Cass. civ., sez. II, sentenza 08/07/2020, n. 14300
CASS
Sentenza 8 luglio 2020

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L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui l'assemblea, demandata ad una commissione ristretta di condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati e di redigere il computo metrico dei lavori nonché il capitolato d'appalto, aveva poi approvato le indicazioni così emerse con una propria successiva delibera di recepimento).

Commentario1

  • 1Lavori di manutenzione straordinaria in condominio: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 aprile 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/07/2020, n. 14300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14300
Data del deposito : 8 luglio 2020

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