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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8485 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 336/22 del ruolo generale degli affari contenziosi, passata in decisione con gg. 60 per comparsa conclusionale, avente ad oggetto opposizione av-
viso cosap e vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5 [...]
), tutti rapp.ti e difesi, giusta procura su foglio separato, in calce alla C.F._5
citazione, dal prof. avv. Felice Laudadio e con lo stesso elett.te dom.ti in Napoli alla Via
F. Caracciolo n. 15, Attori
CONTRO
in persona del Sindaco, legale rapp.te p.t., dom.to per la carica Controparte_1
presso la Comunale in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo. CP_2
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la se- Controparte_3
de, in Napoli alla Via G. Porzio, Centro Direzionale Is. C1.
Convenuti contumaci CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 28/12/21 a mezzo PEC, in riassunzione di giudizio ammini-
strativo in cui il TAR Campania -con sentenza n. 1472/2021 pubblicata il 3/3/21- aveva infine declinato la propria giurisdizione concedendo termine per la riassunzione ex art.
“11, comma 2, del codice del processo amministrativo”, gli attori indicati in epigrafe chiedevano espressamente : “
1. Accertare e dichiarare il diritto di proprietà degli atto-
ri in relazione all'immobile sito Napoli alla via Comunale Guantai ad Orsolone n. 90;
2. Per l'effetto, disapplicare, alla stregua delle motivazioni tutte sopra esposte, i prov-
vedimenti di diffida prot. nn. 0088732/15 e 0088733/15 del 29.12.2015 della società
a firma dell'Amministratore Unico Dott. , e ogni atto e CP_3 Controparte_4
provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente;
3. Dichiarare in via
gradata la intervenuta prescrizione del diritto di credito illegittimamente ipotizzato dal
con i provvedimenti di diffida prot. nn. 0088732/15 e 0088733/15 del Controparte_1
29.12.2015; 4. Per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli attori al CP_1
per le causali di cui ai provvedimenti di diffida prot. nn. 0088732/15 e
[...]
0088733/15 del 29.12.2015;…”. Occorre subito evidenziare che -nella premessa in fatto del ricorso al TAR integralmente riprodotto in riassunzione- gli istanti ricostruiscono la loro storia proprietaria indicando e producendo i dedotti titoli di provenienza, ciò costi-
tuendo il presupposto stesso della titolarità immobiliare ad essi asseritamente spettante
(a fini demolitori delle impugnate diffide), apparendo quindi coerente in questa sede,
dinnanzi al G.O., domandare, allo stesso sostanziale fine, il preliminare accertamento della proprietà medesima, esclusa a sua volta in tali diffide intimate testualmente, infat-
ti, a beneficio dell' “Ente proprietario”, cioè del (ma v. oltre nonché, Controparte_1 amplius, citazione riassuntiva).
L'ente partenopeo e l'azienda NapoliServizi spa, all'uopo evocati, non si costituivano.
Invero, parte attrice produce le due cennate e coeve diffide di NapoliServizi adottate ed intimate nell'interesse comunale in data 29.12.2015 : queste eguali sollecitazioni sono ambedue fondate su ordinanza sindacale del 22/1/83 avente ad oggetto l'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili per cui è causa, stante per essi la totale difformità
o mancanza -ex art. 15 comma 3 della legge 10/1977- di titolo edilizio (precisamente,
nella diffida indirizzata a si legge che il bene immobile, realizzato in Parte_1
“…totale difformità ovvero in assenza di concessione edilizia, è stato definitivamente
acquisito al patrimonio indisponibile del di Napoli, ai sensi dell'art. 15 comma CP_1
3 legge…1977 n. 10, mediante ordinanza sindacale, vidimata e resa esecutiva, emessa
il 22/1/83, trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il 7-3-1985…; tanto
premesso [NapoliServizi]…DIFFIDA … a rilasciare …l'immobile sito CP_5
in Napoli all'indirizzo via Comunale Guantai ad Orsolone n. 90- sc 02- piano TE- in
02…illegittimamente detenuto…[e] a corrispondere all'Ente proprietario l'indennità di
occupazione e il risarcimento all'uopo sofferti…[per] l'importo forfettario di euro
9.000…entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente atto…” CP_6
88733/15-). Mentre che l'altra diffida, contemporanea ed eguale, indirizzata a
[...]
