lo spiegato appello incidentale e per effetto riformare la sentenza impugnata, con il riconoscimento in favore della sig.ra iure proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto CP_3
parentale e per effetto, 5. - riformare la statuizione di condanna alle spese della sig.ra CP_3
e condannare la Società in persona del legale rappresentante pro-
[...] Controparte_2
tempore - nella qualità di Impresa designata dalla CON.S.A.P. alla gestione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, danno morale, danno esistenziale, nessuno escluso ed in favore della sig.ra oltre interessi dalla domanda e CP_3
rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di euro 26.000,00. In ogni caso sin dal giudizio di primo grado ci si è rimessi alla quantificazione e valutazione che l'Ill.ma Corte di Appello adita vorrà liquidare quale peritus peritorum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di euro 26.000,00; 6. - Condannare la soc. Controparte_2
F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa vigente applicabile alla fattispecie in esame al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del primo grado e del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario Avv.
Luigi Aprea. 7.- Nonché emettere ogni altro provvedimento del caso.”
2.4. - Con l'ordinanza resa il 7 luglio 2020 la Corte, dichiarata la contumacia di CP_5
, , , , , CP_4 Parte_10 Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6
e della società quale impresa già designata per la Parte_7 Controparte_1
gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, sospendeva
6 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata soltanto nei confronti di ritenuti CP_3
sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2.5. - Con la comparsa di costituzione depositata il 15 maggio 2024, si costituiva il giudizio nel frattempo divenuto maggiorenne, aderendo perfettamente ai motivi di Parte_2 gravame ed alle conclusioni così come rassegnate dalla madre nell'atto di citazione d'appello.
2.6. - Nella mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 5 novembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 novembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190
c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società assicuratrice intervenuta ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348- bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla società intervenuta, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società intervenuta ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono
7 richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME PRINCIPALE
5.1. - Con l'unico, articolato motivo di gravame ed Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di eredi di per esserne stati rispettivamente coniuge e figlio, Persona_1
lamentavano la mancata liquidazione da parte del primo giudice, in loro favore, del quantum preteso a titolo di danno patrimoniale futuro da lucro cessante, essendo venuto meno il contributo patrimoniale derivante dall'attività di spedizioniere del loro dante causa, che nel periodo compreso tra il giorno 01 ottobre 2003 ed il 17 novembre 2003 aveva incassato la retribuzione mensile netta di
€ 1.200,00, che gli avrebbe consentito, se fosse rimasto in vita ed avesse trovato altro simile lavoro a
8 seguito dell'intimatogli licenziamento, il mantenimento della propria famiglia, atteso l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel rilevarne, contrariamente a quanto stabilito sul punto dalla vigente normativa (artt. 143, 147, 315, 315-bis e 230-bis c.c.) e dalla giurisprudenza di legittimità, il “difetto di specifico sostegno probatorio, non essendo stata acquisita alcuna prova dello svolgimento della detta attività da parte del , in violazione dei principi di acquisizione e di valutazione delle Per_1
prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado, a dire degli impugnanti, erroneamente valutato: a) la documentazione versata in atti, rappresentata dalle risultanze dell'estratto conto previdenziale, comprovante che il de cuius effettivamente avesse lavorato alle dipendenze dell'impresa di spedizioni e trasporti Microtrans di Mosca Mariarosaria dal giorno 01 ottobre 2003 al 17 novembre 2003; b) le richieste di ammissione della prova testimoniale sui capitoli articolati nella seconda memoria di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., non ammessi, perché ritenuti generici, la cui istanza d'ammissione era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice di prime cure, oltre che nell'atto d'appello e nelle conclusioni rassegnate in questa fase del giudizio.
5.2. - Il motivo risulta fondato nei termini qui di seguito precisati.
Invero, non è affatto condivisibile la motivazione del Tribunale, posta a fondamento della sua decisione, di reiezione della domanda degli attori, finalizzata a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita di ricevere in futuro prestazioni economiche da parte del congiunto deceduto.
Sul punto il giudice di prime cure sosteneva il difetto di specifico sostegno probatorio, a proposito del preteso avvenuto svolgimento dell'attività di spedizioniere da parte di , Persona_1
che gli avrebbe consentito per un breve periodo di 40 giorni una retribuzione mensile netta di €
1.200,00, destinata alla contribuzione alla vita familiare sotto forma di apporto economico alle spese comuni.
Contrariamente a tale assunto, una volta ritenuta dimostrata dagli attori, in considerazione di qualsivoglia contestazione sul punto, la convivenza del de cuius, al momento del suo decesso, con la moglie e con il figlio nonché il contributo patrimoniale a Parte_1 Parte_2
far fronte ai bisogni della famiglia, derivante dalla sua attività di spedizioniere sia pure nel periodo limitato di tempo compreso tra il giorno 01 ottobre 2003 ed il 17 novembre 2003, come documentato dal corrispondente estratto conto previdenziale versato in atti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il criterio inerente al triplo dell'assegno sociale, di cui all'abrogato art. 4 D.L. 23 dicembre
1976, n. 857, oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell'art. 137 cod. ass., che
è norma “residuale”, che si applica solo quando: a) la vittima non ha un reddito;
b) la vittima ha un
9 reddito saltuario o così modesto da essere insufficiente ai suoi bisogni (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
20/11/2024, n. 29936).
Pertanto, essendo stato dedotto dagli stessi attori, senza alcuna contestazione della controparte, che il reddito di avesse costituito l'unica fonte di sostentamento per il Persona_1
suo nucleo familiare e che quest'ultimo all'epoca del decesso fosse disoccupato, il primo giudice avrebbe dovuto presuntivamente ritenere dimostrato il danno patrimoniale futuro da lucro cessante lamentato dalle parti istanti e procedere, quindi, equitativamente a riconoscere il relativo risarcimento in loro favore.
Va detto, invero, al riguardo, che, in caso di morte di un familiare deve essere risarcito il danno patrimoniale futuro subito dagli stretti congiunti, la cui liquidazione deve essere effettuata in base ad una valutazione equitativa, in via presuntiva ed a carattere satisfattivo, tenendo in considerazione la stretta relazione tra la natura del danno e le condizioni dei parenti della vittima, nel contesto dei valori costituzionali che ancora oggi sorreggono la solidarietà e la compattezza dei vincoli familiari (Cass. civ., Sez. III, 27/06/2007, n. 14845; Cass. civ., Sez. 3, n. 3966 del 13/03/2012).
Il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite, ad esempio, quanto al coniuge, dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge.
La prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno
(Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/12/2018, n. 31549; Cass. Civ., Sez. III, 19/12/2019, n. 33771).
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da morte di un congiunto agli eredi, occorre quindi: a) accertare il reddito netto annuo del defunto, tenendo conto anche dei presumibili incrementi futuri (Cass. civ., Sez. III, 19/02/2007, n. 3758; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/05/2016, n. 8896); b) accertare quanta parte di tale reddito fosse destinata dalla vittima a sé stesso (c.d. “quota sibi”); c) capitalizzare la quota di reddito così accertata in base ad un coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, con riferimento agli importi risarcitori non ancora maturati alla data della liquidazione e con particolare riferimento ai figli fino alla età nella quale si presume che essi possano iniziare a lavorare.
Passando alla relativa quantificazione, che non può che essere equitativa, occorre innanzitutto partire dal richiamato criterio dell'ammontare del triplo dell'assegno sociale erogabile al momento del decesso (3 aprile 2005), pari all'importo mensile di € 375,33 x 3 = € 1.125,99, nonché a quello annuale di € 1.125,99 x 13 = € 14.637,87, posto che l'assegno sociale è versato per tredici mensilità.
10 Considerato, poi, che il nucleo familiare di era costituito, al momento del suo Persona_1
decesso, da altri due componenti, oltre a sé, quali la moglie ed il figlio, è ragionevole ritenere, in via presuntiva, sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, che potesse destinare i 2/3 di tale importo alle esigenze della famiglia e che potesse trattenere per sé il restante terzo.
In sostanza, deve presumersi che il de cuius potesse destinare a ciascuno dei due attori/appellanti (sua moglie e suo figlio), 2/3 (trattandosi di un figlio più la moglie) dell'importo mensile di € 1.125,99 e, dunque, € 750,66 (2/3 di € 1.125,99 = € 750,66) per entrambi, ovvero €
375,33 (€ 750,66 : 2 = € 375,33) per ognuno.
Inoltre, tenuto conto - sempre sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza - che avrebbe presumibilmente e ragionevolmente contribuito alle Persona_1
esigenze di vita della moglie, priva di reddito, sino al suo naturale decesso, se non fosse deceduto prima, in occasione del sinistro per cui è causa, e, dunque, sino all'età verosimilmente di 81 anni
(secondo gli Indici Istat, aggiornati al 2024, concernenti l'età media delle persone di sesso maschile),
a spetterebbe un risarcimento pari ad € 216.982,03, dovendo applicarsi il c.d. Parte_1
coefficiente di capitalizzazione/attualizzazione (nel caso di specie pari a 44,47) previsto dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per i redditi futuri, approvate il 5 giugno 2024, ossia per le c.d. capitalizzazioni anticipate delle rendite, il cui importo è così ottenuto: reddito annuo (€ 375,33 x 13 mensilità = € 4.879,29) x 44,47 (c.d. coefficiente di capitalizzazione) = € 216.982,03.
Considerato, però, il concorso di colpa in ragione della percentuale del 50% di CP_4 nella produzione causale dell'evento lesivo in questione, a spetta il
[...] Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante nella misura di € 108.491,02.
Ad che al momento del decesso del padre aveva quasi 3 anni, va Parte_2
riconosciuto - sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, che il padre avrebbe presumibilmente e ragionevolmente contribuito alle esigenze di vita del figlio sino alla relativa indipendenza economica o, comunque, sino alla sua capacità lavorativa potenziale, ossia, al limite, sino all'età di 30 anni (Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/10/2022, n. 29264; Sez. VI - 1, Ord.,
12/03/2018, n. 5883) - un risarcimento pari ad € 65.480,08, il cui importo è così ottenuto: reddito annuo (€ 375,33 x 13 mensilità = € 4.879,29) x 26,84 (c.d. coefficiente di capitalizzazione in base alle citate Tabelle di Milano) = € 130.960,16 : 2 (per il concorso di colpa di nella CP_4
misura del 50%) = € 65.480,08.
In definitiva, in accoglimento del motivo d'appello principale, gli appellati e CP_4
la società quale attuale impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia Controparte_2
per le vittime della strada per la Regione Campania, vanno condannati al pagamento, in solido tra
11 loro, dell'ulteriore importo, rispetto al quantum liquidato in primo grado, di € 108.491,02 in favore di e di € 65.480,08 in favore di Parte_1 Parte_2
Su tali somme, trattandosi di debiti di valore, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma capitale base devalutata, di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, a far data dal giorno del sinistro risalente al 3 aprile 2005, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. civ., Sez. Unite, n. 1712 del 17/02/1995; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466;
Cass. civ. Sez. III, 10/10/2014, n. 21396), oltre agli ulteriori interessi legali, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., sul capitale liquidato dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta
(Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884; Sez. III, 29/04/2004, n.
8214).
5. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME INCIDENTALE
5.1. - Con il primo motivo d'appello incidentale suocera di , CP_3 Persona_1
censurava la mancata liquidazione, in suo favore, da parte del giudice di primo grado, del quantum preteso a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dolendosi: a) della pretesa violazione della normativa vigente in subiecta materia, oltre che dei principi stabiliti dalla Suprema
Corte sul punto qualora la perdita del rapporto parentale sia patita da affini della vittima deceduta per colpa altrui;
b) della pretesa violazione dei principi di acquisizione e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale, a dire della parte impugnante, erroneamente valutato gli esiti istruttori documentali e testimoniali, che, se correttamente interpretati, avrebbero dovuto comportare l'accoglimento di tale domanda risarcitoria;
c) dell'erronea ed immotivata reiezione delle richieste di ammissione della prova testimoniale sui restanti capitoli articolati nella seconda memoria di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., non ammessi, perché ritenuti generici, la cui istanza d'ammissione è stata reiterata nella comparsa di costituzione d'appello contenente la formulazione dell'impugnazione incidentale e in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate nella presente fase del giudizio.
5.3. - Il motivo è destituito di fondamento, atteso che dagli acquisiti esiti istruttori, documentali e testimoniali, non può ricavarsi che suocera e genero fossero conviventi alla data del decesso risalente al 3 aprile 2005, risultando ex actis che sino a tale data fosse inserito nello Persona_1
stato di famiglia della madre . Parte_4
Inoltre, non erano state provate dal teste escussa all'udienza del 29 novembre Testimone_1
2016, circostanze idonee a ritenere che la morte del famigliare avesse comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale in capo a dovendo darsi atto dell'inammissibilità CP_3
in questa fase dei capitoli di prova testimoniale non ammessi dal primo giudice e reiterati nell'appello
12 incidentale, per non essere stata reiterata la richiesta della loro ammissione in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale, coerentemente a quanto stabilito sul punto dal giudice della funzione nomofilattica, per il quale: “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con
l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.” (Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 10/08/2016, n. 16886).
5.4. - Con il secondo motivo d'impugnazione la parte appellante incidentale si doleva della pretesa incongruità per eccesso dei compensi di lite così come liquidati e posti a suo carico nella misura ritenuta esagerata di € 15.000,00, ritenendo che le stesse non rispecchino i parametri previsti dall'applicato D.M. 9 marzo 2018, n. 37, in vigore dal 27 aprile 2018, per le cause civili innanzi al
Tribunale ordinario, di valore fino ad € 26.000,00, che prevederebbe l'importo minimo del compenso nella misura di € 2.737,50 e quello massimo in ragione di € 9.023,00.
5.5. - Anche tale motivo è infondato e va respinto, richiamandosi sul punto le conclusioni, così come testualmente precisate in primo grado, all'udienza del 23 marzo 2018, dal procuratore e difensore di , secondo il quale: “Altresì presente l'avv. Luigi Aprea per CP_3 CP_3
che conclude riportandosi alle conclusioni dell'atto di intervento, nonché precisate nel primo
[...] termine di cui all'art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., e quantifica il danno in euro 200.000,00, nei soli confronti del Fondo.”
Tali conclusioni evidenziano che la domanda avanzata nel corso del primo grado del giudizio non fosse di valore pari ad € 26.000,00, così come ridotta in questa fase di gravame, bensì in ragione di € 200.000,00, in riferimento alla quale i compensi liquidati nella misura di € 15.000,00, in favore della compagnia assicuratrice convenuta, risultano essere congrui sulla base dei valori medi, di cui all'art. 4 ed all'allegata tabella 2 al D.M. 9 marzo 2018, n. 37, che prevedono per la domanda di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 i compensi nella misura di € 13.430,00, di cui: €
2.430,00 per la fase dello studio della controversia;
€ 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€
5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 4.050,00 per la fase decisionale, che ascendono ai liquidati € 15.000,00, atteso il disposto aumento sino a tale importo, in applicazione dell'ultimo capoverso del comma 1 del richiamato art. 4, che prevede la possibilità per il giudice d'aumentare i compensi fino all'80%, per cui nei termini di cui sopra va integrata la motivazione della decisione impugnata.
13 6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza:
a) nei rapporti tra gli appellanti principali, e e la Parte_1 Parte_2
società appellata quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., vengono poste a carico di quest'ultima, in favore dei primi, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M.
13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dell'avv. Paola De Falco, dichiaratasi antistataria;
b) nei rapporti tra l'appellante incidentale, e la società appellata CP_3 [...]
quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a CP_2
carico del F.G.V.S., vengono poste a carico della prima, in favore della seconda, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147
6.2. - Nulla per le spese nei confronti di , CP_5 CP_4 Parte_10
, , , , , citati a titolo di Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6 Parte_7
mera litis denuntiatio, nei cui confronti non veniva formulata alcuna domanda o conclusione di merito.
6.3. - Nulla per le spese nei confronti e della società quale Controparte_1
impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., non costituitisi nella presente fase del giudizio.
6.4. - La reiezione dell'appello incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di CP_3
contributo unificato pari a quello dovuto per tale impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti avverso la sentenza n. 8179/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 25 settembre 2018, in accoglimento dell'impugnazione principale ed in parziale riforma della decisione gravata, così provvede:
1) condanna la società quale attuale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 108.491,02, in favore di Parte_1
nonché della complessiva somma di € 65.480,08, in favore di il tutto, oltre agli Parte_2
14 interessi compensativi al tasso legale su tali somme di capitale base, devalutata, di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, a far data dal giorno del sinistro, risalente al 3 aprile 2005, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., sul capitale liquidato dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) condanna la società quale attuale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio, in favore di Parte_1
e di che liquida nella complessiva somma di € 15.482,50, di cui €
[...] Parte_2
1.165,50 a titolo di rimborso spese;
€ 14.317,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paola De Falco, dichiaratasi antistataria;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado del CP_3
giudizio, in favore della società quale attuale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella complessiva somma di € 5.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
4) dichiara che nulla è dovuto per le spese nei confronti di , CP_5 CP_4
, , , , , Parte_10 Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6 Parte_7
e della società quale impresa già designata per la Regione Campania Controparte_1
alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_3 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 8179/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
25 settembre 2018, iscritta a R.G.N. 1470/2019/CC;
TRA
(C.F.: ), nata a San Giorgio a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 13.02.1984 e (C.F.: , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
26.08.2002, entrambi residenti a [...]al Vico Case Maglione n. 51, in proprio e nella loro qualità di eredi di [nato a [...] il [...], deceduto a Napoli il 03.04.2005], per Persona_1
esserne stati rispettivamente la moglie ed il figlio, rappresentati e difesi dall'avv. Paola De Falco
(C.F.: ; PEC: , del foro di Napoli, CodiceFiscale_3 Email_1
come da rispettive procure speciali ad litem apposte su documenti informatici separati, congiunti ad altri documenti informatici contenenti l'atto di citazione d'appello e la comparsa di costituzione;
APPELLANTI
E quale impresa già designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F.: e P.I.: ), con sede a Mogliano Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Carlizzi (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di Napoli, giusta procura generale ad lites, di cui al Email_2
1 repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367 del 18 dicembre 2014, redatta dal dr. Persona_2
notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso;
[...]
INTERVENUTA
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede al CP_3 CodiceFiscale_5
Vico Case Maglione n. 51, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Aprea (C.F.: C.F._6
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura speciale
[...] Email_3
ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede al CP_4 CodiceFiscale_7
Viale Margherita n. 68; (C.F.: ), nato a [...] il CP_5 CodiceFiscale_8
13.12.1962; (C.F.: ), nato a [...] il Parte_3 CodiceFiscale_9
03.05.1959; (C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_4 CodiceFiscale_10
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_5 CodiceFiscale_11
23.12.1997; (C.F.: ), nato a [...] il giorno 11.08.1987; Parte_6 CodiceFiscale_12
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_7 CodiceFiscale_13
30.12.1989 e C.F.: ), nato a [...] il Parte_8 CodiceFiscale_14
22.01.1993.
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Il procedimento civile iscritto a R.G.N. 8681/2012/CC del Tribunale di Napoli veniva definito mediante la sentenza n. 8179/2018, pubblicata il 25 settembre 2018, il cui dispositivo è del seguente tenore letterale: “a) dichiara che il sinistro avvenuto in Napoli, via Ponticelli, il 3 aprile
2005, fu cagionato dalla paritaria responsabilità di e;
b) accoglie, CP_4 Persona_1
per quanto di ragione, la domanda proposta da in proprio e nella qualità di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , , in proprio e Parte_2 Parte_4
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Parte_5 Parte_8
e , e per l'effetto, condanna quale Parte_7 Parte_6 CP_1 Parte_9
mandataria della nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per Controparte_1
la liquidazione dei sinistri di sua competenza, al pagamento delle seguenti somme: - in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge, la Parte_1
2 somma di € 145.000,00, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione;
- in favore di quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del padre la somma di €
[...]
120.000,00, attuali oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione;
- in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del figlio Parte_4 la somma di € 75.000,00 attuali, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione;
- in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la CP_5 morte del figlio la somma di € 90.000,00, attuali, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione - in favore di , e Parte_5 Parte_8 Parte_7 Pt_6
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del fratello unilaterale, la
[...]
somma di euro 40.000,00 ciascuno, attuali, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come indicato in motivazione;
c) rigetta la domanda proposta da e da;
d) CP_3 Parte_3
condanna quale mandataria della Controparte_6 Controparte_1
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri di sua competenza al pagamento, in favore di in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul minore , , in proprio e in qualità di esercente la Parte_2 Parte_4
responsabilità genitoriale sul minore , e Parte_5 Parte_8 Parte_7 Pt_6
, del 50% delle spese processuali che liquida, al netto della menzionata decurtazione, in euro
[...]
400,00 per spese ed euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Elia Martino, disponendo la compensazione della residua metà; e) condanna quale mandatario della Controparte_6 [...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri di sua Controparte_1
competenza al pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in euro 50,00 CP_5
per spese ed euro 9.000,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Paolo Zuccolalà, procuratore antistatario;
f) condanna a rimborsare nella qualità indicata in CP_4 Controparte_1
epigrafe di quanto sarà costretta a versare in esecuzione dei capi che precedono;
g) condiziona
l'esecutività del capo che precede all'effettivo adempimento da parte delle Controparte_1
nella qualità indicata in epigrafe, alle obbligazioni di pagamento di cui ai capi che precedono;
[...]
h) condanna e , in solido, al rimborso in favore di CP_3 Parte_3 [...]
