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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 874/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di leasing promossa da:
(C.F. e (P.IVA ) in Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso Parte_1
l'Avv. Mauro De Pascalis che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Stefano Carlà per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Adriano che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Contro
(C.F. – P.IVA del Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_4 Controparte_3
), già in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 Controparte_4
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luca Vineis che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 11.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Accogliere l'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, per l'effetto:
1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico nei confronti degli opponenti il decreto ingiuntivo n. 1716/2019 emesso dal Tribunale di Cuneo per i rispettivi motivi svolti da ciascuno degli opponenti nel proprio Atto di Opposizione a D.I. e ribaditi nel presente atto;
2) accertare e dichiarare il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc del capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di risarcimento danni in favore di avanzata dagli opponenti nei CP_1 confronti di non potendosi considerare eccezione rilevabile d'ufficio ed in ogni caso la Controparte_5
nullità della sentenza;
2.1) accertare e dichiarare, in ogni caso, che il rapporto contrattuale assicurativo in questione rientra nel novero dei contratti per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. e, di conseguenza, la ammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata dal terzo assicurato e da Parte_1
in favore di proprietaria del veicolo ed effettiva beneficiaria della Parte_2 CP_1
polizza, ed in ragione della polizza assicurativa a suo tempo stipulata;
3) condannare la compagnia di assicurazioni , in qualità di successore di Controparte_2 [...]
a risarcire il danno patito da a seguito del furto e del successivo incendio CP_4 CP_1
del veicolo concesso in locazione alla ditta GI PE RA ed, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne gli opponenti, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse scaturire dal presente giudizio in ragione del contratto innanzi menzionato;
4) Condannare la ricorrente , in persona del suo legale rappresentante e procuratore pro CP_1
tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, che rendono la dichiarazione di rito.
5) In ogni caso ed in considerazione del comportamento ostruzionistico e dilatorio, tenuto sia nella fase stragiudiziale di trattazione del sinistro, che nel presente giudizio, condannare la chiamata in causa,
, in qualità di successore di in Controparte_2 Parte_3 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti dalle parti in causa, col pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti costituite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità processuale aggravata. pagina 2 di 14 Alla luce delle difese svolte dalla appellata , chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2
adita, ove ritenuto opportuno e necessario, ammetta le prove orali già richieste nel giudizio di primo grado, nella II^ Memoria ex art. 183 VI c. cpc.
PER BANCA CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, reiectis adversis, per le ragioni meglio esposte nella narrativa che precede, in via principale di merito
1)-respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 351/2023 emessa dal
Tribunale di Cuneo in data 10/05/2023, in persona del Giudice Unico, Dott. Ruggiero Berardi, nel giudizio di primo grado recante R.G. n. 1032/2020, riunito con quello recante R.G. n. 1033/2020;
2)-dichiarare tenuta e condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
in via istruttoria, istanze formulate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 12.12.2024.
PER Controparte_2
Voglia l'ecc.ma Corte d'appello, contrariis rejectis, rigettare l'impugnazione in quanto infondata;
per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Cuneo.
Solo per il denegato caso di mancato rigetto dell'impugnazione principale, accogliere l'appello incidentale di dichiarando nullo o annullando il contratto assicurativo CP_2
intercorso tra la ed il sig. per sopravvalutazione del bene assicurato ai sensi CP_7 Parte_1 del 1 comma dell'art. 1909 c.c. e, in subordine, nullo e/o inefficace ai sensi del 2° comma del medesimo articolo.
Rigettare l'istanza di ammissione delle prove orali formulata da e solo in Parte_1 Parte_2
sede di precisazione conclusioni.
In ogni caso col favore delle spese (compreso C.U.), onorari, contributo forfettario del 15% e CPA per il grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con separati atti di citazione, e la hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1716/2020, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Cuneo per la somma di €
91.576,73 (oltre interessi e spese), a fronte del credito vantato da in virtù del contratto Controparte_1 di leasing stipulato in data 10.10.2018 con l'impresa individuale del sig. conferita nella Pt_1
pagina 3 di 14 a seguito del furto del veicolo che ne costituiva oggetto, della conseguente risoluzione Parte_2 di diritto del contratto e dell'obbligo per l'utilizzatore di corrispondere i canoni fino alla data di scadenza del contratto e il prezzo di opzione di acquisto.
A sostegno dell'opposizione il sig. ha allegato che, come previsto dal contratto di leasing, Pt_1
aveva stipulato contratto di assicurazione per il rischio di furto con vincolo in favore della società concedente e che la concedente aveva assunto, con il diritto di trattare il sinistro direttamente con l'assicuratore e di riscuotere il relativo risarcimento del danno, anche il rischio dell'eventuale ritardo nella definizione della pratica risarcitoria, senza poter pretendere dall'utilizzatore il pagamento delle somme di cui all'art. 13.3; ha chiesto, previa autorizzazione alla chiamata in causa, di condannare l'assicuratore a risarcire a tutti i danni patiti e in ogni Controparte_4 Controparte_1
caso a manlevare l'opponente di tutte le conseguenze negative scaturite dal giudizio.
L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il Parte_2
presunto debito dell'impresa del sig. verso non risultava dai libri contabili Pt_1 Controparte_1 obbligatori, sicché ai sensi dell'art. 2560 comma 2 c.c. non è stato trasferito alla società cessionaria dell'azienda. Ha poi svolto difese di merito analoghe a quelle dell'opponente anche nei Pt_1
confronti di Controparte_4
costituendosi, ha chiesto di respingere le opposizioni in quanto infondate, con Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
chiamata in causa previa autorizzazione del giudice, si è costituita Controparte_4
contestando la domanda svolta nei suoi confronti ed evidenziando che il contratto assicurativo stipulato dal sig. non conteneva un vincolo nei confronti di che in esso era stato Pt_1 Controparte_1 indicato un valore del veicolo di € 114.000,00 sovrastimato, che il contratto era nullo per sovrassicurazione dolosa del bene ex art. 1909 c.c., assenza di rischio, contrarietà a norme imperative, che la copertura non era operativa perché furto o rapina erano simulati;
in subordine, che l'indennizzo non poteva comunque superare il valore effettivo della cosa assicurata.
Previa riunione delle due cause, il Tribunale di Cuneo, con sentenza n.351/2023 pubblicata in data
11.5.2023, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo, rigettato le domande proposte dagli opponenti nei confronti della terza chiamata condannato gli Controparte_4 opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta e della terza chiamata.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della rilevando che con Parte_2
l'atto costitutivo della società il conferimento dell'azienda del sig. era stato effettuato “con tutti Pt_1
i debiti e i crediti inerenti l'esercizio dell'attività dell'azienda conferita”, pertanto per espressa previsione delle parti la aveva acquistato tutti i crediti e i debiti aziendali anche non Parte_2
pagina 4 di 14 iscritti nelle scritture contabili obbligatorie, divenendo titolare dal lato passivo della relativa obbligazione;
nel merito, ha ritenuto infondata l'opposizione, osservando che: il credito della cedente nei confronti dell'utilizzatore risultava dall'art. 13 del contratto di leasing;
l'art. 12 Controparte_1
disponeva che l'utilizzatore doveva assicurare il bene, prevedendo altresì il vincolo di polizza in favore della concedente e la correlativa facoltà della stessa di trattare con la compagnia assicuratrice e di compensare tali somme con crediti derivanti dai rapporti con l'utilizzatore; l'appendice di vincolo creava un collegamento negoziale tra i due rapporti per cui, in caso di furto, il pagamento dell'indennizzo alla concedente aveva l'effetto di ridurre il credito della concedente verso l'utilizzatore, che rimaneva obbligato per l'eccedenza; però nel caso di specie il collegamento negoziale difettava, non risultando che la polizza fosse stata stipulata dal sig. con la relativa appendice di vincolo, Pt_1 con la conseguenza che, a fortiori, l'opponente restava obbligato in termini contrattuali al pagamento di tutte le somme determinate ai sensi dell'art. 13; in ogni caso la “facoltà” della concedente di richiedere l'indennizzo per il furto alla compagnia assicuratrice, non implicava che l'utilizzatore fosse esonerato dal pagamento di quanto dovuto alla concedente in relazione al contratto di leasing;
la prospettazione dell'opponente doveva pertanto ritenersi infondata, essendo la concedente estranea al rapporto contrattuale intervenuto tra l'opponente e la terza chiamata.