, ha invece ad oggetto il rilascio dell'interno 01 (prot. 88732/15). CP_7
Ebbene, a riguardo, occorre rilevare che :
1. il provvedimento al tempo assunto ex art. 15 co. 3 cit. determina la definitiva acquisi-
zione di diritto al patrimonio comunale “indisponibile” del bene gravato (cfr.ad es. ad ultimo, sia pure incidenter ma espressamente sul punto, SSUU 10933/25 secondo cui
“L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere eseguite in totale difformi-
tà o in assenza di concessione fu prevista per la prima volta dall'art. 15 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, che prevedeva (al terzo comma) che tali opere, se non demolite, a
cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con propria ordinan-
za, fossero «gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indispo- nibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica». La norma, nel rendere obbligatoria la demolizione delle opere in contrasto
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali o comunque non utilizzabili per fini pub-
blici, si inseriva nel contesto della legge n. 10 del 1977 che contestualmente aveva in-
trodotto una serie di intensi poteri pubblici di vigilanza sull'attività urbanistico-
edilizia.”; enfasi aggiunte);
2. in generale, la natura indisponibile, extracommercium, del cespite (comunale) ne de-
termina a sua volta la inusucapibilità (cfr. ad es.Cass. 4839/19);
3. come si è visto al punto1., siffatta acquisizione interviene automaticamente, ipso iure,
al vano scadere del termine entro cui la demolizione si sarebbe dovuta eseguire (v.
SSUU 10933/25 cit., Cons.Stato 1767/24, ecc.), per cui la eventuale trascrizione succes-
siva non concorre a perfezionare una fattispecie acquisitiva già appunto interamente co-
stituitasi, trattandosi, per meglio dire, di acquisto a titolo originario rispetto al quale la formalità di Conservatoria assume solo valore di mera pubblicità/notizia;
Sicchè, rispetto al punto 1., il bene risulta qui irretrattabilmente acquisito al patrimonio indisponibile fin dal 1983, in conseguenza della violazione ed inosservanza di norme imperative di legge.
Rispetto al punto 2., l'intangibilità del bene indisponibile si impone come tale, in ogni caso, essendo esso l'oggetto ed il mezzo delle violazioni in rassegna a prescindere,
quindi, dalla posizione di altri soggetti che, a qualsiasi titolo privatistico, si siano (o si sarebbero) via via succeduti nella nominale titolarità dell'immobile gravato.
Rispetto al punto 3., infine, la eventuale non trascrizione (qui comunque effettuata nel
1985) non priva l'acquisizione forzosa della sua automatica efficacia imperativa, indi-
pendentemente da altre trascrizioni intervenute tra i privati, inter vivos o mortis causa
(diverso essendo poi l'ultimo approdo cui sono di recente pervenute Corte Cost. n.
160/24 e SSUU 10933/25 cit. che però, si noti, attengono solo alle ordinarie iscrizioni ipotecarie rispetto alla conservata possibilità per il creditore -se tali formalità siano pre-
cedenti- di procedere egualmente a pignoramento immobiliare). In definitiva, ed in assorbimento di ogni altra questione, deve ritenersi che i richiamati principii giurisprudenziali, in rapporto alle descritte vicende di fatto, evidenzino la sus-
sistenza (a partire dal 1983) della imposta e non rimossa titolarità comunale sul bene per cui è causa.
Ciò comporta la non accoglibilità della prima domanda in riassunzione, relativa al chie-
sto accertamento della proprietà attorea, domanda che, dunque, va all'uopo rigettata.
Quanto inoltre alle ulteriori istanze di declaratoria di illegittimità dell'indennità/cosap e di non debenza del risarcimento del danno ex adverso invocato, invero ciascuna eserci-
tata per complessivi e forfettari euro 9.000, senza parametri di ragguaglio (v.diffide),
occorre sul punto svolgere alcune sintetiche considerazioni.
