Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5351
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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Lo stabilire se al professionista spetti in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale l'aumento dell' unico onorario, a norma dell' art. 5, comma quarto, della tariffa professionale forense approvata con D.M. 24 novembre 1990, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (fermo l'obbligo di motivazione relativo alla valutazione delle posizioni processuali ed alla decisione circa la loro eventuale unicità), il quale, ove neghi l'aumento, soddisfa all'obbligo di motivazione dando conto delle ragioni per le quali esclude che il professionista abbia svolto un'attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti (nella specie la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito che, nel negare l'aumento in oggetto aveva spiegato che madre e figlio avevano agito nelle diverse vesti di attrice, la prima, e di interventore volontario, il secondo, seguendo ciascuno di essi una diversa strategia processuale e formulando, all'esito, diverse conclusioni, nonostante il comune difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5351
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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