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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 248/2025 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 24 Giugno 2025 mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS è comparso l'Avv. Cucinotta il quale insiste in ricorso e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 248/2025 R.G. promossa da:
AVV. MAURIZIO OT (c.f.: ), CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 CPC;
- parte opponente -
nei confronti di:
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
contumace;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
Pag. 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso depositato in data 25.02.2025 l'Avv. MAURIZIO OT, premettendo di aver assistito nel procedimento (di divorzio giudiziale, poi Parte_1 convertito in consensuale) iscritto al n. 1734/2019 R.G. Trib. Patti, nell'ambito del quale lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha impugnato ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.150/2011, il decreto di pagamento emesso in data
23.01.2025, notificato in data 27.01.2025, con cui il Tribunale, all'esito del giudizio, ha liquidato in favore del predetto Avv. OT la somma di 500,00 euro a titolo di compensi, oltre accessori, ritenendo detta somma non congrua rispetto all'attività effettivamente prestata.
Il ricorrente, in particolare, ha rilevato che la liquidazione effettuata è inferiore rispetto ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Il , seppur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C.
*****
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il giudizio de quo attiene a una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introitata da nei confronti di . Parte_2 Parte_1
Dopo essersi costituito in giudizio, il resistente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti in data 11.05.2020.
Nell'ambito del giudizio è stata emessa in data 15.02.2021 una sentenza parziale (n. 120/2021), con cui sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio;
e in data 13.05.2024 una sentenza definitiva (n. 591/2024), con cui il Tribunale, stante l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra gli ex coniugi, ha disposto che le condizioni del divorzio siano regolamentate secondo quanto concordato tra le parti.
Le attività prestate dall'Avv. OT in favore di , Parte_1 successivamente all'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato, sono consistite:
Pag. 2 di 4 a) nella partecipazione alle udienze di comparizione coniugi del 13.05.2020 e 17.06.2020
innanzi al Presidente del Tribunale;
b) nella partecipazione all'udienza del 16.09.2020 in cui vi è stata l'audizione del figlio minore;
c) nella predisposizione della memoria integrativa del 15.01.2021;
d) nella predisposizione delle tre memorie ex art. 183 CPC;
e) nella predisposizione delle note trattazione sostitutive per le successive udienze;
f) nell'attività difensiva necessaria al raggiungimento dell'accordo di trasformazione del divorzio da giudiziale a consensuale;
Per detta attività il Tribunale con decreto del 23.01.2025 ha liquidato all'Avv. OT la somma di 500,00 euro a titolo di compensi professionali, oltre accessori.
L'Avv. OT ha impugnato il superiore decreto, ritenendo la somma liquidata non congrua ed inferiore ai parametri “minimi” previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per lo scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa).
Orbene, ritiene questo Giudice che l'opposizione sia fondata, atteso che la Giurisprudenza (v. da ultimo Cassazione civile sez. II, 21/08/2023, n. 24882) ha più volte precisato che in tema di spese legali, in ragione del disposto di cui agli artt. 12 e 13 del D.M. 55/2014, che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa, non è possibile liquidare somme simboliche e che laddove si decida di applicare dei parametri inferiori rispetto a quelli “minimi” previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. ciò deve essere adeguatamente motivato.
Nel caso in esame non sussistono motivi per discostarsi da detti parametri minimi”.
Di conseguenza, va accolta l'opposizione e liquidato in favore dell'Avv. OT per l'attività difensiva prestata nell'interesse di nel procedimento n. Parte_1
1734/2019 R.G. Trib. Patti i seguenti compensi (già decurtati del 50% ai sensi dell'art. 130 DPR
115/02):
per la fase studio 425,50 euro;
per la fase istruttoria 451,50 euro;
per la fase decisionale 726,50 euro;
per un totale di 1.603,50 euro, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuti).
Pag. 3 di 4 *****
Le spese di lite, stante la contumacia del , possono essere interamente compensate tra CP_1
le parti.
P.Q.M.