quale mandatario della nella qualità di Controparte_6 Controparte_1
impresa designata dal F.G.V.S. per la liquidazione dei sinistri di sua competenza delle spese processuali che liquida in euro 50,00 per spese ed euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
3 In particolare, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti superstiti di , rimasto vittima del sinistro stradale verificatosi il 3 aprile 2005 in Napoli, in Via Persona_1
Ponticelli, domanda azionata contro conducente l'autovettura non assicurata, e la CP_4
società quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., il primo giudice decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto:
a) la paritaria e concorrente responsabilità dei due conducenti coinvolti nell'incidente stradale de quo, in ragione della percentuale del 50% per ognuno, nella determinazione causale del medesimo, in conseguenza del quale era deceduto il motociclista;
Persona_1
b) non legittimati attivamente, rispetto alla loro pretesa risarcitoria, suocera CP_3
del defunto, oltre che , secondo marito di , madre del de cuius, atteso Parte_3 Parte_4
il rilevato difetto del requisito del legame di parentela per entrambi, oltre che quello della convivenza al momento dell'allegato fatto illecito per il secondo;
c) parzialmente fondate le pretese risarcitorie iure proprio dei genitori, della moglie, del figlio e dei fratelli unilaterali del de cuius, il cui importo veniva liquidato in forza dei criteri adottati dal
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
d) infondata la pretesa risarcitoria del danno patrimoniale da lucro cessante avanzata dalla moglie del de cuius, formulata in proprio e quale esercente la potestà sul figlio Parte_1
minorenne per essere venuto meno il contributo patrimoniale derivante Parte_2 dall'attività di spedizioniere del primo, con retribuzione mensile netta di € 1.200,00, che gli avrebbe consentito, se fosse rimasto in vita, il mantenimento della propria famiglia, atteso il rilevato “difetto di specifico sostegno probatorio, non essendo stata acquisita alcuna prova dello svolgimento della detta attività da parte del ; Per_1
e) escluso il preteso danno biologico e morale, che sarebbe stato patito da in Persona_1
conseguenza del sinistro de quo, che si sarebbe trasferito iure hereditatis in favore della moglie del de cuius, e del figlio minorenne poiché l'evento lesivo si Parte_1 Parte_2
era verificato alle ore 14:30 ed il decesso alle ore 16:30 del medesimo giorno;
f) fondata la domanda di regresso proposta dalla società nei Controparte_1
confronti di proprietario del veicolo non assicurato;
CP_4
g) compensabili le spese di lite, in ragione dell'esatta metà, nei rapporti tra gli attori parzialmente vittoriosi e la società nella sua qualità di Controparte_6
mandataria della società quale impresa già designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., ponendole a carico della prima;
4 h) meritevoli di solidale condanna al pagamento per intero delle spese e CP_3
, in solido, in favore della società nella sua Parte_3 Controparte_6
qualità di mandataria della società quale impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione, notificato il 18 marzo 2019 a CP_5
, , , , , CP_3 Parte_10 Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6
, società nella sua qualità di mandataria della Parte_7 Controparte_6
società quale impresa già designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., società quale attuale impresa Controparte_2
designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., e notificato in rinnovazione il 19 ottobre 2019 a l'impugnante in proprio e CP_4 Parte_1
quale esercente la potestà sul figlio minorenne proponeva appello innanzi a Parte_2
questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di un unico, articolato motivo di gravame, concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- condannare la convenuta
in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di Controparte_7
Impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, delle seguenti somme: - € 141.308,856 (già decurtata la somma pari al
50% relativa all'accertato concorso di colpa) ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore della sig.ra oltre interessi e rivalutazione dal dì Parte_1 del fatto all'effettivo soddisfo;
- € 66.843,972 (già decurtata la somma pari al 50% relativa all'accertato concorso di colpa) ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore della sig.ra quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore , oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
- con Parte_2
vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi non ammessi dal Giudice di prime cure, ed, in particolare, ai capi bb), cc) e dd) delle memorie II termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., di parte attrice/odierna appellante con i testimoni indicati nel detto atto.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 14 giugno 2019, si costituiva in giudizio la società quale attuale impresa designata per la Regione Campania Controparte_2
alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., nonché, nel merito, l'infondatezza dei due motivi di
5 censura, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 19 giugno 2019, notificata alle parti contumaci il 10 ottobre 2019 ed il 21 novembre 2019, si costituiva in giudizio CP_3 formulando l'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sulla base di due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1. - sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, viste le condizioni economiche in cui versa la sig.ra CP_3
(condizione di indigenza), nonché per l'infondatezza della stessa sia in fatto sia in diritto per
[...]
le motivazioni tutte sopra esposte;
2. - accogliere l'appello incidentale, per le motivazioni su elencate che qui si intendono per ripetute e trascritte con vittoria di spese, diritti e onorari processuali;
3. - rigettare la richiesta di diniego del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale non riconosciuto dal Giudice di primo grado, in osservanza della normativa vigente applicabile alla fattispecie in esame, sussistendone tutti i presupposti di legge;
4. - accogliere lo spiegato appello incidentale e per effetto riformare la sentenza impugnata, con il riconoscimento in favore della sig.ra iure proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto CP_3
parentale e per effetto, 5. - riformare la statuizione di condanna alle spese della sig.ra CP_3
e condannare la Società in persona del legale rappresentante pro-
[...] Controparte_2
tempore - nella qualità di Impresa designata dalla CON.S.A.P. alla gestione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, danno morale, danno esistenziale, nessuno escluso ed in favore della sig.ra oltre interessi dalla domanda e CP_3
rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di euro 26.000,00. In ogni caso sin dal giudizio di primo grado ci si è rimessi alla quantificazione e valutazione che l'Ill.ma Corte di Appello adita vorrà liquidare quale peritus peritorum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di euro 26.000,00; 6. - Condannare la soc. Controparte_2
F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa vigente applicabile alla fattispecie in esame al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del primo grado e del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario Avv.
Luigi Aprea. 7.- Nonché emettere ogni altro provvedimento del caso.”
2.4. - Con l'ordinanza resa il 7 luglio 2020 la Corte, dichiarata la contumacia di CP_5
, , , , , CP_4 Parte_10 Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6
e della società quale impresa già designata per la Parte_7 Controparte_1
gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, sospendeva
6 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata soltanto nei confronti di ritenuti CP_3
sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2.5. - Con la comparsa di costituzione depositata il 15 maggio 2024, si costituiva il giudizio nel frattempo divenuto maggiorenne, aderendo perfettamente ai motivi di Parte_2 gravame ed alle conclusioni così come rassegnate dalla madre nell'atto di citazione d'appello.
2.6. - Nella mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 5 novembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 novembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190
c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società assicuratrice intervenuta ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348- bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla società intervenuta, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società intervenuta ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono
7 richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME PRINCIPALE
5.1. - Con l'unico, articolato motivo di gravame ed Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di eredi di per esserne stati rispettivamente coniuge e figlio, Persona_1
lamentavano la mancata liquidazione da parte del primo giudice, in loro favore, del quantum preteso a titolo di danno patrimoniale futuro da lucro cessante, essendo venuto meno il contributo patrimoniale derivante dall'attività di spedizioniere del loro dante causa, che nel periodo compreso tra il giorno 01 ottobre 2003 ed il 17 novembre 2003 aveva incassato la retribuzione mensile netta di
€ 1.200,00, che gli avrebbe consentito, se fosse rimasto in vita ed avesse trovato altro simile lavoro a
8 seguito dell'intimatogli licenziamento, il mantenimento della propria famiglia, atteso l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel rilevarne, contrariamente a quanto stabilito sul punto dalla vigente normativa (artt. 143, 147, 315, 315-bis e 230-bis c.c.) e dalla giurisprudenza di legittimità, il “difetto di specifico sostegno probatorio, non essendo stata acquisita alcuna prova dello svolgimento della detta attività da parte del , in violazione dei principi di acquisizione e di valutazione delle Per_1
prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado, a dire degli impugnanti, erroneamente valutato: a) la documentazione versata in atti, rappresentata dalle risultanze dell'estratto conto previdenziale, comprovante che il de cuius effettivamente avesse lavorato alle dipendenze dell'impresa di spedizioni e trasporti Microtrans di Mosca Mariarosaria dal giorno 01 ottobre 2003 al 17 novembre 2003; b) le richieste di ammissione della prova testimoniale sui capitoli articolati nella seconda memoria di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., non ammessi, perché ritenuti generici, la cui istanza d'ammissione era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice di prime cure, oltre che nell'atto d'appello e nelle conclusioni rassegnate in questa fase del giudizio.
5.2. - Il motivo risulta fondato nei termini qui di seguito precisati.
Invero, non è affatto condivisibile la motivazione del Tribunale, posta a fondamento della sua decisione, di reiezione della domanda degli attori, finalizzata a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita di ricevere in futuro prestazioni economiche da parte del congiunto deceduto.
Sul punto il giudice di prime cure sosteneva il difetto di specifico sostegno probatorio, a proposito del preteso avvenuto svolgimento dell'attività di spedizioniere da parte di , Persona_1
che gli avrebbe consentito per un breve periodo di 40 giorni una retribuzione mensile netta di €
1.200,00, destinata alla contribuzione alla vita familiare sotto forma di apporto economico alle spese comuni.
Contrariamente a tale assunto, una volta ritenuta dimostrata dagli attori, in considerazione di qualsivoglia contestazione sul punto, la convivenza del de cuius, al momento del suo decesso, con la moglie e con il figlio nonché il contributo patrimoniale a Parte_1 Parte_2
far fronte ai bisogni della famiglia, derivante dalla sua attività di spedizioniere sia pure nel periodo limitato di tempo compreso tra il giorno 01 ottobre 2003 ed il 17 novembre 2003, come documentato dal corrispondente estratto conto previdenziale versato in atti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il criterio inerente al triplo dell'assegno sociale, di cui all'abrogato art. 4 D.L. 23 dicembre
1976, n. 857, oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell'art. 137 cod. ass., che
è norma “residuale”, che si applica solo quando: a) la vittima non ha un reddito;
b) la vittima ha un
9 reddito saltuario o così modesto da essere insufficiente ai suoi bisogni (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
20/11/2024, n. 29936).
Pertanto, essendo stato dedotto dagli stessi attori, senza alcuna contestazione della controparte, che il reddito di avesse costituito l'unica fonte di sostentamento per il Persona_1
suo nucleo familiare e che quest'ultimo all'epoca del decesso fosse disoccupato, il primo giudice avrebbe dovuto presuntivamente ritenere dimostrato il danno patrimoniale futuro da lucro cessante lamentato dalle parti istanti e procedere, quindi, equitativamente a riconoscere il relativo risarcimento in loro favore.
Va detto, invero, al riguardo, che, in caso di morte di un familiare deve essere risarcito il danno patrimoniale futuro subito dagli stretti congiunti, la cui liquidazione deve essere effettuata in base ad una valutazione equitativa, in via presuntiva ed a carattere satisfattivo, tenendo in considerazione la stretta relazione tra la natura del danno e le condizioni dei parenti della vittima, nel contesto dei valori costituzionali che ancora oggi sorreggono la solidarietà e la compattezza dei vincoli familiari (Cass. civ., Sez. III, 27/06/2007, n. 14845; Cass. civ., Sez. 3, n. 3966 del 13/03/2012).
