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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8507/2019
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 8507/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
09/12/2019 da
, nata a [...] il [...], residente a [...]/4 Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti William Manuel ZILIO e Giulia C.F._1
CONSTANTINI, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Venezia - San
Marco 3517, come da procura in calce all'atto di citazione. attrice contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale PA P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in Pove del Grappa (VI), Via Controparte_2
Costantina n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Geronimo LA RUSSA, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 18, come da procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuto
In punto: lesione personale;
responsabilità; risarcimento danni.
All'udienza del 07.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE:
1 L'Attrice, richiamato tutto quanto esposto nei precedenti scritti difensivi, precisa le proprie conclusioni come di seguito: nel merito
- accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per PA cui è causa, condannare il medesimo in persona del sindaco pro tempore PA al risarcimento in favore dell'Attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti come individuati in narrativa pari ad € 212.403,18 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. comma 2 per rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del fatto al saldo,
- con vittoria di spese competenze ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori deducenti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
in via istruttoria
- come da memorie istruttorie 183 VI comma n 2 del 08.04.2021 e 183 VI comma n. 3 del 30.04.2021 e da verbale dell'udienza del 19.10.2021, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate non ammesse.
L'Attrice dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni avversarie e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione delle comparse conclusionali e delle repliche.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Nel rispetto del termine concesso dal Giudice con ordinanza del 24 aprile 2024, mediante la quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 7 maggio 2024, la difesa del PA
, riportandosi integralmente a propri precedenti scritti e chiedendo la concessione dei
[...] termini di cui all'art. 190 c.p.c., insiste nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti:
In via principale, nel merito: previo accertamento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo dedotta, in capo al in relazione ai fatti oggetto di causa, PA respingere integralmente le domande risarcitorie avanzate nei confronti di quest'ultimo dalla sig.ra
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
2 In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al in relazione ai fatti oggetto di causa, PA accertare e dichiarare il concorso colposo della sig.ra nella causazione del sinistro de Parte_1 quo, e per l'effetto, procedersi alla liquidazione del danno che verrà accertato e provato in corso di CP_ causa in misura proporzionale alla quota di responsabilità parziaria ritenuta sussistente in capo all convenuto e previa detrazione delle somme eventualmente già percepite dall'attrice a titolo di indennizzo assicurativo a seguito del sinistro oggetto di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio in relazione ad eventuali nuove eccezioni e/o domande avanzate da parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 09/12/2019, la sig.ra conveniva in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il , chiedendone la condanna, accertata la responsabilità PA dell'ente convenuto per il sinistro di cui infra occorsole in data 23 agosto 2016, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati, salva diversa anche maggiore somma di giustizia, in €
212.403,18, da maggiorare con rivalutazione monetaria ed interessi.
Esponeva al riguardo l'attrice che:
- il giorno 23 agosto 2016 la stessa, ciclista amatoriale, unitamente al marito, sig. , e a due Persona_1 amici, sigg.ri e , si trovava sul Monte Grappa per una gita in bicicletta, CP_4 Persona_2 procedendo, verso le 15.30 / 16.00, giunti in zona Campo Croce, ad una velocità attorno a 20 Km/h, essendo appena ripartiti dopo una sosta;
- l'attrice, procedendo i ciclisti in fila indiana, si trovava al secondo posto della fila, dietro il sig. CP_4
;
[...]
- in quel tratto la strada si presentava asfaltata con pendenza del 3% - 4%, stretta e cosparsa di buche e sassi sul margine destro, situazione che obbligava il gruppo di ciclisti a spostarsi verso l'interno della carreggiata;
- dopo una curva a sinistra il veniva a trovarsi all'improvviso con la ruota della bicicletta dentro CP_4 una buca larga 70 cm. e profonda 10 cm. circa, che, oltre a non essere visibile, non era in alcun modo segnalata;
3 - stante la profondità della buca, la bicicletta del si rovesciava in avanti, facendo compiere al CP_4 ciclista una capriola, per cui lo stesso cadeva rovinosamente a terra, sbattendo la testa e perdendo conoscenza, venendo soccorso dal , che lo salvava impedendogli di soffocare con una manovra di Per_1 primo soccorso;
- l'attrice, seconda della fila, giungeva dopo pochi secondi ed anch'essa si trovava all'improvviso ed inavvertitamente con la ruota del proprio mezzo nella medesima buca, cadendo rovinosamente a terra e provocandosi una grave lesione vertebrale;
- gli altri due ciclisti, i quali chiudevano la fila, riuscivano invece ad evitare la caduta vedendo gli altri compagni a terra;
- sul luogo interveniva il 118 ed in particolare l'attrice, stante la gravità delle lesioni riportate e l'impossibilità di movimentazione, veniva trasportata con l'elicottero all'Ospedale di Treviso, ove le veniva diagnosticata la frattura della vertebra D6 con prognosi di 30 giorni e disposto il ricovero;
- la stessa rimaneva ivi ricoverata dal 23 agosto all'1 settembre 2016, per essere poi dimessa con diagnosi “frattura traumatica da scoppio amielica di D6 (corpo, processo spinoso e trasversi bilateralmente); frattura di D5 (spigolo antero – inferiore, processo trasverso dx e spinoso), fratture composte dei processi trasversi di D7 e D8. Infrazione 7° costa sin” e busto gessato già applicato in sede di ricovero, nonché prescrizione di “40 gg di decubito a letto con busto (quindi altri 30 – negli ultimi
3 – 4 gg di questo periodo inizi a riprendere la posizione eretta con busto) poi visita ortopedica per confezionamento di un nuovo busto gessato, da fare in piedi”;
- ritornata a casa, impossibilitata a qualsiasi movimento e costretta a letto con il busto, necessitando di assistenza domiciliare l'attrice si rivolgeva al Comune di residenza, che erogava la prestazione per i mesi di settembre ed ottobre 2016, ad un costo di € 239,85;
- nei mesi successivi la stessa si sottoponeva a varie cure e prestazioni mediche, riepilogate in citazione, sostenendo complessivamente la spesa di € 732,15 per spese sanitarie, ticket e visite di controllo, venendo in particolare rilevato, a seguito di visite specialistiche effettuate presso l'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna, una lamentata ipoestenia in territorio uro-genitale dal giorno dell'incidente;
- in definitiva l'attrice, a terapie concluse e postumi del sinistro stabilizzati, si trovava, all'età di 50 anni, nelle seguenti condizioni: nella necessità di assumere quotidianamente antidolorifici, nell'impossibilità di stare in piedi per più di 4/5 ore consecutive ed invece costretta a stare a letto ogni pomeriggio per 3/4 ore per il recupero delle forze, senza più possibilità di rotazione libera del busto, nell'impossibilità di
4 sollevare pesi o fare sforzi, con la percezione costante di crampi ai muscoli della schiena, con poca sensibilità alle gambe, con difficoltà ad alzarsi dal letto, incapace di camminare su terreni non piani (tipo sabbia), nell'impossibilità di praticare sport e tanto meno di salire su una bicicletta, con ipoestenia nella zona uro-genitale e conseguente totale perdita del piacere nel rapporto sessuale;
- in data 6.3.2018 veniva dichiarata invalida al lavoro con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 60%;
- l'incidente in definitiva aveva stravolto la vita e l'esistenza di una donna ancora giovane e sportiva, ed aveva messo a dura prova il rapporto con figli e marito, col quale ultimo in particolare, per la condizione dell'attrice, con impossibilità di vivere compiutamente la vita sessuale, veniva ad essere logorata la relazione, vivendo i due coniugi ormai di fatto separati;
- era stata pertanto formulata una richiesta di risarcimento del danno al , la CP_1 CP_1 cui compagnia assicurativa, all'esito della visita medico-legale, formulava un'offerta transattiva di €
22.240,00, oltre al 10% per onorari professionali, per totali € 24.440,00, che (stante l'assoluta esiguità) essa rifiutava;
- nelle more l'attrice si sottoponeva a visita medico-legale da parte della dott.ssa , di Persona_3
Mestre-Ve, la quale rilevava “rachide dorso lombo sacrale: vivace dolore pressorio in corrispondenza delle apofisi spinose del tratto dorsale medio e medio inferiore. Contratte e dolenti le masse muscolari paravertebrali di Dx al medesimo livello. La motilità è nettamente limitata sia in rotazione che in flessione laterale. L'iperestensione è impossibile e nella flessione anteriore la punta delle dita delle mani giunge a circa 30 cm dal piano d'appoggio dei piedi. Accosciamento cauto. Impossibile il sollevamento e la deambulazione sugli avampiedi” e concludeva come di seguito: “Inabilità Lavorativa Temporanea: 60 gg
a totale + 120 gg a parziale. Danno Biologico Temporaneo: 40 gg al 100%, 80 gg al 75%, 60 gg al 50%,
30 gg al 25%. Danno Biologico Permanente pari al 22-23%. Le lesioni patite hanno determinato un grado di sofferenza elevato per 40 gg, medio per i rimanenti 170 gg nella fase post traumatica acuta.
Medio il grado di sofferenza nella fase cronica a postumi stabilizzati. Indubbia ”l'influenza negativa rispetto all'attività lavorativa sia di casalinga sia di barista / banconiera per cui dovrà essere riconosciuto un adeguamento per ciascun punto percentuale rispetto al valore economico del punto biologico”;
- anche sulla base della citata perizia l'attrice formulava una richiesta risarcitoria di € 132.000,00, oltre ad € 5.744,40 per inabilità lavorativa temporanea, oltre a spese mediche e legali, mentre la compagnia del Comune reiterava la precedente offerta, che l'attrice rifiutava;
- l'attrice era casalinga.
5 Tanto rappresentato in fatto, la deduceva, in punto di diritto, che la responsabilità dell'ente Pt_1 andava configurata ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente responsabilità del custode del CP_1 tratto di strada ove si era verificato il sinistro, essendo la strada (come riconosciuto dallo stesso indiscutibilmente posta all'interno del territorio comunale di . CP_1 PA
Assumeva che per il risarcimento del danno potevano essere applicate le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al 2018 (e salvi successivi aggiornamenti); la sussistenza del proprio diritto a vedersi riconosciuti, nel novero dei danni non patrimoniali, avendo riportato invalidità permanente stimata nella misura del 23%, anche il danno morale, la personalizzazione, il danno esistenziale (tra l'altro l'attrice aveva patito la perdita completa della sensibilità genitale, con derivata impossibilità di condurre una normale vita sessuale;
aveva visto esaurirsi il rapporto col coniuge;
era nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività sportiva, in particolare il ciclismo, sport dalla stessa prediletto).
Ancora assumeva il proprio diritto al ristoro dei danni patrimoniali, sub specie di inabilità lavorativa totale e parziale (per € 5.744,40) per lavoro di casalinga, spese mediche anni 2016, 2017 e 2018 (per €
2.063,95), perizia di parte della dott.ssa (per € 854,00), per totali € 8.692,35. Per_3
Formulava in definitiva la domanda di risarcimento danni sopra compendiata.
Il con comparsa di costituzione e risposta 30.04.2020, resisteva alle pretese avversarie, di cui CP_1 chiedeva il rigetto o quantomeno in subordine la riduzione, sia per il profilo del quantum che in ragione del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'attrice nella causazione dell'evento.
In sintesi deduceva in replica che:
- era in primo luogo l'attrice ad essere gravata dall'onere probatorio di provare l'effettiva verificazione del fatto storico, le modalità di accadimento dello stesso, la lamentata disconnessione / buca del tratto di strada interessato, l'esistenza di un valido e diretto rapporto causale;
- il da parte sua curava da anni e negli anni, costantemente, la manutenzione del tratto di CP_1 strada in questione;
- l'offerta risarcitoria formulata dalla propria compagnia assicurativa, lungi dal costituire un qualsivoglia riconoscimento di responsabilità, era motivata esclusivamente da intenti pragmatici, ossia di evitare tempi del giudizio ed incertezze allo stesso inevitabilmente sottese;
- l'evento era riconducibile ad un caso fortuito (che elideva il nesso di causalità) o ad ogni modo alla concorrente condotta colposa dell'attrice (la quale avrebbe dovuto ridurre la velocità di marcia;
avrebbe avuto tutta la possibilità di accorgersi per tempo dell'asserita irregolarità, così evitando e/o prevenendo il sinistro ed il conseguente danno);
6 - in punto quantum debeatur, l'attrice tra l'altro incorreva in una duplicazione e sovrapposizione di poste risarcitorie, chiedendo il risarcimento congiunto di voci (“danno biologico”, “danno morale”, “danno esistenziale”), tutte appartenenti e riconducibili all'area protetta del danno ex art. 32 Cost.;
- non vi era prova dell'asserito danno per inabilità lavorativa, all'attrice essendo stata tra l'altro riconosciuta un'invalidità civile;
- non erano cumulabili le somme erogate a titolo di risarcimento da fatto illecito ed eventuali indennizzi corrisposti al medesimo titolo.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., venivano assunte prove per interrogatorio formale dell'attrice e testi.
Veniva quindi disposta C.T.U. medico-legale, con incarico conferito alla dott.ssa , di Persona_4
Bassano del Grappa.
Completata l'istruttoria e depositato l'elaborato peritale, da ultimo all'udienza del 7 maggio 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le domande risarcitorie svolte nei confronti del possono trovare accoglimento nei termini e per CP_1 le ragioni che vengono ad esporsi.
Parte attrice ha esplicitamente qualificato il titolo giuridico della responsabilità in sua tesi addebitabile al ai sensi della disposizione (responsabilità oggettiva) dell'art. 2051 c.c.. CP_1
La riconducibilità della responsabilità dell'ente proprietario e/o gestore di strade pubbliche, per sinistri a queste collegati, nell'alveo della generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ovvero della responsabilità ex art. 2051 c.c. per cosa in custodia, costituisce notoriamente una problematica da tempo dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha avuto difformi evoluzioni e soluzioni interpretative.
La Suprema Corte sembra aver ormai mutato l'orientamento più risalente, che si era consolidato nel senso di escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. proprietaria della rete viaria, sul presupposto che il bene presenterebbe estensione tale da non consentire una vigilanza adeguata e considerata soprattutto la sua destinazione all'uso generale.
7 Si riteneva configurabile in capo all'ente solamente una responsabilità ex art. 2043 c.c., per violazione del principio generale del neminem laedere, qualora la P.A. avesse provocato o non rimosso una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
Tale criterio restrittivo d'imputazione si era tuttavia risolto per molto tempo in una ingiustificata posizione di svantaggio per gli utenti danneggiati, sui quali gravava l'onere di provare l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dai concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità del pericolo stesso.
La suddetta impostazione può ritenersi ormai superata, o quantomeno attenuata, all'esito di una rimeditazione giurisprudenziale svolta sulla scorta anche dei rilievi della Corte Costituzionale (sent. n.
156/1999), la quale aveva osservato come la notevole estensione del bene “strada” e il suo uso generale e diretto da parte di terzi rappresentino solamente indici di un'eventuale impossibilità di controllo concreto, impossibilità che può essere rilevata dal giudice caso per caso al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ma che non può essere ritenuta sussistente a priori.
A voler applicare tale ultimo criterio d'imputazione della responsabilità civile, il danneggiato sarebbe tenuto, in definitiva, anche in subiecta materia, a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo nesso di causalità con la cosa in custodia.
Non è invece onerato della prova anche della condotta omissiva o commissiva del custode, in quanto l'art. 2051 c.c. determina un'inversione nell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di sottrarsi alla presunzione di responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito.
Da quanto precede peraltro, pur nel rigore della prova per la P.A., osserva incidentalmente questo giudicante che mai potrà conseguire la conclusione che l'infortunio in presenza di un'irregolarità di manutenzione o di un'anomalia strutturale del bene equivalga per ciò stesso, automaticamente, ad una responsabilità dell'ente proprietario perché un tale automatismo equivarrebbe ad escludere a priori altri criteri che pure potrebbero, di volta in volta ed a seconda dei casi, trovare applicazione.
Tra tali criteri su cui incentrare lo scrutinio del caso concreto va sicuramente incluso il dovere di responsabilità e di attenzione che necessariamente deve sempre informare l'agire umano secondo un generale principio di responsabilità (non solo dell'ente collettivo ma pure del singolo) e solidarietà
(discendente dalle stesse clausole regolatrici della vita comune, quali in primo luogo l'art. 2 della
Costituzione).
Tracciate tali premesse di carattere generale, può dirsi che, mentre l'ente rimane gravato della prova di aver assolto tutto quanto in suo potere per assicurare e garantire la maggiore sicurezza alle strade, al
8 tempo stesso un obbligo di prudenza e diligenza incombe pur sempre sull'utente, il cui mancato assolvimento potrebbe condurre talvolta ad escludere, o quantomeno attenuare, la responsabilità della pubblica amministrazione.
Calando le premesse nel concreto, nel caso di specie il assume, quale sua linea prioritaria se CP_1 non esclusiva di difesa, che le conseguenze lesive occorse all'attrice avrebbero potuto essere evitate e/o neutralizzate ove la ciclista avesse percorso il tratto di strada adottando particolare cautela ed attenzione nella marcia (velocità più contenuta ed attenzione nel procedere).
Dunque il incentra essenzialmente i propri argomenti difensivi sull'obiezione che il sinistro CP_1 sarebbe ascrivibile a colpa esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'attrice stessa, a carico della quale vorrebbe traslare la responsabilità, esclusiva o largamente prevalente, dell'accadimento lesivo.
