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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/01/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
Proc. n.5311/22 R.G. SEZ. LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5311 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e
PREVIDENZA dell'anno 2022 ritenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata all'11.01.2024, avente ad oggetto: accertamento della legittima percezione dell'indennità di presenza inerente la partecipazione, fuori dall'orario di servizio, alle attività di “Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie”; disapplicazione della delibera n.1063/21; illegittimità delle iniziative di recupero delle CP_1 somme erogate a causale indennità di presenza;
risarcimento danni per maggior impegno lavorativo profuso nelle attività concernenti il suddetto progetto
TRA
, nato il giorno 30/07/1956 in BOSCOREALE e residente in Parte_1
SORRENTO, C.F.: , elettivamente domiciliato in SAN GENNARO CodiceFiscale_1
VESUVIANO alla via MANDRILE n.47 presso lo studio dell'avv. Maria ESPOSITO che lo rappresenta e difende giusta procura trasmessa telematicamente con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTA, contumace
1 CONCLUSIONI
Attraverso le note sostitutive dell'udienza in presenza parte ricorrente concludeva per l'accoglimento delle richieste di cui all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 5 ottobre 2022 il dr.
[...]
, dipendente dell' con qualifica di dirigente Pt_1 Controparte_2 medico, adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale evocando la legittima ricezione dell'indennità di presenza concernente la partecipazione alle attività inerenti le “procedure di Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie per lo smaltimento di pratiche arretrate”, e denunciando la illegittima determinazione assunta dall' , anche attraverso l'annullamento Parte_2 della delibera del Commissario Straordinario n.148 del 3 aprile 2015, circa il recupero delle somme corrispostegli a tale causale;
in via subordinata, rivendicando il risarcimento del danno da maggior impegno lavorativo profuso nella partecipazione alle suddette attività, da quantificarsi nella misura delle indennità di presenza, con richiesta di compensazione tra il credito paventato dalla convenuta e quello maturato da esso ricorrente.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, non si costituiva l' che, pertanto, veniva dichiarata Parte_2 contumace.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, stante la natura delle questioni agitate, veniva prontamente mandata in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata all'11 gennaio 2024, il Giudice, preso atto delle note sostitutive dell'udienza in presenza veicolate dal ricorrente, assegnava la causa a sentenza.
= = =
(1)
La domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Ciò sulla base dell'iter argomentativo già seguito in altro parallelo contenzioso, recante n.3618/22, dal quale non si ritiene opportuno discostarsi se non nella
2 misura necessaria a rendere ragione di rilievi attorei “nuovi” rispetto a quelli valorizzati nella pregressa controversia.
In fatto.
Assume il dr. , dirigente medico alle dipendenze Parte_1 dell' , di avere percepito le indennità previste per le Controparte_2 attività disimpegnate nella procedura di “Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie”, decise dall' , quantificate come da Controparte_2 apposite determine aziendali.
Tali indennità gli erano state riconosciute per le ore lavorative assicurate al di fuori dell'orario di servizio ordinario.
Se non che l' dopo avere annullato la delibera di -asserito- riferimento, CP_1
n.148/2015, aveva deciso di recuperare gli importi a detta causale corrispostigli, sostenendo che la partecipazione, autofinanziata, a dette attività deve considerarsi remunerata con il trattamento retributivo “normale”; più precisamente che la suddetta partecipazione era stata decisa a monte come
“gratuita”.
Di qui la perimetrazione giuridica della causa petendi, individuata, sostanzialmente, nel diritto a vedersi riconoscere emolumenti “mirati” per il lavoro espletato quale partecipante alle attività in disamina. Emolumenti appositamente previsti dall'Azienda.
L'affermazione di tale diritto passa -in ottica attorea- prima di tutto attraverso l'accertamento della illegittimità della delibera n.1063/21 con la quale il datore di lavoro ha annullato la pregressa delibera n.148/2015, asseritamente vulnerata (la prima) sul piano formale dalla denunciata violazione della
“regola” secondo cui le determinazioni in autotutela vanno adottate entro diciotto mesi dall'adozione del primo provvedimento.
In ogni caso -allega il ricorrente- la delibera n.1063/21 sarebbe anche sostanzialmente illegittima in quanto incidente su una determina aziendale che, se correttamente interpretata, autorizzerebbe l'erogazione delle indennità di presenza per cui è contenzioso.
(2)
Le obiezioni attoree non possono essere condivise.
3 In breve.
Le “procedure di Accreditamento Istituzionale” vennero assegnate ad un apposito “Comitato”, istituito in funzione dello evasione delle relative pratiche.
Con la delibera n.148/2015 del Commissario Straordinario fu prevista l'erogazione di emolumenti a favore del personale del “Comitato” impegnato, fuori dell'orario di servizio, nel disbrigo di tali procedure.
Successivamente, con nota del 3 settembre 2018 il direttore p.t. del
Dipartimento di Prevenzione, dott.ssa , chiese al, ed Persona_1 ottenne dal, Direttore Generale un riconoscimento economico annuale correlato alle presenze … nel Comitato di Accreditamento Aziendale per tutti i componenti, il Segretario ed, in quota parte, per gli esperti di volta in volta convocati, nonché per i Nuclei di valutazione dell'Accreditamento>, con la precisazione che sarebbe stata <assicurata la presenza mediante apposita badgetura e/o altro mezzo attestante la specifica presenza (fuori dall'orario di servizio istituzionale)>.
Nonostante obiettive lacune espositive e documentali, deve ritenersi processualmente certo che detto riconoscimento economico affonda le sue radici direttamente nella citata delibera n.148/2015. Per come definitivamente dimostrato dalla struttura delle varie determine dirigenziali di “liquidazione competenze” valorizzate dallo stesso ricorrente (cfr. infra).
Se non che, questa delibera è contra jus. E tale resta sostanzialmente a prescindere dalle determinazioni all'uopo assunte dall' e dalla denunciata CP_1 tardività delle stesse. A prescindere, cioè, dai profili formali della vicenda.
Ed invero, i lavori degli organismi istituiti per il disbrigo delle pratiche in disamina -Comitato di Coordinamento Aziendale per l' Org_1
e , composti da personale delle Commissioni Org_2 Organizzazione_3
Locali- erano stati previsti ab origine, e cioè dall'epoca di emanazione del DCA
n.124/2012, come gratuiti.
Consegue che non residuano margini di dubbio, sulla base delle determine aziendali succedutesi nel tempo, circa la “non debenza” di riconoscimenti per le attività svolte nell'ambito di operatività del “Comitato di Accreditamento”.
4 Pertanto, poco importa stabilire se l' avesse ancora il potere di agire in CP_1 autotutela a distanza del sei anni dall'adozione della delibera n.148/2015.
L'eventuale consumazione di questo potere non ha ricadute sulla illegittimità delle erogazioni decise in favore dei dipendenti chiamati ad operare -anche- nel
“Comitato di Accreditamento”.
E siccome la domanda attorea ruota, in definitiva, intorno all'accertamento del diritto alla percezione delle relative indennità, le conclusioni a trarsi sembrano ineludibili.
La questione da risolvere, insomma, è di natura squisitamente
“sostanziale”. E verte sull'esistenza del diritto a percepire emolumenti per le prestazioni assicurate fuori dall'orario di servizio nell'ambito di operatività del più volte menzionato “Comitato”.
La relativa analisi, tuttavia, non può non muovere dai dati processualmente
“certi” desumibili per tabulas.
(3)
Il primo è costituito dalla natura dei lavori affidati al “Comitato” che si stagliano alla stregua di attività perfettamente rientranti nei compiti
“istituzionali” dell'odierno ricorrente.
L'assunto, mai messo in discussione dall'istante, è “documentato” grazie alle disposizioni concernenti il personale chiamato a far parte di tale struttura operativa.
Parte attrice, per vero, plana sulla diversa questione delle attività assicurate in
“straordinario”, cioè a dire -evenienza pacifica- al di fuori dell'orario di servizio
“ordinario”.
Deve, a questo punto, segnalarsi una obiezione davvero singolare.
Il ricorrente assume, o almeno adombra, di avere diritto agli emolumenti in contenzioso pur non rientrando nel novero dei soggetti intranei agli organismi cui era stato affidato il compito dello smaltimento delle pratiche arretrate.
Si legge, infatti, nelle note sostitutive del 4 gennaio 2024.
… detto DCA n. 124/2012> -sul quale l' aveva fondato l'annullamento CP_1 della delibera n.148/2015- <riguarda solo le attività ordinarie del Comitato di
Coordinamento Aziendale per l'Accreditamento (CCAA) e quelle dei Nuclei di
5 Valutazione per l'accreditamento (NuVA) e non anche le attività inerenti le procedure di Accreditamento Istituzionale per smaltire le pratiche arretrate, poste in essere da parte di soggetto che non fa parte di tali organismi.>
Ora, la questione incidentalmente posta dal dr. resta Pt_1 funzionale alla conclusione secondo cui, anche a voler ritenere “valida” la delibera di annullamento della pregressa determina n.148/2015, e quindi, più in generale, a ritenere quest'ultima oggettivamente contra jus, gli effetti di tale annullamento, e comunque della illegittimità della determina del 2015, non riguarderebbero la posizione dell'istante atteso che il suo diritto rimanda alle attività prestate per lo smaltimento delle pratiche arretrate ab externo rispetto agli organismi per i quali una tale attività erra stata prevista senza corresponsione di emolumenti aggiuntivi.
La prospettazione attorea rasenta la pretestuosità.
Per come verificato su base documentale, il “diritto” all'erogazione delle somme controverse riflette la nota del 3 settembre 2018, positivamente riscontrata dal Direttore Generale, con cui il Direttore p.t. del Dipartimento di
Prevenzione sollecitava il riconoscimento economico annuale correlato alla presenza nella Commissione 7301/01 e nel Comitato di Accreditamento
Aziendale per tutti i componenti … e, in quota parte, per gli esperti di volta in volta convocati, nonché per i Nuclei di Valutazione dell' (cfr. Org_1 supra).
Trattasi -deve ribadirsi- di determine, quella di sollecito e quella di positivo riscontro, che si innestano direttamente sul tessuto della delibera n.148/2015, ulteriormente esplicitandone la portata.
Lo “smaltimento delle pratiche arretrate” poteva essere assegnato solo al personale che rientrava negli organismi all'uopo predisposti o, in alternativa, agli esperti di volta in volta convocati.
Ragion per cui il ricorrente, in caso di propugnata estraneità a detti organismi, avrebbe dovuto allegare a che titolo era stato chiamato a svolgere i compiti per i quali ha ottenuto gli emolumenti in contenzioso.
6 Una tale allegazione non è desumibile dall'atto introduttivo di lite e dai successivi scritti difensivi.
Essa, tuttavia, non era, e non è, necessaria in quanto dal supporto documentale attoreo si evince chiaramente che il dr. ha Parte_1 ottenuto gli importi controversi quale componente del Nucleo di Valutazione 1
e della Commissione CCAA (cfr. le determine dirigenziali del Dipartimento di
Prevenzione n.37 dell'8 marzo 2019, n.83 del 6 giugno 2019, n.131 del 5 agosto 2019, n.3 dell'8 gennaio 2020, strutturate in modo da non lasciare dubbi sulla causale di quelle “liquidazioni competenze”: <... Vista: la deliberazione n° 148 del 03/04/2015 del Commissario Straordinario della
[...]
, avente ad oggetto “Tariffario per prestazioni CP_2 Controparte_2 procedure accreditamento e per il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie”; la nota prot. n° 0124446 del
03/09/2018 avente ad oggetto “Commissione 7301/01 e Comitato di
Accreditamento Aziendale – Indennità di presenza;
… .)
(4)
Il secondo dato processualmente oggettivo è costituito dalla mancanza di qualsiasi riferimento ad un eventuale monte ore massimo previsto per l'impegno profuso dai dipendenti chiamati a svolgere tali attività. In argomento il ricorrente nulla allega circa l'effettiva organizzazione lavorativa riferita ai giorni in cui ha disimpegnato anche attività inerenti le procedure di
“accreditamento istituzionale”.
A ciò deve aggiungersi un terzo dato ritenuto “decisivo” dall'istante.
Trattasi della valenza da annettere al decreto n.3 del 3 gennaio 2011 del
Commissario ad Acta p.t. della , a tenore del quale rientra Org_4 fra le facoltà dei Commissari Straordinari <ricorrere, qualora risultasse impossibile soddisfare la domanda di prestazione con le risorse proprie, a modalità organizzative (progetti obiettivo, incentivazioni, ALPI) per disciplinare tempi e modi di erogazione delle prestazioni, senza oneri aggiuntivi …>.
Prendendo le mosse proprio da quest'ultima evenienza, sembra al
G.U.L. ben difficile sostenere il diritto all'indennità di presenza su base
“formale”, e cioè evocando la “copertura” del decreto n.3/2011.
7 A tutto voler concedere, tale atto nulla dispone sul versante della retribuibilità delle prestazioni assicurate nell'ambito di eventuali progetti-obiettivo, limitandosi a stabilire che, laddove dovesse trattarsi di attività remunerate,
l' non avrebbe sostenuto “oneri aggiuntivi”. CP_1
Consegue che il riferimento a tale decreto resta “neutro”. E ciò a prescindere dal rilievo che le disposizioni in esso contenute comunque non si sottrarrebbero allo scrutinio di legittimità del Giudice.
E tuttavia, a ben vedere, la situazione di “fatto” prospettata dal ricorrente nemmeno si presta ad essere ricondotta nelle previsioni del decreto n.3/2001 in quanto a venire in emersione sono emolumenti previsti non da progetti e/o da incentivazioni a sé stanti ma agganciati alla operatività una struttura nata proprio per il disbrigo di quella tipologia di pratiche.
Rilievo -a derivazione documentale- questo che conduce all'essenza stessa del problema posto. Costituita dalla verifica della natura dei compiti svolti dai dipendenti (pubblici) durante la partecipazione alle attività inerenti le procedura di accreditamento e delle modalità di esecuzione delle stesse. E quindi dalla necessità di rispondere al quesito se una tale partecipazione dia diritto ad una indennità che andrebbe a sommarsi al trattamento retributivo
“ordinario”.
(5)
La questione è stata affrontata dai Giudici di legittimità da veriegate prospettive. Con risultati, tuttavia, univoci.
… si deve in proposito muovere dal generale disposto dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, secondo il sistema compensativo (trattamento fondamentale – retribuzione di posizione – retribuzione di risultato) delineato dal medesimo d.lgs., nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui essi prestano servizio «o su designazione della stessa» (v. Cass. 24 febbraio 2011, n. 4531; Cass. 5 marzo 2009, n. 5306); ne deriva che assumono portata eccezionale le norme, anche collettive, che riconoscono compensi aggiuntivi per determinate prestazioni, in quanto di
8 regola gli incarichi istituzionali “conferiti” o svolti per “designazione” del datore di lavoro rientrano nell'ambito della retribuzione onnicomprensiva;
la previsione di cui all'art. 65 CCNL dell'area dirigenziale sanitaria non è dunque disposizione speciale, ma mera espressione di un principio immanente al sistema della dirigenza pubblica secondo cui, per riconoscere remunerazioni ulteriori, sono necessarie previsioni espresse e derogatorie del principio di onnicomprensività di cui si è detto;
ciò vale anche per il superamento dell'orario “normale” fissato dal CCNL e che giustifica la remunerazione su base oraria (o in altro modo) delle ore svolte in eccedenza, solo se ciò sia espressamente previsto dalla medesima contrattazione collettiva e alle condizioni da essa fissate;
in tal senso si deve intendere, sulla scorta anche della successiva Cass. 4 giugno 2012, n. 8958, il richiamo delle citate S.U. al compenso delle ore
“eccedenti”, spettando in ambito di pubblico impiego privatizzato alla contrattazione, ex artt. 2 co. 3 e 24 co. 1 d.lgs. 165/2001, la regolazione dei compensi;
si deve quindi accertare se i compiti attribuiti costituiscano una mera reiterazione quantitativa di incarichi muniti nella contrattazione di una propria remunerazione unitaria ed aggiuntiva (ad es. i turni di pronta disponibilità nel servizio sanitario: v. Cass. 13 gennaio 2021, n. 436), oppure se detti incarichi vadano compensati in via essenzialmente risarcitoria, attraverso opportuni ristori, allorquando il loro espletamento determini un superamento di dimensioni significative rispetto all'andamento ordinario del servizio dirigenziale o violi le norme sui riposi (v. anche Cass. 5 agosto 2020, n.
16711);
… non può dunque essere seguita la tesi del ricorrente secondo cui l'indicazione di un orario “normale” presupponga che i superamenti di esso ricevano comunque remunerazione su base oraria, in quanto le prestazioni dovute si calibrano sulle necessità proprie degli incarichi attribuiti e sono remunerate, coerentemente con il disposto dell'art. 24, co. 3, d. lgs. 165/2001, dalle retribuzioni di posizione e di risultato e sono regolate dalla dinamica del
9 confronto sindacale, che ne comporta una più o meno ampia valorizzazione economica;
l'indicazione delle ore, oltre ad esprimere un minimo comunque dovuto, è, da altro punto di vista, un mero parametro per valutare, a fini operativi e se del caso anche poi risarcitori, eventuali abnormi eccedenze: ma il superamento di quella soglia “normale”, in assenza di norme collettive espresse che riconnettano a ciò un compenso a tempo o secondo altre modalità, non attribuisce in sé diritti retributivi;
…>.
Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., n.32617/22.
<L'univocità del dato letterale delle norme di fonte legale e di negoziazione collettiva non lascia spazi a dubbi interpretativi e inducono ad affermare che "il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui agli artt. 24 c. 3 , 27 c. 1 del D. Lgs. 175 2001 e 60 c. 3 del CCNL 60 del CCNL comparto dirigenza sanitaria 8.6.2000, CCNL normativo 1998 -2001 economico
1998 - 1999, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente è obbligato e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti
d'istituto".>
Così Cass. Sez. Lav. n.8261/17.
c.c.n.l. del 3.11.2005 Area della dirigenza medica e veterinaria, confermano nella sostanza la pregressa disciplina collettiva (Cass. 30 novembre 2017 n.
28787), basata dunque, da un lato, sulla retribuzione di risultato e sui fondi ad essa destinati, destinata alla copertura anche degli «obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto» (art. 14, co. 1, C.C.N.L. cit.) e su un sistema di prestazioni aggiuntive (guardie mediche, pronta disponibilità, attività autorizzate perché non precedentemente programmabili etc.) remunerate a parte;
10 in definitiva, la mera eccedentarietà oraria non comporta di per sé un trattamento economico aggiuntivo, trovando la propria collocazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di budget e nella determinazione delle quote della retribuzione di risultato (così, sempre Cass. 7348/2017 cit.), potendo altrimenti essere remunerate le predette prestazioni aggiuntive, qualora disposte o autorizzate;
…>.
Così parte motiva di Cass. Sez. Lav. n.16711/20.
Dunque.
L'adempimento di compiti sicuramente istituzionali per un numero di ore mensili “extra/ordinarie” non sovrabbondante, almeno per difetto di allegazioni attoree in tal senso, non dà diritto ad alcun riconoscimento economico, a meno che le relative prestazioni vengano richieste per motivi particolari, predeterminati dalla negoziazione di settore.
E ciò vale non solo per la dirigenza medica, alla quale direttamente si riferiscono le pronunzie richiamate, ma anche per il personale del “comparto” la cui fonte negozial-collettiva a sua volta rimanda ad appositi fondi astrattamente funzionali al riconoscimento, a determinate condizioni, di indennità a sfondo retributivo diverse ed aggiuntive rispetto al trattamento salariale “ordinario”.
Nuovamente si segnala che l'accertata “non debenza” di queste indennità ha natura “sostanziale” e che, pertanto, con essa non interferiscono in alcun modo le determinazioni -contrarie- assunte nel 2015 dall' , peraltro Parte_2 in evidente contrasto con quelle originarie.
(6)
Il primo capo della domanda attorea va, pertanto, rigettato dovendosi ritenere insussistente il diritto del ricorrente all'indennità erogatagli per la partecipazione alle attività del “ ”. Organizzazione_5
Consegue la legittimità delle azioni di recupero intraprese dalla resistente
Azienda, con la quale non sembra possa interferire il “legittimo affidamento” dei dipendenti in una prestazione salariale priva di qualsiasi riferimento
“legale”, basata su attività istituzionali che già geneticamente avrebbero dovuto essere assicurate fuori dall'orario di servizio “ordinario”. Gratuitamente.
