Articolo 653 del Codice civile
Articolo 652Articolo 620
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19 aprile 1942
Art. 653.

(Legato di cosa genericamente determinata).

E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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