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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2004/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA ET Presidente relatore
EV ER IU
India Baldi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2004/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 03.11.2025, congiuntamente da: nato a [...], il Parte_1
19.02.1983, C.F. , residente in [...]
Gora e Barbatole 203,
e
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...]
203, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Santoni (C.F.
, pec: e-mail: C.F._3 Email_1
), presso lo studio della quale in Pistoia, Email_2
Piazza San Francesco, n. 27, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.11.2025,
[...]
e , esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 03.06.2012 in Pistoia, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli in Pistoia, in data Persona_1
06.12.2016 (C.F. e in Pistoia, C.F._4 Persona_2 in data 15.08.2019, (C.F. . C.F._5
Le parti evidenziavano peraltro che, la vita matrimoniale si rivelava da qualche tempo non più tollerabile al punto che diveniva per i coniugi impossibile il proseguimento della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale posta in Pistoia, Via Gora e Barbatole, n. 203, piano primo, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_3 sarà assegnata in via definitiva, con ogni arredo e pertinenza, alla
Sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme con i Parte_2 figli e che ivi avranno la loro residenza. Il Per_1 Persona_2
Sig. si trasferirà altrove portando con sé i propri beni ed Per_2 effetti personali, obbligandosi a trasferire anagraficamente la residenza in altra abitazione entro un anno dal deposito del presente atto.
3. I figli minori e saranno affidati in modo Per_1 Persona_2 condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà la propria residenza anagrafica presso la casa coniugale, posta in Pistoia, Via
Gora e Barbatole, n. 203, piano primo, con collocamento paritario presso entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno
2 assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. La prole sarà collocata presso i genitori con tempi di collocamento paritari, come di seguito indicato: a settimane alternate, ciascun genitore starà con i figli dal lunedì all'uscita della scuola al mercoledì mattina, allorchè li accompagnerà a scuola, e dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina, allorchè li accompagnerà a scuola. Decorsi due mesi dal deposito del presente Ricorso, i figli permarranno con ciascun genitore a settimane alternate dal lunedì dall'uscita della scuola per l'intera settimana fino al lunedì successivo, allorchè saranno accompagnati a scuola. Durante le vacanze estive, fermo il collocamento paritario della prole presso i genitori come sopra indicato, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il giorno 15 maggio di ogni anno. Con riferimento alle vacanze estive dell'anno 2026, i coniugi stabiliscono fin d'ora che la prole starà con il padre dal 27.07.2026 al 09.08.2026 e con la madre dal 10.08.2026 al 23.08.2026. Le vacanze natalizie saranno suddivise a metà fra i genitori in modo che –ad anni alterni- i figli trascorreranno con ciascun genitore i giorni di S. Natale, S. FA, ultimo dell'anno, capo d'anno, S.
Pasqua, Lunedì dell'Angelo, ed ogni altra festività dell'anno. Con riferimento alle prossime festività natalizie e pasquali, i coniugi stabiliscono fin d'ora che la prole starà con la madre il giorno di S.
Natale, con il padre il giorno di S. FA, con la madre l'ultimo giorno dell'anno, con il padre il capo d'anno, con il padre il giorno di S. Pasqua, con la madre il giorno di Lunedì dell'Angelo. I figli festeggeranno il giorno del compleanno di ciascun genitore permanendo, se lo vorranno, con lo stesso, mentre i genitori festeggeranno insieme ai figli il giorno del compleanno degli stessi e trascorreranno insieme il giorno della S. Comunione, della S.
Cresima, suddividendo al 50% fra loro le relative spese, partecipando insieme a saggi e/o competizioni/esibizioni sportive dei figli, sempre che la contemporanea presenza dei genitori nelle occasioni sopra indicate risponda al superiore interesse della prole.
3 5. I coniugi provvederanno direttamente al mantenimento dei figli, stante il collocamento paritario della prole presso ciascun genitore,
e le spese straordinarie dovute per i minori saranno suddivise fra loro al 50% ciascuno, in applicazione del Protocollo vigente a cui espressamente i coniugi si riportano integralmente. La Sig.ra
[...]
resterà intestataria al 100% dell'assegno unico Parte_2 universale, essendo stato detto assegno sempre percepito per intero esclusivamente dalla stessa.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver diritto reciprocamente ad alcun contributo economico.
7. I coniugi, sin d'ora, reciprocamente si concedono e comunque si impegnano a concedersi, anche relativamente ai figli minori, il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento anche di identità ed autorizzazione amministrativa.
8. La vettura Fiat 500 targata FG482EY resterà assegnata alla
Sig.ra che ne ha sempre avuto il possesso, Parte_2 mentre la vettura BMW X3 targata GJ665YT resterà assegnata al
Sig. . La Sig.ra verserà i ratei Parte_3 Parte_2 dell'assicurazione obbligatoria inerente la vettura Fiat 500 sopra detta, nonché il costo del relativo bollo auto, con riferimento alle scadenze successive al deposito del presente atto, e stipulerà a proprio nome la polizza assicurativa obbligatoria RCAuto avente ad oggetto la suddetta Fiat 500 targata FG482EY entro un anno dal deposito del presente atto.
9. Il canone di locazione pari ad € 600,00 che la Sig.ra Parte_2
percepisce quale proprietaria esclusiva dell'immobile
[...] posto in Pistoia, Via Gora e Barbatole, n. 201, piano terra, verrà suddiviso al 50% fra i coniugi, a far data dal deposito del presente ricorso e fino alla vendita dell'immobile stesso, vendita che i coniugi hanno già concordemente stabilito di effettuare dividendo il prezzo ricavato al 50% per ciascuno, detratte tutte le eventuali spese inerenti la vendita stessa.
10. Tutte le utenze della casa coniugale saranno intestate alla
Sig.ra che se ne assumerà il relativo pagamento Parte_2
4 in via esclusiva a far data dal deposito del presente atto. Le rate del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ancora da scadere saranno rimborsate al 100% dalla Sig.ra a Parte_2 decorrere dal deposito del presente atto e fino all'eventuale vendita dell'immobile adibito a casa coniugale. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile adibito a casa coniugale resteranno a carico della Sig.ra mentre quelle di natura straordinaria saranno Parte_2
a carico del Sig. Tutte le tasse e imposte aventi ad oggetto Per_2 gli immobili di cui sono rispettivamente proprietari i Signori
[...]
e saranno corrisposte al 50% Parte_2 Parte_3 da ciascun coniuge a decorrere dal deposito del presente atto e fino alla vendita degli immobili stessi. I coniugi sin d'ora stabiliscono che, in caso di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, il prezzo che ne sarà ricavato verrà suddiviso al 50% fra loro, previo rimborso in favore del Sig. delle spese di Per_2 manutenzione straordinaria che fossero state, nel frattempo, eventualmente sostenute. Qualora all'atto della vendita della casa coniugale il mutuo non fosse ancora estinto, i coniugi stabiliscono fin d'ora che il prezzo ricavato dalla vendita, detratto l'importo dovuto per l'estinzione del mutuo, sarà suddiviso a metà fra gli stessi. I coniugi stabiliscono di restare cointestatari al 50% del conto corrente n. 1000/00004975, acceso presso banca Intesa San
Paolo, trattandosi del conto corrente a servizio del mutuo cointestato al 50% ad entrambi i coniugi ed attraverso il quale vengono rimborsate le relative rate, concordando sin d'ora di chiudere il suddetto conto corrente all'esito dell'estinzione del mutuo in questione.
11. I coniugi si impegnano a che la prole non frequenti le persone con cui dovessero sorgere eventuali legami sentimentali, sia all'interno delle rispettive abitazioni, sia all'esterno, fintanto che l'eventuale relazione sentimentale non sia stabile e duratura.
12. I coniugi si impegnano affinchè la prole mantenga un costante e proficuo rapporto con le rispettive famiglie d'origine e con i rispettivi parenti.