11 (7)
Quanto alla subordinata, ritiene il Giudice dirimente riportarne l'ubi consistam letterale desumibile dall'atto introduttivo di lite.
<In via meramente subordinata, qualora si dovesse ritenere che l'istante non aveva diritto a percepire le indennità di presenza per la partecipazione fuori dall'orario di servizio alle attività inerenti le procedure di Accreditamento
Istituzionale … di che trattasi, lo stesso, per il maggior impegno lavorativo profuso hanno comunque diritto ad un risarcimento del danno che ben può essere quantificato nella misura dell'indennità de qua, per cui il presunto Contr indebito ritenuto dall' si compenserebbe con il credito maturato dagli istanti
a titolo di risarcimento del danno.>
Ora, in disparte qualsiasi tentativo di approfondire il rapporto logico- giuridico-processuale fra la domanda principale e quella subordinata, resta il fatto che la sponda risarcitoria non rimanda ad allegazioni in fatto idonee a perimetrarne la consistenza.
Per come anticipato, il ricorrente nulla allega sull'organizzazione delle giornate lavorative nelle quali ha disimpegnato ?- i compiti afferenti le procedure Org_6 di accreditamento. Di guisa che è impossibile risalire ai disagi eventualmente affrontati e alle loro effettive ricadute.
A ciò aggiungasi che nulla risulta spiegato sulla progressione giornaliera di questi impegni e, a monte, sulla individuazione dei criteri di tale progressione e dei soggetti che ne hanno concretizzato l'attuazione.
Va, inoltre, segnalato che anche sulla questione “risarcitoria” è intervenuta la
Corte Regolatrice, chiarendo l'onere espositivo e dimostrativo esistente a carico della parte attrice.
<… in sostanza, il regime dell'orario di lavoro e quello ad esso complementare dei riposi sono tali per cui la pretermissione di riposi dovuti o la sistematica richiesta di lavoro straordinario oltre i limiti (giornalieri, settimanali, di periodo ed infine annuali) stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, come anche, quando tali massimi non siano espressamente previsti, l'attuazione della prestazione oltre i limiti generali di ragionevolezza di cui si è detto è fonte di responsabilità datoriale;
12 questa Corte ha in proposito ritenuto l'esistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, allorquando si agisca per il riconoscimento di responsabilità da carattere usurante della prestazione quale effetto di per sé solo del superamento delle specifiche regole di legge o contrattazione sui riposi (Cass.
15 luglio 2019, n. 18884; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563; Cass. 14 luglio
2015, n. 14710) od alla sistematica violazione dei massimi previsti per lo straordinario (Cass. 10 maggio 2019, n. 12538) applicabili al caso interessato;
il ragionamento è stato essenzialmente sviluppato sulla base della copertura costituzionale che l'art. 36 Cost. fornisce alla durata del lavoro giornaliero e settimanale, ma è chiaro che analogo ragionamento non può non valere per gli ulteriori limiti massimi desumibili dal d. logs. 66/2003 o dalla relativa direttiva eurounitaria, in sé o per quanto previsto dalla contrattazione collettiva cui essi facciano rinvio;
il predetto superamento dei limiti di orario consente poi, ove si dimostri il relativo nesso causale, anche il risarcimento di danni ulteriori, come quello alla salute (Cass. 24563/2016, cit., ma anche già Cass. 20 agosto 2004, n. 16398, fino a Cass. 4 marzo 2000, n. 2455);
… le diverse situazioni sopra delineate, a seconda che si agisca sul presupposto della sistematica violazione di limiti massimi esplicitamente previsti per la prestazione lavorativa o, in assenza di tali previsioni esplicite, delineando un quadro di intollerabilità delle condizioni e della misura del lavoro, impongono tuttavia corrispondenti specifiche allegazioni di chi agisca per l'attuazione delle conseguenti responsabilità risarcitorie;
pertanto, nell'agire al fine di perseguire il superamento dei limiti orari prefissati
o per la violazione del diritto al riposo, è necessaria l'allegazione non solo del lavoro svolto, ma anche della dimensione temporale che si assume violata;
mentre nell'agire, in mancanza di quelle regole prefissate, è senza dubbio il lavoratore, secondo il paradigma dell'art. 2087 c.c., a dover puntualmente allegare e dimostrare che, per la misura del lavoro, eventualmente in associazione ad altri aspetti (quali la prestazione del servizio senza fruire di tutto quanto - in termini di mezzi, nonché di collaborazioni o sostituzioni – sia
13 necessario sotto il profilo della funzionalità o della sicurezza), si determinino quelle condizioni di irragionevolezza che fanno ravvisare una violazione al diritto inviolabile alla dignità della prestazione lavorativa e dunque alla
«personalità morale» del lavoratore;
… il ricorso per cassazione, nel caso di specie, non indica una specifica violazione di regole sui massimi orari e l'unico dato concreto in esso contenuto è quello, desumibile dalle pagine da 3 a 5, del numero complessivo di ore negli anni considerati, mentre la domanda e poi anche il ricorso per cassazione ad essa relativo dovevano essere articolati, rispetto a limiti legali o contrattuali cogenti, adducendone in specifico la violazione in ragione delle relative scansioni temporali o, rispetto al superamento dei limiti di ragionevolezza, attraverso una circostanziata contestualizzazione dell'accaduto (sostanzialmente in termini, rispetto a vicenda analoga alla presente, v. Cass. 28 marzo 2017, n.
7921);…>
Così, in termini, Cass. n.16711/20, già citata, il cui terminativo principio di diritto, formalizzato nella direzione della Dirigenza Medica, resta applicabile, nella sua pregnanza sostanziale a carattere generale, ben al di là della fattispecie sottoposta al vaglio della Corte Regolatrice.
Pare, dunque, evidente che nella subordinata veicolata dal ricorrente difetta in radice, prima di tutto, la possibilità di individuare una causa petendi riconducibile ai criteri perimetrati dai Giudici di legittimità.
Difetta, poi, l'allegazione di qualsiasi elemento di fatto idoneo a disvelare la progressione delle prestazioni di che trattasi nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dei dipendenti.
Difettano, infine, le necessarie coordinate di riferimento legali, id est normative e negozial-collettive, per condurre uno scrutinio della vicenda secondo l'indirizzo ermeneutico di cui si è detto. Che, è il caso di aggiungere in via speculare alle “precisazioni” contenute nelle già citate note sostitutive del 4 gennaio 2024, copre l'intera gamma dei profili risarcitori in astratto ipotizzabili,
a cominciare proprio da quello da “lavoro straordinario espletato”. Di cui non si
14 colgono i necessari parametri fattuali nel contesto delineato in ricorso, analizzato alla luce del citato tracciato ermeneutico.
Anche la subordinata, pertanto, deve essere disattesa.
