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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 4714/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4714 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2016
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Maria Isabella Celeste che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/PARTE ATTRICE
E
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui è ope legis domiciliato.
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA
E
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Calabrò, giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA E
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
Controparte_5
in persona del Legale Rappresentante pro tempore,
OPPOSTI/CONVENUTI, contumaci
Oggetto: opposizione ex art. 615 1° comma e 617 c.p.c.
Udienza: 6 giugno 2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note scritte.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con il presente giudizio ha promosso opposizione all'esecuzione non Parte_1
ancora iniziata avverso intimazione di pagamento n. 29520169004716120000 emessa da per la Controparte_6
provincia di Messina, relativa a n. 7 cartelle di pagamento, deducendo che l'atto impugnato sarebbe stato notificato in un luogo che non coincide con il luogo di residenza del destinatario, che, inoltre - relativamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni amministrative da violazioni al codice della strada – i verbali di contestazione non sarebbero mai stati notificati e pertanto, sarebbero nulli per violazione dell'art. 201 c.d. S. e che, infine, sarebbe intervenuta la decadenza dal diritto alla riscossione. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita in giudizio l eccependo in relazione alla cartella Controparte_1
n. 29520110009269373010, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario poiché
l'intimazione concerne liquidazione automatizzata, ex art. 36 bis, D.P.R. n.
600/1973, per omesso versamento ritenute relative all'anno d' imposta 2007 sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario e appartenente alla giurisdizione ordinaria;
inoltre, tenuto conto che il procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali di cui l'opponente denuncia l 'omessa e/o irregolare notifica, è riservato esclusivamente all , chiedeva, in subordine, che venisse dichiarata la Controparte_7 carenza di legittimazione passiva o comunque l'estraneità dell CP_1
dalla pretese ex adverso vantate, con vittoria di spese e compensi.
[...]
Si è costituita in giudizio anche la la quale ha chiesto fosse Controparte_2
dichiarata l'incompetenza del Giudice adito relativamente alla cartella esattoriale n.29529520120025767354 riguardante la Tassa smaltimento rifiuti ed in parte anche la cartella esattoriale n. 29520110009269373 concernente addizionale comunale IRPEF, per le quali è competente la Commissione Tributaria Provinciale;
comunque il difetto di legittimazione passiva della per Controparte_2
tutto ciò che attiene adempimenti antecedenti la consegna del ruolo all'Agente di
Riscossione.
Non si costituivano in giudizio il e l Controparte_3 Controparte_8
che, pertanto, vanno dichiarati contumaci, indi, dopo alcuni rinvii per
[...]
bonario componimento, la causa perveniva sul ruolo dell'odierno decidente, indi, trattenuta per la decisione su base documentale.
Occorre premettere che il procuratore di parte opponente, nel corso del giudizio, ha richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio, atteso che nulla sarebbe più dovuto, poiché il Dott. avrebbe accettato la proposta di compensazione (prodotta in Parte_1
giudizio) di un proprio credito vantato nei confronti di , con Controparte_1
riferimento alle cartelle n. 29520090002953301000, 29520090037944850000,
29520110002658083000 e inoltre, relativamente alle altre cartelle opposte (n.
29520110009269373000; n. 29520110011367335000; n. 29520120002980940000;
n. 29520120025767354000; n. 29520130007284803000), esse sarebbero state oggetto di definizione agevolata (“rottamazione-ter”) tra le parti.
A dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme indicate nell'intimazione opposta parte attrice ha prodotto un documento datato 28 marzo 2024 estratto dal cassetto fiscale dell'area riservata dell , da cui invero si evince Controparte_1
agevolmente che relativamente al periodo in contestazione (2008/2013),
[...]
non è debitore di alcuna somma. Pt_1 Gli opposti, peraltro, non hanno contestato la conformità del documento all'originale tratto dal cassetto fiscale dell'opponente e, in via generale non hanno contestato la circostanza di fatto, limitandosi, la , a produrre gli Controparte_2
estratti ruolo relativi alla cartelle indicate da cui invero, risulta che la situazione debitoria dell'opponente è stata azzerata.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96,
n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048).
Va rilevato, inoltre che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale provvedimento a carattere dichiarativo implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (Cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n.
1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931).
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”
(Cass. Civ., 08.072010, n. 16150).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, sia venuto meno l'interesse dell'opponente alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, stante l'integrale pagamento – nel corso del giudizio - delle somme oggetto dell'intimazione impugnata.
In ordine alle spese di lite, con riferimento al rimborso delle quali gli opposti non hanno insistito, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in considerazione della qualità delle parti.
Ve dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 4714/2016 R.G., così provvede:
a) Dichiara la contumacia del e della Controparte_3 [...]
Controparte_5
b) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
c) Spese compensate.
Così deciso in Messina, lì 9 giugno 2025
Il Cancelliere
Il Giudice onorario di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO