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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 883 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
30 dicembre 2022 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
ET IS (C.F.: DRS DTT 65D64 G3374R), nata a [...] il
24 aprile 1965, ivi residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo EL del Foro di Parma, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
MO IS (C.F.: [...]), nato a [...] il
16 novembre 1957, residente in [...](Senegal), Yoff Hangar Peleerin, n. 9 e rappresentato e difeso dall'avv. TT RI, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTI
pagina1 di 40 Contro
EL EL RU (C.F.: DLC FCS 59RSS Z216S), nata in
Cabanatuan City (Filippine) il 26 ottobre 1959, residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta
Vittoria, n. 31, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Maria Fino, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Donatella Bassanelli del Foro di Monza,
giusta procura allegata alla comparsa di risposta
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1589/2024, pubblicata in data 12 febbraio 2024 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 49369/2017 r.g.
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per
lesione di legittima
Conclusioni:
Per TT RI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1589/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 49369/2017, depositata in cancelleria in data 12.02.2024, notificata il 21.02.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“_previa modifica dell'ordinanza 30.03.2022 modificare il quesito sottoposto al CTU Dr. Guizzardi, specificando che l'analisi della scritturazione dei testamenti debba essere eseguita tenendo conto dello stile redattivo, considerando il livello culturale del de cuius e le sue patologie, per accertare se nelle predette scritture siano contenuti elementi che possano far ipotizzare la dettatura da parte di terzi.
- in ogni caso convocare la Dr. Guizzardi a chiarimenti sulle argomentazioni svolte nelle osservazioni della CTP Dr. Romanello, in particolare motivando in ordine alla superficialità nello svolgimento dell'incarico, laddove sono stati del tutto trascurati aspetti formali delle scritture, quali plurimi errori ortografici e contenutistici che riguardano intere espressioni, i tremori da
pagina2 di 40 esitazione, gli asseriti “prolungamenti in finale”, che ad un esame più approfondito si evidenziano nella loro reale natura di segni di trascinamento, e che giungono a produrre un bottone di inchiostro per soffermo, come evidenziato dalla CTP, la cui presenza non è per nulla compatibile con la “redazione rapida e disinvolta”, di cui tratta la CTU, e che inducono a ritenere l'intervento di terzi nella redazione degli scritti, avvenuta sotto evidente dettatura;
- disporre, in accoglimento dell'istanza 01.04.2019 di rimessione in termini ai sensi dell'art.153 II comma c.p.c., la produzione della relazione di stima Arch. M.Brambilla del 25.01.2019 sull'immobile sito in Milano, P.zza Sant'AL n. 3, allegata alla predetta istanza;
-in via subordinata, accertata la non genuinità dei testamenti olografi del
8.03.2010 e del 3.01.2012, in quanto non provenienti dal de cuius, annullare i medesimi dichiarandoli privi di ogni effetto;
- in via subordinata, in accoglimento della domanda ex art. 557 c.c., ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni in favore della convenuta CI De La
UZ contenute nei testamenti olografi del 8.03.2010 e del 3.01.2012 nella parte in cui ledono le quote legittime riservate agli attori per legge;
infine disporre il reintegro della quota legittima degli attori mediante la riduzione delle disposizione testamentarie rese a favore della convenuta;
- in ogni caso accertata l'esistenza di un debito in capo alla convenuta CI De La UZ per l'importo di € 198.200,00, o della diversa maggiore somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, condannare la stessa al pagamento in favore degli attori, unici eredi in seguito all'annullamento dei testamenti del 8.03.2010 e del 3.01.2012, al pagamento in loro favore del medesimo importo accertato, addizionato degli interessi di legge;
- in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i testamenti olografi del 8.03.2010 e del 3.01.2012 non venissero annullati, dichiarare comunque tenuta e quindi condannare la convenuta CI De La UZ al conferimento alla massa ereditaria dell'intero suo debito di € 198.200,00,
o della diversa somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, imputandolo alla quota di spettanza della medesima CI De La UZ, da contenersi comunque nei limiti della quota disponibile.
In ogni caso con la rifusione delle spese, compensi di avvocato ed oneri accessori dovuti per legge”. In via istruttoria si chiede pertanto che il giudice Voglia occorrendo disporre: I) In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
2) Ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.:
- nei confronti dell'Avv. G.E.Campisi di Milano, con studio in Milano V.le Elvezia n.12, dei documenti redatti di pugno o comunque sottoscritti dal de cuius
e qui prodotti sub n. 27), 28) nonché delle procure alle liti rilasciate in occasione dei giudizi di separazione dei coniugi, divorzio e scioglimento della comunione, intrapresi per incarico dello stesso, nonché originale del documento sottoscritto dalla convenuta e prodotto sub doc. 59) e comunque dei fascicoli relativi ai giudizi patrocinati nell'interesse del de cuius fino alla sua morte;
II) in relazione alla domanda subordinata di accertamento della non genuinità dei testamenti:
pagina3 di 40 3) disporre CTU grafologica sulle firme riportate sugli assegni tratti sul conto corrente n. 18725 del de cuius e prodotti sub.11) sui testamenti asseritamente attribuiti al de cuius, sulla documentazione acquisita all'esito degli ordini di esibizione di cui infra n.2) autorizzando il consulente ad accedere al fascicolo penale di cui infra al n.2) per la comparazione delle firme apposte sui documenti oggetti di sequestro e i documenti acquisiti al giudizio, al fine di accertare la genuinità di dette firme e l'attribuibilità delle stesse al de cuius
4) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
- nei confronti di Banca Popolare di Milano agenzia di P.zza Duca d'Aosta
n.8, Milano degli originali degli assegni tratti sul c/c n. 18725 intestato al de cuius prodotti sub. docc. 12 e 14;
5) disporre l'acquisizione degli atti del procedimento penale n.35554/2014 ivi compresi l'assegno n.0524077981 emesso dalla Banca Popolare di Milano (BPM) tratto dal c/c 18725, apparentemente sottoscritto da TR RI, e del modulo compilato relativo alla richiesta di un libretto di assegni non trasferibili emesso dalla agenzia n. 26 M11145 della BPM in data 3.09.2013, apparentemente sottoscritto da TR RI, entrambi oggetto del sequestro del 5.10.2015 a cura del PM Dr.Colangelo;
6) prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Dica il teste se è vero che pochi giorni dopo la morte del Dr. TR RI, incontrando gli attori, e riconoscendo l'attore come figlio del de cuius, ha riferito di non vedere il loro padre da molti anni;
si indica a testimone il titolare/legale rappresentante del Bar Principe sito in Milano, P.zza sant'AL n. 3.
2) Dica il teste se è vero che nel corso del suo impiego presso la filiale della BPM di P.zza Duca D'Aosta, ove il de cuius intratteneva il rapporto di conto corrente n. 18725 ebbe modo di incontrare il medesimo;
si indica a testimone IG CI c/o BPM P.zza Duca d'Aosta n.8, Milano.
3) Dica il teste se è vero che ha assistito il de cuius professionalmente fino all'anno 2008;
4) “Vero che dopo che aveva cessato il suo rapporto professionale in favore del RI ebbe modo di parlare con la signora EL CA che le riferì di uno stato di degrado generale nel quale il marito versava da quando viveva con la De La UZ”;
5) “Vero che dopo che aveva cessato il suo rapporto professionale in favore del RI ebbe modo di parlare con l'Avv. Campisi che le era subentrata nell'incarico difensivo, e la stessa le riferì che il RI viveva in uno stato non più dignitoso, che non curava la propria persona, non usciva più di casa e che la sua dipendenza dall'alcool era peggiorata”;
6) “Vero che l'Avv. Campisi le riferiva che, in occasione delle visite che faceva al RI presso la sua abitazione di P.zza Sant'AL, lo trovava trasandato anche nell'aspetto generale, discinto in vesti da camera”;
7) “Vero che dall'Avv. Campisi seppe che il RI quando aveva lasciato la casa coniugale era andato a vivere nel suo ufficio di via Da Recanate con la
De La UZ, ed era costretto a frequentare una tavola calda poiché quest'ultima non lo accudiva e non gli preparava i pasti”; si indica a testimone sui capitoli da n. 3) a n. 7) l'Avv. Domenico Molinero con studio in Milano, via Tertulliano n.61;
8) “Vero che in data 2.11.2009, in occasione del decesso di suo padre LI RI, lei rispose, presso l'abitazione dei suoi genitori ad una
pagina4 di 40 telefonata del de cuius il quale mostrava di non comprendere con chi stesse parlando”;
9) “Vero che quando lei pronunciò il suo nome il de cuius la scambiò per suo padre, appena morto, pronunciando le parole 'LI? quale LI ?'”;
10) “Vero che dopo che lei ebbe spiegato chi era al de cuius questi mostrava di non comprendere con chi stesse parlando”;
11) “Dica il teste da quanto tempo prima della morte del de cuius sua madre ed il medesimo non si incontravano personalmente”;
12) “Dica il teste se il de cuius ha partecipato nel mese di febbraio dell'anno 2000 alla cerimonia delle esequie della sua zia paterna EB RI, che lo aveva cresciuto insieme alla nonna EL ES RI”;
13) “Dica il teste se è vero che il de cuius aveva da anni interrotto ogni rapporto con la zia EB RI in quanto le rimproverava di avere continuato ad intrattenere rapporti con la sua prima moglie, madre degli attori, nonostante la loro separazione”;
14) “Dica il teste se è vero che anche sua madre EL RI RI aveva ricevuto il divieto da parte del de cuius di intrattenere rapporti con la sua prima moglie, minacciandola che se avesse continuato ad accoglierla nella sua casa lui non le avrebbe più fatto visita”; si indica a testimone sui capitoli da n.8) a n.14) il Geom W.J.RI residente a [...].
15) “Dica il teste se riconosce i certificati e comunque i referti di cui ai docc. n.8), 34) e 35) che si mostrano, e riferisca sulle condizioni mentali del de cuius rilevate al tempo in cui i referti furono redatti, in esito alle visite ed accertamenti diagnostici eseguiti sulla persona dello stesso”; si indicano a testimoni sul cap.15) il Dr. W Conte ed il Dr. M. Lazzaroni c/o
Clinica Columbus, Milano. 16) “Dica il teste se in qualità di amministratore del Condominio S.AL di Milano ha avuto modo di incontrare personalmente il de cuius negli anni precedenti la sua morte nel settembre dell'anno 2013”; si indica a testimone sul cap.16) il Geom. Niccolò Vanini con studio in
Milano.
17) “Dica il teste se riconosce la corrispondenza di cui ai docc. da 37) a 52), nonché il documento 68)”; 18) “Dica il teste se conferma di avere avuto contatti epistolari e telefonici con gli attori, negli anni in cui ha seguito professionalmente il de cuius, per informarli sull'andamento del contenzioso e sulle questioni che riguardavano personalmente il loro padre, e per avere da loro indicazioni sulle decisioni da assumere per tutelare gli interessi del de cuius”. Si indica a testimone sui capp. 17) e 18) l'Avv. Giulia E. Campisi con studio in Milano V.le Elvetia n.12.
19) “Dica il teste se è vero che in qualità di segretaria dello Studio EL
RI di Parma ha ricevuto negli anni 2010/2013, fino ai giorni immediatamente successivi al decesso del Dr. P. RI, telefonate da parte dell'Avv. Campisi per l'Avv. RI”;
20) “Dica il teste se è vero che l'Avv. Campisi raggiungeva telefonicamente l'Avv. RI anche sulla sua utenza mobile”;
21) “Vero che nell'estate dell'anno 2006, l'Avv. RI ricevette presso il suo studio di Parma, P.le Boito n.1, la signora CA EL, moglie di suo padre, che le aveva chiesto di vederla per rappresentarle le problematiche connesse all'abbandono da parte del Dr. RI della casa coniugale”.
pagina5 di 40 Si indica a testimone sui capp. 19) 20), 21), ed anche sui successivi 25) e
26) la signora BO IG residente in [...].
22) “Dica il teste se è vero che è stata contattata dall'Avv. RI di Parma, su indicazione dell'Avv. P. Venturini, collega del foro di Parma, per chiederle di assistere la signora CA, allora moglie in seconde nozze del padre, nelle vicende relative alla separazione dei coniugi ed alla gestione e scioglimento della società RI LA s.r.l.”;
23) “Dica il teste se è vero che fu l'Avv. RI ad accompagnare la signora CA al primo incontro presso il suo studio di Milano, Via Manzoni”. Si indica a testimone sui capitoli 22) e 23) l'Avv. A. Pellegatta con studio in Milano.
24) “dica il teste se è vero che nell'estate dell'anno 2006 lei prese contatto con l'attrice per esporle la situazione venutasi a creare tra lei e suo marito a seguito della relazione extraconiugale da questi coltivata con la De La UZ”;
25) “Vero che lei si recò a Parma, presso lo studio dell'Avv. RI per informarla del fatto che il padre aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a convivere con la De La UZ, prima nell'ufficio della società, dove era stata approntata una camera da letto, e successivamente in altro locale locato allo scopo”;
26) “Vero che lei riferì all'Avv. RI che in occasione di una visita fatta al marito presso l'ufficio, mentre lei sulla porta di ingresso si intratteneva a parlare con lui, la De La UZ passava più volte alle spalle del RI, senza alcun vestito addosso, e le rivolgeva sorrisi di scherno”;
27) “Vero che fu lo stesso suo marito a confermarle di intrattenere la relazione extraconiugale con la De La UZ per motivi legati all'assenza di rapporti intimi tra voi coniugi”;
28) “Vero che fu lo stesso suo marito a confessarle che la De La UZ soddisfava ogni genere di suo appetito sessuale”;
29) “Vero che lei stessa ebbe modo di rinvenire in casa farmaci per la cura dell'impotenza acquistati /da suo marito”;
30) “Vero che di detto rinvenimento lei riferì all'Avv. RI, preoccupata delle conseguenza che detti farmaci avrebbero potuto avere sulla salute di suo marito”;
31) “Vero che i contatti tra lei e l'Avv. RI si sono protratti fino alla morte di suo marito”;
32) “Vero che nel corso dell'estate dell'anno 2013, successivamente al perfezionamento delle formalità conseguenti alla sentenza di divorzio tra lei ed il de cuius, in accordo con l'Avv. RI si era deciso di ricorrere al Tribunale per ottenere un provvedimento di tutela personale del RI”; si indica a testimone sui capitoli da 24) a 32) la signora A. CA, residente in [...]. Si chiede altresì che venga ordinato, ex art 210 c.p.c., all'Avv. Giulia Campisi, l'esibizione di copia del verbale del giudizio RG 166/2008 di separazione dei coniugi, con particolare riferimento alle udienze di escussione dei testimoni ed alla deposizione della convenuta.
Con riferimento alle prove testimoniali dedotte da controparte ci si oppone alla loro ammissione e nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse si chiede la controprova sul capitolo 2) nonché sul seguente:
37) “vero che prima del decesso del de cuius lei ha riferito agli attori di essere in possesso di un solo testamento redatto dal loro padre e a lei consegnato
pagina6 di 40 perché lo custodisse”; si indica a testimone sul medesimo capitolo 37) l'Avv. G.E.Campisi con studio in Milano. E pure controprova sul capitolo 5) indicandosi a testimone la signora FR Bosi residente in [...];”
- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per MO RI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1589/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 49369/2017, depositata in cancelleria in data 12.02.2024, notificata il 21.02.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“_previa modifica dell'ordinanza 30.03.2022 modificare il quesito sottoposto al CTU Dr. Guizzardi, specificando che l'analisi della scritturazione dei testamenti debba essere eseguita tenendo conto dello stile redattivo, considerando il livello culturale del de cuius e le sue patologie, per accertare se nelle predette scritture siano contenuti elementi che possano far ipotizzare la dettatura da parte di terzi.
- in ogni caso convocare la Dr. Guizzardi a chiarimenti sulle argomentazioni svolte nelle osservazioni della CTP Dr. Romanello, in particolare motivando in ordine alla superficialità nello svolgimento dell'incarico, laddove sono stati del tutto trascurati aspetti formali delle scritture, quali plurimi errori ortografici e contenutistici che riguardano intere espressioni, i tremori da esitazione, gli asseriti “prolungamenti in finale”, che ad un esame più approfondito si evidenziano nella loro reale natura di segni di trascinamento, e che giungono a produrre un bottone di inchiostro per soffermo, come evidenziato dalla CTP, la cui presenza non è per nulla compatibile con la “redazione rapida e disinvolta”, di cui tratta la CTU, e che inducono a ritenere l'intervento di terzi nella redazione degli scritti, avvenuta sotto evidente dettatura;
- disporre, in accoglimento dell'istanza 01.04.2019 di rimessione in termini ai sensi dell'art.153 II comma c.p.c., la produzione della relazione di stima Arch. M.Brambilla del 25.01.2019 sull'immobile sito in Milano, P.zza Sant'AL n. 3, allegata alla predetta istanza;
-in via subordinata, accertata la non genuinità dei testamenti olografi del
8.03.2010 e del 3.01.2012, in quanto non provenienti dal de cuius, annullare i medesimi dichiarandoli privi di ogni effetto;
- in via subordinata, in accoglimento della domanda ex art. 557 c.c., ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni in favore della convenuta CI De La
UZ contenute nei testamenti olografi del 8.03.2010 e del 3.01.2012 nella parte in cui ledono le quote legittime riservate agli attori per legge;
infine disporre il reintegro della quota legittima degli attori mediante la riduzione delle disposizione testamentarie rese a favore della convenuta;
pagina7 di 40 - in ogni caso accertata l'esistenza di un debito in capo alla convenuta CI De La UZ per l'importo di € 198.200,00, o della diversa maggiore somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, condannare la stessa al pagamento in favore degli attori, unici eredi in seguito all'annullamento dei testamenti del 8.03.2010 e del 3.01.2012, al pagamento in loro favore del medesimo importo accertato, addizionato degli interessi di legge;
- in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i testamenti olografi del 8.03.2010 e del 3.01.2012 non venissero annullati, dichiarare comunque tenuta e quindi condannare la convenuta CI De La UZ al conferimento alla massa ereditaria dell'intero suo debito di € 198.200,00,
o della diversa somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, imputandolo alla quota di spettanza della medesima CI De La UZ, da contenersi comunque nei limiti della quota disponibile.
In ogni caso con la rifusione delle spese, compensi di avvocato ed oneri accessori dovuti per legge”. In via istruttoria si chiede pertanto che il giudice Voglia occorrendo disporre: I) In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
2) Ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.:
- nei confronti dell'Avv. G.E.Campisi di Milano, con studio in Milano V.le Elvezia n.12, dei documenti redatti di pugno o comunque sottoscritti dal de cuius
e qui prodotti sub n. 27), 28) nonché delle procure alle liti rilasciate in occasione dei giudizi di separazione dei coniugi, divorzio e scioglimento della comunione, intrapresi per incarico dello stesso, nonché originale del documento sottoscritto dalla convenuta e prodotto sub doc. 59) e comunque dei fascicoli relativi ai giudizi patrocinati nell'interesse del de cuius fino alla sua morte;
II) in relazione alla domanda subordinata di accertamento della non genuinità dei testamenti:
3) disporre CTU grafologica sulle firme riportate sugli assegni tratti sul conto corrente n. 18725 del de cuius e prodotti sub.11) sui testamenti asseritamente attribuiti al de cuius, sulla documentazione acquisita all'esito degli ordini di esibizione di cui infra n.2) autorizzando il consulente ad accedere al fascicolo penale di cui infra al n.2) per la comparazione delle firme apposte sui documenti oggetti di sequestro e i documenti acquisiti al giudizio, al fine di accertare la genuinità di dette firme e l'attribuibilità delle stesse al de cuius
4) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
- nei confronti di Banca Popolare di Milano agenzia di P.zza Duca d'Aosta
n.8, Milano degli originali degli assegni tratti sul c/c n. 18725 intestato al de cuius prodotti sub. docc. 12 e 14;
5) disporre l'acquisizione degli atti del procedimento penale n.35554/2014 ivi compresi l'assegno n.0524077981 emesso dalla Banca Popolare di Milano (BPM) tratto dal c/c 18725, apparentemente sottoscritto da TR RI, e del modulo compilato relativo alla richiesta di un libretto di assegni non trasferibili emesso dalla agenzia n. 26 M11145 della BPM in data 3.09.2013, apparentemente sottoscritto da TR RI, entrambi oggetto del sequestro del 5.10.2015 a cura del PM Dr.Colangelo;
6) prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina8 di 40 1) Dica il teste se è vero che pochi giorni dopo la morte del Dr. TR
RI, incontrando gli attori, e riconoscendo l'attore come figlio del de cuius, ha riferito di non vedere il loro padre da molti anni;
si indica a testimone il titolare/legale rappresentante del Bar Principe sito in Milano, P.zza sant'AL n. 3. 2) Dica il teste se è vero che nel corso del suo impiego presso la filiale della BPM di P.zza Duca D'Aosta, ove il de cuius intratteneva il rapporto di conto corrente n. 18725 ebbe modo di incontrare il medesimo;
si indica a testimone IG CI c/o BPM P.zza Duca d'Aosta n.8, Milano.
3) Dica il teste se è vero che ha assistito il de cuius professionalmente fino all'anno 2008;
4) “Vero che dopo che aveva cessato il suo rapporto professionale in favore del RI ebbe modo di parlare con la signora EL CA che le riferì di uno stato di degrado generale nel quale il marito versava da quando viveva con la De La UZ”;
5) “Vero che dopo che aveva cessato il suo rapporto professionale in favore del RI ebbe modo di parlare con l'Avv. Campisi che le era subentrata nell'incarico difensivo, e la stessa le riferì che il RI viveva in uno stato non più dignitoso, che non curava la propria persona, non usciva più di casa e che la sua dipendenza dall'alcool era peggiorata”;
6) “Vero che l'Avv. Campisi le riferiva che, in occasione delle visite che faceva al RI presso la sua abitazione di P.zza Sant'AL, lo trovava trasandato anche nell'aspetto generale, discinto in vesti da camera”;
7) “Vero che dall'Avv. Campisi seppe che il RI quando aveva lasciato la casa coniugale era andato a vivere nel suo ufficio di via Da Recanate con la De La UZ, ed era costretto a frequentare una tavola calda poiché quest'ultima non lo accudiva e non gli preparava i pasti”; si indica a testimone sui capitoli da n. 3) a n. 7) l'Avv. Domenico Molinero con studio in Milano, via Tertulliano n.61;
8) “Vero che in data 2.11.2009, in occasione del decesso di suo padre LI RI, lei rispose, presso l'abitazione dei suoi genitori ad una telefonata del de cuius il quale mostrava di non comprendere con chi stesse parlando”;
9) “Vero che quando lei pronunciò il suo nome il de cuius la scambiò per suo padre, appena morto, pronunciando le parole 'LI? quale LI ?'”;
10) “Vero che dopo che lei ebbe spiegato chi era al de cuius questi mostrava di non comprendere con chi stesse parlando”;
11) “Dica il teste da quanto tempo prima della morte del de cuius sua madre ed il medesimo non si incontravano personalmente”;
12) “Dica il teste se il de cuius ha partecipato nel mese di febbraio dell'anno 2000 alla cerimonia delle esequie della sua zia paterna EB RI, che lo aveva cresciuto insieme alla nonna EL ES RI”;
13) “Dica il teste se è vero che il de cuius aveva da anni interrotto ogni rapporto con la zia EB RI in quanto le rimproverava di avere continuato ad intrattenere rapporti con la sua prima moglie, madre degli attori, nonostante la loro separazione”;
14) “Dica il teste se è vero che anche sua madre EL RI RI aveva ricevuto il divieto da parte del de cuius di intrattenere rapporti con la sua prima moglie, minacciandola che se avesse continuato ad accoglierla nella sua casa lui non le avrebbe più fatto visita”;
pagina9 di 40 si indica a testimone sui capitoli da n.8) a n.14) il Geom W.J.RI residente a [...]. 15) “Dica il teste se riconosce i certificati e comunque i referti di cui ai docc. n.8), 34) e 35) che si mostrano, e riferisca sulle condizioni mentali del de cuius rilevate al tempo in cui i referti furono redatti, in esito alle visite ed accertamenti diagnostici eseguiti sulla persona dello stesso”; si indicano a testimoni sul cap.15) il Dr. W Conte ed il Dr. M. Lazzaroni c/o Clinica Columbus, Milano.
16) “Dica il teste se in qualità di amministratore del Condominio
S.AL di Milano ha avuto modo di incontrare personalmente il de cuius negli anni precedenti la sua morte nel settembre dell'anno 2013”; si indica a testimone sul cap.16) il Geom. Niccolò Vanini con studio in Milano.
17) “Dica il teste se riconosce la corrispondenza di cui ai docc. da 37) a 52), nonché il documento 68)”;
18) “Dica il teste se conferma di avere avuto contatti epistolari e telefonici con gli attori, negli anni in cui ha seguito professionalmente il de cuius, per informarli sull'andamento del contenzioso e sulle questioni che riguardavano personalmente il loro padre, e per avere da loro indicazioni sulle decisioni da assumere per tutelare gli interessi del de cuius”. Si indica a testimone sui capp. 17) e 18) l'Avv. Giulia E. Campisi con studio in Milano V.le Elvetia n.12.
19) “Dica il teste se è vero che in qualità di segretaria dello Studio EL
RI di Parma ha ricevuto negli anni 2010/2013, fino ai giorni immediatamente successivi al decesso del Dr. P. RI, telefonate da parte dell'Avv. Campisi per l'Avv. RI”;
20) “Dica il teste se è vero che l'Avv. Campisi raggiungeva telefonicamente l'Avv. RI anche sulla sua utenza mobile”;
21) “Vero che nell'estate dell'anno 2006, l'Avv. RI ricevette presso il suo studio di Parma, P.le Boito n.1, la signora CA EL, moglie di suo padre, che le aveva chiesto di vederla per rappresentarle le problematiche connesse all'abbandono da parte del Dr. RI della casa coniugale”. Si indica a testimone sui capp. 19) 20), 21), ed anche sui successivi 25) e
26) la signora BO IG residente in [...].
22) “Dica il teste se è vero che è stata contattata dall'Avv. RI di Parma, su indicazione dell'Avv. P. Venturini, collega del foro di Parma, per chiederle di assistere la signora CA, allora moglie in seconde nozze del padre, nelle vicende relative alla separazione dei coniugi ed alla gestione e scioglimento della società RI LA s.r.l.”;
23) “Dica il teste se è vero che fu l'Avv. RI ad accompagnare la signora CA al primo incontro presso il suo studio di Milano, Via Manzoni”. Si indica a testimone sui capitoli 22) e 23) l'Avv. A. Pellegatta con studio in Milano.
24) “dica il teste se è vero che nell'estate dell'anno 2006 lei prese contatto con l'attrice per esporle la situazione venutasi a creare tra lei e suo marito a seguito della relazione extraconiugale da questi coltivata con la De La UZ”;
25) “Vero che lei si recò a Parma, presso lo studio dell'Avv. RI per informarla del fatto che il padre aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a convivere con la De La UZ, prima nell'ufficio della società, dove era stata approntata una camera da letto, e successivamente in altro locale locato allo scopo”;
pagina10 di 40 26) “Vero che lei riferì all'Avv. RI che in occasione di una visita fatta al marito presso l'ufficio, mentre lei sulla porta di ingresso si intratteneva a parlare con lui, la De La UZ passava più volte alle spalle del RI, senza alcun vestito addosso, e le rivolgeva sorrisi di scherno”;
27) “Vero che fu lo stesso suo marito a confermarle di intrattenere la relazione extraconiugale con la De La UZ per motivi legati all'assenza di rapporti intimi tra voi coniugi”;
28) “Vero che fu lo stesso suo marito a confessarle che la De La UZ soddisfava ogni genere di suo appetito sessuale”;
29) “Vero che lei stessa ebbe modo di rinvenire in casa farmaci per la cura dell'impotenza acquistati /da suo marito”;
30) “Vero che di detto rinvenimento lei riferì all'Avv. RI, preoccupata delle conseguenza che detti farmaci avrebbero potuto avere sulla salute di suo marito”;
31) “Vero che i contatti tra lei e l'Avv. RI si sono protratti fino alla morte di suo marito”;
32) “Vero che nel corso dell'estate dell'anno 2013, successivamente al perfezionamento delle formalità conseguenti alla sentenza di divorzio tra lei ed il de cuius, in accordo con l'Avv. RI si era deciso di ricorrere al Tribunale per ottenere un provvedimento di tutela personale del RI”; si indica a testimone sui capitoli da 24) a 32) la signora A. CA, residente in [...]. Si chiede altresì che venga ordinato, ex art 210 c.p.c., all'Avv. Giulia Campisi, l'esibizione di copia del verbale del giudizio RG 166/2008 di separazione dei coniugi, con particolare riferimento alle udienze di escussione dei testimoni ed alla deposizione della convenuta.
Con riferimento alle prove testimoniali dedotte da controparte ci si oppone alla loro ammissione e nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse si chiede la controprova sul capitolo 2) nonché sul seguente:
37) “vero che prima del decesso del de cuius lei ha riferito agli attori di essere in possesso di un solo testamento redatto dal loro padre e a lei consegnato perché lo custodisse”; si indica a testimone sul medesimo capitolo 37) l'Avv. G.E.Campisi con studio in Milano.
E pure controprova sul capitolo 5) indicandosi a testimone la signora FR Bosi residente in [...];”
- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello: nel merito:
pagina11 di 40 ribadite tutte le domande ed eccezioni formulate in questo grado d'appello e nel giudizio di primo grado, ivi incluse quelle di accertamento della mancata riproposizione delle domande principali da parte degli appellanti e conseguente rinuncia alle stesse con preclusione definitiva del riesame, e di prescrizione dell'invocato ma non provato credito, respingere l'appello per i motivi tutti qui indicati e, comunque, perché infondato in fatto e diritto, e comunque in quanto non provate le domande degli appellanti, con la conferma integrale della sentenza n. 1589/2024 pubblicata il 12.02.2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano a definizione della causa R.G. 49369/2017, con condanna alla rifusione di tutte le spese legali e di CTU di primo e secondo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di impugnazione introdotti dalle parti appellanti, e per quanto riguarda in particolare la domanda di riduzione condannare gli attori al pagamento del legato di € 100.000,00 oltre interesso dall'apertura della successione al saldo, a favore della appellata in misura ridotta, ed eventualmente altresì procedendo alla compensazione con quanto, contro il vero, dovesse essere riconosciuto dovuto agli appellanti per le infondate domande basate su asseriti debiti della appellata nei confronti degli appellanti o dell'eredità, con condanna degli appellanti per la differenza.
Spese diritti ed onorari legali e di CTU rifusi di primo e secondo grado.
in via istruttoria
Per scrupolo, si formulano le seguenti richieste istruttorie:
1.) “vero che Lei è stata dal 2008 sino alla morte l'Avvocato del dott. RI TR, nonché suo difensore di fiducia nei procedimenti
contro
CA EL aventi ad oggetto prima la separazione, l'appello ed infine il divorzio conclusosi con richieste congiunte dei coniugi il 31.5.2013”;
2.) “vero che i due testamenti olografi del 8.2.2010 e del 3.1.2012 a firma RI TR, che Le si rammostrano, Le furono consegnati personalmente dal
Dott. RI per la loro conservazione e la loro futura pubblicazione alla quale Lei ha provveduto”. 3.) “vero che il Suo cliente Dott RI, parlandoLe delle sue volontà testamentarie, Le ha costantemente manifestato la determinazione di voler tutelare la signora EL UZ pur nel rispetto dei diritti dei legittimari perché ben sapeva di non poterli escludere” Si indica a teste su tali capitoli:
Avv. Campisi Giulia residente a [...].
4.)” vero che tutti i rapporti tra il Dr RI e la figlia TT sono cessati circa vent'anni prima della morte del Dr. RI”;
5.) “vero che i figli degli attori rimasero sconosciuti al de cuius, loro nonno, essendo stato a quest'ultimo impedito di vederli sin dalla loro nascita e poi di avere con loro alcun tipo di contatto”. Si indicano a testi su tali capitoli:
Avv. Campisi Giulia residente a [...];
RI EL residente a [...]frazione di Fontanelle via
Altocò n. 23;
CA EL residente a [...]
pagina12 di 40 6.) “vero che Lei aveva in cura il Dr. RI da circa dieci anni prima del decesso di quest'ultimo e che ebbe a visitarlo per l'ultima volta nell'inverno 2012 per praticargli il vaccino anti influenzale trovandolo anche in quell'occasione in perfette condizioni cognitive”. Si indica a teste su questi capitoli:
Dott. Kusanovic Marja residente in [...]
7.) “vero che Lei è stata la moglie di RI TR dal quale si è divorziata con divorzio congiunto nel maggio 2013”;
8.) “vero che Lei ha intrattenuto rapporti con il suo ex marito sino al 31.8.2012 e sino a quel momento egli soffriva di problemi di natura esclusivamente fisica dovuti a postumi di un intervento cardiaco a San Donato e a problemi deambulatori essendo egli in sovrappeso” 9.) vero che la signora EL UZ conosceva il dott. RI dal 1998 e che dal 2005 era iniziata la loro convivenza” Si indica a teste su questi capitoli:
avv. CA EL residente a [...]
e nella denegata ipotesi di ammissione di prove ex adverso articolate si chiede la prova contraria con gli stessi testi indicati da controparte e con i seguenti:
Avv. Campisi Giulia residente a [...].
RI EL residente a [...]frazione di Fontanelle via
Altocò n. 23;
CA EL residente a [...]
Dott. Kusanovic Marja residente in [...]”.
pagina13 di 40 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 ottobre 2017 i GE
TT RI e MO RI hanno convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Milano, CI EL UZ, compagna convivente di TR
RI, deceduto il 5 settembre 2013, beneficiaria di disposizioni contenute in due testamenti olografi, datati 8 marzo 2010 e 3 gennaio 2012, entrambi pubblicati il 14 ottobre 2013 dal notaio Rosanna Di Mauro, chiedendo: a) in via principale, l'annullamento dei due testamenti per incapacità del testatore ex art. 591 c.c.; b) in via principale alternativa, l'annullamento dei due testamenti per captazione ex art. 624 c.c.; c) in via subordinata, l'accertamento della nullità dei due testamenti per apocrifia;
d) in via subordinata, la riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nei due testamenti, lesive della quota di riserva degli attori;
e) in ogni caso, “accertata l'esistenza di un debito in capo alla convenuta
EL EL RU per l'importo di € 198.200,00, o della diversa maggiore somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, condannare la stessa al pagamento in favore degli attori, unici eredi in seguito all'annullamento dei testamenti del 8.03.2010 e del 3.01.2012, al pagamento in loro favore del medesimo importo accertato, addizionato degli interessi di legge”;
f) in subordine rispetto alla domanda sub e) e per l'ipotesi che i due testamenti non fossero annullati, la condanna della parte convenuta “al conferimento alla massa ereditaria dell'intero suo debito di € 198.200,00//, o della diversa somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, imputandolo alla quota di spettanza della medesima EL EL RU, da contenersi comunque nei limiti della quota disponibile”.
Tempestivamente costituitasi in giudizio il 14 dicembre 2017, CI
EL UZ ha contestato il fondamento delle domande, eccependo quanto segue:
i due testamenti erano stati scritti di pugno dal testatore e consegnati al suo avvocato di fiducia, avv. Giulia Elena Campisi, che dopo il decesso li aveva fatti pubblicare;
nella stessa epoca di redazione dei due testamenti il testatore aveva, altresì, negoziato gli accordi di scioglimento del matrimonio e della comunione con la seconda moglie, EL CA e aveva, poi, conferito procure per formalizzare tali accordi;
pagina14 di 40 non era stata prodotta neanche una perizia grafologica a sostegno dell'asserita falsità dei testamenti;
CI EL UZ aveva accudito amorevolmente il compagno, lasciato solo dai figli e divorziato dalla seconda moglie, dal 2000 e sino alla morte, avvenuta tredici anni dopo;
la somma di denaro di euro 198.200,00 era stata adoperata, quanto a euro
179.200,00 per le esigenze di vita della coppia, come risultava dai prelievi mensili, nell'arco di sette anni e dalla sostanziale coincidenza delle uscite con il reddito da pensione di TR RI;
l'azione di riduzione era inammissibile, essendo EL UZ legataria nei due testamenti, in quanto il primo testamento dispone un legato e il secondo amplia tale legato e, comunque, infondata, stante l'incompleta ricostruzione del patrimonio relitto dal de cuius;
TT RI non aveva pagato imposte di successione e contributi condominiali anche per la parte convenuta.
CI EL UZ ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale diretta a conseguire la condanna degli attori principali a pagarle il legato di euro
100.000,00 disposto nel testamento dell'8 marzo 2010, se del caso al netto delle somme di denaro riconosciute come dovute agli attori principali.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di due consulenze tecnico d'ufficio, una medico legale, espletata dal dott. Mario MO Mantero, volta ad accertare la capacità naturale del testatore e l'altra di natura grafologica, espletata dalla dott.ssa Laura Angela Guizzardi, con sentenza n. 1589/2024, pubblicata il 12 febbraio 2024, il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha rigettato le domande proposte dagli attori principali;
ha condannato questi ultimi a corrispondere a CI EL UZ la somma di denaro di euro 50.000,00 ciascuno, per complessivi euro 100.000,00, a titolo di adempimento del legato di cui al testamento datato 8 marzo 2010; ha condannato gli attori principali a rimborsare, in solido tra loro, le spese di lite a favore della parte convenuta, ivi compreso quanto da quest'ultima eventualmente anticipato ai due consulenti tecnici d'ufficio.
Quanto alla domanda ex art. 591 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto quanto segue:
pagina15 di 40 che i due testamenti denotassero un significativo livello culturale e di competenze, anche tecnico giuridiche del testore, coerentemente con la sua laurea in economia e commercio conseguita a pieni voti, come riconosciuto dai figli, attori principali;
che le disposizioni testamentarie fossero coerenti tra loro e con le condizioni di vita e di frequentazione del testatore, che dal 2005 conviveva con la parte convenuta, non aveva più, da molti anni, rapporti con la figlia TT RI, vedeva saltuariamente il figlio MO RI e odiava la sua ex seconda moglie, EL CA, con cui aveva intrapreso un lungo e doloroso contenzioso per la separazione, il divorzio e lo scioglimento della comunione dei beni e aveva in animo di intraprendere un ulteriore contenzioso per l'accertamento dell'asserita intestazione fittizia di quote della sua società in capo all'ex coniuge;
che anche la circostanza che entrambe le schede testamentarie fossero state consegnate all'avv. Campisi, difensore di fiducia del testatore nel contezioso contro la sua ex moglie, dimostrasse, da un lato, la sfiducia del testatore nei confronti dei figli, dall'altro lato, che egli fosse ben consapevole e capace di rappresentarsi ciò che voleva e faceva in ordine alle disposizioni di ultima volontà; che tali valutazioni trovassero conforto nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva evidenziato l'assoluta assenza di visite mediche specialistiche neurologiche, psichiatriche, geriatriche in epoca coeva alla redazione dei testamenti, con conseguente totale mancanza di elementi da cui inferire che all'epoca della redazione delle schede testamentarie egli fosse incapace di testare e, cioè, incapace di comprendere il significare delle disposizioni di ultima volontà scritte e sottoscritte;
che condivisibilmente il consulente tecnico d'ufficio avesse sottolineato che la circostanza che in alcuni momenti il de cuius si trovasse in stato di alterazione alcolica per l'assunzione di alcol non dimostrasse che tanto fosse avvenuto al momento della redazione dei testamenti;
che l'ausiliare del giudice avesse precisato che la tendenza all'ingestione di grandi quantità di alcol non provasse di per sé la presenza di una patologia psichiatrica attraverso un rapporto diretto, né che l'assunzione di farmaci contro la depressione dimostrasse l'incapacità assoluta di comprendere il significato delle pagina16 di 40 disposizioni testamentarie, così concludendo per l'insussistenza di elementi in ordine all'incapacità di testare;
che le disposizioni testamentarie fossero del tutto coerenti con lo stile e le condizioni di vita e frequentazione del testatore all'epoca di redazione dei testamenti impugnati e che “tanto, in una con la totale assenza di referti e visite specialistiche coeve alla redazione dei testamenti, conduce non solo ad escludere la prova dell'incapacità naturale a testare ma anche ad avvalorare che il de cuius fosse del tutto capace di rappresentarsi e volere quanto da sé testato e abbia volontariamente e consapevolmente deciso e voluto beneficiare la sua
“convivente e amica” dei vari beni di cui ha disposto nel testamento per affetto e gratitudine, come dallo stesso testatore scritto nelle due schede testamentarie qui impugnate”; che le patologie cardiache, epatiche e motorie che certamente affliggevano il de cuius, unitamente a depressione ed etilismo, non dimostrassero affatto l'incapacità di testare al momento della redazione dei testamenti;
che anche la circostanza che il testatore avesse lasciato beni non più presenti nell'asse alla data di redazione del testamento, in particolare la quota di partecipazione al capitale sociale di RI LA S.r.l., non fosse di per sé indicativa di offuscamento delle capacità intellettive del testatore, sol considerando che lo stesso avesse in animo di intraprendere una causa contro la ex seconda moglie, EL CA, proprio per far accertare la simulazione per interposizione fittizia di persona, in capo alla stessa, dell'ottanta per cento di dette quote;
che, quanto al legato di denaro, l'art. 653 c.c. riconoscesse la validità del legato di denaro non presente nell'asse, con la conseguenza che, lungi dal dimostrare l'incapacità del testatore, tale disposizione testamentaria confermasse che egli fosse del tutto consapevole di quanto stava disponendo.
Con riferimento alla domanda di annullamento dei testamenti per captazione, ex art. 624 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto che non fossero stati né allegati né provati i mezzi fraudolenti utilizzati dalla parte convenuta per orientare la volontà di TR RI a testare in favore di tale parte.
Per completezza, il giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato l'inconcludenza dei fatti dedotti dagli attori principali a fondamento di tale domanda: la convivenza tra il testatore e la parte convenuta;
l'asserito stato di pagina17 di 40 isolamento sociale della coppia e del testatore e la vulnerabilità di quest'ultimo a causa delle malattie e della dipendenza da sostanze alcoliche.
Con riferimento alla domanda di accertamento dell'apocrifia dei testamenti, il Tribunale di Milano ha ritenuto, sulla base della consulenza grafologica, che entrambi i testamenti fossero autografi, rilevando, altresì, come lo stesso consulente tecnico degli attori principali non avesse più neanche contestato che i due testamenti fossero stati scritti e sottoscritti dal testatore, limitandosi a sostenere che occorresse integrare i quesiti peritali per verificare anche se non fossero stati scritti e sottoscritti dal testatore sotto dettatura.
Con riferimento a tale richiesta il giudice di prime cure ne ha ribadito la valutazione negativa, ritenendo trattarsi di richiesta esplorativa e oltre tutto anche contrastante con le emergenze della consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
In ordine alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, il giudice ha preliminarmente accertato, in relazione all'eccezione di inammissibilità ex art. 564 c.c., che il testatore avesse disposto a titolo particolare a favore di
CI EL UZ e che quest'ultima fosse, quindi, non coerede, ma legataria, mentre gli attori principali fossero gli unici soggetti istituiti eredi dal padre nei due testamenti.
Sulla base di tale premessa, il giudice di prime cure ha accertato che gli attori principali avrebbero dovuto accettare l'eredità con beneficio d'inventario, per poter esperire l'azione di riduzione per lesione di legittima, a pena di inammissibilità.
Ha, dunque, ritenuto l'inammissibilità di detta azione, in difetto di accettazione beneficiata dell'eredità paterna.
Con riferimento alla domanda di restituzione della somma di denaro di euro
198.200,00, il Tribunale di Milano ha accertato che i 112 assegni, del complessivo importo di euro 179.200,00, emessi a beneficio di EL UZ, risultavano emessi con cadenza prima circa mensile poi circa bisettimanale, dal 29 giugno 2006 al 3 settembre 2013, per un importo mensile medio di euro 2.842,00; che il resto, pari a circa euro 15.000,00, era relativo ai pagamenti dei contributi volontari INPS per
EL UZ;
che è incontestato che la pensione di RI ammontasse a circa euro
3.500,00 al mese e che il conto corrente del de cuius avesse, nel 2005, una giacenza di circa euro 1.000,00.
pagina18 di 40 Ha, quindi, argomentato che, a fronte degli evidenziati elementi di fatto, in assenza di una spiegazione alternativa degli attori principali su come facesse il loro padre a mantenere sé, la compagna con lui convivente e la casa di abitazione sita in Milano, piazza Sant'AL, negli ultimi sette anni prima del decesso, si dovesse concludere che tale fuoriuscita di denaro dal conto corrente del de cuius altro non fosse che la modalità per incassare denaro contante da destinare al mantenimento della famiglia e della casa di abitazione da parte di RI, unico percettore di reddito nella coppia e, quindi, gravato dall'obbligazione di mantenimento della compagna convivente CI EL UZ.
