Articolo 51 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 50Articolo 52
Versione
14 febbraio 1970
Art. 51.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1963-64 (articolo 47).................. L. 79.514.729
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 49).......... " 53.647.738
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Residui passivi al 30 giugno 1964... L. 133.162.467
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970