Il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite, ad esempio, quanto al coniuge, dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge.
La prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno
(Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/12/2018, n. 31549; Cass. Civ., Sez. III, 19/12/2019, n. 33771).
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da morte di un congiunto agli eredi, occorre quindi: a) accertare il reddito netto annuo del defunto, tenendo conto anche dei presumibili incrementi futuri (Cass. civ., Sez. III, 19/02/2007, n. 3758; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/05/2016, n. 8896); b) accertare quanta parte di tale reddito fosse destinata dalla vittima a sé stesso (c.d. “quota sibi”); c) capitalizzare la quota di reddito così accertata in base ad un coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, con riferimento agli importi risarcitori non ancora maturati alla data della liquidazione e con particolare riferimento ai figli fino alla età nella quale si presume che essi possano iniziare a lavorare.
Passando alla relativa quantificazione, che non può che essere equitativa, occorre innanzitutto partire dal richiamato criterio dell'ammontare del triplo dell'assegno sociale erogabile al momento del decesso (3 aprile 2005), pari all'importo mensile di € 375,33 x 3 = € 1.125,99, nonché a quello annuale di € 1.125,99 x 13 = € 14.637,87, posto che l'assegno sociale è versato per tredici mensilità.
10 Considerato, poi, che il nucleo familiare di era costituito, al momento del suo Persona_1
decesso, da altri due componenti, oltre a sé, quali la moglie ed il figlio, è ragionevole ritenere, in via presuntiva, sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, che potesse destinare i 2/3 di tale importo alle esigenze della famiglia e che potesse trattenere per sé il restante terzo.
In sostanza, deve presumersi che il de cuius potesse destinare a ciascuno dei due attori/appellanti (sua moglie e suo figlio), 2/3 (trattandosi di un figlio più la moglie) dell'importo mensile di € 1.125,99 e, dunque, € 750,66 (2/3 di € 1.125,99 = € 750,66) per entrambi, ovvero €
375,33 (€ 750,66 : 2 = € 375,33) per ognuno.
Inoltre, tenuto conto - sempre sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza - che avrebbe presumibilmente e ragionevolmente contribuito alle Persona_1
esigenze di vita della moglie, priva di reddito, sino al suo naturale decesso, se non fosse deceduto prima, in occasione del sinistro per cui è causa, e, dunque, sino all'età verosimilmente di 81 anni
(secondo gli Indici Istat, aggiornati al 2024, concernenti l'età media delle persone di sesso maschile),
a spetterebbe un risarcimento pari ad € 216.982,03, dovendo applicarsi il c.d. Parte_1
coefficiente di capitalizzazione/attualizzazione (nel caso di specie pari a 44,47) previsto dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per i redditi futuri, approvate il 5 giugno 2024, ossia per le c.d. capitalizzazioni anticipate delle rendite, il cui importo è così ottenuto: reddito annuo (€ 375,33 x 13 mensilità = € 4.879,29) x 44,47 (c.d. coefficiente di capitalizzazione) = € 216.982,03.
Considerato, però, il concorso di colpa in ragione della percentuale del 50% di CP_4 nella produzione causale dell'evento lesivo in questione, a spetta il
[...] Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante nella misura di € 108.491,02.
Ad che al momento del decesso del padre aveva quasi 3 anni, va Parte_2
riconosciuto - sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, che il padre avrebbe presumibilmente e ragionevolmente contribuito alle esigenze di vita del figlio sino alla relativa indipendenza economica o, comunque, sino alla sua capacità lavorativa potenziale, ossia, al limite, sino all'età di 30 anni (Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/10/2022, n. 29264; Sez. VI - 1, Ord.,
12/03/2018, n. 5883) - un risarcimento pari ad € 65.480,08, il cui importo è così ottenuto: reddito annuo (€ 375,33 x 13 mensilità = € 4.879,29) x 26,84 (c.d. coefficiente di capitalizzazione in base alle citate Tabelle di Milano) = € 130.960,16 : 2 (per il concorso di colpa di nella CP_4
misura del 50%) = € 65.480,08.
In definitiva, in accoglimento del motivo d'appello principale, gli appellati e CP_4
la società quale attuale impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia Controparte_2
per le vittime della strada per la Regione Campania, vanno condannati al pagamento, in solido tra
11 loro, dell'ulteriore importo, rispetto al quantum liquidato in primo grado, di € 108.491,02 in favore di e di € 65.480,08 in favore di Parte_1 Parte_2
Su tali somme, trattandosi di debiti di valore, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma capitale base devalutata, di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, a far data dal giorno del sinistro risalente al 3 aprile 2005, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. civ., Sez. Unite, n. 1712 del 17/02/1995; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466;
Cass. civ. Sez. III, 10/10/2014, n. 21396), oltre agli ulteriori interessi legali, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., sul capitale liquidato dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta
(Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884; Sez. III, 29/04/2004, n.
8214).
5. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME INCIDENTALE
5.1. - Con il primo motivo d'appello incidentale suocera di , CP_3 Persona_1
censurava la mancata liquidazione, in suo favore, da parte del giudice di primo grado, del quantum preteso a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, dolendosi: a) della pretesa violazione della normativa vigente in subiecta materia, oltre che dei principi stabiliti dalla Suprema
Corte sul punto qualora la perdita del rapporto parentale sia patita da affini della vittima deceduta per colpa altrui;
b) della pretesa violazione dei principi di acquisizione e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale, a dire della parte impugnante, erroneamente valutato gli esiti istruttori documentali e testimoniali, che, se correttamente interpretati, avrebbero dovuto comportare l'accoglimento di tale domanda risarcitoria;
c) dell'erronea ed immotivata reiezione delle richieste di ammissione della prova testimoniale sui restanti capitoli articolati nella seconda memoria di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c., non ammessi, perché ritenuti generici, la cui istanza d'ammissione è stata reiterata nella comparsa di costituzione d'appello contenente la formulazione dell'impugnazione incidentale e in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate nella presente fase del giudizio.