In particolare, nelle proprie difese, rappresenta di aver provveduto con regolarità, periodicamente ed abitualmente, alla manutenzione di quel tratto di strada, allegando al riguardo la determinazione n. 186 del 29.05.2014 (suo doc 1) dal adottata. CP_1
Orbene tale asserzione e conclusione appare contraddetta dalle modalità di verificazione del sinistro e dagli elementi istruttori acquisiti come di seguito riassunti. in particolare, la presenza sul manto stradale di una buca di considerevoli dimensioni (larga circa 70 centimetri e profonda circa 10 centimetri), raffigurata nelle fotografie docc. 2, 32, 33 fascicolo attoreo, è stata confermata, in modo convergente, dai componenti il gruppo di ciclisti che si trovavano in compagnia della sig.ra (e sentiti in qualità di testi), ossia dal suo (ex) coniuge (al Pt_1 Persona_1 tempo della testimonianza in stato di separazione dalla stessa, ed attualmente divorziato, cfr. pag. 16
CTU) nonché da . Persona_2
Inoltre, la buca non era affatto al centro della carreggiata ma sulla parte laterale destra, come dichiarato all'interpello dall'attrice (la quale ha puntualizzato che su una strada mai prima percorsa e che non conosci non pedali di certo al centro della strada) e dai suoi compagni di escursione ciclistica (il Per_1 per es. ha dichiarato la buca era più spostata verso il lato destro della strada secondo il nostro senso di marcia).
La grave irregolarità stradale era inoltre sprovvista di qualsivoglia segnaletica che potesse avvertire il utenti di quel tratto viario (su una stradina di montagna quale quella oggetto del sinistro molti dei quali costituiti per comune esperienza da cicloamatori), come confermato dai testi e , senza che il Per_1 Per_2 abbia fornito prova del contrario. CP_1
9 E la velocità del gruppo di ciclisti era moderata o comunque non elevata, come non solo dichiarato all'interpello dall'attrice ma confermato dai suoi compagni (all'incirca al più 20 Km/h), essendo per di più i medesimi ripartiti da fermi dopo un problema avuto dal con una vespa (teste ), tanto che Per_1 Per_2 mentre i primi della fila erano caduti (oltre all'attrice, il capofila ), gli altri ciclisti, come puntualizzato CP_4 dal , erano riusciti a fermarsi per tempo. Per_1
Anche il teste, introdotto dal Comune, del resto (il quale, intento ad una passeggiata Testimone_1 per quei luoghi assieme alla moglie, aveva visto i ciclisti passare e poi, dopo aver costoro effettuato una curva a gomito, ossia molto stretta, aveva sentito i rumori tipici di una caduta collettiva) ha dichiarato che sicuramente i ciclisti “non sfrecciavano”, anche perché appunto prossimi alla curva a gomito, che si accingevano ad affrontare.
Incidentalmente lo ha riferito di aver assistito, sopraggiunto poco dopo, ad una situazione Tes_1 alquanto drammatica, “perché la signora faticava a respirare mentre un altro ciclista era assistito dal marito dell'infortunata ed aveva addirittura la lingua in gola”, venendo salvato con un intervento di emergenza (estrazione della lingua) del Targa.
In definitiva può dirsi acclarato (o ad ogni modo non smentito dall'ente proprietario, gravato dall'onere di fornire prova liberatoria) che:
- la caduta venne provocata proprio dalla grave irregolarità del manto stradale (rilevante disconnessione della carreggiata, consistente in una vera e propria buca di grosse dimensioni), raffigurata nelle istantanee fotografiche agli atti e confermata dai testi, su cui impattò nel transito la bicicletta dell'attrice capovolgendosi (così come era immediatamente prima occorso al , il quale apriva la comitiva in CP_4 fila di ciclisti);
- caratteristiche cromatiche e ubicazione del dissesto stradale, nonché effetto di ombra e chiaroscuro indotto dalla vegetazione a fianco della carreggiata, erano all'evidenza tali da non garantirne un'apprezzabile e tempestiva avvistabilità, integrando così una condizione di pericolo e d'insidia
(elemento che peraltro costituisce un quid pluris, discorrendosi di responsabilità ex art. 2051 c.c.);
- l'avvistabilità della buca era ulteriormente ostacolata dall'esistenza di una intersezione, con curva molto stretta, immediatamente prima;
- il dissesto stradale non era segnalato con cartelli di preavvertimento
- il fatto, sottolineato dal che si trattasse di un pomeriggio estivo con condizioni meteorologiche CP_1 di cielo sereno, pur ammesso all'interpello dall'attrice, non potrebbe dunque costituire una scriminante a
10 supporto della linea difensiva di parte convenuta, in grado di integrare un insussistente (e comunque non dimostrato) caso fortuito.
Va in definitiva affermata la responsabilità piena dell'ente convenuto nella causazione dell'evento lesivo in discussione, anche a voler applicare la regola della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per l'ente sicuramente maggiormente favorevole siccome di minor rigore, per omessa vigilanza ed incuria nell'assolvimento degli obblighi di manutenzione, integrante i presupposti per ravvisare l'esistenza di un'oggettiva insidia alla sicurezza degli utenti della strada (in particolare per i conducenti di veicoli a due ruote quali le biciclette).
Ovvero a voler temperare il rigore della responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. con il generale principio di responsabilità (ricordato in esordio di paragrafo) comunque incombente sugli utenti uti cives, ma che non sembra affatto essere stato eluso o trascurato nella fattispecie dalla sig.ra (e dagli altri Pt_1 ciclisti con i quali essa marciava).
***************
Può dunque muoversi, impostato nei sensi indicati il versante dell'an debeatur, all'esame dell'ulteriore profilo del quantum debeatur, in merito al quale vanno a svolgersi le osservazioni che seguono.
Alla luce della documentazione allegata e delle risultanze della C.T.U. medico-legale, svolta in modo esaustivo e competente dalla dott.ssa , risulta accertato (cfr. pagg. 17 e segg. elaborato) che Per_5 nel sinistro (ed in conseguenza del sinistro) l'attrice riportò “frattura da scoppio con crollo somatico di
D6, protrusione focale del muro posteriore nel canale vertebrale, con fratture del suo processo spinoso e dei processi traversi bilateralmente. Frattura dello spigolo antero-inferiore di D5 con coinvolgimento della sua limitante somatica inferiore, cui si associano frattura processo trasverso dx e processo spinoso.
Frattura della VII costa di sn”.
Lesioni che il CTU ha ritenuto compatibili con la dinamica dell'evento traumatico e del resto dimostrate strumentalmente, in modo obiettivo, già all'atto del ricovero in Ospedale in Pronto Soccorso.
La storia clinica dell'attrice e le cure e terapie subite dalla stessa sono documentate in atti e diffusamente rappresentate dal CTU.
La gravità delle lesioni e dei conseguenti postumi permanenti sono descritte dal CTU (pagg. 18 e segg. elaborato), ove tra l'altro osserva che “attualmente la Perizianda riferisce rigidità articolare del rachide disco-lombare accompagnata da una rilevante sintomatologia dolorosa che si accentua al carico ed al movimento e da ipoestesia a livello del pavimento pelvico;
obiettivamente l'articolarità del rachide è
11 antalgicamente limitata a tutti i livelli e la presso-palpazione a livello delle apofisi trasverse della metà inferiore del tratto dorsale evoca importante sintomatologia algica”.
Il CTU aggiunge che, nonostante il lungo periodo di tempo intercorso dal momento del trauma, persiste una menomazione obiettivamente costatata alla visita medico legale.
Ha quantificato il danno biologico nella misura del 18/19%.
Ha inoltre quantificato (pag. 18 elaborato):
- un danno biologico temporaneo totale, con necessità di assistenza per l'igiene personale, per 40 giorni;
- un danno biologico temporaneo parziale al 75% per 80 giorni;
- un danno biologico temporaneo parziale al 50% per 60 giorni;
- un danno biologico temporaneo parziale al 25% per 30 giorni.
Ha stimato la sofferenza durante la malattia grave nei primi 44 giorni, media successivamente, così come media nel cronico.
Ha accertato altresì la sussistenza di una inabilità temporanea totale come casalinga per 60 giorni e parziale per 120 giorni.
Il CTU ha inoltre valutato congrue le spese mediche documentate per un importo di € 1.497,50.
Tanto premesso, in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale – in uno scenario giurisprudenziale nel cui ambito la Suprema Corte con plurime pronunzie propende ormai per l'attribuzione di una sorta di “vocazione nazionale”, anche per un'esigenza di parità di trattamento, ai meccanismi tabellari adottati dal Tribunale di Milano – pare corretto ricorrere per la liquidazione a tali criteri risarcitori (tabelle danno biologico aggiornate all'ultima edizione disponibile, coeva alla rimessione della causa in decisione, ossia anno 2024, previa devalutazione all'anno di verificazione del sinistro, ossia 2016, e poi implementata la relativa somma mediante rivalutazione monetaria ed interessi).
Di modo che il danno non patrimoniale può essere quantificato:
- a titolo di danno dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente), nella misura (considerata l'età,
46 anni, della sig.ra al tempo del sinistro e la percentuale accertata del 19%) di € 73.362,00 (da Pt_1 devalutare all'anno 2016, con importo pari ad € 61.596,98);
- a titolo di danno per invalidità temporanea, considerato che le tabelle milanesi prevedono un importo di
€ 115,00 pro die, aumentabile fino al 50%, per la totale (da diminuire in proporzione per i vari gradi di parziale), pare equo riconoscere per i primi due periodi (rispettivamente di giorni 40 per l'invalidità totale e di giorni 80 per la parziale al 75%), caratterizzati da maggiore e intensa sofferenza, l'importo massimo pro die di € 172,50, e di € 149,50 pro die (€ 115,00 aumentato del 30%) per i successivi due periodi
12 (rispettivamente di giorni 60 per la parziale al 50% e di giorni 30 per la parziale al 25%), da devalutare all'anno 2016, con importi rispettivamente pari ad € 144,84 e ad 125,52.
Di modo che sarebbero dovuti all'attrice gli importi:
a) di € 5.793,60 (€ 144,84 x 40 gg) a titolo di invalidità temporanea totale;
b) di € 8.690,40 (€ 144,84 al 75% x 80 gg) a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
c) di € 3.765,60 (€ 125,52 al 50% x 60 giorni) a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
d) di € 941,40 (€ 125,52 al 25% x 30 giorni) a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%;
Per l'importo complessivo di € 19.191,00.
Con la conseguenza che per danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) sarebbe dovuto l'importo complessivo (€ 61.596,98 + € 19.191,00) di € 80.797,98.
L'attrice a tale importo del danno non patrimoniale vorrebbe aggiungere il danno morale (in percentuale del 25%), la personalizzazione (in percentuale del 30%), ed il danno morale (indicato in conclusionale in
€ 30.000,00 e già quantificato in citazione in € 50.000,00).
La richiesta svolta in parte qua dall'attrice in realtà (ed in ciò la difesa del sembra avere un CP_1 fondo di condivisibilità) incorre in duplicazione e sovrapposizione di poste risarcitorie, chiedendo il risarcimento congiunto di voci (in particolare “danno morale” e “danno esistenziale”), tutte appartenenti e riconducibili all'area protetta del danno ex art. 32 Cost, tenuto anche conto che le richiamate tabelle milanesi (di cui è stata richiesta ed ottenuta l'applicazione) si traducono in importi di liquidazione in cui sono già considerati il danno biologico / dinamico relazionale ed il danno a da riconoscere a titolo di sofferenza soggettiva interiore (o danno morale soggettivo).
Deve invece essere riconosciuta all'attrice, per un adeguato proporzionamento del danno suscettibile di ristoro, la c.d. “personalizzazione”, nella misura massima possibile secondo tabella (40% del danno biologico permanente e temporaneo), tenuto conto:
a) della gravità delle lesioni e dei conseguenti postumi, nonché del carico di sofferenza che ne è derivato e che sempre accompagnerà la vita dell'attrice (con grado di sofferenza valutato dal CTU medio altresì nel cronico);
b) del fatto che l'attrice è stata per sempre privata della possibilità di esercitare qualsivoglia attività sportiva, e tanto più quella ciclistica, che costituiva la sua vera passione;
c) che ha subito lesioni che hanno purtroppo tra l'altro determinato una situazione di ipoestenia nella zona uro-genitale, con conseguente totale perdita del piacere nel rapporto sessuale (al riguardo, oltre alle inequivoche risultanze della CTU, il teste , suo ex coniuge, ha confermato la perdita completa Per_1
13 del piacere durante il rapporto sessuale da parte dell'attrice, condizione che aveva determinato l'allontanamento fisico e spirituale dei due coniugi);
d) che le lesioni hanno comportato una inabilità che si riflette in un'incapacità (o comunque maggiore faticosità e sofferenza) nell'espletamento delle mansioni domestiche (cfr. infra).
In definitiva, per effetto della personalizzazione, il danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) va liquidato in € 113.117,17 capitali (pari appunto ad € 80.797,98 aumentato del 40%).
L'attrice chiede inoltre, ed ha diritto, alla rifusione del danno patrimoniale.
In ordine a tale tipologia di danno (patrimoniale) si rileva che:
- Il CTU ha valutato (pag. 19 elaborato) congrue le spese mediche documentate per un importo di €
1.497,50;
- appare equo e congruo riconoscere un danno da inabilità assoluta per 60 giorni e parziale per 120 giorni (accertata dal CTU, cfr. pag. 19 elaborato) modulandolo sul reddito figurativo del triplo della pensione sociale (€ 17.474,73, che diviso per 365 giorni dà un importo pro die di € 47,87, e di € 23,94 per la parziale), per un totale di € 5.744,40: cfr. pag. 13 citazione.
In conclusionale parte attrice in verità chiede altresì il risarcimento del danno per perdita permanente
(recte, proiettata su 20 anni di età attiva, capitalizzata mediante un coefficiente di capitalizzazione di
23,94 elaborato secondo le tabelle milanesi) della capacità di svolgere attività lavorativa di casalinga, avendo riportato (per i postumi permanenti del sinistro o comunque prevalentemente per quelli) un'invalidità civile, stimata dall'Inps in percentuale del 60%, che non darebbe diritto ad alcuna rendita, ma che comunque avrebbe reso assolutamente difficoltosa per la stessa lo svolgimento dell'attività di casalinga o comunque del lavoro domestico.
Nondimeno una tale pretesa mai era stata introdotta in giudizio, neppure con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in cui effettivamente si discettava di riconoscimento di inabilità al lavoro del 60%, ma essenzialmente nell'ottica di giustificare la richiesta applicazione del criterio di personalizzazione del danno (e però mantenendo ferma la quantificazione del danno risarcibile quantificato nell'importo, in principalità, di € 212.403,18, di cui all'atto introduttivo).
La domanda da risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa da casalinga, non per i complessivi 180 giorni post sinistro (come da atto introduttivo), bensì per l'intera successiva vita biologica attiva, articolata in conclusionale, costituisce dunque domanda nuova, sulla quale mai si è sviluppato un dibattito processuale in corso di giudizio, da ritenere pertanto inammissibile.
A titolo di danno patrimoniale va dunque riconosciuto all'attrice l'importo capitale di € 7.241,90.
14 Così circoscritte le ragioni di danno per le quali parte attrice ha diritto di ricevere tutela risarcitoria, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, per il definitivo accertamento del dovuto, trattandosi di crediti di valore, tanto per capitale quanto per interessi compensativi, va poi tenuto conto che gli accessori del credito, ed in particolare gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito (data del sinistro: 23.08.2016) nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Inoltre, le spese mediche e complementari risultano maturate o sopportate tempi successivi, per cui appare ragionevole far decorrere gli accessori sub specie di rivalutazione ed interessi legali compensativi da una data intermedia, che appare congruo individuare convenzionalmente in quella dell'1 gennaio 2018.
Su tali premesse, risulta (procedendo secondo gli ordinari criteri di calcolo) che per danno biologico permanente e temporaneo e per danno patrimoniale il dovuto a favore dell'attrice ascende:
- per danno biologico per invalidità permanente e temporanea (personalizzato), all'importo di €
113.117,17, che aggiornato alla data attuale dà un capitale rivalutato di € 136.871,78, oltre a €
14.461,92 per interessi;
- per danno patrimoniale all'importo di € 7.241,90, che aggiornato alla data attuale dà un capitale rivalutato di € 8.646,83, oltre a € 903,63 per interessi.
Per un totale di € 145.518,61 per capitale rivalutato, oltre ad € 15.365,55 per interessi compensativi.
A partire dalla data della presente pronuncia gli interessi sulla somma capitale proseguono al tasso legale fino al soddisfo.
Così definite le questioni controverse, in base al criterio della soccombenza (pressoché integrale di parte convenuta) gli oneri di C.T.U. e C.T.P., questi ultimi anche nella fase stragiudiziale (come documentati in atti, sub doc. 26 e fatture allegate alla conclusionale) vanno posti in via definitiva e per l'intero a carico del convenuto che inoltre rifonderà all'attrice le spese processuali, liquidate come da CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, importi tariffari medi, con la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di spese e competenze legali, rimborso forfettario e accessori di legge (ma non anche delle spese di C.T.U. e C.T.P.) a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
15 definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione reietta o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva, nei sensi di cui in motivazione, del PA nella causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condanna il medesimo al
[...] CP_1 risarcimento in favore dell'attrice sig.ra di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla Parte_1 medesima subiti, liquidati nelle somme di € 145.518,61 a titolo di capitale rivalutato all'attualità e di €
15.365,55 a titolo di interessi maturati fino ad oggi, oltre ad interessi maturandi al tasso legale sul predetto capitale rivalutato fino al saldo effettivo;
II) pone le spese di C.T.U. e di C.T.P. in via definitiva a carico per l'intero di parte convenuta;
III) condanna parte convenuta alla rifusione all'attrice delle spese processuali, liquidate in € 854,00 (Iva inclusa) per C.T.U., € 3.454,00 (Iva inclusa) per C.T.P., € 545,00 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile, con distrazione (di anticipazioni e compensi professionali, rimborso forfettario e accessori di legge), ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dei procuratori dell'attrice, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vicenza, il 14 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
16
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 8507/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
09/12/2019 da
, nata a [...] il [...], residente a [...]/4 Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti William Manuel ZILIO e Giulia C.F._1
CONSTANTINI, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Venezia - San
Marco 3517, come da procura in calce all'atto di citazione. attrice contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale PA P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in Pove del Grappa (VI), Via Controparte_2
Costantina n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Geronimo LA RUSSA, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 18, come da procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuto
In punto: lesione personale;
responsabilità; risarcimento danni.