Nulla per le spese di lite, avuto riguardo alla manata costituzione in giudizio dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio
VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei Parte_1 confronti della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla per le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 12/01/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5311 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e
PREVIDENZA dell'anno 2022 ritenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata all'11.01.2024, avente ad oggetto: accertamento della legittima percezione dell'indennità di presenza inerente la partecipazione, fuori dall'orario di servizio, alle attività di “Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie”; disapplicazione della delibera n.1063/21; illegittimità delle iniziative di recupero delle CP_1 somme erogate a causale indennità di presenza;
risarcimento danni per maggior impegno lavorativo profuso nelle attività concernenti il suddetto progetto
TRA
, nato il giorno 30/07/1956 in BOSCOREALE e residente in Parte_1
SORRENTO, C.F.: , elettivamente domiciliato in SAN GENNARO CodiceFiscale_1
VESUVIANO alla via MANDRILE n.47 presso lo studio dell'avv. Maria ESPOSITO che lo rappresenta e difende giusta procura trasmessa telematicamente con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTA, contumace
1 CONCLUSIONI
Attraverso le note sostitutive dell'udienza in presenza parte ricorrente concludeva per l'accoglimento delle richieste di cui all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 5 ottobre 2022 il dr.
[...]
, dipendente dell' con qualifica di dirigente Pt_1 Controparte_2 medico, adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale evocando la legittima ricezione dell'indennità di presenza concernente la partecipazione alle attività inerenti le “procedure di Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie per lo smaltimento di pratiche arretrate”, e denunciando la illegittima determinazione assunta dall' , anche attraverso l'annullamento Parte_2 della delibera del Commissario Straordinario n.148 del 3 aprile 2015, circa il recupero delle somme corrispostegli a tale causale;
in via subordinata, rivendicando il risarcimento del danno da maggior impegno lavorativo profuso nella partecipazione alle suddette attività, da quantificarsi nella misura delle indennità di presenza, con richiesta di compensazione tra il credito paventato dalla convenuta e quello maturato da esso ricorrente.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, non si costituiva l' che, pertanto, veniva dichiarata Parte_2 contumace.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, stante la natura delle questioni agitate, veniva prontamente mandata in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata all'11 gennaio 2024, il Giudice, preso atto delle note sostitutive dell'udienza in presenza veicolate dal ricorrente, assegnava la causa a sentenza.
= = =
(1)
La domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Ciò sulla base dell'iter argomentativo già seguito in altro parallelo contenzioso, recante n.3618/22, dal quale non si ritiene opportuno discostarsi se non nella
2 misura necessaria a rendere ragione di rilievi attorei “nuovi” rispetto a quelli valorizzati nella pregressa controversia.
In fatto.
Assume il dr. , dirigente medico alle dipendenze Parte_1 dell' , di avere percepito le indennità previste per le Controparte_2 attività disimpegnate nella procedura di “Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie”, decise dall' , quantificate come da Controparte_2 apposite determine aziendali.
Tali indennità gli erano state riconosciute per le ore lavorative assicurate al di fuori dell'orario di servizio ordinario.
Se non che l' dopo avere annullato la delibera di -asserito- riferimento, CP_1
n.148/2015, aveva deciso di recuperare gli importi a detta causale corrispostigli, sostenendo che la partecipazione, autofinanziata, a dette attività deve considerarsi remunerata con il trattamento retributivo “normale”; più precisamente che la suddetta partecipazione era stata decisa a monte come
“gratuita”.
Di qui la perimetrazione giuridica della causa petendi, individuata, sostanzialmente, nel diritto a vedersi riconoscere emolumenti “mirati” per il lavoro espletato quale partecipante alle attività in disamina. Emolumenti appositamente previsti dall'Azienda.
L'affermazione di tale diritto passa -in ottica attorea- prima di tutto attraverso l'accertamento della illegittimità della delibera n.1063/21 con la quale il datore di lavoro ha annullato la pregressa delibera n.148/2015, asseritamente vulnerata (la prima) sul piano formale dalla denunciata violazione della
“regola” secondo cui le determinazioni in autotutela vanno adottate entro diciotto mesi dall'adozione del primo provvedimento.
In ogni caso -allega il ricorrente- la delibera n.1063/21 sarebbe anche sostanzialmente illegittima in quanto incidente su una determina aziendale che, se correttamente interpretata, autorizzerebbe l'erogazione delle indennità di presenza per cui è contenzioso.
(2)
Le obiezioni attoree non possono essere condivise.
3 In breve.
Le “procedure di Accreditamento Istituzionale” vennero assegnate ad un apposito “Comitato”, istituito in funzione dello evasione delle relative pratiche.
Con la delibera n.148/2015 del Commissario Straordinario fu prevista l'erogazione di emolumenti a favore del personale del “Comitato” impegnato, fuori dell'orario di servizio, nel disbrigo di tali procedure.
Successivamente, con nota del 3 settembre 2018 il direttore p.t. del
Dipartimento di Prevenzione, dott.ssa , chiese al, ed Persona_1 ottenne dal, Direttore Generale un riconoscimento economico annuale correlato alle presenze … nel Comitato di Accreditamento Aziendale per tutti i componenti, il Segretario ed, in quota parte, per gli esperti di volta in volta convocati, nonché per i Nuclei di valutazione dell'Accreditamento>, con la precisazione che sarebbe stata <assicurata la presenza mediante apposita badgetura e/o altro mezzo attestante la specifica presenza (fuori dall'orario di servizio istituzionale)>.
Nonostante obiettive lacune espositive e documentali, deve ritenersi processualmente certo che detto riconoscimento economico affonda le sue radici direttamente nella citata delibera n.148/2015. Per come definitivamente dimostrato dalla struttura delle varie determine dirigenziali di “liquidazione competenze” valorizzate dallo stesso ricorrente (cfr. infra).
Se non che, questa delibera è contra jus. E tale resta sostanzialmente a prescindere dalle determinazioni all'uopo assunte dall' e dalla denunciata CP_1 tardività delle stesse. A prescindere, cioè, dai profili formali della vicenda.
Ed invero, i lavori degli organismi istituiti per il disbrigo delle pratiche in disamina -Comitato di Coordinamento Aziendale per l' Org_1
e , composti da personale delle Commissioni Org_2 Organizzazione_3
Locali- erano stati previsti ab origine, e cioè dall'epoca di emanazione del DCA
n.124/2012, come gratuiti.
Consegue che non residuano margini di dubbio, sulla base delle determine aziendali succedutesi nel tempo, circa la “non debenza” di riconoscimenti per le attività svolte nell'ambito di operatività del “Comitato di Accreditamento”.
4 Pertanto, poco importa stabilire se l' avesse ancora il potere di agire in CP_1 autotutela a distanza del sei anni dall'adozione della delibera n.148/2015.
L'eventuale consumazione di questo potere non ha ricadute sulla illegittimità delle erogazioni decise in favore dei dipendenti chiamati ad operare -anche- nel
“Comitato di Accreditamento”.
E siccome la domanda attorea ruota, in definitiva, intorno all'accertamento del diritto alla percezione delle relative indennità, le conclusioni a trarsi sembrano ineludibili.
La questione da risolvere, insomma, è di natura squisitamente
“sostanziale”. E verte sull'esistenza del diritto a percepire emolumenti per le prestazioni assicurate fuori dall'orario di servizio nell'ambito di operatività del più volte menzionato “Comitato”.
La relativa analisi, tuttavia, non può non muovere dai dati processualmente
“certi” desumibili per tabulas.
(3)
Il primo è costituito dalla natura dei lavori affidati al “Comitato” che si stagliano alla stregua di attività perfettamente rientranti nei compiti
“istituzionali” dell'odierno ricorrente.
L'assunto, mai messo in discussione dall'istante, è “documentato” grazie alle disposizioni concernenti il personale chiamato a far parte di tale struttura operativa.
Parte attrice, per vero, plana sulla diversa questione delle attività assicurate in
“straordinario”, cioè a dire -evenienza pacifica- al di fuori dell'orario di servizio
“ordinario”.
Deve, a questo punto, segnalarsi una obiezione davvero singolare.
Il ricorrente assume, o almeno adombra, di avere diritto agli emolumenti in contenzioso pur non rientrando nel novero dei soggetti intranei agli organismi cui era stato affidato il compito dello smaltimento delle pratiche arretrate.
Si legge, infatti, nelle note sostitutive del 4 gennaio 2024.
… detto DCA n. 124/2012> -sul quale l' aveva fondato l'annullamento CP_1 della delibera n.148/2015- <riguarda solo le attività ordinarie del Comitato di
Coordinamento Aziendale per l'Accreditamento (CCAA) e quelle dei Nuclei di
5 Valutazione per l'accreditamento (NuVA) e non anche le attività inerenti le procedure di Accreditamento Istituzionale per smaltire le pratiche arretrate, poste in essere da parte di soggetto che non fa parte di tali organismi.>
Ora, la questione incidentalmente posta dal dr. resta Pt_1 funzionale alla conclusione secondo cui, anche a voler ritenere “valida” la delibera di annullamento della pregressa determina n.148/2015, e quindi, più in generale, a ritenere quest'ultima oggettivamente contra jus, gli effetti di tale annullamento, e comunque della illegittimità della determina del 2015, non riguarderebbero la posizione dell'istante atteso che il suo diritto rimanda alle attività prestate per lo smaltimento delle pratiche arretrate ab externo rispetto agli organismi per i quali una tale attività erra stata prevista senza corresponsione di emolumenti aggiuntivi.
La prospettazione attorea rasenta la pretestuosità.
Per come verificato su base documentale, il “diritto” all'erogazione delle somme controverse riflette la nota del 3 settembre 2018, positivamente riscontrata dal Direttore Generale, con cui il Direttore p.t. del Dipartimento di
Prevenzione sollecitava il riconoscimento economico annuale correlato alla presenza nella Commissione 7301/01 e nel Comitato di Accreditamento
Aziendale per tutti i componenti … e, in quota parte, per gli esperti di volta in volta convocati, nonché per i Nuclei di Valutazione dell' (cfr. Org_1 supra).
Trattasi -deve ribadirsi- di determine, quella di sollecito e quella di positivo riscontro, che si innestano direttamente sul tessuto della delibera n.148/2015, ulteriormente esplicitandone la portata.
Lo “smaltimento delle pratiche arretrate” poteva essere assegnato solo al personale che rientrava negli organismi all'uopo predisposti o, in alternativa, agli esperti di volta in volta convocati.
Ragion per cui il ricorrente, in caso di propugnata estraneità a detti organismi, avrebbe dovuto allegare a che titolo era stato chiamato a svolgere i compiti per i quali ha ottenuto gli emolumenti in contenzioso.
6 Una tale allegazione non è desumibile dall'atto introduttivo di lite e dai successivi scritti difensivi.
Essa, tuttavia, non era, e non è, necessaria in quanto dal supporto documentale attoreo si evince chiaramente che il dr. ha Parte_1 ottenuto gli importi controversi quale componente del Nucleo di Valutazione 1
e della Commissione CCAA (cfr. le determine dirigenziali del Dipartimento di
Prevenzione n.37 dell'8 marzo 2019, n.83 del 6 giugno 2019, n.131 del 5 agosto 2019, n.3 dell'8 gennaio 2020, strutturate in modo da non lasciare dubbi sulla causale di quelle “liquidazioni competenze”: <... Vista: la deliberazione n° 148 del 03/04/2015 del Commissario Straordinario della
[...]
, avente ad oggetto “Tariffario per prestazioni CP_2 Controparte_2 procedure accreditamento e per il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie”; la nota prot. n° 0124446 del
03/09/2018 avente ad oggetto “Commissione 7301/01 e Comitato di
Accreditamento Aziendale – Indennità di presenza;
… .)
(4)
Il secondo dato processualmente oggettivo è costituito dalla mancanza di qualsiasi riferimento ad un eventuale monte ore massimo previsto per l'impegno profuso dai dipendenti chiamati a svolgere tali attività. In argomento il ricorrente nulla allega circa l'effettiva organizzazione lavorativa riferita ai giorni in cui ha disimpegnato anche attività inerenti le procedure di
“accreditamento istituzionale”.
A ciò deve aggiungersi un terzo dato ritenuto “decisivo” dall'istante.
Trattasi della valenza da annettere al decreto n.3 del 3 gennaio 2011 del
Commissario ad Acta p.t. della , a tenore del quale rientra Org_4 fra le facoltà dei Commissari Straordinari <ricorrere, qualora risultasse impossibile soddisfare la domanda di prestazione con le risorse proprie, a modalità organizzative (progetti obiettivo, incentivazioni, ALPI) per disciplinare tempi e modi di erogazione delle prestazioni, senza oneri aggiuntivi …>.
Prendendo le mosse proprio da quest'ultima evenienza, sembra al
G.U.L. ben difficile sostenere il diritto all'indennità di presenza su base
“formale”, e cioè evocando la “copertura” del decreto n.3/2011.
7 A tutto voler concedere, tale atto nulla dispone sul versante della retribuibilità delle prestazioni assicurate nell'ambito di eventuali progetti-obiettivo, limitandosi a stabilire che, laddove dovesse trattarsi di attività remunerate,
l' non avrebbe sostenuto “oneri aggiuntivi”. CP_1
Consegue che il riferimento a tale decreto resta “neutro”. E ciò a prescindere dal rilievo che le disposizioni in esso contenute comunque non si sottrarrebbero allo scrutinio di legittimità del Giudice.
E tuttavia, a ben vedere, la situazione di “fatto” prospettata dal ricorrente nemmeno si presta ad essere ricondotta nelle previsioni del decreto n.3/2001 in quanto a venire in emersione sono emolumenti previsti non da progetti e/o da incentivazioni a sé stanti ma agganciati alla operatività una struttura nata proprio per il disbrigo di quella tipologia di pratiche.
Rilievo -a derivazione documentale- questo che conduce all'essenza stessa del problema posto. Costituita dalla verifica della natura dei compiti svolti dai dipendenti (pubblici) durante la partecipazione alle attività inerenti le procedura di accreditamento e delle modalità di esecuzione delle stesse. E quindi dalla necessità di rispondere al quesito se una tale partecipazione dia diritto ad una indennità che andrebbe a sommarsi al trattamento retributivo
“ordinario”.
(5)
La questione è stata affrontata dai Giudici di legittimità da veriegate prospettive. Con risultati, tuttavia, univoci.
… si deve in proposito muovere dal generale disposto dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, secondo il sistema compensativo (trattamento fondamentale – retribuzione di posizione – retribuzione di risultato) delineato dal medesimo d.lgs., nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui essi prestano servizio «o su designazione della stessa» (v. Cass. 24 febbraio 2011, n. 4531; Cass. 5 marzo 2009, n. 5306); ne deriva che assumono portata eccezionale le norme, anche collettive, che riconoscono compensi aggiuntivi per determinate prestazioni, in quanto di
8 regola gli incarichi istituzionali “conferiti” o svolti per “designazione” del datore di lavoro rientrano nell'ambito della retribuzione onnicomprensiva;
la previsione di cui all'art. 65 CCNL dell'area dirigenziale sanitaria non è dunque disposizione speciale, ma mera espressione di un principio immanente al sistema della dirigenza pubblica secondo cui, per riconoscere remunerazioni ulteriori, sono necessarie previsioni espresse e derogatorie del principio di onnicomprensività di cui si è detto;
ciò vale anche per il superamento dell'orario “normale” fissato dal CCNL e che giustifica la remunerazione su base oraria (o in altro modo) delle ore svolte in eccedenza, solo se ciò sia espressamente previsto dalla medesima contrattazione collettiva e alle condizioni da essa fissate;
in tal senso si deve intendere, sulla scorta anche della successiva Cass. 4 giugno 2012, n. 8958, il richiamo delle citate S.U. al compenso delle ore
“eccedenti”, spettando in ambito di pubblico impiego privatizzato alla contrattazione, ex artt. 2 co. 3 e 24 co. 1 d.lgs. 165/2001, la regolazione dei compensi;
si deve quindi accertare se i compiti attribuiti costituiscano una mera reiterazione quantitativa di incarichi muniti nella contrattazione di una propria remunerazione unitaria ed aggiuntiva (ad es. i turni di pronta disponibilità nel servizio sanitario: v. Cass. 13 gennaio 2021, n. 436), oppure se detti incarichi vadano compensati in via essenzialmente risarcitoria, attraverso opportuni ristori, allorquando il loro espletamento determini un superamento di dimensioni significative rispetto all'andamento ordinario del servizio dirigenziale o violi le norme sui riposi (v. anche Cass. 5 agosto 2020, n.
16711);
… non può dunque essere seguita la tesi del ricorrente secondo cui l'indicazione di un orario “normale” presupponga che i superamenti di esso ricevano comunque remunerazione su base oraria, in quanto le prestazioni dovute si calibrano sulle necessità proprie degli incarichi attribuiti e sono remunerate, coerentemente con il disposto dell'art. 24, co. 3, d. lgs. 165/2001, dalle retribuzioni di posizione e di risultato e sono regolate dalla dinamica del
9 confronto sindacale, che ne comporta una più o meno ampia valorizzazione economica;
l'indicazione delle ore, oltre ad esprimere un minimo comunque dovuto, è, da altro punto di vista, un mero parametro per valutare, a fini operativi e se del caso anche poi risarcitori, eventuali abnormi eccedenze: ma il superamento di quella soglia “normale”, in assenza di norme collettive espresse che riconnettano a ciò un compenso a tempo o secondo altre modalità, non attribuisce in sé diritti retributivi;
…>.
Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., n.32617/22.
<L'univocità del dato letterale delle norme di fonte legale e di negoziazione collettiva non lascia spazi a dubbi interpretativi e inducono ad affermare che "il principio di omnicomprensività della retribuzione di cui agli artt. 24 c. 3 , 27 c. 1 del D. Lgs. 175 2001 e 60 c. 3 del CCNL 60 del CCNL comparto dirigenza sanitaria 8.6.2000, CCNL normativo 1998 -2001 economico
1998 - 1999, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente è obbligato e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti
d'istituto".>
Così Cass. Sez. Lav. n.8261/17.
c.c.n.l. del 3.11.2005 Area della dirigenza medica e veterinaria, confermano nella sostanza la pregressa disciplina collettiva (Cass. 30 novembre 2017 n.
28787), basata dunque, da un lato, sulla retribuzione di risultato e sui fondi ad essa destinati, destinata alla copertura anche degli «obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto» (art. 14, co. 1, C.C.N.L. cit.) e su un sistema di prestazioni aggiuntive (guardie mediche, pronta disponibilità, attività autorizzate perché non precedentemente programmabili etc.) remunerate a parte;
10 in definitiva, la mera eccedentarietà oraria non comporta di per sé un trattamento economico aggiuntivo, trovando la propria collocazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di budget e nella determinazione delle quote della retribuzione di risultato (così, sempre Cass. 7348/2017 cit.), potendo altrimenti essere remunerate le predette prestazioni aggiuntive, qualora disposte o autorizzate;
…>.
Così parte motiva di Cass. Sez. Lav. n.16711/20.
Dunque.
L'adempimento di compiti sicuramente istituzionali per un numero di ore mensili “extra/ordinarie” non sovrabbondante, almeno per difetto di allegazioni attoree in tal senso, non dà diritto ad alcun riconoscimento economico, a meno che le relative prestazioni vengano richieste per motivi particolari, predeterminati dalla negoziazione di settore.
E ciò vale non solo per la dirigenza medica, alla quale direttamente si riferiscono le pronunzie richiamate, ma anche per il personale del “comparto” la cui fonte negozial-collettiva a sua volta rimanda ad appositi fondi astrattamente funzionali al riconoscimento, a determinate condizioni, di indennità a sfondo retributivo diverse ed aggiuntive rispetto al trattamento salariale “ordinario”.
Nuovamente si segnala che l'accertata “non debenza” di queste indennità ha natura “sostanziale” e che, pertanto, con essa non interferiscono in alcun modo le determinazioni -contrarie- assunte nel 2015 dall' , peraltro Parte_2 in evidente contrasto con quelle originarie.
(6)
Il primo capo della domanda attorea va, pertanto, rigettato dovendosi ritenere insussistente il diritto del ricorrente all'indennità erogatagli per la partecipazione alle attività del “ ”. Organizzazione_5
Consegue la legittimità delle azioni di recupero intraprese dalla resistente
Azienda, con la quale non sembra possa interferire il “legittimo affidamento” dei dipendenti in una prestazione salariale priva di qualsiasi riferimento
“legale”, basata su attività istituzionali che già geneticamente avrebbero dovuto essere assicurate fuori dall'orario di servizio “ordinario”. Gratuitamente.
