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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1997/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Andrea Petruzzo ed elettivamente domiciliato in Gesualdo, alla via Salvatore n. 22, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona del legale rapp.te pro tempore, (contumace); CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, ha chiesto la condanna dell' CP_2
resistente alla corresponsione, a decorrere dal 25.05.2021, dei ratei maturati e non corrisposti dell'assegno mensile di assistenza, riconosciuto con Decreto di omologa CP_ di questo Tribunale dello 07.03.2022. va dichiarato contumace (notifica dello
06.11.2024).
2) Il ricorso va rigettato. La parte esclude la sovrapponibilità tra le patologie per le quali è stata riconosciuta l'invalidità civile e che legittimano alla percezione dell'assegno di assistenza mensile e quelle connesse alla malattia professionale già indennizzata da tanto escluderebbe la incompatibilità tra le due prestazioni, CP_3
incompatibilità che costituisce il motivo del diniego opposto dall' alla CP_2
domanda che in questa sede si ripropone.
3) L' art 1 comma 43 L. 335/1995 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, pensione di invalidità e assegni di invalidità liquidati in conseguenza di
1 infortuni sul lavoro o malattia professionale con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall' . La Suprema Corte con Sentenza n.16594/2022 ha CP_3 affermato che: “E' ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile un'interpretazione estensiva o analogica della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del
D.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti (Cass. n. 3240 del 2011; Cass. 1079/2015)”. La rendita vitalizia erogata dall' è, dunque, incompatibile con l'assegno mensile di assistenza erogato da CP_3
CP_
ferma la facoltà in capo all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, nei casi in cui il presupposto fattuale delle due prestazioni coincida.
4) Dalla relazione medico-legale della fase dello Atp risulta che la ricorrente è affetta, tra le altre patologie, anche da “Poliartrite con deficit della deambulazione autonoma”, patologia alla quale il Ctu ha attribuito un coefficiente di invalidità pari al 30%, e che sembra sovrapponibile alla a “rigidità dolorosa di medio grado ginocchio dx con zoppia”, indennizzata già da come malattia professionale. CP_3
Il ricorso va quindi rigettato.
CP_ 5) Nulla sulle spese stante la contumacia di
PQM
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G. 1997/2024
CP_ vertente tra ed ogni contraria eccezione e deduzione Parte_1
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Avellino, 17 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1997/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Andrea Petruzzo ed elettivamente domiciliato in Gesualdo, alla via Salvatore n. 22, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona del legale rapp.te pro tempore, (contumace); CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, ha chiesto la condanna dell' CP_2
resistente alla corresponsione, a decorrere dal 25.05.2021, dei ratei maturati e non corrisposti dell'assegno mensile di assistenza, riconosciuto con Decreto di omologa CP_ di questo Tribunale dello 07.03.2022. va dichiarato contumace (notifica dello
06.11.2024).
2) Il ricorso va rigettato. La parte esclude la sovrapponibilità tra le patologie per le quali è stata riconosciuta l'invalidità civile e che legittimano alla percezione dell'assegno di assistenza mensile e quelle connesse alla malattia professionale già indennizzata da tanto escluderebbe la incompatibilità tra le due prestazioni, CP_3
incompatibilità che costituisce il motivo del diniego opposto dall' alla CP_2
domanda che in questa sede si ripropone.
3) L' art 1 comma 43 L. 335/1995 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, pensione di invalidità e assegni di invalidità liquidati in conseguenza di
1 infortuni sul lavoro o malattia professionale con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall' . La Suprema Corte con Sentenza n.16594/2022 ha CP_3 affermato che: “E' ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile un'interpretazione estensiva o analogica della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del
D.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti (Cass. n. 3240 del 2011; Cass. 1079/2015)”. La rendita vitalizia erogata dall' è, dunque, incompatibile con l'assegno mensile di assistenza erogato da CP_3
CP_
ferma la facoltà in capo all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, nei casi in cui il presupposto fattuale delle due prestazioni coincida.
4) Dalla relazione medico-legale della fase dello Atp risulta che la ricorrente è affetta, tra le altre patologie, anche da “Poliartrite con deficit della deambulazione autonoma”, patologia alla quale il Ctu ha attribuito un coefficiente di invalidità pari al 30%, e che sembra sovrapponibile alla a “rigidità dolorosa di medio grado ginocchio dx con zoppia”, indennizzata già da come malattia professionale. CP_3
Il ricorso va quindi rigettato.
CP_ 5) Nulla sulle spese stante la contumacia di
PQM
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G. 1997/2024
CP_ vertente tra ed ogni contraria eccezione e deduzione Parte_1
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Avellino, 17 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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