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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 206/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Oristano, Via Mariano IV, n. 11, nello studio dell'Avv. Giuseppe Corronca, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , con sede centrale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, in forza di procura generale alle liti a rogito Dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino del 22/03/2024, Rep. n. 37875 – Racc. n. 7313, elettivamente domiciliato in
Oristano nella Via Dorando Petri - Torre A, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- resistente –
Oggetto: ripetizione di indebito (indennità di accompagnamento).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiarare l'illegittimità dell'asserito indebito descritto in parte espositiva e non ripetibili le somme richieste dall' a titolo di prestazioni indebitamente erogate in favore di CP_1 Parte_1
1 dal 01/07/2017 al 31/07/2021, ovvero per il periodo accertato in corso di causa, ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge;
- porre a carico dell' spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto CP_1
procuratore avv. Giuseppe Corronca che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare tutte le avverse domande poiché non provate e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, dichiarare la ripetibilità della somma di € 25.916,47 indebitamente percepita sulla pensione Cat. INVCIV n. n. 07043246 per il periodo da 01/01/2017 a
31/07/2021 e tenuta alla relativa restituzione;
Parte_1
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.03.2024, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' , esponendo di essere stata riconosciuta da parte della commissione medica CP_1
competente invalida civile totale al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti di vita quotidiana, sulla scorta di verbale definito il 07.06.2016 e comunicato con nota del 22.06.2016, in quanto affetta da “insufficienza renale al IV stadio in attesa di trattamento dialitico peritoneale, ipertiroidismo ed iperparatiroidismo secondari, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa AA.II.”, per cui aveva percepito le relative prestazioni assistenziali a titolo di indennità di accompagnamento dal gennaio 2017.
Ha domandato al Tribunale di voler accertare e dichiarare come non ripetibile la somma di euro
25.916,47, come da comunicazione dell' di cui alla nota del 16.06.2021, quale indebito all'esito CP_1
del ricalcolo delle prestazioni erogate dal 1°.01.2017 fino al 31.07.2021 sulla pensione numero
07018168 categoria INVCIV, di cui l'Istituto aveva per la prima volta richiesto la restituzione con successiva nota, datata 17.01.2022, essendo stato rigettato il previo ricorso amministrativo proposto dall'esponente al comitato provinciale tramite la sede di Oristano con delibera del 14.01.2022. CP_1
La ricorrente ha denunciato l'illegittimità di tale richiesta, in quanto l' , all'esito della verifica, CP_1 era rimasto colpevolmente inerte non assumendo, e conseguentemente non comunicando all'assistita, alcun provvedimento di revoca della prestazione nel termine di legge, continuando invece ad erogare in suo favore l'indennità di accompagnamento per ben cinque anni, ingenerando nella stessa la convinzione di percepire una prestazione legittima, tenuto anche conto dell'aggravarsi delle condizioni di salute della beneficiaria (la stessa era stata sottoposta a dialisi peritoneale con frequenza giornaliera,
a causa di insufficienza renale cronica terminale).
2 2. Si è costituito in giudizio l' resistente, domandando l'integrale rigetto del ricorso. CP_1
Ha rilevato che, in data 25.05.2017, all'interessata era stato regolarmente notificato il verbale della visita di revisione dell'11.05.2017, all'esito della quale era stata riconosciuta, con decorrenza dalla stessa data, invalida nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento essendo venuto meno il relativo requisito sanitario.
Pertanto, ne derivava la sicura ripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., non assumendo rilevanza, al fine di escludere la ripetibilità delle prestazioni erogate, la mancata formale adozione di atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, avendo la giurisprudenza anche di legittimità precisato che la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari.
A dire dell' , il verbale di revisione, tempestivamente notificato alla ricorrente, in quanto CP_1
recante a chiara indicazione della percentuale di invalidità riscontrata a carico della ricorrente, pari all'100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, stante il venir meno del requisito sanitario previsto per l'accesso alla suddetta provvidenza, escludeva, in specie, la configurabilità di qualsivoglia affidamento tutelabile in capo alla medesima, che, edotta dell'esito della predetta visita, piuttosto che continuare a percepire l'indennità di accompagnamento, avrebbe potuto impugnare il suddetto verbale sanitario e le relative conclusioni, qualora ritenute non condivisibili, davanti all'autorità giudiziaria nei termini di legge per ivi contestarle.