11 (7)
Quanto alla subordinata, ritiene il Giudice dirimente riportarne l'ubi consistam letterale desumibile dall'atto introduttivo di lite.
<In via meramente subordinata, qualora si dovesse ritenere che l'istante non aveva diritto a percepire le indennità di presenza per la partecipazione fuori dall'orario di servizio alle attività inerenti le procedure di Accreditamento
Istituzionale … di che trattasi, lo stesso, per il maggior impegno lavorativo profuso hanno comunque diritto ad un risarcimento del danno che ben può essere quantificato nella misura dell'indennità de qua, per cui il presunto Contr indebito ritenuto dall' si compenserebbe con il credito maturato dagli istanti
a titolo di risarcimento del danno.>
Ora, in disparte qualsiasi tentativo di approfondire il rapporto logico- giuridico-processuale fra la domanda principale e quella subordinata, resta il fatto che la sponda risarcitoria non rimanda ad allegazioni in fatto idonee a perimetrarne la consistenza.
Per come anticipato, il ricorrente nulla allega sull'organizzazione delle giornate lavorative nelle quali ha disimpegnato ?- i compiti afferenti le procedure Org_6 di accreditamento. Di guisa che è impossibile risalire ai disagi eventualmente affrontati e alle loro effettive ricadute.
A ciò aggiungasi che nulla risulta spiegato sulla progressione giornaliera di questi impegni e, a monte, sulla individuazione dei criteri di tale progressione e dei soggetti che ne hanno concretizzato l'attuazione.
Va, inoltre, segnalato che anche sulla questione “risarcitoria” è intervenuta la
Corte Regolatrice, chiarendo l'onere espositivo e dimostrativo esistente a carico della parte attrice.
<… in sostanza, il regime dell'orario di lavoro e quello ad esso complementare dei riposi sono tali per cui la pretermissione di riposi dovuti o la sistematica richiesta di lavoro straordinario oltre i limiti (giornalieri, settimanali, di periodo ed infine annuali) stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, come anche, quando tali massimi non siano espressamente previsti, l'attuazione della prestazione oltre i limiti generali di ragionevolezza di cui si è detto è fonte di responsabilità datoriale;
12 questa Corte ha in proposito ritenuto l'esistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, allorquando si agisca per il riconoscimento di responsabilità da carattere usurante della prestazione quale effetto di per sé solo del superamento delle specifiche regole di legge o contrattazione sui riposi (Cass.
15 luglio 2019, n. 18884; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563; Cass. 14 luglio
2015, n. 14710) od alla sistematica violazione dei massimi previsti per lo straordinario (Cass. 10 maggio 2019, n. 12538) applicabili al caso interessato;
il ragionamento è stato essenzialmente sviluppato sulla base della copertura costituzionale che l'art. 36 Cost. fornisce alla durata del lavoro giornaliero e settimanale, ma è chiaro che analogo ragionamento non può non valere per gli ulteriori limiti massimi desumibili dal d. logs. 66/2003 o dalla relativa direttiva eurounitaria, in sé o per quanto previsto dalla contrattazione collettiva cui essi facciano rinvio;
il predetto superamento dei limiti di orario consente poi, ove si dimostri il relativo nesso causale, anche il risarcimento di danni ulteriori, come quello alla salute (Cass. 24563/2016, cit., ma anche già Cass. 20 agosto 2004, n. 16398, fino a Cass. 4 marzo 2000, n. 2455);
… le diverse situazioni sopra delineate, a seconda che si agisca sul presupposto della sistematica violazione di limiti massimi esplicitamente previsti per la prestazione lavorativa o, in assenza di tali previsioni esplicite, delineando un quadro di intollerabilità delle condizioni e della misura del lavoro, impongono tuttavia corrispondenti specifiche allegazioni di chi agisca per l'attuazione delle conseguenti responsabilità risarcitorie;
pertanto, nell'agire al fine di perseguire il superamento dei limiti orari prefissati
o per la violazione del diritto al riposo, è necessaria l'allegazione non solo del lavoro svolto, ma anche della dimensione temporale che si assume violata;
mentre nell'agire, in mancanza di quelle regole prefissate, è senza dubbio il lavoratore, secondo il paradigma dell'art. 2087 c.c., a dover puntualmente allegare e dimostrare che, per la misura del lavoro, eventualmente in associazione ad altri aspetti (quali la prestazione del servizio senza fruire di tutto quanto - in termini di mezzi, nonché di collaborazioni o sostituzioni – sia
13 necessario sotto il profilo della funzionalità o della sicurezza), si determinino quelle condizioni di irragionevolezza che fanno ravvisare una violazione al diritto inviolabile alla dignità della prestazione lavorativa e dunque alla
«personalità morale» del lavoratore;
… il ricorso per cassazione, nel caso di specie, non indica una specifica violazione di regole sui massimi orari e l'unico dato concreto in esso contenuto è quello, desumibile dalle pagine da 3 a 5, del numero complessivo di ore negli anni considerati, mentre la domanda e poi anche il ricorso per cassazione ad essa relativo dovevano essere articolati, rispetto a limiti legali o contrattuali cogenti, adducendone in specifico la violazione in ragione delle relative scansioni temporali o, rispetto al superamento dei limiti di ragionevolezza, attraverso una circostanziata contestualizzazione dell'accaduto (sostanzialmente in termini, rispetto a vicenda analoga alla presente, v. Cass. 28 marzo 2017, n.
7921);…>
Così, in termini, Cass. n.16711/20, già citata, il cui terminativo principio di diritto, formalizzato nella direzione della Dirigenza Medica, resta applicabile, nella sua pregnanza sostanziale a carattere generale, ben al di là della fattispecie sottoposta al vaglio della Corte Regolatrice.
Pare, dunque, evidente che nella subordinata veicolata dal ricorrente difetta in radice, prima di tutto, la possibilità di individuare una causa petendi riconducibile ai criteri perimetrati dai Giudici di legittimità.
Difetta, poi, l'allegazione di qualsiasi elemento di fatto idoneo a disvelare la progressione delle prestazioni di che trattasi nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dei dipendenti.
Difettano, infine, le necessarie coordinate di riferimento legali, id est normative e negozial-collettive, per condurre uno scrutinio della vicenda secondo l'indirizzo ermeneutico di cui si è detto. Che, è il caso di aggiungere in via speculare alle “precisazioni” contenute nelle già citate note sostitutive del 4 gennaio 2024, copre l'intera gamma dei profili risarcitori in astratto ipotizzabili,
a cominciare proprio da quello da “lavoro straordinario espletato”. Di cui non si
14 colgono i necessari parametri fattuali nel contesto delineato in ricorso, analizzato alla luce del citato tracciato ermeneutico.
Anche la subordinata, pertanto, deve essere disattesa.
Nulla per le spese di lite, avuto riguardo alla manata costituzione in giudizio dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio
VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei Parte_1 confronti della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla per le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 12/01/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
15