La circostanza che gli immobili siano indebitamente detenuti -per quanto qui interessi-
dal risalente anno 1983, allorquando cioè ne è diventato titolare l'ente comunale, signi-
fica in ogni caso, oggettivamente ed ex actis, che siano appunto decorsi ben 32 anni -
sino alla diffida del 2015- di occupazione attorea sine titulo. Questa vicenda storica, da-
ta la sua notevolissima apprezzabilità temporale, non può essere ragionevolmente elisa o
tout court cancellata, costituendo essa evento che, per le sue particolari modalità e cro-
nologie, risulta intrinsecamente pregiudizievole per la P.A., anche in ragione -quale dato di comune esperienza che origina concreta lesione della proprietà pubblica, specie se basata su vicenda sanzionatoria- di un generale e notorio contesto di significativo disa-
gio abitativo, immanente presso una estesa provincia metropolitana (cfr. ad es. Cass.
12879/25, secondo cui il danno da occupazione è generabile da presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio, e l'onere di pro-
vare lo specifico godimento perso può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici ma che comunque richiede una dimostrazione della concreta lesione del diritto di proprietà e delle sue uti-
lità economiche). Insomma, nella specie non può non ritenersi in fatto, dopo oltre tre decenni di gratuita ed indebita occupazione, che vi sia stato oggettivo pregiudizio per la
P.A. la quale opera tra l'altro, come testè accennato, in un'area metropolitana di genera- le e riconosciuta difficoltà abitativa, oltre che -nella specie- in esecuzione di una inflitta ed inosservata sanzione urbanistica.
Sicchè, nell'an, un margine di recupero/Cosap-risarcimento va comunque riconosciuto,
mentre che, nel quantum, la definizione economica di ciò appare essere certamente più
complessa, sì da richiedere l'applicazione di inevitabili criteri equitativi, evidentemente adottati anche nelle due opposte diffide laddove esse, sinteticamente, si richiamano a determinazioni forfettarie. In conseguenza, una percentuale di reintegrazione economica va comunque riconosciuta e salvaguardata a beneficio dell'ente, mentre che, sul piano quantitativo, una tale definizione patrimoniale necessita all'evidenza di dette valutazioni secondo equità. Ebbene, nella specie, dividendo, per ognuna delle due diffide, l'importo di intimati euro 9.000 per l'arco temporale complessivo di 32 anni (1983-2015), ne emargina una pendenza debitoria media di circa 281 euro ciascuna all'anno, importo che appare ragionevolmente dimezzabile anche in considerazione dei più bassi valori monetari al tempo generalmente occorrenti e riscontrabili. Sicchè, in definitiva, può
equitativamente riconoscersi, per ognuna delle due opposte diffide, un credito dimidiato di euro 4.500,00, da reputarsi già così direttamente aggiornato all'attualità (con l'effetto,
in sostanza, che il credito comunale ammonti a complessivi euro 9.000 e non ad euro
18.000), oltre interessi legali dalla presente pronuncia.
In ordine poi all'eccezione di prescrizione che appare sollevata per la prima volta in questa sede ordinaria, non dinnanzi al G.A. (v. il riprodotto ricorso amministrativo), va osservato che, trattandosi di mera translatio iudicii in cui cioè il procedimento continua per come era già iniziato dinnanzi al TAR, ne discende allora che non possano essere qui sollevate nuove eccezioni, nemmeno di prescrizione (v. ad es., tra le tante,
sent. del 29 aprile 2022, n. 3408, secondo cui Le eccezioni preliminari, com- CP_8
presa quella di prescrizione quinquennale che siano state sollevate per la prima volta
solo in sede di riassunzione dinanzi al giudice amministrativo e non per contrastare
l'originaria proposizione della domanda, dinanzi al giudice civile nel termine di deca-
denza di cui all'art. 167 c.p.c., appaiono tardive e, conseguentemente, inammissibili;
il processo iniziato davanti ad un giudice di una giurisdizione, che ha poi dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, in-
dicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce, infatti, un nuovo ed au-
tonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto ini-
zialmente introdotto davanti al giudice carente della giurisdizione.).
In definitiva, la domanda introduttiva risulta infondata per la parte in cui è volta ad ac-
certare la (recessiva) proprietà attorea sul bene immobile forzosamente acquisito dall'ente comunale, mentre risulta parzialmente fondata in ordine agli impugnati ristori ed importi indennitari richiesti da parte convenuta, nel senso che questi vanno ricono-
sciuti all'ente locale, ciascuno dei due, nei limiti del dimezzato importo di euro 4.500
che tale organismo, in ragione della ininterrotta preservazione della sua titolarità pubbli-
ca sui cespiti, può appunto in tale misura pretendere e conseguire dagli istanti obbligati,
a nulla poi rilevando, anche per ripetuta interpretazione di legittimità, la circostanza che il non abbia risposto alle istanze di sanatoria edilizia, nella specie impraticabili, CP_1
e pur se l'occupazione in parola si protragga a sua volta da molto tempo, ciò anzi segna-
lando la perduranza del commesso illecito amministrativo.
In tali sensi, va pertanto conchiusa la controversia in esame.
Le spese di lite possono poi compensarsi per ¾ tra le parti mentre il restante ¼ cede a carico degli odierni convenuti, in parte soccombenti, e si liquida, come in dispositivo,
con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori indicati in epigrafe con citazione notificata il 28/12/21, così provvede :
a)respinge la domanda di accertamento della proprietà;
b)in parziale accoglimento, dichiara che le somme di cui alle due opposte diffide sono dovute al nei limiti di euro 4.500,00 ciascuna, oltre interessi legali Controparte_1
dalla presente pronuncia;
c)compensa per ¾ tra le parti le spese di giudizio e condanna in solido parte convenuta a pagare il restante ¼ che, per tale frazione, liquida in euro 100 per esborsi ed euro 1.500
per compensi, oltre forfettarie-cpa-iva come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 26/9/25. Il giudice unico AntonioAttanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 336/22 del ruolo generale degli affari contenziosi, passata in decisione con gg. 60 per comparsa conclusionale, avente ad oggetto opposizione av-
viso cosap e vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5 [...]
), tutti rapp.ti e difesi, giusta procura su foglio separato, in calce alla C.F._5
citazione, dal prof. avv. Felice Laudadio e con lo stesso elett.te dom.ti in Napoli alla Via
F. Caracciolo n. 15, Attori
CONTRO
in persona del Sindaco, legale rapp.te p.t., dom.to per la carica Controparte_1
presso la Comunale in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo. CP_2
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la se- Controparte_3
de, in Napoli alla Via G. Porzio, Centro Direzionale Is. C1.
Convenuti contumaci CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 28/12/21 a mezzo PEC, in riassunzione di giudizio ammini-
strativo in cui il TAR Campania -con sentenza n. 1472/2021 pubblicata il 3/3/21- aveva infine declinato la propria giurisdizione concedendo termine per la riassunzione ex art.
“11, comma 2, del codice del processo amministrativo”, gli attori indicati in epigrafe chiedevano espressamente : “
1. Accertare e dichiarare il diritto di proprietà degli atto-
ri in relazione all'immobile sito Napoli alla via Comunale Guantai ad Orsolone n. 90;
2. Per l'effetto, disapplicare, alla stregua delle motivazioni tutte sopra esposte, i prov-
vedimenti di diffida prot. nn. 0088732/15 e 0088733/15 del 29.12.2015 della società
a firma dell'Amministratore Unico Dott. , e ogni atto e CP_3 Controparte_4
provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente;
3. Dichiarare in via
gradata la intervenuta prescrizione del diritto di credito illegittimamente ipotizzato dal
con i provvedimenti di diffida prot. nn. 0088732/15 e 0088733/15 del Controparte_1
29.12.2015; 4. Per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli attori al CP_1
per le causali di cui ai provvedimenti di diffida prot. nn. 0088732/15 e
[...]