Inoltre, era pacifico che la ricorrente, pure essendovi tenuta, non aveva trasmesso il modello
“AP70" recante l'autocertificazione dei dati socio-economici previsti in ordine alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/1971, continuando a percepire l'indennità di accompagnamento, sino al luglio
2021, così generando un indebito di € 25.916,47, pari alla somma indebitamente percepita per il periodo dall'1.01.2017 al 31.07.2021 a titolo di indennità di accompagnamento.
Inoltre, non poteva assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio l'asserito successivo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, in quanto rimasto del tutto indimostrato.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata rinviata al 22.11.2024, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
§§§
4. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Occorre premettere, in linea generale, che in tema di indebito assistenziale la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio - economici (incollocazione o
3 disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Suprema Corte ha precisato, fin dalla sentenza n. 1446/2008, che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -
e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
La Corte Costituzionale, pronunciandosi con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 con specifico riferimento all'indebito assistenziale, pur avendo affermato come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Inoltre, con riferimento alla regolamentazione apprestata dall'art. 4, del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, ha rilevato come si tratti di una disciplina che è assimilabile a quella relativa all'indebito previdenziale nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica.
Tale criterio è stato poi confermato e meglio definito dall'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, in caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento e la revoca della provvidenza, entro i successivi novanta giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica.
Con riferimento alle prestazioni erogate dopo la visita di verifica, che sono quelle di cui si discute nel presente procedimento e che sono le uniche per le quali si pone il problema della loro ripetibilità, lo stesso Giudice delle leggi, con ordinanza n. 448/2000, ha evidenziato il passaggio dalla più restrittiva disciplina di cui all'art. 11, comma 4, della citata legge n. 537 del 1993, che prevedeva la possibilità
4 della ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate nell'anno precedente la data dell'accertamento della mancanza dei requisiti sanitari, alla regolamentazione più favorevole per l'assistito posta dall'art. 37, comma 8, della legge n. 448 del 1998, “che fa retroagire la revoca delle provvidenze economiche, della cui erogazione è comunque prevista la sospensione, solo alla data della visita di verifica, sicché non sono ripetibili le prestazioni percepite prima di tale data, senza che peraltro la successiva percezione indebita, che pone il problema della ripetibilità, possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.
Ed è proprio per tali ragioni, ovverosia per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione, “avvicinandosi” all'indebito previdenziale, e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, che la stessa disciplina è stata ritenuta dalla Corte complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.”.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte, peraltro in un caso del tutto analogo a quello per cui
è causa, con la pronuncia n. 29419/2018 (est. Riverso).
Sicché, da questo punto di vista, non appare conforme ai principi costituzionali, così come interpretati nella citata ordinanza della Corte costituzionale, ritenere che non possa assumere rilevanza, nei rapporti tra le parti, la mancata adozione da parte dell' di un provvedimento di revoca, anche CP_1
quando questo intervenga ben oltre il termine di novanta giorni fissato dalla legge, essendosi evidenziato come non possa estrapolarsi il giudizio di infondatezza della questione di legittimità costituzionale incentrato sul meccanismo delineato dall'art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998 dal contesto nel quale esso è stato reso.
Soprattutto, non si possono ignorare le ragioni che, come si è visto, hanno portato la Corte costituzionale ad affermare la conformità della disciplina legislativa in esame al dettato costituzionale, in particolare ad affermare che la percezione di prestazioni indebite erogate dopo la visita di verifica non può protrarsi eccessivamente, atteso che la normativa in questione stabilisce che la sospensione della prestazione deve essere immediata e che la revoca deve intervenire entro novanta giorni.
Non ignora la scrivente l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni che impongono all'amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione delle prestazioni e di emanare entro 90 giorni il provvedimento di revoca costituirebbero mere disposizioni “organizzatorie”, preordinate ad impedire, anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale, che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non invece a
5 sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini (in questi termini v. C.
App. Perugia sent. 15 del 14.02.2023).
Così ragionando, tuttavia, è evidente che le disposizioni normative in questione verrebbero del tutto private della loro portata precettiva, senza contare che non è ben chiaro di quale danno erariale si discorra, ove si ammetta in ogni caso la ripetibilità da parte dell' delle somme erogate dopo la CP_1
visita di verifica.
Si condivide al riguardo quanto evidenziato da altra giurisprudenza, secondo cui, “se è vero che, nella peculiare materia, esiste una puntuale normativa di riferimento, cioè a dire l'art. 37 L. n.
448/1998, è altrettanto indubitabile che tale disposizione va letta con approccio sistematico e nella sua interezza”, sicché si deve assegnare rilevanza non solo alla parte in cui è stabilito che la revoca del beneficio di invalidità civile decorre “dalla data della visita di verifica”, ma anche a quella in cui è previsto che venga disposta “l'immediata sospensione” delle prestazioni e che la revoca intervenga
“entro i 90 giorni successivi” (Trib. Nuoro, sent. 138/2022 del 20.12.2022, est. P. Dau).
Anche la Corte di Cassazione, in certe pronunce della Sezione Lavoro, ha mostrato di assegnare rilevanza, ai fini che qui interessano, alla condotta dell' posta in essere in violazione del dettato CP_1
legislativo.
In particolare, con sentenza n. 4668 del 2021, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza pronunciata in un caso in cui l' aveva violato il precetto di cui all'art. 37, CP_1
comma 8, L. n. 448/1998, non avendo provveduto, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, né aveva provveduto alla revoca entro i prescritti novanta giorni, continuando anzi ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo dopo la visita di verifica, sicché la corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito della non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, “che si era sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
Nel confermare tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del
2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla
6 circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
4.2. Venendo al caso concreto qui esaminato, benché non sia in contestazione l'intervenuta comunicazione all'interessata in data 25.05.2017 del verbale emesso all'esito della visita di revisione dell'11.05.2017 (v. doc. 02 all. ricorso e doc. 03 prodotto dall' in allegato alla propria memoria), CP_1 occorre rilevare che tale verbale ha riconosciuto la invalida “con totale e permanente inabilità Pt_1 lavorativa al 100%” con riferimento agli artt. 2 e 12 della L. n. 118/1971, senza che nient'altro sia stato indicato esplicitamente in ordine alla sussistenza degli altri requisiti o al loro venire meno.
D'altro canto, neppure nel documento di accompagnamento a tale verbale risulta esplicitato che, all'esito della visita, era stato disconosciuto il requisito sanitario posto a fondamento del diritto della odierna ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento.
Questo è infatti il tenore “standard” della lettera di accompagnamento al verbale:
“(…) in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità.
Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione
a cui ha diritto.
Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio (…)”.
Invero, non è neppure chiara la decorrenza dell'implicita esclusione (come sostenuta dall' ) dei CP_1 requisiti necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, atteso che, mentre nel verbale si fa riferimento a una data di decorrenza dall'11.05.2017 (data della visita), è pacifico che l' ha proceduto a un ricalcolo della pensione numero 07043246 categoria INVCIV a decorrere dal CP_1
1°.01.2017, come risulta dalla comunicazione di riliquidazione del 16.06.2021 prodotta in giudizio dallo stesso (doc. 04 all. memoria difensiva). CP_1
A ciò si aggiunga che, del tutto pacificamente, l'ente ha violato il disposto di cui al citato art. 37, in quanto non solo non ha emesso alcun provvedimento di revoca nel termine di legge ma ha anche continuato a erogare la prestazione assistenziale per ben quattro anni e mezzo, prima di rendere edotta l'interessata, nel giugno 2021, di stare percependo una prestazione indebita: un tempo così lungo che anche l'interprete più attento (il quale, con le dovute cognizioni, avrebbe potuto ricavare dal contenuto del verbale, almeno implicitamente, l'informazione del venir meno dei requisiti per fruire
7 dell'accompagnamento) si sarebbe convinto del proprio diritto a percepire la provvidenza, facendo affidamento circa la legittimità della sua erogazione.
Al riguardo è stato evidenziato, condivisibilmente, che “Imputare al ricorrente la colpa di non aver ben compreso il contenuto di quel verbale (o, peggio, il dolo di averlo compreso perfettamente, ma di non essersi attivato presso l' al fine di segnalare di star percependo una prestazione indebita), e CP_1 da ciò far discendere la sussistenza, in capo all' di un diritto alla restituzione dell'indebito, CP_1
significherebbe, in buona sostanza:
§ disconoscere qualsiasi portata precettiva all'art. 37 L. n. 448/1998;
§ consentire all' una volta notificato il verbale della Commissione, di restare inerte per un numero indefinito di anni, assegnandogli la facoltà (o, meglio ancora, l'arbitrio) di venir meno al proprio dovere (quello di sospendere e revocare la prestazione assistenziale, se non più dovuta) per poi, a distanza di molto tempo, chiedere indietro le somme indebitamente erogate (per sola e propria negligenza) a un soggetto che si deve presumere le abbia già impiegate per soddisfare i propri bisogni primari (e che, quindi, dalla richiesta di restituzione subisce un consistente danno, che non avrebbe mai riportato, invece, se l'Ente avesse agito nel rispetto dei termini previsti dalla Legge, sospendendo immediatamente la prestazione e, entro un termine ragionevole, disponendo poi la definitiva revoca)”
(Trib. Nuoro, sent. n. 138/2022, cit.).
Senza contare che le conseguenze delle disfunzioni che possono avere cagionato l'abnorme ritardo con cui l' ha richiesto indietro le prestazioni erogate “non possono esser scaricate sul cittadino, CP_1
pena la patente violazione e il completo sacrificio di tutti i principi (di solidarietà, di giustizia, ecc) che la giurisprudenza richiamata ha posto a base di quello che è stato definito il sottosistema dell'indebito previdenziale e assistenziale” (sempre Trib. Nuoro).
Nella fattispecie in esame, infine, deve rilevarsi che a fondare il legittimo affidamento dell'interessata in ordine alla ricorrenza dei presupposti per continuare a godere della prestazione ha concorso la perdurante gravità delle sue condizioni di salute, in quanto affetta da molteplici patologie, fra cui “insufficienza renale cronica terminale”, tali da giustificare, come si è visto, il riconoscimento di una totale inabilità al 100%, per cui non è neppure sostenibile che l'interessata avrebbe dovuto rendersi conto, secondo l'ordinaria diligenza, del venir meno dei requisiti sanitari richiesti per continuare a godere della prestazione.
4.3. Sulla scorta delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, poiché l'erogazione indebita non
è in alcun modo imputabile alla ricorrente, di cui è per contro configurabile, alla luce delle univoche circostanze sopra tracciate, un legittimo affidamento sulla permanenza dei requisiti posti a fondamento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento, il ricorso deve essere accolto e,
8 conseguentemente, deve essere dichiarata la non ripetibilità dell'indennità di accompagnamento erogata alla ricorrente per il periodo dal 1°.01.2017 al 31.05.2017, antecedente alla comunicazione del verbale per cui è causa, e dal 1°.09.2017 al 31.07.2021.
Deve invece essere riconosciuta la ripetibilità dei ratei erogati da giugno ad agosto 2017, quando l' era ancora in termini per adottare un provvedimento di revoca, per cui l'affidamento CP_1 ragionevole dell'interessata in ordine alla debenza delle somme ricevute non avrebbe ancora potuto consolidarsi.
5. Le spese seguono la prevalente soccombenza (quasi totale a carico dell' ) e sono liquidate in CP_1
dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità, in ragione dell'unica questione trattata e della natura prettamente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indennità di accompagnamento erogata alla ricorrente per il periodo dal 1°.01.2017 al 31.05.2017 e dal 1°.09.2017 al 31.07.2021;
2) accerta e dichiara la ripetibilità in favore dell' limitatamente ai ratei ricevuti dalla ricorrente CP_1
a titolo di indennità di accompagnamento da giugno ad agosto 2017, per le ragioni indicate in parte motiva;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore della ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi euro 2.697,00, interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 07/04/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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