Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Lo stabilire se al professionista spetti in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale l'aumento dell' unico onorario, a norma dell' art. 5, comma quarto, della tariffa professionale forense approvata con D.M. 24 novembre 1990, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (fermo l'obbligo di motivazione relativo alla valutazione delle posizioni processuali ed alla decisione circa la loro eventuale unicità), il quale, ove neghi l'aumento, soddisfa all'obbligo di motivazione dando conto delle ragioni per le quali esclude che il professionista abbia svolto un'attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti (nella specie la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito che, nel negare l'aumento in oggetto aveva spiegato che madre e figlio avevano agito nelle diverse vesti di attrice, la prima, e di interventore volontario, il secondo, seguendo ciascuno di essi una diversa strategia processuale e formulando, all'esito, diverse conclusioni, nonostante il comune difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE IN EL, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO BRINDISI 18, presso l'avvocato ALESSANDRO FUBELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IL IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 34/97 del Tribunale di TERNI, depositata il 25/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Fubelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il 24 ottobre 1991 fu emesso nei confronti di RI AN DD un decreto ingiuntivo per il pagamento in favore dell'avv. Mario Mobilio di una somma di denaro dovuta quale compenso professionale per la difesa svolta in una causa promossa dall'AN DD contro tal NT (avente ad oggetto la determinazione dell'indennità derivante dalla perdita dell'avviamento commerciale dell'azienda, a seguito di sfratto per finita locazione).
L'opposizione proposta dall'AN DD fu respinta dal Pretore di Terni, così come fu respinta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente al fine di ottenere dall'avv. Mobilio il risarcimento dei danni subiti per effetto della negligente attività professionale espletata.
L'appello dalla soccombente proposto contro la sentenza di primo grado fu respinto dal Tribunale della medesima città. In particolare, l'AN DD sosteneva di non dover corrispondere alcun compenso professionale all'avv. Mobilio, il quale le aveva fatto intraprendere un giudizio inutile per carenza di legittimazione attiva. La sentenza impugnata confuta quest'assunto, spiegando che la sentenza che aveva definito il giudizio nei confronti del NT per la determinazione della perdita dell'avviamento commerciale affermava testualmente che il giudizio stesso non era stato erroneamente instaurato in capo all'AN DD, in quanto non v'era stata la comunicazione di cessione d'azienda (prevista dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978) dalla stessa al figlio RO. Aggiunge la sentenza impugnata che, dunque, il giudizio era stato instaurato dal soggetto formalmente titolare del diritto, posto che la cessione non era stata denunciata al locatore (il Pontiggia) il quale, a sua volta, aveva intentato l'azione di rilascio proprio nei confronti dell'AN DD, in capo alla quale era stato convalidato lo sfratto ed alla quale era stata sempre inoltrata la corrispondenza da parte dei locatori. Tutto ciò portava il Tribunale di Terni a concludere: che mancava di ogni prova circa il fatto che l'avv. Mobilio fosse a conoscenza del trasferimento d'azienda dalla madre al figlio;
che il professionista aveva dunque diritto al pagamento del compenso per l'opera professionale svolta;
che quest'ultimo nulla doveva all'AN DD a titolo di risarcimento del danno. La AN DD propone ora ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Terni, svolgendo due motivi. L'intimato avv. Mobilio non s'è costituito.
Motivi della decisione
1 - Il Tribunale ha ritenuto la richiesta, formulata dall'avv. Mobilio per il pagamento di onorari, competenze e spese sostenute nella causa contro i NT, congrua e proporzionata rispetto all'impegno professionale profuso, al valore della causa (£ 112.000.000) ed alla durata del processo (sette udienze istruttorie); ha, poi, escluso che nella specie potesse farsi ricorso al criterio del comma quarto dell'art. 5 del D.M. n. 392 del 1990 (ossia potesse essere liquidata una parcella unica aumentata del 20%), il quale è applicabile nel caso di difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, mentre nella specie l'AN DD aveva agito in veste di attrice e l'AN RO di interventore volontario, seguendo ciascuno di loro una diversa strategia processuale e formulando, all'esito del giudizio, diverse conclusioni, nonostante il comune difensore.
Nel primo motivo di ricorso l'AN DD censura l'errore commesso dal giudice di merito nell'interpretazione della citata norma e sostiene che, nella specie, la posizione processuale era unica ed unica doveva essere la parcella (a carico del FI AN), aumentata del 20%. Aggiunge che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che dopo la prima udienza ella aveva riconosciuto la propria carenza di legittimazione attiva e che nelle successive udienze l'avv. Mobilio non fece altro che darne atto, senza svolgere difese conclusionali, ne' note.
Il motivo è infondato e va respinto.
Il D.M. 24 novembre 1990, n. 392 (Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1990, n. 297), stabilisce, al quarto comma dell'art. 5, che, nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, anche se non interviene riunione di cause, la parcella unica può essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di dieci, del 20%.
La giurisprudenza di questa Corte è uniformemente attestata intorno al principio dell'ampia discrezionalità del giudice di merito (fermo l'obbligo di motivazione sul punto) nell'applicazione della norma in oggetto, ossia nello stabilire se il professionista abbia diritto alla liquidazione di diverse ed autonome parcelle per ciascuna delle parti che ha difeso in giudizio o alla liquidazione di un'unica parcella, aumentata nell'indicata percentuale (cfr., tra le varie, Cass. 14 maggio 1997, n. 4235). Tale giudizio si fonda sulla valutazione delle posizioni processuali di ciascuna delle parti difese e comporta la decisione circa la loro eventuale unicità. Nella specie, il Tribunale ha spiegato che le posizioni processuali dell'AN DD e del figlio RO DD erano del tutto distinte e diverse, in quanto la prima agiva in veste di attrice ed il secondo di interventore volontario, seguendo ciascuno di essi una diversa strategia processuale e formulando, all'esito del giudizio, diverse conclusioni, nonostante il comune difensore. Pertanto, ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'enunciata normativa, con una motivazione logica e congrua, che sfugge oggi al giudizio di legittimità.
2 - Si è visto in precedenza che la sentenza attualmente impugnata fa riferimento alla sentenza che ha definito il procedimento instaurato nei confronti del NT per la determinazione della perdita dell'avviamento commerciale e ne cita quel passo in cui (al mero fine della liquidazione delle spese) si sostiene la corretta instaurazione di quel giudizio da parte dell'AN DD, in capo alla quale rimaneva la legittimazione attiva a causa dell'omessa comunicazione di cessione d'azienda, prevista dall'art. 36 della legge sull'equo canone.
Nel secondo motivo di ricorso, la ricorrente - nel lamentare la violazione degli artt. 1176 c.c., 36 della legge n. 392 del 1978, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - afferma che se la mancata comunicazione prevista dall'art. 36 della legge sull'equo canone autorizza lo sfrattante a corrispondere l'indennità a chi è titolare del contratto di locazione al momento della cessione del contratto, ciò non costituisce valido ragionamento per assolvere dalla responsabilità il difensore, ex art. 1176 c.c., stante il suo dovere, nella fase precontrattuale, di ricerca, di chiarimento e di informazione sulla certezza del diritto in testa all'AN DD, nonché sulle possibilità di successo dell'eventuale prestazione professionale.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui impugna per violazione della legge sull'equo canone la sentenza del Tribunale di Terni che di quella norma non ha fatto applicazione, ma che si è semplicemente servita di un inciso della sentenza presupposta (quella del pretore, che aveva deciso sull'indennità di avviamento commerciale) per chiarire un punto fondamentale della controversia che ora ci occupa:
ossia, che l'avvocato Mobilio aveva correttamente instaurato la controversia a nome dell'AN DD (formalmente titolare del diritto al momento della proposizione dell'azione) tant'è che questa era stata destinataria sia dell'azione di sfratto proposta dal locatore, sia di tutta la corrispondenza da quest'ultimo inviata. Circostanze correttamente utilizzate dal Tribunale per accertare l'assoluta assenza di prova circa il fatto che l'avv. Mobilio, al momento dell'introduzione dell'azione, fosse a conoscenza dell'avvenuta cessione d'azienda e, quindi, della carenza di legittimazione attiva della propria assistita. E tali considerazioni, manifestano, per il resto, la palese infondatezza del motivo di ricorso nella parte in cui si tende ad affermare la sussistenza di una responsabilità professionale: responsabilità che risulta esclusa in nuce dal giudice di merito (sia quanto alla fase precontrattuale, sia quanto a quella più propriamente contrattuale) nel momento in cui viene negata sia l'esistenza di un inadempimento, sia di un fatto illecito, sia di un danno ingiusto, sia di una condotta negligente o viziata da imperizia.
Il ricorso va dunque rigettato e la mancata costituzione dell'intimato esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 GIUGNO 1999.