Il giudice di prime cure ha, dunque, escluso l'obbligo restitutore della parte convenuta con riguardo alla somma di denaro di euro 198.200,00.
Quanto alla domanda subordinata di imputazione alla massa ereditaria della predetta somma di denaro, il Tribunale di Milano ha ritenuto la domanda inammissibile, in difetto di domanda di divisione.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da
EL UZ per l'adempimento del legato, ha ricordato che ai sensi dell'art. 662, primo comma, c.c. “Quando il testatore non ha disposto alla prestazione sono tenuti gli eredi”, i quali rispondono dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote, ai sensi dell'art. 752 c.c., in assenza di diversa disposizione del testatore.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 marzo 2024, TT
RI e MO RI hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui hanno chiesto la parziale riforma, riproponendo le medesime domande formulate nel giudizio di primo grado.
Costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica in data 8 maggio 2024, CI EL UZ ha puntualmente confutato i motivi del gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni prima, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
pagina19 di 40 L'appello dei GE RI.
Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano i capi 3 e 8 della sentenza, con i quali il giudice di prime cure ha interpretato i due testamenti, giungendo, rispettivamente, alla conclusione che il secondo testamento (del 3 gennaio 2012) non revoca in modo espresso il precedente (datato 8 marzo 2010), né reca disposizioni incompatibili con il primo, limitandosi ad aggiungere ulteriori disposizioni a beneficio di CI EL UZ, senza intaccare i pregressi benefici attribuiti alla stessa né l'istituzione di erede a favore degli “eredi naturali”; che tutte le disposizioni a favore di CI EL UZ contenute in entrambi i testamenti costituiscono legati e non istituzione di erede.
Gli appellanti si dolgono, anzitutto, della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, rilevando che non è intervenuta alcuna istituzione di erede a favore degli “eredi naturali”, perché gli odierni appellanti sono figli legittimi del de cuius e, come tali, eredi legittimi dello stesso, mentre il termine “eredi naturali” viene usato in modo del tutto impersonale nel testamento datato 8 marzo
2010, senza specificare chi effettivamente con tale indicazione si vorrebbe individuare. Aggiungono che ciò rileva ove si consideri che all'epoca di redazione di tale testamento il testatore era ancora unito in matrimonio con EL CA, la quale è, pertanto, anch'ella erede legittima e, come tale, rientrante nell'indicazione, definita “atecnica” dal giudice di prime cure, di erede naturale.
Gli appellanti lamentano un'errata applicazione dell'art. 588 c.c. da parte del giudice di prime cure.
Affermano in merito che l'espressione usata dal testatore secondo cui “tutto il resto deve andare ai miei eredi naturali”, in un contesto contenente solo disposizioni a beneficio di EL UZ, sembra una specificazione finalizzata a distinguere proprio quest'ultima, pur ella erede, dagli altri eredi.
Ritengono che il secondo testamento riconosca a EL UZ una quota di tutto il patrimonio relitto e, precisamente, il “20% della mia società RI
LA s.r.l. in attesa che questa quota venga aumentata dal Giudice del
Tribunale contro la IGra EL CA, ladra e spergiura, che mi ha rubato tutto quello che era mio”; il “25% delle mie proprietarie personali dell'appartamento in via Amedei n.3° Milano, compreso i due box in cortile” e il
“25% della casa di OM (Bergamo)”.
pagina20 di 40 Sotto altro profilo gli appellanti affermano che il giudice di prime cure è caduto in contraddizione nell'interpretare l'espressione “eredi naturali” contenuta nel primo testamento, ritenendo che con essa il testatore intendesse identificare atecnicamente i figli, mentre, successivamente, offre un'interpretazione soggettiva della parola “lascio” utilizzata nel secondo testamento, attribuendole un significato implicitamente escludente la qualifica di erede, privilegiando una lettura delle disposizioni del tutto avulsa dal contesto, affermando che con le attribuzioni disposte con il secondo testamento il testatore non avrebbe inteso attribuire a EL UZ una quota del suo patrimonio, ma singoli beni.
Sostengono che nel testamento del 3 gennaio 2012 il testatore ha usato le frazioni aritmetiche di ciascun bene mobile e immobile per attribuire a EL UZ una quota del suo patrimonio e che il giudice di prime cure ne ha dato un'interpretazione contraria ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Deducono, quindi, che in conseguenza del riconoscimento della qualità di erede in capo a CI EL UZ dovrà essere riformato il capo 8 della sentenza, il quale ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione per difetto di accettazione beneficiata dell'eredità paterna da parte degli attori, odierni appellanti.
Con un secondo motivo di impugnazione i GE RI censurano il capo 6 della sentenza, con il quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di annullamento dei testamenti per captazione.
Gli appellanti deducono, anzitutto, un'erronea e contraddittoria valutazione delle prove documentali offerte dagli attori e si dolgono dell'omessa ammissione delle prove orali offerte da tali parti.
Affermano che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, il consulente tecnico d'ufficio ha preso atto dell'isolamento sociale in cui viveva il testatore, di un periodo risalente all'anno 2007 “di maggiore complessità clinica con instabilità ance psichica”, di un risalente problema alcolico rilevante che ha accompagnato RI per tutta la vita, “nonché delle plurime patologie da cui il medesimo era affetto”, pur affermando che “nessuna delle patologie citate raggiunge la gravità pervasiva necessaria per rendere il de cuius totalmente incapace”.
pagina21 di 40 Aggiungono che dalla documentazione clinica agli atti risultano, inoltre, lo stato di totale dipendenza nella cura di sé e nell'igiene personale e l'uso costante di ansiolitici e antidepressivi, attestato sin dal 2005, oltre all'incessante e incontrollato abuso di alcol, che ha aggravato le già gravi patologie di cui il testatore soffriva (in particolare, la disfunzione epatica e la sofferenza involutiva cerebrale atrofico-degenerativa e ischemica) che non possono non averne indebolito la capacità cognitiva, ma soprattutto compromesso vigilanza e controllo di sé.
Ritengono che tali gravi compromissioni siano state del tutto sottovalutate dal consulente tecnico d'ufficio e, conseguentemente, dal giudice di prime cure, che ha recepito acriticamente l'elaborato peritale, senza valutare la documentazione clinica offerta dagli attori.
Gli appellanti deducono, altresì, che lo stato di totale isolamento nel quale ha vissuto il testatore successivamente all'abbandono della casa coniugale e, quindi, successivamente al 2005, “ha reso gioco facile la captazione della sua volontà da parte della convenuta che, assecondando ogni suo eccesso, lo teneva di fatto soggiogato a sé, ingenerando quel “dolus malus causam dans” tipico della volontà captatoria, con influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, che altrimenti, se non fosse stata subdolamente deviata, si sarebbe determinata in modo diverso” (pp. 26 e 27, atto di appello).
Sostengono che dalle schede testamentarie si desume la captazione della volontà del testatore da parte di EL UZ, poiché nella scheda datata 8 marzo
2010 si dà evidenza delle “cure fisiche e mentali” che quest'ultima gli avrebbe somministrato e che “indicano con estrema chiarezza una condizione psicologica significativamente esposta più della norma alle pressioni ed influenze altrui, nonché ai maliziosi raggiri che hanno determinato la captazione della fragile volontà del de cuius” (p. 27, atto di appello).
Si dolgono che il giudice non abbia ritenuto di valutare quali “cure mentali”
EL UZ possa avere dato al de cuius.
Ritengono di particolare rilievo, sul punto, le considerazioni del consulente tecnico di parte Romanello in ordine alle “evidenti contraddizioni intrinseche e illogicità espressive che fanno ricondurre la redazione di entrambi gli scritti testamentari all'intervento di terzi per dettatura o suggestione”, supportata dai plurimi segni di arresto della scrittura che dai numerosi, in altro modo pagina22 di 40 inspiegabili, “particolari errori ortografici imputabili a distorta trasposizione dei fenomeni in grafemi, sino alla scrittura di sequenze prive di senso”.
Si dolgono, dunque, che il giudice non abbia ammesso le prove orali dedotte sul punto, volte a fornire prova dell'attività captatoria, a ulteriore conforto di quanto già emerge dalle risultanze documentali.
Con un terzo motivo di impugnazione gli appellanti deducono: “Erronea lettura delle risultanze della CTU grafologica e non corretto esame del quesito ad essa posto, erronea e comunque non corretta connessione tra la CTU grafologica e le risultanze della procedente CTU medico legale, non corretta applicazione della norma dell'art. 602 c.c. in relazione all'ipotesi della scrittura sotto dettatura o con mano guidata” (p. 29, atto di appello).
Con tale motivo i GE RI censurano il capo 7 della sentenza, con il quale il giudice ha rigettato la domanda di nullità dei testamenti per apocrifia.
Affermano che il giudice non ha considerato quanto dedotto dagli attori in comparsa conclusionale sul fatto che l'analisi formale e contenutistica delle schede testamentarie indicasse chiaramente la presenza di anomalie del ragionamento, della memoria e della capacità decisionale del testatore;
che gli errori formali di scrittura in persona laureata sono spia di uno stato di decadimento cognitivo che nell'anziano comporta una perdita di abilità mentali tale da renderlo più insicuro e maggiormente bisognoso di appoggio esterno, determinando l'instaurarsi di meccanismi di dipendenza dalle persone a loro più vicine, che li rendono maggiormente suggestionabili da parte delle stesse e vulnerabili a pressioni esterne e tentativi di raggiri.
Si dolgono che il giudice e il consulente tecnico grafologo non abbiano considerato la presenza, nelle schede testamentarie, di numerosi errori, nella maggior parte sostituzioni o omissioni di lettere, frutto di fenomeni disgrafici e, quindi, di un deficit cognitivo.
Lamentano che il detto consulente tecnico d'ufficio non abbia esaminato tutte le scritture di comparazione di cui il giudice aveva disposto l'esibizione in giudizio da parte dell'avv. Campisi, la quale aveva dichiarato di non essere più in possesso degli originali delle procure rese in suo favore dal testatore nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
pagina23 di 40 Gli appellanti ricordano, con il supporto della giurisprudenza di legittimità, che le incongruenze grafodinamiche sono indizi della falsità del testamento e richiamano sul punto le osservazioni già svolte dal proprio consulente tecnico
Romanello nel giudizio di primo grado.
Lamentano, dunque, che il giudice di prime cure non abbiano sottoposto al consulente tecnico d'ufficio l'ipotesi, prospettata dal proprio consulente tecnico
Romanello, della scrittura sotto dettatura.
Si dolgono che, nel rigettare l'espressa domanda formulata in tal senso dagli attori, il giudice di primo grado abbia richiamato la propria ordinanza datata 30 marzo 2022, la quale non si era espressa, in realtà, in ordine all'integrazione del quesito, ma solo sulle scritture di comparazione.
Affermano, inoltre, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, la questione della scrittura sotto dettatura non è stata assorbita dalla consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale, atteso che la capacità o l'incapacità del testatore non rilevano ai fini dell'accertamento della modalità di redazione delle schede testamentarie, tanto più che nemmeno il detto ausiliare del giudice ha potuto negare le gravi patologie che affliggevano il testatore, fra le quali la severa dipendenza dall'alcol e l'ipoacusia.
Sostengono che il quesito sottoposto dal giudice al consulente tecnico d'ufficio grafologo prevede una risposta non solo in ordine alla sola scrittura, ma anche sulla redazione delle due schede e se esse siano riferibili in tutto o in parte a terzi, sicché è idoneo a comprendere le ipotesi di scrittura sotto dettatura o con mano guidata. Lamentano che il detto ausiliare del giudice abbia tralasciato le evidenze e che il giudice non abbia disposto gli approfondimenti richiesti dagli attori.
Con un quarto motivo di gravame gli appellanti deducono: “Erronea valutazione delle risultanze documentali agli atti sebbene di indubbia rilevanza ai fini della corretta decisione sul punto, erronea applicazione della norma di cui all'art. 115 c.p.c., nonché della norma dell'art. 116 c.p.c., ed in particolare il richiamo ivi contenuto a quanto disposto dagli artt. 2702 e 2712 c.c. completamente disatteso con riferimento alle prove legali” (pp. 38 e 39, atto di appello).
pagina24 di 40 I GE RI impugnano il capo 9 della sentenza, con il quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di restituzione della somma di denaro di euro 198.200,00.
Ritengono che la motivazione utilizzata dal giudice di prime cure sia contraddittoria, perché dal procedimento penale a carico di EL UZ era emerso che ella aveva piena delega ad operare sul conto corrente del de cuius e aveva la disponibilità della carta di credito, sicchè appare evidente che gli assegni tratti a suo nome non erano certamente finalizzati a ottenere la liquidità per sostenere i costi della vita dei due conviventi, atteso che a tal fine ella avrebbe potuto agevolmente utilizzare, come in effetti era solita fare, la tessera bancomat in suo possesso e la carte di credito o prelevare direttamente allo sportello, mentre è palese che con il rilascio di detti titoli di credito il de cuius abbia inteso elargire somme di denaro a titolo personale alla medesima EL UZ.
Aggiungono che il giudice di prime cure non ha considerato i documenti depositati dagli attori, i quali sono prova del fatto che negli anni dal 2007 al 2013 il testatore non si è fatto carico di alcuno dei costi che gravavano su di lui per il mantenimento dei suoi beni, per il pagamento delle spese condominiali dell'immobile di Piazza Sant'AL ove viveva con EL UZ, per imposte varie;
non ha considerato che dal documento n. 27, sottoscritto dal testatore e da
EL CA il 23 aprile 2013 in occasione della definizione dello scioglimento della comunione tra gli stessi esistente, emerge che egli aveva accumulato debiti nei confronti della moglie, la quale aveva anticipato spese per i predetti titoli e, in particolare, euro 312.213,00 per finanziamenti fatti alla società RI
LA S.r.l. per coprire i numerosi prelievi effettuati a titolo personale dal de cuius, diffusamente individuati nel documento n. 23.
Ritengono che ove il giudice di prime cure avesse considerato tali documenti non avrebbe ritenuto che i denari corrisposti dal de cuius a EL UZ fossero stati utilizzati per il mantenimento dei due conviventi, atteso che, se così fosse avvenuto, il de cuius non avrebbe accumulato i debiti del cui pagamento si è successivamente assunto l'onere nei confronti della moglie.
Gli appellanti affermano, altresì, l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure relativa all'importo medio mensile delle dazioni di denaro a favore di
EL UZ, confrontato con l'importo medio della pensione mensile.
pagina25 di 40 Affermano che la considerazione è errata, in quanto il de cuius ha utilizzato fino all'ultimo centesimo le somme di denaro di cui mensilmente poteva disporre e non avrebbe potuto fare diversamente atteso che il conto corrente non risultava essere stato assistito da alcuna linea di credito, ma ha accumulato negli anni svariati debiti, non provvedendo alle obbligazioni su di lui gravanti;
secondo la prospettazione degli appellanti, il giudice ha in sostanza ritenuto che il de cuius ha speso oltre tremila euro al mese per vitto proprio e di EL UZ, atteso che è documentalmente provato che non provvedesse ad altre spese.
Al contrario, secondo gli appellanti proprio la cadenza degli assegni e gli importi degli stessi dimostrano la lettura distorta che dei documenti ha fatto il giudice di prime cure, non avvedendosi che importi consistenti a distanza anche di pochi giorni uno dall'altro non possono certamente giustificarsi con la banale motivazione addotta in sentenza.
Da ultimo, gli appellanti evidenziano un'ulteriore contraddizione nella parte in cui, pur dando atto che l'importo di circa euro 15.000,00 (precisamente, euro
15.328,00) è relativo al pagamento dei contributi volontari INPS per EL UZ e pur dando atto che alcun rapporto di lavoro intercorreva tra il testatore e EL
UZ, il giudice ha ritenuto di non ravvisare in capo a quest'ultima un'obbligazione restitutoria nemmeno a tale titolo.
In ultima analisi, affermano che il giudizio di mancata contestazione espresso nella sentenza gravata è errato, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 31 maggio 2023, n. 15288), anche a fronte di mancata specifica contestazione delle allegazioni della controparte, il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto.
Con un quinto e ultimo motivo di appello i GE RI deducono l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c. e 61 c.p.c., impugnando il capo 12 della sentenza, con il quale il giudice di prime cure ha rigettato le loro istanze istruttorie.
Affermano, quanto alla richiesta di estensione del quesito sottoposto al consulente tecnico d'ufficio grafologo alla verifica della scrittura del testamento sotto dettatura, che la motivazione del giudice di prime cure costituisce distorsione dl principio dell'onere della prova e violazione del diritto di difesa.
pagina26 di 40 Quanto alle istanze di ammissione di prove orali, gli appellanti affermano che le dichiarazioni rese dalle persone sentite a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria in sede di attività delegata, nell'ambito delle indagini preliminari a carico di EL UZ, non sono atti formati da pubblico ufficiale e sono, quindi, privi di pubblica fede e hanno rilevanza meramente indiziaria ex art. 2729 c.c., necessitando di essere nuovamente sentiti nel giudizio di merito al fine di acquisire una piena valenza testimoniale.
Aggiungono che il giudice di prime cure non ha valutato il contrasto tra le sommarie informazioni rese da tali persone (avv. Campisi e EL CA) e la documentazione proveniente dalle stesse persone, prodotta dagli attori con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.; contrasto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare in termini di inattendibilità delle dichiarazioni rese da dette persone.
Deducono, dunque, che le dichiarazioni che il Tribunale ha valorizzato, negando agli attori di fornire prova contraria, provengono da soggetti che hanno un personale interesse al rigetto della domanda di impugnazione dei testamenti: la moglie per timore di invalidazione dell'accordo sullo scioglimento della comunione, faticosamente raggiunto in sede di divorzio solo pochi mesi prima del decesso di TR RI e con il quale le è stata assegnata più della metà del patrimonio;
l'avv. Campisi per timore dei possibili risvolti disciplinari del suo operato.
L'esame del gravame.
In ordine di priorità logico giuridica va esaminato l'ultimo motivo di impugnazione, poiché, riguardando le istanze istruttorie formulate dagli attori, serve a circoscrivere il materiale probatorio utilizzabile al fine della decisione e a valutare la sufficienza dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado.
Il motivo è privo di fondamento.
Con riferimento alla richiesta di sottoporre al consulente tecnico d'ufficio il quesito relativo all'ipotesi di scrittura dei testamenti sotto dettatura, il giudice di prime cure ha ritenuto l'istanza “completamente esplorativa e oltre tutto anche contrastante con le emergenze della CTU medico-legale, da cui è emersa, come già scritto, l'insussistenza di prova di incapacità naturale del de cuius alla data di redazione dei due testamenti e anche l'insussistenza di una vulnerabilità dello
pagina27 di 40 stesso rispetto a EL RU, oltre alla forte personalità dello stesso. Quanto precede, a tacere del fatto che gli ulteriori aspetti fattuali emersi dall'istruttoria e già esaminati nel precedente paragrafo (in particolare, la rilevante disparità della formazione culturale esistente tra IS e EL RU in favore del testatore, la circostanza che i testamenti furono consegnati direttamente dal testatore al suo avvocato di fiducia G.E. CAMPISI perché li facesse pubblicare dopo il suo decesso, le astiose espressioni contenute nei due testamenti contro la seconda moglie del testatore) contrastano con l'asserita e completamente indimostrata, anche solo per indizio, dettatura delle disposizioni testamentarie”
(p. 18, sentenza gravata).
Le valutazioni espresse dal giudice di prime cure devono essere confermate, attesa la loro congruenza.
In particolare, va ribadita l'incompatibilità dell'ipotesi prospettata dagli attori, odierni appellanti, di scrittura dei due testamenti sotto dettatura, con l'accertamento della capacità a testare di TR RI, tanto più che, non essendo stato impugnato il capo di sentenza con il quale è stata rigettata la domanda di annullamento ex art. 591 c.c., si è formato il giudicato interno in ordine alla sussistenza della capacità naturale del testatore TR RI all'epoca di redazione dei testamenti impugnati.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, la capacità di discernimento del testatore e la possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelte esclude a priori che possa configurarsi l'ipotesi di una scrittura del testamento sotto dettatura. Ipotesi non prospettabile neppure in ragione delle patologie sulle quali insistono gli appellanti, cioè
l'alcolismo e l'ipoacusia da cui era affetto TR RI, ma che non hanno inficiato la sua capacità di testare, come pure evidenziato nella sentenza gravata nel rigettare la domanda di cui all'art. 591 c.c.
L'ipotesi della scrittura sotto dettatura va, a fortiori, esclusa in ragione degli elementi estrinseci alle schede testamentarie, correttamente evidenziati dal giudice di prime cure nel richiamato capo della motivazione censurata (cfr. p. 18, cit.).
Si aggiunga, con carattere dirimente, che la richiesta di ampliamento della consulenza di natura grafologica è stata correttamente rigettata dal giudice di prime cure perché non sorretta da deduzioni assertive e, in tal senso, giustamente considerata completamente esplorativa.
pagina28 di 40 Invero, i GE RI non hanno mai introdotto nel giudizio di primo grado allegazioni in ordine a testamento sotto dettatura o a mano guidata;
anche nella memoria di cui all'art.183, sesto comma, n. 1), c.p.c. si sono limitati a chiedere una consulenza tecnica d'ufficio sulla firma, per verificarne l'autografia.
Solo successivamente, nel corso di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, essi hanno chiesto di estendere il quesito alla sola ipotesi della scrittura sotto dettatura (ipotesi riproposta in sede di gravame) e non all'ipotesi della mano guidata.
Quanto alle istanze di ammissione di prove orali, va parimenti confermata la decisione impugnata, che ha ritenuto la genericità e l'irrilevanza delle prove testimoniali offerte dagli attori, tanto più ove si consideri che dal tenore letterale dei capitoli di prova dedotti da tali parti emerge con evidenza come essi non siano pertinenti né alla dedotta circostanza della scrittura dei testamenti con mano guidata né all'asserita captazione della volontà di TR RI da parte di EL
UZ.
Con riferimento alle istanze ex art. 210 c.p.c., va parimenti confermato che esse non sono indispensabili al fine del decidere, attesa l'esaustività dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado.
La genericità e l'irrilevanza delle prove orali offerte dagli attori è sufficiente per negare l'ingresso alle prove orali da tali parti riproposte nel presente giudizio.
In conclusione, la causa non necessita di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Il primo motivo dell'appello, concernente l'interpretazione delle disposizioni testamentarie ex art. 588 c.c., è privo di fondamento.
Per una migliore analisi è opportuno richiamare il testo delle schede testamentarie impugnate.
Il primo testamento è del seguente tenore:
“Milano, 8.03.2010. Io sottoscritto TR RI, nato a [...] il
15.10.1936, attualmente residente e abitante in Milano, piazza Sant'AL 3, nel pieno delle mie facoltà fisiche e mentali, chiedo che alla mia morte, quando avverrà, alla signora CI De La UZ, che convive con me, siano rilasciati questi benefici: - Un assegno di € 100.000,00 (centomila) per tutte le cure mediche e mentali che mi ha prestato in questi ultimi anni – la disponibilità gratuita dell'appartamento che oggi occupa con me, fino a quando lei lo vorrà – tutto l'arredamento di questo appartamento rimangono di proprietà della Sg.ra
pagina29 di 40 De La UZ – alla signora EL CA va tutta la mia condanna per avermi rovinato una vita di lavoro solo per una mia ingenuità amministrativa – tutto il resto deve andare ai miei eredi naturali. In fede TR RI” (doc. n 16, fascicolo di primo grado RI).
Il successivo testamento dispone nei seguenti termini:
“Io sottoscritto TR RI, nato a [...] il [...] residente a
Milano piazza Sant'AL 3 nelle piene facoltà fisiche e mentali, dispongo quanto seve alla mia morte, quando avverrà: - alla IGra CI De La UZ, mia convivente e amica deve andare il 20% della mia Società RI LA
s.r.l. in attesa che questa quota venga aumentata dal Giudice del Tribunale contro la IGra EL CA, ladra e spergiura, che mi ha rubato tutto quello che era mio – alla stessa IG.ra De La UZ lascio il 25 delle mie proprietarie personali dell'appartamento in via Amedei n.3 a Milano compreso i due box in cortile – sempre alla stessa IGra De La UZ lascio il 25% della casa di OM
(Bergamo). Tutto questo per l'assistenza che la IG.ra De La UZ mi ha dato in questi ultimi anni: la ringrazio e le sono debitore. Quanto ho disposto deve essere realizzato alla mia morte. In fede TR RI Milano 03.01.2012” (doc. n. 16, fascicolo di primo grado RI).
Muovendo dal dato letterale delle schede testamentarie va, anzitutto, rilevato come sia privo di pregio l'assunto degli appellanti secondo cui non esisterebbe un'istituzione di erede a favore degli “eredi naturali”, perché i figli sono eredi legittimi, unitamente, peraltro, alla seconda moglie di TR RI,
EL CA, ancora unita in matrimonio con il testatore all'epoca di redazione dei testamenti impugnati.
Al riguardo va evidenziato, non solo che entrambi i testamenti contengono parole di disprezzo nei confronti di EL CA e l'espressa manifestazione della volontà di TR RI di escluderla dalla propria eredità, dal che si desume che la piena consapevolezza del testatore in ordine a chi fossero i suoi eredi legittimi, ma anche che l'espressione “eredi naturali” evoca un legame naturale, di sangue. Ciò esclude che, sulla base di tale dizione letterale, si possa considerare l'istituzione di erede riferita anche alla seconda moglie del testatore o a CI EL UZ, oltre che ai figli di TR RI.
Accertato, quindi, come con l'evidenziata espressione il testatore abbia voluto istituire eredi i figli, in quanto suoi successori per “natura” o vincolo di pagina30 di 40 sangue, occorre procedere all'interpretazione dei due testamenti olografi per verificare se il giudice di prime cure abbia correttamente qualificato le disposizioni a favore di CI EL UZ quali legati.
Quanto alla contestazione in merito alla corretta applicazione dell'art. 588
c.c., bisogna innanzitutto ricordare che è consolidato orientamento della Corte di
Cassazione quello secondo cui, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento
(Cass. n. 24163/2013; Cass. n. 23278/2013). In particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017).
Inoltre (cfr. Cass. n. 24163/2013) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni.
Infine da ultimo è stato ribadito che in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni (Cass. n. 6125/2020; da ultimo, Cass., ordinanza 3 giugno 2024, n. 15387).
Nel caso in esame emerge che, nel pervenire all'approdo interpretativo qui contrastato, la sentenza gravata è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate negli atti di ultima volontà, evidenziando che nel primo testamento, datato 8 marzo 2010, dall'espressione “siano rilasciati questi benefici” si desume che il testatore intendeva le attribuzioni a favore di CI
EL UZ quale “beneficio” a carico dell'eredità e non come un'istituzione di pagina31 di 40 erede;
che, del pari, l'espressione “tutto il resto deve andare ai miei eredi naturali” dimostra ulteriormente come il testatore abbia inteso disporre dei legati a favore di EL UZ, a carico dell'eredità, attribuita per intero, e salvo i legati, ai due figli, “eredi naturali”.
La sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato come il secondo testamento, datato 3 gennaio 2012, consistendo nell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale di società e di quote di proprietà su beni immobili, ampli in termini quantitativi le disposizioni contenute nel primo testamento e vada, pertanto, interpretato congiuntamente al primo, con la conseguenza che anche le disposizioni del testamento successivo vanno interpretate come legati a beneficio di CI EL UZ e a carico dell'eredità, non emergendo che il testatore abbia voluto attribuire alla stessa una quota del suo patrimonio, ma singoli beni.
Ad avvalorare tale interpretazione la sentenza gravata ha richiamato l'uso del termine “lascio” nel secondo testamento e la circostanza che le quote attribuite con tale testamento a CI EL UZ sono divergenti a seconda delle diverse tipologie di beni (20% per le quote sociali e 25% per la quota di proprietà sui beni immobili), il che porta ad escludere che le attribuzioni siano intese quali parte della totalità dell'asse.
La conclusione del giudice di prime cure non appare censurabile in questa sede, essendo conforme ai richiamati principi di diritto e, tenuto conto, altresì, della formula neutra adottata nel secondo testamento (“lascio”), che si presta anche per legittimare la tesi della istituzione di erede ex certa re, implica un adeguato apprezzamento anche delle specifiche volontà testamentarie.
A conforto dell'interpretazione alla quale è pervenuta la sentenza gravata occorre, altresì, considerare le diverse espressioni utilizzate dal testatore per indicare i destinatari delle disposizioni testamentarie: mentre i figli sono indicati come “eredi naturali”, ad indicare una posizione di successione universale derivante automaticamente dal legame di natura, dal vincolo di sangue, l'odierna parte appellata è indicata come “signora CI De La UZ”, “che convive con me” (nel primo testamento) o come “IGra CI De La UZ, mia convivente e amica” (nel secondo testamento), ad evidenziare l'estraneità al legame di sangue e, così, l'estraneità ad una successione universale.
pagina32 di 40 Deve, pertanto, confermarsi l'interpretazione del giudice di prime cure che ha considerato unici soggetti istituiti eredi da TR RI i figli TT RI
e MO RI e CI EL UZ quale legataria.
Consegue da tale interpretazione che va confermata, altresì, la pronuncia di inammissibilità, ex art. 564 c.c., dell'azione di riduzione, per difetto di accettazione beneficiata dell'eredità paterna da parte dei figli, odierni appellanti, poiché tale condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione è prevista per la sola ipotesi, quale quella in esame, che si agisca nei confronti di soggetto terzo, non erede.
Il secondo motivo di gravame, concernente la pronuncia di rigetto della domanda di annullamento ex art. 624 c.c., non merita accoglimento.
Il motivo in esame ripropone argomentazioni già congruamente respinte dalla sentenza impugnata, senza, tuttavia, censurare il motivo fondante della pronuncia di rigetto, cioè l'assenza di allegazioni e di prove in ordine a “quali mezzi fraudolenti abbia utilizzato EL RU per orientare la volontà di
IS a testare in suo favore” (p. 16, sentenza impugnata).
Gli elementi di fatto invocati dagli appellanti (la vulnerabilità del testatore per le patologie e la dipendenza da sostanze alcoliche;
l'asserito stato di isolamento del testatore) non solo non configurano i mezzi fraudolenti richiesti dall'art. 624 c.c., ma non possono considerarsi neppure quali indizi di un'attività captatoria.
Sul punto si è, del resto, già espressa la sentenza gravata con valutazioni non solo conformi ai principi giurisprudenziali che regolano la materia, ma anche basate sull'analisi del materiale probatorio acquisito al processo, il quale è stato adeguatamente valutato e ponderato.
Quanto all'asserito isolamento sociale va, quindi, ribadito che non vi sono elementi per ritenere che tale isolamento fosse stato imposto a TR RI da
CI EL UZ, mentre risulta che egli avesse rilevanti problemi di mobilità
e che si sentisse regolarmente al telefono con la sorella, che il figlio andasse sporadicamente a fargli visita e che TR RI si vedesse regolarmente con l'avvocato di fiducia, Giulia Elena Campisi. Va, altresì, evidenziato che difettano allegazioni in ordine al fatto che EL UZ abbia impedito a TR RI o ai suoi amici e familiari di fargli visita;
che, in definitiva, il c.d. “ritiro sociale” di
TR RI era dovuto, piuttosto, a problemi di salute (difficoltà di pagina33 di 40 deambulazione) e al fatto che i familiari (a partire dai figli) avevano per anni trascurato di fargli visita, persino quando era stato ricoverato in ospedale, come si desume dal fatto che in tuti gli accessi al pronto soccorso e in ospedale TR
RI risultava sempre accompagnato da CI EL UZ e mai dai figli, come sottolineato dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Mantero (cfr. pp. 11 e 22 della relazione depositata il 3 luglio 2020).
Quanto ad una vulnerabilità di TR RI collegabile all'abuso di alcol, il consulente tecnico d'ufficio dott. Mantero ha escluso tale vulnerabilità, affermando che “Anche invocando una involuzione su base alcolica, peraltro mai dimostrata, l'unico dato cognitivo di cui disponiamo (MMSE, 2007) è indicativo di una sostanziale tenuta cognitiva globale e ipotizzare qualunque altra involuzione clinica mai verificata appare del tutto fuorviante”.
All'esito del contraddittorio tecnico con i consulenti tecnici di parte, il dott.
Mantero ha, altresì, escluso qualsivoglia rilevanza non solo all'abuso di sostanze alcoliche, ma anche alle asserite illogicità espressive e contraddizioni intrinseche delle schede testamentarie, che gli odierni appellanti invocano quali indizi di captazione.
Al riguardo il detto consulente tecnico d'ufficio ha precisato quanto segue:
“Circa le note del Prof. Marchesi qualche commento alle affermazioni del
Collega. Innanzitutto chiarisco che le mie conclusioni sono fondate principalmente sulla documentazione medica (omissis) Nella ricostruzione della storia alcolica del de cuius sono partito dal 2005 poiché non vi sono dati anteriori. E' certamente possibile che il rapporto con l'alcool e l'assunzione in eccesso siano anteriori ma, una volta accertata la presenza di una dipendenza alcolica di lunga data non rileva, ai fini della nostra analisi, quale fu l'anno di esordio. Giova ricordare che la tendenza all'ingestione di grandi quantità di alcool non prova di per sé la presenza di una patologia psichiatrica attraverso un rapporto diretto. Il Prof. Marchesi richiama come il IG. RI sia stato descritto “ubriaco” in alcune occasioni. Il rilievo non è indicativo di una demenza alcolica o altra patologia e non dimostra di per sé nulla. Il Collega afferma (“Non è libero di autodeterminarsi chi non ha la piena contezza della propria situazione”). Ciò che rileva invece è che sia presente una sufficiente capacità per testare, come indica la letteratura già citata in bozza. Non ritengo di aver esulato dal quesito procedendo all'esame delle schede testamentarie dato
pagina34 di 40 che negli accertamenti sulla capacità di testare è di prassi farlo. Inoltre è la stessa parte Attrice ad avere prodotto la relazione Sartori e a citare i testamenti.
Circa le “agrafie” citate dal Collega si ribadisce che gli errori grafici o le disgrafie nei due testamenti considerati sono modeste e possono essere legate a problemi di qualunque natura e non dimostrabili (stati emotivi, disattenzione, stanchezza…per citarne solo alcuni) Comunque si ripete che le alterazioni citate sono di entità modesta e non dimostrano un significativo indebolimento del patrimonio cognitivo (omissis) Per concludere, il Collega elenca una serie di condizioni patologiche, a suo dire, presenti e concomitanti nel caso in esame.
Alterazioni morfologiche cerebrali (che da sole, se non corredate da una diagnosi
e da una valutazione funzionale delle competenze cognitive non indicano uno stato clinico). Demenza alcolica, di cui non vi è traccia documentata. Demenza da farmaci sedativi: idem. Demenza da condizione patologica cardiaca: idem, non vi è traccia che la condizione cardiaca di cui soffriva avesse portato a una involuzione demenziale. Grave depressione: non risulta che il de cuius soffrisse di depressione grave, intendendo con la qualificazione grave una condizione patologica tale da portare ad anomalie dell'ideazione, della percezione e del comportamento” (pp. 35-37, relazione cit.).
In definitiva, nessuna delle malattie che lo affliggevano e neppure l'uso di sostanze alcoliche e di farmaci avevano inficiato le capacità cognitive di TR
RI, sicchè è da escludere che egli si trovasse in condizione di vulnerabilità, sì da poter subire l'asserita coercizione psicologica di CI EL UZ.
La vulnerabilità di TR RI va esclusa sulla base delle circostanze correttamente evidenziate nella sentenza gravata e, precisamente, le seguenti: il fatto che negli anni antecedenti il decesso TR RI avesse condotto un lungo e impegnativo contenzioso divorzile con la moglie EL CA, al quale aveva lucidamente partecipato consultandosi periodicamente con il suo avvocato di fiducia, addirittura ipotizzando di avviare un ulteriore contenzioso in ordine all'asserita intestazione fittizia alla moglie delle quote di RI
LA S.r.l. (azione mai intrapresa perché sconsigliato dall'avvocato di fiducia, Giulia Elena Campisi) e perfezionando gli accordi transattivi che avevano portato alla sentenza di scioglimento del matrimonio, recante accordi patrimoniali concordati pochi mesi prima del suo decesso (cfr. doc. nn. 2 e 36, fascicolo di primo grado di RI;
doc. n. 21, fascicolo di primo grado di EL UZ);
pagina35 di 40 le caratteristiche soggettive di TR RI e di EL UZ, l'uno laureato in economia e commercio a pieni voti e imprenditore dotato di elevato livello di istruzione e l'altra una persona straniera con basso grado di istruzione, che svolgeva lavoro di collaboratrice domestica prima di conoscere TR RI;
il fatto che i due testamenti olografi fossero stati consegnati dal testore all'avvocato di fiducia, Giulia Elena Campisi, affinché fossero pubblicati alla sua morte;
le espressioni ingiuriose usate dal testatore nei confronti della moglie EL
CA, definita “ladra e spergiura”.
Tutti gli evidenziati elementi sono indicativi di una personalità forte in
TR RI, uomo combattivo nei confronti della ex seconda moglie EL
CA; capace di valutare atti complessi, come le transazioni, avvalendosi del supporto tecnico e dei consigli del suo avvocato;
perfettamente in grado di rappresentarsi le disposizioni di ultima volontà scritte e sottoscritte, come pure consapevole delle espressioni di disprezzo volutamente utilizzate nei confronti di
EL CA, da lui detestata.
Rispetto a una simile personalità non è neppure astrattamente configurabile un'attività di captazione da parte di CI EL UZ, ma va piuttosto evidenziato come le due schede testamentarie siano il riflesso e il frutto della personalità e della volontà di RI e come esse rispecchino il suo vissuto.
Privo di pregio è, dunque, il riferimento degli appellanti alle “cure mentali” menzionate nella prima scheda testamentaria, quale indizio di attività di coercizione psicologica esercitata sul testatore da CI EL UZ.
E' evidente che la coercizione psicologica (da escludere in base a quanto in precedenza osservato) deve riguardare fatti anteriori alla formazione della scheda testamentaria, ma nessun fatto certo è stato allegato dai GE RI che consenta di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo di formazione della volontà del testatore.
In conclusione, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda di annullamento ex art. 624 c.c.
Il terzo motivo di impugnazione, concernente la pronuncia di rigetto della domanda di nullità per apocrifia dei testamenti impugnati, non merita accoglimento.
pagina36 di 40 Il motivo si risolve nella riproposizione testuale delle osservazioni svolte dal consulente tecnico degli attori in ordine alle relazioni dei consulenti tecnici d'ufficio, dott. Mantero (psichiatra) e dott.ssa Guizzardi (grafologa).
Premesso che il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Guizzardi, ha appurato, con esame puntuale e valutazione delle scritture di comparazione depositate in giudizio, l'autografia di entrambe le schede testamentarie, si deve richiamare quanto argomentato nell'esaminare il secondo e l'ultimo motivo di gravame.
Va, quindi, sinteticamente ribadito che non sussistono allegazioni in ordine alle prospettate ipotesi della mano guidata e sotto dettatura, peraltro incompatibili con l'accertamento, orami incontrovertibile, della capacità di testare di TR
RI, sì che non si giustifica un accertamento tecnico d'ufficio sul punto;
che le evidenziate disgrafie, peraltro modeste, in un soggetto di cui è ormai incontrovertibilmente accertata la capacità a testare, oltre che la forte personalità nell'autodeterminarsi, non sono elementi indicativi di allografia o di dettatura delle disposizioni testamentarie da parte di terzi;
che anche le invocate patologie e la dipendenza dall'alcol, in un soggetto capace di intendere e di volere e dalla forte personalità, non costituiscono neppure elemento indiziario per suffragare tali ipotesi (scrittura con mano guidata o sotto dettatura).
Va, dunque, confermata anche la pronuncia di rigetto della domanda ex art. 606 c.c.
Infine, il quarto motivo di appello, con il quale si censura la pronuncia di rigetto della domanda di restituzione della somma di denaro di euro 198.200,00, non merita accoglimento.
Gli appellanti si dolgono che il giudice di prime cure abbia ritenuto che gli assegni, dell'importo complessivo di euro 179.200,00, tratti da TR RI a beneficio di CI EL UZ nel periodo dal 2006 al 2013, avessero la finalità di consentire alla beneficiaria di monetizzare gli assegni stessi allo scopo di sostenere i costi della vita della coppia di conviventi.
Si dolgono, inoltre, che la sentenza gravata abbia ritenuto l'importo di euro
15.328,00 relativo al pagamento dei contributi volontari INPS per EL UZ e che, pur dando atto che nessun rapporto di lavoro intercorreva tra quest'ultima e il de cuius, non abbia ravvisato alcun obbligo restitutorio in capo alla parte convenuta nemmeno a tale titolo.
pagina37 di 40 Le censure sono inconcludenti rispetto alle allegazioni svolte dagli appellanti sin dal giudizio di primo grado, ove si consideri che nell'atto introduttivo di quel giudizio i GE RI hanno chiesto la restituzione della somma di denaro di euro 198.200,00 ai sensi dell'art. 724 c.c. (concernente collazione e imputazione).
A prescindere dalla qualificazione delle attribuzioni di denaro che TR
RI ha effettuato a favore di CI EL UZ a mezzo dei 112 assegni tratti a suo beneficio tra il 2006 e il 2013, va rilevato che, quand'anche fossero qualificate quali donazioni, non potrebbe operare l'istituto della collazione invocato dagli appellanti, sia perché la domanda di collazione presuppone una domanda di scioglimento della comunione, che non è stata proposta;
sia perché neppure esiste una comunione ereditaria tra gli odierni appellanti e EL UZ, essendo quest'ultima una legataria;
sia, infine, perché la collazione riguarda solo i coeredi rientranti nelle categorie di soggetti di cui all'art. 737 c.c. (figli del de cuius, loro discendenti, coniuge), categorie alle quali EL UZ è estranea.
Considerazioni analoghe valgono per le somme di denaro pagate dal de cuius per contributi volontari INPS per EL UZ, poiché anche per queste somme di denaro gli attori hanno invocato l'applicazione dell'art. 724 c.c. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. p. 23 di detto atto).
Si aggiunga che sia per la somma di denaro di euro 179.200,00 sia per la somma di denaro di euro 15.328,00 (pagata per i contributi volontari) gli attori non hanno dedotto il titolo costitutivo dell'obbligazione restitutoria in capo a EL
UZ. In difetto di tale necessaria allegazione è evidente come sia carente di fondamento la domanda di restituzione dagli stessi proposta.
A tal fine non può ritenersi sufficiente la deduzione, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. p. 24) e riproposta a fondamento del motivo in esame, che la restituzione della somma di denaro pagata per i contributi volontari INPS è dovuta perché il rapporto di lavoro subordinato tra TR
RI e EL UZ era già cessato all'epoca dei detti pagamenti.
L'accertamento della sussistenza dell'obbligazione restitutoria in capo a
EL UZ presuppone l'allegazione (oltre che la prova) che le parti si fossero espressamente accordate nel senso che la somma di denaro pagata da TR
RI per conto di EL UZ, a titolo di contributi volontari INPS, dovesse pagina38 di 40 essere restituita dalla prima a RI. Di tale allegazione non vi è, tuttavia, traccia negli atti dei GE RI.
In ultima analisi va, poi, considerato che il pagamento dell'obbligo del terzo, ex art. 1180 c.c., quale è il pagamento dei contributi effettuato da TR
RI a beneficio di CI EL UZ, configura un'ipotesi di donazione indiretta quando venga posto in essere dal solvens con animo liberale nei riguardi del debitore (cfr. Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6538).
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi accertata l'insussistenza di un'obbligazione restitutoria di CI EL UZ nei confronti di TR
RI e, quindi, dei suoi eredi universali, odierni appellanti.
Va, dunque, confermata, sia pure con la diversa motivazione in precedenza evidenziata, la pronuncia di rigetto della domanda di restituzione formulata dai GE RI.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure con la parziale diversa motivazione precedentemente espressa.
La regolamentazione delle spese processuali.
