Sentenza 15 maggio 2019
Massime • 3
L'art. 8 della l. n. 40 del 2004, recante lo status giuridico del nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all'ipotesi di fecondazione omologa "post mortem" avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge e senza che ne risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell'embrione avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all'utilizzo suddetto. Ciò pure quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla morte del padre" (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che nell'atto di nascita alla figlia minore della ricorrente, nata a seguito di inseminazione medicalmente assistita "post mortem", possa essere attribuito lo status di figlia del marito deceduto).
Le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile se dirette esclusivamente a dare pubblica notizia di eventi, quali la nascita o la morte, rilevanti per l'ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati, impongono al menzionato ufficiale di riceverle e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che gli spetti di stabilire la compatibilità o meno di detti eventi con l'ordinamento italiano e se, per questo, abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e di doveri. Diversamente, qualora, tali dichiarazioni siano, di per se stesse, produttive di effetti giuridici, riguardo allo status della persona cui si riferiscono, l'ufficiale dovrà rifiutare di riceverle ove le ritenga in contrasto con l'ordinamento e con l'ordine pubblico
Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dall'art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. In tale procedimento, l'autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo, così, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte
Commentari • 28
- 1. Ricorso alla surrogazione di maternità da parte di una coppia di donne e condizione giuridica del nato. Commento a Trib. Bari, decr. 7 settembre 2022Emanuele Bilotti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Emanuele Bilotti Sommario: 1. Il caso e la decisione del Tribunale di Bari - 2. Contestazione dello stato, rettifica di un titolo di stato illegittimo ed ordine pubblico - 3. La pretesa conformità all'ordine pubblico dell'atto di nascita estero - 4. La necessità di rispettare il self-restraint della Corte costituzionale - 5. L'ipotesi della cancellazione integrale della trascrizione - 6. La prospettiva di una duplice adozione in casi particolari - 7. Spunti per una possibile soluzione de iure condendo. 1. Il caso e la decisione del Tribunale di Bari Nel corso del 2018 l'ufficiale di stato civile del Comune di Bari ha provveduto a trascrivere nell'apposito archivio comunale un atto di …
Leggi di più… - 2. Fecondazione post mortemRemo Trezza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Fecondazione post mortem: sopravvivenza del consenso del coniuge espresso in vita, rettificazione dell'atto dello stato civile e attribuzione del cognome paterno (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019) di Remo Trezza (…) La Prima Sezione civile ha affermato che, in caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato con P.M.A. si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, che in vita abbia …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. Introduzione; 2. Il diritto alla vita: in particolare, la tutela del concepito; 3. Art. 14 L. 40/2004: il numero di embrioni; 4. Art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004; 5. L'embrione «ha in sé il principio della vita»; 6. La dignità dell'embrione. 1. Introduzione Al di là della stringatezza del riferimento specifico dell'art. 31 all'infanzia e all'adolescenza, non c'è dubbio che il quadro costituzionale rilancia l'immagine dei minori come soggetti titolari di diritti fondamentali, quelli che l'art. 2 riconosce ad ogni uomo, nella concretezza e nella peculiarità delle sue dimensioni esistenziali. Tutti gli uomini sono titolari di diritti fondamentali in condizioni di …
Leggi di più… - 4. Le sentenze della Corte costituzionale n. 32 e n. 33 del 2021 e l’applicabilità dell’art. 279 c.c.Giovanna Chiappetta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giovanna Chiappetta Sommario: 1. Premessa - 2. La “nuova categoria” di figli non riconoscibili al vaglio delle Corti europee - 3. Lo statuto unico di figlio ex art. 30, co. 1, Cost. e l'interpretazione dell'art. 279 c.c. - 4. Natura meramente processuale delle sentenze nn. 32 e 33 del 2021 e la c.d. interpretazione adeguatrice dei giudici di merito per colmare il vuoto normativo. 1. Premessa I nati in Italia mediante il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa (d'ora in avanti PMA) da parte di coppie di donne, o a seguito della surrogazione di maternità, per i quali non sia possibile il ricorso all'adozione in casi particolari del genitore d'intenzione, …
Leggi di più… - 5. Crisi della coppia e revoca della volontà di accesso alla procreazione medicalmente assistitaAntonio Scarpa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Crisi della coppia e revoca della volontà di accesso alla procreazione medicalmente assistita(nota a Trib. S.M. Capua Vetere, 11 ottobre 2020) di Antonio Scarpa Sommario: 1. I fatti di causa e le ordinanze in commento - 2. Art. 700 c.p.c. e ordine di trasferimento nell'utero degli embrioni - 3. Il merito della questione: la revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita. 1. I fatti di causa e le ordinanze in commento Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha ordinato alla struttura sanitaria convenuta con provvedimento dell'11 ottobre 2020 di procedere all'inserimento in utero degli embrioni crioconservati in custodia sulla persona …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2019, n. 13000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13000 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2019 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento