Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 06/06/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01821/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02224/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2023, proposto da
Consorzio Asi Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Universitario di Siracusa-Giovanni Paolo II, già Consorzio Universitario EG-IB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Nicastro Del Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- dell’occupazione dei locali di proprietà del Consorzio ASI di Siracusa, facenti parte del complesso di opere adibite a “Centro di servizi e di ricerca”, da parte del C.U.M.I.
e per la condanna
del C.U.M.I. al pagamento dell’indennità per la detta occupazione, da calcolarsi secondo i parametri di cui al punto 5 della concessione stipulata in data 18.01.08 tra il Consorzio ASI e il CE.RI.CA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Universitario di Siracusa-Giovanni Paolo II, già Consorzio Universitario EG-IB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e udito il difensore della parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 10 novembre 2023 e depositato in data 20 novembre 2023, il Consorzio Asi in Liquidazione Gestione Separata Irsap Siracusa agisce per “l’accertamento dell’occupazione sine titulo dal 01.08.2005 al 10 settembre 2009 dei locali di proprietà del Consorzio ASI facenti parte del complesso di opere adibite a “Centro di Servizi e di Ricerca” (CE.RI.CA.) ubicato a nord-ovest del territorio del Comune di Priolo Gargallo (SR) e delimitato ad ovest dall’asse viario industriale e a nord e ad est dalle nuove strade di piano regolatore generale, da parte del C.U.M.I. e per la condanna del C.U.M.I. al pagamento dell’indennità per la detta occupazione, da calcolarsi secondo i parametri di cui al punto 5 della concessione stipulata in data 18.01.08 tra il Consorzio ASI e il CE.RI.CA .”.
Parte ricorrente ha esposto, in fatto, quanto segue.
Il Consorzio ASI, giusta convenzione del 29 luglio 1996, concedeva al CE.RI.CA. (consorzio senza fini di lucro costituito in data 29 dicembre 1981 fra il Consorzio ASI e i Comuni di Priolo Gargallo e Melilli), in godimento per nove anni e ad esclusione dei locali e delle parti dell’area esterna affidati in uso al dipartimento di protezione civile, il complesso immobiliare di sua proprietà sito a nord-ovest del territorio di Priolo Gargallo, all’epoca adibito a “Centro di Servizi e di Ricerca” (CE.RI.CA.). L’atto di concessione prevedeva l’impegno del CE.RI.CA. a corrispondere al Consorzio ASI, a titolo di rimborso spese generali, il 6% delle entrate di bilancio effettive, relative all’eventuale locazione non gratuita di strutture del centro, eccetto le partite di giro, e, comunque, un canone annuo minimo pari ad Euro 7.746,85. Detta convenzione, inoltre, all’art. 4, attribuiva al CE.RI.CA. la facoltà di stipulare, a sua volta, convenzioni con terzi per l’utilizzo dei locali.
In data 17 luglio 2003, il Comune di Priolo Gargallo, socio del Consorzio CE.RI.CA., comunicava a questi di aver sottoscritto un protocollo di intesa per la costituzione del Consorzio Universitario EG IB (C.U.M.I.), le cui attività didattiche avrebbero dovuto svolgersi nei locali concessi in godimento al CE.RI.CA., giudicati idonei allo scopo. Il CE.RI.CA. acconsentiva all’assegnazione di parte dei locali al C.U.M.I.
In data 6 settembre 2004, con nota prot. 4494, il Consorzio ASI comunicava la disdetta della convenzione del 29 luglio 1996 e, in data 11 luglio 2005, i consorzi ASI, CE.RI.CA. e C.U.M.I. stipulavano un protocollo di intesa al fine di rinnovare la convenzione.
Tuttavia, né il protocollo di intesa dell’11 luglio 2005 né la conferenza di servizi successivamente indetta, e svoltasi in sei incontri dal 17 giugno 2006 al 19 ottobre 2006, si traducevano nelle finalità previste.
Anche gli ulteriori tentativi di addivenire ad un accordo non andavano a buon fine e i locali in questione venivano liberati effettivamente solo nel settembre del 2009, successivamente alla citazione in giudizio da parte di ASI e alla contestuale notifica dell’avviso di immissione nel possesso del ricorrente da parte dell’Ufficiale Giudiziario.
In data 19 ottobre 2009, il Consorzio ASI di Siracusa, con atto notificato il 7 maggio 2009, citava in giudizio il CUMI innanzi al Tribunale di Siracusa, chiedendo l’accertamento dell’illegittimo possesso dell’immobile de quo da parte del C.U.M.I. e la condanna di questi al pagamento della somma ritenuta dovuta per il periodo di occupazione “ sine titulo ”.
Nel giudizio veniva espletata c.t.u. per la quantificazione del valore locativo degli immobili il cui valore veniva determinato in € 118.127,25, a fronte di € 174.070,60 richiesti con l’atto introduttivo.
Con sentenza n. 1512 del 2017, il GOT del Tribunale di Siracusa condannava il C.U.M.I. al pagamento, in favore dell’ASI, della somma come stabilita dal c.t.u., oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.
Avverso tale sentenza il C.U.M.I. proponeva appello, sollevando, tra le altre, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che veniva accolta con sentenza della Corte di Appello n. 463/2018 del 14 aprile 2020, che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, venendo in questione una controversia afferente all’esercizio di poteri discrezionali da parte di enti pubblici.
Premesso quanto sopra, il Consorzio ricorrente ha proposto l’azione in esame innanzi a questo T.A.R., formulando le medesime domande già sottoposte all’esame del giudice ordinario.
2. Si è costituito il Consorzio Universitario di Siracusa – Giovanni Paolo II già Consorzio Universitario EG-IB (C.U.M.I.) per resistere al giudizio.
In particolare, parte resistente ha sostenuto la legittimità della sua occupazione dei locali in questione e, previamente in rito, ha eccepito la decadenza dell’azione e la prescrizione del diritto azionato dal Consorzio ASI in liquidazione, nonché il difetto di legittimazione attiva dell’ASI (in quanto i locali erano stati concessi in uso al C.U.M.I. dal CERICA, che li deteneva in virtù di atto concessorio); nel merito, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza n.4221 del 23 dicembre 2024, è stato dichiarato interrotto il giudizio, avendo il difensore di parte resistente, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2024, rappresentato che il consorzio ricorrente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa.
4. Con atto del 27 febbraio 2025, il difensore del consorzio, premesso che dal commissario liquidatore in carica gli è stato conferito l’incarico di proseguire il procedimento in questione, ha riassunto il ricorso.
5. Si è costituito, in data 31 marzo 2025, a seguito di riassunzione, il C.U.M.I., che ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell’atto di riassunzione - con conseguente estinzione del giudizio - e che, nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
7. Occorre, in via preliminare, esaminare l’eccezione di tempestività dell’atto di riassunzione, specificamente sollevata dalla parte resistente, secondo cui la conoscenza dell’evento interruttivo sarebbe da ancorarsi al 16 febbraio 2024 - data di pubblicazione in G.U. del decreto del P.R.S. n. 509/GAB dell’1.02.2024, in esecuzione della deliberazione di Giunta nella seduta del 28 novembre 2023 n. 473/2023, con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del consorzio in liquidazione -, sicché la riassunzione, avvenuta in data 26 febbraio 2024, sarebbe tardiva.
Come anticipato dal Collegio con l’ordinanza di interruzione, per giurisprudenza consolidata, la messa in liquidazione coatta amministrativa determina la perdita della capacità di stare in giudizio ai sensi dell’art. 299 cod. proc. civ., atteso che, a norma dell’art. 200 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato comporta - fra l’altro - l’attribuzione al commissario liquidatore della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, ord. 24 ottobre 2022, n. 1838), e quindi l’automatica interruzione del processo, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., al pari di quanto accade nel fallimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 43 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non sussistendo ragioni che consentano di giustificare una diversità di trattamento tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1719 del, 20 dicembre 2023; T.A.R. Campania – Napoli, ord. della Sez. IV n. 2814 del 24 maggio 2019 e n. 6224 del 25 ottobre 2018, e la giurisprudenza ivi citata).
A tal riguardo, il Collegio osserva che l'art. 43, comma 3, del r.d. n. 267/1942, dispone che " L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo ", prevedendo, quindi, un'ipotesi di interruzione automatica del processo che si verifica senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento della parte. Si sono pronunciate in tal senso sia la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 20 marzo 2008 n. 7443), sia la Corte Costituzionale. Quest'ultima, in particolare, ha chiarito che la disposizione in esame, introdotta dall'art. 41 del D.lgs. 5/2006 si riferisce ad un caso d'interruzione automatica del processo conseguente all'apertura del fallimento, mentre in precedenza, anche nell'ipotesi di fallimento della parte, trovava applicazione la regola generale di cui all'art. 300, comma 2, c.p.c., in base alla quale l'interruzione del processo deriva dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito (cfr. Corte Cost. 21 gennaio 2010 n. 17). Nella medesima pronuncia, la Corte, ribadendo un consolidato orientamento riguardante le ipotesi di interruzione automatica del processo, ha, altresì, affermato il principio secondo il quale il termine per effettuare la riassunzione del processo interrotto, di cui all'art. 305 c.p.c., ha decorrenza diversa a seconda che si faccia riferimento alla parte colpita dall'evento interruttivo (la quale è a conoscenza della sua esistenza sin dal momento di verificazione del medesimo) ovvero alle altri parti. Nel primo caso, il termine decorre dalla realizzazione dell'evento; nel secondo, dal momento in cui la parte ne viene a conoscenza.
Ciò premesso, con particolare riguardo alla curatela fallimentare - ma ciò vale anche per il liquidatore nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa - la giurisprudenza ha altresì precisato che, al fine del decorso del termine di riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore, dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale il detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare, con la precisazione che deve trattarsi di "conoscenza legale", nel senso che la conoscenza deve essere stata acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo ( cfr. tra le tante C.G.A. 17 luglio 2020, n. 627 e giurisprudenza ivi richiamata; Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2021, n. 2083; Sez. IV, 17 dicembre 2020, n. 8112; 20 luglio 2018, n. 4410; Cass. civ. Sez. III 26 giugno 2020, n. 12890).
Applicando queste regole al caso concreto, deve rilevarsi che il presente giudizio, già automaticamente interrotto dal giorno di pubblicazione del D.P.R.S. in G.U. (16 febbraio 2024), risulta conosciuto dal liquidatore al momento della comunicazione della ordinanza collegiale di questo T.A.R. che ha dato atto dell’interruzione del giudizio (e quindi in data 23 dicembre 2024), non essendo stata fornita dalla parte resistente una prova - e neanche un principio di prova - della conoscenza del giudizio in questione da parte del nuovo liquidatore in data antecedente.
Per tutto quanto sopra, l’eccezione di tardiva riassunzione va rigettata.
8. Per esigenze connesse al principio della ragione più liquida, ritiene il Collegio che il ricorso vada respinto per intervenuta prescrizione della posizione giuridica azionata dalla parte ricorrente.
9. Preliminarmente, va precisato che il Consorzio ricorrente non può giovarsi dell’effetto interruttivo della prescrizione dell’originaria azione instaurata innanzi al giudice ordinario, poiché lo stesso non ha curato la translatio iudicii nei termini di legge allora vigente.
Infatti, a fronte di sentenza declinatoria della giurisdizione n. 463/2018 del 14 aprile 2020, il presente giudizio è stato introdotto, all’evidenza quale giudizio autonomo, con atto notificato il 10 novembre 2023 e depositato il 20 novembre 2023, sicché il precedente giudizio è da considerarsi estinto.
In particolare, “ nel sistema delineato dall’art. 2945 c.c., l’instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che definisce il giudizio. Quando il processo si estingue, invece, la prescrizione decorre dalla data dell’atto interruttivo. Non può, pertanto, prodursi l’effetto interruttivo sospensivo enunciato nel citato art. 2945, comma secondo, quando un processo, all’esito di una pronuncia declinatoria della competenza, non sia tempestivamente riassunto, non potendo più ravvisarsi l’unicità del processo ” (Cass. civ. n. 17156/2007).
La giurisprudenza al riguardo ha affermato che “ L'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda ” (Cass. civ. n. 8720/2010; cfr. nei medesimi termini C.G.A. n. 769/2020).
In altri termini, in caso di estinzione del precedente giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge, rimane fermo solo l’effetto interruttivo legato alla presentazione dell’originario atto di citazione (nel caso notificato il 7 maggio 2009).
9.1. Facendo applicazione dei superiori principi, deve rilevarsi che coglie nel segno l’eccezione della resistente di intervenuta prescrizione della posizione giuridica azionata con il presente giudizio.
9.2. In particolare, la situazione giuridica azionata con la domanda (contrattuale) di accertamento e condanna al pagamento della cd. indennità di occupazione da quantificare nella misura fissata nell’originaria convenzione per le subconcessioni (o nella diversa da determinarsi con c.t.u. o ancora nella misura determinata dal c.t.u. nel precedente giudizio ordinario), si è prescritta, dovendosi individuare il termine prescrizionale in quello decennale di cui all’art. 2946 c.c.; ne consegue che, considerando che la somma pretesa è relativa al periodo dall’1 agosto 2005 al settembre 2009 (e che l’ultimo atto interruttivo è da rinvenirsi nell’atto di citazione innanzi al giudice ordinario di cui si è detto, notificato il 7 maggio 2009), a fronte di azione esercitata ex novo nel 2023, il relativo diritto si era definitivamente prescritto.
9.3. Lo stesso è a dirsi laddove si ritenga che, con la domanda de qua , parte ricorrente chieda il risarcimento del danno da mancato godimento del bene per occupazione sine titolo da parte della resistente per l’indicato periodo.
In tal caso, facendo applicazione dei principi in materia, il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento del bene immobile - quale illecito extracontrattuale - si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificata la lesione del diritto, sicché anche il tal caso, avuto riguardo al periodo di occupazione, in tesi, illegittima (dall’1 agosto 2005 al settembre 2009, quale data di restituzione del bene) e all’ultimo atto interruttivo (del 7 maggio 2009), il diritto si era, comunque, da tempo prescritto al momento della proposizione del ricorso in esame (notificato nel 2023).
10. Conclusivamente, al momento della proposizione dell’odierno ricorso il diritto preteso dal Consorzio deducente nei confronti del C.U.M.I. si era prescritto, con la conseguenza che il ricorso deve, per tale ragione, essere rigettato.
11. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di CA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO