CASS
Sentenza 5 gennaio 1991
Sentenza 5 gennaio 1991
Massime • 1
Laddove, come nel caso di specie, la commissione tributaria centrale abbia escluso la violazione di legge da parte della decisione impugnata, essa deve, prima di dichiarare la legittimita' dell'operato dell'ufficio, affrontare e risolvere l'ulteriore problematica del preteso difetto di motivazione, pena la cassazione del susseguente provvedimento per violazione degli artt. 29 e 37, n. 3 del d.p.r. 26.10.72, n. 636.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/1991, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1991 |
Testo completo
Non massimata.