0088733/15 del 29.12.2015;…”. Occorre subito evidenziare che -nella premessa in fatto del ricorso al TAR integralmente riprodotto in riassunzione- gli istanti ricostruiscono la loro storia proprietaria indicando e producendo i dedotti titoli di provenienza, ciò costi-
tuendo il presupposto stesso della titolarità immobiliare ad essi asseritamente spettante
(a fini demolitori delle impugnate diffide), apparendo quindi coerente in questa sede,
dinnanzi al G.O., domandare, allo stesso sostanziale fine, il preliminare accertamento della proprietà medesima, esclusa a sua volta in tali diffide intimate testualmente, infat-
ti, a beneficio dell' “Ente proprietario”, cioè del (ma v. oltre nonché, Controparte_1 amplius, citazione riassuntiva).
L'ente partenopeo e l'azienda NapoliServizi spa, all'uopo evocati, non si costituivano.
Invero, parte attrice produce le due cennate e coeve diffide di NapoliServizi adottate ed intimate nell'interesse comunale in data 29.12.2015 : queste eguali sollecitazioni sono ambedue fondate su ordinanza sindacale del 22/1/83 avente ad oggetto l'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili per cui è causa, stante per essi la totale difformità
o mancanza -ex art. 15 comma 3 della legge 10/1977- di titolo edilizio (precisamente,
nella diffida indirizzata a si legge che il bene immobile, realizzato in Parte_1
“…totale difformità ovvero in assenza di concessione edilizia, è stato definitivamente
acquisito al patrimonio indisponibile del di Napoli, ai sensi dell'art. 15 comma CP_1
3 legge…1977 n. 10, mediante ordinanza sindacale, vidimata e resa esecutiva, emessa
il 22/1/83, trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari il 7-3-1985…; tanto
premesso [NapoliServizi]…DIFFIDA … a rilasciare …l'immobile sito CP_5
in Napoli all'indirizzo via Comunale Guantai ad Orsolone n. 90- sc 02- piano TE- in
02…illegittimamente detenuto…[e] a corrispondere all'Ente proprietario l'indennità di
occupazione e il risarcimento all'uopo sofferti…[per] l'importo forfettario di euro
9.000…entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente atto…” CP_6
88733/15-). Mentre che l'altra diffida, contemporanea ed eguale, indirizzata a
[...]
, ha invece ad oggetto il rilascio dell'interno 01 (prot. 88732/15). CP_7
Ebbene, a riguardo, occorre rilevare che :
1. il provvedimento al tempo assunto ex art. 15 co. 3 cit. determina la definitiva acquisi-
zione di diritto al patrimonio comunale “indisponibile” del bene gravato (cfr.ad es. ad ultimo, sia pure incidenter ma espressamente sul punto, SSUU 10933/25 secondo cui
“L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere eseguite in totale difformi-
tà o in assenza di concessione fu prevista per la prima volta dall'art. 15 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, che prevedeva (al terzo comma) che tali opere, se non demolite, a
cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con propria ordinan-
za, fossero «gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indispo- nibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica». La norma, nel rendere obbligatoria la demolizione delle opere in contrasto
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali o comunque non utilizzabili per fini pub-
blici, si inseriva nel contesto della legge n. 10 del 1977 che contestualmente aveva in-
trodotto una serie di intensi poteri pubblici di vigilanza sull'attività urbanistico-
edilizia.”; enfasi aggiunte);
2. in generale, la natura indisponibile, extracommercium, del cespite (comunale) ne de-
termina a sua volta la inusucapibilità (cfr. ad es.Cass. 4839/19);
3. come si è visto al punto1., siffatta acquisizione interviene automaticamente, ipso iure,
al vano scadere del termine entro cui la demolizione si sarebbe dovuta eseguire (v.
SSUU 10933/25 cit., Cons.Stato 1767/24, ecc.), per cui la eventuale trascrizione succes-
siva non concorre a perfezionare una fattispecie acquisitiva già appunto interamente co-
stituitasi, trattandosi, per meglio dire, di acquisto a titolo originario rispetto al quale la formalità di Conservatoria assume solo valore di mera pubblicità/notizia;
Sicchè, rispetto al punto 1., il bene risulta qui irretrattabilmente acquisito al patrimonio indisponibile fin dal 1983, in conseguenza della violazione ed inosservanza di norme imperative di legge.
