Art. 1.
L'Istituto nazionale di alla matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129 , ha per fine di:
a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;
b) cooperare, con gli altri Istituti e Seminati matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;
c) diffondere i piu' importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;
d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).
L'Istituto nazionale di alla matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129 , ha per fine di:
a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;
b) cooperare, con gli altri Istituti e Seminati matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;
c) diffondere i piu' importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;
d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).