5 13. Con riferimento al “Piano Genitoriale”, tenuto conto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relative alla scuola, all'attività sportiva/ricreativa e del percorso educativo, i coniugi precisano quanto di seguito indicato:
M equenta la scuola elementare Croce di Gora classe Persona_1
IVA dal lunedì al sabato, con ingresso alle ore 8,30 ed uscita alle ore 13.00, ad eccezione del martedì in cui l'uscita è alle ore 14,00.
pratica l'attività sportiva del basket per due volte a Per_1 settimana, nei giorni di lunedì e giovedì, pratica la religione cattolica e frequenta il catechismo di sabato. I coniugi concordano sin d'ora di far frequentare a eventuale attività doposcuola Per_1 qualora ciò fosse nell'interesse del figlio, nonché di fargli seguire ripetizioni scolastiche e/o lezioni private se ciò si rendesse necessario per migliorare il rendimento scolastico.
Gi requenta la scuola elementare Carradori classe Persona_2
IA dal lunedì al venerdì, con ingresso il lunedì e il venerdì dalle ore
8,30 alle ore 16,00, e il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. pratica l'attività sportiva dell'atletica per Per_2 due volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, pratica la religione cattolica e frequenterà il catechismo. I coniugi concordano sin d'ora di far frequentare a eventuale attività Per_2 doposcuola qualora ciò fosse nell'interesse del figlio, nonché di fargli seguire ripetizioni scolastiche e/o lezioni private se ciò si rendesse necessario per migliorare il rendimento scolastico. I coniugi stabiliscono che ciascuno di loro si occuperà di far frequentare ai figli tutte le attività sopra indicate nei giorni di rispettiva spettanza, prestando sin d'ora il consenso a che la prole possa essere accompagnata e/o ripresa anche dai rispettivi genitori e/o fratelli e sorelle, in caso di impossibilità da parte dei coniugi stessi.
14. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2025 e preso atto
6 del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 03.06.2012 in Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 76, P.
2, S. A, anno 2012);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
7 Il Presidente relatore
FA ET
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA ET Presidente relatore
EV ER IU
India Baldi IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2004/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 03.11.2025, congiuntamente da: nato a [...], il Parte_1
19.02.1983, C.F. , residente in [...]
Gora e Barbatole 203,
e
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...]
203, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Santoni (C.F.
, pec: e-mail: C.F._3 Email_1
), presso lo studio della quale in Pistoia, Email_2
Piazza San Francesco, n. 27, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.11.2025,
[...]
e , esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 03.06.2012 in Pistoia, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli in Pistoia, in data Persona_1
06.12.2016 (C.F. e in Pistoia, C.F._4 Persona_2 in data 15.08.2019, (C.F. . C.F._5
Le parti evidenziavano peraltro che, la vita matrimoniale si rivelava da qualche tempo non più tollerabile al punto che diveniva per i coniugi impossibile il proseguimento della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale posta in Pistoia, Via Gora e Barbatole, n. 203, piano primo, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_3 sarà assegnata in via definitiva, con ogni arredo e pertinenza, alla
Sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme con i Parte_2 figli e che ivi avranno la loro residenza. Il Per_1 Persona_2
Sig. si trasferirà altrove portando con sé i propri beni ed Per_2 effetti personali, obbligandosi a trasferire anagraficamente la residenza in altra abitazione entro un anno dal deposito del presente atto.
3. I figli minori e saranno affidati in modo Per_1 Persona_2 condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà la propria residenza anagrafica presso la casa coniugale, posta in Pistoia, Via
Gora e Barbatole, n. 203, piano primo, con collocamento paritario presso entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno
2 assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. La prole sarà collocata presso i genitori con tempi di collocamento paritari, come di seguito indicato: a settimane alternate, ciascun genitore starà con i figli dal lunedì all'uscita della scuola al mercoledì mattina, allorchè li accompagnerà a scuola, e dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina, allorchè li accompagnerà a scuola. Decorsi due mesi dal deposito del presente Ricorso, i figli permarranno con ciascun genitore a settimane alternate dal lunedì dall'uscita della scuola per l'intera settimana fino al lunedì successivo, allorchè saranno accompagnati a scuola. Durante le vacanze estive, fermo il collocamento paritario della prole presso i genitori come sopra indicato, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il giorno 15 maggio di ogni anno. Con riferimento alle vacanze estive dell'anno 2026, i coniugi stabiliscono fin d'ora che la prole starà con il padre dal 27.07.2026 al 09.08.2026 e con la madre dal 10.08.2026 al 23.08.2026. Le vacanze natalizie saranno suddivise a metà fra i genitori in modo che –ad anni alterni- i figli trascorreranno con ciascun genitore i giorni di S. Natale, S. FA, ultimo dell'anno, capo d'anno, S.
Pasqua, Lunedì dell'Angelo, ed ogni altra festività dell'anno. Con riferimento alle prossime festività natalizie e pasquali, i coniugi stabiliscono fin d'ora che la prole starà con la madre il giorno di S.
Natale, con il padre il giorno di S. FA, con la madre l'ultimo giorno dell'anno, con il padre il capo d'anno, con il padre il giorno di S. Pasqua, con la madre il giorno di Lunedì dell'Angelo. I figli festeggeranno il giorno del compleanno di ciascun genitore permanendo, se lo vorranno, con lo stesso, mentre i genitori festeggeranno insieme ai figli il giorno del compleanno degli stessi e trascorreranno insieme il giorno della S. Comunione, della S.
Cresima, suddividendo al 50% fra loro le relative spese, partecipando insieme a saggi e/o competizioni/esibizioni sportive dei figli, sempre che la contemporanea presenza dei genitori nelle occasioni sopra indicate risponda al superiore interesse della prole.
3 5. I coniugi provvederanno direttamente al mantenimento dei figli, stante il collocamento paritario della prole presso ciascun genitore,
e le spese straordinarie dovute per i minori saranno suddivise fra loro al 50% ciascuno, in applicazione del Protocollo vigente a cui espressamente i coniugi si riportano integralmente. La Sig.ra
[...]
resterà intestataria al 100% dell'assegno unico Parte_2 universale, essendo stato detto assegno sempre percepito per intero esclusivamente dalla stessa.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver diritto reciprocamente ad alcun contributo economico.
7. I coniugi, sin d'ora, reciprocamente si concedono e comunque si impegnano a concedersi, anche relativamente ai figli minori, il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento anche di identità ed autorizzazione amministrativa.
8. La vettura Fiat 500 targata FG482EY resterà assegnata alla
Sig.ra che ne ha sempre avuto il possesso, Parte_2 mentre la vettura BMW X3 targata GJ665YT resterà assegnata al
Sig. . La Sig.ra verserà i ratei Parte_3 Parte_2 dell'assicurazione obbligatoria inerente la vettura Fiat 500 sopra detta, nonché il costo del relativo bollo auto, con riferimento alle scadenze successive al deposito del presente atto, e stipulerà a proprio nome la polizza assicurativa obbligatoria RCAuto avente ad oggetto la suddetta Fiat 500 targata FG482EY entro un anno dal deposito del presente atto.
9. Il canone di locazione pari ad € 600,00 che la Sig.ra Parte_2
percepisce quale proprietaria esclusiva dell'immobile
[...] posto in Pistoia, Via Gora e Barbatole, n. 201, piano terra, verrà suddiviso al 50% fra i coniugi, a far data dal deposito del presente ricorso e fino alla vendita dell'immobile stesso, vendita che i coniugi hanno già concordemente stabilito di effettuare dividendo il prezzo ricavato al 50% per ciascuno, detratte tutte le eventuali spese inerenti la vendita stessa.
