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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Undicesima Se- zione Civile, in persona del Giudice Ciro Caccaviello, l'11 ottobre 2018 e contraddistinta dal n.
8733/2018, iscritto al n. 1750/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 26 novembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 7 Parte_1 C.F._1
settembre 1987 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Di Biase (codice fiscale ) C.F._2
- appellante -
E
(codice fiscale , nato a [...] il 7 gennaio Controparte_1 C.F._3
1970 e residente in [...]
- appellato contumace -
NONCHÈ la (codice fiscale , con sede legale in Bologna, Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Stalingrado n. 45, nella quale s'è fusa per incorporazione la Controparte_3
e costituitasi per mezzo del suo procuratore dr. (codice fiscale CP_4
), nato a [...] l'[...], giusta la procura C.F._4
conferitagli con scrittura privata autenticata dal dr. Notaio in Bologna, il 26 Persona_1
maggio 2020, rep. n. 93925, racc. n. 10524, e rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nardini
(codice fiscale - appellata - C.F._5
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata il 1° febbraio 2011, evocava in giu- Parte_1
dizio dinanzi alla Sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli e la Controparte_1
(poi incorporata dalla , per sentirli Controparte_3 Controparte_2
condannare in solido a pagargli la somma di € 50.000,00 o la diversa somma ritenuta giusta a titolo di risarcimento di tutti i danni che asseriva di aver subìto in conseguenza delle lesioni per- sonali – consistenti nello «sfacelo traumatico del piede destro, con sospette lesioni vascolari, frattura base V metatarso e frattura falange V dito», che avevano reso necessario un intervento chirurgico – riportate a causa di un sinistro stradale verificatosi verso le ore 16:00 del 21 gennaio
2010, allorché, mentre si trovava in Pozzuoli (NA), alla Strada della Colmata, era stato investito
«al piede destro, che restava schiacciato al passaggio della ruota e sotto il peso del veicolo», dall'autocarro Fiat Iveco targato CE581MN, di proprietà del predetto e dallo Controparte_1
stesso condotto ed assicurato per la responsabilità civile derivante dalla sua circolazione con la predetta compagnia assicurativa.
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 6 dicembre 2011, la chie- Controparte_3
deva il rigetto dell'avversa domanda in quanto non provata.
I.2.3. Assunta la prova testimoniale ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio me- dico-legale, il Tribunale di Napoli (cui nel frattempo il processo era stato trasferito in conse- guenza della soppressione della sua Sezione distaccata di Pozzuoli), con la sua sentenza n.
8733/2018, pronunciata l'11 ottobre 2018, accoglieva la domanda, «atteso che dalle univoche
e concordi dichiarazioni dei testi escussi è rimasta provata la responsabilità di Controparte_1
nella causazione della collisione avendo quest'ultimo investito il pedone compiendo un'errata manovra di retromarcia», e, ritenendo «congruenti e correttamente formulate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che aveva valutato pari al 15% la percentuale dell'invalidità per- manente residuata all'attore quale postumo delle lesioni personali subite a causa di quel sini- stro, condannava i convenuti in solido a pagare a l'importo complessivo di € Parte_1
15.000,00 «oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata, nonché le spese processuali, comprese quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
I.2.1. Con una citazione notificata alla (che aveva nelle Controparte_2
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
more incorporato la il 4 aprile 2019 e ad , ai sensi Controparte_3 Controparte_1
dell'art. 140 c.p.c., in data 8/21 aprile 2019, ppellava quindi a questa Parte_2
Corte sostenendo, con un unico motivo di doglianza, che il Tribunale aveva fondato la sua deci- sione su una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale da considerare nulla, per non aver l'au- siliario inviato alle parti la bozza della sua relazione, e che comunque aveva sottovalutato il danno da lui patito in conseguenza del suddetto sinistro e concludeva chiedendo la dichiara- zione di detta nullità, la rinnovazione dell'accertamento peritale medico-legale e, in definitiva, la condanna delle parti appellate a pagargli altri 35.000,00 € o la diversa ulteriore somma rite- nuta giusta, oltre agli interessi, alla rivalutazione e alle spese.
I.2.2. Costituendosi in giudizio il 16 ottobre 2019, la Controparte_5
cepiva l'inammissibilità dell'avverso appello, poiché non rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., e comunque la sua infondatezza.
I.2.3. rimaneva invece contumace e tale veniva dichiarato con un'ordi- Controparte_1
nanza del 12 gennaio 2021.