Gli appellanti, soccombenti, devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro, attesi gli interessi e le difese comuni (art. 97 c.p.c.), a CI
EL UZ le spese del presente grado da quest'ultima anticipate.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in
pagina39 di 40 parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, di valore indeterminabile e di complessità media.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da TT RI e MO RI nei confronti di
CI EL UZ, per la riforma della sentenza n. 1589/2024, pubblicata dal
Tribunale di Milano il 12 febbraio 2024 nella causa iscritta al n. 49369/2017 r.g.
e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza gravata;
CONDANNA
TT RI e MO RI a rimborsare, in solido tra loro, a
CI EL UZ le spese del presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
TT RI e MO RI.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina40 di 40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 883 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato il
30 dicembre 2022 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
ET IS (C.F.: DRS DTT 65D64 G3374R), nata a [...] il
24 aprile 1965, ivi residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo EL del Foro di Parma, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
MO IS (C.F.: [...]), nato a [...] il
16 novembre 1957, residente in [...](Senegal), Yoff Hangar Peleerin, n. 9 e rappresentato e difeso dall'avv. TT RI, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTI
pagina1 di 40 Contro
EL EL RU (C.F.: DLC FCS 59RSS Z216S), nata in
Cabanatuan City (Filippine) il 26 ottobre 1959, residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta
Vittoria, n. 31, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Maria Fino, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Donatella Bassanelli del Foro di Monza,
giusta procura allegata alla comparsa di risposta
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1589/2024, pubblicata in data 12 febbraio 2024 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 49369/2017 r.g.
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per
lesione di legittima
Conclusioni:
Per TT RI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1589/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 49369/2017, depositata in cancelleria in data 12.02.2024, notificata il 21.02.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“_previa modifica dell'ordinanza 30.03.2022 modificare il quesito sottoposto al CTU Dr. Guizzardi, specificando che l'analisi della scritturazione dei testamenti debba essere eseguita tenendo conto dello stile redattivo, considerando il livello culturale del de cuius e le sue patologie, per accertare se nelle predette scritture siano contenuti elementi che possano far ipotizzare la dettatura da parte di terzi.
- in ogni caso convocare la Dr. Guizzardi a chiarimenti sulle argomentazioni svolte nelle osservazioni della CTP Dr. Romanello, in particolare motivando in ordine alla superficialità nello svolgimento dell'incarico, laddove sono stati del tutto trascurati aspetti formali delle scritture, quali plurimi errori ortografici e contenutistici che riguardano intere espressioni, i tremori da
pagina2 di 40 esitazione, gli asseriti “prolungamenti in finale”, che ad un esame più approfondito si evidenziano nella loro reale natura di segni di trascinamento, e che giungono a produrre un bottone di inchiostro per soffermo, come evidenziato dalla CTP, la cui presenza non è per nulla compatibile con la “redazione rapida e disinvolta”, di cui tratta la CTU, e che inducono a ritenere l'intervento di terzi nella redazione degli scritti, avvenuta sotto evidente dettatura;
- disporre, in accoglimento dell'istanza 01.04.2019 di rimessione in termini ai sensi dell'art.153 II comma c.p.c., la produzione della relazione di stima Arch. M.Brambilla del 25.01.2019 sull'immobile sito in Milano, P.zza Sant'AL n. 3, allegata alla predetta istanza;
-in via subordinata, accertata la non genuinità dei testamenti olografi del
8.03.2010 e del 3.01.2012, in quanto non provenienti dal de cuius, annullare i medesimi dichiarandoli privi di ogni effetto;
- in via subordinata, in accoglimento della domanda ex art. 557 c.c., ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni in favore della convenuta CI De La
UZ contenute nei testamenti olografi del 8.03.2010 e del 3.01.2012 nella parte in cui ledono le quote legittime riservate agli attori per legge;
infine disporre il reintegro della quota legittima degli attori mediante la riduzione delle disposizione testamentarie rese a favore della convenuta;
- in ogni caso accertata l'esistenza di un debito in capo alla convenuta CI De La UZ per l'importo di € 198.200,00, o della diversa maggiore somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, condannare la stessa al pagamento in favore degli attori, unici eredi in seguito all'annullamento dei testamenti del 8.03.2010 e del 3.01.2012, al pagamento in loro favore del medesimo importo accertato, addizionato degli interessi di legge;
- in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i testamenti olografi del 8.03.2010 e del 3.01.2012 non venissero annullati, dichiarare comunque tenuta e quindi condannare la convenuta CI De La UZ al conferimento alla massa ereditaria dell'intero suo debito di € 198.200,00,
o della diversa somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, imputandolo alla quota di spettanza della medesima CI De La UZ, da contenersi comunque nei limiti della quota disponibile.
In ogni caso con la rifusione delle spese, compensi di avvocato ed oneri accessori dovuti per legge”. In via istruttoria si chiede pertanto che il giudice Voglia occorrendo disporre: I) In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
2) Ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.:
- nei confronti dell'Avv. G.E.Campisi di Milano, con studio in Milano V.le Elvezia n.12, dei documenti redatti di pugno o comunque sottoscritti dal de cuius
e qui prodotti sub n. 27), 28) nonché delle procure alle liti rilasciate in occasione dei giudizi di separazione dei coniugi, divorzio e scioglimento della comunione, intrapresi per incarico dello stesso, nonché originale del documento sottoscritto dalla convenuta e prodotto sub doc. 59) e comunque dei fascicoli relativi ai giudizi patrocinati nell'interesse del de cuius fino alla sua morte;
II) in relazione alla domanda subordinata di accertamento della non genuinità dei testamenti:
pagina3 di 40 3) disporre CTU grafologica sulle firme riportate sugli assegni tratti sul conto corrente n. 18725 del de cuius e prodotti sub.11) sui testamenti asseritamente attribuiti al de cuius, sulla documentazione acquisita all'esito degli ordini di esibizione di cui infra n.2) autorizzando il consulente ad accedere al fascicolo penale di cui infra al n.2) per la comparazione delle firme apposte sui documenti oggetti di sequestro e i documenti acquisiti al giudizio, al fine di accertare la genuinità di dette firme e l'attribuibilità delle stesse al de cuius
4) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
- nei confronti di Banca Popolare di Milano agenzia di P.zza Duca d'Aosta
n.8, Milano degli originali degli assegni tratti sul c/c n. 18725 intestato al de cuius prodotti sub. docc. 12 e 14;
5) disporre l'acquisizione degli atti del procedimento penale n.35554/2014 ivi compresi l'assegno n.0524077981 emesso dalla Banca Popolare di Milano (BPM) tratto dal c/c 18725, apparentemente sottoscritto da TR RI, e del modulo compilato relativo alla richiesta di un libretto di assegni non trasferibili emesso dalla agenzia n. 26 M11145 della BPM in data 3.09.2013, apparentemente sottoscritto da TR RI, entrambi oggetto del sequestro del 5.10.2015 a cura del PM Dr.Colangelo;
6) prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Dica il teste se è vero che pochi giorni dopo la morte del Dr. TR RI, incontrando gli attori, e riconoscendo l'attore come figlio del de cuius, ha riferito di non vedere il loro padre da molti anni;
si indica a testimone il titolare/legale rappresentante del Bar Principe sito in Milano, P.zza sant'AL n. 3.
2) Dica il teste se è vero che nel corso del suo impiego presso la filiale della BPM di P.zza Duca D'Aosta, ove il de cuius intratteneva il rapporto di conto corrente n. 18725 ebbe modo di incontrare il medesimo;
si indica a testimone IG CI c/o BPM P.zza Duca d'Aosta n.8, Milano.
3) Dica il teste se è vero che ha assistito il de cuius professionalmente fino all'anno 2008;
4) “Vero che dopo che aveva cessato il suo rapporto professionale in favore del RI ebbe modo di parlare con la signora EL CA che le riferì di uno stato di degrado generale nel quale il marito versava da quando viveva con la De La UZ”;
5) “Vero che dopo che aveva cessato il suo rapporto professionale in favore del RI ebbe modo di parlare con l'Avv. Campisi che le era subentrata nell'incarico difensivo, e la stessa le riferì che il RI viveva in uno stato non più dignitoso, che non curava la propria persona, non usciva più di casa e che la sua dipendenza dall'alcool era peggiorata”;
6) “Vero che l'Avv. Campisi le riferiva che, in occasione delle visite che faceva al RI presso la sua abitazione di P.zza Sant'AL, lo trovava trasandato anche nell'aspetto generale, discinto in vesti da camera”;
7) “Vero che dall'Avv. Campisi seppe che il RI quando aveva lasciato la casa coniugale era andato a vivere nel suo ufficio di via Da Recanate con la
De La UZ, ed era costretto a frequentare una tavola calda poiché quest'ultima non lo accudiva e non gli preparava i pasti”; si indica a testimone sui capitoli da n. 3) a n. 7) l'Avv. Domenico Molinero con studio in Milano, via Tertulliano n.61;
8) “Vero che in data 2.11.2009, in occasione del decesso di suo padre LI RI, lei rispose, presso l'abitazione dei suoi genitori ad una
pagina4 di 40 telefonata del de cuius il quale mostrava di non comprendere con chi stesse parlando”;
9) “Vero che quando lei pronunciò il suo nome il de cuius la scambiò per suo padre, appena morto, pronunciando le parole 'LI? quale LI ?'”;
10) “Vero che dopo che lei ebbe spiegato chi era al de cuius questi mostrava di non comprendere con chi stesse parlando”;
11) “Dica il teste da quanto tempo prima della morte del de cuius sua madre ed il medesimo non si incontravano personalmente”;
12) “Dica il teste se il de cuius ha partecipato nel mese di febbraio dell'anno 2000 alla cerimonia delle esequie della sua zia paterna EB RI, che lo aveva cresciuto insieme alla nonna EL ES RI”;
13) “Dica il teste se è vero che il de cuius aveva da anni interrotto ogni rapporto con la zia EB RI in quanto le rimproverava di avere continuato ad intrattenere rapporti con la sua prima moglie, madre degli attori, nonostante la loro separazione”;
14) “Dica il teste se è vero che anche sua madre EL RI RI aveva ricevuto il divieto da parte del de cuius di intrattenere rapporti con la sua prima moglie, minacciandola che se avesse continuato ad accoglierla nella sua casa lui non le avrebbe più fatto visita”; si indica a testimone sui capitoli da n.8) a n.14) il Geom W.J.RI residente a [...].
15) “Dica il teste se riconosce i certificati e comunque i referti di cui ai docc. n.8), 34) e 35) che si mostrano, e riferisca sulle condizioni mentali del de cuius rilevate al tempo in cui i referti furono redatti, in esito alle visite ed accertamenti diagnostici eseguiti sulla persona dello stesso”; si indicano a testimoni sul cap.15) il Dr. W Conte ed il Dr. M. Lazzaroni c/o
Clinica Columbus, Milano. 16) “Dica il teste se in qualità di amministratore del Condominio S.AL di Milano ha avuto modo di incontrare personalmente il de cuius negli anni precedenti la sua morte nel settembre dell'anno 2013”; si indica a testimone sul cap.16) il Geom. Niccolò Vanini con studio in
Milano.
17) “Dica il teste se riconosce la corrispondenza di cui ai docc. da 37) a 52), nonché il documento 68)”; 18) “Dica il teste se conferma di avere avuto contatti epistolari e telefonici con gli attori, negli anni in cui ha seguito professionalmente il de cuius, per informarli sull'andamento del contenzioso e sulle questioni che riguardavano personalmente il loro padre, e per avere da loro indicazioni sulle decisioni da assumere per tutelare gli interessi del de cuius”. Si indica a testimone sui capp. 17) e 18) l'Avv. Giulia E. Campisi con studio in Milano V.le Elvetia n.12.
19) “Dica il teste se è vero che in qualità di segretaria dello Studio EL
RI di Parma ha ricevuto negli anni 2010/2013, fino ai giorni immediatamente successivi al decesso del Dr. P. RI, telefonate da parte dell'Avv. Campisi per l'Avv. RI”;
20) “Dica il teste se è vero che l'Avv. Campisi raggiungeva telefonicamente l'Avv. RI anche sulla sua utenza mobile”;
21) “Vero che nell'estate dell'anno 2006, l'Avv. RI ricevette presso il suo studio di Parma, P.le Boito n.1, la signora CA EL, moglie di suo padre, che le aveva chiesto di vederla per rappresentarle le problematiche connesse all'abbandono da parte del Dr. RI della casa coniugale”.
pagina5 di 40 Si indica a testimone sui capp. 19) 20), 21), ed anche sui successivi 25) e
26) la signora BO IG residente in [...].
22) “Dica il teste se è vero che è stata contattata dall'Avv. RI di Parma, su indicazione dell'Avv. P. Venturini, collega del foro di Parma, per chiederle di assistere la signora CA, allora moglie in seconde nozze del padre, nelle vicende relative alla separazione dei coniugi ed alla gestione e scioglimento della società RI LA s.r.l.”;
23) “Dica il teste se è vero che fu l'Avv. RI ad accompagnare la signora CA al primo incontro presso il suo studio di Milano, Via Manzoni”. Si indica a testimone sui capitoli 22) e 23) l'Avv. A. Pellegatta con studio in Milano.
24) “dica il teste se è vero che nell'estate dell'anno 2006 lei prese contatto con l'attrice per esporle la situazione venutasi a creare tra lei e suo marito a seguito della relazione extraconiugale da questi coltivata con la De La UZ”;
25) “Vero che lei si recò a Parma, presso lo studio dell'Avv. RI per informarla del fatto che il padre aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a convivere con la De La UZ, prima nell'ufficio della società, dove era stata approntata una camera da letto, e successivamente in altro locale locato allo scopo”;
26) “Vero che lei riferì all'Avv. RI che in occasione di una visita fatta al marito presso l'ufficio, mentre lei sulla porta di ingresso si intratteneva a parlare con lui, la De La UZ passava più volte alle spalle del RI, senza alcun vestito addosso, e le rivolgeva sorrisi di scherno”;
27) “Vero che fu lo stesso suo marito a confermarle di intrattenere la relazione extraconiugale con la De La UZ per motivi legati all'assenza di rapporti intimi tra voi coniugi”;
28) “Vero che fu lo stesso suo marito a confessarle che la De La UZ soddisfava ogni genere di suo appetito sessuale”;
29) “Vero che lei stessa ebbe modo di rinvenire in casa farmaci per la cura dell'impotenza acquistati /da suo marito”;
30) “Vero che di detto rinvenimento lei riferì all'Avv. RI, preoccupata delle conseguenza che detti farmaci avrebbero potuto avere sulla salute di suo marito”;
31) “Vero che i contatti tra lei e l'Avv. RI si sono protratti fino alla morte di suo marito”;
32) “Vero che nel corso dell'estate dell'anno 2013, successivamente al perfezionamento delle formalità conseguenti alla sentenza di divorzio tra lei ed il de cuius, in accordo con l'Avv. RI si era deciso di ricorrere al Tribunale per ottenere un provvedimento di tutela personale del RI”; si indica a testimone sui capitoli da 24) a 32) la signora A. CA, residente in [...]. Si chiede altresì che venga ordinato, ex art 210 c.p.c., all'Avv. Giulia Campisi, l'esibizione di copia del verbale del giudizio RG 166/2008 di separazione dei coniugi, con particolare riferimento alle udienze di escussione dei testimoni ed alla deposizione della convenuta.
Con riferimento alle prove testimoniali dedotte da controparte ci si oppone alla loro ammissione e nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse si chiede la controprova sul capitolo 2) nonché sul seguente:
37) “vero che prima del decesso del de cuius lei ha riferito agli attori di essere in possesso di un solo testamento redatto dal loro padre e a lei consegnato
pagina6 di 40 perché lo custodisse”; si indica a testimone sul medesimo capitolo 37) l'Avv. G.E.Campisi con studio in Milano. E pure controprova sul capitolo 5) indicandosi a testimone la signora FR Bosi residente in [...];”
- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per MO RI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1589/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 49369/2017, depositata in cancelleria in data 12.02.2024, notificata il 21.02.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“_previa modifica dell'ordinanza 30.03.2022 modificare il quesito sottoposto al CTU Dr. Guizzardi, specificando che l'analisi della scritturazione dei testamenti debba essere eseguita tenendo conto dello stile redattivo, considerando il livello culturale del de cuius e le sue patologie, per accertare se nelle predette scritture siano contenuti elementi che possano far ipotizzare la dettatura da parte di terzi.
- in ogni caso convocare la Dr. Guizzardi a chiarimenti sulle argomentazioni svolte nelle osservazioni della CTP Dr. Romanello, in particolare motivando in ordine alla superficialità nello svolgimento dell'incarico, laddove sono stati del tutto trascurati aspetti formali delle scritture, quali plurimi errori ortografici e contenutistici che riguardano intere espressioni, i tremori da esitazione, gli asseriti “prolungamenti in finale”, che ad un esame più approfondito si evidenziano nella loro reale natura di segni di trascinamento, e che giungono a produrre un bottone di inchiostro per soffermo, come evidenziato dalla CTP, la cui presenza non è per nulla compatibile con la “redazione rapida e disinvolta”, di cui tratta la CTU, e che inducono a ritenere l'intervento di terzi nella redazione degli scritti, avvenuta sotto evidente dettatura;
- disporre, in accoglimento dell'istanza 01.04.2019 di rimessione in termini ai sensi dell'art.153 II comma c.p.c., la produzione della relazione di stima Arch. M.Brambilla del 25.01.2019 sull'immobile sito in Milano, P.zza Sant'AL n. 3, allegata alla predetta istanza;
-in via subordinata, accertata la non genuinità dei testamenti olografi del
8.03.2010 e del 3.01.2012, in quanto non provenienti dal de cuius, annullare i medesimi dichiarandoli privi di ogni effetto;
- in via subordinata, in accoglimento della domanda ex art. 557 c.c., ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni in favore della convenuta CI De La
UZ contenute nei testamenti olografi del 8.03.2010 e del 3.01.2012 nella parte in cui ledono le quote legittime riservate agli attori per legge;
infine disporre il reintegro della quota legittima degli attori mediante la riduzione delle disposizione testamentarie rese a favore della convenuta;
pagina7 di 40 - in ogni caso accertata l'esistenza di un debito in capo alla convenuta CI De La UZ per l'importo di € 198.200,00, o della diversa maggiore somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, condannare la stessa al pagamento in favore degli attori, unici eredi in seguito all'annullamento dei testamenti del 8.03.2010 e del 3.01.2012, al pagamento in loro favore del medesimo importo accertato, addizionato degli interessi di legge;
- in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i testamenti olografi del 8.03.2010 e del 3.01.2012 non venissero annullati, dichiarare comunque tenuta e quindi condannare la convenuta CI De La UZ al conferimento alla massa ereditaria dell'intero suo debito di € 198.200,00,
o della diversa somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, imputandolo alla quota di spettanza della medesima CI De La UZ, da contenersi comunque nei limiti della quota disponibile.
In ogni caso con la rifusione delle spese, compensi di avvocato ed oneri accessori dovuti per legge”. In via istruttoria si chiede pertanto che il giudice Voglia occorrendo disporre: I) In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
2) Ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.:
- nei confronti dell'Avv. G.E.Campisi di Milano, con studio in Milano V.le Elvezia n.12, dei documenti redatti di pugno o comunque sottoscritti dal de cuius
e qui prodotti sub n. 27), 28) nonché delle procure alle liti rilasciate in occasione dei giudizi di separazione dei coniugi, divorzio e scioglimento della comunione, intrapresi per incarico dello stesso, nonché originale del documento sottoscritto dalla convenuta e prodotto sub doc. 59) e comunque dei fascicoli relativi ai giudizi patrocinati nell'interesse del de cuius fino alla sua morte;
II) in relazione alla domanda subordinata di accertamento della non genuinità dei testamenti:
3) disporre CTU grafologica sulle firme riportate sugli assegni tratti sul conto corrente n. 18725 del de cuius e prodotti sub.11) sui testamenti asseritamente attribuiti al de cuius, sulla documentazione acquisita all'esito degli ordini di esibizione di cui infra n.2) autorizzando il consulente ad accedere al fascicolo penale di cui infra al n.2) per la comparazione delle firme apposte sui documenti oggetti di sequestro e i documenti acquisiti al giudizio, al fine di accertare la genuinità di dette firme e l'attribuibilità delle stesse al de cuius
4) Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
- nei confronti di Banca Popolare di Milano agenzia di P.zza Duca d'Aosta
n.8, Milano degli originali degli assegni tratti sul c/c n. 18725 intestato al de cuius prodotti sub. docc. 12 e 14;
5) disporre l'acquisizione degli atti del procedimento penale n.35554/2014 ivi compresi l'assegno n.0524077981 emesso dalla Banca Popolare di Milano (BPM) tratto dal c/c 18725, apparentemente sottoscritto da TR RI, e del modulo compilato relativo alla richiesta di un libretto di assegni non trasferibili emesso dalla agenzia n. 26 M11145 della BPM in data 3.09.2013, apparentemente sottoscritto da TR RI, entrambi oggetto del sequestro del 5.10.2015 a cura del PM Dr.Colangelo;
6) prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina8 di 40 1) Dica il teste se è vero che pochi giorni dopo la morte del Dr. TR
RI, incontrando gli attori, e riconoscendo l'attore come figlio del de cuius, ha riferito di non vedere il loro padre da molti anni;
si indica a testimone il titolare/legale rappresentante del Bar Principe sito in Milano, P.zza sant'AL n. 3. 2) Dica il teste se è vero che nel corso del suo impiego presso la filiale della BPM di P.zza Duca D'Aosta, ove il de cuius intratteneva il rapporto di conto corrente n. 18725 ebbe modo di incontrare il medesimo;
si indica a testimone IG CI c/o BPM P.zza Duca d'Aosta n.8, Milano.
3) Dica il teste se è vero che ha assistito il de cuius professionalmente fino all'anno 2008;
4) “Vero che dopo che aveva cessato il suo rapporto professionale in favore del RI ebbe modo di parlare con la signora EL CA che le riferì di uno stato di degrado generale nel quale il marito versava da quando viveva con la De La UZ”;
5) “Vero che dopo che aveva cessato il suo rapporto professionale in favore del RI ebbe modo di parlare con l'Avv. Campisi che le era subentrata nell'incarico difensivo, e la stessa le riferì che il RI viveva in uno stato non più dignitoso, che non curava la propria persona, non usciva più di casa e che la sua dipendenza dall'alcool era peggiorata”;
6) “Vero che l'Avv. Campisi le riferiva che, in occasione delle visite che faceva al RI presso la sua abitazione di P.zza Sant'AL, lo trovava trasandato anche nell'aspetto generale, discinto in vesti da camera”;
7) “Vero che dall'Avv. Campisi seppe che il RI quando aveva lasciato la casa coniugale era andato a vivere nel suo ufficio di via Da Recanate con la De La UZ, ed era costretto a frequentare una tavola calda poiché quest'ultima non lo accudiva e non gli preparava i pasti”; si indica a testimone sui capitoli da n. 3) a n. 7) l'Avv. Domenico Molinero con studio in Milano, via Tertulliano n.61;
8) “Vero che in data 2.11.2009, in occasione del decesso di suo padre LI RI, lei rispose, presso l'abitazione dei suoi genitori ad una telefonata del de cuius il quale mostrava di non comprendere con chi stesse parlando”;
9) “Vero che quando lei pronunciò il suo nome il de cuius la scambiò per suo padre, appena morto, pronunciando le parole 'LI? quale LI ?'”;
10) “Vero che dopo che lei ebbe spiegato chi era al de cuius questi mostrava di non comprendere con chi stesse parlando”;
11) “Dica il teste da quanto tempo prima della morte del de cuius sua madre ed il medesimo non si incontravano personalmente”;
12) “Dica il teste se il de cuius ha partecipato nel mese di febbraio dell'anno 2000 alla cerimonia delle esequie della sua zia paterna EB RI, che lo aveva cresciuto insieme alla nonna EL ES RI”;
13) “Dica il teste se è vero che il de cuius aveva da anni interrotto ogni rapporto con la zia EB RI in quanto le rimproverava di avere continuato ad intrattenere rapporti con la sua prima moglie, madre degli attori, nonostante la loro separazione”;
14) “Dica il teste se è vero che anche sua madre EL RI RI aveva ricevuto il divieto da parte del de cuius di intrattenere rapporti con la sua prima moglie, minacciandola che se avesse continuato ad accoglierla nella sua casa lui non le avrebbe più fatto visita”;
pagina9 di 40 si indica a testimone sui capitoli da n.8) a n.14) il Geom W.J.RI residente a [...]. 15) “Dica il teste se riconosce i certificati e comunque i referti di cui ai docc. n.8), 34) e 35) che si mostrano, e riferisca sulle condizioni mentali del de cuius rilevate al tempo in cui i referti furono redatti, in esito alle visite ed accertamenti diagnostici eseguiti sulla persona dello stesso”; si indicano a testimoni sul cap.15) il Dr. W Conte ed il Dr. M. Lazzaroni c/o Clinica Columbus, Milano.
16) “Dica il teste se in qualità di amministratore del Condominio
S.AL di Milano ha avuto modo di incontrare personalmente il de cuius negli anni precedenti la sua morte nel settembre dell'anno 2013”; si indica a testimone sul cap.16) il Geom. Niccolò Vanini con studio in Milano.
17) “Dica il teste se riconosce la corrispondenza di cui ai docc. da 37) a 52), nonché il documento 68)”;
18) “Dica il teste se conferma di avere avuto contatti epistolari e telefonici con gli attori, negli anni in cui ha seguito professionalmente il de cuius, per informarli sull'andamento del contenzioso e sulle questioni che riguardavano personalmente il loro padre, e per avere da loro indicazioni sulle decisioni da assumere per tutelare gli interessi del de cuius”. Si indica a testimone sui capp. 17) e 18) l'Avv. Giulia E. Campisi con studio in Milano V.le Elvetia n.12.
19) “Dica il teste se è vero che in qualità di segretaria dello Studio EL
RI di Parma ha ricevuto negli anni 2010/2013, fino ai giorni immediatamente successivi al decesso del Dr. P. RI, telefonate da parte dell'Avv. Campisi per l'Avv. RI”;
20) “Dica il teste se è vero che l'Avv. Campisi raggiungeva telefonicamente l'Avv. RI anche sulla sua utenza mobile”;
21) “Vero che nell'estate dell'anno 2006, l'Avv. RI ricevette presso il suo studio di Parma, P.le Boito n.1, la signora CA EL, moglie di suo padre, che le aveva chiesto di vederla per rappresentarle le problematiche connesse all'abbandono da parte del Dr. RI della casa coniugale”. Si indica a testimone sui capp. 19) 20), 21), ed anche sui successivi 25) e
26) la signora BO IG residente in [...].
22) “Dica il teste se è vero che è stata contattata dall'Avv. RI di Parma, su indicazione dell'Avv. P. Venturini, collega del foro di Parma, per chiederle di assistere la signora CA, allora moglie in seconde nozze del padre, nelle vicende relative alla separazione dei coniugi ed alla gestione e scioglimento della società RI LA s.r.l.”;
23) “Dica il teste se è vero che fu l'Avv. RI ad accompagnare la signora CA al primo incontro presso il suo studio di Milano, Via Manzoni”. Si indica a testimone sui capitoli 22) e 23) l'Avv. A. Pellegatta con studio in Milano.
24) “dica il teste se è vero che nell'estate dell'anno 2006 lei prese contatto con l'attrice per esporle la situazione venutasi a creare tra lei e suo marito a seguito della relazione extraconiugale da questi coltivata con la De La UZ”;
25) “Vero che lei si recò a Parma, presso lo studio dell'Avv. RI per informarla del fatto che il padre aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a convivere con la De La UZ, prima nell'ufficio della società, dove era stata approntata una camera da letto, e successivamente in altro locale locato allo scopo”;
pagina10 di 40 26) “Vero che lei riferì all'Avv. RI che in occasione di una visita fatta al marito presso l'ufficio, mentre lei sulla porta di ingresso si intratteneva a parlare con lui, la De La UZ passava più volte alle spalle del RI, senza alcun vestito addosso, e le rivolgeva sorrisi di scherno”;
27) “Vero che fu lo stesso suo marito a confermarle di intrattenere la relazione extraconiugale con la De La UZ per motivi legati all'assenza di rapporti intimi tra voi coniugi”;
28) “Vero che fu lo stesso suo marito a confessarle che la De La UZ soddisfava ogni genere di suo appetito sessuale”;
29) “Vero che lei stessa ebbe modo di rinvenire in casa farmaci per la cura dell'impotenza acquistati /da suo marito”;
30) “Vero che di detto rinvenimento lei riferì all'Avv. RI, preoccupata delle conseguenza che detti farmaci avrebbero potuto avere sulla salute di suo marito”;
31) “Vero che i contatti tra lei e l'Avv. RI si sono protratti fino alla morte di suo marito”;
32) “Vero che nel corso dell'estate dell'anno 2013, successivamente al perfezionamento delle formalità conseguenti alla sentenza di divorzio tra lei ed il de cuius, in accordo con l'Avv. RI si era deciso di ricorrere al Tribunale per ottenere un provvedimento di tutela personale del RI”; si indica a testimone sui capitoli da 24) a 32) la signora A. CA, residente in [...]. Si chiede altresì che venga ordinato, ex art 210 c.p.c., all'Avv. Giulia Campisi, l'esibizione di copia del verbale del giudizio RG 166/2008 di separazione dei coniugi, con particolare riferimento alle udienze di escussione dei testimoni ed alla deposizione della convenuta.
Con riferimento alle prove testimoniali dedotte da controparte ci si oppone alla loro ammissione e nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse si chiede la controprova sul capitolo 2) nonché sul seguente:
37) “vero che prima del decesso del de cuius lei ha riferito agli attori di essere in possesso di un solo testamento redatto dal loro padre e a lei consegnato perché lo custodisse”; si indica a testimone sul medesimo capitolo 37) l'Avv. G.E.Campisi con studio in Milano.
E pure controprova sul capitolo 5) indicandosi a testimone la signora FR Bosi residente in [...];”
- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello: nel merito:
pagina11 di 40 ribadite tutte le domande ed eccezioni formulate in questo grado d'appello e nel giudizio di primo grado, ivi incluse quelle di accertamento della mancata riproposizione delle domande principali da parte degli appellanti e conseguente rinuncia alle stesse con preclusione definitiva del riesame, e di prescrizione dell'invocato ma non provato credito, respingere l'appello per i motivi tutti qui indicati e, comunque, perché infondato in fatto e diritto, e comunque in quanto non provate le domande degli appellanti, con la conferma integrale della sentenza n. 1589/2024 pubblicata il 12.02.2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano a definizione della causa R.G. 49369/2017, con condanna alla rifusione di tutte le spese legali e di CTU di primo e secondo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di impugnazione introdotti dalle parti appellanti, e per quanto riguarda in particolare la domanda di riduzione condannare gli attori al pagamento del legato di € 100.000,00 oltre interesso dall'apertura della successione al saldo, a favore della appellata in misura ridotta, ed eventualmente altresì procedendo alla compensazione con quanto, contro il vero, dovesse essere riconosciuto dovuto agli appellanti per le infondate domande basate su asseriti debiti della appellata nei confronti degli appellanti o dell'eredità, con condanna degli appellanti per la differenza.
Spese diritti ed onorari legali e di CTU rifusi di primo e secondo grado.
in via istruttoria
Per scrupolo, si formulano le seguenti richieste istruttorie:
1.) “vero che Lei è stata dal 2008 sino alla morte l'Avvocato del dott. RI TR, nonché suo difensore di fiducia nei procedimenti
contro
CA EL aventi ad oggetto prima la separazione, l'appello ed infine il divorzio conclusosi con richieste congiunte dei coniugi il 31.5.2013”;
2.) “vero che i due testamenti olografi del 8.2.2010 e del 3.1.2012 a firma RI TR, che Le si rammostrano, Le furono consegnati personalmente dal
Dott. RI per la loro conservazione e la loro futura pubblicazione alla quale Lei ha provveduto”. 3.) “vero che il Suo cliente Dott RI, parlandoLe delle sue volontà testamentarie, Le ha costantemente manifestato la determinazione di voler tutelare la signora EL UZ pur nel rispetto dei diritti dei legittimari perché ben sapeva di non poterli escludere” Si indica a teste su tali capitoli:
Avv. Campisi Giulia residente a [...].
4.)” vero che tutti i rapporti tra il Dr RI e la figlia TT sono cessati circa vent'anni prima della morte del Dr. RI”;
5.) “vero che i figli degli attori rimasero sconosciuti al de cuius, loro nonno, essendo stato a quest'ultimo impedito di vederli sin dalla loro nascita e poi di avere con loro alcun tipo di contatto”. Si indicano a testi su tali capitoli:
Avv. Campisi Giulia residente a [...];
RI EL residente a [...]frazione di Fontanelle via
Altocò n. 23;
CA EL residente a [...]
pagina12 di 40 6.) “vero che Lei aveva in cura il Dr. RI da circa dieci anni prima del decesso di quest'ultimo e che ebbe a visitarlo per l'ultima volta nell'inverno 2012 per praticargli il vaccino anti influenzale trovandolo anche in quell'occasione in perfette condizioni cognitive”. Si indica a teste su questi capitoli:
Dott. Kusanovic Marja residente in [...]
7.) “vero che Lei è stata la moglie di RI TR dal quale si è divorziata con divorzio congiunto nel maggio 2013”;
8.) “vero che Lei ha intrattenuto rapporti con il suo ex marito sino al 31.8.2012 e sino a quel momento egli soffriva di problemi di natura esclusivamente fisica dovuti a postumi di un intervento cardiaco a San Donato e a problemi deambulatori essendo egli in sovrappeso” 9.) vero che la signora EL UZ conosceva il dott. RI dal 1998 e che dal 2005 era iniziata la loro convivenza” Si indica a teste su questi capitoli:
avv. CA EL residente a [...]
e nella denegata ipotesi di ammissione di prove ex adverso articolate si chiede la prova contraria con gli stessi testi indicati da controparte e con i seguenti:
Avv. Campisi Giulia residente a [...].
RI EL residente a [...]frazione di Fontanelle via
Altocò n. 23;
CA EL residente a [...]
Dott. Kusanovic Marja residente in [...]”.
pagina13 di 40 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 ottobre 2017 i GE
TT RI e MO RI hanno convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Milano, CI EL UZ, compagna convivente di TR
RI, deceduto il 5 settembre 2013, beneficiaria di disposizioni contenute in due testamenti olografi, datati 8 marzo 2010 e 3 gennaio 2012, entrambi pubblicati il 14 ottobre 2013 dal notaio Rosanna Di Mauro, chiedendo: a) in via principale, l'annullamento dei due testamenti per incapacità del testatore ex art. 591 c.c.; b) in via principale alternativa, l'annullamento dei due testamenti per captazione ex art. 624 c.c.; c) in via subordinata, l'accertamento della nullità dei due testamenti per apocrifia;
d) in via subordinata, la riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nei due testamenti, lesive della quota di riserva degli attori;
e) in ogni caso, “accertata l'esistenza di un debito in capo alla convenuta
EL EL RU per l'importo di € 198.200,00, o della diversa maggiore somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, condannare la stessa al pagamento in favore degli attori, unici eredi in seguito all'annullamento dei testamenti del 8.03.2010 e del 3.01.2012, al pagamento in loro favore del medesimo importo accertato, addizionato degli interessi di legge”;
f) in subordine rispetto alla domanda sub e) e per l'ipotesi che i due testamenti non fossero annullati, la condanna della parte convenuta “al conferimento alla massa ereditaria dell'intero suo debito di € 198.200,00//, o della diversa somma che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, imputandolo alla quota di spettanza della medesima EL EL RU, da contenersi comunque nei limiti della quota disponibile”.
Tempestivamente costituitasi in giudizio il 14 dicembre 2017, CI
EL UZ ha contestato il fondamento delle domande, eccependo quanto segue:
i due testamenti erano stati scritti di pugno dal testatore e consegnati al suo avvocato di fiducia, avv. Giulia Elena Campisi, che dopo il decesso li aveva fatti pubblicare;
nella stessa epoca di redazione dei due testamenti il testatore aveva, altresì, negoziato gli accordi di scioglimento del matrimonio e della comunione con la seconda moglie, EL CA e aveva, poi, conferito procure per formalizzare tali accordi;
pagina14 di 40 non era stata prodotta neanche una perizia grafologica a sostegno dell'asserita falsità dei testamenti;
CI EL UZ aveva accudito amorevolmente il compagno, lasciato solo dai figli e divorziato dalla seconda moglie, dal 2000 e sino alla morte, avvenuta tredici anni dopo;
la somma di denaro di euro 198.200,00 era stata adoperata, quanto a euro
179.200,00 per le esigenze di vita della coppia, come risultava dai prelievi mensili, nell'arco di sette anni e dalla sostanziale coincidenza delle uscite con il reddito da pensione di TR RI;
l'azione di riduzione era inammissibile, essendo EL UZ legataria nei due testamenti, in quanto il primo testamento dispone un legato e il secondo amplia tale legato e, comunque, infondata, stante l'incompleta ricostruzione del patrimonio relitto dal de cuius;
TT RI non aveva pagato imposte di successione e contributi condominiali anche per la parte convenuta.
CI EL UZ ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale diretta a conseguire la condanna degli attori principali a pagarle il legato di euro
100.000,00 disposto nel testamento dell'8 marzo 2010, se del caso al netto delle somme di denaro riconosciute come dovute agli attori principali.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di due consulenze tecnico d'ufficio, una medico legale, espletata dal dott. Mario MO Mantero, volta ad accertare la capacità naturale del testatore e l'altra di natura grafologica, espletata dalla dott.ssa Laura Angela Guizzardi, con sentenza n. 1589/2024, pubblicata il 12 febbraio 2024, il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha rigettato le domande proposte dagli attori principali;
ha condannato questi ultimi a corrispondere a CI EL UZ la somma di denaro di euro 50.000,00 ciascuno, per complessivi euro 100.000,00, a titolo di adempimento del legato di cui al testamento datato 8 marzo 2010; ha condannato gli attori principali a rimborsare, in solido tra loro, le spese di lite a favore della parte convenuta, ivi compreso quanto da quest'ultima eventualmente anticipato ai due consulenti tecnici d'ufficio.
Quanto alla domanda ex art. 591 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto quanto segue:
pagina15 di 40 che i due testamenti denotassero un significativo livello culturale e di competenze, anche tecnico giuridiche del testore, coerentemente con la sua laurea in economia e commercio conseguita a pieni voti, come riconosciuto dai figli, attori principali;
che le disposizioni testamentarie fossero coerenti tra loro e con le condizioni di vita e di frequentazione del testatore, che dal 2005 conviveva con la parte convenuta, non aveva più, da molti anni, rapporti con la figlia TT RI, vedeva saltuariamente il figlio MO RI e odiava la sua ex seconda moglie, EL CA, con cui aveva intrapreso un lungo e doloroso contenzioso per la separazione, il divorzio e lo scioglimento della comunione dei beni e aveva in animo di intraprendere un ulteriore contenzioso per l'accertamento dell'asserita intestazione fittizia di quote della sua società in capo all'ex coniuge;
che anche la circostanza che entrambe le schede testamentarie fossero state consegnate all'avv. Campisi, difensore di fiducia del testatore nel contezioso contro la sua ex moglie, dimostrasse, da un lato, la sfiducia del testatore nei confronti dei figli, dall'altro lato, che egli fosse ben consapevole e capace di rappresentarsi ciò che voleva e faceva in ordine alle disposizioni di ultima volontà; che tali valutazioni trovassero conforto nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva evidenziato l'assoluta assenza di visite mediche specialistiche neurologiche, psichiatriche, geriatriche in epoca coeva alla redazione dei testamenti, con conseguente totale mancanza di elementi da cui inferire che all'epoca della redazione delle schede testamentarie egli fosse incapace di testare e, cioè, incapace di comprendere il significare delle disposizioni di ultima volontà scritte e sottoscritte;
che condivisibilmente il consulente tecnico d'ufficio avesse sottolineato che la circostanza che in alcuni momenti il de cuius si trovasse in stato di alterazione alcolica per l'assunzione di alcol non dimostrasse che tanto fosse avvenuto al momento della redazione dei testamenti;
che l'ausiliare del giudice avesse precisato che la tendenza all'ingestione di grandi quantità di alcol non provasse di per sé la presenza di una patologia psichiatrica attraverso un rapporto diretto, né che l'assunzione di farmaci contro la depressione dimostrasse l'incapacità assoluta di comprendere il significato delle pagina16 di 40 disposizioni testamentarie, così concludendo per l'insussistenza di elementi in ordine all'incapacità di testare;
che le disposizioni testamentarie fossero del tutto coerenti con lo stile e le condizioni di vita e frequentazione del testatore all'epoca di redazione dei testamenti impugnati e che “tanto, in una con la totale assenza di referti e visite specialistiche coeve alla redazione dei testamenti, conduce non solo ad escludere la prova dell'incapacità naturale a testare ma anche ad avvalorare che il de cuius fosse del tutto capace di rappresentarsi e volere quanto da sé testato e abbia volontariamente e consapevolmente deciso e voluto beneficiare la sua
“convivente e amica” dei vari beni di cui ha disposto nel testamento per affetto e gratitudine, come dallo stesso testatore scritto nelle due schede testamentarie qui impugnate”; che le patologie cardiache, epatiche e motorie che certamente affliggevano il de cuius, unitamente a depressione ed etilismo, non dimostrassero affatto l'incapacità di testare al momento della redazione dei testamenti;
che anche la circostanza che il testatore avesse lasciato beni non più presenti nell'asse alla data di redazione del testamento, in particolare la quota di partecipazione al capitale sociale di RI LA S.r.l., non fosse di per sé indicativa di offuscamento delle capacità intellettive del testatore, sol considerando che lo stesso avesse in animo di intraprendere una causa contro la ex seconda moglie, EL CA, proprio per far accertare la simulazione per interposizione fittizia di persona, in capo alla stessa, dell'ottanta per cento di dette quote;
che, quanto al legato di denaro, l'art. 653 c.c. riconoscesse la validità del legato di denaro non presente nell'asse, con la conseguenza che, lungi dal dimostrare l'incapacità del testatore, tale disposizione testamentaria confermasse che egli fosse del tutto consapevole di quanto stava disponendo.
Con riferimento alla domanda di annullamento dei testamenti per captazione, ex art. 624 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto che non fossero stati né allegati né provati i mezzi fraudolenti utilizzati dalla parte convenuta per orientare la volontà di TR RI a testare in favore di tale parte.
Per completezza, il giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato l'inconcludenza dei fatti dedotti dagli attori principali a fondamento di tale domanda: la convivenza tra il testatore e la parte convenuta;
l'asserito stato di pagina17 di 40 isolamento sociale della coppia e del testatore e la vulnerabilità di quest'ultimo a causa delle malattie e della dipendenza da sostanze alcoliche.
Con riferimento alla domanda di accertamento dell'apocrifia dei testamenti, il Tribunale di Milano ha ritenuto, sulla base della consulenza grafologica, che entrambi i testamenti fossero autografi, rilevando, altresì, come lo stesso consulente tecnico degli attori principali non avesse più neanche contestato che i due testamenti fossero stati scritti e sottoscritti dal testatore, limitandosi a sostenere che occorresse integrare i quesiti peritali per verificare anche se non fossero stati scritti e sottoscritti dal testatore sotto dettatura.
Con riferimento a tale richiesta il giudice di prime cure ne ha ribadito la valutazione negativa, ritenendo trattarsi di richiesta esplorativa e oltre tutto anche contrastante con le emergenze della consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
In ordine alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, il giudice ha preliminarmente accertato, in relazione all'eccezione di inammissibilità ex art. 564 c.c., che il testatore avesse disposto a titolo particolare a favore di
CI EL UZ e che quest'ultima fosse, quindi, non coerede, ma legataria, mentre gli attori principali fossero gli unici soggetti istituiti eredi dal padre nei due testamenti.
Sulla base di tale premessa, il giudice di prime cure ha accertato che gli attori principali avrebbero dovuto accettare l'eredità con beneficio d'inventario, per poter esperire l'azione di riduzione per lesione di legittima, a pena di inammissibilità.
Ha, dunque, ritenuto l'inammissibilità di detta azione, in difetto di accettazione beneficiata dell'eredità paterna.
Con riferimento alla domanda di restituzione della somma di denaro di euro
198.200,00, il Tribunale di Milano ha accertato che i 112 assegni, del complessivo importo di euro 179.200,00, emessi a beneficio di EL UZ, risultavano emessi con cadenza prima circa mensile poi circa bisettimanale, dal 29 giugno 2006 al 3 settembre 2013, per un importo mensile medio di euro 2.842,00; che il resto, pari a circa euro 15.000,00, era relativo ai pagamenti dei contributi volontari INPS per
EL UZ;
che è incontestato che la pensione di RI ammontasse a circa euro
3.500,00 al mese e che il conto corrente del de cuius avesse, nel 2005, una giacenza di circa euro 1.000,00.
pagina18 di 40 Ha, quindi, argomentato che, a fronte degli evidenziati elementi di fatto, in assenza di una spiegazione alternativa degli attori principali su come facesse il loro padre a mantenere sé, la compagna con lui convivente e la casa di abitazione sita in Milano, piazza Sant'AL, negli ultimi sette anni prima del decesso, si dovesse concludere che tale fuoriuscita di denaro dal conto corrente del de cuius altro non fosse che la modalità per incassare denaro contante da destinare al mantenimento della famiglia e della casa di abitazione da parte di RI, unico percettore di reddito nella coppia e, quindi, gravato dall'obbligazione di mantenimento della compagna convivente CI EL UZ.
Il giudice di prime cure ha, dunque, escluso l'obbligo restitutore della parte convenuta con riguardo alla somma di denaro di euro 198.200,00.
Quanto alla domanda subordinata di imputazione alla massa ereditaria della predetta somma di denaro, il Tribunale di Milano ha ritenuto la domanda inammissibile, in difetto di domanda di divisione.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da
EL UZ per l'adempimento del legato, ha ricordato che ai sensi dell'art. 662, primo comma, c.c. “Quando il testatore non ha disposto alla prestazione sono tenuti gli eredi”, i quali rispondono dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote, ai sensi dell'art. 752 c.c., in assenza di diversa disposizione del testatore.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 marzo 2024, TT
RI e MO RI hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui hanno chiesto la parziale riforma, riproponendo le medesime domande formulate nel giudizio di primo grado.
Costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica in data 8 maggio 2024, CI EL UZ ha puntualmente confutato i motivi del gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni prima, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
pagina19 di 40 L'appello dei GE RI.
Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano i capi 3 e 8 della sentenza, con i quali il giudice di prime cure ha interpretato i due testamenti, giungendo, rispettivamente, alla conclusione che il secondo testamento (del 3 gennaio 2012) non revoca in modo espresso il precedente (datato 8 marzo 2010), né reca disposizioni incompatibili con il primo, limitandosi ad aggiungere ulteriori disposizioni a beneficio di CI EL UZ, senza intaccare i pregressi benefici attribuiti alla stessa né l'istituzione di erede a favore degli “eredi naturali”; che tutte le disposizioni a favore di CI EL UZ contenute in entrambi i testamenti costituiscono legati e non istituzione di erede.
Gli appellanti si dolgono, anzitutto, della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, rilevando che non è intervenuta alcuna istituzione di erede a favore degli “eredi naturali”, perché gli odierni appellanti sono figli legittimi del de cuius e, come tali, eredi legittimi dello stesso, mentre il termine “eredi naturali” viene usato in modo del tutto impersonale nel testamento datato 8 marzo
2010, senza specificare chi effettivamente con tale indicazione si vorrebbe individuare. Aggiungono che ciò rileva ove si consideri che all'epoca di redazione di tale testamento il testatore era ancora unito in matrimonio con EL CA, la quale è, pertanto, anch'ella erede legittima e, come tale, rientrante nell'indicazione, definita “atecnica” dal giudice di prime cure, di erede naturale.
Gli appellanti lamentano un'errata applicazione dell'art. 588 c.c. da parte del giudice di prime cure.
Affermano in merito che l'espressione usata dal testatore secondo cui “tutto il resto deve andare ai miei eredi naturali”, in un contesto contenente solo disposizioni a beneficio di EL UZ, sembra una specificazione finalizzata a distinguere proprio quest'ultima, pur ella erede, dagli altri eredi.
Ritengono che il secondo testamento riconosca a EL UZ una quota di tutto il patrimonio relitto e, precisamente, il “20% della mia società RI
LA s.r.l. in attesa che questa quota venga aumentata dal Giudice del
Tribunale contro la IGra EL CA, ladra e spergiura, che mi ha rubato tutto quello che era mio”; il “25% delle mie proprietarie personali dell'appartamento in via Amedei n.3° Milano, compreso i due box in cortile” e il
“25% della casa di OM (Bergamo)”.
pagina20 di 40 Sotto altro profilo gli appellanti affermano che il giudice di prime cure è caduto in contraddizione nell'interpretare l'espressione “eredi naturali” contenuta nel primo testamento, ritenendo che con essa il testatore intendesse identificare atecnicamente i figli, mentre, successivamente, offre un'interpretazione soggettiva della parola “lascio” utilizzata nel secondo testamento, attribuendole un significato implicitamente escludente la qualifica di erede, privilegiando una lettura delle disposizioni del tutto avulsa dal contesto, affermando che con le attribuzioni disposte con il secondo testamento il testatore non avrebbe inteso attribuire a EL UZ una quota del suo patrimonio, ma singoli beni.
Sostengono che nel testamento del 3 gennaio 2012 il testatore ha usato le frazioni aritmetiche di ciascun bene mobile e immobile per attribuire a EL UZ una quota del suo patrimonio e che il giudice di prime cure ne ha dato un'interpretazione contraria ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Deducono, quindi, che in conseguenza del riconoscimento della qualità di erede in capo a CI EL UZ dovrà essere riformato il capo 8 della sentenza, il quale ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione per difetto di accettazione beneficiata dell'eredità paterna da parte degli attori, odierni appellanti.
Con un secondo motivo di impugnazione i GE RI censurano il capo 6 della sentenza, con il quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di annullamento dei testamenti per captazione.
Gli appellanti deducono, anzitutto, un'erronea e contraddittoria valutazione delle prove documentali offerte dagli attori e si dolgono dell'omessa ammissione delle prove orali offerte da tali parti.
Affermano che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, il consulente tecnico d'ufficio ha preso atto dell'isolamento sociale in cui viveva il testatore, di un periodo risalente all'anno 2007 “di maggiore complessità clinica con instabilità ance psichica”, di un risalente problema alcolico rilevante che ha accompagnato RI per tutta la vita, “nonché delle plurime patologie da cui il medesimo era affetto”, pur affermando che “nessuna delle patologie citate raggiunge la gravità pervasiva necessaria per rendere il de cuius totalmente incapace”.
pagina21 di 40 Aggiungono che dalla documentazione clinica agli atti risultano, inoltre, lo stato di totale dipendenza nella cura di sé e nell'igiene personale e l'uso costante di ansiolitici e antidepressivi, attestato sin dal 2005, oltre all'incessante e incontrollato abuso di alcol, che ha aggravato le già gravi patologie di cui il testatore soffriva (in particolare, la disfunzione epatica e la sofferenza involutiva cerebrale atrofico-degenerativa e ischemica) che non possono non averne indebolito la capacità cognitiva, ma soprattutto compromesso vigilanza e controllo di sé.
Ritengono che tali gravi compromissioni siano state del tutto sottovalutate dal consulente tecnico d'ufficio e, conseguentemente, dal giudice di prime cure, che ha recepito acriticamente l'elaborato peritale, senza valutare la documentazione clinica offerta dagli attori.
Gli appellanti deducono, altresì, che lo stato di totale isolamento nel quale ha vissuto il testatore successivamente all'abbandono della casa coniugale e, quindi, successivamente al 2005, “ha reso gioco facile la captazione della sua volontà da parte della convenuta che, assecondando ogni suo eccesso, lo teneva di fatto soggiogato a sé, ingenerando quel “dolus malus causam dans” tipico della volontà captatoria, con influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, che altrimenti, se non fosse stata subdolamente deviata, si sarebbe determinata in modo diverso” (pp. 26 e 27, atto di appello).
Sostengono che dalle schede testamentarie si desume la captazione della volontà del testatore da parte di EL UZ, poiché nella scheda datata 8 marzo
2010 si dà evidenza delle “cure fisiche e mentali” che quest'ultima gli avrebbe somministrato e che “indicano con estrema chiarezza una condizione psicologica significativamente esposta più della norma alle pressioni ed influenze altrui, nonché ai maliziosi raggiri che hanno determinato la captazione della fragile volontà del de cuius” (p. 27, atto di appello).
Si dolgono che il giudice non abbia ritenuto di valutare quali “cure mentali”
EL UZ possa avere dato al de cuius.
Ritengono di particolare rilievo, sul punto, le considerazioni del consulente tecnico di parte Romanello in ordine alle “evidenti contraddizioni intrinseche e illogicità espressive che fanno ricondurre la redazione di entrambi gli scritti testamentari all'intervento di terzi per dettatura o suggestione”, supportata dai plurimi segni di arresto della scrittura che dai numerosi, in altro modo pagina22 di 40 inspiegabili, “particolari errori ortografici imputabili a distorta trasposizione dei fenomeni in grafemi, sino alla scrittura di sequenze prive di senso”.
Si dolgono, dunque, che il giudice non abbia ammesso le prove orali dedotte sul punto, volte a fornire prova dell'attività captatoria, a ulteriore conforto di quanto già emerge dalle risultanze documentali.
Con un terzo motivo di impugnazione gli appellanti deducono: “Erronea lettura delle risultanze della CTU grafologica e non corretto esame del quesito ad essa posto, erronea e comunque non corretta connessione tra la CTU grafologica e le risultanze della procedente CTU medico legale, non corretta applicazione della norma dell'art. 602 c.c. in relazione all'ipotesi della scrittura sotto dettatura o con mano guidata” (p. 29, atto di appello).
Con tale motivo i GE RI censurano il capo 7 della sentenza, con il quale il giudice ha rigettato la domanda di nullità dei testamenti per apocrifia.
Affermano che il giudice non ha considerato quanto dedotto dagli attori in comparsa conclusionale sul fatto che l'analisi formale e contenutistica delle schede testamentarie indicasse chiaramente la presenza di anomalie del ragionamento, della memoria e della capacità decisionale del testatore;
che gli errori formali di scrittura in persona laureata sono spia di uno stato di decadimento cognitivo che nell'anziano comporta una perdita di abilità mentali tale da renderlo più insicuro e maggiormente bisognoso di appoggio esterno, determinando l'instaurarsi di meccanismi di dipendenza dalle persone a loro più vicine, che li rendono maggiormente suggestionabili da parte delle stesse e vulnerabili a pressioni esterne e tentativi di raggiri.
Si dolgono che il giudice e il consulente tecnico grafologo non abbiano considerato la presenza, nelle schede testamentarie, di numerosi errori, nella maggior parte sostituzioni o omissioni di lettere, frutto di fenomeni disgrafici e, quindi, di un deficit cognitivo.
Lamentano che il detto consulente tecnico d'ufficio non abbia esaminato tutte le scritture di comparazione di cui il giudice aveva disposto l'esibizione in giudizio da parte dell'avv. Campisi, la quale aveva dichiarato di non essere più in possesso degli originali delle procure rese in suo favore dal testatore nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
pagina23 di 40 Gli appellanti ricordano, con il supporto della giurisprudenza di legittimità, che le incongruenze grafodinamiche sono indizi della falsità del testamento e richiamano sul punto le osservazioni già svolte dal proprio consulente tecnico
Romanello nel giudizio di primo grado.
Lamentano, dunque, che il giudice di prime cure non abbiano sottoposto al consulente tecnico d'ufficio l'ipotesi, prospettata dal proprio consulente tecnico
Romanello, della scrittura sotto dettatura.
Si dolgono che, nel rigettare l'espressa domanda formulata in tal senso dagli attori, il giudice di primo grado abbia richiamato la propria ordinanza datata 30 marzo 2022, la quale non si era espressa, in realtà, in ordine all'integrazione del quesito, ma solo sulle scritture di comparazione.
Affermano, inoltre, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, la questione della scrittura sotto dettatura non è stata assorbita dalla consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale, atteso che la capacità o l'incapacità del testatore non rilevano ai fini dell'accertamento della modalità di redazione delle schede testamentarie, tanto più che nemmeno il detto ausiliare del giudice ha potuto negare le gravi patologie che affliggevano il testatore, fra le quali la severa dipendenza dall'alcol e l'ipoacusia.
Sostengono che il quesito sottoposto dal giudice al consulente tecnico d'ufficio grafologo prevede una risposta non solo in ordine alla sola scrittura, ma anche sulla redazione delle due schede e se esse siano riferibili in tutto o in parte a terzi, sicché è idoneo a comprendere le ipotesi di scrittura sotto dettatura o con mano guidata. Lamentano che il detto ausiliare del giudice abbia tralasciato le evidenze e che il giudice non abbia disposto gli approfondimenti richiesti dagli attori.
Con un quarto motivo di gravame gli appellanti deducono: “Erronea valutazione delle risultanze documentali agli atti sebbene di indubbia rilevanza ai fini della corretta decisione sul punto, erronea applicazione della norma di cui all'art. 115 c.p.c., nonché della norma dell'art. 116 c.p.c., ed in particolare il richiamo ivi contenuto a quanto disposto dagli artt. 2702 e 2712 c.c. completamente disatteso con riferimento alle prove legali” (pp. 38 e 39, atto di appello).
pagina24 di 40 I GE RI impugnano il capo 9 della sentenza, con il quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di restituzione della somma di denaro di euro 198.200,00.
Ritengono che la motivazione utilizzata dal giudice di prime cure sia contraddittoria, perché dal procedimento penale a carico di EL UZ era emerso che ella aveva piena delega ad operare sul conto corrente del de cuius e aveva la disponibilità della carta di credito, sicchè appare evidente che gli assegni tratti a suo nome non erano certamente finalizzati a ottenere la liquidità per sostenere i costi della vita dei due conviventi, atteso che a tal fine ella avrebbe potuto agevolmente utilizzare, come in effetti era solita fare, la tessera bancomat in suo possesso e la carte di credito o prelevare direttamente allo sportello, mentre è palese che con il rilascio di detti titoli di credito il de cuius abbia inteso elargire somme di denaro a titolo personale alla medesima EL UZ.
Aggiungono che il giudice di prime cure non ha considerato i documenti depositati dagli attori, i quali sono prova del fatto che negli anni dal 2007 al 2013 il testatore non si è fatto carico di alcuno dei costi che gravavano su di lui per il mantenimento dei suoi beni, per il pagamento delle spese condominiali dell'immobile di Piazza Sant'AL ove viveva con EL UZ, per imposte varie;
non ha considerato che dal documento n. 27, sottoscritto dal testatore e da
EL CA il 23 aprile 2013 in occasione della definizione dello scioglimento della comunione tra gli stessi esistente, emerge che egli aveva accumulato debiti nei confronti della moglie, la quale aveva anticipato spese per i predetti titoli e, in particolare, euro 312.213,00 per finanziamenti fatti alla società RI
LA S.r.l. per coprire i numerosi prelievi effettuati a titolo personale dal de cuius, diffusamente individuati nel documento n. 23.
Ritengono che ove il giudice di prime cure avesse considerato tali documenti non avrebbe ritenuto che i denari corrisposti dal de cuius a EL UZ fossero stati utilizzati per il mantenimento dei due conviventi, atteso che, se così fosse avvenuto, il de cuius non avrebbe accumulato i debiti del cui pagamento si è successivamente assunto l'onere nei confronti della moglie.
Gli appellanti affermano, altresì, l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure relativa all'importo medio mensile delle dazioni di denaro a favore di
EL UZ, confrontato con l'importo medio della pensione mensile.
pagina25 di 40 Affermano che la considerazione è errata, in quanto il de cuius ha utilizzato fino all'ultimo centesimo le somme di denaro di cui mensilmente poteva disporre e non avrebbe potuto fare diversamente atteso che il conto corrente non risultava essere stato assistito da alcuna linea di credito, ma ha accumulato negli anni svariati debiti, non provvedendo alle obbligazioni su di lui gravanti;
secondo la prospettazione degli appellanti, il giudice ha in sostanza ritenuto che il de cuius ha speso oltre tremila euro al mese per vitto proprio e di EL UZ, atteso che è documentalmente provato che non provvedesse ad altre spese.
Al contrario, secondo gli appellanti proprio la cadenza degli assegni e gli importi degli stessi dimostrano la lettura distorta che dei documenti ha fatto il giudice di prime cure, non avvedendosi che importi consistenti a distanza anche di pochi giorni uno dall'altro non possono certamente giustificarsi con la banale motivazione addotta in sentenza.
Da ultimo, gli appellanti evidenziano un'ulteriore contraddizione nella parte in cui, pur dando atto che l'importo di circa euro 15.000,00 (precisamente, euro
15.328,00) è relativo al pagamento dei contributi volontari INPS per EL UZ e pur dando atto che alcun rapporto di lavoro intercorreva tra il testatore e EL
UZ, il giudice ha ritenuto di non ravvisare in capo a quest'ultima un'obbligazione restitutoria nemmeno a tale titolo.
In ultima analisi, affermano che il giudizio di mancata contestazione espresso nella sentenza gravata è errato, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 31 maggio 2023, n. 15288), anche a fronte di mancata specifica contestazione delle allegazioni della controparte, il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto.
Con un quinto e ultimo motivo di appello i GE RI deducono l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c. e 61 c.p.c., impugnando il capo 12 della sentenza, con il quale il giudice di prime cure ha rigettato le loro istanze istruttorie.
Affermano, quanto alla richiesta di estensione del quesito sottoposto al consulente tecnico d'ufficio grafologo alla verifica della scrittura del testamento sotto dettatura, che la motivazione del giudice di prime cure costituisce distorsione dl principio dell'onere della prova e violazione del diritto di difesa.
pagina26 di 40 Quanto alle istanze di ammissione di prove orali, gli appellanti affermano che le dichiarazioni rese dalle persone sentite a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria in sede di attività delegata, nell'ambito delle indagini preliminari a carico di EL UZ, non sono atti formati da pubblico ufficiale e sono, quindi, privi di pubblica fede e hanno rilevanza meramente indiziaria ex art. 2729 c.c., necessitando di essere nuovamente sentiti nel giudizio di merito al fine di acquisire una piena valenza testimoniale.
Aggiungono che il giudice di prime cure non ha valutato il contrasto tra le sommarie informazioni rese da tali persone (avv. Campisi e EL CA) e la documentazione proveniente dalle stesse persone, prodotta dagli attori con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.; contrasto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare in termini di inattendibilità delle dichiarazioni rese da dette persone.
Deducono, dunque, che le dichiarazioni che il Tribunale ha valorizzato, negando agli attori di fornire prova contraria, provengono da soggetti che hanno un personale interesse al rigetto della domanda di impugnazione dei testamenti: la moglie per timore di invalidazione dell'accordo sullo scioglimento della comunione, faticosamente raggiunto in sede di divorzio solo pochi mesi prima del decesso di TR RI e con il quale le è stata assegnata più della metà del patrimonio;
l'avv. Campisi per timore dei possibili risvolti disciplinari del suo operato.
L'esame del gravame.
In ordine di priorità logico giuridica va esaminato l'ultimo motivo di impugnazione, poiché, riguardando le istanze istruttorie formulate dagli attori, serve a circoscrivere il materiale probatorio utilizzabile al fine della decisione e a valutare la sufficienza dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado.
Il motivo è privo di fondamento.
Con riferimento alla richiesta di sottoporre al consulente tecnico d'ufficio il quesito relativo all'ipotesi di scrittura dei testamenti sotto dettatura, il giudice di prime cure ha ritenuto l'istanza “completamente esplorativa e oltre tutto anche contrastante con le emergenze della CTU medico-legale, da cui è emersa, come già scritto, l'insussistenza di prova di incapacità naturale del de cuius alla data di redazione dei due testamenti e anche l'insussistenza di una vulnerabilità dello
pagina27 di 40 stesso rispetto a EL RU, oltre alla forte personalità dello stesso. Quanto precede, a tacere del fatto che gli ulteriori aspetti fattuali emersi dall'istruttoria e già esaminati nel precedente paragrafo (in particolare, la rilevante disparità della formazione culturale esistente tra IS e EL RU in favore del testatore, la circostanza che i testamenti furono consegnati direttamente dal testatore al suo avvocato di fiducia G.E. CAMPISI perché li facesse pubblicare dopo il suo decesso, le astiose espressioni contenute nei due testamenti contro la seconda moglie del testatore) contrastano con l'asserita e completamente indimostrata, anche solo per indizio, dettatura delle disposizioni testamentarie”
(p. 18, sentenza gravata).
Le valutazioni espresse dal giudice di prime cure devono essere confermate, attesa la loro congruenza.
In particolare, va ribadita l'incompatibilità dell'ipotesi prospettata dagli attori, odierni appellanti, di scrittura dei due testamenti sotto dettatura, con l'accertamento della capacità a testare di TR RI, tanto più che, non essendo stato impugnato il capo di sentenza con il quale è stata rigettata la domanda di annullamento ex art. 591 c.c., si è formato il giudicato interno in ordine alla sussistenza della capacità naturale del testatore TR RI all'epoca di redazione dei testamenti impugnati.
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, la capacità di discernimento del testatore e la possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelte esclude a priori che possa configurarsi l'ipotesi di una scrittura del testamento sotto dettatura. Ipotesi non prospettabile neppure in ragione delle patologie sulle quali insistono gli appellanti, cioè
l'alcolismo e l'ipoacusia da cui era affetto TR RI, ma che non hanno inficiato la sua capacità di testare, come pure evidenziato nella sentenza gravata nel rigettare la domanda di cui all'art. 591 c.c.
L'ipotesi della scrittura sotto dettatura va, a fortiori, esclusa in ragione degli elementi estrinseci alle schede testamentarie, correttamente evidenziati dal giudice di prime cure nel richiamato capo della motivazione censurata (cfr. p. 18, cit.).
Si aggiunga, con carattere dirimente, che la richiesta di ampliamento della consulenza di natura grafologica è stata correttamente rigettata dal giudice di prime cure perché non sorretta da deduzioni assertive e, in tal senso, giustamente considerata completamente esplorativa.
pagina28 di 40 Invero, i GE RI non hanno mai introdotto nel giudizio di primo grado allegazioni in ordine a testamento sotto dettatura o a mano guidata;
anche nella memoria di cui all'art.183, sesto comma, n. 1), c.p.c. si sono limitati a chiedere una consulenza tecnica d'ufficio sulla firma, per verificarne l'autografia.
Solo successivamente, nel corso di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, essi hanno chiesto di estendere il quesito alla sola ipotesi della scrittura sotto dettatura (ipotesi riproposta in sede di gravame) e non all'ipotesi della mano guidata.
Quanto alle istanze di ammissione di prove orali, va parimenti confermata la decisione impugnata, che ha ritenuto la genericità e l'irrilevanza delle prove testimoniali offerte dagli attori, tanto più ove si consideri che dal tenore letterale dei capitoli di prova dedotti da tali parti emerge con evidenza come essi non siano pertinenti né alla dedotta circostanza della scrittura dei testamenti con mano guidata né all'asserita captazione della volontà di TR RI da parte di EL
UZ.
Con riferimento alle istanze ex art. 210 c.p.c., va parimenti confermato che esse non sono indispensabili al fine del decidere, attesa l'esaustività dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado.
La genericità e l'irrilevanza delle prove orali offerte dagli attori è sufficiente per negare l'ingresso alle prove orali da tali parti riproposte nel presente giudizio.
In conclusione, la causa non necessita di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Il primo motivo dell'appello, concernente l'interpretazione delle disposizioni testamentarie ex art. 588 c.c., è privo di fondamento.