10. Tutte le utenze della casa coniugale saranno intestate alla
Sig.ra che se ne assumerà il relativo pagamento Parte_2
4 in via esclusiva a far data dal deposito del presente atto. Le rate del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ancora da scadere saranno rimborsate al 100% dalla Sig.ra a Parte_2 decorrere dal deposito del presente atto e fino all'eventuale vendita dell'immobile adibito a casa coniugale. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile adibito a casa coniugale resteranno a carico della Sig.ra mentre quelle di natura straordinaria saranno Parte_2
a carico del Sig. Tutte le tasse e imposte aventi ad oggetto Per_2 gli immobili di cui sono rispettivamente proprietari i Signori
[...]
e saranno corrisposte al 50% Parte_2 Parte_3 da ciascun coniuge a decorrere dal deposito del presente atto e fino alla vendita degli immobili stessi. I coniugi sin d'ora stabiliscono che, in caso di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, il prezzo che ne sarà ricavato verrà suddiviso al 50% fra loro, previo rimborso in favore del Sig. delle spese di Per_2 manutenzione straordinaria che fossero state, nel frattempo, eventualmente sostenute. Qualora all'atto della vendita della casa coniugale il mutuo non fosse ancora estinto, i coniugi stabiliscono fin d'ora che il prezzo ricavato dalla vendita, detratto l'importo dovuto per l'estinzione del mutuo, sarà suddiviso a metà fra gli stessi. I coniugi stabiliscono di restare cointestatari al 50% del conto corrente n. 1000/00004975, acceso presso banca Intesa San
Paolo, trattandosi del conto corrente a servizio del mutuo cointestato al 50% ad entrambi i coniugi ed attraverso il quale vengono rimborsate le relative rate, concordando sin d'ora di chiudere il suddetto conto corrente all'esito dell'estinzione del mutuo in questione.
11. I coniugi si impegnano a che la prole non frequenti le persone con cui dovessero sorgere eventuali legami sentimentali, sia all'interno delle rispettive abitazioni, sia all'esterno, fintanto che l'eventuale relazione sentimentale non sia stabile e duratura.
12. I coniugi si impegnano affinchè la prole mantenga un costante e proficuo rapporto con le rispettive famiglie d'origine e con i rispettivi parenti.
5 13. Con riferimento al “Piano Genitoriale”, tenuto conto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relative alla scuola, all'attività sportiva/ricreativa e del percorso educativo, i coniugi precisano quanto di seguito indicato:
M equenta la scuola elementare Croce di Gora classe Persona_1
IVA dal lunedì al sabato, con ingresso alle ore 8,30 ed uscita alle ore 13.00, ad eccezione del martedì in cui l'uscita è alle ore 14,00.
pratica l'attività sportiva del basket per due volte a Per_1 settimana, nei giorni di lunedì e giovedì, pratica la religione cattolica e frequenta il catechismo di sabato. I coniugi concordano sin d'ora di far frequentare a eventuale attività doposcuola Per_1 qualora ciò fosse nell'interesse del figlio, nonché di fargli seguire ripetizioni scolastiche e/o lezioni private se ciò si rendesse necessario per migliorare il rendimento scolastico.
Gi requenta la scuola elementare Carradori classe Persona_2
IA dal lunedì al venerdì, con ingresso il lunedì e il venerdì dalle ore
8,30 alle ore 16,00, e il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. pratica l'attività sportiva dell'atletica per Per_2 due volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, pratica la religione cattolica e frequenterà il catechismo. I coniugi concordano sin d'ora di far frequentare a eventuale attività Per_2 doposcuola qualora ciò fosse nell'interesse del figlio, nonché di fargli seguire ripetizioni scolastiche e/o lezioni private se ciò si rendesse necessario per migliorare il rendimento scolastico. I coniugi stabiliscono che ciascuno di loro si occuperà di far frequentare ai figli tutte le attività sopra indicate nei giorni di rispettiva spettanza, prestando sin d'ora il consenso a che la prole possa essere accompagnata e/o ripresa anche dai rispettivi genitori e/o fratelli e sorelle, in caso di impossibilità da parte dei coniugi stessi.
14. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2025 e preso atto
6 del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 03.06.2012 in Pistoia, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 76, P.
2, S. A, anno 2012);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
7 Il Presidente relatore
FA ET
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