Ha ritenuto infondate le domande degli opponenti nei confronti della terza chiamata, rilevando che: il contratto assicurativo sul veicolo risultava validamente stipulato tra utilizzatore, e la Pt_1 compagnia assicuratrice;
tuttavia ciò che l'utilizzatore chiedeva era la condanna della compagnia “a risarcire il danno patito da a seguito del furto e del successivo incendio del veicolo”; CP_1
l'opponente non era legittimato a formulare tale domanda, in considerazione della mancanza del vincolo in favore di nemmeno poteva ritenersi legittimato qualora il contratto dovesse CP_1 intendersi come assicurazione “per conto di chi spetta” ai sensi dell'art. 1891 c.c., perché la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che “nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all'indennità chi al momento dell'evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa può pretenderne l'indennità in luogo dell'avente diritto solo se quest'ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola” e nel caso di specie non risultava che la concedente avesse prestato espressamente il predetto consenso;
nemmeno poteva essere accolta la domanda di manleva, pur genericamente formulata, con cui l'opponente aveva richiesto di essere tenuto indenne “da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse scaturire dal presente giudizio”, in quanto non aveva concluso un'assicurazione in relazione agli Controparte_4 effetti dell'inadempimento degli obblighi che l'opponente aveva assunto nei confronti di in CP_1
pagina 5 di 14 forza del contratto di leasing, essendo i due contratti – di leasing e di assicurazione – tra loro autonomi e indipendenti;
né la compagnia assicuratrice aveva assunto l'obbligo di pagare a i canoni CP_1 che l'utilizzatore avrebbe dovuto versare in caso di perdita dei beni, vieppiù considerando la richiamata assenza del vincolo in favore di CP_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e la hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza del Tribunale, di cui hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendo di confermare la Controparte_1
sentenza impugnata e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi quale successore di ha chiesto di Controparte_2 Controparte_4 rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado;
in via di appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto di dichiarare nullo o annullare ex art. 1909 c.c. il contratto assicurativo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 19.12.2023 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
II. Il primo motivo di appello concerne la posizione della Parte_2
Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla allega che: a norma dell'art. 2560 comma 2 c.c., Parte_2 nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti inerenti all'azienda ceduta anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori;
nel caso in esame il presunto debito della
GI PE RA, ex azienda del sig. , non risultava dai libri contabili, tant'è che Parte_1 sia nella relazione giurata del dott. , sia nell'atto notarile del 13.3.2019 di Persona_1
costituzione della nuova società, non ve ne era traccia;
il veicolo oggetto di leasing a quella data era già uscito dal patrimonio dell'impresa cedente e il contratto di leasing si era estinto;
l'interpretazione dell'atto di conferimento fornita da controparte, condivisa dal Tribunale, secondo cui tutti i debiti della ditta individuale sarebbero passati alla a prescindere dalla loro iscrizione nei libri Parte_2 contabili, è infondata;
nell'atto notarile, infatti, il conferimento viene espressamente effettuato sulla scorta della relazione di stima giurata del dott. , allegata sub A, e quindi limitatamente alle Persona_1
sole poste attive e passive ivi evidenziate.
replica che dall'atto costitutivo della si evince chiaramente che il Controparte_1 Parte_2 conferimento dell'impresa individuale GI PE RA è avvenuto avendo riguardo a tutti i debiti della stessa, a prescindere dalla loro iscrizione nelle scritture contabili obbligatorie, dimostrando pagina 6 di 14 una esplicita volontà delle parti di derogare alla disciplina normativa di cui all'art. 2560 c.c.; che la relazione di stima giurata del dott. è stata presa dalle parti a riferimento unicamente per Persona_1 attestare il valore dell'impresa individuale, poi tramutatosi in quote societarie possedute dal sig.
e non quale discrimine per debiti conferiti o meno con l'impresa individuale;
che è irrilevante Pt_1
che il veicolo sia stato oggetto di rapina e che il contratto di leasing sia stato risolto prima del conferimento, poiché ciò che è stato trasferito è l'obbligo dell'utilizzatore di corrispondere le somme previste dall'art. 13 del contratto di leasing;
che aveva in primo grado specificamente CP_1
contestato la mancata iscrizione nei libri contabili obbligatori del debito oggetto di causa, circostanza che controparte non ha provato in modo chiaro e inequivoco.
Il motivo di appello è fondato.
Con l'atto notarile costitutivo della del 13.3.2019, ha conferito in tale Parte_2 Parte_1 società, di cui è divenuto socio unitamente ad altro soggetto (la Grecale s.r.l.), “l'impresa individuale sotto la ditta GI PE RA” di cui era titolare, e quindi la relativa azienda, il cui valore è attestato dalla relazione di stima allegata sub A, redatta ex art. 2465 c.c. dal dott. . Persona_1
Nell'atto, <il signor dichiara che la predetta azienda viene conferita con i beni mobili>Parte_1
impianti, macchinari, attrezzature, licenze ed autorizzazioni descritti nella relazione di stima giurata allegata al presente atto sub “A” e con tutti i debiti e crediti inerenti l'esercizio dell'attività dell'azienda conferita>>.
Come risulta pacifico tra le parti e correttamente rilevato dal Tribunale, il conferimento di un'impresa individuale, e quindi della relativa azienda, in una società di capitali integra un fenomeno traslativo riconducibile alla cessione di azienda, con applicazione degli artt. 2558 e ss. c.c.; per cui l'alienante acquista la posizione di socio della società e tuttavia, ai sensi dell'art. 2560 comma 1 c.c., non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento (se non risulta che i creditori vi hanno consentito), mentre la corresponsabilità del cessionario per tali debiti presuppone, quale elemento costitutivo essenziale ai sensi dell'art. 2560 comma 2 c.c., l'intervenuta annotazione nei libri contabili obbligatori (Cass. civ. 21229/2006; Cass. civ. 5088/2024).
Il debito oggetto di causa non è stato annotato nei libri contabili obbligatori dell'impresa individuale;
la mancata annotazione è stata dedotta dalla con l'atto di opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo, nonché confermata dalla relazione di stima allegata all'atto costitutivo, in cui il debito non è menzionato;
e su cui incombeva l'onere di fornire la prova che l'annotazione vi fosse, Controparte_1
quale elemento costitutivo della domanda proposta nei confronti della non vi ha Parte_2
provveduto; né formula istanze istruttorie sul punto in appello.
pagina 7 di 14 Né vi è stata nel caso di specie una deroga pattizia alla disciplina normativa di cui all'art. 2560 comma
2 c.c.; la clausola dell'atto costitutivo della sopra riportata, deve essere interpretata nel Parte_2
senso che il conferimento viene effettuato sulla scorta della relazione di stima giurata del dott.
, allegata sub A all'atto; pertanto i debiti inerenti l'azienda ceduta vengono trasferiti alla Persona_1
società cessionaria nei limiti di quanto risulta da tale relazione di stima.
E la relazione del dott. , che determina ai sensi dell'art. 2465 c.c. il valore dell'azienda in Persona_1
€ 10.000,00, illustra la situazione patrimoniale dell'azienda tenendo conto dell'attivo e del passivo, considerando nel passivo i debiti - tra cui debiti per mutui e finanziamenti, debiti verso fornitori, erario, istituti di previdenza - ma non include tra essi il debito oggetto di causa.
Non è invece condivisibile l'interpretazione della clausola fornita dall'appellata e dal Tribunale, nel senso di trasferire alla società anche i debiti inerenti l'azienda ceduta precedenti il trasferimento e non annotati nei libri contabili obbligatori.
Una tale pattuizione, derogatoria della disciplina normativa di cui all'art. 2560 comma 2 c.c., avrebbe richiesto una chiara e inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.
Al contrario, le parti fanno espresso riferimento alla relazione di stima giurata per individuare l'oggetto, e non solo il valore, del conferimento. Se infatti il valore viene preso in esame nei punti precedenti dell'atto (ove il sig. “conferisce l'impresa individuale … il cui valore di Euro Parte_1
10.000,00 (diecimila/00) è attestato dalla relazione di stima”, “dichiara che il valore dell'azienda conferita pari ad Euro 10.000,00… viene imputato a capitale per Euro 5.000,00 (cinquemila/00), mentre il residuo importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) costituirà riserva” e “dichiara che detta azienda non ha subito variazioni del suo valore al di sotto di quello già stimato”), la clausola in questione si riferisce alla relazione di stima per individuare l'oggetto del conferimento (“beni mobili, impianti, macchinari, attrezzature, licenze ed autorizzazioni descritti nella relazione di stima giurata” e
“debiti e crediti inerenti l'esercizio dell'attività dell'azienda conferita”).
In accoglimento del motivo di appello, la sentenza di primo grado viene riformata revocando il decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_2
III. Gli altri motivi di appello sono relativi alla domanda risarcitoria proposta da parte opponente nei confronti di in favore di e al rapporto di parte opponente con Controparte_4 CP_1 CP_1
[...
.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice a favore di CP_1
pagina 8 di 14 allegando che: l'appendice di vincolo a favore di pur essendo stata richiesta dal sig. CP_1 Pt_1
al momento della stipula della polizza assicurativa, non è stata predisposta dalla compagnia;
tale circostanza, appresa solo dopo la chiamata in causa della compagnia, avrebbe dovuto indurre il giudice ad una diversa valutazione anche in ordine alle spese processuali;
la mancanza di appendice di vincolo ha indotto in errore il Tribunale, che ha ritenuto insussistente la fattispecie del contratto per conto di chi spetta di cui all'art. 1891 c.c.; il Tribunale ha errato nel ritenere che solo la presenza dell'appendice di vincolo avrebbe consentito al di chiedere la condanna della compagnia chiamata in causa a Pt_1 risarcire il danno in favore della concedente;
l'errore deriva dalla confusione che il Tribunale opera fra l'azione che il contraente avesse inteso intraprendere in proprio, con risarcimento a proprio Pt_1 favore (che avrebbe necessitato di apposita autorizzazione dell'assicurato ai sensi CP_1 dell'art. 12.4 del contratto di leasing) e quella effettivamente intrapresa, con la richiesta di condanna della compagnia a risarcire il danno in favore dell'assicurato avente diritto, che non CP_1
soggiace a limiti essendo avviata per conto di chi spetta e che trova il suo fondamento nel contratto di leasing in cui aveva assunto l'onere di stipulare la polizza assicurativa in favore del Pt_1
concedente, creando un collegamento negoziale tra i due contratti;
la fattispecie rientra nelle previsioni dell'art. 1891 c.c. trattandosi di contratto per conto di chi spetta;
il collegamento negoziale è dato dal rapporto tra la polizza e il bene assicurato, sicché il diritto al risarcimento del danno sussiste in capo al proprietario del bene, anche se l'azione risarcitoria è promossa dall'utilizzatore, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte del proprietario medesimo;
la sentenza è in ogni caso viziata da ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., avendo il giudice statuito d'ufficio sull'inammissibilità della domanda risarcitoria, che non era stata eccepita da alcuno, e comunque senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, con nullità per violazione del diritto di difesa.
rileva per contro che: ha chiamato in causa la compagnia allegando Controparte_2 Parte_1
l'esistenza del vincolo in favore della concedente nella polizza;
invece nessun vincolo di polizza è previsto in favore di perché mai richiesto dal solo la stipula del vincolo in favore di CP_1 Pt_1
avrebbe potuto estendere la copertura assicurativa alle obbligazioni del contratto di leasing CP_1
stabilendo un collegamento economico-funzionale tra i due contratti;
proprio la giurisprudenza citata dall'appellante conferma la correttezza della sentenza di primo grado, anche nel caso di riconduzione del contratto ai contratti per conto di chi spetta, essendo il beneficiario ad avere azione diretta nei confronti dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c.; non ha chiesto CP_1
l'indennizzo, né poteva farlo senza clausola di vincolo;
l'indennizzo non può essere chiesto dal contraente in assenza di espresso consenso dell'assicurata; non vi è vizio di ultrapetizione Pt_1
pagina 9 di 14 perché la carenza di legittimazione attiva, quand'anche intesa come assenza di titolarità del diritto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, come nel caso di specie;
non vi è violazione dell'art. 101 c.p.c., che concerne solo le questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, non quelle di puro diritto che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondate le deduzioni svolte con l'opposizione nei confronti di allega che: la richiesta di CP_1
è illegittima e infondata, così come è errato il riferimento all'art. 11 delle condizioni generali CP_1 di contratto di leasing;
infatti il sig. come previsto dall'art. 12 del contratto di leasing, ha Pt_1
stipulato contratto assicurativo di copertura globale, comprensivo di furto e incendio, con la CP_5
con vincolo in favore della società concedente (art. 12.4) affinché ogni indennizzo venga
[...]
corrisposto direttamente alla stessa;
a norma del contratto di leasing (art. 12.4 e 13.2) la concedente assume il diritto di trattare il sinistro direttamente con la compagnia assicuratrice e di ottenere il relativo risarcimento del danno;
è quindi evidente che la concedente assume anche il rischio dell'eventuale ritardo nella definizione della pratica risarcitoria, senza che, per tale motivo, possa pretendere dall'utilizzatore il pagamento immediato delle somme di cui al punto 13.3; la previsione dell'art. 13.3 che, per il caso di furto o incendio del veicolo, pone a carico dell'utilizzatore i pagamenti pretesi da controparte, non può che essere letta alla luce dell'obbligo imposto all'utilizzatore, ex art. 12, di stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia di tali rischi, polizza che copre proprio il pagamento degli importi di cui al contratto;
tutt'al più, nell'ipotesi in cui l'importo del danno risarcito fosse inferiore all'importo dovuto, si potrebbe ipotizzare un diritto della concedente a pretendere dall'utilizzatore il pagamento della differenza tra quanto liquidato dalla compagnia e quanto dovuto in ragione del contratto;
non sono quindi dovute le somme richieste da che dovrà riscuoterle CP_1
direttamente dalla compagnia di assicurazioni come contrattualmente previsto;
nessuna rilevanza può avere l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui l'assenza dell'appendice di vincolo impedirebbe a di far valere direttamente nei confronti di Cattolica Ass.ni le ragioni connesse CP_1
con il contratto di leasing, trattandosi di contratto assicurativo per conto di chi spetta.
replica che clausole del contratto di leasing sono chiare e distinte, essendovi l'art. 12 Controparte_1
contenente le clausole disciplinanti la copertura assicurativa del veicolo e la gestione del sinistro, e poi l'art. 13, che disciplina l'evento perdita del bene, determinando gli obblighi in capo all'utilizzatore, ovvero informare tempestivamente la concedente e la compagnia assicuratrice dell'evento e corrispondere, mediante pagamento dei canoni periodici, gli importi maturati ed insoluti, nonché tutte pagina 10 di 14 le altre somme dovute a qualsiasi titolo, oltre alla somma dei canoni attualizzati dalla data di risoluzione del contratto alla scadenza ed il prezzo d'opzione d'acquisto; è chiaro che la disciplina contrattuale, in caso di furto e/o perdita totale del bene locato, prevede che il contratto si risolva di diritto e che l'utilizzatore debba corrispondere le somme previste dall'art. 13.3, al di là dell'eventuale indennizzo che la compagnia assicuratrice potrebbe corrispondere alla concedente;
se questo avverrà, tali somme saranno accreditate all'utilizzatore ad eventuale compensazione con gli importi ancora dovuti alla concedente;
il fatto che la concedente abbia la facoltà di trattare direttamente con l'impresa assicuratrice non esonera in alcun modo l'utilizzatore a corrispondere quanto contrattualmente dovuto alla stessa.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Non sussiste la dedotta nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 112 e 101 c.p.c., in quanto la carenza di legittimazione attiva può essere rilevata d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, come nel caso di specie;
e la questione, di mero diritto, non doveva essere preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c.; peraltro l'eventuale nullità della sentenza non determinerebbe l'accoglimento dell'appello, ma la nuova valutazione delle domande e difese delle parti, che di fatto viene svolta sulla base dei motivi di appello.
Il credito di nei confronti di si fonda sull'art. 13.3 delle condizioni Controparte_1 Parte_1 generali del contratto di leasing;
il riferimento all'art. 11 contenuto nel ricorso monitorio, frutto di mero errore materiale (essendo citato il contenuto della clausola 13.3 e prodotto il contratto), è stato rettificato fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, pertanto ogni questione sul punto è superata.
Esaminando le clausole del contratto citate dalle parti, si rileva che:
-l'art. 12 subordina l'efficacia del contratto al perfezionamento da parte dell'utilizzatore di una copertura assicurativa r.c.a. e per incendio e furto;
-l'art. 12.4 dispone che la polizza contro i rischi di furto e incendio deve prevedere un apposito vincolo a favore della concedente affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente alla concedente;
che, in qualità di beneficiaria della polizza, la concedente avrà la facoltà di trattare con la compagnia di assicurazione e di transigere;
che l'utilizzatore, in presenza del suddetto vincolo, riconosce e accetta che in caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto direttamente ed esclusivamente alla concedente, la quale avrà la facoltà di compensare tali somme con i debiti dell'utilizzatore;
pagina 11 di 14 -l'art. 13 prevede che nel caso in cui il bene sia oggetto di furto o di altro evento comportante la perdita totale, l'utilizzatore dovrà informare tempestivamente la concedente e la compagnia assicurativa;
che la concedente, quale proprietaria del bene e beneficiaria della polizza, è legittimata ad effettuare formale denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice e a trattare con la stessa, transigere e sottoscrivere i relativi atti di quietanza;
-l'art. 13.3, invocato da dispone che “Fermo quanto sopra, in caso di furto o altro Controparte_1
evento comportante la perdita totale del bene a qualsiasi causa imputabile, anche per fatto di terzo, caso fortuito o forza maggiore, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e l'utilizzatore dovrà corrispondere: (a) tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione contrattuale, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto dell'utilizzatore; (b) un importo – a titolo di penale per l'anticipata risoluzione del contratto – pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione fino alla data di scadenza della locazione finanziaria e del prezzo di opzione d'acquisto dovuto dall'utilizzatore alla fine della locazione finanziaria”.
Avendo l'utilizzatore denunciato il furto e la perdita totale del veicolo concesso in Parte_1
leasing (a seguito di rapina e successivo incendio), legittimamente la concedente ha Controparte_1
ritenuto risolto di diritto il contratto e chiesto il pagamento dell'importo previsto dall'art. 13.3; non viene specificamente censurata l'esattezza del conteggio con cui è stata determinata la somma di €
91.576,73 oggetto del decreto ingiuntivo.
L'allegazione di parte appellante secondo cui, ai sensi degli artt. 12 e 13 del contratto di leasing, la concedente avrebbe assunto il rischio del ritardo nella definizione della pratica di indennizzo da parte dell'assicuratore, senza poter pretendere dall'utilizzatore il pagamento delle somme di cui all'art. 13.3,
è infondata.
Anzitutto, contrariamente a quanto si era obbligato a fare ai sensi dell'art. 12.4, il sig. ha Pt_1
stipulato la polizza assicurativa furto e incendio senza il vincolo a favore della concedente.
L'assenza di vincolo, che emerge dalla lettura del contratto di assicurazione sottoscritto con
[...]
(ora , è ammessa da parte appellante nel secondo Controparte_6 Controparte_2
motivo di appello (pur affermando il contrario nel terzo motivo, con evidente contraddizione).
E' generica, oltre che non provata, la deduzione secondo cui detto vincolo non sarebbe stato apposto nonostante l'espressa richiesta del sig. Pt_1
In assenza, non sussiste l'obbligo per l'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente alla concedente neppure menzionata nel contratto di assicurazione. Controparte_1
pagina 12 di 14 Inoltre le clausole del contratto di leasing attribuiscono alla concedente la facoltà, e non l'obbligo, di trattare con l'assicuratore e ottenere il pagamento;
e prevedono espressamente e inequivocabilmente che l'utilizzatore debba corrispondere alla concedente le somme di cui all'art. 13.3 “Fermo quanto sopra”, quindi senza alcun trasferimento del rischio del ritardo nella liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.
Parte opponente, nel censurare il mancato accoglimento della domanda con cui ha chiesto di condannare l'assicuratore a risarcire il danno patito da a seguito del furto e del successivo CP_1
incendio del veicolo, specifica di agire non chiedendo il risarcimento a proprio favore, ma domandando il risarcimento in favore di quale assicurato, con azione avviata “per conto di chi spetta”, sul CP_1 presupposto che quello stipulato con l'assicuratore sia un contratto per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 c.c..
Esaminando il contratto di assicurazione si evince che in esso vi figura esclusivamente il sig.
[...]
indicato come contraente/proprietario, mentre non viene fatta menzione di un diverso soggetto Pt_1
quale assicurato beneficiario o dei criteri per individuarlo (come la proprietà del veicolo, secondo le allegazioni di parte appellante).
Non vi sono pertanto elementi per poter ritenere che si tratti di un contratto per conto di chi spetta.
Preso atto che l'appellante non agisce per ottenere a proprio favore un risarcimento danno Pt_1
(liquidazione di indennizzo) da parte dell'assicuratore e che non è stato svolto specifico e argomentato motivo di censura in ordine al punto della sentenza che non ha accolto la domanda di manleva proposta dal sig. nei confronti dell'assicuratore, l'appello viene rigettato tanto con riferimento al Pt_1
rapporto tra appellante e quanto con riferimento al rapporto tra appellante e Controparte_1 [...]
CP_2
Il rigetto dell'appello del sig. assorbe l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto Pt_1
da Controparte_2
Le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono inammissibili in quanto tardivamente proposte, non con l'atto di appello ma, solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Le istanze istruttore formulate da sono superflue. Controparte_1
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, le spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello sostenute da e di sono poste a carico di parte Controparte_1 Controparte_2
appellante, soccombente in misura assolutamente prevalente, per la quota dei 3/4; per la restante quota di 1/4 vengono compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento del primo motivo di appello.
pagina 13 di 14 Le spese del giudizio di primo grado rimangono quantificate nella misura determinata con la sentenza
(€ 11.977,00 per compensi), non oggetto di censura in appello.
Le spese del presente giudizio d'appello vengono liquidate per entrambe le appellate come da nota spese depositata da (per fase di studio € 2.552,00, per fase introduttiva € 1.628,00, per Controparte_1 fase decisoria € 4.253,00), trattandosi di importi congrui sensi del D.M. 55/2014 come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dalla avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n.351/2023 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 11.5.2023, e in parziale riforma di tale sentenza,
-accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione della Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 1716/2020 del Tribunale di Cuneo nei confronti della Parte_2
-conferma la pronuncia sulle spese di lite nei limiti della quota dei 3/4 dell'importo liquidato, quota pari a € 8.982,75 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
compensando tra le parti le spese per la restante quota di 1/4;
-conferma per il resto la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle appellate e per la quota dei 3/4, che liquida a favore di ciascuna Controparte_1 Controparte_2
appellata in € 6.324,75 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
compensa tra le parti la restante quota di 1/4 delle spese.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 874/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di leasing promossa da:
(C.F. e (P.IVA ) in Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso Parte_1
l'Avv. Mauro De Pascalis che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Stefano Carlà per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Adriano che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Contro
(C.F. – P.IVA del Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_4 Controparte_3
), già in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 Controparte_4
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luca Vineis che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 11.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Accogliere l'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, per l'effetto:
1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico nei confronti degli opponenti il decreto ingiuntivo n. 1716/2019 emesso dal Tribunale di Cuneo per i rispettivi motivi svolti da ciascuno degli opponenti nel proprio Atto di Opposizione a D.I. e ribaditi nel presente atto;
2) accertare e dichiarare il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc del capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di risarcimento danni in favore di avanzata dagli opponenti nei CP_1 confronti di non potendosi considerare eccezione rilevabile d'ufficio ed in ogni caso la Controparte_5
nullità della sentenza;
2.1) accertare e dichiarare, in ogni caso, che il rapporto contrattuale assicurativo in questione rientra nel novero dei contratti per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. e, di conseguenza, la ammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata dal terzo assicurato e da Parte_1
in favore di proprietaria del veicolo ed effettiva beneficiaria della Parte_2 CP_1
polizza, ed in ragione della polizza assicurativa a suo tempo stipulata;
3) condannare la compagnia di assicurazioni , in qualità di successore di Controparte_2 [...]
a risarcire il danno patito da a seguito del furto e del successivo incendio CP_4 CP_1
del veicolo concesso in locazione alla ditta GI PE RA ed, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne gli opponenti, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse scaturire dal presente giudizio in ragione del contratto innanzi menzionato;
4) Condannare la ricorrente , in persona del suo legale rappresentante e procuratore pro CP_1
tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, che rendono la dichiarazione di rito.
5) In ogni caso ed in considerazione del comportamento ostruzionistico e dilatorio, tenuto sia nella fase stragiudiziale di trattazione del sinistro, che nel presente giudizio, condannare la chiamata in causa,
, in qualità di successore di in Controparte_2 Parte_3 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti dalle parti in causa, col pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti costituite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità processuale aggravata. pagina 2 di 14 Alla luce delle difese svolte dalla appellata , chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2
adita, ove ritenuto opportuno e necessario, ammetta le prove orali già richieste nel giudizio di primo grado, nella II^ Memoria ex art. 183 VI c. cpc.
PER BANCA CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, reiectis adversis, per le ragioni meglio esposte nella narrativa che precede, in via principale di merito
1)-respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 351/2023 emessa dal
Tribunale di Cuneo in data 10/05/2023, in persona del Giudice Unico, Dott. Ruggiero Berardi, nel giudizio di primo grado recante R.G. n. 1032/2020, riunito con quello recante R.G. n. 1033/2020;
2)-dichiarare tenuta e condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
in via istruttoria, istanze formulate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 12.12.2024.
PER Controparte_2
Voglia l'ecc.ma Corte d'appello, contrariis rejectis, rigettare l'impugnazione in quanto infondata;
per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Cuneo.
Solo per il denegato caso di mancato rigetto dell'impugnazione principale, accogliere l'appello incidentale di dichiarando nullo o annullando il contratto assicurativo CP_2
intercorso tra la ed il sig. per sopravvalutazione del bene assicurato ai sensi CP_7 Parte_1 del 1 comma dell'art. 1909 c.c. e, in subordine, nullo e/o inefficace ai sensi del 2° comma del medesimo articolo.
Rigettare l'istanza di ammissione delle prove orali formulata da e solo in Parte_1 Parte_2
sede di precisazione conclusioni.
In ogni caso col favore delle spese (compreso C.U.), onorari, contributo forfettario del 15% e CPA per il grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con separati atti di citazione, e la hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1716/2020, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Cuneo per la somma di €
91.576,73 (oltre interessi e spese), a fronte del credito vantato da in virtù del contratto Controparte_1 di leasing stipulato in data 10.10.2018 con l'impresa individuale del sig. conferita nella Pt_1
pagina 3 di 14 a seguito del furto del veicolo che ne costituiva oggetto, della conseguente risoluzione Parte_2 di diritto del contratto e dell'obbligo per l'utilizzatore di corrispondere i canoni fino alla data di scadenza del contratto e il prezzo di opzione di acquisto.
A sostegno dell'opposizione il sig. ha allegato che, come previsto dal contratto di leasing, Pt_1
aveva stipulato contratto di assicurazione per il rischio di furto con vincolo in favore della società concedente e che la concedente aveva assunto, con il diritto di trattare il sinistro direttamente con l'assicuratore e di riscuotere il relativo risarcimento del danno, anche il rischio dell'eventuale ritardo nella definizione della pratica risarcitoria, senza poter pretendere dall'utilizzatore il pagamento delle somme di cui all'art. 13.3; ha chiesto, previa autorizzazione alla chiamata in causa, di condannare l'assicuratore a risarcire a tutti i danni patiti e in ogni Controparte_4 Controparte_1
caso a manlevare l'opponente di tutte le conseguenze negative scaturite dal giudizio.
L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il Parte_2
presunto debito dell'impresa del sig. verso non risultava dai libri contabili Pt_1 Controparte_1 obbligatori, sicché ai sensi dell'art. 2560 comma 2 c.c. non è stato trasferito alla società cessionaria dell'azienda. Ha poi svolto difese di merito analoghe a quelle dell'opponente anche nei Pt_1
confronti di Controparte_4
costituendosi, ha chiesto di respingere le opposizioni in quanto infondate, con Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
chiamata in causa previa autorizzazione del giudice, si è costituita Controparte_4
contestando la domanda svolta nei suoi confronti ed evidenziando che il contratto assicurativo stipulato dal sig. non conteneva un vincolo nei confronti di che in esso era stato Pt_1 Controparte_1 indicato un valore del veicolo di € 114.000,00 sovrastimato, che il contratto era nullo per sovrassicurazione dolosa del bene ex art. 1909 c.c., assenza di rischio, contrarietà a norme imperative, che la copertura non era operativa perché furto o rapina erano simulati;
in subordine, che l'indennizzo non poteva comunque superare il valore effettivo della cosa assicurata.
Previa riunione delle due cause, il Tribunale di Cuneo, con sentenza n.351/2023 pubblicata in data
11.5.2023, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo, rigettato le domande proposte dagli opponenti nei confronti della terza chiamata condannato gli Controparte_4 opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta e della terza chiamata.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della rilevando che con Parte_2
l'atto costitutivo della società il conferimento dell'azienda del sig. era stato effettuato “con tutti Pt_1
i debiti e i crediti inerenti l'esercizio dell'attività dell'azienda conferita”, pertanto per espressa previsione delle parti la aveva acquistato tutti i crediti e i debiti aziendali anche non Parte_2
pagina 4 di 14 iscritti nelle scritture contabili obbligatorie, divenendo titolare dal lato passivo della relativa obbligazione;
nel merito, ha ritenuto infondata l'opposizione, osservando che: il credito della cedente nei confronti dell'utilizzatore risultava dall'art. 13 del contratto di leasing;
l'art. 12 Controparte_1
disponeva che l'utilizzatore doveva assicurare il bene, prevedendo altresì il vincolo di polizza in favore della concedente e la correlativa facoltà della stessa di trattare con la compagnia assicuratrice e di compensare tali somme con crediti derivanti dai rapporti con l'utilizzatore; l'appendice di vincolo creava un collegamento negoziale tra i due rapporti per cui, in caso di furto, il pagamento dell'indennizzo alla concedente aveva l'effetto di ridurre il credito della concedente verso l'utilizzatore, che rimaneva obbligato per l'eccedenza; però nel caso di specie il collegamento negoziale difettava, non risultando che la polizza fosse stata stipulata dal sig. con la relativa appendice di vincolo, Pt_1 con la conseguenza che, a fortiori, l'opponente restava obbligato in termini contrattuali al pagamento di tutte le somme determinate ai sensi dell'art. 13; in ogni caso la “facoltà” della concedente di richiedere l'indennizzo per il furto alla compagnia assicuratrice, non implicava che l'utilizzatore fosse esonerato dal pagamento di quanto dovuto alla concedente in relazione al contratto di leasing;
la prospettazione dell'opponente doveva pertanto ritenersi infondata, essendo la concedente estranea al rapporto contrattuale intervenuto tra l'opponente e la terza chiamata.
Ha ritenuto infondate le domande degli opponenti nei confronti della terza chiamata, rilevando che: il contratto assicurativo sul veicolo risultava validamente stipulato tra utilizzatore, e la Pt_1 compagnia assicuratrice;
tuttavia ciò che l'utilizzatore chiedeva era la condanna della compagnia “a risarcire il danno patito da a seguito del furto e del successivo incendio del veicolo”; CP_1
l'opponente non era legittimato a formulare tale domanda, in considerazione della mancanza del vincolo in favore di nemmeno poteva ritenersi legittimato qualora il contratto dovesse CP_1 intendersi come assicurazione “per conto di chi spetta” ai sensi dell'art. 1891 c.c., perché la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che “nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all'indennità chi al momento dell'evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa può pretenderne l'indennità in luogo dell'avente diritto solo se quest'ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola” e nel caso di specie non risultava che la concedente avesse prestato espressamente il predetto consenso;
nemmeno poteva essere accolta la domanda di manleva, pur genericamente formulata, con cui l'opponente aveva richiesto di essere tenuto indenne “da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse scaturire dal presente giudizio”, in quanto non aveva concluso un'assicurazione in relazione agli Controparte_4 effetti dell'inadempimento degli obblighi che l'opponente aveva assunto nei confronti di in CP_1
pagina 5 di 14 forza del contratto di leasing, essendo i due contratti – di leasing e di assicurazione – tra loro autonomi e indipendenti;
né la compagnia assicuratrice aveva assunto l'obbligo di pagare a i canoni CP_1 che l'utilizzatore avrebbe dovuto versare in caso di perdita dei beni, vieppiù considerando la richiamata assenza del vincolo in favore di CP_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e la hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza del Tribunale, di cui hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendo di confermare la Controparte_1
sentenza impugnata e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi quale successore di ha chiesto di Controparte_2 Controparte_4 rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado;
in via di appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto di dichiarare nullo o annullare ex art. 1909 c.c. il contratto assicurativo, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 19.12.2023 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
II. Il primo motivo di appello concerne la posizione della Parte_2
Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla allega che: a norma dell'art. 2560 comma 2 c.c., Parte_2 nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti inerenti all'azienda ceduta anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori;
nel caso in esame il presunto debito della
GI PE RA, ex azienda del sig. , non risultava dai libri contabili, tant'è che Parte_1 sia nella relazione giurata del dott. , sia nell'atto notarile del 13.3.2019 di Persona_1
costituzione della nuova società, non ve ne era traccia;
il veicolo oggetto di leasing a quella data era già uscito dal patrimonio dell'impresa cedente e il contratto di leasing si era estinto;
l'interpretazione dell'atto di conferimento fornita da controparte, condivisa dal Tribunale, secondo cui tutti i debiti della ditta individuale sarebbero passati alla a prescindere dalla loro iscrizione nei libri Parte_2 contabili, è infondata;
nell'atto notarile, infatti, il conferimento viene espressamente effettuato sulla scorta della relazione di stima giurata del dott. , allegata sub A, e quindi limitatamente alle Persona_1
sole poste attive e passive ivi evidenziate.
replica che dall'atto costitutivo della si evince chiaramente che il Controparte_1 Parte_2 conferimento dell'impresa individuale GI PE RA è avvenuto avendo riguardo a tutti i debiti della stessa, a prescindere dalla loro iscrizione nelle scritture contabili obbligatorie, dimostrando pagina 6 di 14 una esplicita volontà delle parti di derogare alla disciplina normativa di cui all'art. 2560 c.c.; che la relazione di stima giurata del dott. è stata presa dalle parti a riferimento unicamente per Persona_1 attestare il valore dell'impresa individuale, poi tramutatosi in quote societarie possedute dal sig.
e non quale discrimine per debiti conferiti o meno con l'impresa individuale;
che è irrilevante Pt_1
che il veicolo sia stato oggetto di rapina e che il contratto di leasing sia stato risolto prima del conferimento, poiché ciò che è stato trasferito è l'obbligo dell'utilizzatore di corrispondere le somme previste dall'art. 13 del contratto di leasing;
che aveva in primo grado specificamente CP_1
contestato la mancata iscrizione nei libri contabili obbligatori del debito oggetto di causa, circostanza che controparte non ha provato in modo chiaro e inequivoco.
Il motivo di appello è fondato.
Con l'atto notarile costitutivo della del 13.3.2019, ha conferito in tale Parte_2 Parte_1 società, di cui è divenuto socio unitamente ad altro soggetto (la Grecale s.r.l.), “l'impresa individuale sotto la ditta GI PE RA” di cui era titolare, e quindi la relativa azienda, il cui valore è attestato dalla relazione di stima allegata sub A, redatta ex art. 2465 c.c. dal dott. . Persona_1
Nell'atto, <il signor dichiara che la predetta azienda viene conferita con i beni mobili>Parte_1
impianti, macchinari, attrezzature, licenze ed autorizzazioni descritti nella relazione di stima giurata allegata al presente atto sub “A” e con tutti i debiti e crediti inerenti l'esercizio dell'attività dell'azienda conferita>>.
Come risulta pacifico tra le parti e correttamente rilevato dal Tribunale, il conferimento di un'impresa individuale, e quindi della relativa azienda, in una società di capitali integra un fenomeno traslativo riconducibile alla cessione di azienda, con applicazione degli artt. 2558 e ss. c.c.; per cui l'alienante acquista la posizione di socio della società e tuttavia, ai sensi dell'art. 2560 comma 1 c.c., non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento (se non risulta che i creditori vi hanno consentito), mentre la corresponsabilità del cessionario per tali debiti presuppone, quale elemento costitutivo essenziale ai sensi dell'art. 2560 comma 2 c.c., l'intervenuta annotazione nei libri contabili obbligatori (Cass. civ. 21229/2006; Cass. civ. 5088/2024).
Il debito oggetto di causa non è stato annotato nei libri contabili obbligatori dell'impresa individuale;
la mancata annotazione è stata dedotta dalla con l'atto di opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo, nonché confermata dalla relazione di stima allegata all'atto costitutivo, in cui il debito non è menzionato;
e su cui incombeva l'onere di fornire la prova che l'annotazione vi fosse, Controparte_1
quale elemento costitutivo della domanda proposta nei confronti della non vi ha Parte_2
provveduto; né formula istanze istruttorie sul punto in appello.
pagina 7 di 14 Né vi è stata nel caso di specie una deroga pattizia alla disciplina normativa di cui all'art. 2560 comma
2 c.c.; la clausola dell'atto costitutivo della sopra riportata, deve essere interpretata nel Parte_2
senso che il conferimento viene effettuato sulla scorta della relazione di stima giurata del dott.
, allegata sub A all'atto; pertanto i debiti inerenti l'azienda ceduta vengono trasferiti alla Persona_1
società cessionaria nei limiti di quanto risulta da tale relazione di stima.
E la relazione del dott. , che determina ai sensi dell'art. 2465 c.c. il valore dell'azienda in Persona_1
€ 10.000,00, illustra la situazione patrimoniale dell'azienda tenendo conto dell'attivo e del passivo, considerando nel passivo i debiti - tra cui debiti per mutui e finanziamenti, debiti verso fornitori, erario, istituti di previdenza - ma non include tra essi il debito oggetto di causa.
Non è invece condivisibile l'interpretazione della clausola fornita dall'appellata e dal Tribunale, nel senso di trasferire alla società anche i debiti inerenti l'azienda ceduta precedenti il trasferimento e non annotati nei libri contabili obbligatori.
Una tale pattuizione, derogatoria della disciplina normativa di cui all'art. 2560 comma 2 c.c., avrebbe richiesto una chiara e inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.
Al contrario, le parti fanno espresso riferimento alla relazione di stima giurata per individuare l'oggetto, e non solo il valore, del conferimento. Se infatti il valore viene preso in esame nei punti precedenti dell'atto (ove il sig. “conferisce l'impresa individuale … il cui valore di Euro Parte_1
10.000,00 (diecimila/00) è attestato dalla relazione di stima”, “dichiara che il valore dell'azienda conferita pari ad Euro 10.000,00… viene imputato a capitale per Euro 5.000,00 (cinquemila/00), mentre il residuo importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) costituirà riserva” e “dichiara che detta azienda non ha subito variazioni del suo valore al di sotto di quello già stimato”), la clausola in questione si riferisce alla relazione di stima per individuare l'oggetto del conferimento (“beni mobili, impianti, macchinari, attrezzature, licenze ed autorizzazioni descritti nella relazione di stima giurata” e
“debiti e crediti inerenti l'esercizio dell'attività dell'azienda conferita”).
In accoglimento del motivo di appello, la sentenza di primo grado viene riformata revocando il decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_2
III. Gli altri motivi di appello sono relativi alla domanda risarcitoria proposta da parte opponente nei confronti di in favore di e al rapporto di parte opponente con Controparte_4 CP_1 CP_1
[...
.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice a favore di CP_1
pagina 8 di 14 allegando che: l'appendice di vincolo a favore di pur essendo stata richiesta dal sig. CP_1 Pt_1
al momento della stipula della polizza assicurativa, non è stata predisposta dalla compagnia;
tale circostanza, appresa solo dopo la chiamata in causa della compagnia, avrebbe dovuto indurre il giudice ad una diversa valutazione anche in ordine alle spese processuali;
la mancanza di appendice di vincolo ha indotto in errore il Tribunale, che ha ritenuto insussistente la fattispecie del contratto per conto di chi spetta di cui all'art. 1891 c.c.; il Tribunale ha errato nel ritenere che solo la presenza dell'appendice di vincolo avrebbe consentito al di chiedere la condanna della compagnia chiamata in causa a Pt_1 risarcire il danno in favore della concedente;
l'errore deriva dalla confusione che il Tribunale opera fra l'azione che il contraente avesse inteso intraprendere in proprio, con risarcimento a proprio Pt_1 favore (che avrebbe necessitato di apposita autorizzazione dell'assicurato ai sensi CP_1 dell'art. 12.4 del contratto di leasing) e quella effettivamente intrapresa, con la richiesta di condanna della compagnia a risarcire il danno in favore dell'assicurato avente diritto, che non CP_1
soggiace a limiti essendo avviata per conto di chi spetta e che trova il suo fondamento nel contratto di leasing in cui aveva assunto l'onere di stipulare la polizza assicurativa in favore del Pt_1
concedente, creando un collegamento negoziale tra i due contratti;
la fattispecie rientra nelle previsioni dell'art. 1891 c.c. trattandosi di contratto per conto di chi spetta;
il collegamento negoziale è dato dal rapporto tra la polizza e il bene assicurato, sicché il diritto al risarcimento del danno sussiste in capo al proprietario del bene, anche se l'azione risarcitoria è promossa dall'utilizzatore, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte del proprietario medesimo;
la sentenza è in ogni caso viziata da ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., avendo il giudice statuito d'ufficio sull'inammissibilità della domanda risarcitoria, che non era stata eccepita da alcuno, e comunque senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, con nullità per violazione del diritto di difesa.
rileva per contro che: ha chiamato in causa la compagnia allegando Controparte_2 Parte_1
l'esistenza del vincolo in favore della concedente nella polizza;
invece nessun vincolo di polizza è previsto in favore di perché mai richiesto dal solo la stipula del vincolo in favore di CP_1 Pt_1
avrebbe potuto estendere la copertura assicurativa alle obbligazioni del contratto di leasing CP_1
stabilendo un collegamento economico-funzionale tra i due contratti;
proprio la giurisprudenza citata dall'appellante conferma la correttezza della sentenza di primo grado, anche nel caso di riconduzione del contratto ai contratti per conto di chi spetta, essendo il beneficiario ad avere azione diretta nei confronti dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c.; non ha chiesto CP_1
l'indennizzo, né poteva farlo senza clausola di vincolo;
l'indennizzo non può essere chiesto dal contraente in assenza di espresso consenso dell'assicurata; non vi è vizio di ultrapetizione Pt_1
pagina 9 di 14 perché la carenza di legittimazione attiva, quand'anche intesa come assenza di titolarità del diritto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, come nel caso di specie;
non vi è violazione dell'art. 101 c.p.c., che concerne solo le questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, non quelle di puro diritto che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondate le deduzioni svolte con l'opposizione nei confronti di allega che: la richiesta di CP_1
è illegittima e infondata, così come è errato il riferimento all'art. 11 delle condizioni generali CP_1 di contratto di leasing;
infatti il sig. come previsto dall'art. 12 del contratto di leasing, ha Pt_1
stipulato contratto assicurativo di copertura globale, comprensivo di furto e incendio, con la CP_5
con vincolo in favore della società concedente (art. 12.4) affinché ogni indennizzo venga
[...]
corrisposto direttamente alla stessa;
a norma del contratto di leasing (art. 12.4 e 13.2) la concedente assume il diritto di trattare il sinistro direttamente con la compagnia assicuratrice e di ottenere il relativo risarcimento del danno;
è quindi evidente che la concedente assume anche il rischio dell'eventuale ritardo nella definizione della pratica risarcitoria, senza che, per tale motivo, possa pretendere dall'utilizzatore il pagamento immediato delle somme di cui al punto 13.3; la previsione dell'art. 13.3 che, per il caso di furto o incendio del veicolo, pone a carico dell'utilizzatore i pagamenti pretesi da controparte, non può che essere letta alla luce dell'obbligo imposto all'utilizzatore, ex art. 12, di stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia di tali rischi, polizza che copre proprio il pagamento degli importi di cui al contratto;
tutt'al più, nell'ipotesi in cui l'importo del danno risarcito fosse inferiore all'importo dovuto, si potrebbe ipotizzare un diritto della concedente a pretendere dall'utilizzatore il pagamento della differenza tra quanto liquidato dalla compagnia e quanto dovuto in ragione del contratto;
non sono quindi dovute le somme richieste da che dovrà riscuoterle CP_1
direttamente dalla compagnia di assicurazioni come contrattualmente previsto;
nessuna rilevanza può avere l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui l'assenza dell'appendice di vincolo impedirebbe a di far valere direttamente nei confronti di Cattolica Ass.ni le ragioni connesse CP_1
con il contratto di leasing, trattandosi di contratto assicurativo per conto di chi spetta.
replica che clausole del contratto di leasing sono chiare e distinte, essendovi l'art. 12 Controparte_1
contenente le clausole disciplinanti la copertura assicurativa del veicolo e la gestione del sinistro, e poi l'art. 13, che disciplina l'evento perdita del bene, determinando gli obblighi in capo all'utilizzatore, ovvero informare tempestivamente la concedente e la compagnia assicuratrice dell'evento e corrispondere, mediante pagamento dei canoni periodici, gli importi maturati ed insoluti, nonché tutte pagina 10 di 14 le altre somme dovute a qualsiasi titolo, oltre alla somma dei canoni attualizzati dalla data di risoluzione del contratto alla scadenza ed il prezzo d'opzione d'acquisto; è chiaro che la disciplina contrattuale, in caso di furto e/o perdita totale del bene locato, prevede che il contratto si risolva di diritto e che l'utilizzatore debba corrispondere le somme previste dall'art. 13.3, al di là dell'eventuale indennizzo che la compagnia assicuratrice potrebbe corrispondere alla concedente;
se questo avverrà, tali somme saranno accreditate all'utilizzatore ad eventuale compensazione con gli importi ancora dovuti alla concedente;
il fatto che la concedente abbia la facoltà di trattare direttamente con l'impresa assicuratrice non esonera in alcun modo l'utilizzatore a corrispondere quanto contrattualmente dovuto alla stessa.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Non sussiste la dedotta nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 112 e 101 c.p.c., in quanto la carenza di legittimazione attiva può essere rilevata d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, come nel caso di specie;
e la questione, di mero diritto, non doveva essere preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c.; peraltro l'eventuale nullità della sentenza non determinerebbe l'accoglimento dell'appello, ma la nuova valutazione delle domande e difese delle parti, che di fatto viene svolta sulla base dei motivi di appello.
