TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
D.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 170/2025 R.G.
TRA
, n. a Città T'GE il 3.12.1971, CF Parte_1
difeso dall'Avv. Alberto Civitarese C.F._1
E
n. ad Archi il 3.3.1970, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Vincenzo Gatta
OGGETTO: divorzio CONCLUSIONI
L'Avv. Alberto Civitarese per conclude: “ IN VIA Parte_1
TEMPORANEA ED URGENTE 1 – Coaffidarsi il figlio nato Persona_1 il 20/04/2010 a Lanciano (CH) ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso la madre nell'ex casa coniugale sita in Archi(CH) alla Via Delle Rose n.4.
2 – Disporsi che il diritto di visita paterno e le permanenze del figlio con il padre anche per i periodi feriali estivi e per le festività Natalizie e Pasquali, vengano concordate, di volta in volta, con avviso alla madre, dal padre con il figlio, o, in subordine, che vengano adottate le statuizioni ritenute di Giustizia tenuto conto della residenza del figlio e del lavoro/residenza del padre.
3 – Porsi a carico del padre un contributo di € 300,00 (trecento/00) mensili da corrispondersi alla madre entro il dieci di ogni mese, rivalutabile ex lege, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, scolastiche sportive, eccetera (come da protocollo del Tribunale o (C.N.F.) purché concordate e documentate da apposite ricevute fiscali, nel contempo, la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico.
4 – Sopprimersi l'assegno per il mantenimento così come corrisposto all'attualità, dichiarandosi che nulla è dovuto da parte del ricorrente all'ex coniuge Signora in ragione dell'intercorso matrimonio e per Parte_2 qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa adesso conseguenti. AL DEFINITIVO E NEL MERITO A – Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 07/09/2008 in Archi (CH) dal Signor nato a [...]_1
T'GE (PE) il 03/12/1971, residente a [...] e la Signora nata ad [...] il [...] e ivi residente in [...]
Delle Rose n. 4, Trascritto nel Registro degli Atto Di Matrimonio del Comune di Archi (CH) Anno 2008 N.5 Parte ii Serie A Ufficio 1 ed ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile dello stesso Comune le relative annotazioni. B – Confermarsi i provvedimenti interinali di cui ai punti sub 1-2-3-4 da intendersi richiamati e trascritti.” L'Avv. Vincenzo Gatta per conclude: “ Parte_2
Nel merito rigettare le richieste di controparte formulate in via provvisoria ed urgente;
coaffidarsi il figlio , nato a Lanciano (CH) il [...] ad [...] entrambi i genitori con collocazione presso la madre nell'ex casa coniugale in Archi (CH), Via delle Rose n. 4; stabilire il diritto di visita del padre ogni volta che lo riterrà opportuno, tenuto conto però degli impegni del figlio , con obbligo di informativa, previa Per_1 concertazione e preavviso alla madre;
per ciò che esula dal punto che precede, stabilire il diritto di visita del padre nei fine settimana alternativamente con la madre dal sabato alle ore 16:00 sino alle ore 19:30 della domenica. Stabilire che: durante le feste principali il figlio starà con il padre o con la madre alternativamente dal 23 dicembre Per_1 al 26 dicembre, dal 30 dicembre al 2 gennaio, il sabato Santo e Pasqua;
il ragazzo potrà trascorrere con il padre un periodo durante le ferie estive di sette giorni consecutivi con obbligo del padre di prendere il figlio presso la ex casa coniugale ed ivi riportarlo;
porsi a carico del padre un contributo di € 300,00 (trecento/00) mensili da corrispondersi alla madre entro il dieci di ogni mese, rivalutato come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, scolastiche sportive, eccetera (come da protocollo del Tribunale ovvero, in mancanza, del C.N.F.) purché concordate e documentate da apposite ricevute fiscali, nel contempo, la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico. In via riconvenzionale, riconoscere alla sig.ra un assegno Parte_2 divorzile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da corrispondersi alla madre entro il dieci di ogni mese, rivalutato come per legge. Condannare il sig. alle spese del giudizio.” Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Visto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato dal ricorrente;
- Vista la comparsa di costituzione della resistente;
- Considerato che, all'udienza del 19.6.2025 è stata avanzata richiesta di emissione di una sentenza, anche parziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 3, numero 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, e segnatamente, che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge e considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Rilevato che si provvederà con separato provvedimento per l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, non definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 170/2025 RG, così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in Archi il 7.9.2008 ed Parte_1 Parte_2 ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2008 n.
5 - Parte II – Serie A - Ufficio 1)
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio
Così deciso in Lanciano il 23.6.2025
Il Presidente
Massimo Canosa