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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6989 del 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- , nato a [...], il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Désirée Capobianchi, giusta procura in atti;
E
- , nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Citerni di Siena, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
* * * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 29.05.2025, a modifica della sentenza n.
10903/2017 pubbl. il 30/05/2017 RG n. 45895/2013 del Tribunale di Roma, successivamente modificata con il decreto n. 3652/2020 del 13.2.2020 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento recante R.G. n. 20993/2019; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1) revocare l'assegno di mantenimento che il sig. doveva corrispondere Parte_1 nell'interesse della figlia , alla Sig.ra , e ciò a Parte_2 Controparte_1 decorrere dal mese di marzo 2025 ivi compreso il contribuito per le spese straordinarie e dichiarare che ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorrente tra gli odierni istanti è stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione a fronte del pagamento di Euro 3000,00 da parte del Signor in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
, e nell'interesse della figlia e che pertanto null'altro è dovuto,
[...] Parte_2 altresì considerato quanto stabilito al successivo punto sub 2;
2) preso atto che tra il Sig. e la figlia è stata sottoscritta la Parte_1 Parte_2 scrittura privata del 21 maggio 2025 (doc. sub. 4) revocare il contributo al mantenimento stabilito in favore della Sig.ra nei provvedimenti giudiziari sopra indicati a Parte_2 decorrere dal mese di marzo 2025, dando atto dell'intervenuto accordo di cui alla scrittura privata del 21 maggio 2025 e della validità ed efficacia delle statuizioni e pattuizioni ivi contenute, dichiarando pertanto che ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorrente tra il Sig. e la Sig.ra è stato Parte_1 Parte_2 compiutamente definito con reciproca soddisfazione e che null'altro è dovuto.
3) Spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
1 Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche con riguardo agli interessi della figlia , ferma restando la valenza meramente negoziale delle Parte_2 pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio;
vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate;
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, a modifica della sentenza n. 10903/2017 pubbl. il 30/05/2017 RG n. 45895/2013 del Tribunale di
Roma, successivamente modificata con il decreto n. 3652/2020 del 13.2.2020 emesso dal
Tribunale di Roma a definizione del procedimento recante R.G. n. 20993/2019, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data
29.05.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6989 del 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- , nato a [...], il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Désirée Capobianchi, giusta procura in atti;
E
- , nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Citerni di Siena, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
* * * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 29.05.2025, a modifica della sentenza n.
10903/2017 pubbl. il 30/05/2017 RG n. 45895/2013 del Tribunale di Roma, successivamente modificata con il decreto n. 3652/2020 del 13.2.2020 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento recante R.G. n. 20993/2019; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1) revocare l'assegno di mantenimento che il sig. doveva corrispondere Parte_1 nell'interesse della figlia , alla Sig.ra , e ciò a Parte_2 Controparte_1 decorrere dal mese di marzo 2025 ivi compreso il contribuito per le spese straordinarie e dichiarare che ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorrente tra gli odierni istanti è stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione a fronte del pagamento di Euro 3000,00 da parte del Signor in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
, e nell'interesse della figlia e che pertanto null'altro è dovuto,
[...] Parte_2 altresì considerato quanto stabilito al successivo punto sub 2;
2) preso atto che tra il Sig. e la figlia è stata sottoscritta la Parte_1 Parte_2 scrittura privata del 21 maggio 2025 (doc. sub. 4) revocare il contributo al mantenimento stabilito in favore della Sig.ra nei provvedimenti giudiziari sopra indicati a Parte_2 decorrere dal mese di marzo 2025, dando atto dell'intervenuto accordo di cui alla scrittura privata del 21 maggio 2025 e della validità ed efficacia delle statuizioni e pattuizioni ivi contenute, dichiarando pertanto che ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorrente tra il Sig. e la Sig.ra è stato Parte_1 Parte_2 compiutamente definito con reciproca soddisfazione e che null'altro è dovuto.
3) Spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
1 Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche con riguardo agli interessi della figlia , ferma restando la valenza meramente negoziale delle Parte_2 pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio;
vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate;
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, a modifica della sentenza n. 10903/2017 pubbl. il 30/05/2017 RG n. 45895/2013 del Tribunale di
Roma, successivamente modificata con il decreto n. 3652/2020 del 13.2.2020 emesso dal
Tribunale di Roma a definizione del procedimento recante R.G. n. 20993/2019, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data
29.05.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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