Il Giudice civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- In riforma del provvedimento opposto liquida in favore dell'Avv. MAURIZIO OT a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta nell'interesse di
[...]
nel procedimento n. 1734/2019 R.G. Trib. Patti, ammesso al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, la somma complessiva di euro 1.603,50 euro, oltre spese generali
(15%), cpa ed iva (se dovuti);
- pone il pagamento di tali somme a carico dell'Erario;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 4 di 4
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 24 Giugno 2025 mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS è comparso l'Avv. Cucinotta il quale insiste in ricorso e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 248/2025 R.G. promossa da:
AVV. MAURIZIO OT (c.f.: ), CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 CPC;
- parte opponente -
nei confronti di:
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
contumace;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
Pag. 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso depositato in data 25.02.2025 l'Avv. MAURIZIO OT, premettendo di aver assistito nel procedimento (di divorzio giudiziale, poi Parte_1 convertito in consensuale) iscritto al n. 1734/2019 R.G. Trib. Patti, nell'ambito del quale lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha impugnato ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.150/2011, il decreto di pagamento emesso in data
23.01.2025, notificato in data 27.01.2025, con cui il Tribunale, all'esito del giudizio, ha liquidato in favore del predetto Avv. OT la somma di 500,00 euro a titolo di compensi, oltre accessori, ritenendo detta somma non congrua rispetto all'attività effettivamente prestata.
Il ricorrente, in particolare, ha rilevato che la liquidazione effettuata è inferiore rispetto ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Il , seppur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C.
*****
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il giudizio de quo attiene a una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio introitata da nei confronti di . Parte_2 Parte_1
Dopo essersi costituito in giudizio, il resistente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti in data 11.05.2020.
Nell'ambito del giudizio è stata emessa in data 15.02.2021 una sentenza parziale (n. 120/2021), con cui sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio;
e in data 13.05.2024 una sentenza definitiva (n. 591/2024), con cui il Tribunale, stante l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra gli ex coniugi, ha disposto che le condizioni del divorzio siano regolamentate secondo quanto concordato tra le parti.
Le attività prestate dall'Avv. OT in favore di , Parte_1 successivamente all'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato, sono consistite:
Pag. 2 di 4 a) nella partecipazione alle udienze di comparizione coniugi del 13.05.2020 e 17.06.2020
innanzi al Presidente del Tribunale;
b) nella partecipazione all'udienza del 16.09.2020 in cui vi è stata l'audizione del figlio minore;
c) nella predisposizione della memoria integrativa del 15.01.2021;
d) nella predisposizione delle tre memorie ex art. 183 CPC;
e) nella predisposizione delle note trattazione sostitutive per le successive udienze;
f) nell'attività difensiva necessaria al raggiungimento dell'accordo di trasformazione del divorzio da giudiziale a consensuale;
Per detta attività il Tribunale con decreto del 23.01.2025 ha liquidato all'Avv. OT la somma di 500,00 euro a titolo di compensi professionali, oltre accessori.
L'Avv. OT ha impugnato il superiore decreto, ritenendo la somma liquidata non congrua ed inferiore ai parametri “minimi” previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per lo scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa).
Orbene, ritiene questo Giudice che l'opposizione sia fondata, atteso che la Giurisprudenza (v. da ultimo Cassazione civile sez. II, 21/08/2023, n. 24882) ha più volte precisato che in tema di spese legali, in ragione del disposto di cui agli artt. 12 e 13 del D.M. 55/2014, che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa, non è possibile liquidare somme simboliche e che laddove si decida di applicare dei parametri inferiori rispetto a quelli “minimi” previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. ciò deve essere adeguatamente motivato.
Nel caso in esame non sussistono motivi per discostarsi da detti parametri minimi”.
Di conseguenza, va accolta l'opposizione e liquidato in favore dell'Avv. OT per l'attività difensiva prestata nell'interesse di nel procedimento n. Parte_1
1734/2019 R.G. Trib. Patti i seguenti compensi (già decurtati del 50% ai sensi dell'art. 130 DPR
115/02):
per la fase studio 425,50 euro;
per la fase istruttoria 451,50 euro;
per la fase decisionale 726,50 euro;
per un totale di 1.603,50 euro, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuti).
Pag. 3 di 4 *****
Le spese di lite, stante la contumacia del , possono essere interamente compensate tra CP_1
le parti.
P.Q.M.
Il Giudice civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- In riforma del provvedimento opposto liquida in favore dell'Avv. MAURIZIO OT a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta nell'interesse di
[...]
nel procedimento n. 1734/2019 R.G. Trib. Patti, ammesso al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, la somma complessiva di euro 1.603,50 euro, oltre spese generali
(15%), cpa ed iva (se dovuti);
- pone il pagamento di tali somme a carico dell'Erario;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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