Provvedimento: […] Orbene, ai sensi dell'art. 662 c.c., alla prestazione del legato sono tenuti gli eredi, in proporzione della rispettiva quota ereditaria, salvo diversa volontà del testatore, che non è dato riscontrare nell'atto di ultima volontà in esame. Il fatto che il legato in sostituzione di legittima gravi sulla quota indisponibile del beneficiario, a mente dell'art. 553, 3° comma c.c., e poi sulla quota disponibile, rileva per la verifica del rispetto delle quote riservate degli altri legittimari, dovendo, a tal fine, computarsi anche il beneficiario del legato in sostituzione di legittima (Cass. s. 112/1984); poi, per la ripartizione, deve aversi riguardo, come detto, all'art. 662 c.c.
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