Per una migliore analisi è opportuno richiamare il testo delle schede testamentarie impugnate.
Il primo testamento è del seguente tenore:
“Milano, 8.03.2010. Io sottoscritto TR RI, nato a [...] il
15.10.1936, attualmente residente e abitante in Milano, piazza Sant'AL 3, nel pieno delle mie facoltà fisiche e mentali, chiedo che alla mia morte, quando avverrà, alla signora CI De La UZ, che convive con me, siano rilasciati questi benefici: - Un assegno di € 100.000,00 (centomila) per tutte le cure mediche e mentali che mi ha prestato in questi ultimi anni – la disponibilità gratuita dell'appartamento che oggi occupa con me, fino a quando lei lo vorrà – tutto l'arredamento di questo appartamento rimangono di proprietà della Sg.ra
pagina29 di 40 De La UZ – alla signora EL CA va tutta la mia condanna per avermi rovinato una vita di lavoro solo per una mia ingenuità amministrativa – tutto il resto deve andare ai miei eredi naturali. In fede TR RI” (doc. n 16, fascicolo di primo grado RI).
Il successivo testamento dispone nei seguenti termini:
“Io sottoscritto TR RI, nato a [...] il [...] residente a
Milano piazza Sant'AL 3 nelle piene facoltà fisiche e mentali, dispongo quanto seve alla mia morte, quando avverrà: - alla IGra CI De La UZ, mia convivente e amica deve andare il 20% della mia Società RI LA
s.r.l. in attesa che questa quota venga aumentata dal Giudice del Tribunale contro la IGra EL CA, ladra e spergiura, che mi ha rubato tutto quello che era mio – alla stessa IG.ra De La UZ lascio il 25 delle mie proprietarie personali dell'appartamento in via Amedei n.3 a Milano compreso i due box in cortile – sempre alla stessa IGra De La UZ lascio il 25% della casa di OM
(Bergamo). Tutto questo per l'assistenza che la IG.ra De La UZ mi ha dato in questi ultimi anni: la ringrazio e le sono debitore. Quanto ho disposto deve essere realizzato alla mia morte. In fede TR RI Milano 03.01.2012” (doc. n. 16, fascicolo di primo grado RI).
Muovendo dal dato letterale delle schede testamentarie va, anzitutto, rilevato come sia privo di pregio l'assunto degli appellanti secondo cui non esisterebbe un'istituzione di erede a favore degli “eredi naturali”, perché i figli sono eredi legittimi, unitamente, peraltro, alla seconda moglie di TR RI,
EL CA, ancora unita in matrimonio con il testatore all'epoca di redazione dei testamenti impugnati.
Al riguardo va evidenziato, non solo che entrambi i testamenti contengono parole di disprezzo nei confronti di EL CA e l'espressa manifestazione della volontà di TR RI di escluderla dalla propria eredità, dal che si desume che la piena consapevolezza del testatore in ordine a chi fossero i suoi eredi legittimi, ma anche che l'espressione “eredi naturali” evoca un legame naturale, di sangue. Ciò esclude che, sulla base di tale dizione letterale, si possa considerare l'istituzione di erede riferita anche alla seconda moglie del testatore o a CI EL UZ, oltre che ai figli di TR RI.
Accertato, quindi, come con l'evidenziata espressione il testatore abbia voluto istituire eredi i figli, in quanto suoi successori per “natura” o vincolo di pagina30 di 40 sangue, occorre procedere all'interpretazione dei due testamenti olografi per verificare se il giudice di prime cure abbia correttamente qualificato le disposizioni a favore di CI EL UZ quali legati.
Quanto alla contestazione in merito alla corretta applicazione dell'art. 588
c.c., bisogna innanzitutto ricordare che è consolidato orientamento della Corte di
Cassazione quello secondo cui, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento
(Cass. n. 24163/2013; Cass. n. 23278/2013). In particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017).
Inoltre (cfr. Cass. n. 24163/2013) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni.
Infine da ultimo è stato ribadito che in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni (Cass. n. 6125/2020; da ultimo, Cass., ordinanza 3 giugno 2024, n. 15387).
Nel caso in esame emerge che, nel pervenire all'approdo interpretativo qui contrastato, la sentenza gravata è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate negli atti di ultima volontà, evidenziando che nel primo testamento, datato 8 marzo 2010, dall'espressione “siano rilasciati questi benefici” si desume che il testatore intendeva le attribuzioni a favore di CI
EL UZ quale “beneficio” a carico dell'eredità e non come un'istituzione di pagina31 di 40 erede;
che, del pari, l'espressione “tutto il resto deve andare ai miei eredi naturali” dimostra ulteriormente come il testatore abbia inteso disporre dei legati a favore di EL UZ, a carico dell'eredità, attribuita per intero, e salvo i legati, ai due figli, “eredi naturali”.
La sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato come il secondo testamento, datato 3 gennaio 2012, consistendo nell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale di società e di quote di proprietà su beni immobili, ampli in termini quantitativi le disposizioni contenute nel primo testamento e vada, pertanto, interpretato congiuntamente al primo, con la conseguenza che anche le disposizioni del testamento successivo vanno interpretate come legati a beneficio di CI EL UZ e a carico dell'eredità, non emergendo che il testatore abbia voluto attribuire alla stessa una quota del suo patrimonio, ma singoli beni.
Ad avvalorare tale interpretazione la sentenza gravata ha richiamato l'uso del termine “lascio” nel secondo testamento e la circostanza che le quote attribuite con tale testamento a CI EL UZ sono divergenti a seconda delle diverse tipologie di beni (20% per le quote sociali e 25% per la quota di proprietà sui beni immobili), il che porta ad escludere che le attribuzioni siano intese quali parte della totalità dell'asse.
La conclusione del giudice di prime cure non appare censurabile in questa sede, essendo conforme ai richiamati principi di diritto e, tenuto conto, altresì, della formula neutra adottata nel secondo testamento (“lascio”), che si presta anche per legittimare la tesi della istituzione di erede ex certa re, implica un adeguato apprezzamento anche delle specifiche volontà testamentarie.
A conforto dell'interpretazione alla quale è pervenuta la sentenza gravata occorre, altresì, considerare le diverse espressioni utilizzate dal testatore per indicare i destinatari delle disposizioni testamentarie: mentre i figli sono indicati come “eredi naturali”, ad indicare una posizione di successione universale derivante automaticamente dal legame di natura, dal vincolo di sangue, l'odierna parte appellata è indicata come “signora CI De La UZ”, “che convive con me” (nel primo testamento) o come “IGra CI De La UZ, mia convivente e amica” (nel secondo testamento), ad evidenziare l'estraneità al legame di sangue e, così, l'estraneità ad una successione universale.
pagina32 di 40 Deve, pertanto, confermarsi l'interpretazione del giudice di prime cure che ha considerato unici soggetti istituiti eredi da TR RI i figli TT RI
e MO RI e CI EL UZ quale legataria.
Consegue da tale interpretazione che va confermata, altresì, la pronuncia di inammissibilità, ex art. 564 c.c., dell'azione di riduzione, per difetto di accettazione beneficiata dell'eredità paterna da parte dei figli, odierni appellanti, poiché tale condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione è prevista per la sola ipotesi, quale quella in esame, che si agisca nei confronti di soggetto terzo, non erede.
Il secondo motivo di gravame, concernente la pronuncia di rigetto della domanda di annullamento ex art. 624 c.c., non merita accoglimento.
Il motivo in esame ripropone argomentazioni già congruamente respinte dalla sentenza impugnata, senza, tuttavia, censurare il motivo fondante della pronuncia di rigetto, cioè l'assenza di allegazioni e di prove in ordine a “quali mezzi fraudolenti abbia utilizzato EL RU per orientare la volontà di
IS a testare in suo favore” (p. 16, sentenza impugnata).
Gli elementi di fatto invocati dagli appellanti (la vulnerabilità del testatore per le patologie e la dipendenza da sostanze alcoliche;
l'asserito stato di isolamento del testatore) non solo non configurano i mezzi fraudolenti richiesti dall'art. 624 c.c., ma non possono considerarsi neppure quali indizi di un'attività captatoria.
Sul punto si è, del resto, già espressa la sentenza gravata con valutazioni non solo conformi ai principi giurisprudenziali che regolano la materia, ma anche basate sull'analisi del materiale probatorio acquisito al processo, il quale è stato adeguatamente valutato e ponderato.
Quanto all'asserito isolamento sociale va, quindi, ribadito che non vi sono elementi per ritenere che tale isolamento fosse stato imposto a TR RI da
CI EL UZ, mentre risulta che egli avesse rilevanti problemi di mobilità
e che si sentisse regolarmente al telefono con la sorella, che il figlio andasse sporadicamente a fargli visita e che TR RI si vedesse regolarmente con l'avvocato di fiducia, Giulia Elena Campisi. Va, altresì, evidenziato che difettano allegazioni in ordine al fatto che EL UZ abbia impedito a TR RI o ai suoi amici e familiari di fargli visita;
che, in definitiva, il c.d. “ritiro sociale” di
TR RI era dovuto, piuttosto, a problemi di salute (difficoltà di pagina33 di 40 deambulazione) e al fatto che i familiari (a partire dai figli) avevano per anni trascurato di fargli visita, persino quando era stato ricoverato in ospedale, come si desume dal fatto che in tuti gli accessi al pronto soccorso e in ospedale TR
RI risultava sempre accompagnato da CI EL UZ e mai dai figli, come sottolineato dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Mantero (cfr. pp. 11 e 22 della relazione depositata il 3 luglio 2020).
Quanto ad una vulnerabilità di TR RI collegabile all'abuso di alcol, il consulente tecnico d'ufficio dott. Mantero ha escluso tale vulnerabilità, affermando che “Anche invocando una involuzione su base alcolica, peraltro mai dimostrata, l'unico dato cognitivo di cui disponiamo (MMSE, 2007) è indicativo di una sostanziale tenuta cognitiva globale e ipotizzare qualunque altra involuzione clinica mai verificata appare del tutto fuorviante”.
All'esito del contraddittorio tecnico con i consulenti tecnici di parte, il dott.
Mantero ha, altresì, escluso qualsivoglia rilevanza non solo all'abuso di sostanze alcoliche, ma anche alle asserite illogicità espressive e contraddizioni intrinseche delle schede testamentarie, che gli odierni appellanti invocano quali indizi di captazione.
Al riguardo il detto consulente tecnico d'ufficio ha precisato quanto segue:
“Circa le note del Prof. Marchesi qualche commento alle affermazioni del
Collega. Innanzitutto chiarisco che le mie conclusioni sono fondate principalmente sulla documentazione medica (omissis) Nella ricostruzione della storia alcolica del de cuius sono partito dal 2005 poiché non vi sono dati anteriori. E' certamente possibile che il rapporto con l'alcool e l'assunzione in eccesso siano anteriori ma, una volta accertata la presenza di una dipendenza alcolica di lunga data non rileva, ai fini della nostra analisi, quale fu l'anno di esordio. Giova ricordare che la tendenza all'ingestione di grandi quantità di alcool non prova di per sé la presenza di una patologia psichiatrica attraverso un rapporto diretto. Il Prof. Marchesi richiama come il IG. RI sia stato descritto “ubriaco” in alcune occasioni. Il rilievo non è indicativo di una demenza alcolica o altra patologia e non dimostra di per sé nulla. Il Collega afferma (“Non è libero di autodeterminarsi chi non ha la piena contezza della propria situazione”). Ciò che rileva invece è che sia presente una sufficiente capacità per testare, come indica la letteratura già citata in bozza. Non ritengo di aver esulato dal quesito procedendo all'esame delle schede testamentarie dato
pagina34 di 40 che negli accertamenti sulla capacità di testare è di prassi farlo. Inoltre è la stessa parte Attrice ad avere prodotto la relazione Sartori e a citare i testamenti.
Circa le “agrafie” citate dal Collega si ribadisce che gli errori grafici o le disgrafie nei due testamenti considerati sono modeste e possono essere legate a problemi di qualunque natura e non dimostrabili (stati emotivi, disattenzione, stanchezza…per citarne solo alcuni) Comunque si ripete che le alterazioni citate sono di entità modesta e non dimostrano un significativo indebolimento del patrimonio cognitivo (omissis) Per concludere, il Collega elenca una serie di condizioni patologiche, a suo dire, presenti e concomitanti nel caso in esame.
Alterazioni morfologiche cerebrali (che da sole, se non corredate da una diagnosi
e da una valutazione funzionale delle competenze cognitive non indicano uno stato clinico). Demenza alcolica, di cui non vi è traccia documentata. Demenza da farmaci sedativi: idem. Demenza da condizione patologica cardiaca: idem, non vi è traccia che la condizione cardiaca di cui soffriva avesse portato a una involuzione demenziale. Grave depressione: non risulta che il de cuius soffrisse di depressione grave, intendendo con la qualificazione grave una condizione patologica tale da portare ad anomalie dell'ideazione, della percezione e del comportamento” (pp. 35-37, relazione cit.).
In definitiva, nessuna delle malattie che lo affliggevano e neppure l'uso di sostanze alcoliche e di farmaci avevano inficiato le capacità cognitive di TR
RI, sicchè è da escludere che egli si trovasse in condizione di vulnerabilità, sì da poter subire l'asserita coercizione psicologica di CI EL UZ.
La vulnerabilità di TR RI va esclusa sulla base delle circostanze correttamente evidenziate nella sentenza gravata e, precisamente, le seguenti: il fatto che negli anni antecedenti il decesso TR RI avesse condotto un lungo e impegnativo contenzioso divorzile con la moglie EL CA, al quale aveva lucidamente partecipato consultandosi periodicamente con il suo avvocato di fiducia, addirittura ipotizzando di avviare un ulteriore contenzioso in ordine all'asserita intestazione fittizia alla moglie delle quote di RI
LA S.r.l. (azione mai intrapresa perché sconsigliato dall'avvocato di fiducia, Giulia Elena Campisi) e perfezionando gli accordi transattivi che avevano portato alla sentenza di scioglimento del matrimonio, recante accordi patrimoniali concordati pochi mesi prima del suo decesso (cfr. doc. nn. 2 e 36, fascicolo di primo grado di RI;
doc. n. 21, fascicolo di primo grado di EL UZ);
pagina35 di 40 le caratteristiche soggettive di TR RI e di EL UZ, l'uno laureato in economia e commercio a pieni voti e imprenditore dotato di elevato livello di istruzione e l'altra una persona straniera con basso grado di istruzione, che svolgeva lavoro di collaboratrice domestica prima di conoscere TR RI;
il fatto che i due testamenti olografi fossero stati consegnati dal testore all'avvocato di fiducia, Giulia Elena Campisi, affinché fossero pubblicati alla sua morte;
le espressioni ingiuriose usate dal testatore nei confronti della moglie EL
CA, definita “ladra e spergiura”.
Tutti gli evidenziati elementi sono indicativi di una personalità forte in
TR RI, uomo combattivo nei confronti della ex seconda moglie EL
CA; capace di valutare atti complessi, come le transazioni, avvalendosi del supporto tecnico e dei consigli del suo avvocato;
perfettamente in grado di rappresentarsi le disposizioni di ultima volontà scritte e sottoscritte, come pure consapevole delle espressioni di disprezzo volutamente utilizzate nei confronti di
EL CA, da lui detestata.
Rispetto a una simile personalità non è neppure astrattamente configurabile un'attività di captazione da parte di CI EL UZ, ma va piuttosto evidenziato come le due schede testamentarie siano il riflesso e il frutto della personalità e della volontà di RI e come esse rispecchino il suo vissuto.
Privo di pregio è, dunque, il riferimento degli appellanti alle “cure mentali” menzionate nella prima scheda testamentaria, quale indizio di attività di coercizione psicologica esercitata sul testatore da CI EL UZ.
E' evidente che la coercizione psicologica (da escludere in base a quanto in precedenza osservato) deve riguardare fatti anteriori alla formazione della scheda testamentaria, ma nessun fatto certo è stato allegato dai GE RI che consenta di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo di formazione della volontà del testatore.
In conclusione, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda di annullamento ex art. 624 c.c.
Il terzo motivo di impugnazione, concernente la pronuncia di rigetto della domanda di nullità per apocrifia dei testamenti impugnati, non merita accoglimento.
pagina36 di 40 Il motivo si risolve nella riproposizione testuale delle osservazioni svolte dal consulente tecnico degli attori in ordine alle relazioni dei consulenti tecnici d'ufficio, dott. Mantero (psichiatra) e dott.ssa Guizzardi (grafologa).
Premesso che il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Guizzardi, ha appurato, con esame puntuale e valutazione delle scritture di comparazione depositate in giudizio, l'autografia di entrambe le schede testamentarie, si deve richiamare quanto argomentato nell'esaminare il secondo e l'ultimo motivo di gravame.
Va, quindi, sinteticamente ribadito che non sussistono allegazioni in ordine alle prospettate ipotesi della mano guidata e sotto dettatura, peraltro incompatibili con l'accertamento, orami incontrovertibile, della capacità di testare di TR
RI, sì che non si giustifica un accertamento tecnico d'ufficio sul punto;
che le evidenziate disgrafie, peraltro modeste, in un soggetto di cui è ormai incontrovertibilmente accertata la capacità a testare, oltre che la forte personalità nell'autodeterminarsi, non sono elementi indicativi di allografia o di dettatura delle disposizioni testamentarie da parte di terzi;
che anche le invocate patologie e la dipendenza dall'alcol, in un soggetto capace di intendere e di volere e dalla forte personalità, non costituiscono neppure elemento indiziario per suffragare tali ipotesi (scrittura con mano guidata o sotto dettatura).
Va, dunque, confermata anche la pronuncia di rigetto della domanda ex art. 606 c.c.
Infine, il quarto motivo di appello, con il quale si censura la pronuncia di rigetto della domanda di restituzione della somma di denaro di euro 198.200,00, non merita accoglimento.
Gli appellanti si dolgono che il giudice di prime cure abbia ritenuto che gli assegni, dell'importo complessivo di euro 179.200,00, tratti da TR RI a beneficio di CI EL UZ nel periodo dal 2006 al 2013, avessero la finalità di consentire alla beneficiaria di monetizzare gli assegni stessi allo scopo di sostenere i costi della vita della coppia di conviventi.
Si dolgono, inoltre, che la sentenza gravata abbia ritenuto l'importo di euro
15.328,00 relativo al pagamento dei contributi volontari INPS per EL UZ e che, pur dando atto che nessun rapporto di lavoro intercorreva tra quest'ultima e il de cuius, non abbia ravvisato alcun obbligo restitutorio in capo alla parte convenuta nemmeno a tale titolo.
pagina37 di 40 Le censure sono inconcludenti rispetto alle allegazioni svolte dagli appellanti sin dal giudizio di primo grado, ove si consideri che nell'atto introduttivo di quel giudizio i GE RI hanno chiesto la restituzione della somma di denaro di euro 198.200,00 ai sensi dell'art. 724 c.c. (concernente collazione e imputazione).
A prescindere dalla qualificazione delle attribuzioni di denaro che TR
RI ha effettuato a favore di CI EL UZ a mezzo dei 112 assegni tratti a suo beneficio tra il 2006 e il 2013, va rilevato che, quand'anche fossero qualificate quali donazioni, non potrebbe operare l'istituto della collazione invocato dagli appellanti, sia perché la domanda di collazione presuppone una domanda di scioglimento della comunione, che non è stata proposta;
sia perché neppure esiste una comunione ereditaria tra gli odierni appellanti e EL UZ, essendo quest'ultima una legataria;
sia, infine, perché la collazione riguarda solo i coeredi rientranti nelle categorie di soggetti di cui all'art. 737 c.c. (figli del de cuius, loro discendenti, coniuge), categorie alle quali EL UZ è estranea.
Considerazioni analoghe valgono per le somme di denaro pagate dal de cuius per contributi volontari INPS per EL UZ, poiché anche per queste somme di denaro gli attori hanno invocato l'applicazione dell'art. 724 c.c. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. p. 23 di detto atto).
Si aggiunga che sia per la somma di denaro di euro 179.200,00 sia per la somma di denaro di euro 15.328,00 (pagata per i contributi volontari) gli attori non hanno dedotto il titolo costitutivo dell'obbligazione restitutoria in capo a EL
UZ. In difetto di tale necessaria allegazione è evidente come sia carente di fondamento la domanda di restituzione dagli stessi proposta.
A tal fine non può ritenersi sufficiente la deduzione, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. p. 24) e riproposta a fondamento del motivo in esame, che la restituzione della somma di denaro pagata per i contributi volontari INPS è dovuta perché il rapporto di lavoro subordinato tra TR
RI e EL UZ era già cessato all'epoca dei detti pagamenti.
L'accertamento della sussistenza dell'obbligazione restitutoria in capo a
EL UZ presuppone l'allegazione (oltre che la prova) che le parti si fossero espressamente accordate nel senso che la somma di denaro pagata da TR
RI per conto di EL UZ, a titolo di contributi volontari INPS, dovesse pagina38 di 40 essere restituita dalla prima a RI. Di tale allegazione non vi è, tuttavia, traccia negli atti dei GE RI.
In ultima analisi va, poi, considerato che il pagamento dell'obbligo del terzo, ex art. 1180 c.c., quale è il pagamento dei contributi effettuato da TR
RI a beneficio di CI EL UZ, configura un'ipotesi di donazione indiretta quando venga posto in essere dal solvens con animo liberale nei riguardi del debitore (cfr. Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6538).
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi accertata l'insussistenza di un'obbligazione restitutoria di CI EL UZ nei confronti di TR
RI e, quindi, dei suoi eredi universali, odierni appellanti.
Va, dunque, confermata, sia pure con la diversa motivazione in precedenza evidenziata, la pronuncia di rigetto della domanda di restituzione formulata dai GE RI.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure con la parziale diversa motivazione precedentemente espressa.
La regolamentazione delle spese processuali.
Gli appellanti, soccombenti, devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro, attesi gli interessi e le difese comuni (art. 97 c.p.c.), a CI
EL UZ le spese del presente grado da quest'ultima anticipate.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in
pagina39 di 40 parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, di valore indeterminabile e di complessità media.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da TT RI e MO RI nei confronti di
CI EL UZ, per la riforma della sentenza n. 1589/2024, pubblicata dal
Tribunale di Milano il 12 febbraio 2024 nella causa iscritta al n. 49369/2017 r.g.
e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza gravata;
CONDANNA
TT RI e MO RI a rimborsare, in solido tra loro, a
CI EL UZ le spese del presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
TT RI e MO RI.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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