All'udienza del 07.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE:
1 L'Attrice, richiamato tutto quanto esposto nei precedenti scritti difensivi, precisa le proprie conclusioni come di seguito: nel merito
- accertata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per PA cui è causa, condannare il medesimo in persona del sindaco pro tempore PA al risarcimento in favore dell'Attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti come individuati in narrativa pari ad € 212.403,18 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. comma 2 per rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del fatto al saldo,
- con vittoria di spese competenze ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori deducenti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
in via istruttoria
- come da memorie istruttorie 183 VI comma n 2 del 08.04.2021 e 183 VI comma n. 3 del 30.04.2021 e da verbale dell'udienza del 19.10.2021, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate non ammesse.
L'Attrice dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni avversarie e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione delle comparse conclusionali e delle repliche.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Nel rispetto del termine concesso dal Giudice con ordinanza del 24 aprile 2024, mediante la quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 7 maggio 2024, la difesa del PA
, riportandosi integralmente a propri precedenti scritti e chiedendo la concessione dei
[...] termini di cui all'art. 190 c.p.c., insiste nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti:
In via principale, nel merito: previo accertamento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo dedotta, in capo al in relazione ai fatti oggetto di causa, PA respingere integralmente le domande risarcitorie avanzate nei confronti di quest'ultimo dalla sig.ra
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
2 In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al in relazione ai fatti oggetto di causa, PA accertare e dichiarare il concorso colposo della sig.ra nella causazione del sinistro de Parte_1 quo, e per l'effetto, procedersi alla liquidazione del danno che verrà accertato e provato in corso di CP_ causa in misura proporzionale alla quota di responsabilità parziaria ritenuta sussistente in capo all convenuto e previa detrazione delle somme eventualmente già percepite dall'attrice a titolo di indennizzo assicurativo a seguito del sinistro oggetto di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio in relazione ad eventuali nuove eccezioni e/o domande avanzate da parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 09/12/2019, la sig.ra conveniva in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale il , chiedendone la condanna, accertata la responsabilità PA dell'ente convenuto per il sinistro di cui infra occorsole in data 23 agosto 2016, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati, salva diversa anche maggiore somma di giustizia, in €
212.403,18, da maggiorare con rivalutazione monetaria ed interessi.
Esponeva al riguardo l'attrice che:
- il giorno 23 agosto 2016 la stessa, ciclista amatoriale, unitamente al marito, sig. , e a due Persona_1 amici, sigg.ri e , si trovava sul Monte Grappa per una gita in bicicletta, CP_4 Persona_2 procedendo, verso le 15.30 / 16.00, giunti in zona Campo Croce, ad una velocità attorno a 20 Km/h, essendo appena ripartiti dopo una sosta;
- l'attrice, procedendo i ciclisti in fila indiana, si trovava al secondo posto della fila, dietro il sig. CP_4
;
[...]
- in quel tratto la strada si presentava asfaltata con pendenza del 3% - 4%, stretta e cosparsa di buche e sassi sul margine destro, situazione che obbligava il gruppo di ciclisti a spostarsi verso l'interno della carreggiata;
- dopo una curva a sinistra il veniva a trovarsi all'improvviso con la ruota della bicicletta dentro CP_4 una buca larga 70 cm. e profonda 10 cm. circa, che, oltre a non essere visibile, non era in alcun modo segnalata;
3 - stante la profondità della buca, la bicicletta del si rovesciava in avanti, facendo compiere al CP_4 ciclista una capriola, per cui lo stesso cadeva rovinosamente a terra, sbattendo la testa e perdendo conoscenza, venendo soccorso dal , che lo salvava impedendogli di soffocare con una manovra di Per_1 primo soccorso;
- l'attrice, seconda della fila, giungeva dopo pochi secondi ed anch'essa si trovava all'improvviso ed inavvertitamente con la ruota del proprio mezzo nella medesima buca, cadendo rovinosamente a terra e provocandosi una grave lesione vertebrale;
- gli altri due ciclisti, i quali chiudevano la fila, riuscivano invece ad evitare la caduta vedendo gli altri compagni a terra;
- sul luogo interveniva il 118 ed in particolare l'attrice, stante la gravità delle lesioni riportate e l'impossibilità di movimentazione, veniva trasportata con l'elicottero all'Ospedale di Treviso, ove le veniva diagnosticata la frattura della vertebra D6 con prognosi di 30 giorni e disposto il ricovero;
- la stessa rimaneva ivi ricoverata dal 23 agosto all'1 settembre 2016, per essere poi dimessa con diagnosi “frattura traumatica da scoppio amielica di D6 (corpo, processo spinoso e trasversi bilateralmente); frattura di D5 (spigolo antero – inferiore, processo trasverso dx e spinoso), fratture composte dei processi trasversi di D7 e D8. Infrazione 7° costa sin” e busto gessato già applicato in sede di ricovero, nonché prescrizione di “40 gg di decubito a letto con busto (quindi altri 30 – negli ultimi
3 – 4 gg di questo periodo inizi a riprendere la posizione eretta con busto) poi visita ortopedica per confezionamento di un nuovo busto gessato, da fare in piedi”;
- ritornata a casa, impossibilitata a qualsiasi movimento e costretta a letto con il busto, necessitando di assistenza domiciliare l'attrice si rivolgeva al Comune di residenza, che erogava la prestazione per i mesi di settembre ed ottobre 2016, ad un costo di € 239,85;
- nei mesi successivi la stessa si sottoponeva a varie cure e prestazioni mediche, riepilogate in citazione, sostenendo complessivamente la spesa di € 732,15 per spese sanitarie, ticket e visite di controllo, venendo in particolare rilevato, a seguito di visite specialistiche effettuate presso l'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna, una lamentata ipoestenia in territorio uro-genitale dal giorno dell'incidente;
- in definitiva l'attrice, a terapie concluse e postumi del sinistro stabilizzati, si trovava, all'età di 50 anni, nelle seguenti condizioni: nella necessità di assumere quotidianamente antidolorifici, nell'impossibilità di stare in piedi per più di 4/5 ore consecutive ed invece costretta a stare a letto ogni pomeriggio per 3/4 ore per il recupero delle forze, senza più possibilità di rotazione libera del busto, nell'impossibilità di
4 sollevare pesi o fare sforzi, con la percezione costante di crampi ai muscoli della schiena, con poca sensibilità alle gambe, con difficoltà ad alzarsi dal letto, incapace di camminare su terreni non piani (tipo sabbia), nell'impossibilità di praticare sport e tanto meno di salire su una bicicletta, con ipoestenia nella zona uro-genitale e conseguente totale perdita del piacere nel rapporto sessuale;
- in data 6.3.2018 veniva dichiarata invalida al lavoro con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 60%;
- l'incidente in definitiva aveva stravolto la vita e l'esistenza di una donna ancora giovane e sportiva, ed aveva messo a dura prova il rapporto con figli e marito, col quale ultimo in particolare, per la condizione dell'attrice, con impossibilità di vivere compiutamente la vita sessuale, veniva ad essere logorata la relazione, vivendo i due coniugi ormai di fatto separati;
- era stata pertanto formulata una richiesta di risarcimento del danno al , la CP_1 CP_1 cui compagnia assicurativa, all'esito della visita medico-legale, formulava un'offerta transattiva di €
22.240,00, oltre al 10% per onorari professionali, per totali € 24.440,00, che (stante l'assoluta esiguità) essa rifiutava;
- nelle more l'attrice si sottoponeva a visita medico-legale da parte della dott.ssa , di Persona_3
Mestre-Ve, la quale rilevava “rachide dorso lombo sacrale: vivace dolore pressorio in corrispondenza delle apofisi spinose del tratto dorsale medio e medio inferiore. Contratte e dolenti le masse muscolari paravertebrali di Dx al medesimo livello. La motilità è nettamente limitata sia in rotazione che in flessione laterale. L'iperestensione è impossibile e nella flessione anteriore la punta delle dita delle mani giunge a circa 30 cm dal piano d'appoggio dei piedi. Accosciamento cauto. Impossibile il sollevamento e la deambulazione sugli avampiedi” e concludeva come di seguito: “Inabilità Lavorativa Temporanea: 60 gg
a totale + 120 gg a parziale. Danno Biologico Temporaneo: 40 gg al 100%, 80 gg al 75%, 60 gg al 50%,
30 gg al 25%. Danno Biologico Permanente pari al 22-23%. Le lesioni patite hanno determinato un grado di sofferenza elevato per 40 gg, medio per i rimanenti 170 gg nella fase post traumatica acuta.
Medio il grado di sofferenza nella fase cronica a postumi stabilizzati. Indubbia ”l'influenza negativa rispetto all'attività lavorativa sia di casalinga sia di barista / banconiera per cui dovrà essere riconosciuto un adeguamento per ciascun punto percentuale rispetto al valore economico del punto biologico”;
- anche sulla base della citata perizia l'attrice formulava una richiesta risarcitoria di € 132.000,00, oltre ad € 5.744,40 per inabilità lavorativa temporanea, oltre a spese mediche e legali, mentre la compagnia del Comune reiterava la precedente offerta, che l'attrice rifiutava;
- l'attrice era casalinga.
5 Tanto rappresentato in fatto, la deduceva, in punto di diritto, che la responsabilità dell'ente Pt_1 andava configurata ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente responsabilità del custode del CP_1 tratto di strada ove si era verificato il sinistro, essendo la strada (come riconosciuto dallo stesso indiscutibilmente posta all'interno del territorio comunale di . CP_1 PA
Assumeva che per il risarcimento del danno potevano essere applicate le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al 2018 (e salvi successivi aggiornamenti); la sussistenza del proprio diritto a vedersi riconosciuti, nel novero dei danni non patrimoniali, avendo riportato invalidità permanente stimata nella misura del 23%, anche il danno morale, la personalizzazione, il danno esistenziale (tra l'altro l'attrice aveva patito la perdita completa della sensibilità genitale, con derivata impossibilità di condurre una normale vita sessuale;
aveva visto esaurirsi il rapporto col coniuge;
era nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività sportiva, in particolare il ciclismo, sport dalla stessa prediletto).
Ancora assumeva il proprio diritto al ristoro dei danni patrimoniali, sub specie di inabilità lavorativa totale e parziale (per € 5.744,40) per lavoro di casalinga, spese mediche anni 2016, 2017 e 2018 (per €
2.063,95), perizia di parte della dott.ssa (per € 854,00), per totali € 8.692,35. Per_3
Formulava in definitiva la domanda di risarcimento danni sopra compendiata.
Il con comparsa di costituzione e risposta 30.04.2020, resisteva alle pretese avversarie, di cui CP_1 chiedeva il rigetto o quantomeno in subordine la riduzione, sia per il profilo del quantum che in ragione del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'attrice nella causazione dell'evento.
In sintesi deduceva in replica che:
- era in primo luogo l'attrice ad essere gravata dall'onere probatorio di provare l'effettiva verificazione del fatto storico, le modalità di accadimento dello stesso, la lamentata disconnessione / buca del tratto di strada interessato, l'esistenza di un valido e diretto rapporto causale;
- il da parte sua curava da anni e negli anni, costantemente, la manutenzione del tratto di CP_1 strada in questione;
- l'offerta risarcitoria formulata dalla propria compagnia assicurativa, lungi dal costituire un qualsivoglia riconoscimento di responsabilità, era motivata esclusivamente da intenti pragmatici, ossia di evitare tempi del giudizio ed incertezze allo stesso inevitabilmente sottese;
- l'evento era riconducibile ad un caso fortuito (che elideva il nesso di causalità) o ad ogni modo alla concorrente condotta colposa dell'attrice (la quale avrebbe dovuto ridurre la velocità di marcia;
avrebbe avuto tutta la possibilità di accorgersi per tempo dell'asserita irregolarità, così evitando e/o prevenendo il sinistro ed il conseguente danno);
6 - in punto quantum debeatur, l'attrice tra l'altro incorreva in una duplicazione e sovrapposizione di poste risarcitorie, chiedendo il risarcimento congiunto di voci (“danno biologico”, “danno morale”, “danno esistenziale”), tutte appartenenti e riconducibili all'area protetta del danno ex art. 32 Cost.;
- non vi era prova dell'asserito danno per inabilità lavorativa, all'attrice essendo stata tra l'altro riconosciuta un'invalidità civile;
- non erano cumulabili le somme erogate a titolo di risarcimento da fatto illecito ed eventuali indennizzi corrisposti al medesimo titolo.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., venivano assunte prove per interrogatorio formale dell'attrice e testi.
Veniva quindi disposta C.T.U. medico-legale, con incarico conferito alla dott.ssa , di Persona_4
Bassano del Grappa.
Completata l'istruttoria e depositato l'elaborato peritale, da ultimo all'udienza del 7 maggio 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le domande risarcitorie svolte nei confronti del possono trovare accoglimento nei termini e per CP_1 le ragioni che vengono ad esporsi.
Parte attrice ha esplicitamente qualificato il titolo giuridico della responsabilità in sua tesi addebitabile al ai sensi della disposizione (responsabilità oggettiva) dell'art. 2051 c.c.. CP_1
La riconducibilità della responsabilità dell'ente proprietario e/o gestore di strade pubbliche, per sinistri a queste collegati, nell'alveo della generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ovvero della responsabilità ex art. 2051 c.c. per cosa in custodia, costituisce notoriamente una problematica da tempo dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha avuto difformi evoluzioni e soluzioni interpretative.
La Suprema Corte sembra aver ormai mutato l'orientamento più risalente, che si era consolidato nel senso di escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. proprietaria della rete viaria, sul presupposto che il bene presenterebbe estensione tale da non consentire una vigilanza adeguata e considerata soprattutto la sua destinazione all'uso generale.
7 Si riteneva configurabile in capo all'ente solamente una responsabilità ex art. 2043 c.c., per violazione del principio generale del neminem laedere, qualora la P.A. avesse provocato o non rimosso una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
Tale criterio restrittivo d'imputazione si era tuttavia risolto per molto tempo in una ingiustificata posizione di svantaggio per gli utenti danneggiati, sui quali gravava l'onere di provare l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dai concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità del pericolo stesso.
La suddetta impostazione può ritenersi ormai superata, o quantomeno attenuata, all'esito di una rimeditazione giurisprudenziale svolta sulla scorta anche dei rilievi della Corte Costituzionale (sent. n.
156/1999), la quale aveva osservato come la notevole estensione del bene “strada” e il suo uso generale e diretto da parte di terzi rappresentino solamente indici di un'eventuale impossibilità di controllo concreto, impossibilità che può essere rilevata dal giudice caso per caso al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ma che non può essere ritenuta sussistente a priori.
A voler applicare tale ultimo criterio d'imputazione della responsabilità civile, il danneggiato sarebbe tenuto, in definitiva, anche in subiecta materia, a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo nesso di causalità con la cosa in custodia.
Non è invece onerato della prova anche della condotta omissiva o commissiva del custode, in quanto l'art. 2051 c.c. determina un'inversione nell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di sottrarsi alla presunzione di responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito.
Da quanto precede peraltro, pur nel rigore della prova per la P.A., osserva incidentalmente questo giudicante che mai potrà conseguire la conclusione che l'infortunio in presenza di un'irregolarità di manutenzione o di un'anomalia strutturale del bene equivalga per ciò stesso, automaticamente, ad una responsabilità dell'ente proprietario perché un tale automatismo equivarrebbe ad escludere a priori altri criteri che pure potrebbero, di volta in volta ed a seconda dei casi, trovare applicazione.
Tra tali criteri su cui incentrare lo scrutinio del caso concreto va sicuramente incluso il dovere di responsabilità e di attenzione che necessariamente deve sempre informare l'agire umano secondo un generale principio di responsabilità (non solo dell'ente collettivo ma pure del singolo) e solidarietà
(discendente dalle stesse clausole regolatrici della vita comune, quali in primo luogo l'art. 2 della
Costituzione).
Tracciate tali premesse di carattere generale, può dirsi che, mentre l'ente rimane gravato della prova di aver assolto tutto quanto in suo potere per assicurare e garantire la maggiore sicurezza alle strade, al
8 tempo stesso un obbligo di prudenza e diligenza incombe pur sempre sull'utente, il cui mancato assolvimento potrebbe condurre talvolta ad escludere, o quantomeno attenuare, la responsabilità della pubblica amministrazione.
Calando le premesse nel concreto, nel caso di specie il assume, quale sua linea prioritaria se CP_1 non esclusiva di difesa, che le conseguenze lesive occorse all'attrice avrebbero potuto essere evitate e/o neutralizzate ove la ciclista avesse percorso il tratto di strada adottando particolare cautela ed attenzione nella marcia (velocità più contenuta ed attenzione nel procedere).
Dunque il incentra essenzialmente i propri argomenti difensivi sull'obiezione che il sinistro CP_1 sarebbe ascrivibile a colpa esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'attrice stessa, a carico della quale vorrebbe traslare la responsabilità, esclusiva o largamente prevalente, dell'accadimento lesivo.
In particolare, nelle proprie difese, rappresenta di aver provveduto con regolarità, periodicamente ed abitualmente, alla manutenzione di quel tratto di strada, allegando al riguardo la determinazione n. 186 del 29.05.2014 (suo doc 1) dal adottata. CP_1
Orbene tale asserzione e conclusione appare contraddetta dalle modalità di verificazione del sinistro e dagli elementi istruttori acquisiti come di seguito riassunti. in particolare, la presenza sul manto stradale di una buca di considerevoli dimensioni (larga circa 70 centimetri e profonda circa 10 centimetri), raffigurata nelle fotografie docc. 2, 32, 33 fascicolo attoreo, è stata confermata, in modo convergente, dai componenti il gruppo di ciclisti che si trovavano in compagnia della sig.ra (e sentiti in qualità di testi), ossia dal suo (ex) coniuge (al Pt_1 Persona_1 tempo della testimonianza in stato di separazione dalla stessa, ed attualmente divorziato, cfr. pag. 16
CTU) nonché da . Persona_2
Inoltre, la buca non era affatto al centro della carreggiata ma sulla parte laterale destra, come dichiarato all'interpello dall'attrice (la quale ha puntualizzato che su una strada mai prima percorsa e che non conosci non pedali di certo al centro della strada) e dai suoi compagni di escursione ciclistica (il Per_1 per es. ha dichiarato la buca era più spostata verso il lato destro della strada secondo il nostro senso di marcia).
La grave irregolarità stradale era inoltre sprovvista di qualsivoglia segnaletica che potesse avvertire il utenti di quel tratto viario (su una stradina di montagna quale quella oggetto del sinistro molti dei quali costituiti per comune esperienza da cicloamatori), come confermato dai testi e , senza che il Per_1 Per_2 abbia fornito prova del contrario. CP_1
9 E la velocità del gruppo di ciclisti era moderata o comunque non elevata, come non solo dichiarato all'interpello dall'attrice ma confermato dai suoi compagni (all'incirca al più 20 Km/h), essendo per di più i medesimi ripartiti da fermi dopo un problema avuto dal con una vespa (teste ), tanto che Per_1 Per_2 mentre i primi della fila erano caduti (oltre all'attrice, il capofila ), gli altri ciclisti, come puntualizzato CP_4 dal , erano riusciti a fermarsi per tempo. Per_1
Anche il teste, introdotto dal Comune, del resto (il quale, intento ad una passeggiata Testimone_1 per quei luoghi assieme alla moglie, aveva visto i ciclisti passare e poi, dopo aver costoro effettuato una curva a gomito, ossia molto stretta, aveva sentito i rumori tipici di una caduta collettiva) ha dichiarato che sicuramente i ciclisti “non sfrecciavano”, anche perché appunto prossimi alla curva a gomito, che si accingevano ad affrontare.
Incidentalmente lo ha riferito di aver assistito, sopraggiunto poco dopo, ad una situazione Tes_1 alquanto drammatica, “perché la signora faticava a respirare mentre un altro ciclista era assistito dal marito dell'infortunata ed aveva addirittura la lingua in gola”, venendo salvato con un intervento di emergenza (estrazione della lingua) del Targa.
In definitiva può dirsi acclarato (o ad ogni modo non smentito dall'ente proprietario, gravato dall'onere di fornire prova liberatoria) che:
- la caduta venne provocata proprio dalla grave irregolarità del manto stradale (rilevante disconnessione della carreggiata, consistente in una vera e propria buca di grosse dimensioni), raffigurata nelle istantanee fotografiche agli atti e confermata dai testi, su cui impattò nel transito la bicicletta dell'attrice capovolgendosi (così come era immediatamente prima occorso al , il quale apriva la comitiva in CP_4 fila di ciclisti);
- caratteristiche cromatiche e ubicazione del dissesto stradale, nonché effetto di ombra e chiaroscuro indotto dalla vegetazione a fianco della carreggiata, erano all'evidenza tali da non garantirne un'apprezzabile e tempestiva avvistabilità, integrando così una condizione di pericolo e d'insidia
(elemento che peraltro costituisce un quid pluris, discorrendosi di responsabilità ex art. 2051 c.c.);
- l'avvistabilità della buca era ulteriormente ostacolata dall'esistenza di una intersezione, con curva molto stretta, immediatamente prima;
- il dissesto stradale non era segnalato con cartelli di preavvertimento
- il fatto, sottolineato dal che si trattasse di un pomeriggio estivo con condizioni meteorologiche CP_1 di cielo sereno, pur ammesso all'interpello dall'attrice, non potrebbe dunque costituire una scriminante a
10 supporto della linea difensiva di parte convenuta, in grado di integrare un insussistente (e comunque non dimostrato) caso fortuito.
Va in definitiva affermata la responsabilità piena dell'ente convenuto nella causazione dell'evento lesivo in discussione, anche a voler applicare la regola della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per l'ente sicuramente maggiormente favorevole siccome di minor rigore, per omessa vigilanza ed incuria nell'assolvimento degli obblighi di manutenzione, integrante i presupposti per ravvisare l'esistenza di un'oggettiva insidia alla sicurezza degli utenti della strada (in particolare per i conducenti di veicoli a due ruote quali le biciclette).
Ovvero a voler temperare il rigore della responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. con il generale principio di responsabilità (ricordato in esordio di paragrafo) comunque incombente sugli utenti uti cives, ma che non sembra affatto essere stato eluso o trascurato nella fattispecie dalla sig.ra (e dagli altri Pt_1 ciclisti con i quali essa marciava).
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Può dunque muoversi, impostato nei sensi indicati il versante dell'an debeatur, all'esame dell'ulteriore profilo del quantum debeatur, in merito al quale vanno a svolgersi le osservazioni che seguono.
Alla luce della documentazione allegata e delle risultanze della C.T.U. medico-legale, svolta in modo esaustivo e competente dalla dott.ssa , risulta accertato (cfr. pagg. 17 e segg. elaborato) che Per_5 nel sinistro (ed in conseguenza del sinistro) l'attrice riportò “frattura da scoppio con crollo somatico di
D6, protrusione focale del muro posteriore nel canale vertebrale, con fratture del suo processo spinoso e dei processi traversi bilateralmente. Frattura dello spigolo antero-inferiore di D5 con coinvolgimento della sua limitante somatica inferiore, cui si associano frattura processo trasverso dx e processo spinoso.
Frattura della VII costa di sn”.
Lesioni che il CTU ha ritenuto compatibili con la dinamica dell'evento traumatico e del resto dimostrate strumentalmente, in modo obiettivo, già all'atto del ricovero in Ospedale in Pronto Soccorso.
La storia clinica dell'attrice e le cure e terapie subite dalla stessa sono documentate in atti e diffusamente rappresentate dal CTU.
La gravità delle lesioni e dei conseguenti postumi permanenti sono descritte dal CTU (pagg. 18 e segg. elaborato), ove tra l'altro osserva che “attualmente la Perizianda riferisce rigidità articolare del rachide disco-lombare accompagnata da una rilevante sintomatologia dolorosa che si accentua al carico ed al movimento e da ipoestesia a livello del pavimento pelvico;
obiettivamente l'articolarità del rachide è
11 antalgicamente limitata a tutti i livelli e la presso-palpazione a livello delle apofisi trasverse della metà inferiore del tratto dorsale evoca importante sintomatologia algica”.
Il CTU aggiunge che, nonostante il lungo periodo di tempo intercorso dal momento del trauma, persiste una menomazione obiettivamente costatata alla visita medico legale.
Ha quantificato il danno biologico nella misura del 18/19%.
Ha inoltre quantificato (pag. 18 elaborato):
- un danno biologico temporaneo totale, con necessità di assistenza per l'igiene personale, per 40 giorni;
- un danno biologico temporaneo parziale al 75% per 80 giorni;
- un danno biologico temporaneo parziale al 50% per 60 giorni;
- un danno biologico temporaneo parziale al 25% per 30 giorni.
Ha stimato la sofferenza durante la malattia grave nei primi 44 giorni, media successivamente, così come media nel cronico.
Ha accertato altresì la sussistenza di una inabilità temporanea totale come casalinga per 60 giorni e parziale per 120 giorni.
Il CTU ha inoltre valutato congrue le spese mediche documentate per un importo di € 1.497,50.
Tanto premesso, in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale – in uno scenario giurisprudenziale nel cui ambito la Suprema Corte con plurime pronunzie propende ormai per l'attribuzione di una sorta di “vocazione nazionale”, anche per un'esigenza di parità di trattamento, ai meccanismi tabellari adottati dal Tribunale di Milano – pare corretto ricorrere per la liquidazione a tali criteri risarcitori (tabelle danno biologico aggiornate all'ultima edizione disponibile, coeva alla rimessione della causa in decisione, ossia anno 2024, previa devalutazione all'anno di verificazione del sinistro, ossia 2016, e poi implementata la relativa somma mediante rivalutazione monetaria ed interessi).
