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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/11/2024, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magi- strati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2447 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi promossa da:
AL , (CF. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICA AGNESE LEVI, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(CF. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. ALBERTO CARUGO, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI All'udienza del 30/10/2024 le parti chiedevano la definizione della controversia con pro- nuncia sullo status, spese di lite compensate e dichiaravano di rinunciare all'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero le parti contraevano matrimonio concordatario in Milano (MI) in data 18/05/1974, trascritto e riportato nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Milano al n. 687
Parte II serie A.
Dall'unione matrimoniale nasceva il 26/10/1974 il figlio maggiorenne, autosufficiente Per_1
e non convivente.
Con sentenza n. 773/2021 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 14/05/2021 e passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi.
Con ricorso depositato in data 28/06/2024 la IG.ra , premesso che non era inter- Parte_2
venuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e ma- teriale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge,
l'emissione della pronuncia divorzile. Chiedeva, inoltre, che venisse accertata l'indipendenza economica dei coniugi, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il 24/10/2024 si costituiva il sig. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile nonché all'accertamento dell'indipendenza dei coniugi. Chiedeva, invece, il rigetto della domanda di condanna alle spese, in quanto infondata.
All'udienza di comparizione personale del 30/10/2024 le parti congiuntamente insistevano nella richiesta di pronuncia divorzile con compensazione delle spese.
I fatti dedotti dalla ricorrente sono pacifici nonché documentalmente provati (vd. doc. 1, 2, 3
e 4 di parte ricorrente). È, inoltre, pacifico che i coniugi dopo la pronuncia di separazione non si sono più riconciliati, per cui è accertato che la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 2 3, lett. b), l. 898/1970 e successive modifiche. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti. Le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo inter- venuto all'udienza del 30/10/2024.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGg.ri
[...]
e in Milano in data 18/05/1974 (matrimo- Parte_3 Controparte_1
nio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 687, parte II, serie A, anno 1974);
2) dà atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti;
3) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
4) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 30 ottobre 2024
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magi- strati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2447 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi promossa da:
AL , (CF. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICA AGNESE LEVI, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(CF. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. ALBERTO CARUGO, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI All'udienza del 30/10/2024 le parti chiedevano la definizione della controversia con pro- nuncia sullo status, spese di lite compensate e dichiaravano di rinunciare all'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero le parti contraevano matrimonio concordatario in Milano (MI) in data 18/05/1974, trascritto e riportato nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Milano al n. 687
Parte II serie A.
Dall'unione matrimoniale nasceva il 26/10/1974 il figlio maggiorenne, autosufficiente Per_1
e non convivente.
Con sentenza n. 773/2021 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 14/05/2021 e passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi.
Con ricorso depositato in data 28/06/2024 la IG.ra , premesso che non era inter- Parte_2
venuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e ma- teriale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge,
l'emissione della pronuncia divorzile. Chiedeva, inoltre, che venisse accertata l'indipendenza economica dei coniugi, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il 24/10/2024 si costituiva il sig. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile nonché all'accertamento dell'indipendenza dei coniugi. Chiedeva, invece, il rigetto della domanda di condanna alle spese, in quanto infondata.
All'udienza di comparizione personale del 30/10/2024 le parti congiuntamente insistevano nella richiesta di pronuncia divorzile con compensazione delle spese.
I fatti dedotti dalla ricorrente sono pacifici nonché documentalmente provati (vd. doc. 1, 2, 3
e 4 di parte ricorrente). È, inoltre, pacifico che i coniugi dopo la pronuncia di separazione non si sono più riconciliati, per cui è accertato che la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 2 3, lett. b), l. 898/1970 e successive modifiche. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti. Le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo inter- venuto all'udienza del 30/10/2024.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGg.ri
[...]
e in Milano in data 18/05/1974 (matrimo- Parte_3 Controparte_1
nio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 687, parte II, serie A, anno 1974);
2) dà atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti;
3) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
4) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 30 ottobre 2024
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
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