5.3. - Il motivo è destituito di fondamento, atteso che dagli acquisiti esiti istruttori, documentali e testimoniali, non può ricavarsi che suocera e genero fossero conviventi alla data del decesso risalente al 3 aprile 2005, risultando ex actis che sino a tale data fosse inserito nello Persona_1
stato di famiglia della madre . Parte_4
Inoltre, non erano state provate dal teste escussa all'udienza del 29 novembre Testimone_1
2016, circostanze idonee a ritenere che la morte del famigliare avesse comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale in capo a dovendo darsi atto dell'inammissibilità CP_3
in questa fase dei capitoli di prova testimoniale non ammessi dal primo giudice e reiterati nell'appello
12 incidentale, per non essere stata reiterata la richiesta della loro ammissione in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale, coerentemente a quanto stabilito sul punto dal giudice della funzione nomofilattica, per il quale: “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con
l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.” (Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 10/08/2016, n. 16886).
5.4. - Con il secondo motivo d'impugnazione la parte appellante incidentale si doleva della pretesa incongruità per eccesso dei compensi di lite così come liquidati e posti a suo carico nella misura ritenuta esagerata di € 15.000,00, ritenendo che le stesse non rispecchino i parametri previsti dall'applicato D.M. 9 marzo 2018, n. 37, in vigore dal 27 aprile 2018, per le cause civili innanzi al
Tribunale ordinario, di valore fino ad € 26.000,00, che prevederebbe l'importo minimo del compenso nella misura di € 2.737,50 e quello massimo in ragione di € 9.023,00.
5.5. - Anche tale motivo è infondato e va respinto, richiamandosi sul punto le conclusioni, così come testualmente precisate in primo grado, all'udienza del 23 marzo 2018, dal procuratore e difensore di , secondo il quale: “Altresì presente l'avv. Luigi Aprea per CP_3 CP_3
che conclude riportandosi alle conclusioni dell'atto di intervento, nonché precisate nel primo
[...] termine di cui all'art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., e quantifica il danno in euro 200.000,00, nei soli confronti del Fondo.”
Tali conclusioni evidenziano che la domanda avanzata nel corso del primo grado del giudizio non fosse di valore pari ad € 26.000,00, così come ridotta in questa fase di gravame, bensì in ragione di € 200.000,00, in riferimento alla quale i compensi liquidati nella misura di € 15.000,00, in favore della compagnia assicuratrice convenuta, risultano essere congrui sulla base dei valori medi, di cui all'art. 4 ed all'allegata tabella 2 al D.M. 9 marzo 2018, n. 37, che prevedono per la domanda di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 i compensi nella misura di € 13.430,00, di cui: €
2.430,00 per la fase dello studio della controversia;
€ 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€
5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 4.050,00 per la fase decisionale, che ascendono ai liquidati € 15.000,00, atteso il disposto aumento sino a tale importo, in applicazione dell'ultimo capoverso del comma 1 del richiamato art. 4, che prevede la possibilità per il giudice d'aumentare i compensi fino all'80%, per cui nei termini di cui sopra va integrata la motivazione della decisione impugnata.
13 6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza:
a) nei rapporti tra gli appellanti principali, e e la Parte_1 Parte_2
società appellata quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_2
liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., vengono poste a carico di quest'ultima, in favore dei primi, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M.
13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dell'avv. Paola De Falco, dichiaratasi antistataria;
b) nei rapporti tra l'appellante incidentale, e la società appellata CP_3 [...]
quale attuale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a CP_2
carico del F.G.V.S., vengono poste a carico della prima, in favore della seconda, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147
6.2. - Nulla per le spese nei confronti di , CP_5 CP_4 Parte_10
, , , , , citati a titolo di Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6 Parte_7
mera litis denuntiatio, nei cui confronti non veniva formulata alcuna domanda o conclusione di merito.
6.3. - Nulla per le spese nei confronti e della società quale Controparte_1
impresa già designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., non costituitisi nella presente fase del giudizio.
6.4. - La reiezione dell'appello incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di CP_3
contributo unificato pari a quello dovuto per tale impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti avverso la sentenza n. 8179/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 25 settembre 2018, in accoglimento dell'impugnazione principale ed in parziale riforma della decisione gravata, così provvede:
1) condanna la società quale attuale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 108.491,02, in favore di Parte_1
nonché della complessiva somma di € 65.480,08, in favore di il tutto, oltre agli Parte_2
14 interessi compensativi al tasso legale su tali somme di capitale base, devalutata, di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, a far data dal giorno del sinistro, risalente al 3 aprile 2005, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., sul capitale liquidato dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) condanna la società quale attuale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio, in favore di Parte_1
e di che liquida nella complessiva somma di € 15.482,50, di cui €
[...] Parte_2
1.165,50 a titolo di rimborso spese;
€ 14.317,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paola De Falco, dichiaratasi antistataria;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado del CP_3
giudizio, in favore della società quale attuale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella complessiva somma di € 5.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
4) dichiara che nulla è dovuto per le spese nei confronti di , CP_5 CP_4
, , , , , Parte_10 Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6 Parte_7
e della società quale impresa già designata per la Regione Campania Controparte_1
alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_3 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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