I.2.4. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Non v'è dubbio che nella specie il dr. , consulente tecnico d'ufficio Persona_2
del Giudice di prime cure, depositò il 16 gennaio 2017 la relazione scritta delle indagini da lui svolte e delle conclusioni da lui raggiunte senza averla prima trasmessa alle parti costituite ai fini delle loro eventuali osservazioni, così violando quanto in proposito disposto dall'art. 195, co. 3, c.p.c., come eccepito dalla procuratrice ad litem di in occasione della Parte_1
prima udienza successiva, cioè quella del 30 novembre 2017.
Ma, al contrario di quanto da sostenuto con l'unico motivo del proprio Parte_1
appello, tale violazione e la sua tempestiva eccezione da parte del medesimo odierno appel- lante, non possono essere considerate sufficienti per dichiarare detta consulenza o la relativa relazione nulla e disporne conseguentemente la rinnovazione.
Lo scopo assegnato dal terzo comma dell'art. 195 c.p.c., come modificato dalla legge
18 giugno 2009, n. 69, alla trasmissione alle parti della (cosiddetta, impropriamente, bozza della) relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio è infatti principalmente quello di con- sentire alle parti costituite e ai loro consulenti tecnici di formulare le proprie osservazioni e
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
all'ausiliario del giudice di depositare la propria relazione inserendovi o allegandovi le proprie valutazioni di tali osservazioni e dunque di concentrare, per quanto ragionevolmente possibile, il cd. contraddittorio tecnico-scientifico, cioè il dibattito sulle questioni la cui soluzione richiede particolari cognizioni di carattere tecnico-scientifico delle quali il giudice non dispone – in un minisubprocedimento destinato a concludersi in un periodo di tempo definito e prima della suc- cessiva udienza, in modo tale da evitare, che – come spesso accadeva prima della novella del
2009, allorquando il terzo comma si limitava a disporre che il giudice doveva fissare il termine entro il quale detta relazione doveva essere depositata – la discussione delle suddette questioni si protragga ritardando così la definizione del processo, a causa dell'eventuale richiesta delle parti di un termine, successivo al deposito di detta relazione, per formulare le proprie osserva- zioni e dell'eventuale esigenza del giudice di sottoporle alla valutazione del suo ausiliario, asse- gnandogli all'uopo un ulteriore termine (o, come si suol dire nella prassi, “chiamandolo a chia- rimenti” ed assegnandogli quindi un termine per consentirgli di darli per iscritto).
L'inosservanza di tale minisubprocedimento e, in particolare, la mancata fissazione da parte del giudice o l'inosservanza da parte del consulente tecnico d'ufficio o delle parti costi- tuite dei relativi termini o la mancata trasmissione alle parti costituite della (cd. bozza della) relazione del consulente tecnico d'ufficio non comporta dunque di per sé alcuna lesione del diritto di difesa delle parti, ma solo qualora precluda in concreto a queste ultime di esercitarlo, tant'è vero che il legislatore non ne fa conseguire espressamente alcuna nullità, la cui sussi- stenza va pertanto vagliata alla luce dei principi generali dettati dall'art. 156, co. 2 e 3, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale non prevista espressamente dalla legge può co- munque essere pronunciata se l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungi- mento dello scopo a cui è destinato, ma giammai se ha raggiunto tale scopo, nonché dall'art. 157, co. 1 e 3, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale può essere pronunciata solo ad istanza di parte, se la legge non prevede che possa essere pronunciata anche d'ufficio, e non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Alla stregua di tali considerazioni, deve allora, per quel che rileva nel caso di specie, ri- tenersi che il deposito nella cancelleria del giudice della relazione del consulente tecnico d'uf- ficio senza la sua previa trasmissione alle parti costituite prevista dall'art. 195, co. 3, c.p.c. non impone né consente di pronunciare alcuna nullità qualora le parti costituite abbiano avuto co- munque la concreta possibilità di formulare successivamente, oralmente o per iscritto, le pro- prie critiche in ordine alle indagini condotte e alle conclusioni raggiunte dall'ausiliario del
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giudice, come in effetti nella specie avvenuto.
Infatti, in occasione dell'udienza del 30 novembre 2017, la procuratrice ad litem di seppe dopo aver eccepito la nullità «della CTU depositata», poiché depositata tardi- CP_1
vamente e, soprattutto, senza la previa trasmissione alle parti costituite della sua bozza, con- testò nel merito le conclusioni ivi esposte dall'ausiliario del giudice, siccome contraddittorie e frutto della sottovalutazione dei danni sofferti dall'attore, e si riportò quindi «alle conclusioni medico-legali del CTP dott. (cioè alla relazione della consulenza tecnica stragiudiziale Per_4
del dr. da lei prodotta nel costituirsi innanzi al Giudice di primo grado, che aveva Persona_5
valutato pari al 12% la percentuale di invalidità permanente residuata al medesimo , CP_1
chiedendo pertanto che il consulente tecnico d'ufficio fosse sostituito o, in subordine, invitato a fornire non meglio precisati chiarimenti e, in quest'ultimo caso, di essere autorizzata al suc- cessivo «deposito di note critiche», pur avendo evidentemente già allora la concreta possibilità di motivare in maniera più dettagliata, articolata e tecnica le ragioni del proprio dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio o, quanto meno, di chiedere al Giudice l'asse- gnazione di un termine per farlo.
Quindi, avendo il Giudice rinviato il processo all'udienza dell'11 ottobre 2018 per la «let- tura del dispositivo» ed assegnato alle parti costituite il termine dell'11 settembre 2018 per delle note conclusive, la procuratrice ad litem dell'attore, con la propria «comparsa conclusio- nale», depositata il 6 settembre 2018, non ribadì la propria eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio o della sua relazione conclusiva e si diffuse ampiamente sulle ragioni per le quali il danno non patrimoniale patito dal suo assistito doveva essere valutato come indicato dal dr. o, in subordine, come indicato dal dr. . Per_4 Per_2
Pare dunque a questo Collegio del tutto evidente che la violazione da parte del dr. Schet- tino dell'obbligo di trasmettere la propria relazione scritta alle parti costituite, di attendere le eventuali osservazioni di queste ultime, etc., non ha nemmeno in parte menomato il diritto di difesa di e non può quindi comportare la pronuncia della nullità da quest'ul- Parte_1
timo eccepita di nuovo con l'unico motivo del proprio appello, ma dopo avervi implicitamente ed irrimediabilmente rinunciato con la propria comparsa conclusionale depositata il 6 ottobre
2018.
Sicché deve concludersi che l'appello in esame – con il quale, come s'è detto, l'appel- lante ha specificamente criticato la decisione impugnata soltanto per essersi fondata sulla re- lazione della consulenza tecnica d'ufficio del dr. che, per le ragioni di cui s'è detto, Per_2
Co N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
egli – infondatamente sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto allora e questa
Corte dovrebbe ora dichiarare nulla - deve essere senz'altro rigettato.
Non è infatti consentito a questa Corte riesaminare la questione della percentuale dell'invalidità permanente residuata al medesimo , non avendo quest'ultimo Persona_6
in proposito sollevato con la sua impugnazione alcuna specifica critica (nemmeno mediante un comunque inammissibile semplice rinvio a quelle da lui formulate con la suddetta comparsa conclusionale invocando la relazione del dr. all'attendibilità sotto il profilo medico-le- Per_4
gale delle conclusioni del dr. fatte proprie dal primo Giudice (cfr. Cass. 3302/2013, Per_2
secondo cui «nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considera- zioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sen- tenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 c.p.c., dovendosi le argo- mentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata».
II.2.1. Al rigetto dell'appello proposto da consegue la condanna Parte_1
dell'appellante a pagare all' e spese del processo d'appello, che, Controparte_2
in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al presumi- bile valore effettivo della controversia, da collocare, tenendo conto dei limiti in cui la causa è stata devoluta a questa Corte, nello scaglione da 5.200,01 a € 26.000,00 € – nel complessivo importo di 4.600,00 €, di cui 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 800,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase della trattazione, 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria e 600,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e, in accoglimento di quanto richiesto dal difensore della società appellata, distratte in suo favore.
II.2.2. Non v'è invece ragione di regolare le spese del processo d'appello nei rapporti tra le parti costituite e il contumace sostanzialmente vittorioso . Controparte_1
II.3. Infine, in ossequio a quando disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 8733/2018, pubblicata l'11 ottobre 2018, proposto da contro Parte_1 CP_1
e la
[...] Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese del processo d'ap- pello. che liquida nel complessivo importo di 4.600,00 €, oltre agli eventuali accessori ulteriori rispetto al rimborso forfettario delle spese generali, e distrae in favore dell'avv. Giovanni Nar- dini;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Presidente estensore
Paolo Celentano
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 7 di 7 Parte_1 Controparte_1
- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Undicesima Se- zione Civile, in persona del Giudice Ciro Caccaviello, l'11 ottobre 2018 e contraddistinta dal n.
8733/2018, iscritto al n. 1750/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 26 novembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 7 Parte_1 C.F._1
settembre 1987 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Di Biase (codice fiscale ) C.F._2
- appellante -
E
(codice fiscale , nato a [...] il 7 gennaio Controparte_1 C.F._3
1970 e residente in [...]
- appellato contumace -
NONCHÈ la (codice fiscale , con sede legale in Bologna, Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Stalingrado n. 45, nella quale s'è fusa per incorporazione la Controparte_3
e costituitasi per mezzo del suo procuratore dr. (codice fiscale CP_4
), nato a [...] l'[...], giusta la procura C.F._4
conferitagli con scrittura privata autenticata dal dr. Notaio in Bologna, il 26 Persona_1
maggio 2020, rep. n. 93925, racc. n. 10524, e rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nardini
(codice fiscale - appellata - C.F._5
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata il 1° febbraio 2011, evocava in giu- Parte_1
dizio dinanzi alla Sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli e la Controparte_1
(poi incorporata dalla , per sentirli Controparte_3 Controparte_2
condannare in solido a pagargli la somma di € 50.000,00 o la diversa somma ritenuta giusta a titolo di risarcimento di tutti i danni che asseriva di aver subìto in conseguenza delle lesioni per- sonali – consistenti nello «sfacelo traumatico del piede destro, con sospette lesioni vascolari, frattura base V metatarso e frattura falange V dito», che avevano reso necessario un intervento chirurgico – riportate a causa di un sinistro stradale verificatosi verso le ore 16:00 del 21 gennaio
2010, allorché, mentre si trovava in Pozzuoli (NA), alla Strada della Colmata, era stato investito
«al piede destro, che restava schiacciato al passaggio della ruota e sotto il peso del veicolo», dall'autocarro Fiat Iveco targato CE581MN, di proprietà del predetto e dallo Controparte_1
stesso condotto ed assicurato per la responsabilità civile derivante dalla sua circolazione con la predetta compagnia assicurativa.
I.1.2. Costituendosi in giudizio il 6 dicembre 2011, la chie- Controparte_3
deva il rigetto dell'avversa domanda in quanto non provata.
I.2.3. Assunta la prova testimoniale ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio me- dico-legale, il Tribunale di Napoli (cui nel frattempo il processo era stato trasferito in conse- guenza della soppressione della sua Sezione distaccata di Pozzuoli), con la sua sentenza n.
8733/2018, pronunciata l'11 ottobre 2018, accoglieva la domanda, «atteso che dalle univoche
e concordi dichiarazioni dei testi escussi è rimasta provata la responsabilità di Controparte_1
nella causazione della collisione avendo quest'ultimo investito il pedone compiendo un'errata manovra di retromarcia», e, ritenendo «congruenti e correttamente formulate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che aveva valutato pari al 15% la percentuale dell'invalidità per- manente residuata all'attore quale postumo delle lesioni personali subite a causa di quel sini- stro, condannava i convenuti in solido a pagare a l'importo complessivo di € Parte_1
15.000,00 «oltre interessi al tasso legale dal dì del fatto da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata, nonché le spese processuali, comprese quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
I.2.1. Con una citazione notificata alla (che aveva nelle Controparte_2
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
more incorporato la il 4 aprile 2019 e ad , ai sensi Controparte_3 Controparte_1
dell'art. 140 c.p.c., in data 8/21 aprile 2019, ppellava quindi a questa Parte_2
Corte sostenendo, con un unico motivo di doglianza, che il Tribunale aveva fondato la sua deci- sione su una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale da considerare nulla, per non aver l'au- siliario inviato alle parti la bozza della sua relazione, e che comunque aveva sottovalutato il danno da lui patito in conseguenza del suddetto sinistro e concludeva chiedendo la dichiara- zione di detta nullità, la rinnovazione dell'accertamento peritale medico-legale e, in definitiva, la condanna delle parti appellate a pagargli altri 35.000,00 € o la diversa ulteriore somma rite- nuta giusta, oltre agli interessi, alla rivalutazione e alle spese.
I.2.2. Costituendosi in giudizio il 16 ottobre 2019, la Controparte_5
cepiva l'inammissibilità dell'avverso appello, poiché non rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., e comunque la sua infondatezza.
I.2.3. rimaneva invece contumace e tale veniva dichiarato con un'ordi- Controparte_1
nanza del 12 gennaio 2021.
I.2.4. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Non v'è dubbio che nella specie il dr. , consulente tecnico d'ufficio Persona_2
del Giudice di prime cure, depositò il 16 gennaio 2017 la relazione scritta delle indagini da lui svolte e delle conclusioni da lui raggiunte senza averla prima trasmessa alle parti costituite ai fini delle loro eventuali osservazioni, così violando quanto in proposito disposto dall'art. 195, co. 3, c.p.c., come eccepito dalla procuratrice ad litem di in occasione della Parte_1
prima udienza successiva, cioè quella del 30 novembre 2017.
Ma, al contrario di quanto da sostenuto con l'unico motivo del proprio Parte_1
appello, tale violazione e la sua tempestiva eccezione da parte del medesimo odierno appel- lante, non possono essere considerate sufficienti per dichiarare detta consulenza o la relativa relazione nulla e disporne conseguentemente la rinnovazione.
Lo scopo assegnato dal terzo comma dell'art. 195 c.p.c., come modificato dalla legge
18 giugno 2009, n. 69, alla trasmissione alle parti della (cosiddetta, impropriamente, bozza della) relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio è infatti principalmente quello di con- sentire alle parti costituite e ai loro consulenti tecnici di formulare le proprie osservazioni e
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA CP_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
all'ausiliario del giudice di depositare la propria relazione inserendovi o allegandovi le proprie valutazioni di tali osservazioni e dunque di concentrare, per quanto ragionevolmente possibile, il cd. contraddittorio tecnico-scientifico, cioè il dibattito sulle questioni la cui soluzione richiede particolari cognizioni di carattere tecnico-scientifico delle quali il giudice non dispone – in un minisubprocedimento destinato a concludersi in un periodo di tempo definito e prima della suc- cessiva udienza, in modo tale da evitare, che – come spesso accadeva prima della novella del
2009, allorquando il terzo comma si limitava a disporre che il giudice doveva fissare il termine entro il quale detta relazione doveva essere depositata – la discussione delle suddette questioni si protragga ritardando così la definizione del processo, a causa dell'eventuale richiesta delle parti di un termine, successivo al deposito di detta relazione, per formulare le proprie osserva- zioni e dell'eventuale esigenza del giudice di sottoporle alla valutazione del suo ausiliario, asse- gnandogli all'uopo un ulteriore termine (o, come si suol dire nella prassi, “chiamandolo a chia- rimenti” ed assegnandogli quindi un termine per consentirgli di darli per iscritto).
L'inosservanza di tale minisubprocedimento e, in particolare, la mancata fissazione da parte del giudice o l'inosservanza da parte del consulente tecnico d'ufficio o delle parti costi- tuite dei relativi termini o la mancata trasmissione alle parti costituite della (cd. bozza della) relazione del consulente tecnico d'ufficio non comporta dunque di per sé alcuna lesione del diritto di difesa delle parti, ma solo qualora precluda in concreto a queste ultime di esercitarlo, tant'è vero che il legislatore non ne fa conseguire espressamente alcuna nullità, la cui sussi- stenza va pertanto vagliata alla luce dei principi generali dettati dall'art. 156, co. 2 e 3, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale non prevista espressamente dalla legge può co- munque essere pronunciata se l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungi- mento dello scopo a cui è destinato, ma giammai se ha raggiunto tale scopo, nonché dall'art. 157, co. 1 e 3, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale può essere pronunciata solo ad istanza di parte, se la legge non prevede che possa essere pronunciata anche d'ufficio, e non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Alla stregua di tali considerazioni, deve allora, per quel che rileva nel caso di specie, ri- tenersi che il deposito nella cancelleria del giudice della relazione del consulente tecnico d'uf- ficio senza la sua previa trasmissione alle parti costituite prevista dall'art. 195, co. 3, c.p.c. non impone né consente di pronunciare alcuna nullità qualora le parti costituite abbiano avuto co- munque la concreta possibilità di formulare successivamente, oralmente o per iscritto, le pro- prie critiche in ordine alle indagini condotte e alle conclusioni raggiunte dall'ausiliario del
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
giudice, come in effetti nella specie avvenuto.
Infatti, in occasione dell'udienza del 30 novembre 2017, la procuratrice ad litem di seppe dopo aver eccepito la nullità «della CTU depositata», poiché depositata tardi- CP_1
vamente e, soprattutto, senza la previa trasmissione alle parti costituite della sua bozza, con- testò nel merito le conclusioni ivi esposte dall'ausiliario del giudice, siccome contraddittorie e frutto della sottovalutazione dei danni sofferti dall'attore, e si riportò quindi «alle conclusioni medico-legali del CTP dott. (cioè alla relazione della consulenza tecnica stragiudiziale Per_4
del dr. da lei prodotta nel costituirsi innanzi al Giudice di primo grado, che aveva Persona_5
valutato pari al 12% la percentuale di invalidità permanente residuata al medesimo , CP_1
chiedendo pertanto che il consulente tecnico d'ufficio fosse sostituito o, in subordine, invitato a fornire non meglio precisati chiarimenti e, in quest'ultimo caso, di essere autorizzata al suc- cessivo «deposito di note critiche», pur avendo evidentemente già allora la concreta possibilità di motivare in maniera più dettagliata, articolata e tecnica le ragioni del proprio dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio o, quanto meno, di chiedere al Giudice l'asse- gnazione di un termine per farlo.
Quindi, avendo il Giudice rinviato il processo all'udienza dell'11 ottobre 2018 per la «let- tura del dispositivo» ed assegnato alle parti costituite il termine dell'11 settembre 2018 per delle note conclusive, la procuratrice ad litem dell'attore, con la propria «comparsa conclusio- nale», depositata il 6 settembre 2018, non ribadì la propria eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio o della sua relazione conclusiva e si diffuse ampiamente sulle ragioni per le quali il danno non patrimoniale patito dal suo assistito doveva essere valutato come indicato dal dr. o, in subordine, come indicato dal dr. . Per_4 Per_2
Pare dunque a questo Collegio del tutto evidente che la violazione da parte del dr. Schet- tino dell'obbligo di trasmettere la propria relazione scritta alle parti costituite, di attendere le eventuali osservazioni di queste ultime, etc., non ha nemmeno in parte menomato il diritto di difesa di e non può quindi comportare la pronuncia della nullità da quest'ul- Parte_1
timo eccepita di nuovo con l'unico motivo del proprio appello, ma dopo avervi implicitamente ed irrimediabilmente rinunciato con la propria comparsa conclusionale depositata il 6 ottobre
2018.
Sicché deve concludersi che l'appello in esame – con il quale, come s'è detto, l'appel- lante ha specificamente criticato la decisione impugnata soltanto per essersi fondata sulla re- lazione della consulenza tecnica d'ufficio del dr. che, per le ragioni di cui s'è detto, Per_2
Co N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
egli – infondatamente sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto allora e questa
Corte dovrebbe ora dichiarare nulla - deve essere senz'altro rigettato.
Non è infatti consentito a questa Corte riesaminare la questione della percentuale dell'invalidità permanente residuata al medesimo , non avendo quest'ultimo Persona_6
in proposito sollevato con la sua impugnazione alcuna specifica critica (nemmeno mediante un comunque inammissibile semplice rinvio a quelle da lui formulate con la suddetta comparsa conclusionale invocando la relazione del dr. all'attendibilità sotto il profilo medico-le- Per_4
gale delle conclusioni del dr. fatte proprie dal primo Giudice (cfr. Cass. 3302/2013, Per_2
secondo cui «nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considera- zioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sen- tenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 c.p.c., dovendosi le argo- mentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata».
II.2.1. Al rigetto dell'appello proposto da consegue la condanna Parte_1
dell'appellante a pagare all' e spese del processo d'appello, che, Controparte_2
in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al presumi- bile valore effettivo della controversia, da collocare, tenendo conto dei limiti in cui la causa è stata devoluta a questa Corte, nello scaglione da 5.200,01 a € 26.000,00 € – nel complessivo importo di 4.600,00 €, di cui 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 800,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase della trattazione, 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria e 600,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e, in accoglimento di quanto richiesto dal difensore della società appellata, distratte in suo favore.
II.2.2. Non v'è invece ragione di regolare le spese del processo d'appello nei rapporti tra le parti costituite e il contumace sostanzialmente vittorioso . Controparte_1
II.3. Infine, in ossequio a quando disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
N. 1750/2019 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 8733/2018, pubblicata l'11 ottobre 2018, proposto da contro Parte_1 CP_1
e la
[...] Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese del processo d'ap- pello. che liquida nel complessivo importo di 4.600,00 €, oltre agli eventuali accessori ulteriori rispetto al rimborso forfettario delle spese generali, e distrae in favore dell'avv. Giovanni Nar- dini;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Presidente estensore
Paolo Celentano
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