Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 20/05/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
R.G. n. 2/2025 Proc. Un.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale riunito in camera di consiglio in data 30/04/2025 nelle persone dei signori:
Dott. Barbara Licitra Presidente
Dott. Sara Cargasacchi Giudice
Dott. Maria Martina Marchini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 2-1/2025 Proc. Un. promosso su ricorso depositato in data 03/02/2025
DA
(C.F. , in persona legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Casali di Monticelli (C.F. P.IVA_2
) e Giuseppe Sciascia Cannizzaro (C.F. ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il primo in Milano, Via Della Moscova n. 15
Ricorrente
NEI CONFRONTI DI
C.F. ), in persona legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_3
sede legale in Mantello (SO), Via Valeriana n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
Massai (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in C.F._3
Siena, Loc. Foenna n. 10
39 co. 3, 40 co. 10 e 44 co. 1 lett. a) CCII
R.G. n. 2-2/2025 Proc. Un. promosso anche con ricorso depositato in data 08/04/2025 dalla Resistente CP_1
(C.F. ), in persona legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...] P.IVA_3
Mantello (SO), Via Valeriana n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Massai (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in Siena, Loc. C.F._3
Foenna n. 10
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 03/02/2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1
• fissata udienza per la data del 25/03/2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo pec a cura della Cancelleria;
• in data 24/03/2025 si è costituita , dando atto della sopravvenuta Controparte_1
delibera di messa in liquidazione in pari data e chiedendo il rigetto dell'istanza;
• all'udienza del 25/03/2025 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un breve termine per repliche, vista la messa in liquidazione della società resistente in data successiva al deposito del ricorso;
il Giudice, ritenuta l'opportunità, ha concesso il termine richiesto e rinviato all'udienza del 08/04/2025;
• in data 07-08/04/2025 ha depositato (sia quale istanza nel Controparte_1
procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, sia quale ricorso autonomo pur nel medesimo procedimento unitario P.U. 2/2025) “RICORSO EX ARTT. 39 COMMA 3; 40 comma 10 e 44 comma 1 Lett. A) CCII D.Lgs 14/2019 DOMANDA DI ACCESSO AGLI
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA”;
• all'udienza svoltasi in data 08/04/2025, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza in questione e il Giudice ha invitato le parti a discutere in ordine al profilo dell'ammissibilità della stessa anche alla luce del disposto dell'art. 40 comma 10 CCII,
Pagina nr. 2 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 136/2024; quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, le parti hanno insistito come in atti;
OSSERVA
I) In ordine all'ammissibilità della domanda svolta da con Controparte_1
“RICORSO EX ARTT. 39 COMMA 3; 40 comma 10 e 44 comma 1 Lett. A) CCII
D.Lgs 14/2019 DOMANDA DI ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE
DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA”
a depositato in data 07-08/04/2025 una domanda “prenotativa” ai sensi Controparte_1 dell'art. 44 CCII, chiedendo la concessione del termine massimo di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione elencata all'art. 39, commi 1 e 2, del CCII.
La predetta domanda, in quanto presentata in pendenza di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (procedimento aperto in data 03/02/2025 con ricorso depositato da parte del creditore e rubricato al P.U. 2-1/2025), rientra nell'ambito di Parte_1 applicazione dell'art. 40 co. 10 CCII, che così dispone: “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo
41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8”.
La norma in esame prevede un limite temporale per l'esercizio della facoltà di presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte del debitore nei cui confronti sia già pendente un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da un creditore o dal P.M.: il limite in questione (la cui violazione integra una causa di decadenza o di improponibilità della domanda a seconda che – rispettivamente – la domanda sia presentata nel medesimo procedimento o in via autonoma) è costituito dalla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41” e si identifica pertanto con la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 41 CCII, senza che rilevino, ai fini dell'individuazione del predetto termine, eventuali ulteriori rinvii dell'udienza in questione.
Pagina nr. 3 Tale soluzione interpretativa si impone alla luce del dato testuale della disposizione citata che, mentre nella sua versione previgente faceva riferimento al limite della “prima udienza”, attualmente, a seguito delle modifiche operate dal D. Lgs. 136/2024 (proprio “al fine di individuare con previsione quale sia la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista”, cfr. Relazione illustrativa), fa riferimento alla “prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”: la significativa specificazione aggiunta in sede di “Correttivo- ter” consente di individuare, quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà del debitore di cui si discute, la data indicata in sede di decreto di fissazione d'udienza.
Nel caso di specie, l'udienza per la convocazione delle parti ex art 41 CCII era stata fissata per la data del 25/03/2025: a fronte di ciò, a depositato la domanda ex art. 44 Controparte_1
CCII – nel medesimo procedimento unitario - solo in data 07-08/04/2025 ed è pertanto incorsa nella decadenza di cui all'art. 40 comma 10 CCII (risultando invero irrilevante a tali fini, per tutti i motivi sopra esposti, il rinvio dell'udienza al 08/04/2025, nel caso di specie disposto su richiesta di parte ricorrente per consentirne compiutamente l'esercizio del diritto di replica, a fronte della messa in liquidazione di parte resistente il giorno prima dell'udienza del 25/03/2025).
Ne consegue che la domanda ex art. 44 CCII depositata da in data 07- Controparte_1
08/04/2025 deve essere dichiarata inammissibile.
II) In ordine alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale
Stante l'inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII svolta da è Controparte_1
possibile procedere al vaglio della domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da
Parte_1
Sul punto, il Tribunale rileva quanto segue:
• sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo
Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Pt_1
e precisamente la sede legale è situata in Mantello (SO), Via Valeriana n. 29, pertanto ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio, senza che ricorrano elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare “l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, l'utilizzazione e la gestione di immobili e fabbricati di qualsiasi genere nonché di aziende;
- l'esercizio dell'attività di produzione, cogenerazione, distribuzione e cessione di energia elettrica e calorica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo, energia idroelettrica, solare (termico,
Pagina nr. 4 termodinamico, fotovoltaico), geotermica, eolica, ecc.; nonché la realizzazione, costruzione
e gestione dei relativi impianti;
- la gestone, la conduzione, la compravendita e la locazione di bar, ristoranti, alberghi, pensioni (…)” come da visura camerale, agli atti;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000. In particolare,
l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta superiore a € 1.000.000,00 e il credito parte ricorrente, risultante da riconoscimento di debito in sede di piano di rientro (doc. 8 ricorrente) e da atto di precetto (doc. 12 ricorrente) ammonta, quanto alla sorte capitale, ad euro 4.716.986,82;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che nell'ipotesi di società debitrice in fase di liquidazione – quale è dal 24/03/2025 (cfr. visura sub Controparte_1
doc. 3 resistente) - secondo consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso, la valutazione del giudice “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci -non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr. tra le molte, Cass. 6 settembre 2006, n. 19141;
Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834; Cass. 30 maggio 2013, n. 13644; da ultimo anche Cass. 6 maggio 2024, n. 12156).
Nel caso di specie, ha contestato la sussistenza della propria Controparte_1
situazione di insolvenza, allegando che:
i. il credito invocato in questa sede da – Parte_1 identificato nell'esposizione debitoria residua a seguito della risoluzione di due contratti di mutuo fondiario per inadempimento di in Controparte_1
qualità di mutuataria – risultava contestato, in quanto oggetto di giudizio di opposizione pendente avanti al Tribunale di Sondrio;
ii. non poteva ritenersi sussistente una situazione di “insolvenza statica” (unico parametro di riferimento nel caso di specie, trattandosi di società in liquidazione) in quanto dai bilanci in atti e dalla propria situazione patrimoniale al 31.12.2024 risultava un valore dell'attivo immobiliare pari a € 8.115.158,04, la cui componente principale era costituita da un compendio immobiliare in Madesimo (“Boscone Suite
Pagina nr. 5 Hotel”) del valore di € 5.829.690,24; a fronte di ciò, il passivo, come dichiarato da parte ricorrente, era pari a € 4.718.923,14, mentre l'ulteriore debito nei confronti di
Agenzia delle Entrate per € 1.455.240,23 non doveva più essere considerato in quanto oggetto di accollo da parte della in sede di acquisto Controparte_2
di un asset immobiliare sito in Mantello in data 23/12/2024; in forza di quanto sopra, risultava un disavanzo in positivo ricavabile nella fase liquidatoria di € 3.396.234,90, con conseguente esclusione di una situazione di insolvenza.
Le eccezioni di parte resistente, tuttavia, non colgono nel segno, in quanto:
i) in ordine all'asserita natura contestata del credito allegato da
[...]
deve osservarsi che in sede di opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. pendente avanti al Tribunale di Sondrio R.G.N. 39/2025 – instaurata dall'odierna resistente in qualità di opponente in relazione al precetto notificatole dall'odierna ricorrente in forza dei medesimi titoli di cui di discute in questa sede – non ha, invero, mosso alcuna contestazione in ordine Controparte_1 all'esistenza del credito in questione, bensì ha eccepito esclusivamente profili di invalidità dell'attività di riscossione e della procedura esecutiva (segnatamente, rispettivamente, per mancanza di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB dell'intermediario incaricato e per inidoneità dei contratti di mutuo stipulati a costituire titolo esecutivo, cfr. doc. 23 resistente).
Alla luce di quanto precede, a mente del costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale “La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni
e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020), in assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito allegato da Parte_1
è possibile affermare in questa sede, in via incidentale, l'esistenza dello
[...]
stesso;
ii) quanto al requisito dell'insolvenza, deve preliminarmente rilevarsi che nel caso di specie la valutazione del rapporto tra attività e passività, da svolgersi al fine di accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
Pagina nr. 6 l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, non può essere condotta sulla base dei bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023, 2024 versati in atti da
[...]
(doc. 15, 16, 21), in quanto gli stessi non risultano né approvati CP_1 dall'assemblea (circostanza eccepita da parte ricorrente e non contestata dalla resistente) né regolarmente depositati presso il Registro Imprese, come si evince dalla visura camerale aggiornata al 24/03/2025 e depositata dalla medesima società resistente (doc. 3 resistente).
Tanto premesso, le indicazioni offerte da nell'ambito Controparte_1
della propria memoria di costituzione in relazione alla propria consistenza patrimoniale non risultano condivisibili, in quanto:
- il valore del passivo non può essere limitato ad € 4.718.923,14 (ovverosia al valore del credito di , in quanto l'ulteriore Parte_1 debito nei confronti di Agenzia delle Entrate per € 1.455.240,23 (che nella prospettazione di parte resistente non dovrebbe più essere considerato come posta passiva) risulta in realtà essere stato oggetto di accollo non liberatorio (doc. 5 resistente), con ogni conseguenza in punto di permanenza della responsabilità solidale di uale debitore accollato (art. 1273 co. 3 c.c.); Controparte_1
- quanto all'individuazione dei valori dell'attivo di non è Controparte_1
possibile riferirsi alle valutazioni del patrimonio di quest'ultima elaborate nell'ambito di pregressi giudizi relativi alla determinazione del valore delle quote di due soci alla data del loro recesso (docc. 6 e 8 resistente), in quanto le stesse sono state effettuate tenendo conto della situazione patrimoniale della società sussisstente alla data del 30/08/2017 e non tengono dunque conto della successiva conclusione del contratto di affitto d'azienda in data 24/06/2022 in favore della società
[...]
(doc. 10 resistente) gravante sul compendio in questione (contratto Controparte_2
soggetto a varie modifiche, da ultimo in data 24/03/2025, nell'ambito delle quali il canone annuale è variato da € 300,000, poi € 84.000, poi € 150.000) e che, attualmente, prevede una durata sino al 2031 con automatico rinnovo alla scadenza per ulteriori venti anni (doc. 11 resistente allegato alla memoria del 07/04/2025).
Orbene, deve osservarsi che “In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un
Pagina nr. 7 risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” (Cass. n. 28193 del 10/12/2020).
Nel caso di specie, le circostanze sopravvenute rispetto alle pregresse valutazioni del compendio immobiliare in questione – e segnatamente la conclusione di un contratto di locazione di durata sino al 2031 rinnovabile per ulteriori 20 anni - risultano certamente idonee ad incidere negativamente sulla pronta liquidazione del bene e sulla sua appetibilità sul mercato e, tuttavia, non risultano essere state considerate dalla debitrice ai fini di una corretta individuazione del valore del bene.
Tanto è vero che non ha allegato l'esistenza di offerte Controparte_1 cauzionate in relazione all'intero compendio immobiliare al valore dalla stessa indicato, bensì ha prodotto delle manifestazioni di interesse – peraltro tutte scadute - relative a singole componenti (doc. 13 resistente).
Ne consegue che non possono ritenersi fondate le eccezioni di parte resistente in ordine all'insussistenza della propria situazione di insolvenza;
alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
• anche alla luce dei rilievi sopra esposti in punto di mancata approvazione e pubblicazione dei bilanci di cui agli esercizi 2022-2024 deve infine ritenersi che parte resistente non abbia assolto l'onere, posto a suo carico, relativo al mancato superamento delle soglie ex lege previste dall'art. 121 CCII ai fini dell'esclusione dalla sua assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale;
inoltre, il superamento delle soglie in questione non è stato contestato da (anzi, come sopra evidenziato, quest'ultima Controparte_1 nell'ambito della ricostruzione della propria situazione patrimoniale in sede di memoria di costituzione ha comunque individuato l'ammontare dei debiti societari in € 4.718.923,14).
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 26 e ss. CCII;
1. DICHIARA l'inammissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 39, 40 e 44 CCII depositata da in Controparte_1
data 07-08/04/2025;
Pagina nr. 8 2. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
con sede legale in Mantello (SO), Via Valeriana n. 29; P.IVA_3
3. NOMINA giudice delegato la Dott.ssa Marchini Maria Martina;
4. NOMINA Curatore il Dott. soggetto iscritto all'elenco istituito ai sensi Persona_1 dell'art. 356 CCII in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 25/09/2025 alle ore 12:00 davanti al giudice delegato Dott.ssa Maria Martina Marchini, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande insinuazione e dei relativi documenti a norma dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del
Pagina nr. 9 debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 30/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Martina Marchini Barbara Licitra
Pagina nr. 10