Di modo che il danno non patrimoniale può essere quantificato:
- a titolo di danno dell'integrità psico-fisica (danno biologico permanente), nella misura (considerata l'età,
46 anni, della sig.ra al tempo del sinistro e la percentuale accertata del 19%) di € 73.362,00 (da Pt_1 devalutare all'anno 2016, con importo pari ad € 61.596,98);
- a titolo di danno per invalidità temporanea, considerato che le tabelle milanesi prevedono un importo di
€ 115,00 pro die, aumentabile fino al 50%, per la totale (da diminuire in proporzione per i vari gradi di parziale), pare equo riconoscere per i primi due periodi (rispettivamente di giorni 40 per l'invalidità totale e di giorni 80 per la parziale al 75%), caratterizzati da maggiore e intensa sofferenza, l'importo massimo pro die di € 172,50, e di € 149,50 pro die (€ 115,00 aumentato del 30%) per i successivi due periodi
12 (rispettivamente di giorni 60 per la parziale al 50% e di giorni 30 per la parziale al 25%), da devalutare all'anno 2016, con importi rispettivamente pari ad € 144,84 e ad 125,52.
Di modo che sarebbero dovuti all'attrice gli importi:
a) di € 5.793,60 (€ 144,84 x 40 gg) a titolo di invalidità temporanea totale;
b) di € 8.690,40 (€ 144,84 al 75% x 80 gg) a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
c) di € 3.765,60 (€ 125,52 al 50% x 60 giorni) a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
d) di € 941,40 (€ 125,52 al 25% x 30 giorni) a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%;
Per l'importo complessivo di € 19.191,00.
Con la conseguenza che per danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) sarebbe dovuto l'importo complessivo (€ 61.596,98 + € 19.191,00) di € 80.797,98.
L'attrice a tale importo del danno non patrimoniale vorrebbe aggiungere il danno morale (in percentuale del 25%), la personalizzazione (in percentuale del 30%), ed il danno morale (indicato in conclusionale in
€ 30.000,00 e già quantificato in citazione in € 50.000,00).
La richiesta svolta in parte qua dall'attrice in realtà (ed in ciò la difesa del sembra avere un CP_1 fondo di condivisibilità) incorre in duplicazione e sovrapposizione di poste risarcitorie, chiedendo il risarcimento congiunto di voci (in particolare “danno morale” e “danno esistenziale”), tutte appartenenti e riconducibili all'area protetta del danno ex art. 32 Cost, tenuto anche conto che le richiamate tabelle milanesi (di cui è stata richiesta ed ottenuta l'applicazione) si traducono in importi di liquidazione in cui sono già considerati il danno biologico / dinamico relazionale ed il danno a da riconoscere a titolo di sofferenza soggettiva interiore (o danno morale soggettivo).
Deve invece essere riconosciuta all'attrice, per un adeguato proporzionamento del danno suscettibile di ristoro, la c.d. “personalizzazione”, nella misura massima possibile secondo tabella (40% del danno biologico permanente e temporaneo), tenuto conto:
a) della gravità delle lesioni e dei conseguenti postumi, nonché del carico di sofferenza che ne è derivato e che sempre accompagnerà la vita dell'attrice (con grado di sofferenza valutato dal CTU medio altresì nel cronico);
b) del fatto che l'attrice è stata per sempre privata della possibilità di esercitare qualsivoglia attività sportiva, e tanto più quella ciclistica, che costituiva la sua vera passione;
c) che ha subito lesioni che hanno purtroppo tra l'altro determinato una situazione di ipoestenia nella zona uro-genitale, con conseguente totale perdita del piacere nel rapporto sessuale (al riguardo, oltre alle inequivoche risultanze della CTU, il teste , suo ex coniuge, ha confermato la perdita completa Per_1
13 del piacere durante il rapporto sessuale da parte dell'attrice, condizione che aveva determinato l'allontanamento fisico e spirituale dei due coniugi);
d) che le lesioni hanno comportato una inabilità che si riflette in un'incapacità (o comunque maggiore faticosità e sofferenza) nell'espletamento delle mansioni domestiche (cfr. infra).
In definitiva, per effetto della personalizzazione, il danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) va liquidato in € 113.117,17 capitali (pari appunto ad € 80.797,98 aumentato del 40%).
L'attrice chiede inoltre, ed ha diritto, alla rifusione del danno patrimoniale.
In ordine a tale tipologia di danno (patrimoniale) si rileva che:
- Il CTU ha valutato (pag. 19 elaborato) congrue le spese mediche documentate per un importo di €
1.497,50;
- appare equo e congruo riconoscere un danno da inabilità assoluta per 60 giorni e parziale per 120 giorni (accertata dal CTU, cfr. pag. 19 elaborato) modulandolo sul reddito figurativo del triplo della pensione sociale (€ 17.474,73, che diviso per 365 giorni dà un importo pro die di € 47,87, e di € 23,94 per la parziale), per un totale di € 5.744,40: cfr. pag. 13 citazione.
In conclusionale parte attrice in verità chiede altresì il risarcimento del danno per perdita permanente
(recte, proiettata su 20 anni di età attiva, capitalizzata mediante un coefficiente di capitalizzazione di
23,94 elaborato secondo le tabelle milanesi) della capacità di svolgere attività lavorativa di casalinga, avendo riportato (per i postumi permanenti del sinistro o comunque prevalentemente per quelli) un'invalidità civile, stimata dall'Inps in percentuale del 60%, che non darebbe diritto ad alcuna rendita, ma che comunque avrebbe reso assolutamente difficoltosa per la stessa lo svolgimento dell'attività di casalinga o comunque del lavoro domestico.
Nondimeno una tale pretesa mai era stata introdotta in giudizio, neppure con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in cui effettivamente si discettava di riconoscimento di inabilità al lavoro del 60%, ma essenzialmente nell'ottica di giustificare la richiesta applicazione del criterio di personalizzazione del danno (e però mantenendo ferma la quantificazione del danno risarcibile quantificato nell'importo, in principalità, di € 212.403,18, di cui all'atto introduttivo).
La domanda da risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa da casalinga, non per i complessivi 180 giorni post sinistro (come da atto introduttivo), bensì per l'intera successiva vita biologica attiva, articolata in conclusionale, costituisce dunque domanda nuova, sulla quale mai si è sviluppato un dibattito processuale in corso di giudizio, da ritenere pertanto inammissibile.
A titolo di danno patrimoniale va dunque riconosciuto all'attrice l'importo capitale di € 7.241,90.
14 Così circoscritte le ragioni di danno per le quali parte attrice ha diritto di ricevere tutela risarcitoria, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, per il definitivo accertamento del dovuto, trattandosi di crediti di valore, tanto per capitale quanto per interessi compensativi, va poi tenuto conto che gli accessori del credito, ed in particolare gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito (data del sinistro: 23.08.2016) nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Inoltre, le spese mediche e complementari risultano maturate o sopportate tempi successivi, per cui appare ragionevole far decorrere gli accessori sub specie di rivalutazione ed interessi legali compensativi da una data intermedia, che appare congruo individuare convenzionalmente in quella dell'1 gennaio 2018.
Su tali premesse, risulta (procedendo secondo gli ordinari criteri di calcolo) che per danno biologico permanente e temporaneo e per danno patrimoniale il dovuto a favore dell'attrice ascende:
- per danno biologico per invalidità permanente e temporanea (personalizzato), all'importo di €
113.117,17, che aggiornato alla data attuale dà un capitale rivalutato di € 136.871,78, oltre a €
14.461,92 per interessi;
- per danno patrimoniale all'importo di € 7.241,90, che aggiornato alla data attuale dà un capitale rivalutato di € 8.646,83, oltre a € 903,63 per interessi.
Per un totale di € 145.518,61 per capitale rivalutato, oltre ad € 15.365,55 per interessi compensativi.
A partire dalla data della presente pronuncia gli interessi sulla somma capitale proseguono al tasso legale fino al soddisfo.
Così definite le questioni controverse, in base al criterio della soccombenza (pressoché integrale di parte convenuta) gli oneri di C.T.U. e C.T.P., questi ultimi anche nella fase stragiudiziale (come documentati in atti, sub doc. 26 e fatture allegate alla conclusionale) vanno posti in via definitiva e per l'intero a carico del convenuto che inoltre rifonderà all'attrice le spese processuali, liquidate come da CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, importi tariffari medi, con la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di spese e competenze legali, rimborso forfettario e accessori di legge (ma non anche delle spese di C.T.U. e C.T.P.) a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
15 definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione reietta o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva, nei sensi di cui in motivazione, del PA nella causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condanna il medesimo al
[...] CP_1 risarcimento in favore dell'attrice sig.ra di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla Parte_1 medesima subiti, liquidati nelle somme di € 145.518,61 a titolo di capitale rivalutato all'attualità e di €
15.365,55 a titolo di interessi maturati fino ad oggi, oltre ad interessi maturandi al tasso legale sul predetto capitale rivalutato fino al saldo effettivo;
II) pone le spese di C.T.U. e di C.T.P. in via definitiva a carico per l'intero di parte convenuta;
III) condanna parte convenuta alla rifusione all'attrice delle spese processuali, liquidate in € 854,00 (Iva inclusa) per C.T.U., € 3.454,00 (Iva inclusa) per C.T.P., € 545,00 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile, con distrazione (di anticipazioni e compensi professionali, rimborso forfettario e accessori di legge), ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dei procuratori dell'attrice, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vicenza, il 14 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
16