Rispetto al punto 2., l'intangibilità del bene indisponibile si impone come tale, in ogni caso, essendo esso l'oggetto ed il mezzo delle violazioni in rassegna a prescindere,
quindi, dalla posizione di altri soggetti che, a qualsiasi titolo privatistico, si siano (o si sarebbero) via via succeduti nella nominale titolarità dell'immobile gravato.
Rispetto al punto 3., infine, la eventuale non trascrizione (qui comunque effettuata nel
1985) non priva l'acquisizione forzosa della sua automatica efficacia imperativa, indi-
pendentemente da altre trascrizioni intervenute tra i privati, inter vivos o mortis causa
(diverso essendo poi l'ultimo approdo cui sono di recente pervenute Corte Cost. n.
160/24 e SSUU 10933/25 cit. che però, si noti, attengono solo alle ordinarie iscrizioni ipotecarie rispetto alla conservata possibilità per il creditore -se tali formalità siano pre-
cedenti- di procedere egualmente a pignoramento immobiliare). In definitiva, ed in assorbimento di ogni altra questione, deve ritenersi che i richiamati principii giurisprudenziali, in rapporto alle descritte vicende di fatto, evidenzino la sus-
sistenza (a partire dal 1983) della imposta e non rimossa titolarità comunale sul bene per cui è causa.
Ciò comporta la non accoglibilità della prima domanda in riassunzione, relativa al chie-
sto accertamento della proprietà attorea, domanda che, dunque, va all'uopo rigettata.
Quanto inoltre alle ulteriori istanze di declaratoria di illegittimità dell'indennità/cosap e di non debenza del risarcimento del danno ex adverso invocato, invero ciascuna eserci-
tata per complessivi e forfettari euro 9.000, senza parametri di ragguaglio (v.diffide),
occorre sul punto svolgere alcune sintetiche considerazioni.
La circostanza che gli immobili siano indebitamente detenuti -per quanto qui interessi-
dal risalente anno 1983, allorquando cioè ne è diventato titolare l'ente comunale, signi-
fica in ogni caso, oggettivamente ed ex actis, che siano appunto decorsi ben 32 anni -
sino alla diffida del 2015- di occupazione attorea sine titulo. Questa vicenda storica, da-
ta la sua notevolissima apprezzabilità temporale, non può essere ragionevolmente elisa o
tout court cancellata, costituendo essa evento che, per le sue particolari modalità e cro-
nologie, risulta intrinsecamente pregiudizievole per la P.A., anche in ragione -quale dato di comune esperienza che origina concreta lesione della proprietà pubblica, specie se basata su vicenda sanzionatoria- di un generale e notorio contesto di significativo disa-
gio abitativo, immanente presso una estesa provincia metropolitana (cfr. ad es. Cass.
12879/25, secondo cui il danno da occupazione è generabile da presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio, e l'onere di pro-
vare lo specifico godimento perso può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici ma che comunque richiede una dimostrazione della concreta lesione del diritto di proprietà e delle sue uti-
lità economiche). Insomma, nella specie non può non ritenersi in fatto, dopo oltre tre decenni di gratuita ed indebita occupazione, che vi sia stato oggettivo pregiudizio per la
P.A. la quale opera tra l'altro, come testè accennato, in un'area metropolitana di genera- le e riconosciuta difficoltà abitativa, oltre che -nella specie- in esecuzione di una inflitta ed inosservata sanzione urbanistica.
Sicchè, nell'an, un margine di recupero/Cosap-risarcimento va comunque riconosciuto,
mentre che, nel quantum, la definizione economica di ciò appare essere certamente più
complessa, sì da richiedere l'applicazione di inevitabili criteri equitativi, evidentemente adottati anche nelle due opposte diffide laddove esse, sinteticamente, si richiamano a determinazioni forfettarie. In conseguenza, una percentuale di reintegrazione economica va comunque riconosciuta e salvaguardata a beneficio dell'ente, mentre che, sul piano quantitativo, una tale definizione patrimoniale necessita all'evidenza di dette valutazioni secondo equità. Ebbene, nella specie, dividendo, per ognuna delle due diffide, l'importo di intimati euro 9.000 per l'arco temporale complessivo di 32 anni (1983-2015), ne emargina una pendenza debitoria media di circa 281 euro ciascuna all'anno, importo che appare ragionevolmente dimezzabile anche in considerazione dei più bassi valori monetari al tempo generalmente occorrenti e riscontrabili. Sicchè, in definitiva, può
equitativamente riconoscersi, per ognuna delle due opposte diffide, un credito dimidiato di euro 4.500,00, da reputarsi già così direttamente aggiornato all'attualità (con l'effetto,
in sostanza, che il credito comunale ammonti a complessivi euro 9.000 e non ad euro
18.000), oltre interessi legali dalla presente pronuncia.
In ordine poi all'eccezione di prescrizione che appare sollevata per la prima volta in questa sede ordinaria, non dinnanzi al G.A. (v. il riprodotto ricorso amministrativo), va osservato che, trattandosi di mera translatio iudicii in cui cioè il procedimento continua per come era già iniziato dinnanzi al TAR, ne discende allora che non possano essere qui sollevate nuove eccezioni, nemmeno di prescrizione (v. ad es., tra le tante,
sent. del 29 aprile 2022, n. 3408, secondo cui Le eccezioni preliminari, com- CP_8
presa quella di prescrizione quinquennale che siano state sollevate per la prima volta
solo in sede di riassunzione dinanzi al giudice amministrativo e non per contrastare
l'originaria proposizione della domanda, dinanzi al giudice civile nel termine di deca-
denza di cui all'art. 167 c.p.c., appaiono tardive e, conseguentemente, inammissibili;
il processo iniziato davanti ad un giudice di una giurisdizione, che ha poi dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, in-
dicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce, infatti, un nuovo ed au-
tonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto ini-
zialmente introdotto davanti al giudice carente della giurisdizione.).
In definitiva, la domanda introduttiva risulta infondata per la parte in cui è volta ad ac-
certare la (recessiva) proprietà attorea sul bene immobile forzosamente acquisito dall'ente comunale, mentre risulta parzialmente fondata in ordine agli impugnati ristori ed importi indennitari richiesti da parte convenuta, nel senso che questi vanno ricono-
sciuti all'ente locale, ciascuno dei due, nei limiti del dimezzato importo di euro 4.500
che tale organismo, in ragione della ininterrotta preservazione della sua titolarità pubbli-
ca sui cespiti, può appunto in tale misura pretendere e conseguire dagli istanti obbligati,
a nulla poi rilevando, anche per ripetuta interpretazione di legittimità, la circostanza che il non abbia risposto alle istanze di sanatoria edilizia, nella specie impraticabili, CP_1
e pur se l'occupazione in parola si protragga a sua volta da molto tempo, ciò anzi segna-
lando la perduranza del commesso illecito amministrativo.
In tali sensi, va pertanto conchiusa la controversia in esame.
Le spese di lite possono poi compensarsi per ¾ tra le parti mentre il restante ¼ cede a carico degli odierni convenuti, in parte soccombenti, e si liquida, come in dispositivo,
con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori indicati in epigrafe con citazione notificata il 28/12/21, così provvede :
a)respinge la domanda di accertamento della proprietà;
b)in parziale accoglimento, dichiara che le somme di cui alle due opposte diffide sono dovute al nei limiti di euro 4.500,00 ciascuna, oltre interessi legali Controparte_1
dalla presente pronuncia;
c)compensa per ¾ tra le parti le spese di giudizio e condanna in solido parte convenuta a pagare il restante ¼ che, per tale frazione, liquida in euro 100 per esborsi ed euro 1.500
per compensi, oltre forfettarie-cpa-iva come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 26/9/25. Il giudice unico AntonioAttanasio