Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1846/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza – Presidente
Dott.ssa Martina Marini – Giudice rel
Dott. Alberto Cappellini– Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/10/2024 da
1 Parte_1
Nato a Foligno (PG) il 02/03/1983
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] B con l'Avv. Marco Setteposte presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Foligno (PG) il 14/10/1989
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Angelo Piccotti presso il quale ha eletto domicilio telematico
Con i seguenti figli: 21/01/2015; LA Tasselli, 17/01/2019. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16/10/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a
“1) La casa di Foligno via Monte Falterona n.20/E è assegnata alla signora che potrà Parte_2
continuare ad abitarla, dando atto i ricorrenti che il signor si è già trasferito Parte_1
altrove prelevando tutti i suoi effetti personali. I ricorrenti convengono di attivarsi congiuntamente con il locatore affinché il contratto di locazione di cui in premessa avente per oggetto l'anzidetta casa sia volturato esclusivamente a nome della signora quale locataria, la quale si Parte_2
farà interamente carico del pagamento del relativo canone di locazione.
2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., i ricorrenti concordano per l'affidamento condiviso dei figli e LA in capo ad entrambi i genitori, in misura paritetica e a settimane alterne, Per_1
impegnandosi i genitori ad occuparsi della loro crescita ed educazione e obbligandosi alla massima collaborazione e reciproca disponibilità a tal fine.
3) Le decisioni di maggiore importanza per i figli inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute degli stessi (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indirizzi scolastici e di studio in genere, attività sportive, partecipazione a gite organizzate, espatrio, cure mediche straordinarie e comunque rilevanti, ecc.), saranno assunte di comune accordo, nel rispetto delle loro specifiche capacità, propensioni ed aspirazioni. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva permanenza.
4) La residenza anagrafica di entrambi i figli sarà stabilita presso la madre, attualmente in Foligno, via Monte Falterona n. 20/E.
5) Le parti convengono che, salvo diverso accordo, a settimane alterne terrano con sé i figli dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena.
In ogni caso, previo accordo su orari e modalità di visita, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, rispettando in ogni caso le esigenze e gli impegni, scolastici ed extrascolastici, degli stessi.
6) Ad entrambi i genitori, durante le vacanze estive, è garantito di trascorrere le ferie lavorative con i figli, in giornate da definire in accordo tra i medesimi;
a tal fine i ricorrenti si impegnano a comunicare le date delle rispettive ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
7) Natale, Capodanno, l'Epifania, Pasqua e Pasquetta verranno trascorse dai figli alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
8) Nei giorni del compleanno dei figli, salvo diverso accordo tra i ricorrenti, indipendentemente dalla regolamentazione di cui sopra è garantito il diritto di entrambi i genitori ad intrattenersi per alcune ore con gli stessi.
9) È inoltre garantita la possibilità a ciascun genitore, nel tempo in cui i figli sono con lui, di curare il mantenimento dei rapporti con il proprio ramo parentale.
10) Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano a garantire le migliori condizioni morali, materiali e psicologiche per la crescita dei figli. L'eventuale frequentazione, da parte dei genitori, di terze persone dovrà pertanto avvenire nel pieno rispetto della sensibilità dei figli, avendo cura di evitare influenze nella loro educazione da parte di terzi che possano creare disagio o pregiudicarne il sano e sereno sviluppo psico-fisico.
11) Ciascun genitore, sino a quando i minori non avranno la possibilità di spostarsi in modo autonomo, dovranno accompagnarli (in base ai turni definiti) presso la casa dell'altro genitore e/o presso il luogo precedentemente concordato tra loro (nel caso in cui la distanza tra un luogo e l'altro fosse particolarmente elevata i genitori potranno anche incontrarsi in un luogo equidistante previamente concordato, in modo da agevolare le tempistiche e diminuire le spese a carico di entrambi). Qualora uno dei due genitori fosse in ritardo o vi fosse un qualsiasi imprevisto, i figli potranno essere lasciati temporaneamente anche presso le abitazioni di parenti quali nonni e/o zii in attesa dell'arrivo della madre o del padre;
tale circostanza dovrà comunque essere sempre concordata preventivamente tra i genitori.
12) I genitori, a semplice richiesta, ogni anno potranno scambiarsi la dichiarazione dei redditi e/o l'ISEE e/o altra relativa documentazione necessaria per la compilazione delle domande utili alla richiesta di agevolazioni fiscali (quali, a titolo meramente esemplificativo, assegno unico, bonus bollette, etc.).
13) Le spese straordinarie (quali a titolo esemplificativo le spese mediche non mutuabili, le spese per attività sportive, per attività formative e culturali, per attività ricreative, per vacanze, etc.), e le spese relative all'educazione e all'istruzione saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Ai fini del relativo rimborso a favore del genitore che avrà anticipato l'intero importo, ogni spesa dovrà essere documentata da scontrino fiscale e/o fattura e/o documento equivalente.
14) Le parti rinunciano alla impugnazione della odierna sentenza e nulla chiedono in ordine alle spese di procedura che devono intendersi interamente compensate.”
Le parti, personalmente comparse all'udienza del 04/12/2024, hanno confermato di non volersi riconciliare e si sono riportate alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Marini Dott.ssa Sara Trabalza