Il credito di nei confronti di si fonda sull'art. 13.3 delle condizioni Controparte_1 Parte_1 generali del contratto di leasing;
il riferimento all'art. 11 contenuto nel ricorso monitorio, frutto di mero errore materiale (essendo citato il contenuto della clausola 13.3 e prodotto il contratto), è stato rettificato fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, pertanto ogni questione sul punto è superata.
Esaminando le clausole del contratto citate dalle parti, si rileva che:
-l'art. 12 subordina l'efficacia del contratto al perfezionamento da parte dell'utilizzatore di una copertura assicurativa r.c.a. e per incendio e furto;
-l'art. 12.4 dispone che la polizza contro i rischi di furto e incendio deve prevedere un apposito vincolo a favore della concedente affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente alla concedente;
che, in qualità di beneficiaria della polizza, la concedente avrà la facoltà di trattare con la compagnia di assicurazione e di transigere;
che l'utilizzatore, in presenza del suddetto vincolo, riconosce e accetta che in caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto direttamente ed esclusivamente alla concedente, la quale avrà la facoltà di compensare tali somme con i debiti dell'utilizzatore;
pagina 11 di 14 -l'art. 13 prevede che nel caso in cui il bene sia oggetto di furto o di altro evento comportante la perdita totale, l'utilizzatore dovrà informare tempestivamente la concedente e la compagnia assicurativa;
che la concedente, quale proprietaria del bene e beneficiaria della polizza, è legittimata ad effettuare formale denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice e a trattare con la stessa, transigere e sottoscrivere i relativi atti di quietanza;
-l'art. 13.3, invocato da dispone che “Fermo quanto sopra, in caso di furto o altro Controparte_1
evento comportante la perdita totale del bene a qualsiasi causa imputabile, anche per fatto di terzo, caso fortuito o forza maggiore, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e l'utilizzatore dovrà corrispondere: (a) tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione contrattuale, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto dell'utilizzatore; (b) un importo – a titolo di penale per l'anticipata risoluzione del contratto – pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione fino alla data di scadenza della locazione finanziaria e del prezzo di opzione d'acquisto dovuto dall'utilizzatore alla fine della locazione finanziaria”.
Avendo l'utilizzatore denunciato il furto e la perdita totale del veicolo concesso in Parte_1
leasing (a seguito di rapina e successivo incendio), legittimamente la concedente ha Controparte_1
ritenuto risolto di diritto il contratto e chiesto il pagamento dell'importo previsto dall'art. 13.3; non viene specificamente censurata l'esattezza del conteggio con cui è stata determinata la somma di €
91.576,73 oggetto del decreto ingiuntivo.
L'allegazione di parte appellante secondo cui, ai sensi degli artt. 12 e 13 del contratto di leasing, la concedente avrebbe assunto il rischio del ritardo nella definizione della pratica di indennizzo da parte dell'assicuratore, senza poter pretendere dall'utilizzatore il pagamento delle somme di cui all'art. 13.3,
è infondata.
Anzitutto, contrariamente a quanto si era obbligato a fare ai sensi dell'art. 12.4, il sig. ha Pt_1
stipulato la polizza assicurativa furto e incendio senza il vincolo a favore della concedente.
L'assenza di vincolo, che emerge dalla lettura del contratto di assicurazione sottoscritto con
[...]
(ora , è ammessa da parte appellante nel secondo Controparte_6 Controparte_2
motivo di appello (pur affermando il contrario nel terzo motivo, con evidente contraddizione).
E' generica, oltre che non provata, la deduzione secondo cui detto vincolo non sarebbe stato apposto nonostante l'espressa richiesta del sig. Pt_1
In assenza, non sussiste l'obbligo per l'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente alla concedente neppure menzionata nel contratto di assicurazione. Controparte_1
pagina 12 di 14 Inoltre le clausole del contratto di leasing attribuiscono alla concedente la facoltà, e non l'obbligo, di trattare con l'assicuratore e ottenere il pagamento;
e prevedono espressamente e inequivocabilmente che l'utilizzatore debba corrispondere alla concedente le somme di cui all'art. 13.3 “Fermo quanto sopra”, quindi senza alcun trasferimento del rischio del ritardo nella liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.
Parte opponente, nel censurare il mancato accoglimento della domanda con cui ha chiesto di condannare l'assicuratore a risarcire il danno patito da a seguito del furto e del successivo CP_1
incendio del veicolo, specifica di agire non chiedendo il risarcimento a proprio favore, ma domandando il risarcimento in favore di quale assicurato, con azione avviata “per conto di chi spetta”, sul CP_1 presupposto che quello stipulato con l'assicuratore sia un contratto per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 c.c..
Esaminando il contratto di assicurazione si evince che in esso vi figura esclusivamente il sig.
[...]
indicato come contraente/proprietario, mentre non viene fatta menzione di un diverso soggetto Pt_1
quale assicurato beneficiario o dei criteri per individuarlo (come la proprietà del veicolo, secondo le allegazioni di parte appellante).
Non vi sono pertanto elementi per poter ritenere che si tratti di un contratto per conto di chi spetta.
Preso atto che l'appellante non agisce per ottenere a proprio favore un risarcimento danno Pt_1
(liquidazione di indennizzo) da parte dell'assicuratore e che non è stato svolto specifico e argomentato motivo di censura in ordine al punto della sentenza che non ha accolto la domanda di manleva proposta dal sig. nei confronti dell'assicuratore, l'appello viene rigettato tanto con riferimento al Pt_1
rapporto tra appellante e quanto con riferimento al rapporto tra appellante e Controparte_1 [...]
CP_2
Il rigetto dell'appello del sig. assorbe l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto Pt_1
da Controparte_2
Le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono inammissibili in quanto tardivamente proposte, non con l'atto di appello ma, solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Le istanze istruttore formulate da sono superflue. Controparte_1
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, le spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello sostenute da e di sono poste a carico di parte Controparte_1 Controparte_2
appellante, soccombente in misura assolutamente prevalente, per la quota dei 3/4; per la restante quota di 1/4 vengono compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento del primo motivo di appello.
pagina 13 di 14 Le spese del giudizio di primo grado rimangono quantificate nella misura determinata con la sentenza
(€ 11.977,00 per compensi), non oggetto di censura in appello.
Le spese del presente giudizio d'appello vengono liquidate per entrambe le appellate come da nota spese depositata da (per fase di studio € 2.552,00, per fase introduttiva € 1.628,00, per Controparte_1 fase decisoria € 4.253,00), trattandosi di importi congrui sensi del D.M. 55/2014 come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dalla avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n.351/2023 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 11.5.2023, e in parziale riforma di tale sentenza,
-accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione della Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 1716/2020 del Tribunale di Cuneo nei confronti della Parte_2
-conferma la pronuncia sulle spese di lite nei limiti della quota dei 3/4 dell'importo liquidato, quota pari a € 8.982,75 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
compensando tra le parti le spese per la restante quota di 1/4;
-conferma per il resto la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle appellate e per la quota dei 3/4, che liquida a favore di ciascuna Controparte_1 Controparte_2
appellata in € 6.324,75 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
compensa tra le parti la restante quota di 1/4 delle spese.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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