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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 155/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 326/2020, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 21.12.2020 nella controversia n. 371/2015 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto;
TRA
( , in persona del l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Claudio
Petrecca, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), già in CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Valerio Noventa, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: voglia l'adita Corte di Appello di Campobasso, in accoglimento del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, riformare (parzialmente) la sentenza
n. 326/2020, pubblicata il 21.12.2020, resa inter partes dal Tribunale di Isernia (proc.
n.371/2015 R.G.), in composizione monocratica, non notificata al procuratore domiciliatario ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di cui agli artt.325 e segg. c.p.c., in quanto illegittima e, comunque, nulla e, per l'effetto:
1 a) condannare la al pagamento delle Controparte_2 spese e competenze (totali) del giudizio RG n.317/2015 Tribunale di Isernia in favore dell'appellante liquidando le stesse ai sensi del DM n.55/2014 (valori medi), Parte_1 oltre il rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art.93 c.p.c.;
b) con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio, rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art.93 c.p.c.
Per l'appellata: in principalità: dichiarare che è carente di interesse ad agire ex art. 100 cpc. Parte_1 in subordine: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto. in ogni caso: condannare l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, da liquidare, ai sensi dell'art 9 comma 4 terzo periodo, del decreto legge 24.01.12 n. 1, convertito (con modificazioni), dalla L. 24.03.12 n. 27, nella misura che verrà quantificata nella comparsa conclusionale di replica.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 326 del 21.12.2020, pronunciando sull'opposizione, proposta da avverso il precetto alla stessa intimato Parte_1 da (a cui è succeduta, nel corso del Controparte_2 giudizio di primo grado, a seguito di fusione per incorporazione), in forza di CP_1 assegno bancario protestato, in accoglimento della domanda ha dichiarato che
“non ha diritto di agire in via esecutiva sulla base dell'assegno bancario Controparte_2 tratto sulla Banca Popolare di Ancona Filiale di Venafro (IS), Conto 003704 n.
5.615.960.123-7 dell'importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) a favore di
[...]
poiché postdatato”. Controparte_2 CP_2
Il primo giudice, rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da
(poi e ritenuto irrilevante il documento contro il quale Controparte_2 CP_1 quest'ultima aveva dichiarato di proporre querela di falso, ha considerato dirimente la circostanza, rilevata d'ufficio, che l'assegno posto a fondamento dell'azione esecutiva minacciata con l'atto di precetto non poteva considerarsi un valido titolo esecutivo, emergendo dagli atti che lo stesso era stato consegnato all'amministratrice di privo di data e da costei completato prima della messa all'incasso; ha Controparte_2 osservato come non risultasse rispettato, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario, l'obbligo di apposizione originaria del bollo sancito dall'art. 20 del d. p. r. n. 642/1972, in cui comma 3 prevede espressamente, in tale ipotesi, l'obbligo del rilievo d'ufficio da parte del giudice dell'inefficacia come titolo esecutivo.
Ha quindi accolto la domanda volta a far dichiarare inefficace l'atto di precetto opposto, in quanto non fondato su un valido titolo esecutivo, disponendo la compensazione integrale delle spese “dal momento che la controversia è stata risolta sulla base di una questione rilevata d'ufficio”.
2 2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 6.5.2021, chiedendone la riforma limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese.
Si è costituita in giudizio insistendo nel rigetto dell'impugnazione. CP_1
Con ordinanza del 13.9.2024, pronunciata all'esito dell'udienza dell'11.9.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 cod. proc. civ.
Le critiche proposte sono argomentate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata;
esse soddisfano, quindi, i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. parte vittoriosa in primo grado, censura la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali nonostante la totale soccombenza della controparte, che si è sempre opposta alle avverse difese e ha anche proposto una domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile.
Evidenzia che: in base alla formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. applicabile ratione temporis, la possibilità della compensazione è circoscritta alle ipotesi, non ricorrenti nella specie, di soccombenza reciproca e di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la pronuncia di compensazione devono essere indicate in modo espresso e non generico, non rientrando certamente tra esse quella indicata dal primo giudice.
Aggiunge che i motivi di opposizione, su cui il tribunale non si è in alcun modo pronunciato, sono pienamente fondati e che il titolo non è stato caducato successivamente, ma ne è stata rilevata l'originaria inesistenza per mancanza di un elemento prescritto ad substantiam.
Le censure sono fondate.
2.1. Deve essere disattesa la difesa con cui parte appellata sostiene che l'appellante non avrebbe interesse ad agire (rectius ad impugnare), sul rilievo che l'eventuale riforma della pronuncia di primo grado sulle spese non è suscettibile di produrre alcun effetto
3 concreto in suo favore, essendo Immobilgest debitrice nei confronti di della CP_1 somma di € 202.762,18, credito che quest'ultima opporrebbe in compensazione.
Sulla base di quanto prospettato dalla stessa appellata, l'accoglimento dell'appello determinerebbe, con tutta evidenza, un effetto comunque favorevole per l'appellante, quanto meno nei termini di una riduzione del debito nei confronti di e ciò senza CP_1 considerare che, in realtà, vista la dichiarazione resa dal procuratore dell'appellante ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la pronuncia di condanna in favore di questo, quale antistatario, precluderebbe all'appellata la possibilità di opporre la compensazione.
2.2. Parimenti infondata è la deduzione di secondo cui il giudizio di primo grado CP_1 avrebbe visto una reciproca soccombenza delle parti, in relazione alla circostanza che
“di fatto la sentenza impugnata non ha accolto le domande formulate dall'attrice”, in quanto tutte le circostanze di fatto esposte a sostegno dell'opposizione sono state smentite in via documentale.
Posto che il tribunale ha deciso il giudizio di opposizione a precetto sulla base del rilievo dell'inesistenza ab origine di un titolo esecutivo valido per violazione dell'art. 20 comma
1 del d. p. r. n. 642/1972 (norma secondo cui “la cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine”), senza prendere affatto in considerazione le difese svolte dalle parti, va considerato che la nozione di soccombenza rilevante in tema di disciplina delle spese processuali costituisce un'applicazione del principio di causalità, per effetto del quale l'onere delle spese deve gravare sulla parte che “col suo comportamento antigiuridico
(in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (Cass., n. 21823/2021, la quale precisa che la causalità “prescinde … dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi”; nello stesso senso Cass., n. 19456/2008, con riferimento al caso di rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente dipeso dall'avere il giudice esercitato i propri poteri officiosi, dichiarando inammissibile l'appello in quanto proposto oltre la scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.; v. anche Cass., n. 10911/2001, secondo cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la difesa della parte vittoriosa sia accolta per motivi diversi da quelli prospettati).
Non vi è dubbio, pertanto, che ia totalmente soccombente, avendo dato causa, CP_1 con la notifica di atto di precetto sulla base di un assegno privo ab origine dell'efficacia di titolo esecutivo (comportamento sicuramente antigiuridico), al giudizio di opposizione.
2.3. Ulteriore conseguenza di quanto esposto è che il primo giudice, avendo deciso l'opposizione a precetto sulla base della questione rilevata d'ufficio, correttamente non ha preso posizione sulle difese svolte dalle parti, non essendo ciò necessario al fine di individuare la parte soccombente. Il rilievo del difetto originario di efficacia come titolo esecutivo dell'assegno posto a base della minacciata esecuzione ha comportato, infatti, una soccombenza reale di CP_1 essendo conseguentemente esclusa la necessità di valutare la soccombenza virtuale sulla base dei soli motivi originari di opposizione, come necessario nel caso, affatto
4 diverso, della caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo giudiziale non definitivo, in cui viene meno la materia del contendere (Cass., SU n. 25478/2021; Cass., n.
9899/2022).
Anche nel presente giudizio di appello, pertanto, è del tutto superfluo valutare la fondatezza dei motivi di opposizione e, in generale, di difese non rilevanti ai fini della decisione della causa, in quanto assorbite dalla ragione di fondatezza dell'opposizione rilevata d'ufficio.
2.4. Deve, poi, escludersi la ricorrenza di alcuna delle ipotesi normativamente previste diverse dalla soccombenza reciproca, per l'adozione di pronuncia di compensazione delle spese (art. 92, comma 2 c.p.c.: assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). La regula iuris applicata dal tribunale è assolutamente pacifica, risultando dalla chiara previsione dell'art. 20 del d. p. r. n. 642/1972, la cui interpretazione non costituisce una novità e non ha mai dato adito a incertezze in giurisprudenza.
Al momento della notifica dell'atto di precetto e dell'instaurazione del giudizio di opposizione già era intervenuta la AZ (sentenza n. 5069/2010), affermando la mancanza di efficacia come titolo esecutivo dell'assegno postdatato, in quanto con bollo irregolare;
a fronte di tale interpretazione, mai contrastata da pronunce di segno contrario
(in altre decisioni, ad es. la n. 10710/2016, la AZ non si è occupata della questione della validità dell'assegno come titolo esecutivo, ma del diverso problema della validità del patto con cui il debitore consegna al creditore un assegno a titolo di garanzia), la più recente ordinanza n. 35192/2022 si limita a ribadire, con ulteriori e più approfondite argomentazioni, che “l'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) può valere come titolo esecutivo soltanto se in regola sin dall'origine con l'imposta di bollo”.
Le ragioni indicate dalla Suprema corte, che confermano la correttezza della soluzione adottata dal primo giudice, possono così riassumersi: 1) l'assegno bancario non ha, sempre e comunque, l'efficacia di titolo esecutivo, ma può averla solo se “regolarmente bollato sin dall'origine”, in forza di quanto disposto dall'art. 20 del d. p. r. n. 642/1972; 2) un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) è privo di uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per tale tipologia di titolo di credito (art. 1 n. 5 del r. d. n. 1736/1933), ma, come negozio giuridico, assolve la stessa funzione del vaglia cambiario (promessa di pagamento); 3) anche il vaglia cambiario può costituire titolo esecutivo solo se in regola con l'imposta di bollo sin dall'origine; 4) l'assegno postdato deve, quindi, essere in regola con l'imposta di bollo a cui sono soggetti i vaglia cambiari;
pertanto, in base alla previsione dell'art. 9 della Tariffa allegata sub A al d. p. r. n. 642/1972, deve essere applicata un'imposta proporzionale al valore, e non in misura fissa come per l'assegno bancario: il predetto art. 9, infatti, al punto b prevede espressamente che gli assegni postdatati sono soggetti alle imposte stabilite per le cambiali.
Rispetto alla ricostruzione del tribunale, che trova il conforto della costante giurisprudenza di legittimità, parte appellata, che non ha proposto appello incidentale,
5 non ha contrapposto una soluzione alternativa, limitandosi a fare riferimento alla prassi dell'utilizzo dell'assegno postdatato come titolo esecutivo, in uso nel Foro in cui opera, che è evidentemente contra legem e che non può integrare una situazione di incertezza giurisprudenziale.
Tale situazione non sussiste per il fatto che soltanto due pronunce di legittimità si siano occupate espressamente della questione, sia perché l'incertezza presuppone un contrasto interpretativo sia perché il ridotto numero di decisioni è il segno della semplicità della questione, chiaramente desumibile dalla chiarezza del dettato normativo a cui si è fatto riferimento;
a tanto va aggiunto che neppure nella giurisprudenza di merito, nazionale e locale, si rinvengono contrasti sulla questione, che peraltro parte appellata non ha neppure addotto.
2.5. Resta da esaminare la ricorrenza di altre “gravi ed eccezionali ragioni”, rilevanti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, al fine di disporre la compensazione, anche solo parziale, delle spese processuali tra le parti.
Tali ragioni devono riguardare specifiche circostanze e aspetti della controversia e devono essere espressamente indicate in motivazione, mediante richiamo a elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, delle ragioni per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie presentava, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione dei fatti o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza.
Deve escludersi che la circostanza che sia stata rilevata d'ufficio la questione posta a base della decisione – fatto che, per quanto detto in precedenza, non impedisce di configurare una soccombenza in senso tecnico – riguardi elementi fattuali o giuridici della controversia e, in ogni caso, essa non presenta caratteristiche di eccezionalità e di gravità tali da giustificare la deroga al principio generale della soccombenza: come si è visto il rilievo d'ufficio del difetto dell'efficacia di titolo esecutivo dell'assegno costituisce un obbligo del giudice, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d. p. r. n. 642/1972, e la decisione dell'appellata di minacciare l'esecuzione in forza di un documento privo di tale efficacia in base a una chiara disposizione di legge, la esponeva alla possibilità di accoglimento dell'opposizione a prescindere dai motivi con la stessa proposti.
Peraltro non è secondario osservare che, anche dopo che il giudice di primo grado ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio, la società appellata ha persistito nelle proprie difese, insistendo nel rigetto dell'opposizione.
3. All'accoglimento dell'impugnazione consegue la riforma della pronuncia di compensazione delle spese adottata in primo grado e l'imposizione alla parte appellata, totalmente soccombente, dell'onere delle spese, che per il giudizio di primo grado vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al d. m. n. 55/2014 (nella versione antecedente gli aggiornamenti di cui al d. m. n. 147/2022, considerato il completamento dell'attività difensiva del primo grado prima del
23.10.2022), tenendo conto del valore della controversia (dato dall'importo dell'assegno di € 60.000,00) e riconoscendo i valori minimi, sia perché il valore è assai prossimo al
6 limite inferiore dello scaglione (€ 52.001,00), sia in considerazione della ridotta incidenza causale delle difese svolte da parte appellante ai fini della risoluzione della controversia.
La valutazione complessiva dell'esito del giudizio impone di porre a carico dell'appellata anche le spese del presente grado di giudizio.
A tale proposito va precisato che, in considerazione della limitata materia del contendere oggetto dell'appello, lo scaglione applicabile va individuato prendendo in considerazione il valore delle spese del giudizio di primo grado in concreto liquidate: sul punto v. Cass.,
n. 18465/2024 e Cass., n. 27871/2017, con riferimento all'impugnazione parziale limitata alla decisione sulla condanna di una parte alle spese di primo grado, i cui principi, sebbene espressi per l'ipotesi in cui l'appello riguardi la pronuncia di condanna alle spese, sono applicabili anche all'ipotesi in cui è censurata la decisione di compensare le spese.
Le spese del presente grado vanno liquidate in base alla versione aggiornata del d. m.
n. 55/2014 in misura pari ai minimi, in considerazione della mancanza di qualsiasi aspetto di complessità della controversia, limitata a un'unica questione, e del fatto che l'ammontare delle spese liquidate per il giudizio di primo grado è assai prossimo al limite inferiore dello scaglione (€ 5.201,00), con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 326/2020 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 21.12.2020, proposto da con citazione Parte_1 notificata il 6.5.2021, nei confronti di (già CP_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Claudio Petrecca, dichiaratosi antistatario;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Claudio Petrecca, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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