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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Valeria Rosetti - Presidente -
Eva Scalfati - Giudice est. -
Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22822 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) - rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) - CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024 da e Parte_1 [...]
, premesso: CP_1
di aver contratto matrimonio a Portici (NA) il 02/06/1972; che dal matrimonio erano nati due figli: (nata il [...] – Persona_1
deceduta il 12/01/2022) e (nato il [...]); Persona_2
1 che in data 22.3.1991 il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale tra le parti secondo i patti e le condizioni tra le stesse concordati;
che tra le parti era intervenuta sentenza di divorzio n. 352/1999 del Tribunale Ordinario di Napoli.
Che le condizioni pattuite prevedevano:
“1) il SI. provvederà a versare mensilmente alla SI.ra a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento della stessa e dei figli maggiorenni non autosufficienti, l'importo di £ 1.200.000 equamente diviso tra le parti, con l'aggiornamento ISTAT;
2) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto”; tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina, rappresentando quanto segue:
- che la figlia è deceduta in data 12/01/2022 e il figlio da tempo maggiorenne, è Per_1 Per_2
divenuto autosufficiente sul piano economico e si è trasferito in Belgio dove lavora a tempo pieno
e da tempo non è più convivente con la madre SI.ra presso la di lei residenza “…” Pt_1
- che oggi il SI. è percettore di sola pensione lavorativa per € 820,00 mensili con i quali CP_1 paga l'affitto della casa da lui condotta in locazione ad un canone mensile pari ad € 360,00 “…”
- che la SI.ra un tempo casalinga e senza redditi propri, oggi è economicamente Pt_1 autosufficiente in quanto percettrice di pensione sociale di € 349,00;
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare che alcun mantenimento sia riconosciuto a carico del SI.
ed in favore della SI.ra e dei figli”. CP_1 Pt_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa l'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina del divorzio di cui alla sentenza n.352/1999 del Tribunale di Napoli;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.3.2025
IL Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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